Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2012, n. 8033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8033 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/11/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1276
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 26144/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR FA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 29.3.2012 dal tribunale del riesame di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Mendicini Italia del Foro di Bari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata il 29.3.2012 il tribunale del riesame di Bari, adito ex art. 310 c.p.p. dal pubblico ministero, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di AR FA in relazione ai reati di cui ai capi A); B); C); D), E) ed F) dell'imputazione provvisoria, per carenza di gravi indizi di colpevolezza, disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del suddetto AR per il solo reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo A), rigettando l'appello in relazione ai reati contestati nei rimanenti capi, relativi a singoli episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso personalmente l'indagato, articolando plurimi motivi di impugnazione.
Il ricorrente lamenta, innanzitutto, il vizio di completa assenza ovvero di contraddittorietà della motivazione in ordine alle doglianze specificamente prospettate al tribunale del riesame dal difensore in ordine alla inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, derivante dalla circostanza del carattere aspecifico dell'appello medesimo, in quanto il pubblico ministero si è limitato a riproporre al tribunale del riesame le stesse argomentazioni contenute nella richiesta di misura cautelare rigettata dal giudice per le indagini preliminari, senza procedere ad una puntuale contestazione delle ragioni che avevano indotto quest'ultimo a rigettare la richiesta cautelare.
Il ricorrente eccepisce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto diversi profili.
Il tribunale del riesame, infatti, ha fondato la propria decisione proprio sul contenuto delle conversazioni intercettate relative alle singole condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestate nei capi B); C); D), E) ed F) dell'imputazione provvisoria, che, tuttavia, non hanno formato oggetto di delibazione, avendo lo stesso tribunale del riesame dichiarato inammissibile sul punto l'appello del pubblico ministero;
inoltre il tribunale del riesame, pur riconoscendo la genericità del contenuto delle menzionate intercettazioni telefoniche, la giustifica incongruamente alla luce del valore allusivo delle conversazioni, supponendo il timore degli interlocutori di essere intercettati, senza indicare in modo convincente, peraltro, le ragioni che consentono di affermare, nonostante la genericità dei colloqui intercettati, la sussistenza di uno stabile rapporto associativo tra i sodali, essendo incongruente, al riguardo, il riferimento alla continuità ed alla assiduità degli episodi di vendita della droga sui quali i giudici della cautela non si sono pronunciati, avendo dichiarato, come già detto, l'inammissibilità, sul punto, dell'appello del pubblico ministero.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla questione prospettata dalla difesa circa la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto conversazioni tra l'indagato ed il suo difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 5, il cui contenuto è stato, invece, utilizzato dal tribunale del riesame per ritenere integrato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell'interesse di AR FA appare infondato e, pertanto, va rigettato.
Iniziando ad esaminare il primo motivo di ricorso, non può che evidenziarsene l'inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso.
Incongruente, infatti, appare il richiamo effettuato dal ricorrente al vizio del difetto di specificità che, come affermato in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, rende inammissibile per genericità dei motivi l'appello proposto dal pubblico ministero se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, come nel caso in cui il pubblico ministero, per l'illustrazione delle censure, si limiti a richiamare la richiesta rigettata ovvero il contenuto del proprio precedente provvedimento di fermo o una memoria prodotta nel giudizio di primo grado, senza indicare i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione (cfr. Cass., sez. 6^, 16/10/2008, n. 39926, A., rv 242248; Cass., sez. 4^, 03/07/2007, n. 34270, S., rv 236945; Cass., sez. 3^, 05/05/2010, n. 29612, rv 247741). Ed invero nel caso in esame, tale vizio, come evidenziato dal tribunale del riesame, inficia soltanto l'appello cautelare del pubblico ministero nella parte riguardante le ipotesi di reato di cui ai capi B); C); D), E) ed F) dell'imputazione provvisoria, in relazione alle quali l'organo della pubblica accusa si è limitato ad effettuare un mero rinvio al contenuto della originaria richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere formulata il 26.11.2010 e rigettata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari (cfr. p. 4 dell'impugnata ordinanza).
Con riferimento invece all'ipotesi associativa di cui al capo A) della contestazione provvisoria, come si evince dal testo dell'impugnata ordinanza, nell'atto di appello il pubblico ministero, lungi dal limitarsi a richiamare la propria precedente richiesta cautelare, ha operato una puntuale ed analitica esposizione degli elementi di fatto e di diritto che, secondo la sua prospettiva condivisa dal tribunale del riesame, consentono di ritenere dimostrata, ai fini della integrazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza richiesto dall'art. 273 c.p.p., l'esistenza di una "stretta e stabile collaborazione" tra gli indagati AR FA, UQ BA e TO TE, qualificabile in termini di vincolo associativo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74, consistenti, sinteticamente, nei "contatti stabili e quotidiani tra le stesse persone"; nella "riconosciuta autorità del AR sugli altri due"; in un "ordine quasi gerarchico esistente nel pur piccolo gruppo di sodali", contestando, nel contempo, l'omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari del contenuto di molteplici conversazioni oggetto di captazione, che "a dispetto della genericità dei dialoghi miranti essenzialmente ad una attività di coordinamento tra gli odierni indagati sul dove e quando incontrarsi", fanno emergere "un previo accordo criminoso tra gli stessi mirante alla realizzazione delle operazioni di spaccio quotidiane di droga sul territorio" (cfr. pp. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata).
Ne può tacersi che, come si ricava sempre dal testo dell'impugnata ordinanza (p. 3), in sede di procedimento cautelare la difesa chiedeva il rigetto dell'appello del pubblico ministero, eccependone la aspecificità, solo in relazione ai capi B); C); D), E) ed F) dell'imputazione provvisoria, ma non anche in relazione al capo A), per cui tale questione di diritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per Cassazione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che dalla pronuncia sulla inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi adottata dal tribunale del riesame in ordine ai singoli episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestati al AR non può farsi discendere, come preteso dal ricorrente, l'impossibilità di prendere in considerazione il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione ad essi relative e di fondare su tale contenuto la decisione sull'appello del pubblico ministero riguardante il reato associativo di cui al capo A), trattandosi di una pronuncia meramente processuale che non si traduce in una censura di inutilizzabilità del materiale raccolto nel corso dell'attività di indagine, che resta pienamente utilizzabile nei limiti in cui il gravame del pubblico ministero è stato ritenuto ammissibile.
Infondata appare anche la doglianza sulla inadeguatezza della motivazione a proposito della ritenuta sussistenza del vincolo associativo tra il AR e gli altri sodali in precedenza indicati, che, a ben vedere, sembra collocarsi ai confini dell'inammissibilità. Come è noto, infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Cass., sez. 5^, 8.10.2008, n. 46124, rv. 241997). In materia di provvedimenti de libertate, infatti, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. 4^, 3.2.2011, n. 14726, D.R.), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. 2^, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. 3^, 23.2.1998, n. 742). Orbene il tribunale del riesame di Bari ha senza dubbio operato un'autonoma valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in relazione alla posizione del AR, dando vita ad un'ordinanza dal contenuto esaustivo e logicamente coerente.
Analizzando i risultati delle numerose conversazioni intercettate, infatti, il tribunale del riesame ha evidenziato l'esistenza di frequenti e costanti contatti telefonici tra gli indagati ed, in particolare, tra il AR ed il TO, al quale il primo impartiva le necessarie direttive in ordine all'attività di vendita della droga, che il sodale comunicava quasi immediatamente allo UQ, incaricato della fase esecutiva, nel corso dei quali essi utilizzavano un linguaggio volutamente allusivo per premunirsi contro il rischio di eventuali intercettazioni da parte delle forze dell'ordine, modalità espressiva che, per altro verso, stante la piena comprensione, da parte degli interlocutori, del significato delle espressioni da essi utilizzate nelle conversazioni in questione, dimostra la piena consapevolezza di questi ultimi dell'oggetto (illecito) dei loro discorsi e l'abitualità dei loro rapporti (cfr. pp.
4-7 dell'impugnata ordinanza).
A conferma dell'ipotesi accusatoria il tribunale del riesame si sofferma su circostanze ulteriori che oggettivamente contribuiscono a rafforzare la valutazione compiuta sul contenuto delle conversazioni intercettate, sottolineando, in particolare, l'importanza dei sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria nei confronti dei clienti che venivano riforniti quotidianamente dagli indagati e l'avvenuto arresto del TO e dell'UQ mentre, in data 26.3.2010, viaggiavano a bordo di un'autovettura tipo "Smart", tg. CE 904 DA, nella quale trasportavano centoventisette involucri contenenti 48,3 grammi di cocaina e settantuno involucri contenenti 24,5 grammi di eroina, autovettura in uso anche al AR, che a bordo di essa venne arrestato in flagranza in data 30.4.2009 per violazione alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e trovato in possesso di due telefoni cellulari e di una pistola. Sempre a bordo della medesima autovettura, inoltre, viaggiavano l'UQ, quando, in data 17.12.2009, venne sottoposto a fermo perché trovato in possesso di nove dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, ed il TO, allorché, unitamente a tale CH, venne tratto in arresto in flagranza per spaccio di droga, il che avvalora la tesi sostenuta dal tribunale del riesame sulla stabile destinazione dell'autoveicolo alle finalità illecite del sodalizio, in quanto di esso si servivano i consociati per i loro spostamenti e per il trasporto delle sostanze stupefacenti di cui facevano illecito commercio (cfr. pp.
7-8 dell'impugnata ordinanza). Infine, ancora una volta con motivazione approfondita ed immune da vizi, il tribunale del riesame rileva come le conversazioni intercettate facciano emergere il ruolo preminente svolto dal AR all'interno del sodalizio, occupandosi personalmente il ricorrente di attivare l'avvocato che provvedesse alla necessaria assistenza legale del TO e dell'UQ nelle diverse occasioni in cui questi ultimi vennero fermati (il 6.3.2010) e poi arrestati (il 26.3.2010) dalle forze dell'ordine; di procurare loro gli indumenti di prima necessità in carcere;
di fornire alla fidanzata dell'UQ il necessario ausilio per consentirle di accedere ai colloqui in carcere con quest'ultimo (cfr. pp.
9-10 dell'impugnata ordinanza). A fronte di tale consistente quadro di gravità indiziaria delineato nei confronti del ricorrente, l'impossibilità di utilizzare a suo carico, per violazione dell'art. 103 c.p.p., comma 5, l'intercettazione telefonica n. 309 del 17.2.2010, ore
19.13.56, l'unica avente ad oggetto una conversazione tra il AR ed un suo difensore attinente all'assistenza legale fornita al AR stesso, in cui i due uomini discutono della condotta tenuta dall'indagato in occasione dell'arresto cui venne sottoposto il 30.4.2009, appare assolutamente irrilevante in quanto, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. "prova di resistenza", pur escludendo dal compendio indiziario tale intercettazione, l'ulteriore materiale indiziario raccolto contro il AR appare assolutamente idoneo a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 6^, 10/10/2011, n. 45880, C, rv 251182).
La decisione del tribunale del riesame, infine, appare assolutamente conforme, quanto all'esistenza del reato associativo, ai principi da tempo affermati in subiecta materia dalla Corte di Cassazione. Ed invero, come è noto, in tema di delitto associativo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74, la prova del vincolo permanente tra i consociati, nascente dall'accordo associativo, può anche essere data per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali, come nel caso di specie, i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose (l'autovettura "Smart"); le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati;
la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr. Cass., sez. 4^, 7.2.2007, n. 25471; Cass., sez. 4^, 21.4.2006, n. 22824). Il vincolo associativo, naturalmente, può unire tutti coloro che, a vari livelli e con modalità diverse, contribuiscono alla realizzazione del programma criminoso, che, in ultima analisi, si riduce alla realizzazione, da parte di tre o più persone, in forma organizzata, di una delle condotte criminose previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Ne consegue che l'associazione in parola è configurabile sia nel caso di unione parallela di più persone accomunate, come il AR ed i suoi sodali, dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, sia nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione (cfr. Cass., sez. 6^, 31.10.2007, n. 10790). Orbene, proprio in applicazione di tali principi, frutto della costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, il tribunale del riesame, come si è detto, ha ritenuto sussistente l'organizzazione a delinquere stabilmente finalizzata al traffico di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, destinati alla vendita in territorio pugliese, di cui al capo A), dotata di mezzi, anche economici, per l'acquisto ed il trasporto della droga ed organizzata secondo una precisa ripartizione di ruoli tra gli associati, in cui il AR ha assunto un ruolo apicale per il raggiungimento della comune finalità illecita, consistente nella esecuzione del pactum sceleris.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di AR FA va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013