Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6877
CASS
Sentenza 26 ottobre 2016

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La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che, riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., esclusa in primo grado, aveva, tuttavia, applicato una riduzione di pena esigua e sproporzionata rispetto a quella determinata in prime cure alle circostanze attenuanti generiche, giustificando tale scelta con la necessità di evitare che la pena fosse contenuta nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale).

Commentari2

  • 1Incidente ubriaco, non serve collisione (Cass. 6198/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026

    Il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6877
Data del deposito : 26 ottobre 2016

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