Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2013, n. 3167
CASS
Sentenza 28 ottobre 2013

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Agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare - e non alternativo - di quello del valore della cosa sottratta. Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nella indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato.

In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale l'imputato, rimasto fuori dall'istituto di credito, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. e non ex art. 116 cod. pen. anche per i reati di sequestro di persona degli impiegati e di detenzione e porto dell'arma utilizzata dai complici per l'esecuzione del delitto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2013, n. 3167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3167
Data del deposito : 28 ottobre 2013

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