CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2023, n. 6708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6708 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DÌ RI CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE CA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi l'avv. NC Nico D'Ascola e l'avv. Antonio Nocera, difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento oggetto di riesame limitatamente ai capi d'imputazione provvisoria 15) e 16), e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 13 giugno 2022 con il quale il Giudice per Penale Sent. Sez. 6 Num. 6708 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 27/01/2023 le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RI CO DÌ in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, commi da 1 a 6, e 8, cod. pen. (capo 1), 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416- bis.1 cod. pen. (capo 2), 73 e 80, comma 3, d.P.R. cit. (capo 11), 110 e 629, in relazione all'art. 628, n. 1 e 3, 61 n. 2, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 14), 110 e 628, commi 1, 3, n. 1 e 3, e 4, 61 n. 5 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 79): in dettaglio, per avere fatto parte, fino a luglio 2020, dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta e, in particolare, della cosca DÌ di Locri;
per avere costituito un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, operante in Locri e altri luoghi da aprile a novembre 2016; per avere, in Locri in data anteriore e prossima al 23 agosto 2016, concorso nella cessione a NI NO di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con l'aggravante dell'uso di armi;
per avere, in Locri il 1° settembre 2016, concorso nella commissione di una estorsione aggravata ai danni del NO, impossessandosi di una bicicletta della vittima e minacciando di non restituirla se non dietro il pagamento del corrispettivo di pregresse cessioni di sostanza stupefacente, ricevendo così in consegna la somma di 500 euro, con le aggravanti dell'impiego del metodo mafioso, e per avere commesso il fatto in più persone riunite, con armi e con persone facenti parte della cosca DÌ della ‘ndrangheta; ed ancora, per avere, in Locri il 23 luglio 2020, concorso nella consumazione di una rapina ai danni di SE SQ, AN SQ e ER AN, impossessandosi della chiave di avviamento di una autovettura, con le aggravanti di aver agito approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa pubblica e privata, dell'impiego del metodo mafioso, e per avere commesso il fatto in più persone riunite e con persone facenti parte della cosca DÌ della 'ndrangheta, nonché per aver agito nell'interesse della stessa associazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso RI CO DÌ, con sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 416- bis cod. pen., e vizio di motivazione, per carenza e illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura coercitiva massima in relazione al reato associativo del capo 1), limitandosi a una elencazione delle vicende giudiziarie che avevano interessato la cosca DÌ della 'ndrangheta, senza illustrare le caratteristiche strutturali del sodalizio e i ruoli dei singoli associati, quali fossero state le manifestazione di un diffuso 2 potere di intimidazione mafiosa e quali gli effetti in termini di assoggettamento e omertà, dunque senza chiarire quale fosse il programma di tale gruppo criminale tale da poterlo distinguere dall'associazione dedita al narcotraffico oggetto di altra imputazione provvisoria, e quali fossero stati i reati-fine commessi, diversi da quelli addebitati ai capi 14) e 79), che, peraltro, riguardano un numero limitato di persone;
nonché senza spiegare quale collegamento esistesse tra l'indicata associazione mafiosa e l'organizzazione storica della 'ndrangheta nota come cosca DÌ; ed ancora, per avere il Tribunale omesso di indicare gli elementi indiziari dimostrativi di una partecipazione del ricorrente a tale sodalizio di stampo mafioso, tanto più che il prevenuto risultava essersi trasferito in Germania dal 2016 al 2020 e che le condotte illecite delle quali era stato chiamato a rispondere riguardavano alcuni mesi del 2016, ai quali è stata riferita l'operatività della diversa associazione dedita al narcotraffico. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Reggio Calabria confermato il primigenio provvedimento cautelare in relazione al reato associativo del capo 2), senza distinguere gli elementi qualificanti del prospettato sodalizio criminale e quale sia stato il ruolo del DÌ in tale organizzazione. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Reggio Calabria confermato l'impugnato provvedimento cautelare in relazione al reato del capo 11), senza chiarire quale fosse stato il contributo concorsuale morale dato dal DÌ nella commissione di quel delitto, tenuto conto che a suo carico è stato segnalato solo l'interessamento per il recupero del corrispettivo dovuto dall'acquirente della droga. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 80, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere il Tribunale di Reggio Calabria confermato la sussistenza dell'aggravante dell'impiego di un'arma, benché a carico del DÌ fosse stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione e al porto della medesima arma. 2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento impugnato in relazione al reato del capo 14), nonostante non fosse stato acquisito alcun elemento indiziario in ordine alla partecipazione dell'indagato nell'episodio di cessione della droga che rappresenta il presupposto della successiva iniziativa estorsiva. 2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110, 628 e 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Reggio 3 Calabria confermato il primigenio provvedimento cautelare in relazione al reato associativo del capo 79), benché non fosse stata data dimostrazione dell'esistenza di un collegamento tra la condotta violenza e l'impossessamento delle chiavi dell'auto, iniziativa quest'ultima ascrivibile al più ad un intento di "ragion fattasi"; e per avere il Collegio del riesame accolto I'dea che il solo specifico della rapina possa essere collegato ad un profitto non necessariamente patrimoniale ovvero economicamente valutabile, non essendo rilevanti altri vantaggi di natura morale che l'agente abbia inteso soddisfare;
nonché per avere ingiustificatamente sostenuto che l'azione fosse stata improntata dal fine di affermare una supremazia mafiosa sul territorio. 2.7. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale confermato l'esisl:enza delle esigenze di cautelare, omettendo di considerare che le condotte tenute dall'indagato risalirebbero al 2016, essendosi egli poi trasferito in Germania, e che la vicenda del 2020 presenta contorni tutt'altro che definiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di RI CO DÌ vada accolto, sia nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il sesto motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de 4 L,4 libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare con riferimento al reato contestato nel capo di imputazione provvisoria 79), a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come, il 23 luglio 2020, l'odierno ricorrente si fosse recato con altre quattro persone nell'abitazione di tal SE SQ per 'punire' questo e altri due persone sospettate di aver commesso un furto nell'abitazione di NC MI;
e come, nell'occasione, il DÌ, oltre a picchiare i tre presunti autori di quel furto e a danneggiare vari oggetti, si era impossessato delle chiavi della vettura di una delle tre vittime (v. pagg. 17-18 ord. innpugn.; e le richiamate pagg. 983 e segg. ord. Gip). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, concorrente nella consumazione dell'indicato delitto. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Infondata appare la lamentata violazione di legge, in quanto le valutazioni compiute dal Tribunale di Reggio Calabria si pongono in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione secondo il quale, in tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla 5 presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv. 268173); e, nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (così, ex multis, Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104). Ingiusto profitto direttamente legato ad una determinazione assunta dall'indagato, come è stato accertato dai giudici di merito, nell'immediato contesto di una più ampia iniziativa delittuosa negativamente qualificata dall'uso di violenza e di minaccia all'indirizzo della vittima, rispetto al quale è risultato indiziariamente dimostrata la sussistenza del necessario dolo specifico: soluzione, questa, che pure è coerente all'insegnamento di questa Corte di cassazione per cui, nell'ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l'esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra quest'ultima e l'impossessamento, nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. (Sez. 2, n. 12353 del 05/03/2010, Vilcachagua Padilla, Rv. 246750). 3. Il sesto motivo del ricorso, nella parte in cui è stata contestata la configurabilità della sola aggravante ad effetto speciale del fine mafioso (in presenza del riconoscimento di altra circostanza di analoga natura), è inammissibile per carenza di interesse e per genericità del suo contenuto, in quanto il ricorrente non ha indicato quale concreto effetto pratico favorevole intendeva perseguire sostenendo la tesi della esclusione di quella aggravante. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" rivolto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (così, tra le molte, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Guerra, Rv. 279508). 4. Il primo e il secondo motivo sono, invece, fondati. 6 La motivazione della ordinanza impugnata appare molto confusa ed incompleta nel descrivere gli elementi fattuali da cui poter evincere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in relazione ai due delitti associativi contestatigli ai capi 1) e 2). 4.1. Quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in un contesto indiziario sufficientemente chiaro nel delineare l'esistenza storica per essere stata accertata in diversi procedimenti giudiziari - di uno specifico clan della 'ndrangheta pienamente operante nella locride, nota come 'cosca DÌ' perché facente capo ad alcuni parenti dell'odierno ricorrente (v. pagg.
7-10 ord. innpugn.), i dati di conoscenza a carico di quest'ultimo risultano molto sfumati e di portata non meglio definita: avendo il Tribunale del riesame affermato in maniera assertiva che RI CO DÌ era "collocato nell'organigramma di quella consorteria mafiosa", desumendo, in maniera logicamente del tutto sganciata, la conferma di quella prima indicazione dal fatto che il prevenuto si fosse posto a capo di una "collegata" associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti alla quale avevano aderito anche "soggetti collegati o contigui al sodalizio mafioso" (v. pag. 10 ord. impugn.). Difetta la precisa individuazione di elementi fattuali a carico dell'odierno ricorrente capaci, al di là del mero vincolo familiare o parentale, di offrire una prova indiziaria altamente qualificata circa l'esistenza di una sua condotta di partecipazione alla considerata associazione di tipo mafioso, intesa - seguendo l'insegnamento in materia offerto da questa Corte di cassazione - come stabile inserimento nella struttura organizzativa di quel sodalizio idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare l'adesione al perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Tanto tenuto conto che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (così, ex multis, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469). E ciò vale tanto più ove si consideri che l'addebito del capo :L) è stato formulato con riferimento alle iniziative delittuose di una cosca di Mdrangheta descritta come attiva da molti anni nella zona di Locri ed operante fino al luglio del 2020, laddove a RI CO DÌ sono stati contestati esclusivamente alcuni 7 specifici reati commessi nell'estate del 2016 e un ulteriore isolato delitto consumato nell'estate del 2020. 4.2. Per ciò che concerne il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto a mente quanto puntualizzato dal consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità - per cui si è reiteratamente chiarito che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583) - va rilevato come, a fronte del richiamo operato dai giudici del riesame al tenore di numerose conversazioni intercettate dagli inquirenti concernenti vic:ende riferibili alle iniziative organizzate di soggetti interessati alla compra-vendita di droghe, molto indeterminate siano le circostanze fattuali riferibili a RI CO DÌ (v. pagg. 11-15 ord. impugn.), tanto più ove si rammenti che allo stesso è stato formalmente ascritto il ruolo di fondatore e dirigente di quel gruppo criminale. Contesto nel quale non è sufficiente il rinvio, alquanto generico, operato dalla ordinanza impugnata al contenuto dell'originario provvedimento cautelare (v. pag. 13 ord. impugn.; pagg. 79 e segg., ord. Gip), in quanto la lettura delle relative pagine non sembrano consentire una esatta definizione della posizione di RI CO DÌ rispetto alle iniziative assunte dal coimputato CA AM (tanto più che talune conversazioni captate avevano comprovato che il primo aveva negato al secondo la disponibilità ad accompagnarlo in alcuni viaggi con la sua vettura). E nel quale è solo apparente la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha replicato alla censura con la quale la difesa aveva messo in evidenza come le carte del procedimento avessero comprovato che l'odierno ricorrente si fosse definitivamente trasferito nel 2017 in Germania: poiché, da un lato, è incompleta e insoddisfacente la risposta data dal Tribunale, e cioè che l'imputazione risulti contestata al DÌ con riferimento alla operatività di quel sodalizio solo in alcuni mesi del 2016; e, da altro lato, le emergenze procedimentali parrebbero dimostrare esclusivamente il concorso del prevenuto nella commissione di un unico episodio di cessione di droga avvenuto nell'estate del 2016 (vicenda in ordine alla quale si veda anche il punto che segue). 5. Anche il terzo, il quarto e il quinto motivo sono fondati. I dati informativi al riguardo portati in rassegna nella ordinanza impugnata (v. pagg. 16-17; nonché le richiamate pagg. 145-329 ord. Gip) paiono dimostrare 8 esclusivamente che, in relazione alle vicende verificatesi tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre 2016, il DÌ partecipò con alcuni compagni ad una sorta di 'spedizione punitiva' ai danni di tal NI NO che, secondo l'imputazione, doveva del denaro a CA AM (il quale, alla fine, aveva ricevuto dal NO 500 euro). Tuttavia, il materiale conoscitivo risulta molto confuso e solo con un salto logico è possibile desumere dallo stesso — così come è stato fatto dal Tribunale del riesame che il DÌ avesse in precedenza concorso nella cessione al NO di un quantitativo di stupefacente che non era stato pagato;
né è stato chiarito quale relazione esistesse tra la pretesa che era stata avanzata nei riguardi del NO, la circostanza delle offese che erano state rivolte alla fidanzata dello NO ed il fatto che ia quest'ultimo fosse stata sottratta una motocicletta che gli amici avevano intenzione di recuperare in occasione della 'spedizione' organizzata per dare una "lezione' al NO. 6. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con riferimento agli indicati addebiti dei capi d'imputazione provvisori 1), 2), 11) e 14), con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria che nel nuovo giudizio dovrà por -e rimedio, alla luce degli enunciati principi di diritto, alle considerate lacune motivazionali. Nell'accoglimento dei relativi motivi resta assorbito l'esame del settimo motivo, dato che all'esito del nuovo giudizio dovrà essere conseguentemente riformulata la verifica dell'esistenza delle esigenze di cautela e le ragioni della scelta della misura cautelare da applicare, anche con riferimento alla sopra considerata imputazione provvisoria 79), capo in relazione al quale il ricorso è stato giudicato infondato. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE CA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi l'avv. NC Nico D'Ascola e l'avv. Antonio Nocera, difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento oggetto di riesame limitatamente ai capi d'imputazione provvisoria 15) e 16), e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 13 giugno 2022 con il quale il Giudice per Penale Sent. Sez. 6 Num. 6708 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 27/01/2023 le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RI CO DÌ in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, commi da 1 a 6, e 8, cod. pen. (capo 1), 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416- bis.1 cod. pen. (capo 2), 73 e 80, comma 3, d.P.R. cit. (capo 11), 110 e 629, in relazione all'art. 628, n. 1 e 3, 61 n. 2, e 416-bis.1 cod. pen. (capo 14), 110 e 628, commi 1, 3, n. 1 e 3, e 4, 61 n. 5 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 79): in dettaglio, per avere fatto parte, fino a luglio 2020, dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta e, in particolare, della cosca DÌ di Locri;
per avere costituito un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, operante in Locri e altri luoghi da aprile a novembre 2016; per avere, in Locri in data anteriore e prossima al 23 agosto 2016, concorso nella cessione a NI NO di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con l'aggravante dell'uso di armi;
per avere, in Locri il 1° settembre 2016, concorso nella commissione di una estorsione aggravata ai danni del NO, impossessandosi di una bicicletta della vittima e minacciando di non restituirla se non dietro il pagamento del corrispettivo di pregresse cessioni di sostanza stupefacente, ricevendo così in consegna la somma di 500 euro, con le aggravanti dell'impiego del metodo mafioso, e per avere commesso il fatto in più persone riunite, con armi e con persone facenti parte della cosca DÌ della ‘ndrangheta; ed ancora, per avere, in Locri il 23 luglio 2020, concorso nella consumazione di una rapina ai danni di SE SQ, AN SQ e ER AN, impossessandosi della chiave di avviamento di una autovettura, con le aggravanti di aver agito approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa pubblica e privata, dell'impiego del metodo mafioso, e per avere commesso il fatto in più persone riunite e con persone facenti parte della cosca DÌ della 'ndrangheta, nonché per aver agito nell'interesse della stessa associazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso RI CO DÌ, con sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 416- bis cod. pen., e vizio di motivazione, per carenza e illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura coercitiva massima in relazione al reato associativo del capo 1), limitandosi a una elencazione delle vicende giudiziarie che avevano interessato la cosca DÌ della 'ndrangheta, senza illustrare le caratteristiche strutturali del sodalizio e i ruoli dei singoli associati, quali fossero state le manifestazione di un diffuso 2 potere di intimidazione mafiosa e quali gli effetti in termini di assoggettamento e omertà, dunque senza chiarire quale fosse il programma di tale gruppo criminale tale da poterlo distinguere dall'associazione dedita al narcotraffico oggetto di altra imputazione provvisoria, e quali fossero stati i reati-fine commessi, diversi da quelli addebitati ai capi 14) e 79), che, peraltro, riguardano un numero limitato di persone;
nonché senza spiegare quale collegamento esistesse tra l'indicata associazione mafiosa e l'organizzazione storica della 'ndrangheta nota come cosca DÌ; ed ancora, per avere il Tribunale omesso di indicare gli elementi indiziari dimostrativi di una partecipazione del ricorrente a tale sodalizio di stampo mafioso, tanto più che il prevenuto risultava essersi trasferito in Germania dal 2016 al 2020 e che le condotte illecite delle quali era stato chiamato a rispondere riguardavano alcuni mesi del 2016, ai quali è stata riferita l'operatività della diversa associazione dedita al narcotraffico. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Reggio Calabria confermato il primigenio provvedimento cautelare in relazione al reato associativo del capo 2), senza distinguere gli elementi qualificanti del prospettato sodalizio criminale e quale sia stato il ruolo del DÌ in tale organizzazione. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Reggio Calabria confermato l'impugnato provvedimento cautelare in relazione al reato del capo 11), senza chiarire quale fosse stato il contributo concorsuale morale dato dal DÌ nella commissione di quel delitto, tenuto conto che a suo carico è stato segnalato solo l'interessamento per il recupero del corrispettivo dovuto dall'acquirente della droga. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 80, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere il Tribunale di Reggio Calabria confermato la sussistenza dell'aggravante dell'impiego di un'arma, benché a carico del DÌ fosse stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione e al porto della medesima arma. 2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento impugnato in relazione al reato del capo 14), nonostante non fosse stato acquisito alcun elemento indiziario in ordine alla partecipazione dell'indagato nell'episodio di cessione della droga che rappresenta il presupposto della successiva iniziativa estorsiva. 2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., 110, 628 e 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Reggio 3 Calabria confermato il primigenio provvedimento cautelare in relazione al reato associativo del capo 79), benché non fosse stata data dimostrazione dell'esistenza di un collegamento tra la condotta violenza e l'impossessamento delle chiavi dell'auto, iniziativa quest'ultima ascrivibile al più ad un intento di "ragion fattasi"; e per avere il Collegio del riesame accolto I'dea che il solo specifico della rapina possa essere collegato ad un profitto non necessariamente patrimoniale ovvero economicamente valutabile, non essendo rilevanti altri vantaggi di natura morale che l'agente abbia inteso soddisfare;
nonché per avere ingiustificatamente sostenuto che l'azione fosse stata improntata dal fine di affermare una supremazia mafiosa sul territorio. 2.7. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale confermato l'esisl:enza delle esigenze di cautelare, omettendo di considerare che le condotte tenute dall'indagato risalirebbero al 2016, essendosi egli poi trasferito in Germania, e che la vicenda del 2020 presenta contorni tutt'altro che definiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di RI CO DÌ vada accolto, sia nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il sesto motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de 4 L,4 libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare con riferimento al reato contestato nel capo di imputazione provvisoria 79), a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come, il 23 luglio 2020, l'odierno ricorrente si fosse recato con altre quattro persone nell'abitazione di tal SE SQ per 'punire' questo e altri due persone sospettate di aver commesso un furto nell'abitazione di NC MI;
e come, nell'occasione, il DÌ, oltre a picchiare i tre presunti autori di quel furto e a danneggiare vari oggetti, si era impossessato delle chiavi della vettura di una delle tre vittime (v. pagg. 17-18 ord. innpugn.; e le richiamate pagg. 983 e segg. ord. Gip). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, concorrente nella consumazione dell'indicato delitto. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Infondata appare la lamentata violazione di legge, in quanto le valutazioni compiute dal Tribunale di Reggio Calabria si pongono in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione secondo il quale, in tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla 5 presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv. 268173); e, nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (così, ex multis, Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104). Ingiusto profitto direttamente legato ad una determinazione assunta dall'indagato, come è stato accertato dai giudici di merito, nell'immediato contesto di una più ampia iniziativa delittuosa negativamente qualificata dall'uso di violenza e di minaccia all'indirizzo della vittima, rispetto al quale è risultato indiziariamente dimostrata la sussistenza del necessario dolo specifico: soluzione, questa, che pure è coerente all'insegnamento di questa Corte di cassazione per cui, nell'ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l'esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra quest'ultima e l'impossessamento, nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. (Sez. 2, n. 12353 del 05/03/2010, Vilcachagua Padilla, Rv. 246750). 3. Il sesto motivo del ricorso, nella parte in cui è stata contestata la configurabilità della sola aggravante ad effetto speciale del fine mafioso (in presenza del riconoscimento di altra circostanza di analoga natura), è inammissibile per carenza di interesse e per genericità del suo contenuto, in quanto il ricorrente non ha indicato quale concreto effetto pratico favorevole intendeva perseguire sostenendo la tesi della esclusione di quella aggravante. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" rivolto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (così, tra le molte, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Guerra, Rv. 279508). 4. Il primo e il secondo motivo sono, invece, fondati. 6 La motivazione della ordinanza impugnata appare molto confusa ed incompleta nel descrivere gli elementi fattuali da cui poter evincere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in relazione ai due delitti associativi contestatigli ai capi 1) e 2). 4.1. Quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in un contesto indiziario sufficientemente chiaro nel delineare l'esistenza storica per essere stata accertata in diversi procedimenti giudiziari - di uno specifico clan della 'ndrangheta pienamente operante nella locride, nota come 'cosca DÌ' perché facente capo ad alcuni parenti dell'odierno ricorrente (v. pagg.
7-10 ord. innpugn.), i dati di conoscenza a carico di quest'ultimo risultano molto sfumati e di portata non meglio definita: avendo il Tribunale del riesame affermato in maniera assertiva che RI CO DÌ era "collocato nell'organigramma di quella consorteria mafiosa", desumendo, in maniera logicamente del tutto sganciata, la conferma di quella prima indicazione dal fatto che il prevenuto si fosse posto a capo di una "collegata" associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti alla quale avevano aderito anche "soggetti collegati o contigui al sodalizio mafioso" (v. pag. 10 ord. impugn.). Difetta la precisa individuazione di elementi fattuali a carico dell'odierno ricorrente capaci, al di là del mero vincolo familiare o parentale, di offrire una prova indiziaria altamente qualificata circa l'esistenza di una sua condotta di partecipazione alla considerata associazione di tipo mafioso, intesa - seguendo l'insegnamento in materia offerto da questa Corte di cassazione - come stabile inserimento nella struttura organizzativa di quel sodalizio idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare l'adesione al perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Tanto tenuto conto che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (così, ex multis, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469). E ciò vale tanto più ove si consideri che l'addebito del capo :L) è stato formulato con riferimento alle iniziative delittuose di una cosca di Mdrangheta descritta come attiva da molti anni nella zona di Locri ed operante fino al luglio del 2020, laddove a RI CO DÌ sono stati contestati esclusivamente alcuni 7 specifici reati commessi nell'estate del 2016 e un ulteriore isolato delitto consumato nell'estate del 2020. 4.2. Per ciò che concerne il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto a mente quanto puntualizzato dal consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità - per cui si è reiteratamente chiarito che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583) - va rilevato come, a fronte del richiamo operato dai giudici del riesame al tenore di numerose conversazioni intercettate dagli inquirenti concernenti vic:ende riferibili alle iniziative organizzate di soggetti interessati alla compra-vendita di droghe, molto indeterminate siano le circostanze fattuali riferibili a RI CO DÌ (v. pagg. 11-15 ord. impugn.), tanto più ove si rammenti che allo stesso è stato formalmente ascritto il ruolo di fondatore e dirigente di quel gruppo criminale. Contesto nel quale non è sufficiente il rinvio, alquanto generico, operato dalla ordinanza impugnata al contenuto dell'originario provvedimento cautelare (v. pag. 13 ord. impugn.; pagg. 79 e segg., ord. Gip), in quanto la lettura delle relative pagine non sembrano consentire una esatta definizione della posizione di RI CO DÌ rispetto alle iniziative assunte dal coimputato CA AM (tanto più che talune conversazioni captate avevano comprovato che il primo aveva negato al secondo la disponibilità ad accompagnarlo in alcuni viaggi con la sua vettura). E nel quale è solo apparente la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha replicato alla censura con la quale la difesa aveva messo in evidenza come le carte del procedimento avessero comprovato che l'odierno ricorrente si fosse definitivamente trasferito nel 2017 in Germania: poiché, da un lato, è incompleta e insoddisfacente la risposta data dal Tribunale, e cioè che l'imputazione risulti contestata al DÌ con riferimento alla operatività di quel sodalizio solo in alcuni mesi del 2016; e, da altro lato, le emergenze procedimentali parrebbero dimostrare esclusivamente il concorso del prevenuto nella commissione di un unico episodio di cessione di droga avvenuto nell'estate del 2016 (vicenda in ordine alla quale si veda anche il punto che segue). 5. Anche il terzo, il quarto e il quinto motivo sono fondati. I dati informativi al riguardo portati in rassegna nella ordinanza impugnata (v. pagg. 16-17; nonché le richiamate pagg. 145-329 ord. Gip) paiono dimostrare 8 esclusivamente che, in relazione alle vicende verificatesi tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre 2016, il DÌ partecipò con alcuni compagni ad una sorta di 'spedizione punitiva' ai danni di tal NI NO che, secondo l'imputazione, doveva del denaro a CA AM (il quale, alla fine, aveva ricevuto dal NO 500 euro). Tuttavia, il materiale conoscitivo risulta molto confuso e solo con un salto logico è possibile desumere dallo stesso — così come è stato fatto dal Tribunale del riesame che il DÌ avesse in precedenza concorso nella cessione al NO di un quantitativo di stupefacente che non era stato pagato;
né è stato chiarito quale relazione esistesse tra la pretesa che era stata avanzata nei riguardi del NO, la circostanza delle offese che erano state rivolte alla fidanzata dello NO ed il fatto che ia quest'ultimo fosse stata sottratta una motocicletta che gli amici avevano intenzione di recuperare in occasione della 'spedizione' organizzata per dare una "lezione' al NO. 6. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con riferimento agli indicati addebiti dei capi d'imputazione provvisori 1), 2), 11) e 14), con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria che nel nuovo giudizio dovrà por -e rimedio, alla luce degli enunciati principi di diritto, alle considerate lacune motivazionali. Nell'accoglimento dei relativi motivi resta assorbito l'esame del settimo motivo, dato che all'esito del nuovo giudizio dovrà essere conseguentemente riformulata la verifica dell'esistenza delle esigenze di cautela e le ragioni della scelta della misura cautelare da applicare, anche con riferimento alla sopra considerata imputazione provvisoria 79), capo in relazione al quale il ricorso è stato giudicato infondato. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/01/2023