Sentenza 24 settembre 1998
Massime • 3
In tema di reati associativi, ciò che rileva è la effettiva costituzione ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati. Poiché, dunque, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. (Fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per l'espletamento del quale gli imputati avevano ruoli distinti ed avevano acquisito la disponibilità di una stalla, usata per i loro incontri,la quale serviva anche da schermo alla attività criminale).
L'accertamento della sussistenza dello stesso fatto, ai fini del "ne bis in idem", o della continuazione con fatti giudicati è riservato al giudice di merito e non può formare oggetto di valutazione per la prima volta da parte del giudice di legittimità.
In tema di intercettazioni, il principio in base al quale, di regola, le operazioni devono essere svolte presso la procura della Repubblica(principio al quale si può derogare solo in casi particolari e con provvedimento sorretto da adeguata motivazione) è applicabile solo alle intercettazioni telefoniche; per le intercettazioni tra presenti, viceversa, deve ritenersi ordinaria la utilizzazione di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Invero le intercettazioni ambientali sono condizionate dalle particolari tecnologie, idonee a captare il flusso delle comunicazioni e non possono, in genere, essere effettuate nei posti di ascolto esistenti presso le procure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/1998, n. 10076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10076 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1998 |
Testo completo
composta
Dott. Nicola Marvulli Presidente
Dott. Francesco Calbi Consigliere
Dott. Renato L. Calabrese Consigliere
Dott. Pasquale Perrone Consigliere
Dott. Sandro Occhionero Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1. BU RE n. a Vittoria il 2.8.1957,74,
2. D'TA RE n. a Vittoria il 28.7.1966,
3. ON ZI n. a Vittoria il 6.10.1959,
4. MA GI n. a Vittoria l'1.4.1947,
5. TA BI, n. a Vittoria il 29.10.1939,
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania dell'11. 7.1996. Visti gli atti, udite in pubblica udienza la relazione del Consigliere Sandro Occhionero, la conclusioni del sostituto procuratore generale dott. CE Verderosa, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e quelle dell'avv. Vilo Pirrone, difensore di RE BU e ZI ON, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi da loro proposti, la Corte osserva. Motivi della decisione
1. RE BU, RE D'TA, ZI ON, GI MA e BI TA, assieme ad altri concorrenti nei reati ascritti, sono stati giudicati per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l'aggravante per il BU della qualità di promotore e organizzatore, (art, 74, co. 1 e 2, D.P.R.
9.10.1990 n.309) e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I, III e IV, previste dall'art. 14 del D.P.R. 309/90 (artt. 110, 81 cpv. c.p. e 73, co. 1,4 e 6 D.P.R.
9.10.1990 n. 309), reati commessi in Vittoria e in zone limitrofe e accertati sino all'agosto 1992. 2. Condannati con sentenza del Tribunale di Ragusa del 13.2.1995, hanno impugnato la decisione di primo grado e la Corte d'Appello di Catania con sentenza dell'11.7.1996 ha rideterminato le pene a oro inflitte e confermato nel resto.
I giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale degli imputati sulla base degli elementi probatori acquisiti con intercettazioni ambientali, delle dichiarazioni del pentito NA, confermate da altri collaboranti, e delle deposizioni testimoniali di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Hanno tutti proposto ricorso per cassazione,
RE BU, deducendo:
I) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per violazione degli art. 268.3 in relazione all'art. 271.1 c.p.p., perché eseguite per mezzo di impianti della polizia giudiziaria e non presso gli uffici della procura della Repubblica, nonostante la mancanza di una specifica autorizzazione con decreto motivato del p.m.;
II) l'erronea applicazione dell'art. 74 del D.P.R. 309/90 e la mancanza di motivazione, perché nel caso di specie era eventualmente ipotizzabile il concorso di persone nel reato continuato (di commercio e spaccio di sostanze stupefacenti) e non l'associazione, in considerazione della brevità del periodo per il quale erano state effettuate le intercettazioni (erroneamente indicato come un lungo periodo dai giudici di merito) e in considerazione della mancanza di prove in ordine all'elemento organizzativo e alla permanenza del vincolo, che caratterizzano oggettivamente una associazione, e alla consapevolezza degli imputati di essere partecipi della vita dell'associazione (dolo specifico);
III), V, e VI) vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) in ordine alla sua partecipazione all'associazione e ai reati fine e alla qualità attribuitagli di promotore e organizzatore dell'associazione, in base ad elementi insignificanti - quali la proprietà della stalla, in cui si sarebbero incontrati gli associati), la sua individuazione per il tramite delle intercettazioni per l'uso di un diminutivo "UR" riferibile a un numero indeterminato di persone, e la genericità delle dichiarazioni del NA - e in base ad asserzioni apodittiche e generiche sul suo ruolo organizzativo e direttivo nell'associazione, nonché carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. sui criteri di determinazione della pena inflittagli;
IV) violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. in relazione alla valutazione come ingente della quantità di droga commerciata (aggravante ex art. 80 D.P.R. citato);
RE D'TA e BI TA deducendo con atto congiunto l'erronea applicazione degli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90 in relazione all'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., nelle quali individua le norme sostanziali e processuali, che ritiene siano state violate dai giudici per effetto (a) del diniego di assunzione di una perizia fonica, (b) della sopravvalutazione di dati non significativi acquisiti con le irrituali intercettazioni ambientali, (c) dell'illogica valutazione delle dichiarazioni dei pentiti (che avevano escluso l'esistenza di un clan diverso da quello mafioso dominante a Vittoria, cosicché era inverosimile che un'altra associazione per delinquere, quale quella attribuita agli imputati, potesse coesistere con il gruppo dominante e dipenderne per le forniture di droga), (d) dell'inesistenza di prove di una struttura organizzata, qualificabile come associazione, e della consapevolezza del ricorrente (e degli altri imputati) di appartenervi (non essendovi mai stata una manifestazione iniziale di volontà di associarsi, desunta arbitrariamente dalla corte da imprecisati "facta concludentia");
ZI ON deducendo motivi del tutto analoghi al ricorso BU sub I), II) e IV) e deducendo con gli altri motivi:
III) vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla sua partecipazione all'associazione e ai reati fine in base ad elementi insignificanti - quali la sua individuazione per il tramite delle intercettazioni dall'uso di un diminutivo CI e di deposizioni imprecise degli agenti di polizia (nessuno dei quali lo avrebbe visto allontanarsi dalla stalla al momento del fermo del D'TA) e quali l'attribuzione ingiustificata difatti (trasporto di droga) commessi da questo CI;
V) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. sui criteri di determinazione della pena inflittagli;
VI) e VII) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. in ordine al rigetto dell'eccezione di esistenza del giudicato tra i fatti contestatigli e quelli oggetto della sentenza del 25.2.1994 della Corte d'Assise di Siracusa e, in subordine, in ordine alla negata sussistenza del vincolo della continuazione con quei fatti;
GI MA deducendo:
I) la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per violazione degli artt. 268.3 in relazione all'art. 271.1 c.p.p.;
II) l'erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. citato e vizi della motivazione sulla ipotizzabilità del reato associativo in luogo del concorso nei reati fine (primo e secondo motivo analoghi per le ragioni addotte agli altri ricorsi);
III) violazione dell'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. in ordine alla mancata assunzione di perizia fonica;
IV) e VI) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per la carenza di una valida motivazione sulla sua partecipazione all'associazione, mentre in realtà era stato erroneamente identificato con un certo "don Pinù", nominato nelle intercettazioni, ed aveva frequentato la stalla del BU per motivi leciti (la proprietà di cavalli iscritti a delle corse), nonché per carenza di motivazione nella determinazione della pena;
V) violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. per la valutazione della quantità di droga commerciata come ingente (aggravante ex art. 80 D.P.R. citato).
4. Per la loro identità di contenuto, talune eccezioni e questioni sollevate dai ricorrenti possono essere esaminate congiuntamente.
a Validità delle intercettazioni ambientali.
I ricorrenti hanno eccepito fin dall'appello l'inutilizzabilità (ex art. 571.1 c.p.p.) dei dati emersi dalle intercettazioni ambientali (o "fra presenti" secondo la dizione del codice), disposte con i prescritti provvedimenti che ne avevano autorizzato le specifiche modalità, perché acquisiti illegittimamente con l'uso di impianti diversi da quelli presso la procura della Repubblica in violazione dell'art. 268.3 c.p.p.. L'eccezione è infondata, perché per giurisprudenza ormai costante è legittima l'autorizzazione, data ai sensi dell'art. 262.2 c.p.p. all'esecuzione di intercettazioni tra presenti con l'utilizzazione, per ragioni di ricezione delle voci, di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria in luogo di quelli presso la procura, il cui normale uso è imposto dall'art. 268.3 con una disposizione concepita per le intercettazioni telefoniche e non adattabile alla realizzazione tecnica di quelle ambientali. Nel senso indicato si sono espresse la Sez. VI della Corte con le sentenze nn. 9711.97 2 e 9815. 156, rv. 210.046 e 210.066, e la Sez. I con la sentenza n. 9813.1 33, rv. 210.182. È del resto palese che le intercettazioni ambientali, sono condizionate dalle particolari tecnologie idonee a captare il flusso delle comunicazioni e non possono allo stato essere effettuata dai posti di ascolto presso le procure della Repubblica, cosicché la disposizione di cui all'art. 368.3 non è ad esse applicabile. b. Perizia fonica.
I relativi motivi di ricorso sono inammissibili.
Infatti, la deduzione della violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p., per mancata assunzione di una prova decisiva comportava per i ricorrenti, ai sensi degli artt. 581 lett. c) e 591.1 lett. c) c.p.p., l'onere di specificare le ragioni della decisività del mezzo probatorio richiesto e di indicare i dati necessari a verificare se vi fosse stata una precedente richiesta della perizia ai sensi dell'art. 495 c.p.p., onere al quale essi non hanno ottemperato, essendosi limitati ad affermarne genericamente la necessità, nonostante che la corte avesse motivato congruamente le ragioni del diniego.
c. Accertamento degli elementi costitutivi e dell'effettività dell'associazione.
La deduzione (generica) di violazione della norme penali in materia di associazione per delinquere e (più specifica) di carenza o illogicità della motivazione è infondata.
Non vi è, infatti, nel percorso argomentativo della corte territoriale alcuno scostamento dai criteri di individuazione degli elementi che caratterizzano una associazione per delinquere, effettivamente costituita e operante.
Nè la sentenza è affetta da vizi logici della motivazione, che contiene una valutazione generale delle prove della costituzione e operatività dell'associazione, collegata a una verifica puntuale delle singole posizioni individuali, con la quale si integra. In base ad esse (dati emersi dalle conversazioni intercettate tra gli associati, dichiarazioni di ON confermate dai collaboranti Puglisi e Carbonaro e accertamenti della p.g.) la corte ha affermato che gli imputati avevano posto in essere un sodalizio a carattere continuativo nel tempo per l'acquisto e la commercializzazione di sostanze stupefacenti.
Essi, infatti, avevano realizzato una propria organizzazione, anche se rudimentale, e si erano divisi i compiti operativi. Avevano approntato i mezzi finalizzati allo scopo, in particolare acquisendo una stalla, usata per i loro incontri, che serviva anche da schermo all'attività criminosa.
Ed in quel luogo erano stati sottoposti a intercettazioni ambientali, estremamente importanti per i dati acquisiti. Nè, d'altronde, l'inesistenza di meccanismi formali di affiliazione vale ad escludere la costituzione dell'associazione e ad affermare in alternativa il concorso nei reati fine, come hanno sostenuto gli interessati.
Infatti, la manifestazione espressa di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio o per l'adesione ed ammissione del singolo ad esso.
Ciò che rileva è la effettiva costituzione e operatività di una organizzazione stabile, posta in essere con la consapevolezza di parteciparvi da tre o più persone (art. 416 c.p.), per la realizzazione di un programma criminoso protrailo nel tempo, con la ripartizione di compiti tra gli associati.
L'associazione è in altre parole un dato ontologico, determinato dalla concreta attività realizzata dai suoi membri. E (per l'ovvia ragione della inconoscibilità diretta dei fatti psichici) la consapevolezza dell'associato non può essere provata che attraverso comportamenti significativi, che si concretino in una attiva e stabile partecipazione.
I giudici di merito hanno tenuto conto di tutti questi elementi, accertandone la sussistenza con una compiuta e rigorosa valutazione delle prove congruamente e logicamente motivata.
d. Sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 30919 Su questo punto le critiche mosse (BU e MA) attengono alla motivazione, nonostante la prospettazione formale della violazione dell'art. 606 lett. d), non seguita da alcuna precisazione di quale sarebbe la prova decisiva non assunta e dedotta in precedenza nei termini di legge.
Si tratta di motivi inammissibili, perché generici e meramente assertivi su di un punto della decisione congruamente motivato nella sentenza di appello.
5. Quanto ai motivi attinenti alla singole posizioni degli imputati, anch'essi non possono essere accolti.
e. Partecipazione e ruolo del BU e congruità della pena. Sui punti indicati (motivi sub III, V e VI) l'interessato ha contestato la congruità della motivazione.
Peraltro i giudici di merito hanno chiaramente analizzato la situazione probatoria relativa al BU, valutando: (1) le dichiarazioni di NA che indica il BU e CE Di ET, come capi di una organizzazione dedita allo spaccio di droghe leggere con base logistica nella stalla di via Placido Rizzotto;
(2) il loro riscontro con le dichiarazioni analoghe di IO Carbonaro e VI Carbonaro, personaggi di rilievo della criminalità organizzata del Ragusano, dalle quali emergono ulteriori particolari anche sulla precedente attività criminosa del BU nei settore della droga;
(3) i precedenti specifici dell'imputato; (4) le dichiarazioni del coimputato Di ET che ha ammesso di avere avuto nell'associazione, per cui si procede, una posizione direttiva assieme al BU;
(5) i riscontri nelle conversazioni intercettate.
Di fronte ad un complesso probatorio così concludente le censure mosse dall'imputato (ad es.: impossibilità della sua identificazione dal nomignolo UR usato nelle conversazioni intercettate) appaiono mere argomentazioni inidonee ad evidenziare inesistenti vizi della motivazione.
La valutazione dei fatti e del particolare del ruolo rivestito dal ricorrente valgono ad integrare la motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, diminuita rispetto alla condanna in primo grado.
f. Partecipazione e ruolo di RE D'TA e BI TA. La critiche sul punto appaiono del tutto generiche e vanno anch'esse rapportate alla motivazione sulla valutazione delle prove congrua e logica.
g. Partecipazione e responsabilità di ZI ON, congruità della pena, eccezione di precedente giudicato, vincolo della continuazione con fatti già giudicati.
In ordine alla prima questione (partecipazione all'associazione e responsabilità per i reati ascrittogli) non si può che rinviare all'articolata valutazione delle prove sulla specifica posizione. L'individuazione del ON come frequentatore abituale della stalla, indicato nelle intercettazioni (di rilevante contenuto accusatorio) in un personaggio denominato CI, sono elementi certi, che in relazione con l'episodio del tentato fermo, hanno indotto la corte d'appello ad affermarne la responsabilità per i reati ascrittigli.
Si tratta di un giudizio di merito, la cui motivazione non è manifestamente illogica ed è quindi incensurabile in questa sede. Così pure è incensurabile la motivazione sulla pena, implicita nella valutazione dei fatti alla quale appare commisurata, in assenza di specifiche critiche.
Quanto alla eccezione di giudicato e alla questione della continuazione si deve rilevare che si tratta di motivi nuovi non proposti con l'atto di appello.
L'accertamento della sussistenza o meno dello stesso fatto, ai fini del "ne bis in idem", o della continuazione con fatti giudicati è riservato al giudice di merito e non può formare oggetto di valutazione per la prima volta da parte del giudice di legittimità. E, d'altronde, si tratta di questioni che, anche se fossero state proposte e non decise in appello, non potrebbero costituire motivo di annullamento della sentenza, trovando rispetto a questa fase di giudizio la loro soluzione in sede esecutiva ai sensi degli artt. 669.1 (pluralità di sentenze di condanna per lo stesso fatto) e 671 (applicazione della continuazione) c.p.p..
h. Posizione del MA.
Valgono in ordine alla sua posizione le considerazioni sopra espresse per gli altri ricorrenti di congruità e logicità della motivazione dell'affermazione delle singole responsabilità per i reati giudicati.
In particolare sono significative le conversazioni alle quali egli ha partecipato nella stalla, luogo che ha ammesso di avere frequentato, e la ammissione specifica di essere stato partecipe di alcune determinate conversazioni, aventi un inequivoco contenuto riferibile al traffico di droghe leggere.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti devono esser condannati in solido alle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999