Sentenza 4 ottobre 2023
Massime • 4
In tema di stupefacenti, l'attività, realizzata dall'agente provocatore, di "induzione" alla cessione, che non intervenga sulla preventiva condotta di detenzione illecita e che miri esclusivamente a disvelare una risoluzione delittuosa già esistente, non determina alcuna forma di concorso nel reato, risolvendosi nella mera predisposizione di una occasione di estrinsecazione del reato - di illecita detenzione - già consumato. (In motivazione la Corte ha precisato che ove pure intervenga la "traditio" della sostanza, questa è meramente simulata, nella misura in cui avvenga sotto il controllo delle forze dell'ordine).
Ai fini della integrazione del requisito delle "acute sofferenze fisiche", quale evento del delitto di tortura previsto dall'art. 613-bis cod. pen., non è necessario che la vittima abbia subito lesioni, le quali, ove si verifichino, integrano la circostanza aggravante prevista dall'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che tali sofferenze ben possono derivare da forti sensazioni dolorose non produttive di uno stato patologico).
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini estorsivi la condotta dell'agente il quale, acquistata una autovettura, aggrediva i venditori non solo per ottenerne la consegna, ma anche per costringerli ad accettare una pluralità di condizioni patrimoniali sfavorevoli, tra cui la riduzione del prezzo e il pagamento del trasferimento di proprietà, nonché a consegnare altri beni estranei all'oggetto della compravendita).
Nel giudizio di legittimità, la cosiddetta "prova di resistenza" è implicitamente superata nel caso in cui emerga "ictu oculi", dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza, e, in siffatta evenienza, la parte ricorrente che deduca la inutilizzabilità non è tenuta a procedere ad un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2023, n. 47672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47672 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |