Articolo 84 del Codice penale
Articolo 83Articolo 78
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1 luglio 1931
Art. 84.

(Reato complesso)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se' stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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