Sentenza 28 ottobre 2013
Massime • 2
Agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare - e non alternativo - di quello del valore della cosa sottratta. Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nella indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato.
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale l'imputato, rimasto fuori dall'istituto di credito, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. e non ex art. 116 cod. pen. anche per i reati di sequestro di persona degli impiegati e di detenzione e porto dell'arma utilizzata dai complici per l'esecuzione del delitto).
Commentari • 2
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Tutto comincia con poco, un gruppetto di minorenni, un supermercato, merce infilata in tasca, l'idea tipica dell'adolescenza che le regole siano un gioco e che tutto sia reversibile. Poi qualcosa si rompe, un commesso che interviene, un gesto brusco, una spinta, una minaccia. E quel “piccolo furto” non è più un furto. Diventa una rapina impropria, un salto di specie giuridica che pesa come un macigno sulla vita di chi ha sedici, diciassette anni. Il diritto penale lo sa benissimo, il confine tra una ragazzata e un reato grave non è solo nei fatti, ma nella prevedibilità di ciò che può accadere quando si sceglie di delinquere, soprattutto in gruppo. La sentenza n. 38767/2025 della Seconda …
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Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2013, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 28/10/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2418
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 36215/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SORRENTI PIETRO N. IL 15/03/1974;
avverso la sentenza n. 1244/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato - per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità - la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città che, in data 14 ottobre 2011, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di rapina, sequestro di persona aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo con matricola abrasa aggravati, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e possesso di una carta d'identità falsa valida per l'espatrio (fatti commessi tra il 5 giugno ed il 15 luglio 2009 in Civitavecchia), unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo - ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti ed alla recidiva contestata nel capo C) - alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto.
2. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione degli artt. 605 e 116 c.p., con vizio di motivazione (lamentando di avere svolto unicamente il compito di corriere, ricevendo il borsone contenente il denaro rapinato per trasportarlo a Roma, e di essere, pertanto, consapevole unicamente della progettata perpetrazione di una rapina, non anche del sequestro di persona);
2 - violazione della L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 4, - L. n.895 del 1967, artt. 1, 4 e 7 - art. 116 c.p. e vizio di motivazione
(lamentando, in virtù delle considerazioni già poste a sostegno del primo motivo, di non essere stato neanche consapevole dell'impiego di armi, per giunta con matricola abrasa);
3 - violazione dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 4 e vizio di motivazione (lamentando l'illegittimo diniego della relativa circostanza attenuante, non essendosi tenuto conto del fatto che la somma, pur elevata, oggetto della rapina era stata recuperata dopo breve tempo, e che i dipendenti dell'istituto bancario rapinato non avevano subito lesioni o minacce gravi).
3. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
1.1. La Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta adeguatamente, richiamando anche la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha compiutamente indicato (f. 4 ss.) le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, e della qualificazione ex art. 110 c.p., della condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, valorizzando i seguenti elementi:
- quanto al sequestro di persona "gli esecutori della rapina, durante il tempo non breve in cui avevano trattenuto nei bagni gli impiegati, costringendoli a guardare a terra, lì inducendoli a rimanere, anche dopo che si erano dati alla fuga, si erano tenuti in contatto con l'imputato. Lo si evinceva dalle frasi udite dagli impiegati sequestrati, che avevano sentito i rapinatori, parlando al cellulare, dire "aspettami due minuti, ti richiamo io, aspettami qui avanti". L'imputato, dunque, che era sicuramente fuori della banca, (...), era stato in stretto contatto con i complici, durante la fase esecutiva della rapina e mentre era in atto il sequestro degli impiegati, che non era strettamente funzionale alla consumazione della rapina". Ed in proposito ha anche osservato che "una rapina in banca, in un orario in cui sono presenti gli impiegati, anche solo a tener conto dei tempi dell'apertura temporizzata della casse, richiede necessariamente che gli impiegati siano messi nella impossibilità di muoversi. Altrettanto essenziale alla buona riuscita del colpo è che agli stessi sia impedito di dare immediatamente l'allarme. Il sequestro, in un colpo simile, costituisce reato concorrente essenziale all'esecuzione della rapina, non solo prevedibile, ma necessariamente previsto e da ciascuno dei complici anche voluto, indipendentemente dal ruolo da ciascuno ricoperto";
- quanto alle violazioni in tema di armi, il Tribunale aveva osservato che "le modalità di introduzione nella banca, il ruolo dei diversi complici, l'appuntamento successivo e la consegna al SORRENTI di contenitori dalle caratteristiche incompatibili, per peso e dimensioni, con la sola introduzione di denaro e banconote, seppure in quantità cospicua, non lasciavano dubbi sulla piena consapevolezza da parte del SORRENTI circa la disponibilità da parte dei concorrenti della qualità e quantità delle armi da fuoco sequestrate nell'autovettura da lui condotta", e la Corte ha motivatamente recepito l'osservazione; d'altro canto, valgono, anche in relazione all'impiego delle armi, i rilievi appena svolti con riguardo al sequestro di persona: un simile colpo non poteva essere portato utilmente a compimento, in orario nel quale erano presenti gli impiegati, che dovevano, pertanto, necessariamente essere messi nell'impossibilità di muoversi per un significativo lasso di tempo e di dare l'allarme, senza l'impiego di armi (delle quali tutti i complici hanno necessariamente accettato il rischio di clandestinità).
1.2. A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare, nei modi che si è visto essere di rito (1.1. ss. di queste
Considerazioni in diritto) eventuali travisamenti.
1.3. Nell'escludere, in presenza di un siffatto accertamento, la configurabilità del c.d. concorso anomalo ex art. 116 c.p., la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento consolidato di questa Corte Suprema, a parere della quale (Sez. 1^, sentenza n. 7576 del 22 giugno 1993, CED Cass. n. 194786, e n. 4330 del 15 novembre 2011 - 1 dicembre 2012, CED Cass. n. 251849), in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p., può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità.
Invero, la configurazione del concorso c.d. "anomalo" è soggetta a due limiti negativi:
a) l'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata;
b) l'accertamento della non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, si da interrompere il nesso di causalità.
1.4. Nel caso di specie, è stato correttamente escluso il concorso cosiddetto "anomalo" nel successivo sequestro di persona e nei reati in tema di armi in presenza della consapevole adesione dell'imputato al proposito dei concorrenti di porre in essere una rapina che, per le progettate modalità, e la concreta esecuzione (della quale si ha prova che l'imputato fosse edotto minuto per minuto), non poteva che essere perpetrata in tal modo, non potendo ritenersi - come chiarito dalla Corte di appello - che i diversi e più gravi reati costituissero eventi atipici, dovuti a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegati in alcun modo al fatto criminoso su cui si erano innestati.
1.5. D'altro canto, questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenza n. 49389 del 4 dicembre 2012, CED Cass. n. 253915) ha anche chiarito che, nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato.
2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello (f. 6) ha, infatti, evidenziato che "in nessun modo è riconoscibile l'attenuante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. stante l'elevata entità della somma rapinata (senza contare il valore dei gioielli), che priva di qualsiasi rilevanza la breve durata della sottrazione, dato temporale che può assumere rilievo solo se il bene sottratto non è di particolare valore".
2.1. Deve, in proposito, ribadirsi l'orientamento di questa Corte Suprema (Sez. 4^, sentenza n. 4240 del 26 gennaio 1989, CED Cass. n. 180854), ovvero che "Agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, la durata del danno nei reati contro il patrimonio può assumere rilevanza solo come elemento complementare, e non alternativo, rispetto al valore della cosa sottratta.
Ne consegue che, se la res furtiva è di grande valore in sè, a nulla rileva che essa sia stata sottratta soltanto per brevi momenti, poiché il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Diversamente, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno può essere ritenuto di speciale tenuità, risultando indifferente il valore della cosa sottratta, e valorizzando il minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato".
2.2. Risulta quanto mai discutibile l'ulteriore (pur se assorbito dai rilievi di cui al punto che precede) rilievo del ricorrente, a parere del quale (f. 6 del ricorso) i dipendenti dell'istituto bancario rapinato (minacciati con pistole non giocattolo) non avevano subito minacce gravi.
3. Il rigetto totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014