Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
Integrano il delitto di estorsione le violenze o minacce esercitate per ottenere il pagamento di una fornitura di sostanze stupefacenti già eseguita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ ON - Presidente - del 20/12/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1965
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 33846/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Dò RI nato il giorno 6 dicembre 1983, MU FR (classe. 53) nato il giorno 16 gennaio 1953, MU FR (classe 70) nato il giorno 7 gennaio 1970, GR FR nato il giorno 17 agosto 1964, GR AB nato il giorno 12 febbraio 1943, NO PP nato il giorno 8 novembre 1955;
avverso la sentenza 18 marzo 2013 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso: per l'annullamento con rinvio, nei confronti di GR FR, limitatamente all'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 rigettata nel resto la sua impugnazione;
rigetto infine degli altri ricorsi;
sentiti i difensori dei ricorrenti: avv. Zampogna, per MU FR, classe 1970), avv. Mocchi per i
GR, avv. Pingitore, per Do, avv.ssa Canossi per MU (classe 53) che hanno tutti chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza 18 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza 21 marzo 2012 del Gup del Tribunale di Milano, appellata dagli imputati Dò RI, MU FR (classe. 53), MU FR (classe 70), GR FR, GR AB e NO PP, esclusa per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 ha assolto Dò RI dal reato di cui al capo F) ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso il fatto, e per l'effetto, in ordine alle residue imputazioni, ha per lui rideterminato la pena inflitta in anni 6 mesi 4 di reclusione e Euro 30.000,00 di multa;
ha ridotto la pena inflitta a: NO, ad anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa;
a GR FR ad anni 9 di reclusione e Euro 60.000,00 di multa;
a GR AB ad anni 6 di reclusione e Euro 24.000,00 di multa;
a MU FR classe 1953 ad anni 4 di reclusione e Euro 12.000,00 di multa;
a MU FR classe 1970 ad anni 2 mesi 4 di reclusione e Euro 10.000,00 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I predetti imputati hanno proposto rituale ricorso per cassazione, prospettando varie violazioni di legge e, tutti, vizio di motivazione in punto di decisione di responsabilità.
1. Dò RI (CAPI I-L).
Il G.U.P. ha dichiarato Dò RI responsabile per i fatti a lui ascritti ai capi "F" (associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 finalizzata all'illecito traffico di sostanze stupefacenti ed in particolare all'importazione, preferibilmente dalla Spagna, di cocaina ed hashish), "I" (art. 73, commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R., quale finanziatore acquirente ed importatore dalla Spagna di stupefacente, per un valore, comunque superiore ai 35mila Euro), "L" (art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, in danno di CI ON, anche per il tramite del fratello, costretto a corrispondere somme in denaro, in contante, sia a titolo di pagamento di una pregressa fornitura di Hashish, pari a kg. 299,5, sia a titolo di restituzione di una somma di Euro 113mila, ricevuta a titolo di anticipo di finanziamento, per la predisposizione della logistica necessaria per organizzare un'importazione di kg. 600 di cocaina da Panama, operazione non andata a buon fine e prevista per l'aprile del 2008), più grave il fatto del capo "F".
La corte distrettuale ha invece assolto il Do dal reato sub "F", per non aver commesso il fatto, riducendo la pena, ed ha preso correttamente atto che, quanto all'imputazione del capo "L", questa non è stata investita direttamente dai motivi di appello.
1.1. L'impugnazione proposta è composta di quattro motivi. Con un primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di colpevolezza per il capo "L" (art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 in danno dei fratelli CI),
posto che l'imputato non avrebbe in alcun modo contribuito alla perpetrazione del delitto, realizzata dal Puddu, e la vicenda del 22 maggio 2008 (un alterco con schiaffo dato dal Puddu al CI ON) altro non era, ne' poteva considerarsi, che una banale discussione degenerata.
1.2. Il motivo è inammissibile.
La corte distrettuale, a seguito di un'attenta e rigorosa disamina delle emergenze processuali ha ritenuto di assolvere il ricorrente ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., fornendo, per le residue accuse, una motivazione ineccepibile, conforme alla deliberazione del primo giudice, priva di incoerenze od illogicità apprezzabili in questa sede.
In particolare, la colpevolezza dell'accusato è stata ragionevolmente ottenuta mediante la disamina di plurimi e convergenti elementi, desunti dalle conformi dichiarazioni di CI ON e LE e dalle ulteriori validazioni di Polizia giudiziaria e dalle altrettanto convergenti intercettazioni telefoniche e produzioni documentali.
A tale plurimo e strutturato quadro probatorio, oggetto di conforme doppia valutazione di colpevolezza, il difensore tenta di opporre, senza ragionevole efficacia, una cornice di estraneità per il ricorrente la quale, peraltro, si scontra irrimediabilmente con la ricostruzione dei fatti, logica e plausibile, operata dai giudici di merito i quali hanno esattamente individuato ed argomentato la sussistenza dell'azione esecutiva e dei profili soggettivi del contestato delitto, che si connota per la "sicura efficienza intimidatoria delle azioni poste in essere" e per l'innegabile contributo psicologico e causale realizzato, nella dinamica dell'estorsione, dalla condotta del ricorrente Dò.
1.3. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
1.4. Anche questo motivo non supera il vaglio dell'ammissibilità. Nella specie, le circostanze attenuanti generiche sono state negate:
sia in ragione della gravità delle condotte, che presuppongono una non modesta capacità organizzativa nella gestione del crimine, sia in relazione al "pur ridimensionato inserimento in ambiente dalla spiccatissima connotazione criminale".
Trattasi di giustificazione ampia, adeguata, persuasiva, avuto riguardo all'orientamento di questa Corte che ha più volte ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere sì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
1.5. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art.12 sexies dei beni (cassetta di sicurezza e suo contenuto, vettura)
intestati a terzi (ES NA OL, madre del ricorrente) non ricorrendo alcuna discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene che rende il terzo un apparente titolare che favorisce la permanenza della acquisizione del bene in capo al condannato.
1.6. Il motivo non è fondato.
I giudici di merito con doppia conforme decisione hanno ritenuto il provvedimento di natura patrimoniale necessitato dalla evidente sproporzione tra entità e natura dei valori, rinvenuti nella disponibilità diretta ed indiretta dell'accusato, il quale, nel censurare il provvedimento, si è limitato ad allegazioni e produzioni di documenti non idonei ne' sufficienti, singolarmente e complessivamente apprezzati, per offrire la prova di una capienza di reddito e/o di patrimonio idonea a giustificare siffatto compendio valoriale, secondo ragionevoli letture della realtà, secondo massime di comune esperienza, ed in relazione al l'"id quod plerumque accidit".
In ogni caso il ricorso riprende - sostanzialmente - nella sua prospettazione la sua più favorevole lettura delle risultanze processuali, ottenibile peraltro solo attraverso una non consentita rivalutazione dei dati, quali soppesati criticamente ed in modo corretto dai giudici di merito.
1.7. Con un quarto motivo si evidenzia errore di diritto nella decisione di sospensione della patente di guida D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 85 quale sanzione accessoria non motivata
1.8. Il motivo, che risulta comune anche a MU FR (Classe 70) e GR FR, è privo di fondamento. È noto che l'applicazione di una pena accessoria, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, deve essere specificamente motivata anche quando la li relativa decisione sia stata adottata in sede di riconoscimento di una sentenza penale straniera (cass. pen. sez. 6, 2385172013 Rv. 255743). Peraltro, nella i specie, la corte distrettuale (penultima pagina della sentenza) ha ben spiegato la funzionalità della doppia sanzione accessoria del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida (in particolare citando MU, classe 70 e GR), rilevando opportunamente che la decisione risponde ad una evidente funzione di deterrenza, al fine di eliminare - in prospettiva - l'attività illecita dei condannati (Do, MU, GR), avuto espresso riferimento alle modalità esecutive degli illeciti, ed all'effetto di prevenire "una mobilità sul territorio nazionale ed estero, spiccatamente funzionale allo svolgimento di traffici illeciti della distribuzione e diffusione di sostanze stupefacenti". Il motivo va quindi rigettato.
2. MU FR classe 53 (CAPO V).
Il G.U.P. ha dichiarato SI FR responsabilità del delitto di cui al capo "V" (artt. 110 e 56 cod. pen., art. 73, commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.: acquisto ed importazione via mare da Panama in Italia di kg 600 di cocaina: svolgendo l'accusato il ruolo, con altri, di finanziatore pro quota dell'intera operazione per la quale erano stati preventivamente concordati i corrispondenti quantitativi da ritirare).
La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità riducendo la pena.
2.1. Il ricorso è sviluppato in due motivi, nel primo dei quali si deduce vizio di motivazione nella decisione di responsabilità, mancando nella specie "il segmento di elemento probatorio militante a sostegno della cd. corroboration".
In particolare si lamenta: l'omessa considerazione delle critiche formulate nell'atto di appello e concernenti il vaglio di attendibilità intrinseca (del dichiarante e della dichiarazione) ed il corrispondente riscontro estrinseco;
il frazionamento delle asserzioni del dichiarante collaboratore;
l'assenza di riscontri individualizzanti.
2.2. Con un secondo motivo si evidenzia violazione di legge in ordine al delitto di tentata importazione di sostanza stupefacente, atteso che nella specie non vi era più accordo sulla quantità ed il prezzo, anche ammesso che il ricorrente avesse inteso finanziare l'operazione Panama. In ogni caso l'apporto del MU andrebbe limitato alla sola importazione di 300 kg..
2.3. Ritiene il Collegio che entrambe le censure, salvo la richiesta di contenimento della responsabilità alla sola importazione di 300 kg di cocaina, siano inammissibili.
Il difensore, sulla vicenda, ripropone infatti tematiche sostanzialmente identiche a quelle formulate in sede di appello ed alle quali la corte distrettuale ha offerto, adeguata, ampia e corretta risposta, evidenziando nell'ordine:
a) che si è trattato di una concreta operazione di esportazione, ancorché rimasta allo stadio di tentativo;
b) che va ragionevolmente escluso, in relazione alle accertate relazioni interpersonali tra i protagonisti, la doppia alternativa ipotesi che si sia trattato di una "truffa", concernente una inesistente partita di stupefacente;
oppure di una "mobilitazione" di più persone, anche se con precise esperienze criminali, suggestionate dalla prospettiva di un lucroso anche se illecito affare;
c) che l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del CI ON è stata pienamente riscontrata dalle verifiche e dagli accertamenti di Polizia giudiziaria attraverso estesi servizi di "o.c.p." e conforme convergente attività intercettiva;
d) che la "poderosa organizzazione" rilevata, i viaggi organizzati ed accertati, gli appuntamenti concordati "secondo una logica lineare" e conforme alla realizzazione di un affare importante e decisivo, i contatti, lo scambio di e-mail, la manifestazione di opinioni od impressioni sull'andamento della vicenda, non hanno ricevuto dai protagonisti delle corrispondenti condotte (necessariamente illecite) una sia pur minima valida giustificazione che fosse in qualche modo alternativa alla ragionevole illecita negoziazione;
e) che in tale quadro probatorio, deponente per una incontrovertibile complessa condotta illecita in tema di stupefacenti, concordata tra più persone, non ha rilievo invalidante il mancato esito della rogatoria disposta dal P.M..
2.4. È evidente che in tale convergente complesso di dati, riferibili a più persone, tutte interessate all'esito dell'operazione ed attive in singole parcellizzate fasi, le critiche difensive, a fronte di una giustificazione del giudizio di responsabilità priva di invalidità, non possano che finire con il proporre una diversa e più favorevole disamina critica del compendio processuale, con sostanziale richiesta, non consentita ed inammissibile in questa sede, di rivalutazione dei giudizi e dei convincimenti ragionevolmente espressi dalla corte distrettuale e dal primo giudice.
Tali critiche vanno quindi dichiarate inammissibili.
2.5. Va invece rigettata perché priva di fondamento la diversa ipotesi che tende a limitare l'apporto causale psichico del MU (classe 53) al solo tentativo di importazione di kg 300 di cocaina.
Trattasi di tentativo difensivo che non ha basi fattuali solo che si consideri che al ricorrente (classe 53) sono attribuiti ben due versamenti, in tempi diversi, per il complessivo importo di Euro 90 mila (50 mila + 40 mila) e nulla consente di frazionare il suo apporto materiale e psichico alla sola prima fase (kg. 300, poi aumentati a kg. 600), dovendosi anzi interpretare le due dazioni proprio come progressivo adeguamento del finanziamento all'aumentato valore dell'affare.
Il motivo quindi, limitatamente a tale censura, va rigettato.
3. MU FR classe 70 (CAPO V).
Il G.U.P. ha dichiarato SI FR nato a [...] il [...], responsabile del fatto a lui ascritto al capo "V" (artt.110 e 56 cod. pen., art. 73, commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.:
acquisto ed importazione via mare da Panama in Italia di kg 600 di cocaina: il MU FR, classe 70, finanziatore pro quota dell'intera operazione per la quale erano stati preventivamente concordati i corrispondenti quantitativi da ritirare); la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità riducendo la pena.
3.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della insufficienza della chiamata in correità del CI a fondare il giudizio di responsabilità, che è stato affermato dai giudici di merito in violazione del canone del "al di là di ogni ragionevole dubbio".
Nella vicenda non si sarebbe tenuto conto delle contraddizioni del CI, valutate in modo frazionato e senza il necessario vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, anche in relazione ad informazioni ricevute de relato ed alla assenza di riscontri critici sulla quantità dello stupefacente e dell'avvenuto suo sequestro in Panama, essendo rimasta priva di risposta la rogatoria a tal fine espletata. Infine difetterebbero i riscontri individualizzanti concernenti la persona del MU FR classe 70 e sulla consegna di denaro e del pari mancante sarebbe la prova dell'elemento soggettivo.
3.2. L'impugnazione, che si sviluppa sulla linea critica del MU classe 53, ne segue le sorti di inammissibilità. Il ricorrente viene infatti prima indicato e poi riconosciuto in sede di ricognizione fotografica come il giovane che aveva "coadiuvato" il MU classe 53 nella consegna delle somme di denaro, sostituendo nella vicenda lo zio, quando costui si trovava in carcere ed era impossibilitato a seguire efficacemente gli sviluppi e le esigenze organizzative dell'affare.
In proposito i giudici di merito, con doppio e conforme apprezzamento, hanno valorizzato quali riscontri alle dichiarazioni ripetute e coerenti del CI:
a) le o.c.p. in data 22 novembre 2007 e 16 gennaio 2008;
b) la disponibilità del veicolo utilizzato per gli incontri con i correi;
c) le intercettazioni telefoniche che hanno evidenziato la disponibilità di denaro acquisita dopo i detti incontri.
3.3. A giudizio della Corte, la giustificazione del provvedimento impugnato risulta invero sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni sulla colpevolezza, tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni sostenute dalla difesa le quali finiscono con delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati processuali, peraltro non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.
Il tutto considerando che, in ordine alle eventuali omesse valutazioni e carenti apprezzamenti, la decisione di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, pubblica o privata, e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, come avvenuto nella specie, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, sia individuabile una spiegazione, logica ed adeguata, delle ragioni del convincimento, con ciò dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv. 250900).
3.4. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge in punto di correlazione tra sentenza ed accusa contestata e difetto di contestazione (pag. 7).
Il motivo è inammissibile.
Risulta infatti che identiche doglianze, già formulate nell'atto d'appello, sono state espressamente rinunciate nell'udienza di secondo grado.
3.5. Con un terzo motivo si prospetta apparenza ed illogicità della motivazione in punto di applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di anni due.
Il motivo, come si è detto, comune al Dò e a GR
FR, va rigettato, qui richiamate le argomentazioni dianzi espresse al p.
1.8 per il ricorrente Dò.
4. GR FR (capi T-V-Y-BB).
Il G.U.P. ha dichiarato EL FR responsabile dei fatti a lui ascritti: al capo "T" (art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commi 1, 1 bis e 6 e art. 80: trasporto-cessione-
detenzione a fini di spaccio-spaccio di kg. 299,5 di hashish), capo "V" (artt. 110 e 56 cod. pen., art. 73, commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.: acquisto ed importazione via mare da Panama in Italia di kg 600 di cocaina: il GR FR, finanziatore pro quota dell'intera operazione per la quale erano stati preventivamente concordati i corrispondenti quantitativi da ritirare); capo "Y" (art.110 cod. pen., art. 73, commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.: detenzione e cessione di circa 1 kg di cocaina); "BB" (art. 110 cod. pen., art. 73 commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.: detenzione e cessione di grammi 250 di cocaina), più grave il fatto del capo T); la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità riducendo la pena.:
L'impugnazione, composta di sette motivi, in realtà sei per assenza del secondo motivo, è stata personalmente redatta dall'imputato ed è, salvo la doglianza del 1^ motivo e quella sulle misure D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 85 la sostanziale mera iterazione delle censure proposte con l'atto d'appello.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente evidenzia contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 apparentemente esclusa a pag. 34 della gravata sentenza, ed invece affermata ed utilizzata a pag. 46 per la determinazione della sanzione ed indi ripresa nel dispositivo della pronuncia.
Il motivo è fondato e la sentenza impugnata va annullata nei confronti di GR FR limitatamente all'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante di cui all'art. 80 cit. D.P.R., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano che porrà rimedio alla rilevata manifesta illogicità della motivazione.
4.2. Con il terzo motivo si lamenta, quanto al capo V (kg. 600 di cocaina, reato contestato in concorso con i due MU) "carenza di motivazione" in ordine alla operazione Panama nei punti nodali:
1- della effettiva disponibilità dello stupefacente da parte del venditore, della serietà delle sue intenzioni e dell'idoneità degli atti;
2- dell'apporto materiale e psichico del GR nel progetto di importazione.
4.3. La doglianza che riprende, senza novità, le critiche formulate dai correi MU (classe 53 e 70), va dichiarata inammissibile, qui pedissequamente richiamate le argomentazioni dianzi esposte ai p.
2.3 e p.2.4 (per MU 53) e ai p.
3.2 e p.3.3 (per MU classe 70).
4.4. Con il quarto motivo e con riferimento al capo T) si evidenzia che nel relativo giudizio di responsabilità si sia fatta falsa applicazione del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3; dato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sarebbero smentite dal loro stesso tenore letterale.
4.5. Con il quinto motivo si sostiene carenza di motivazione quanto al capo Y (detenzione e cessione di circa 1 kg di cocaina: contestate in concorso con GR AB e NO).
4.6. Reputa il Collegio che il 4^ ed 5^ motivo siano entrambi inammissibili. Tutte le articolazioni di tali gravami sono infatti viziate da un doppio e convergente profilo di inammissibilità, in quanto: si risolvono nella ripetizione di censure già dedotte in appello, motivatamente esaminate e disattese dalla corte di merito, con la conseguenza che gli stessi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. pen. sez. 6, 22445/2009; Cass. Penale sez. 5, 11933/2005 Rv. 231708 Giagnorio;
prec. conforme: Cass. Pen. sez. 6, n. 12/1996 Rv. 206507 Del Vecchio); sono finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si concludono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 0 7569/1999, Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335- Conf. Asn 199801354 Riv. 210658,Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-Conf. Asn 199800803 Riv. 210016 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428-Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944).
4.7. Quanto poi al preteso difetto di motivazione, va rammentato - ancora una volta - che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi - come correttamente avvenuto nella specie- a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una non ammissibile censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
4.8. Con un sesto motivo si illustra ancora vizio di motivazione in ordine alle statuizioni accessorie del divieto di espatrio e ritiro della patente di guida.
La critica, comune al Do e a MU (classe 70), va rigettata, qui richiamate le medesime argomentazioni dianzi espresse al p.
1.8 per il ricorrente Do.
4.9. Con un settimo motivo si eccepisce erronea applicazione dell'art. 99 c.p., comma 4 ed assenza di motivazione sul punto. Il motivo, palesemente infondato, dimentica che la Corte di appello (pag. 46), dopo aver ribadito la gravità dei fatti e la qualità di protagonista del ricorrente, in numerosi episodi di criminalità legati al traffico di stupefacenti, connotati da "allarmante dinamismo", ha ritenuto in tale contesto di considerare e ritenere il valore della recidiva in un ampio quadro di giustificazione offerto dai "molteplici precedenti penali".
5. GR AB, zio di GR FR (CAPI Y-CC). Il G.U.P. ha dichiarato EL AB, responsabile dei fatti a lui ascritti: al capo "Y" (art. 110 cod. pen., art. 73, commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.: detenzione e cessione di circa 1 kg di cocaina);
al capo "CC" (artt. 110 cod. pen., art. 73, commi 1 e 1 bis, art. 80 comma 2 cit. D.P.R.: detenzione e cessione di kg. 8, 648 di hashish), esclusa l'aggravante ex art. 80, più grave il fatto del capo Y); la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità riducendo la pena.
5.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che il giudizio di responsabilità sarebbe stato ottenuto utilizzando gli esiti di intercettazioni estrapolate dal loro contesto.
Il primo motivo per come condotto e sviluppato/non supera la soglia dell'ammissibilità, risolvendosi esso in una non consentita richiesta di diverso e più favorevole apprezzamento dei dati probatori quali riconosciuti e soppesati dai giudici di merito i quali con una doppia conforme pronuncia hanno dato ragionevole contezza della condotta illecita del ricorrente e della soggettività che l'ha animata.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.
5.2. Con un secondo motivo si lamenta sia il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., sia la mancata esclusione della rilevanza della recidiva.
Nessuna delle due critiche merita accoglimento.
Quanto alla prospettata attenuante ex art. 114 cod. pen., la corte distrettuale l'ha motivatamente esclusa, rilevando che - per il reato del capo Y - la condotta del ricorrente non è stata quella dell'inerte ed inconsapevole accompagnatore del "Mimmo" ma quella di un partecipe attivo, consapevole e causalmente efficiente nell'operazione, come risulta dalla conversazione telefonica intercettata del 5 gennaio 2008.
Identica conclusione di rigetto va assunta per la recidiva, considerato che la corte distrettuale ritiene ritualmente contestata la recidiva avuto riguardo ad una condotta sintomatica di un "solido inserimento" negli ambienti criminali dello spaccio, accompagnato da "una proporzionale disinvoltura nella conduzione degli affari illeciti".
Il motivo va quindi rigettato.
6. NO PP (CAPI Z-Y-AA).
Il G.U.P. ha dichiarato BU PP responsabile dei fatti a lui ascritti: al capo "Z" (art. 110 cod. pen. art. 73, commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.: cessione di kg 2 di cocaina); capo "Y" (art. 110 cod. pen., art. 73 commi 1, 1 bis e 6 cit. D.P.R.: detenzione e cessione di circa 1 kg di cocaina); capo "AA" (art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 1, n. 2 in danno di AH El SA con l'aggravante di aver commesso il fatto per conseguire od assicurarsi il profitto del reato del capo "Z"), più grave il fatto del capo Z); la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità riducendo la pena.
6.1 Il ricorso è composto di tre motivi.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo della violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., in relazione ai capi Z ed Y della rubrica (pagg. 47 e 52 sentenza) per i quali è stata sostenuta la colpevolezza del ricorrente, avuto riguardo, per il primo capo, agli esiti delle conversazioni intercettate (tra i fratelli GR e AH El SA), e, per il capo Y, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CI ON, generiche e successive al "disvelamento degli atti di indagine" e ai risultati delle captazioni telefoniche, nonché, per di più, rese dal collaboratore come provenienti da una fonte diretta che coincide con il coimputato nel medesimo reato e cioè il GR FR.
In tale quadro, laddove escluse dette dichiarazioni, rimarrebbero le sole intercettazioni telefoniche nel corso delle quali il NO non è citato. Del pari non concludente sarebbe l'esito delle intercettazioni in ordine al capo Z, trattandosi di conversazioni tra persone pregiudicate ma prive di contenuto univocamente interpretabile, con l'utilizzo di linguaggi "anomali, ma ben riconducibili alla lecita attività lavorativa del ricorrente.
6.2. Il motivo in tutte le sue articolazioni risulta inammissibile in quanto, mera iterazione delle doglianze d'appello, non si confronta con l'ampia e coerente motivazione dei giudici di merito che da pag. 47 a pag. 51, danno minuto ed analitico conto del progressivo quadro di responsabilità del ricorrente, evidenziando il frazionamento dei dati probatori operato invece nel gravame, che aveva concluso "senza operare e cogliere i punti di convergenza e e congiunzione dei vari elementi" e senza considerare criticamente le parti (intere) delle convincenti e risolutive intercettazioni telefoniche. Il primo motivo va quindi dichiarato inammissibile.
6.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accusa del capo AA), qualificata come estorsione aggravata ex art. 61 c.p., n. 2 (pagg. 51-52): nella specie si verserebbe in una sorta di corto-circuito probatorio in cui la qualificazione giuridica del capo AA dipenderebbe direttamente dalla sussistenza degli illeciti del capo Z, la cui sussistenza a sua volta si fonderebbe proprio sulla qualificazione giuridica dell'accusa del capo AA.
In definitiva il collegamento operato dai giudici di merito tra responsabilità del ricorrente per la cessione dello stupefacente e l'interpretazione delle frasi in una cornice estorsiva sarebbe suggestivo e senza evidenze probatorie, escluse dalla ragionevole versione prospettata dal NO che aveva chiarito la sua posizione come quella di un mediatore, intesa a consentire il recupero del credito vantato (da altri) nei confronti del AH El SA (Mimmo), condotta quindi da riqualificarsi esclusivamente in termini di minaccia ex art. 612 cod. pen. con esclusione della contestata aggravante .
6.3. Il motivo non è fondato.
L'attività intercettiva, quale evidenziata ed interpretata nelle due decisioni di merito, risulta;
come osservato dalla Corte di appello (pagg. 21 e 47), agevolmente decifrabile e deponente per una oggettiva finalità, senza dubbio estorsiva, posta intenzionalmente in essere dal ricorrente nei confronti di Mimmo l'egiziano allo scopo di ottenere il pagamento della partita di stupefacente negoziata e di cui al capo "Z".
Il ruolo di mediatore, in questa sede nuovamente riproposto e vantato dal NO, non ha evidenze fattuali ed è smentito secondo ragionevoli ed usuali letture della realtà:
a) dall'univoco tenore delle conversazioni (30 e 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2008) che evidenziano il tipico protocollo che scandisce la dinamica della negoziazione della droga: verifica della bontà dello stupefacente;
cessione della droga a credito;
dilazioni e temporeggiamenti dell'acquirente che non riesce ad essere pagato dai suoi aventi causa;
b) dall'insorgere della vicenda estorsiva (tel. 3 febbraio 2008);
c) dall'approccio gravemente intimidatorio del NO (tel. 4 febbraio 2008);
d) dalla reazione terrorizzata del Mimmo.
Una realtà quindi correttamente inquadrata nello schema dogmatico dell'estorsione, in assenza di prova di un credito e, in ogni caso, di un credito legittimamente vantato da terzi e non invece di un indebito profitto, e tenuto altresì conto che integrano il delitto di estorsione le violenze o minacce esercitate per ottenere il pagamento di una fornitura di sostanze stupefacenti già eseguita (cass. pen. sez. 2, 40051/2011 Rv. 251547). Il secondo motivo va pertanto rigettato.
6.4. Con un terzo motivo si prospetta la "non congruità della motivazione" della Corte di appello in punto di determinazione della pena.
Il motivo è palesemente infondato.
La sanzione infatti risulta correttamente determinata alla stregua dei plurimi e convergenti parametri dell'art. 133 cod. pen. in punto di gravità della condotta e pericolosità dell'accusato, che risulta gravato di precedenti penali anche specifici, inserito in un contesto criminoso di spicco denotante familiarità con gli ambienti del traffico di droga.
7. In conclusione, avuto riguardo a tutti i ricorsi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di GR FR, limitatamente all'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
va rigettato nel resto il ricorso del GR FR;
vanno altresì rigettati gli altri ricorsi con condanna dei relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GR FR limitatamente all'applicabilità nei suoi confronti dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso del GR FR. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014