Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 3
Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma quinto, cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui esclude che il giudice possa verificare la concreta applicabilità della recidiva nei confronti del seminfermo di mente, dal momento che la condizione di ridotta imputabilità non impedisce di ravvisare nella commissione del fatto l'elemento del dolo.
La diminuente del vizio parziale di mente, al pari di ogni altra circostanza inerente alla persona del colpevole, soggiace al giudizio di comparazione con le altre circostanze.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il giudice rimettente premette di essere chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilità penale di V. M. e V. V., imputati del reato di furto pluriaggravato …
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Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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- 4. Quando si consuma il delitto di rapinaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) 1. Il fatto La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, entrambi gli imputati erano condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 628, primo comma, cod. pen., mentre, se per solo uno di essi, era accertato a suo carico il reato di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. e all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'altro era ritenuto a sua volta colpevole del reato di …
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Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2010, n. 35006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35006 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
MASSIMALIO REPUBBLICA ITALIANA 350 06 /10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Presidente Dott. Pietro Antonio SIRENA
del 09/06/2010 FIANDANESE Cons. Relatore 1. Dott. Franco
SENTENZA PRESTIPINO Consigliere 2. " Antonio
Consigliere 1355/10 N. 3. " Giacomo FUMU
R.G.N..467/2010 CHINDEMI Consigliere 4 "1 Domenico
ha pronunciato la seguente:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA UFFICIO COPIE PENALY
Richiesta copia studi: proposto nell'interesse di TO sul ricorso dal Sig ITALIA OGG°
266 Samuel, a Roma il 27.5.1983, avverso la sentenza per diritti €n.
28/9/2010 della Corte di Appello di Roma, in data 13 ottobre IL CANCELLIERE
2009, di conferma della sentenza del Tribunale di
CORTE SUPREMA CASSAZKI
UFFICIO COPE PAW Velletri, in data 25 novembre 2008;
Richiesta copia studie il dal Sig IL Love 24H Visti gli atti, la sentenza denunziata e per diritti € 2,66 ricorso;
11 28/8/2010 IL CANCELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
CORTE SUPREMA DE C
UFFICIO COME CEN Udito il pubblico ministero in persona del Richiesta copia studio dal Sig D. E G. Guglielmo sostituto procuratore generale per dintii 2,66 concluso per 28/9/2010 Passacantando, che ha
IL CANCELLIERE
l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data
13 ottobre 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 25 novembre 2008 alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa nei confronti di TO AN dichiarato colpevole dei delitti di rapina aggravata,
violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
La Corte di Appello riteneva trattarsi di rapina consumata e non di tentativo, poiché risultava dal verbale di arresto che 1'imputato si era già
impossessato di un computer e di un monitor, dopo essersi introdotto negli uffici della società
Stanhome ed essersi allontanato a piedi, e solo a seguito dell'intervento dei Carabinieri, che erano stati allertati da una persona che si era accorta dell'accaduto, lasciava cadere a terra la refurtiva per poter fuggire.
Per quanto concerne l'attenuante del vizio parziale di mente riconosciuta dal primo giudice equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e alle aggravanti, la Corte di Appello respingeva
2 la tesi difensiva che detta attenuante non fosse soggetta a giudizio di bilanciamento e rigettava,
altresì, la questione di costituzionalità dell'art. 99, comma 5, c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., ritenendo che essa non avesse rilievo, in quanto il primo giudice ha ritenuto l'equivalenza del vizio parziale di mente con tutte le aggravanti,
ivi compresa la recidiva, e quindi non ha operato alcun aumento per la stessa, ma, in ogni caso, mai
potrebbe operarsi un giudizio di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva, a fronte di soggetto ampiamente gravato da precedenti penali>>.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt.
56 e 628 commi 1 e 3 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto.
Il ricorrente ritiene che il fatto contestato come rapina debba riqualificarsi come tentativo di
rapina impropria: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato, all'atto dell'intervento dei carabinieri, avesse portato a compimento sottrazione e impossessamento della cosa mobile altrui, poiché i carabinieri intervennero
3 pochi minuti dopo la sottrazione e intercettarono l'imputato nelle immediate vicinanze del locale di proprietà della persona offesa, così da poter ritenere che il TO non avesse ancora completato la sottrazione della cosa e sicuramente non se ne era impossessato, essendo stata la sua azione continuativamente controllata da altre persone sia durante che dopo l'ingresso nei locali della Stanhome sino al tempestivo intervento dei
Carabinieri.
2) inosservanza o erronea applicazione degli artt.
69, comma 4, 70 e 89 c.p.
Secondo la tesi del ricorrente, la diminuente del vizio parziale di mente non può essere considerata alla stregua di una circostanza attenuante, poiché
opera sul piano della imputabilità e, quindi, della colpevolezza e della struttura del reato ovvero
rappresenta una qualificazione soggettiva della
persona, con la conseguenza che non potrebbe essere applicata attraverso il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4, c.p., ma deve essere
all'esito della determinazione del applicata trattamento sanzionatorio per il fatto o i fatti-
reato, anche circostanziati, contestati e ritenuti.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost., e con il fondamento sistematico della esclusione della punibilità nei confronti dell'infermo di mente dell'applicazione di un trattamento sanzionatorio di minor rigore nei confronti del seminfermo di mente, da individuare appunto nella incapacità di cogliere significato e finalità di rieducazione del trattamento sanzionatorio. 3) inosservanza O erronea applicazione dell'art. 99, comma 5, c.p., nonché questione di legittimità
costituzionale dell'art. 99, comma 5, c.p. con
riferimento all'art. 3 Cost.
Il ricorrente ripropone la suddetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5,
c.p., precisando che essa non è tanto quella della possibilità di operare il bilanciamento tra recidiva reiterata e seminfermità di mente, ma quella della possibilità per il giudice di
verificare la concreta applicabilità della recidiva reiterata nei confronti del seminfermo di mente che sia imputato di uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett a), c.p.p. Se il fondamento del più grave trattamento sanzionatorio determinato dalla applicazione della recidiva risiede nella
particolare inclinazione al delitto dell'agente e
5 nell'essersi l'agente dimostrato refrattario a recepire la finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio precedentemente applicato e, invece,
11 fondamento del più lieve trattamento sanzionatorio determinato dall'applicazione della seminfermità mentale risiede nella parziale incapacità dell'agente di comprendere significato e conseguenza dei propri comportamenti e significato finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio, il giudice deve avere la possibilità
di verificare in concreto se il fatto posto in essere dal soggetto, cui sia contestata la recidiva reiterata e che sia anche seminfermo di mente, sia espressione di maggiore inclinazione al delitto '
quindi, meritevole di più grave trattamento
sanzionatorio ovvero Be sia espressione di una
personalità malata e quindi, meritevole di תנך
trattamento sanzionatorio meno grave e di adeguato trattamento sanitario..
La questione, secondo il ricorrente e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello,
rilevante, poiché non è in discussione
l'applicazione della recidiva e il giudizio di bilanciamento entro i limiti della equivalenza fissato dall'art. 69, comma 4, .c.p., ma
6 l'esclusione in radice della possibilità per il giudice di verificare la concreta applicabilità
della recidiva nei confronti del seminfermo di mente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati, mentre deve essere ritenuta manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
La censura del ricorrente concernente la qualificazione del fatto contestato non trova fondamento nella ricostruzione dei fatti, così come operata dai giudici di merito e riportata in
premessa, che ha portato alla conclusione, corretta dal punto di vista logico e giuridico, secondo la quale il pieno impossessamento si era già
verificato e solo con l'inseguimento dei CC poteva essere recuperato quanto sottratto nei locali della società: né può sostenersi un controllo continuo sulle azioni del TO poiché si era trattata di una mera segnalazione da parte di una persona che evidentemente aveva sentito i rumori, ma non aveva controllato pienamente i movimenti del ladro>>.
D'altro canto, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del delitto di rapina, è del tutto irrilevante la possibilità d'intervento della polizia;
è sufficiente che la сова sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata,
Botto il dominio esclusivo dell'agente ed ovviamente il reato non può regredire allo stadio di tentativo solo perché in un momento successivo altri abbia impedito al suo autore di mantenere il possesso della dosa sottratta o di procurarsi la impunità; pertanto, si realizza l'ipotesi di rapina consumata anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica.
La tesi del ricorrente secondo la quale la
diminuente del vizio parziale di mente non potrebbe
@ssere applicata attraverso il giudizio di
bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4, c.p.p. "
smentita dalla costante giurisprudenza di questa
Suprema Corte (Sez. II, 11 maggio 1982, n. 10363,
Profeta, rv. 155918; Sez. I, 3 marzo 1986, n. 1154,
Oliva, rv. 172378; Sez. III, 7 dicembre 1992, n.
2205, trinca, rv. 192668; Sez. I, 26 ottobre 1995,
n. 556, Radicetti, rv. 203456; Sez. VI, 20 febbraio
8 2003, n. 17908, Piludu, rv. 224508), la quale, del resto, si basa sul chiaro testo della legge, che,
al quarto comma dell'art. 69 c.p., espressamente dispone che il giudizio di comparazione si applica anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, e tale è il vizio parziale di mente,
attenendo alla sfera dell'imputabilità; testo di
legge tanto più chiaro ove si consideri che,
invece, tali circostanze erano escluse dal giudizio di comparazione nella precedente formulazione della
(modificata dall'art. 6, d.1. 11 aprile 1974,norma n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n.
220).
La dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità per il giudice di verificare la
concreta applicabilità della recidiva nei confronti del seminfermo di mente, è manifestamente infondata. Infatti, nello stato di imputabilità
diminuita per vizio parziale di mente residua pur sempre una capacità, sia pure scemata, di intendere e di volere, e può ben essere configurato il dolo,
non impedendo la ridotta imputabilità che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente come conseguenza 4
della propria azione od omissione. Non è, pertanto,
irrazionale che possa essere prevista anche per il seminfermo di mente l'applicazione obbligatoria della recidiva, soprattutto ove si consideri che,
proprio la possibilità di effettuare il giudizio di comparazione da un lato consente un trattamento sanzionatorio più severo nel caso in cui il giudice ritenga la prevalenza della recidiva, ma dall'altro consente un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il giudice stesso ritenga la prevalenza circostanza inerente alla persona del della colpevole, rimanendo in tal modo salvaguardata la discrezionalità del giudicante.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2010.
'estensore Il Presidente franco fansaver DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 SET 2010 IL
IL CANCELLIERE Fiera Esposito