Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 178, lett. a), cod. proc. pen. e 13, comma secondo, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, laddove non sanzionano di nullità la sentenza resa da un collegio al quale partecipino due magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità, in quanto il necessario contributo intellettuale di tre giudici alla deliberazione del collegio rende ragione della differenza tra questa e la deliberazione del giudice monocratico, alle cui funzioni non può invece essere destinato un magistrato di prima nomina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2017, n. 49238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49238 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
49238-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 25/01/2017 MASSIMO VECCHIO Presidente - Sent. n. sez. - 101/2017 ADET TONI NOVIK IN SIANI REGISTRO GENERALE N.18451/2016 ENRICO US SANDRINI Rel. Consigliere - ON MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI LV US CL.85 nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...].66 nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/10/2015 della CORTE APPELLO di ROMA UDITA LA RELAZIONE SVOLTA DAL CONSIGLIERE DOTT. SANDRIN SENTITE LE CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE DOTT. LUIGI ORSI E DEI DIFENSORI PRESENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il procuratore generale dott. Luigi Orsi conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'avv. Naso per l'imputato Di VI PP classe 1966 conclude riportandosi ai motivi di ricorso. L'avv. Sacco per gli imputati Di VI MA NA e Di VI NI classe 1992 conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. L'avv. Iadecola per gli imputati IA NE e IA SQ conclude insistendo nei motivi di ricorso. L'avv. Palmieri per gli imputati IA GI, IA DO classe 1963, Di VI DO detto TT e Di VI NI classe 1992 conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. L'avv. Furfaro per l'imputato PA AN conclude insistendo nei motivi di ricorso. L'avv. Marzio, in sostituzione dell'avv. Mancuso, per l'imputato VE SQ conclude riportandosi ai motivi di ricorso. L'avv. Zeppieri per gli imputati Di VI PP classe 1985 e Di VI NE conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. L'avv. Forte per l'imputato MA CA conclude insistendo nei motivi di ricorso. L'avv. Melegari per gli imputati Di VI NE, Di VI MA NA e Di VI PP classe 1966 conclude riportandosi ai motivi di ricorso. L'avv. Lucentini per l'imputato NG ON conclude insistendo nei motivi di M ricorso. L'avv. Staniscia per gli imputati IA NE, IA SQ e TT ن نا ND conclude riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO Le sentenze di primo e secondo grado 1. Con sentenza in data 26.06.2014 il Tribunale di Latina ha condannato, tra gli altri, Di VI PP classe 1985, PA AN, IA DO, CA RI, MA CA, IA NE, IA SQ, Di VI NE, TT ND, IA GI, Di VI DO detto TT, NG ON, Di VI MA NA, VE SQ, Di VI NI classe 1992, Di VI PP classe 1966, ES RI alle pene di giustizia per i reati rispettivamente ascritti.
2. A seguito di appello dei predetti imputati e dell'appello, principale e incidentale, del pubblico ministero, la Corte d'appello di Roma, con sentenza pronunciata il 23.10.2015, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, in particolare rideterminando le pene nei confronti di IA NE, Di VI NE, Di VI DO detto TT, IA SQ, Di VI NI classe 1992. 3. I reati giudicati con le sentenze di merito, che hanno preliminarmente respinto le numerose eccezioni di natura processuale formulate dalle difese degli imputati, riguardano, secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalle sentenze stesse, l'associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen. operante nel territorio di Latina a partire dagli inizi del 2010, sorta dall'alleanza di due gruppi criminali a base familiare già presenti sul medesimo territorio, facenti capo alle famiglie IA e Di VI, funzionale a conseguire il predominio nelle attività illecite della zona;
nonché una serie numerosa di reati-fine, costituiti principalmente da usure, estorsioni e rapine, oltre che da violazioni della disciplina delle armi e da alcuni omicidi tentati in danno di appartenenti a gruppi criminali rivali (in particolare quello di RI FR, quello di TT IZ, e l'attentato in danno di CI MA e AV VI, derubricato dalla sentenza d'appello nel reato di lesioni personali aggravate), e altri reati connessi.
4. Avverso le condanne riportate all'esito del giudizio d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione, personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati Di VI PP classe 1985, PA AN, IA DO, CA RI, MA CA, IA NE, IA SQ, Di VI NE, TT ND, IA GI, Di VI DO detto TT, NG ON, Di VI MA NA, VE SQ, Di VI NI classe 1992, Di VI PP classe 1966, ES RI, deducendo i motivi di doglianza di seguito distintamente indicati. I motivi di ricorso di PP Di VI classe 1985 Il ricorso, proposto dall'avv. Zeppieri nell'interesse dell'imputato, deduce cinque motivi di doglianza. 2 Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 268 comma 7 cod. proc.pen., riproponendo l'eccezione di nullità della perizia relativa alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, già formulata e rigettata dai giudici di merito, sotto il profilo dell'omessa estensione dell'incarico peritale all'ausiliario, nominato dal perito LA, che aveva provveduto alla trascrizione del contenuto delle conversazioni in lingua rom e che non era stato esaminato sul punto nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente censura le motivazioni con cui la Corte territoriale aveva disatteso l'eccezione di nullità, basate sulla natura meramente meccanica delle operazioni di trascrizione demandate all'ausiliario e sulla natura intermedia della denunciata nullità, sanata dalla mancata tempestiva deduzione subito dopo il compimento dell'atto che l'aveva prodotta, erroneamente individuato nel momento in cui era stato conferito l'incarico peritale e nelle udienze successivamente tenutesi durante l'espletamento dell'incarico. Il ricorrente deduce la natura interpretativa e valutativa dell'attività demandata all'ausiliario, in relazione ai diversi significati attribuibili alle parole e alle frasi in lingua rom presenti nelle conversazioni intercettate tradotte in lingua italiana (tali da richiederne l'adattamento al contenuto complessivo della conversazione), da espletarsi perciò nelle forme della perizia;
lamenta di non aver potuto controesaminare l'ausiliario incaricato della traduzione e di verificare così il suo Me livello di conoscenza dei dialetti rom;
rileva di aver appreso solo a seguito dell'esame dibattimentale del perito LA e della conseguente acquisizione del relativo elaborato peritale che le conversazioni trascritte erano composte da interi brani in lingua rom, trascritti dall'ausiliario, con la conseguenza che solo in quel momento la difesa era stata posta in grado di formulare l'eccezione di nullità della perizia, da ritenersi tempestiva;
cita a sostegno giurisprudenza di questa Corte. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo. Premesso che NE e ST Di VI erano stati assolti, con sentenza irrevocabile, dall'imputazione associativa nel procedimento c.d. Andromeda, che aveva escluso l'esistenza di un'associazione per delinquere riconducibile ai due gruppi familiari dei Di VI facenti capo, rispettivamente, ai predetti due soggetti, da un lato, e ad AN, LE e DO Di VI, dall'altro, il ricorrente rileva il contrasto delle relative statuizioni con quelle della sentenza impugnata, che aveva invece ritenuto sussistente il reato associativo contestato nel presente processo in concorso con gli esponenti dei due gruppi familiari come sopra assolti, sul presupposto dell'esistenza di un sodalizio criminale formato da 3 tre diversi nuclei familiari finalizzato a radicare la propria supremazia sul territorio;
deduce l'identità dell'associazione per delinquere oggetto di entrambi i processi, convalidata dalla lettura dei relativi capi d'imputazione, e lamenta la conseguente violazione del giudicato assolutorio formatosi sul punto nel processo Andromeda. Il ricorrente contesta che la mera appartenenza a un nucleo familiare, in tesi coinvolto in attività illecite, sia idonea a integrare gli elementi tipici del vincolo associativo, e deduce che la prova acquisita dell'assenza di contatti tra i capi dei diversi gruppi familiari contraddiceva la sussistenza del reato, lamentando l'omessa valutazione sul punto da parte della sentenza impugnata. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 49 cod. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo agli artt. 49, 56 e 575 cod. pen., censurando la configurabilità del delitto di tentato omicidio nel fatto ascritto al capo 4 della rubrica. Il ricorrente deduce che la condotta ascritta consisteva nell'aver predisposto gli uomini e i mezzi per attentare alla vita di RI FR nell'ambito di una ritorsione posta in essere dall'associazione, di cui il Di VI non faceva parte, perché la persona offesa era ritenuta a sua volta autrice di un attentato in danno di NE IA;
posto che la vittima designata non era presente sul luogo del Me presunto agguato, il delitto ipotizzato doveva perciò ritenersi impossibile, a prescindere dalla natura casuale dell'assenza del RI, che (in base alle sue stesse dichiarazioni) non poteva trovarsi in loco, con conseguente inesistenza dell'oggetto della condotta incriminata. Col quarto motivo, il ricorrente deduce il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo al diniego dell'istanza, formulata ex art. 507 del codice di rito, di procedere all'esame di DO RI, al fine di contraddire l'ipotesi accusatoria dell'esistenza nel territorio di Latina di un gruppo criminale contrapposto a quello capeggiato dal DO, soggetto di cui non era certa l'esistenza e che comunque era interesse della difesa sentire sulle relative circostanze. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., rilevando che il ridimensionamento del quadro accusatorio a suo carico giustificava la concessione delle attenuanti generiche e una pena più contenuta. I motivi di ricorso di NE Di VI Il ricorso, proposto dagli avv.ti Zeppieri e Melegari nell'interesse dell'imputato, deduce cinque motivi di doglianza. I primi due motivi_corrispondono esattamente al primo e al terzo motivo del ricorso proposto da PP Di VI classe 1985, a mezzo dell'avv. Zeppieri, i cui contenuti devono perciò intendersi qui integralmente richiamati. ستا Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo all'imputazione di tentato omicidio originariamente ascritta al capo 5 e derubricata dalla sentenza impugnata in quella di lesioni personali, aggravate dall'uso di armi, in danno di CI MA e AV VI. Premesso che l'accusa di essere il mandante dell'attentato in danno delle persone offese scaturiva dal rapporto parentale del CI con DO RI, indicato come il capo di un clan avverso alla famiglia Di VI, il ricorrente rileva che la sua assoluzione con sentenza definitiva (unitamente a ST Di VI) dal reato associativo contraddiceva l'esistenza del mandato delittuoso;
deduce l'assenza di intercettazioni antecedenti l'episodio criminoso aventi ad oggetto la sua pianificazione e l'impossibilità di collegare logicamente al reato, 22.05.2010, l'unica conversazione captata in ambientale commesso 1'1.07,2010, a un mese e mezzo di distanza, tra NE e ST Di VI, riguardante un fatto ormai noto e riportato dagli organi di stampa, così da escludere la prova del ruolo attribuito al ricorrente. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle violazioni della disciplina delle armi e all'aggravante di cui all'art. 72 D.Lgs. n. 159 del 2011, ascritte al capo 6 della rubrica in connessione al capo 5, per le medesime ragioni indicate con riferimento a tale imputazione. Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., in termini sovrapponibili a quelli del corrispondente motivo del ricorso proposto da PP Di VI classe 1985, rilevando l'estraneità del ricorrente al contesto criminale in cui si sarebbero svolti i fatti sanzionati. I motivi di ricorso di PP Di VI classe 1966 Il ricorso, proposto dagli avv.ti Naso e Melegari nell'interesse dell'imputato, deduce sei motivi di doglianza. Il primo, il secondo e quinto motivo di ricorso corrispondono esattamente al primo, al secondo e al quarto motivo del ricorso proposto da PP Di VI classe 1985 a mezzo dell'avv. Zeppieri, i cui contenuti devono perciò intendersi qui integralmente richiamati. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle violazioni della disciplina delle armi ascritte all'imputato ai capi 2 e 3 della rubrica. Il ricorrente rileva l'incongruenza degli elementi in base ai quali la sentenza impugnata aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, rappresentati dagli accertamenti scientifici del consulente del pubblico ministero e dal contenuto delle intercettazioni, in particolare dei colloqui con cui, da un lato, il 28.08.2010 BI Di AN avrebbe fornito alla moglie e figlia del ricorrente EL Di VI indicazioni sul luogo nel quale erano occultate le armi, e, dall'altro, il 2.10.2010 PP Di VI (già detenuto in carcere) era stato reso Сім 5 edotto del ritrovamento delle stesse;
tali conversazioni, insieme alla presenza dei figli del ricorrente nel luogo in cui le armi erano state trovate, costituito da un terreno che confinava in parte con la loro abitazione, erano state valorizzate al fine di ricondurre all'imputato la disponibilità delle armi. Poiché, tuttavia, secondo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, MA NA Di VI aveva informato il marito PP Di VI del ritrovamento delle armi in casa, a seguito del sequestro avvenuto il 29.09.2010, al termine di un successivo colloquio, e questi si sarebbe mostrato incredulo, insistendo nel riferirsi a un precedente sequestro, risultava illogico che l'imputato potesse essere a conoscenza del luogo di occultamento delle armi, tanto più che la circostanza era contraddetta dall'esigenza del Di AN di spiegare alla moglie dove le stesse si trovavano. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo al reato di ricettazione collegato alle violazioni in materia di armi, per le medesime ragioni indicate con riferimento alle imputazioni di cui sopra. Il sesto motivo (erroneamente indicato come il quinto) lamenta violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., rilevando che il minimo contributo apportato dal ricorrente ai fatti contestati e il ridimensionamento del quadro accusatorio a suo carico giustificavano la concessione delle attenuanti generiche e una misura più contenuta della pena. Me Con memoria depositata il 10.01.2017, i difensori del ricorrente hanno proposto motivi nuovi, che censurano la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato associativo, rilevando l'assenza di riscontri del ruolo di capo e promotore attribuito all'imputato, che non risultava essersi mai relazionato con altri presunti soggetti apicali del sodalizio, né aver impartito ordini o istruzioni compatibili con l'esistenza di una struttura associativa. I motivi di ricorso di MA NA Di VI La ricorrente ha proposto un ricorso a mezzo dell'avv. Melegari, che deduce gli stessi, identici motivi del ricorso proposto, col ministero degli avv.ti Naso e Melegari, da PP Di VI classe 1966, i cui contenuti devono perciò essere qui integralmente richiamati al fine di evitare inutili ripetizioni, ribadendo nell'ultimo motivo la marginalità della posizione dell'imputata al fine del ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. Ha proposto altresì altro ricorso a mezzo dell'avv. Sacco, che deduce due ragioni di doglianza, a mezzo delle quali lamenta: violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., con riguardo al mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni telefoniche e ambientali, per le medesime ragioni dedotte nel primo motivo del ricorso dell'avv. Melegari;
la ricorrente ribadisce che le parole ني 6 pronunciate in lingua rom nelle conversazioni captate assumono un rilievo sostanziale, così da rendere illogico l'argomento dei giudici di merito secondo cui l'opera dell'ausiliario si era limitata a un'attività materiale di tipo meccanicistico a seguito della quale il significato complessivo della frase aveva costituito frutto dell'attività valutativa riservata al perito LA, e ritiene irragionevole la motivazione con cui la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento mediante l'esame dell'ausiliario di lingua rom che aveva coadiuvato il perito, valorizzando la mancata indicazione delle parole di cui era stata contestata l'esatta traduzione e l'omessa nomina di un consulente tecnico da parte della difesa durante le operazioni di trascrizione, posto che l'ausiliario avrebbe dovuto essere esaminato, in realtà, su tutte le parole in lingua rom e che la nomina di un consulente di parte costituiva una facoltà, e non un onere, della difesa;
- violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputata per le violazioni della disciplina delle armi sub 2 e 3 e all'idoneità delle relative condotte a supportare la prova della partecipazione associativa sub 1; la ricorrente lamenta il travisamento del dato probatorio relativo al luogo di occultamento delle armi, che erano state sotterrate in un terreno adiacente a quello di proprietà dell'imputata, e non già in un terreno di cui aveva la disponibilità, come erroneamente ritenuto dalla sentenza d'appello, che aveva valorizzato la relativa circostanza nell'iter decisionale della condanna;
censura la valenza accusatoria attribuita al fatto che in occasione dell'accesso che aveva condotto al ritrovamento delle armi l'imputata avesse osservato l'attività della p.g. dall'uscio della propria abitazione, data la passività di tale comportamento, dettato da mera curiosità e munito perciò di un significato neutrale, privo di efficienza causale nella detenzione delle armi;
deduce l'omessa valutazione del requisito della insostituibilità, e della infungibilità, che deve caratterizzare la condotta partecipativa, per poter integrare il reato associativo, rilevando l'assenza di prova del contributo causale dell'imputata e l'inidoneità dimostrativa del contenuto del colloquio intercorso '1.10.2010 col compagno Di VI PP detto LO, in cui la ricorrente si era limitata a informarlo dell'operazione di p.g. del 29.09.2010, senza che ciò potesse far presupporre la precedente conoscenza della presenza delle armi e dell'accordo per la ricettazione delle stesse;
censura infine l'entità della pena inflitta dai giudici di merito, accomunando in una generica valutazione negativa la posizione della ricorrente a quella degli altri imputati, senza valutarne lo stato di incensuratezza e la soggiacenza psicologica della donna alle decisioni degli سن uomini nell'ambito delle famiglie rom. ا I motivi di ricorso di NI Di VI classe 1992 7 Il ricorrente ha proposto due distinti atti di ricorso. Col primo, proposto a mezzo dell'avv. Sacco, deduce vizio di motivazione con riguardo alla prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso nella commissione dei reati fine di cui ai capi 17, 18 e 19, censurando la valenza di rafforzamento sul territorio dell'immagine criminale del clan attribuita a condotte consistite nella sottrazione di modeste somme di denaro (nell'ordine di 50-100 euro); contesta, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc.pen., la valenza probante attribuita alla pluralità delle denunce delle persone offese, con riguardo all'attendibilità dell'individuazione dell'autore del reato dalle stesse operata in sede di sommarie informazioni, disattendendo la versione resa invece in dibattimento;
censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sulla misura della pena, che, dopo aver ritenuto eccessiva la sanzione inflitta in primo grado, aveva giudicato solo equivalenti le attenuanti generiche e operato aumenti eccessivi per la continuazione, che avevano determinato una maggiorazione, anziché una diminuzione, della pena finale;
lamenta violazione dell'art. 597 n. 3, in relazione all'art. 581 lett. c), del codice di rito, rilevando la genericità dei motivi dell'appello proposto dal pubblico ministero sul regime sanzionatorio, che rendeva inammissibile l'impugnazione e illegittima, di conseguenza, la reformatio in peius, operata sul punto dalla Corte d'appello. Col secondo ricorso, proposto a mezzo dell'avv. Palmieri, il ricorrente deduce sei motivi di censura, coi quali lamenta: Me - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 178, 220 e segg., 238 comma 2 cod.proc.pen.; il ricorrente propone la medesima questione sulla inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni in lingua rom ad opera di un traduttore nominato dal perito e non dal giudice;
rileva che la relativa eccezione era stata tempestivamente formulata dalla difesa il 26.03.2014, alla prima data utile successiva al deposito della perizia il 18.03.2014, perché solo in quel momento la difesa aveva potuto valutare l'operato dell'ausiliario, apprendendo che era stato nominato e che la sua attività non si era limitata a mere operazioni materiali di supporto, ma era consistita nella traduzione delle parole in lingua rom, sostituendosi sul punto al perito;
l'ausiliario si era perciò trasformato in perito, operando in sinergia con quest'ultimo nell'elaborazione del senso dei colloqui ascoltati e trascritti, partecipando della medesima natura dell'attività peritale, che richiedeva un'adeguata professionalità e rendeva necessario il conferimento dell'incarico nelle forme della perizia, richiamate dall'art. 268 comma 7 del codice di rito, così che la relativa inosservanza aveva prodotto la nullità delle trascrizioni effettuate dall'ausiliario e non dal perito;
-violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 238 comma 2-bis cod. proc.pen., con riguardo all'inutilizzabilità delle intercettazioni 8 la cui trascrizione peritale era stata disposta in altro procedimento (Andromeda), al quale il difensore del ricorrente non aveva partecipato, lamentando l'omessa risposta della Corte territoriale al motivo d'appello dedotto sul punto;
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc.pen., con riguardo all'omessa concessione del termine richiesto dalla difesa per l'esame della documentazione prodotta in udienza dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 495 comma 3 del codice di rito, rilevando che la questione sollevata dalla difesa non riguardava un'attività integrativa di indagine svolta ex art. 430 cod.proc.pen., come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, ma la produzione di atti contenuti in un faldone di documenti sconosciuti alla difesa, di cui il pubblico ministero aveva chiesto l'acquisizione al Tribunale in sede di ammissione delle prove all'udienza del 13.02.2013, in violazione del contraddittorio processuale;
rileva che lo stesso pubblico ministero non si era opposto al rinvio chiesto dalla difesa;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 192 cod.proc.pen., con riguardo all'omessa motivazione sulle doglianze espresse nei motivi d'appello, sotto il profilo della riconducibilità delle condotte ascritte al ricorrente, consistite nella costrizione alla consegna di modestissime somme di denaro poste in essere da solo, nel mese di novembre 2011, al perseguimento Me degli interessi del sodalizio criminale;
il colloquio con Di VI PP SQ avvenuto il 17.08.2010, quando l'imputato era ancora minorenne, non provava l'esistenza di un vincolo associativo continuativo, e la commissione di una pluralità di fatti delittuosi ad opera di appartenenti al medesimo gruppo familiare non poteva valere a dimostrare l'esistenza del pactum sceleris e di un generico programma criminoso;
il ricorrente deduce il mancato riconoscimento dell'imputato in udienza da parte delle persone offese, e censura la valorizzazione delle denunce acquisite ex art. 500 comma 4 rispetto ai risultati contrastanti degli esami dibattimentali;
lamenta l'omessa risposta alla doglianza sulla qualificazione in termini di truffa della condotta ascritta al capo 17; violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 - cod. proc.pen., con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonostante l'esiguità del profitto dei reati e l'assenza di lesioni alla persona, essendosi la condotta esaurita nel proferimento di frasi minacciose;
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla misura eccessiva degli aumenti applicati per la continuazione, che non dovevano tenere conto delle aggravanti previste per i reati satellite, e non avevano considerato la giovane età dell'imputato, l'assenza di condotte violente e il breve arco temporale di commissione dell'illecito (contenuto in un solo mese). I motivi di ricorso di DO Di VI detto TT 9 Il ricorso, proposto dall'avv. Palmieri nell'interesse dell'imputato, deduce quattro motivi di doglianza. Il primo e il secondo motivo di ricorso corrispondono esattamente al primo e al terzo motivo del ricorso proposto da NI Di VI a mezzo del medesimo difensore, i cui contenuti devono perciò intendersi qui integralmente richiamati. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc.pen., con riguardo all'omessa valutazione delle censure dell'appellante relative alle modalità di partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, essendosi la sentenza impugnata limitata a riqualificare il ruolo dell'imputato da organizzatore a mero partecipe, senza indicare i contenuti della condotta partecipativa, la cui prova era stata desunta dal Tribunale dal coinvolgimento nel tentato omicidio, derubricato in lesioni, di ZO ND, oggetto di altro procedimento;
lamenta il travisamento della prova discendente dalla mancata indicazione della provenienza e del contenuto del mandato delittuoso che sarebbe stato conferito al ricorrente e delle ragioni della sua ritenuta riconducibilità agli interessi del sodalizio criminoso;
rileva che IA SQ, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, non era mai stato arrestato insieme al Di VI per un reato attribuito in concorso ai due soggetti, né era stato accusato delle lesioni nei confronti dello ZO, né vi era prova di contatti del ricorrente con gli associati, in particolare il padre, i fratelli e lo zio, tutti peraltro assolti dal reato associativo;
deduce l'incongruità della ritenuta appartenenza dell'imputato, detenuto dal 7.04.2010 per le lesioni in danno dello ZO poste in essere in concorso con ZI TI (che non era stato accusato del reato associativo), ad un'associazione criminale costituita nel medesimo anno (2010); censura l'omesso accertamento dei requisiti del reato associativo, di tipo familiare, con particolare riguardo al momento dell'insorgenza del pactum sceleris, dell'apprezzabile continuità temporale del sodalizio, della suddivisione dei ruoli e della ripartizione dei compiti, dell'esistenza di un preciso programma delittuoso e dell'affectio societatis. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. eagli artt. 62 bis e 133 cod. pen., con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, basato su argomentazioni generiche e cumulative, nonostante la derubricazione della condotta, priva di connotazioni violente, dall'originario ruolo di organizzatore del sodalizio criminale. I motivi di ricorso di PA AN Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dall'avv. Furfaro deduce due motivi di doglianza. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del tentato omicidio سا 10 ascritto all'imputato al capo 4 della rubrica. Rileva che l'imputato era stato arrestato la sera del 6.06.2010 sul lungomare di Latina Lido, dove si trovava insieme a ES RI, dopo aver ricevuto da Di VI PP, arrivato in loco a bordo di un'autovettura, una pistola, che il PA aveva gettato via alla vista della p.g.; sulla scorta delle intercettazioni telefoniche, gli inquirenti avevano ricostruito le ragioni della condotta dell'imputato con la presenza in loco, in un locale della zona, fino alle 20.30, di RI FR, autore di un precedente fatto delittuoso in danno di IA NE, il quale (RI) doveva costituire il bersaglio di un attentato da parte del PA, con la pistola fornita dal Di VI, che sarebbe poi fuggito con l'ausilio di MA CA;
l'azione delittuosa in danno del RI non si era realizzata a causa dell'arresto del PA e dell'allontanamento prematuro del RI dal locale in cui si trovava. Il ricorrente deduce che l'appostamento del PA sul luogo del presunto agguato non aveva trovato alcun riscontro probatorio e che la vita della vittima non era stata esposta a concreto pericolo, così da escludere la sussistenza di un tentativo punibile, essendosi l'azione arrestata a uno stadio tale da non integrare alcuna significativa probabilità di consumazione del reato;
rileva che il giudizio sulla idoneità e univocità degli atti, richiesto dall'art. 56 cod.pen., deve essere rapportato al grado di efficienza causale raggiunto dall'azione rispetto alla Me produzione dell'evento, sulla base di una prognosi probabilistica di consumazione del delitto, secondo la formula del "punto di non ritorno" quale criterio oggettivo di individuazione della punibilità della condotta, nel senso che la desistenza dell'agente dall'azione delittuosa deve risultare assolutamente improbabile e della chiara evidenziazione del fine cui l'azione è diretta;
ritiene che l'interruzione dell'azione a seguito dell'arresto dell'imputato a uno stadio di mera - predisposizione dei mezzi, non ancora seguita da un appostamento, escludeva la perfezione del tentativo, in relazione all'impossibilità di un'evoluzione necessaria della condotta verso la consumazione del reato. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc.pen., in relazione all'art. 416 cod. pen., con riguardo alla partecipazione dell'imputato all'associazione sub 1; rileva che il ruolo di custode delle armi in capo al PA era contraddetto dall'assoluzione dai reati di riciclaggio e detenzione di armi ascritti ai capi 9 e 10, nonché dall'avvenuta consegna da parte di altro soggetto dell'arma destinata a commettere (in tesi accusatoria) il delitto sub 4; lamenta l'inidoneità del solo coinvolgimento nel tentato omicidio del RI a supportare la prova della condotta associativa, che esigeva una specifica dimostrazione, deducendo l'assenza di motivazione sull'elemento س نا psicologico del reato. 11 I motivi di ricorso di MA CA Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dall'avv. Forte deduce una serie di violazioni di legge e vizi di motivazione che lamentano: - violazione degli artt. 178 lett. c) e 429 lett. c) cod. proc.pen., sotto il profilo della nullità del capo d'imputazione sub 4 perché generico, non indicando il ruolo svolto dai presunti correi, la condotta rispettiva e il relativo apporto causale;
deduce la tempestiva proposizione dell'eccezione all'udienza del 5.04.2014 e censura l'omessa motivazione della sentenza impugnata sul punto, devoluto con l'atto di appello;
- violazione degli artt. 228, 125 e 180 comma 2 cod.proc.pen., con riguardo alla nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni, nei termini già formulati nei ricorsi dei coimputati;
ribadisce la tempestività della relativa eccezione, formulata all'udienza del 26.03.2014, dedicata all'esame del perito, all'esito del quale la perizia era stata formalmente acquisita al fascicolo del dibattimento e la difesa era legittimata a opporsi alla produzione dell'atto viziato;
- violazione degli artt. 56 e 575, 110 cod. pen. e 125 cod. proc.pen., con riguardo al travisamento dei fatti operato dalla sentenza impugnata, determinante la contraddittorietà della motivazione;
deduce la mancanza di univocità dell'azione preparatoria, fino all'arresto di PA AN il 6.06.2010, che risultava del tutto compatibile anche con un'azione dimostrativa finalizzata a produrre lesioni personali alla vittima, compatibile col possesso di una pistola 9x21 e con l'organizzazione di un agguato nei riguardi di un soggetto che avrebbe potuto essere a sua volta armato e in grado di reagire;
rileva che anche l'assenza del RI dai luoghi escludeva, in relazione alle concrete circostanze di tempo e di luogo, l'idoneità dell'azione a conseguire l'obiettivo programmato;
deduce che solo gli atti esecutivi, corrispondenti all'inizio dell'esecuzione dell'azione tipica descritta dalla fattispecie legale, potevano integrare il tentativo punibile;
contesta la valorizzazione, come elemento di prova, delle azioni poste in essere successivamente all'episodio del 6.06.2010, con riguardo alla programmazione di un nuovo agguato, rispetto al quale non era stata valutata l'ipotesi del recesso e della desistenza volontaria da parte del MA;
violazione degli artt. 110 e 118, 62 bis cod. pen., 125, 238 e 238-bis cod. proc.pen., rilevando che il ruolo attribuito al ricorrente dalla sentenza gravata escludeva l'estensibilità allo stesso dell'aggravante della premeditazione, non potendo la prova della maggiore intensità del dolo trovare fondamento in elementi successivi al fatto, come l'organizzazione di una altro attentato rimasto in fase prodromica, o l'appartenenza alla consorteria criminale;
deduce l'inutilizzabilità degli elementi tratti da sentenze non ancora divenute irrevocabili sull'intraneità del MA al sodalizio criminale, lamentando la violazione dei س 12 principi affermati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte;
lamenta l'assenza di una valutazione della posizione del ricorrente, agli effetti della meritevolezza delle attenuanti generiche, calibrata sulla sua condizione soggettiva di incensurato e di non associato. I motivi di ricorso di IA NE Il ricorso, proposto personalmente dall'imputato, deduce cinque motivi di ricorso. Col primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed esercizio da parte del giudice di una potestà riservata agli organi legislativi, con riguardo all'illegittima composizione del collegio giudicante di primo grado del Tribunale di Latina, del quale avevano fatto parte, in qualità di componenti effettivi, due magistrati in tirocinio in attesa di prima valutazione, in violazione dei limiti funzionali inderogabili stabiliti dall'art. 13 comma 2 D.Lgs. n. 160 del 2006, con conseguente produzione della nullità assoluta prevista dall'art. 178 lett. a) cod.proc.pen., inficiante l'intero procedimento. Deduce di aver formulato l'eccezione all'udienza dell'11.02.2013, e di averla riproposta come motivo di appello, e rileva che la presenza di due magistrati privi del requisito funzionale, nell'ambito del collegio composto di tre membri, determinava una situazione equiparabile a quella del giudice monocratico penale (funzione che la norma di ordinamento giudiziario esclude espressamente che possa essere affidata a magistrati che non abbiano conseguito la prima Me valutazione di professionalità), in quanto suscettibile di consentire l'esercizio del potere giurisdizionale mediante decisioni adottate a maggioranza col contributo esclusivo di magistrati privi della prevista esperienza professionale. Deduce l'erroneità della motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che la questione inerisse alle norme sulla formazione del collegio, e non a quelle sulla capacità del giudice, e lamenta la violazione del diritto dell'imputato a essere giudicato da un giudice naturale esperto e competente, nonché l'illegittima invasione della potestà di legiferare riservata agli organi costituzionalmente designati. Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla trascrizione delle intercettazioni, in termini in larga misura comuni a quelli formulati nei ricorsi di altri imputati. In particolare, il ricorrente precisa che l'incarico per la trascrizione delle conversazioni in lingua rom era stato inizialmente affidato dal Tribunale, in conformità alla richiesta del pubblico ministero, al perito AB, che non aveva adempiuto all'incarico ed era stato perciò successivamente revocato;
il Tribunale aveva quindi autorizzato il perito LA ad avvalersi di un ausiliario, quale aveva esplicato, in assenza di nomina peritale, un'attività di tipo intellettivo, implicante apprezzamenti e valutazioni, e non già di tipo meramente materiale, حسنا 13 non essendo il perito LA autonomamente in grado di tradurre in italiano le parole in lingua rom-sinti; deduce di conseguenza l'illegittimità del mezzo di prova, anche sotto il profilo della violazione dei poteri spettanti alle parti sulle prove da loro richieste e ammesse dal giudice, ex art. 495 comma 4-bis cod.proc.pen., non essendo consentito al giudice escludere d'ufficio il mezzo peritale richiesto dal pubblico ministero, senza la richiesta dello stesso e il consenso delle difese;
l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita era dunque rilevabile d'ufficio ex art. 191 del codice di rito, superando le questioni sulla tempestività dell'eccezione di nullità formulata dalle difese. Col terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo al rigetto dell'istanza di termine a difesa per esaminare le prove richieste dal pubblico ministero e interloquire sulle stesse, a fronte della produzione di faldoni di atti e documenti sconosciuti alle difese, che non avevano costituito oggetto di precedente deposito né di avviso di deposito;
lamenta la violazione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa sul punto, nonché del contraddittorio processuale, produttiva della nullità degli atti successivi e della sentenza basata su prove inutilizzabili;
rileva che la stessa Corte d'appello aveva riconosciuto l'interesse della difesa all'interlocuzione sul materiale probatorio, richiamando tuttavia erroneamente la norma di cui all'art. 430 cod. proc.pen. Me sull'attività integrativa d'indagine, mentre la norma violata era quella di cui all'art. 495 comma 3 del codice di rito. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, nonostante il parziale accoglimento dell'appello in relazione alla misura della pena;
chiede l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata. Col quinto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo all'erronea affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Contesta l'esistenza della prova del reato associativo sub 1, che non poteva essere dedotta dal mero vincolo familiare e dal numero dei reati fine, dovendosi distinguere i requisiti richiesti dall'art. 416 cod. pen. dal mero concorso di più soggetti nella commissione di singoli reati riconducibili a singole iniziative personali, e non a un contesto organizzato. Quanto al capo 4, deduce l'assenza totale di elementi indiziari a carico dell'imputato, rimasto vittima di un grave attentato subito il 25.01.2010, che lo aveva impossibilitato, date le sue condizioni fisiche, a partecipare o promuovere la presunta reazione aggressiva;
censura la valorizzazione del sentimento di rancore verso il presunto aggressore (RI) espresso dal ricorrente in occasione della conversazione (intercettata) con la moglie, costituente manifestazione di un mero, giustificato, sentimento di rivalsa;
lamenta l'omessa valutazione 14 dell'elemento psicologico che aveva animato il fatto, nonché della credibilità delle affermazioni effettuate dagli interlocutori nelle conversazioni intercettate, suscettibili di molteplici interpretazioni. Quanto ai capi 23, 24 e 26, censura l'attendibilità attribuita alle dichiarazioni di ND BI e l'omessa risposta alle doglianze sollevate sul punto nell'atto d'appello. Quanto ai capi 35 e 36, lamenta l'omessa indicazione delle ragioni della credibilità riconosciuta alla deposizione confusionale e imprecisa della HE, nonché la mancanza di un'esatta quantificazione del tasso d'interesse applicato, necessario per poter configurare il reato di usura. Quanto ai capi B, C, D, E, F, H, I e J, contesta la coerenza della ricostruzione dei fatti effettuata dagli ZO all'ipotesi usuraria, e lamenta l'omessa valutazione del forte astio nutrito dai dichiaranti verso l'imputato; censura l'utilizzo per affermare la responsabilità del ricorrente delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, impiegabili solo per valutare la credibilità del teste, e non come fonte di prova del fatto ascritto all'imputato; censura infine il frazionamento delle medesime condotte usurarie ed estorsive in più capi autonomamente contestati all'imputato, con conseguente moltiplicazione dei reati e ingiustificato aumento delle pene inflitte. I motivi di ricorso di IA SQ Il ricorso, proposto dall'avv. Staniscia nell'interesse dell'imputato, deduce sei motivi di doglianza. I primi quattro motivi corrispondono esattamente, nelle ragioni e nei contenuti dedotti, a quelli del ricorso proposto da IA NE, che devono perciò intendersi qui integralmente richiamati. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo all'erronea affermazione della responsabilità penale dell'imputato. In relazione ai capi 23 e 24, lamenta l'omessa risposta alla richiesta di individuazione degli elementi in base ai quali l'imputato doveva ritenersi consapevole della natura illecita del debito di ND BI, a fronte anche della lievità del fatto. Quanto al capo 31, censura la mancata valutazione dei rapporti cordiali intercorrenti tra l'imputato e la persona offesa IA, incompatibili con un presunto stato di coazione psicologica di quest'ultima. Quanto al capo 37, contesta l'esistenza di un'interposizione fittizia nella titolarità del bene, pagato dal reale intestatario, senza la prova della conoscenza del supposto fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale alle quali era sottoposto l'imputato. Anche per i capi da K a N la sentenza impugnata non aveva indicato gli elementi لينا 15 che supportavano la consapevolezza dell'imputato dell'illiceità del debito riscosso. Il ricorrente censura infine la sussistenza del reato associativo sub 1 per le medesime ragioni dedotte nel ricorso di IA NE. Il sesto motivo lamenta la parcellizzazione delle condotte, aventi il medesimo oggetto, ascritte ai capi 23 e 24, da un lato, e K-L-M-M bis-N, dall'altro, delle quali era stata chiesta la riunione al fine di evitare la duplicazione dei relativi effetti sanzionatori, censurando l'omessa motivazione della Corte territoriale sul punto;
censura altresì il diniego delle attenuanti generiche, basato su argomentazioni generiche che avevano accomunato le posizioni, diverse, di più imputati. I motivi di ricorso di TT ND Il ricorso, proposto dall'avv. Staniscia nell'interesse dell'imputato, deduce sei motivi di doglianza. I primi tre motivi corrispondono esattamente, nelle ragioni e nei contenuti dedotti, a quelli dei ricorsi proposti da IA NE e IA SQ, che devono perciò intendersi qui integralmente richiamati. Col quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo all'erronea configurazione della fattispecie del tentato omicidio nel fatto ascritto all'imputato al capo 13, in danno di TT IZ, nonostante Me la totale assenza dell'elemento oggettivo del reato. Premesso che l'accusa che il TT fosse in procinto, insieme al coimputato NG, di attentare alla vita del TT, era basata sul fatto che i due imputati erano stati fermati dalla p.g. nel possesso di armi da fuoco col colpo in canna, con indosso un casco da moto, nelle vicinanze della via in cui risiedeva la vittima, il ricorrente contesta la sussistenza del requisito della idoneità degli atti in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen., non potendosi escludere che l'intento fosse esclusivamente quello di porre in essere un atto intimidatorio o di arrecare soltanto lesioni alla vittima. Il ricorrente contesta l'elemento di prova tratto dai colloqui in carcere dell'imputato, in particolare quello del 13.04.2010 in cui il NG si era lamentato della richiesta del TT di essere trasferito in altro istituto penitenziario a seguito della presenza del TT nello stesso carcere, con condotta ritenuta sintomatica del timore di ritorsioni, che poteva tuttavia trovare una spiegazione alternativa in circostanze diverse, legate al più generale contesto delinquenziale;
deduce che il mancato inizio della condotta tipica del reato prevista dall'art. 575 cod. pen. escludeva il requisito della inequivocità degli atti, non ricavabile dagli atti meramente preparatori ai quali si era arrestata la condotta, rilevando la compatibilità del superamento della soglia punitiva 16 richiesta dall'art. 56 cod. pen. solo con l'inizio degli atti esecutivi, potendo altrimenti gli agenti desistere volontariamente dal loro proposito originario. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, con riguardo all'erronea affermazione della responsabilità penale dell'imputatoin relazione ai capi 20 (basato sulle dichiarazioni di un soggetto, Marocco, incorso in numerose contraddizioni, e prive di riscontri, di cui non era stata valutata la attendibilità), 12 (per il quale la persona offesa ES non aveva confermato la tesi accusatoria, mentre la corrispondenza epistolare con l'imputato attestava soltanto la conoscenza tra i due soggetti), 21 e 22 (per i quali doveva escludersi che il destinatario della frase intercettata potesse essere il Marocco). Quanto al reato associativo sub 1, il ricorrente svolge le medesime censure dedotte nel quinto motivo del ricorso di IA NE, che devono intendersi qui integralmente richiamate. Il sesto motivo corrisponde esattamente alle censure del corrispondente motivo di IA SQ, da intendersi anch'esse richiamate. I motivi di ricorso di IA DO classe 1963 Il ricorso, proposto dall'avv. Palmieri nell'interesse dell'imputato, deduce sette motivi di doglianza. I primi tre motivi corrispondono esattamente, nelle ragioni e nei contenuti dedotti, a quelli del ricorso proposto da NI Di VI, col ministero del medesimo difensore, che devono perciò intendersi qui integralmente richiamati. Col quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'inutilizzabilità ex art. 191 del codice di rito di tutti gli atti acquisiti col consenso delle parti ex art. 493 comma cod. proc.pen., lamentando l'omessa valutazione della relativa eccezione da parte della Corte territoriale e censurando l'utilizzo per la decisione di atti, come le informative e le annotazioni di servizio, che l'imputato non aveva consentito ad acquisire. Col quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla nomina del difensore d'ufficio di primo grado per tutti gli imputati, senza tenere conto delle diverse posizioni e delle incompatibilità sussistenti, con particolare riferimento al reato associativo sub 1; lamenta l'omessa risposta alla censura sollevata sul punto nei motivi d'appello. Col sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.. Censura il ruolo di massimo rilievo attribuito a IA DO all'interno del sodalizio criminale, di cui avrebbe determinato le strategie e assunto le decisioni più importanti, come il tentato omicidio del TT e la misura dei tassi di interesse applicati alle vittime, senza che la sentenza impugnata avesse indicato le ragioni per cui tali fatti sarebbero stati commessi nell'interesse 17 dell'associazione; lamenta l'omessa risposta alla censura sull'esistenza del vincolo associativo tra le famiglie Di VI e IA e sul momento in cui sarebbe stato raggiuto il relativo accordo, tale da comportare il vizio di omessa motivazione, ribadendo che la commissione di più fatti delittuosi ad opera degli appartenenti allo stesso gruppo familiare non comporta di per sé la prova del pactum sceleris e dell'esistenza di un generico programma criminoso perseguito in via continuativa nel tempo;
lamenta l'assenza di un'indagine sullo specifico ruolo assegnato al ricorrente e sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 416 cod. pen.. Quanto al tentato omicidio di TT IZ ascritto all'imputato ai capi 13 e 14, il ricorrente contesta la valorizzazione del colloquio intercettato in carcere tra la figlia NT e il TT, che non conteneva alcun riferimento all'attentato e al ruolo organizzativo attribuito al IA, a supportare la prova del concorso nel reato, affermata dalla sentenza impugnata in termini generici e apparenti, frutto di travisamento delle risultanze probatorie;
deduce l'assenza di motivazione sulla sussistenza del reato e degli elementi costitutivi del tentato omicidio, in assenza dell'esplosione di alcun colpo di arma da fuoco in direzione della vittima, che non era mai stata incontrata dai presunti attentatori;
rileva l'assenza addirittura della prova che il destinatario dell'azione potesse essere il TT, che non era possibile prevedere se e dove sarebbe stato colpito, Me nonché della sussistenza dell'animus necandi, tanto più che lo stesso TT e la moglie avevano escluso qualsiasi contrasto con le famiglie IA e Di VI. Il ricorrente deduce l'assenza di prova anche del concorso nei reati relative alle armi, nonché in quelli contro il patrimonio, con particolare riguardo ai prestiti usurari e alle condotte estorsive di cui ai capi 25 e 26, alla incongruità e inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese di cui ai capi 27, 28, 29 e 30, al fatto che la procura irrevocabile a vendere in favore di Di VI ROria era stata rilasciata davanti a un notaio che non aveva rilevato alcuna anomalia. Col settimo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla continuazione applicata in misura eccessiva sulla pena irrogata per il reato base, senza tener conto dell'inefficacia agli effetti della misura della pena delle circostanze inerenti i reati satellite. I motivi di ricorso di IA GI Il ricorso, proposto dall'avv. Marino nell'interesse dell'imputato, deduce sette motivi di doglianza, coi quali lamenta: - vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 6 par. 1 CEDU, 25 e 117 Cost., 43 bis ordinamento giudiziario, 178 lett. a) cod.proc.pen., deducendo la sottrazione al giudice naturale e la violazione dei principi sul giusto processo per effetto della composizione del collegio giudicante mediante 18 l'inserimento di due M.O.T.; in subordine il ricorrente chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 178 lett. a) del codice di rito, nella parte in cui non prevede il difetto di capacità del giudice in caso di violazione dell'art. 47-bis dell'ordinamento giudiziario;
-vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 125 n. 3 cod. proc.pen. in relazione al rigetto della richiesta di visionare il faldone di documenti senza indice prodotto dal pubblico ministero e acquisito dal Tribunale, in violazione del diritto di difesa, all'udienza del 13.02.2013, in sede di ammissione delle prove richieste dalle parti;
il ricorrente deduce che il pubblico ministero non aveva fornito la prova della preventiva messa a disposizione delle difese degli atti di cui chiedeva la produzione, così violando il principio della discovery;
-vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 125 n. 3 cod. proc.pen. in relazione alla nomina di un unico difensore di ufficio per tutti gli imputati di concorso necessario nel reato associativo ex art. 416 cod.pen., nonché all'utilizzo di atti di indagine preliminare, come le annotazioni di servizio e le informative, non consentito dall'art. 431 del codice di rito anche in presenza del consenso delle parti;
- vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 125 n. 3 cod. proc.pen. in relazione agli artt. 270, 271, 191 del codice di rito, 2, 13, 14 e 15 Cost., 8 CEDU Me e 17 del patto internazionale dei diritti civili e politici;
il ricorrente deduce la inutilizzabilità delle riprese audiovisive dei colloqui coi familiari avvenuti in carcere e in ospedale, rilevando l'assenza di motivazione dei decreti di urgenza del pubblico ministero, la mancata rappresentazione dell'attualità della commissione di reati, la violazione della privacy discendente dall'indicazione delle sole intercettazioni ambientali (e non anche visive) come oggetto dell'attività di captazione, la ripresa anche di soggetti minori, l'inosservanza della garanzia pervista dall'art. 199 cod. proc.civ. per le captazioni riguardanti i familiari dell'imputato; censura inoltre l'insufficiente giustificazione del mancato utilizzo degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica di Latina, eventualmente mediante remotizzazione;
- vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 125 n. 3 cod. proc.pen. in relazione agli artt. 268 comma 7, 221, 226, 228 del codice di rito, con riguardo alla nullità della perizia trascrittiva per le ragioni già indicate nei ricorsi di altri imputati (omessa nomina di un perito di lingua rom per la traduzione delle conversazioni in tale lingua); -vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 125 n. 3 cod. proc.pen. in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato quantomeno ex art. 530 comma 2 cod.proc.pen., rilevando la carenza assoluta di motivazione sugli elementi di prova della partecipazione associativa del ricorrente, che all'epoca dei fatti era 19 un ragazzo di soli venti anni;
censura l'idoneità degli elementi valorizzati a carico dell'imputato in ordine al concorso nei reati riguardanti il tentato omicidio di TT IZ, con particolare riguardo ai contatti ipotizzati col NG il giorno del fatto;
- vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 125 n. 3 cod.proc.pen. in relazione al diniego ingiustificato delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, e alla misura eccessiva della pena, I motivi di ricorso di NG ON Il ricorso, proposto dall'avv. Lucentini nell'interesse dell'imputato, deduce due motivi di doglianza. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente il tentato omicidio del TT sulla sola base del requisito dell'idoneità degli atti, svalutando quello, necessariamente concorrente, dell'univocità dell'azione, omettendo di considerare che nel caso di specie difettava l'attitudine obiettiva della condotta ascritta all'imputato a realizzare l'omicidio, sulla scorta del fatto che la vittima designata (che avrebbe dovuto essere colpita in itinere) era già rientrata nella propria abitazione al momento dell'arresto del NG;
rileva che l'assenza della vittima dalla zona individuata per l'agguato determinava l'impossibilità di porne in pericolo la vita. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 capoverso e 416 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta partecipazione del NG al sodalizio criminale;
rileva che la nascita del sodalizio era stata collocata dai giudici di merito in data prossima al 25.01.2010, giorno del tentato omicidio di IA NE, a partire dal quale si sarebbe perfezionato l'accordo criminoso volto a riaffermare la supremazia territoriale delle famiglie Di VI/IA, e che tale dato si poneva in contraddizione con l'originario impianto accusatorio secondo cui l'associazione criminale aveva iniziato a operare nel 2003; censura l'erroneo apprezzamento della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa e lamenta l'omessa valutazione della natura occasionale dell'accordo criminoso scaturito dall'attentato subito dal IA, avente ad oggetto la realizzazione di un programma determinato, costituito dalla consumazione di singoli delitti già individuati, e destinato ad esaurirsi dopo la loro commissione, così da risultare incompatibile con la struttura dell'art. 416 cod. pen.; deduce l'omessa indicazione di elementi della partecipazione associativa, a carico dell'imputato, diversi dal concorso nel tentato omicidio del TT, senza l'indicazione delle ragioni per le quali il ruolo svolto dal NG non poteva essere affidato ad altro soggetto e le armi impiegate fossero riconducibili al sodalizio anziché a una mera سنا 20 disponibilità personale. I motivi di ricorso di CA RI Il ricorso, proposto dall'avv. Biasillo nell'interesse dell'imputato, deduce sette motivi di doglianza, coi quali lamenta: - violazione di legge, in relazione agli artt. 416 cod. pen., 125 e 192 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, con riguardo all'erronea applicazione dei criteri legali in forza dei quali la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente la condotta partecipativa dell'imputato al sodalizio criminoso, desumendola dal rapporto intrattenuto con un unico esponente della societas sceleris, IA SQ, confondendo la messa a disposizione di un singolo associato, per i suoi interessi particolari, con quella in favore dell'intero gruppo criminale;
il ricorrente contesta la disponibilità e l'utilizzo di mezzi riconducibili al contesto associativo, argomentata dalla Corte territoriale sulla base dell'incarico conferito di commettere un omicidio insieme al MA, senza spiegare di quali mezzi si trattasse, né le ragioni per le quali il mandato omicidiario fosse significativo di appartenenza all'organizzazione criminale, alla quale il correo (MA) era pacificamente estraneo;
deduce che il mancato raggiungimento della soglia di punibilità della condotta ipotizzata ex artt. 56-575 cod. pen. confermava l'assenza di un contributo causale agli scopi dell'associazione; - violazione di legge, in relazione agli artt. 629 cod. pen., 125 e 192 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, con riguardo al reato ascritto al capo 31, deducendo l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in assenza della prova della consapevolezza dell'imputato della natura usuraria del rapporto tra la persona offesa IA SA e il coimputato IA SQ;
rileva che la condotta meramente passiva consistita nel ricevere una modesta somma di denaro senza alcuna coartazione della volontà della parte lesa era riconducibile a mera connivenza, priva di rilevanza penale;
violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen., 125 e 192 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, con riguardo al reato ascritto al capo 36, rilevando la natura occasionale dell'incontro con la parte offesa HE, rispetto alla quale l'imputato si era dichiarato genericamente disponibile a riscuotere eventuali somme, senza formulare minacce e tenere comportamenti aggressivi;
violazione di legge, in relazione agli artt. 62 n. 4 cod. pen., 125 e 192 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in relazione ai reati di cui ai capi 31 e 36, connotati da condotte né aggressive né س نا 21 violente;
- violazione di legge, in relazione agli artt. 114 cod. pen., 125 e 192 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione, lamentando l'omessa valutazione delle mansioni meramente esecutive e strumentali svolte dal ricorrente, che si collocavano nel momento finale dell'iter criminoso, rappresentato dalla riscossione di un'esigua somma di denaro, intervenendo quando le pressioni estorsive sulla volontà della vittima avevano già sortito il loro effetto, senza apportare alcun aggravio alle condotte pregresse altrui;
- violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis cod. pen., 125 e 192 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per i reati di cui ai capi 31 e 36, nonostante la giovane età, l'incensuratezza, la condotta priva di aggressività e il ruolo solo esecutivo dell'imputato; - violazione di legge, in relazione agli artt. 133 cod. pen., 125 e 192 cod. proc.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla dosimetria della pena, che non era stata calibrata sulle reali modalità dell'azione e sulle condizioni soggettive del ricorrente. I motivi di ricorso di ES RI Il ricorso, proposto dall'avv. Lo Turco nell'interesse dell'imputato, deduce due motivi di doglianza, coi quali lamenta: · vizio di motivazione con riguardo alla valorizzazione, agli effetti della condanna dell'imputato, della sua conoscenza con altri imputati, nonché dell'accusa di porto abusiva d'arma dalla quale era stato assolto;
- violazione di legge, in relazione agli artt. 192 commi 2 e 3, 530 e 533 cod. proc.pen., con riguardo all'elevazione ad elemento di prova di dati del tutto neutri, incerti, basati su mere presunzioni e privi di riscontri oggettivi, così da risultare privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
deduce la natura solo ipotetica della ricostruzione accusatoria, così da non superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato, la cui colpevolezza non era stata adeguatamente vagliata. I motivi di ricorso di VE SQ Il ricorso, proposto dall'avv. Mancuso nell'interesse dell'imputato, deduce due motivi di doglianza, coi quali lamenta: - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 1 e 7 legge n. 895 del 1967, deducendo l'omessa valutazione della non consapevolezza dell'imputato dell'appropriazione della pistola di ordinanza da parte di appartenenti al clan Di VI-IA e rilevando la neutralità della mancata denuncia del furto dell'arma; contesta l'esistenza della prova della cessione 22 illecita della pistola a terzi e della sussistenza del dolo del reato ipotizzato;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, censurando la valorizzazione della contumacia dell'imputato nel processo di primo grado e la condanna per un reato di diversa indole. Con memoria depositata il 4.01.2017, la difesa degli imputati IA NE, IA SQ e TT ND ha svolto motivi aggiunti, coi quali prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 2 D.Lgs. n. 160 del 2006 in relazione all'art. 3 della Costituzione;
rileva il rilievo determinante delle intercettazioni in lingua rom nell'affermazione di responsabilità degli imputati e ribadisce la tempestività dell'eccezione di nullità sollevata sul punto;
ripropone in generale le censure sollevate nei ricorsi, anche con riguardo all'insussistenza di atti esecutivi idonei a integrare le fattispecie di delitto tentato ascritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Le principali questioni processuali oggetto dei motivi di ricorso 1. Manifestamente infondata, sotto tutti i profili denunciati, è anzitutto la questione dedotta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, nel primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di IA NE, IA SQ, TT ND e IA GI, con riguardo alla composizione del collegio giudicante di primo grado, formato con la partecipazione di due magistrati ли ordinari di tribunale che non avevano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità. La questione, che si limita a riproporre le medesime censure e argomentazioni che sono già state valutate e ritenute prive di fondamento da entrambe le sentenze di merito, può essere esaminata in modo unitario.
1.1. La sentenza d'appello, in particolare, ha escluso, con motivazione giuridicamente ineccepibile, che nella specie sia prospettabile una questione sulla capacità del giudice, suscettibile di dar luogo alla nullità assoluta e insanabile del processo e della sentenza prevista dagli artt. 178 primo comma lett. a) e 179. primo comma del codice di rito, in quanto costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la causa di nullità generale prevista dalle norme appena citate riguarda il difetto di capacità generica all'esercizio del potere e della funzione giurisdizionale, e non la mancanza di condizioni specifiche di esercizio della funzione giudicante, che non elimina nel giudice la sua capacità di organo giudiziario (vedi Sez. 2 n. 23299 del 21/02/2008, Rv. 241104, che ha perciò escluso che l'assenza in capo al giudice dell'udienza preliminare del requisito del pregresso esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento per almeno un biennio, previsto dall'art.
7-bis comma 2-bis ord.giud., determini 23 nullità per difetto delle condizioni di capacità, in quanto l'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici e alla distribuzione degli affari incide sulla capacità soltanto in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario).
1.2. In realtà, nessuna violazione delle norme di ordinamento giudiziario risulta ipotizzabile - neppure in via di principio - nel caso in esame, posto che la norma di cui all'art. 13 comma 2 D.Lgs. n. 160 del 2006, di cui i ricorrenti lamentano l'inosservanza, prevede che i magistrati ordinari che siano ancora in attesa di conseguire la prima valutazione di professionalità non possano esercitare funzioni giudicanti penali di natura monocratica, con l'ovvia conseguenza che possono invece esercitare le medesime funzioni in qualità di componenti di un organo collegiale: è proprio la garanzia della collegialità che rende radicalmente inassimilabili le due situazioni, in considerazione della strutturale diversità del percorso formativo della decisione giudiziale adottata col necessario contributo intellettuale di tre persone, rispetto a quella dell'organo monocratico, per il quale soltanto la legge richiede perciò la garanzia di un'adeguata esperienza - - professionale del giudice unico, chiamato a decidere da solo. La destinazione a comporre collegio del Tribunale, che ha giudicato in primo grado gli imputati, di due magistrati che non avevano ancora maturato la prima delle valutazioni di professionalità previste dalla legge è dunque non solo - - legittima alla stregua delle norme di ordinamento giudiziario, così da escludere sia qualsiasi vizio di capacità del giudice, esorbitanza dai poteri e dalle funzioni и л giurisdizionali, sia - palesemente la pretesa violazione dei principi, - costituzionali e/o convenzionali, in tema di precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.), di giusto processo (artt. 111 Cost. e 6 CEDU in relazione all'art. 117 Cost.), di uguaglianza e di ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità legislativa (art. 3 Cost.); ma trova razionale fondamento giustificativo, nei termini sopra indicati, nella natura e nel funzionamento dell'organo collegiale.
1.3. Manifestamente infondata, per tali ragioni, si rivela perciò la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla difesa di IA - GI e fatta propria dagli altri ricorrenti nella memoria tempestivamente depositata il 4 gennaio 2017 - delle disposizioni di cui agli artt. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e 13, comma, 2 D.Lgs. n. 160 del 2006 nella parte in cui dette norme non prevedono quale ipotesi di nullità (assoluta), per difetto delle condizioni di capacità del giudice, il caso, nella specie ricorrente, della composizione del collegio con due magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità.
2. Le questioni concernenti la nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e l'inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, dedotte, 24 sotto il profilo della violazione di legge e (talora) anche del vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo all'omessa nomina giudiziale, nelle forme stabilite dagli artt. 221 e seguenti cod.proc.pen., dell'ausiliario di cui si è avvalso il perito LA per la trascrizione delle parole proferite dagli interlocutori in lingua rom nel corso delle conversazioni registrate, sono nel loro complesso generiche e manifestamente infondate e devono, perciò, essere dichiarate inammissibili. Si tratta di questioni che sono state dedotte, in termini e con argomentazioni sostanzialmente uniformi, quando non addirittura esattamente coincidenti, nei ricorsi di più imputati, e costituiscono, in particolare, il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Di VI PP classe 1985, Di VI NE, Di VI PP classe 1966, Di VI MA NA, Di VI NI classe 1992 (con riguardo al ricorso redatto dall'avv. Palmieri), Di VI DO e IA DO classe 1963, il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di MA CA, IA NE, IA SQ, TT ND, e il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di IA GI: esse possono dunque, al fine di evitare inutili ripetizioni, essere esaminate in modo unitario, con le precisazioni che si renderanno necessarie in relazione alle specifiche deduzioni proprie di talune difese.
2.1. La genericità delle doglianze discende dal fatto che esse si limitano a riproporre, negli stessi termini, le medesime questioni che - già prospettate dalle difese degli imputati nel corso del giudizio di primo grado e successivamente dedotte nei motivi di gravame avverso la decisione del Tribunale che le aveva disattese - sono state puntualmente esaminate e ritenute infondate (anche) dalla sentenza d'appello con ampia, articolata e corretta motivazione, che si salda sul punto a quella del giudice di prima istanza concorrendo con essa a formare un unico, complesso, corpo argomentativo (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181). Nella misura in cui non si confrontano in modo critico con le risposte puntuali della sentenza impugnata, ma si limitano a una semplice riedizione dei motivi d'appello, le censure dei ricorrenti presentano dunque una natura aspecifica che le rende inammissibili, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura generica delle doglianze, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). Nel caso di specie, l'assenza obiettiva di una critica argomentata delle motivazioni della sentenza impugnata e la mancata, puntuale, indicazione delle ل س ت 25 ragioni della decisività delle censure rispetto al percorso logico seguito dai giudici di merito (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584) privano il motivo di ricorso della specificità necessaria al superamento della soglia dell'ammissibilità.
2.2. La sentenza d'appello ha dato atto che l'autorizzazione ad avvalersi dell'opera di uno o più ausiliari, ravvisandosene la necessità, era stata espressamente conferita al perito LA dal giudice di primo grado all'udienza del 18.07.2013, senza che nessuno dei difensori presenti avesse sollevato eccezioni al riguardo;
e ha spiegato, con motivazione adeguata, che l'attività affidata dal perito all'ausiliario del quale si era avvalso, conoscitore del linguaggio rom, si era limitata alla traduzione di singole parole o espressioni pronunciate in tale lingua nel contesto di conversazioni che erano intercorse tra gli interlocutori in lingua italiana, così da non eccedere una mera attività materiale di tipo meccanico, priva di connotati valutativi, in quanto il risultato e il significato complessivo delle frasi oggetto di trascrizione aveva costituito frutto esclusivo dell'attività intellettuale del perito, che aveva utilizzato l'ausiliario solo per completare i vuoti che sarebbero derivati altrimenti dalla presenza di singole parole in lingua rom. Sul punto, come si è detto, la motivazione della Corte territoriale si salda con quella della sentenza di primo grado, che ha dato conto a sua volta della marginalità - verificata sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale e dell'esame dibattimentale del perito LA delle espressioni in lingua rom contenute nelle conversazioni registrate in lingua italiana, che lo stesso perito aveva provveduto a trasporre nel complesso delle frasi in italiano da lui trascritte, dando loro il definitivo senso compiuto come frutto di una propria autonoma valutazione;
tanto che l'unica questione che era stata sollevata all'esito delle operazioni peritali dalle difese (e in particolare dal consulente dell'imputato PA) con riferimento al merito delle trascrizioni effettuate e alla loro rispondenza alle relative registrazioni foniche aveva riguardato una (sola) parola, pronunciata in lingua italiana e non in lingua rom (pagine 64 e seguenti della sentenza del Tribunale di Latina). Con tali puntuali argomentazioni dei giudici di merito, che hanno escluso la natura interpretativa o valutativa dell'attività concretamente svolta dall'ausiliario del perito trascrittore, i ricorsi degli imputati omettono sostanzialmente di confrontarsi, limitandosi alla ripetitiva riformulazione di una generica eccezione di nullità della perizia: i precedenti giurisprudenziali di questa Corte, evocati dai ricorrenti, non si attagliano perciò al caso di specie, riguardando la diversa ipotesi dell'affidamento all'ausiliario, in assenza di nomina giudiziale, dell'incarico di procedere autonomamente alla traduzione di conversazioni in lingua straniera, così da implicare (in tal caso) un effettivo contenuto valutativo non نسنا 26 demandabile a terzi dal perito - delle relative operazioni.
2.3. Per completezza di motivazione, va altresì rilevata la correttezza giuridica dell'affermazione e delle argomentazioni con cui entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto l'eccezione di nullità della perizia - comunque tardiva e sanata dal comportamento concludente delle parti: così come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 2 n. 6296 del 17/11/2015, Rv. 266131; Sez. 1 n. 37212 del 28/04/2014, Rv. 260591), si tratterebbe infatti di una nullità a regime intermedio, che gli interessati avrebbero dovuto eccepire tempestivamente nell'udienza in cui il perito era stato autorizzato dal Tribunale ad avvalersi dell'ausiliario, o comunque, al più tardi, nel corso delle operazioni peritali, durante le quali nessuna questione era stata sollevata sul significato delle parole in lingua rom presenti nelle registrazioni foniche oggetto di trascrizione;
le deduzioni dei ricorrenti circa la tempestività dell'eccezione di nullità formulata per la prima volta all'udienza del 26.03.2014, in sede di esame del perito LA, è dunque manifestamente infondata.
2.4. I ricorrenti non hanno indicato, neppure in sede di ricorso per cassazione, a fronte della marginalità - affermata dai giudici di merito delle espressioni in lingua rom presenti nelle conversazioni registrate agli effetti della comprensione del significato compiuto delle frasi in lingua italiana che le contengono e della loro corretta trascrizione, quali di tali espressioni o parole sarebbero Me concretamente suscettibili (in tesi) di una diversa lettura, capace di incidere sulla valenza probatoria complessiva della relativa registrazione;
così che, anche sotto questo profilo, le deduzioni difensive, e in particolare la doglianza relativa alla mancata possibilità di esaminare l'ausiliario del perito in dibattimento, si rivelano generiche e non supportate da un interesse concreto in grado di rendere ammissibile la censura.
2.5. Manifestamente infondata, e perciò inammissibile, è anche l'eccezione di inutilizzabilità della prova rappresentata dalla trascrizione delle conversazioni intercettate, dedotta nei motivi di ricorso degli imputati IA NE, IA SQ e TT ND sotto il profilo della violazione degli artt. 191 e 495 comma 4-bis cod. proc.pen., con riguardo alla revoca da parte del giudice di primo grado - della nomina del perito trascrittore di lingua rom e alla conseguente esclusione d'ufficio del relativo mezzo istruttorio, richiesto dal pubblico ministero. Premesso che gli eventuali vizi di nullità afferenti l'attività di trascrizione nelle forme peritali del contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali non sono idonei a determinare la inutilizzabilità delle corrispondenti intercettazioni, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni foniche delle conversazioni e dai relativi verbali, che il giudice è legittimato a utilizzare indipendentemente dalla 27 loro trascrizione (costituente mera trasposizione grafica dei relativi contenuti: ex plurimis, Sez. 6 n. 13213 del 15/03/2016, Rv. 266775), va rilevato che la perizia costituisce secondo il consolidato orientamento di questa Corte - un mezzo di prova per sua natura neutro, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, le cui valutazioni sul punto sono insindacabili in sede di legittimità se assistite da adeguata motivazione (Sez. 4 n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191; Sez. 5 n. 6074 del 30/04/1997, Rv. 208090; Sez. 1 n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279). Nessuna violazione dei poteri dispositivi delle parti in materia di prove, destinata a riflettersi sulla legittima acquisizione e utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è dunque ravvisabile nel provvedimento con cui il Tribunale di Latina ha revocato la nomina del perito di lingua rom a seguito dell'omesso adempimento dell'incarico conferito, autorizzando contestualmente il perito LA ad avvalersi di un ausiliario di sua fiducia nell'attività di trascrizione, provvedimento che è stato correttamente adottato all'udienza del 18.07.2013 senza che le parti presenti - come dato atto in modo puntuale nella motivazione delle sentenze di merito - avessero sollevato contestazioni al riguardo.
3. Manifestamente infondata è la questione, dedotta nel secondo motivo dei ricorsi proposti dall'avv. Palmieri nell'interesse degli imputati Di VI NI Me classe 1992 e IA DO classe 1963, riguardante la (contestata) utilizzabilità, nei confronti dei ricorrenti, dei risultati delle intercettazioni espletate in altro procedimento penale, sotto il profilo della violazione dell'art. 238 comma 2-bis cod. proc.pen. e del vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto. Da un lato, il richiamo operato dai ricorrenti alla norma che disciplina l'utilizzo a carico dell'imputato dei verbali di prove dichiarative assunte (in contraddittorio) in altri procedimenti, subordinandolo all'avvenuta partecipazione del difensore all'assunzione delle relative dichiarazioni, risulta del tutto inconferente al caso di specie, che riguarda la prova costituita da conversazioni legittimamente captate all'insaputa degli interlocutori, il cui regime di acquisizione e utilizzazione probatoria non è assimilabile a quello della prova dichiarativa, ma è regolato - nel caso che le intercettazioni siano state disposte ed eseguite in altro procedimento - dall'art. 270 del codice di rito, i cui presupposti applicativi non sono stati messi in discussione dai ricorrenti. Dall'altro, la sentenza impugnata ha dato atto che l'incarico di trascrizione conferito al perito LA ha riguardato anche le intercettazioni di conversazioni acquisite nell'ambito di altri processi (pagina 19 della motivazione), così da escludere in radice qualsiasi vulnus al diritto della difesa di partecipare alle relative operazioni;
non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione genericamente سنا 28 lamentato dai ricorrenti, e la censura deve essere dichiarata inammissibile.
4. Generiche e manifestamente infondate si rivelano anche le censure che lamentano le violazioni del diritto di difesa denunciate nel terzo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Di VI NI classe 1992 (col ministero dell'avv. Palmieri), IA DO classe 1963, IA NE, IA SQ, TT ND, e nel secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Di VI DO e IA GI, con particolare riguardo alle produzioni documentali effettuate dal pubblico ministero nel corso dell'udienza in cui sono state ammesse le prove richieste dalle parti, ex art. 495 cod.proc.pen., e al lamentato diniego del termine per esame chiesto dalle difese degli imputati. Occorre premettere che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che la preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto dei termini fissati negli artt. 468 comma 1 e 493 del codice di rito, non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono essere avanzate anche in un momento successivo (Sez. 2 n. 48861 del 18/11/2009, Rv. 246472), salvo il diritto delle altre parti, previsto dall'art. 495 comma 3, di esaminare la documentazione esibita (Sez. 2 n. 2533 del 22/11/1994, Rv. 200987). Dalla motivazione della sentenza di primo grado (pagine 35-37 e 55), richiamata dalla sentenza d'appello, risulta che successivamente all'esibizione della documentazione di cui il pubblico ministero aveva chiesto l'ammissione, e prima che il Tribunale - all'udienza del 4.03.2013 - provvedesse al riguardo ex art. 495 comma 1 cod. proc.pen., dando quindi inizio all'istruttoria dibattimentale, erano stati disposti due rinvii dell'udienza (rispettivamente al 21.02.2013 e al 4.03.2013), idonei a escludere in radice qualsiasi lesione del diritto delle difese di prendere tempestiva visione dei documenti prodotti e di interloquire sugli stessi prima della decisione del giudice sulla loro ammissione;
ciò supera ogni questione teorica sulla violazione della c.d. discovery e sulla spettanza del diritto alla concessione di un termine a difesa, che è stato nei fatti - certamente - riconosciuto alle difese;
la doglianza dei ricorrenti è comunque carente del requisito dell'autosufficienza, e dunque anche sotto tale profilo inammissibile, nella misura in cui non deduce né indica quali specifiche obiezioni i difensori intendessero muovere in ordine all'acquisibilità probatoria delle produzioni documentali della pubblica accusa.
5. Inammissibili sono le censure riguardanti le ulteriori violazioni del diritto di difesa lamentate dai ricorrenti IA DO classe 1963 e IA GI nel quarto e quinto motivo (il primo), e nel terzo motivo (il secondo), dei rispettivi ricorsi.
5.1. La doglianza che lamenta la nomina di un unico difensore d'ufficio per tutti ستا 29 gli imputati da parte del giudice di primo grado, a seguito della rinuncia al mandato difensivo da parte di tutti i difensori presenti in udienza, è assolutamente generica e carente di qualsiasi concreto interesse, perché non indica quale pregiudizio sarebbe derivato da tale nomina cumulativa all'esercizio del diritto di difesa dei ricorrenti, che non hanno dedotto l'esistenza effettiva di posizioni giuridiche e linee difensive tra loro incompatibili-neppure emergenti, del resto, dalla lettura delle sentenze di merito - tali da rendere necessaria la nomina di difensori diversi (Sez. 1 n. 29479 del 23/10/2012, Rv. 256448, secondo cui l'assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati con diversa posizione giuridica è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito). La radicale genericità della censura, che le impedisce di raggiungere la soglia dell'ammissibilità, precludeva dunque l'esigenza di una risposta puntuale da parte del giudice d'appello, che non è perciò incorso in alcun vizio di motivazione sul punto (Sez. 1 n. 4713 del 28/03/1996, Rv. 204548).
5.2. Privo del requisito della specificità, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, è anche il motivo che ripropone la denuncia di inutilizzabilità delle informative e delle annotazioni di servizio redatte dalla p.g., che sono state acquisite agli atti del fascicolo dibattimentale;
la sentenza d'appello ha dato atto (pagina 26) che la relativa acquisizione è Me avvenuta in contraddittorio all'udienza del 27.01.2014 col consenso delle parti (che può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove, e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore: Sez. 6 n. 7061 dell'11/02/2010, Rv. 246090), e dunque nell'osservanza del disposto dell'art. 493 comma 3 del codice di rito;
l'evocazione della violazione dell'art. 191 cod.proc.pen., da parte dei ricorrenti, si rivela di conseguenza manifestamente infondata, in quanto l'inutilizzabilità delle prove sanzionata da tale norma è (soltanto) quella di natura patologica, discendente dall'assunzione in violazione di norme di legge, e non quella di natura fisiologica relativa alla fase del procedimento, che non inficia la rituale formazione dell'atto investigativo secondo il modello legale, e il suo successivo utilizzo processuale. Gli altri motivi di ricorso degli imputati condannatoIA GI I residui motivi di ricorso dell'imputato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per il tentato omicidio di TT IZ e le connesse violazioni della disciplina delle armi, ascritti ai capi 13 e 14 - ulteriori rispetto alle questioni processuali comuni anche ad altri ricorrenti (dedotte nei primi tre e nel quinto motivo), che س 30 sono già state ut supra esaminate e dichiarate inammissibili, sono a loro volta inammissibili.
1. Le censure, dedotte nel quarto motivo, riguardanti la legittimità e l'utilizzabilità delle riprese audiovisive dei colloqui dell'imputato coi propri familiari effettuate in ambiente carcerario ed ospedaliero si limitano a riproporre, pedissequamente, le medesime questioni sulla ritualità dei presupposti e delle - modalità di autorizzazione e svolgimento delle operazioni, sull'asserita violazione della privacy che sono state puntualmente esaminate, e ritenute infondate, - dalla sentenza impugnata, con argomentazioni esaurienti e giuridicamente ineccepibili con le quali il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, la Corte territoriale ha dato analiticamente conto della dettagliata motivazione dei decreti autorizzativi delle captazioni, anche per quanto riguarda l'indicazione delle ragioni dell'impossibilità di eseguire le registrazioni mediante gli impianti esistenti nei locali della procura della repubblica presso il Tribunale di Latina, della corretta esclusione della natura di luoghi di privata dimora tanto delle celle e delle sale colloqui degli stabilimenti carcerari (Sez. 1 n. 32851 del 6/05/2008, Rv. 241228), quanto delle stanze di degenza e delle corsie ospedaliere (Sez. 6 n. 22836 del 13/05/2009, Rv. 244148), e della conseguente legittimità, anche ai sensi dell'art. 14 Cost., delle riprese audiovisive e delle registrazioni delle comunicazioni (anche in forma gestuale) tra presenti ivi effettuate, senza che dovesse ricorrere l'ulteriore presupposto del contestuale svolgimento di attività delittuose in tali luoghi. La genericità, sotto tale profilo, delle doglianze (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584) non consente alle stesse di superare la soglia dell'ammissibilità. Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le dedotte violazioni con riguardo alle suddette attività captative dell'art. 199 del codice di rito e delle norme - poste a tutela dei soggetti minori di età: la facoltà riconosciuta ai prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre in ordine ai fatti oggetto dell'imputazione concerne l'assunzione della prova dichiarativa, e non la captazione delle comunicazioni spontanee tra presenti all'insaputa degli interlocutori;
la tutela della privacy dei minori eventualmente coinvolti nelle relative registrazioni e riprese visive è adeguatamente assicurata dai divieti di divulgazione e pubblicazione delle immagini e dei contenuti dei colloqui fuori dallo stretto ambito processuale.
2. Il sesto motivo di ricorso censura in termini del tutto generici la condanna del prevenuto per il reato associativo e per gli altri delitti a lui ascritti, limitandosi a contestare in punto di fatto l'idoneità probatoria degli elementi a carico, senza confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali i giudici di merito hanno ritenuta dimostrata tanto la condotta partecipativa del ricorrente al sodalizio 31 criminoso a base familiare, quanto il ruolo di vedetta da lui svolto nel tentato omicidio del TT (mediante la puntuale indicazione e valorizzazione, in particolare alla pagina 67 della sentenza d'appello, dei contatti telefonici intercorsi coi complici nel contesto dell'azione delittuosa e dei colloqui intercettati in carcere a carico del correo NG ON, nonché delle ragioni della loro riferibilità al IA); la censura deve perciò essere dichiarata inammissibile.
3. Inammissibili, da ultime, sono le doglianze afferenti il diniego delle attenuanti generiche e la misura del trattamento sanzionatorio genericamente dedotte nel settimo motivo di ricorso, dovendosi ribadire, sul punto, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui il giudice di merito, quando abbia individuato nell'ambito dei criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. quelli che nel caso concreto assumono una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato, non è tenuto a procedere alla specifica confutazione dei pretesi fattori attenuanti indicati dalla difesa (Sez. 2 n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880; Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419). IA SQ I primi tre motivi di ricorso dell'imputato sono già stati sopra esaminati e dichiarati inammissibili, in sede di trattazione congiunta con le questioni processuali di coincidente contenuto comuni anche ad altri ricorrenti.
1. Il quarto motivo è fondato: all'esito del giudizio d'appello, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al Me capo 1, nonché per i delitti fine di usura ed estorsione, consumata e tentata, ascritti ai capi 23, 24, 31, K, L, M, M-bis, N, e per le violazioni dell'art. 12- quinquies legge n. 356 del 1992 e dell'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 contestate ai capi 37 e 39, la sentenza impugnata ha comunque rideterminato e diminuito la pena complessiva inflitta al IA rispetto a quella irrogata dal giudice di primo grado, accogliendo (parzialmente) sul punto l'appello proposto nell'interesse dell'imputato. Erroneamente, pertanto, il giudice d'appello ha pronunciato la condanna del IA al pagamento delle spese processuali del grado, che ai sensi dell'art. 592 cod.proc.pen. consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 5 n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611; Sez. 3 n. 49701 del 17/11/2004, Rv. 230294). Limitatamente a tale punto la sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con eliminazione della relativa statuizione.
2. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita a una generica contestazione del merito della condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati a lui ascritti, censurando l'esistenza - in punto di fatto dei relativi elementi costitutivi, con particolare riguardo alla - prova della sussistenza del vincolo associativo e della riconducibilità dei fatti سنا 32 all'attuazione del programma criminoso di un'associazione per delinquere, alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati-fine sotto il profilo della consapevolezza della natura illecita dei debiti riscossi e dello stato di coazione in cui versavano le vittime, nonché delle finalità elusive della condotta sub 37. Si tratta di censure che si limitano a replicare i contenuti dei motivi d'appello proposti, sui medesimi capi e punti, avverso la sentenza di primo grado, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che, come tali, risultano strutturalmente incompatibili coi motivi che devono sorreggere l'impugnazione di legittimità, i quali avrebbero imposto al ricorrente di procedere a una critica autonoma della motivazione della decisione gravata, indicando in modo specifico, e con illustrazione delle ragioni della relativa decisività, i passaggi della sentenza di primo grado che sarebbero stati ignorati o affrontati in modo manifestamente illogico o contraddittorio dal giudice d'appello (Sez. 6 n. 5879 del 9/01/2013, Rv. 254243).
3. Parimenti inammissibili sono le doglianze dedotte nel sesto motivo di ricorso. Le condotte illecite ascritte all'imputato ai capi 23 e 24, rispettivamente consistite nelle usure, e nell'estorsione dei relativi pagamenti, poste in essere in danno di ND BI, riguardano condotte fattualmente distinte, realizzate in tempi diversi e che offendono beni giuridici anche (parzialmente) diversi, Ме accomunate solo dall'identità della persona offesa e dalla riconducibilità all'esecuzione di un medesimo programma e disegno delittuoso;
anche le condotte estorsive, in parte consumate e in parte tentate, poste in essere dal IA in tempi diversi e con distinte modalità in danno di più familiari di ZO GI (la madre FA RO, la moglie CC ID, il figlio ZO ND) per la riscossione dei prestiti di natura usuraria allo stesso effettuati, ascritte ai capi K, L, M, M-bis, N, hanno per oggetto episodi fattuali tra loro ontologicamente distinti, per quanto unificati sotto il vincolo della continuazione, così da rendere incomprensibile, prima ancora che inammissibile, la pretesa reductio ad unum invocata dall'imputato. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno applicato autonomi aumenti di pena per ciascun fatto che è stato unificato ex art. 81 secondo comma cod.pen. alla violazione più grave, individuata in quella di cui al capo 24; così come incensurabile si rivela il diniego del beneficio di cui all'art. 62 bis cod.pen., congruamente argomentato in termini che non sono scalfiti dalle generiche doglianze del ricorrente. IA NE Anche i primi tre motivi del ricorso proposto da IA 3 NE sono già stati sopra esaminati e dichiarati inammissibili, in sede di trattazione congiunta insieme alle doglianze processuali di coincidente contenuto سنا parimenti dedotte da altri ricorrenti. 33 1. Il quarto motivo è fondato per le medesime ragioni indicate con riguardo all'analoga doglianza dedotta da IA SQ: all'esito del giudizio d'appello, che ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 1, per il tentato omicidio di RI FR di cui al capo 4, nonché per i delitti fine di usura ed estorsione, consumata e tentata, ascritti ai capi 23, 24, 26, 35, 36, B, C, D, F, H, I, J e per la violazione dell'art. 611 cod.pen. di cui al capo E, la sentenza impugnata ha rideterminato e diminuito la pena complessiva inflitta al IA rispetto a quella irrogata dal giudice di primo grado, accogliendo così parzialmente l'appello dell'imputato. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha pronunciato la condanna del IA al pagamento delle spese processuali del grado, che ai sensi dell'art. 592 cod.proc.pen. consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 5 n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611; Sez. 3 n. 49701 del 17/11/2004, Rv. 230294). Su tale punto la sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con eliminazione della relativa statuizione.
2. Il quinto motivo di ricorso è fondato limitatamente alla condanna dell'imputato per il concorso nel delitto di cui agli artt. 56-575 cod.pen. sub 4, per le ragioni di seguito indicate, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
2.1. Gli elementi di prova a carico del ricorrente in ordine al suo coinvolgimento nell'organizzazione del tentato omicidio del RI, concretizzatosi nell'appostamento del 6.06.2010 sul lungomare del lido di Latina, sono stati individuati dai giudici di merito oltre che nel sentimento di rancore e nella - volontà ritorsiva del prevenuto per il grave attentato subito il 25.01.2010 ad opera dello stesso RI, manifestati dal IA nel colloquio intercettato in carcere il 24.09.2010 con la moglie e la figlia ("quello meritava di essere trucidato!") nel contenuto di alcune conversazioni oggetto di captazione - intercorse tra altri soggetti, in particolare quella del 15.07.2010 tra Di VI ST e Di VI NE, riportata alla pagina 47 della sentenza d'appello, nel corso della quale gli interlocutori avevano fatto riferimento, tra l'altro, alla circostanza che "DO...vuole arrivare allo scopo suo...lui vuole sparare di nuovo a quello con quei denti all'infuori". La sentenza impugnata, così come anche quella di primo grado, non hanno fornito, tuttavia, una spiegazione congruente delle ragioni per le quali il soggetto ("lui") indicato dagli interlocutori come colui che "vuole sparare" alla persona avente una caratteristica individualizzante (i "denti all'infuori") tipica del RI, è identificabile con (ragionevole) certezza nell'imputato IA NE, piuttosto che nel diverso soggetto - "DO" menzionato all'inizio della frase e - corrispondente, secondo quanto si evince dalla sentenza di prime cure (pagina س نا 34 316), a uno zio dei colloquianti Di VI: sul punto, è riscontrabile un salto logico della motivazione, che ne inficia la coerenza intrinseca, privando l'argomento posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato della necessaria tenuta dimostrativa, così da integrare il dedotto vizio di legittimità sotto il profilo dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice di rito, che impone l'annullamento della sentenza d'appello limitatamente alla condanna del IA per il tentato omicidio premeditato del RI, con rinvio per nuovo giudizio sul relativo capo d'imputazione ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
2.2. Le censure che riguardano gli altri capi per i quali il ricorrente è stato condannato si risolvono in semplici doglianze di merito, la cui inammissibilità determina la formazione del giudicato sulle relative imputazioni. Quanto alla condanna per il reato associativo sub 1, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la prova dell'esistenza del sodalizio criminale capeggiato dall'imputato negli ampi termini articolati alle pagine da 28 a 43 della motivazione, rispondendo a tutti i motivi d'appello del IA sul punto, che sono stati riproposti in modo generico nel ricorso per cassazione. In particolare, la Corte territoriale non ha operato alcuna confusione o sovrapposizione tra i vincoli di natura familiare esistenti tra gli imputati e la prova del pactum sceleris, ma ha correttamente dato conto della concorrente presenza, nell'ambito del clan di tipo etnico-familiare di appartenenza dei correi, Me di una stabile, distinta ed autonoma struttura organizzativa dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti, principalmente diretti contro il patrimonio, agevolata e rafforzata nella sua operatività criminale proprio dai preesistenti legami parentali intercorrenti tra gli associati (Sez. 2 n. 21606 del 18/02/2009, Rv. 244449); e ha puntualmente indicato i dati istruttori, emersi dai contenuti dell'attività di captazione, che supportano la prova degli elementi distintivi ed aggiuntivi tipici del reato associativo rispetto alla mera - compartecipazione criminosa nella commissione di singoli reati frutto di accordi contingenti e occasionali tra i correi - rappresentati dall'esistenza di un accordo stabile e duraturo per la realizzazione di una serie non preventivamente determinata di delitti, al cui perseguimento i singoli partecipi hanno assicurato in modo continuativo la propria disponibilità (Sez. 4 n. 51716 del 16/10/2013, Rv. 257906), con ripartizione dei relativi ruoli, anche, per quanto specificamente riguarda il ricorrente, di natura verticistica. Proprio la reiterata commissione da parte del ricorrente, in concorso con altri partecipi del sodalizio, di una pluralità di reati-fine dell'associazione (segnatamente usure ed estorsioni), è di per sé idonea a integrare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova indiziaria della partecipazione associativa, superabile solo con la prova contraria che il contributo fornito non è 35 dovuto a un vincolo preesistente coi correi (Sez. 3 n. 42228 del 3/02/2015, Rv. 265346; Sez. 2 n. 5424 del 22/01/2010, Rv. 246441). Le doglianze riguardanti le condanne per i singoli reati fine contro il patrimonio si limitano a contestare la credibilità e l'attendibilità, in fatto, delle dichiarazioni delle persone offese (ND, HE, ZO), che non necessitano di riscontri esterni anche per quanto concerne la natura usuraria delle prestazioni, - discendente dalla loro specifica onerosità e possono essere poste anche da sole a legittimo fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (Sez. Un. n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214); la valutazione di tali dichiarazioni costituisce esplicazione di un tipico giudizio di merito che, in quanto congruamente argomentato dalla sentenza impugnata, non è rivalutabile né sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2 n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575); la sentenza impugnata ha peraltro dato atto (pagina 75 della motivazione) delle dichiarazioni di natura sostanzialmente confessoria rese, sul punto, da IA NE all'udienza del 20.06.2014. Generica e manifestamente infondata è anche la doglianza che lamenta la valorizzazione, come fonte di prova, dei verbali di dichiarazioni predibattimentali utilizzate per effettuare le contestazioni previste dall'art. 500 cod. proc.pen., sia perché dal ricorso non emerge con la necessaria specificità a quale teste/persona offesa la censura si riferisca, né risulta la natura decisiva della relativa deposizione;
sia perché dal testo del ricorso (pagina 17) sembra emergere che il dichiarante avesse comunque confermato al dibattimento le sue precedenti propalazioni. Corretta e incensurabile, infine, risulta l'applicazione di autonomi aumenti di pena ex art. 81 secondo comma cod.pen. per ciascuna delle violazioni ascritte all'imputato ai capi B, C, D, F, H, I, J, aventi per oggetto condotte ontologicamente e fattualmente distinte, realizzate in tempi diversi e offensive di beni giuridici anche parzialmente diversi, accomunate solo dall'identità del disegno criminoso con esse perseguito dall'agente: sul punto, il ricorrente si limita a riproporre, in termini aspecifici e perciò inammissibili, la stessa doglianza sulla pretesa frammentazione in più fatti di un unico episodio delittuoso che è stata puntualmente disattesa (alla pagina 81) dalla sentenza d'appello. IA DO classe 1963 - I primi cinque motivi del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato sono già stati sopra esaminati e dichiarati inammissibili, in sede di trattazione congiunta con le questioni processuali di coincidente contenuto dedotte anche da altri ricorrenti. I restanti motivi di doglianza dell'imputato -condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1, in qualità di capo e promotore del sodalizio, per il tentato omicidio di TT IZ e le connesse violazioni 36 della disciplina delle armi ascritti ai capi 13 e 14, nonché per i delitti contro il patrimonio (usure ed estorsioni) di cui ai capi 25, 26, 27, 28, 29, e per le violazioni dell'art. 611 cod.pen. e dell'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 sub 30 e 38 - sono parimenti inammissibili, per le ragioni che seguono.
1. Le censure, dedotte nel sesto motivo di ricorso, che investono la condanna del IA per il reato associativo, con riguardo sia alla sussistenza dell'associazione per delinquere costituita da esponenti delle famiglie dei IA e dei Di VI operante nel territorio pontino a partire quantomeno dal gennaio 2010 (epoca dell'agguato subito da uno dei capi e promotori, IA NE), sia il ruolo apicale attribuito all'imputato nel sodalizio criminoso, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ampiamente ricostruito e argomentato la genesi e le ragioni della costituzione del nuovo sodalizio, originato dalla fusione dei due gruppi criminali a base familiare, rispettivamente capeggiati da IA NE (affiancato dal fratello DO classe 1963) e da Di VI NE, già operanti da tempo nella zona di Latina nel settore delle usure e delle estorsioni, al fine di conseguire - mediante l'unione delle rispettive forze e capacità criminali - l'egemonia nell'esecuzione di una serie indeterminata di attività illecite sul territorio (così concretizzando il dolo specifico richiesto dall'art. 416 cod.pen.), in contrapposizione al gruppo rivale facente capo a DO RI. ли I giudici di merito hanno dato ampio conto del materiale probatorio acquisito a supporto dell'esistenza del vincolo associativo e della riconducibilità all'attuazione del relativo programma criminoso dei numerosi reati-fine, contro il patrimonio e contro la persona, accertati nel presente giudizio, facendo corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma delittuoso, che segna la distinzione col concorso di persone nel reato, dal susseguirsi continuativo e ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati tra loro (ex plurimis, Sez. 2 n. 53000 del 4/10/2016, Rv. 268540). La sentenza d'appello ha puntualmente argomentato altresì (in particolare alla pagina 86) gli elementi di fatto, tratti dai risultati dell'attività di captazione, che supportano la prova del ruolo di vertice rivestito dal ricorrente nella determinazione delle strategie criminali del sodalizio e nelle decisioni assunte nell'interesse dello stesso, con riguardo sia all'organizzazione di attentati alla vita di esponenti del gruppo rivale (come il TT), sia alla concessione dei prestiti usurari e al relativo recupero coattivo, sia con riferimento all'assistenza سنا 37 prestata agli associati detenuti in carcere, dettandone le linee difensive. Questa Corte ha precisato che la nozione di capo o promotore di un'associazione per delinquere non postula necessariamente che il soggetto agente rivesta il ruolo, rispettivamente, di vertice o iniziatore dell'organizzazione, bastando che lo stesso sia investito di incarichi direttivi e munito di poteri decisionali nella vita del sodalizio (Sez. 4 n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464), o comunque contribuisca, coagulando attorno a sé il consenso partecipativo, alla potenzialità pericolosa del gruppo criminale (Sez. 2 n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962). Le censure del ricorrente si rivelano dunque manifestamente infondate.
2. Anche per quanto riguarda il concorso nei singoli reati-fine contro il patrimonio e nelle altre violazioni funzionali agli interessi dell'associazione (come quelle in materia di armi) ascritte all'imputato, il motivo di ricorso si limita a contestare la fondatezza - nel merito - della ricostruzione probatoria operata dalla sentenza impugnata, proponendo un'inammissibile lettura alternativa dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e del significato degli elementi di riscontro valorizzati dalla Corte territoriale (come il rilascio della procura a vendere un immobile a saldo dei prestiti usurari contratti dalle vittime): è, invero, inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità una diversa lettura delle risultanze processuali per verificare l'adeguatezza del Me relativo apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una differente valutazione, perché si risolve in una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948).
3. Generica e manifestamente infondata è anche la doglianza che ripropone le censure avverso la condanna del ricorrente per il tentato omicidio del TT (e le connesse violazioni della disciplina delle armi), contestando sia, in punto di fatto, la veste di mandante del delitto attribuita all'imputato, sia, in punto di diritto, la qualificazione della condotta in termini di tentativo punibile ex artt. 56 e 575 cod.pen.. Sotto il primo profilo, la censura si risolve in una doglianza di merito, che si limita a sollecitare una rilettura e una rivalutazione del compendio probatorio acquisito e puntualmente valorizzato dalla sentenza impugnata a carico del IA, a partire dal contenuto del colloquio intercettato in carcere l'11.03.2010 tra TT ND, incaricato con NG ON dell'esecuzione materiale dell'omicidio, e la convivente IA NT, figlia dell'imputato, nel corso del quale il TT aveva chiesto alla propria convivente se fosse a conoscenza delle reali ragioni del suo arresto in flagranza, avvenuto cinque giorni prima (il 6.03.2010) mentre era appostato insieme al NG, muniti entrambi di armi da fuoco, nelle immediate adiacenze dell'abitazione della vittima designata, facendo س نا 38 espresso riferimento - nel contesto della conversazione-al coinvolgimento del ricorrente (padre della donna) nell'episodio criminoso ("ti ha spiegato tuo padre?...Quello che stavamo a fare?...chi dovevamo fare?"; e ancora: "e che ha detto di questo tuo padre... e che ha detto di questo?": pagina 64 della sentenza d'appello), invitando la convivente a sollecitare il padre e altri associati di portare a termine al più presto il progetto omicidiario, prima che il TT si vendicasse sugli autori dell'attentato mentre erano ancora detenuti. Sul punto, la sentenza d'appello non è incorsa in alcun travisamento della prova, denunciabile a questa Corte, ma ha proceduto a un motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie, che costituisce una tipica questione di fatto riservata al giudizio esclusivo del giudice di merito, le cui argomentate conclusioni, interpretative del significato della prova, non sono sindacabili dal giudice di legittimità (Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). In punto di diritto, la Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione alla fattispecie dei principi consolidati in materia di apprezzamento dell'idoneità e della direzione inequivoca degli atti a commettere il delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen., i quali postulano che la valutazione intesa ad accertare se gli atti compiuti dall'agente siano muniti di oggettiva idoneità a offendere e mettere in concreto pericolo il bene della vita e rivelino l'intenzione di commettere il reato di omicidio deve essere compiuta ex ante, anche se sulla scorta di una prognosi necessariamente postuma rispetto al reale accadimento dei fatti, imponendo al giudice di collocarsi idealmente nella situazione che si presentava al soggetto attivo del reato nel momento in cui ha posto in essere la condotta, tenendo conto degli esiti prevedibili dell'azione nelle condizioni date, senza che il relativo giudizio possa essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti (ex plurimis: Sez. 1 n. 32851 del 10/06/2013, Rv. 256991; Sez. 1 n. 16612 dell'11/02/2013, Rv. 255643; Sez. 1 n. 27918 del 4/03/2010, Rv. 248305; Sez. 5 n. 34242 dell'1/07/2009, Rv. 244915). Nel caso di specie, è stato accertato che il TT e il NG erano stati arrestati nel possesso di armi micidiali, costituite da due pistole, rispettivamente cal. 9 parabellum e cal. 40 SW, cariche col colpo in canna, appostati - col casco da motociclista indossato - a una decina di metri dalla piazza in cui si trova l'abitazione del TT, in una posizione ideale per attendere e sorprendere la vittima (che i due sicari avevano visto uscire di casa e di cui stavano aspettando il ritorno, secondo quanto emerso dal contenuto della conversazione intercettata in carcere il 20.04.2010 nei confronti del NG, riportata alla pagina 70 della sentenza d'appello), così che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che solo l'intervento imprevisto della p.g. aveva impedito ai correi di portare a س compimento l'azione omicidiaria. نا 39 4. Una mera doglianza di fatto è contenuta, infine, nel settimo motivo di ricorso, che censura la misura degli aumenti di pena applicati per i reati unificati in continuazione dai giudici di merito con la più grave violazione del capo 13, sulla scorta di un giudizio di congruità fondato sulla singola gravità dei reati satellite, che ha tenuto legittimo conto delle circostanze aggravanti ad essi inerenti (Sez. 5 n. 12260 del 9/03/2012, Rv. 252010). -TT ND I primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato sono già stati sopra esaminati e dichiarati inammissibili, in sede di trattazione congiunta delle questioni processuali di coincidente contenuto dedotte anche da altri ricorrenti.
1. Il quarto motivo di doglianza dell'imputato - condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1, per il tentato omicidio di TT IZ ascritto al capo 13, nonché per la violazione della disciplina degli stupefacenti e per le tentate estorsioni rispettivamente ascritte al capo 20 e ai capi 12, 21 e 22 - è parimenti inammissibile, per le ragioni che seguono.
2. Costituisce ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti rispetto al conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico مصر discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi (Sez. 5 n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768; Sez. 5 n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932); per la configurabilità del tentativo punibile rilevano, invero, non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2 n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644). Di tali principi di diritto i giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione al caso di specie: dalla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado emerge che il ricorrente e il coimputato NG ON sono stati arrestati in flagranza dalla p.g. mentre si trovavano appostati a una decina di metri dalla piazza in cui abitava la vittima designata, travisati con indosso guanti e caschi da motociclista, armati entrambi di pistole di grosso calibro col colpo in canna, posizionati in modo ideale per vedere arrivare la vittima e coglierla di sorpresa, e darsi quindi alla fuga;
dalle risultanze d'indagine, e in particolare dai contenuti delle conversazioni intercettate riportate nella sentenza impugnata, è inoltre emerso che il TT e il NG, durante l'appostamento, erano in contatto نا 40 telefonico con altri complici presenti in loco con compiti di vedetta, e che l'obiettivo dell'agguato era costituito da TT IZ, esponente di un gruppo criminale rivale e ritenuto coinvolto nell'omicidio di Di VI DO commesso alcuni anni prima, soggetto (il TT) del quale il TT temeva perciò un'azione ritorsiva in suo danno in costanza di detenzione, tanto da sollecitarne l'eliminazione fisica ai complici rimasti in libertà in occasione del colloquio in carcere con la propria convivente dell'11.03.2010. - -Correttamente sono state ritenute dalle sentenze di merito l'idoneità causale e la direzione inequivoca degli atti alla commissione dell'omicidio del TT: l'azione delittuosa programmata era infatti già pervenuta, al momento dell'intervento della p.g., alla sua fase esecutiva, che non si è perfezionata per effetto dell'evento, imprevisto e sopravvenuto, rappresentato dall'arresto degli attentatori;
la direzione finalistica dell'azione a uccidere la vittima, e non già a porre in essere un'intimidazione o un semplice atto lesivo, è stata congruamente tratta dalle concrete modalità e circostanze della condotta, corroborate dalla volontà esternata dai correi nel corso delle captazioni e dal contesto di contrapposizione tra gruppi armati rivali per il controllo delle attività illecite sul territorio in cui si colloca l'episodio delittuoso. Meramente congetturali si rivelano, di conseguenza, le ipotesi alternative prospettate dal ricorrente in tema di carenza dell'elemento oggettivo del reato, di insussistenza dell'animus necandi e di possibilità di una desistenza volontaria dell'agente (da provarsi dall'imputato, a fronte delle chiare evidenze oggettive di segno contrario), così che le relative doglianze - manifestamente infondate non superano la soglia dell'ammissibilità.
3. Inammissibili sono le censure, dedotte nel quinto motivo di ricorso, concernenti la condanna dell'imputato per i reati contro il patrimonio di cui ai capi 12, 20, 21 e 22, perché si limitano a sollecitare una rivalutazione, in punto di fatto, dell'apprezzamento delle relative risultanze probatorie, con particolare riguardo alle dichiarazioni della persona offesa CO IO e al giudizio di attendibilità formulato sul punto dalla sentenza impugnata, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità; quanto alla tentata estorsione in danno di ES UE sub 12, il ricorrente neppure si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha attribuito valenza decisiva alla natura confessoria delle dichiarazioni rese sul punto dal TT in occasione dei colloqui intercettati con la madre.
4. Circa la condanna per il reato associativo sub 1, il ricorrente si limita a replicare le medesime doglianze sulla insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 416 cod.pen. formulate nel quinto motivo del ricorso di IA NE, che sono state ut supra dichiarate inammissibili per le ragioni che devono intendersi س نا 41 qui integralmente richiamate.
5. Analoga declaratoria di inammissibilità deve pronunciarsi con riguardo al sesto motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'ingiustificato frazionamento in più capi dei fatti ascritti ai capi 20 e 21 e il diniego delle attenuanti generiche, in termini del tutto generici e manifestamente infondati che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e col dato obiettivo della diversità ontologica e sostanziale delle condotte di cessione di cocaina al CO (capo 20) rispetto a quelle aventi ad oggetto il successivo tentativo di estorcere con metodi violenti e minatori alla vittima il pagamento dei relativi crediti (capo 21). NG ON Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato - condannato - all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per il delitto di cui agli artt. 56-575 cod.pen. in danno di TT IZ ascritto al capo 13 - è inammissibile in ogni sua deduzione.
1. Il primo motivo di doglianza contesta la sussistenza del requisito dell'univocità degli atti in ordine al tentato omicidio del TT, essenzialmente sotto il profilo dell'impossibilità di porre in pericolo la vita della vittima designata dell'agguato del 6.03.2010 posto in essere con le modalità che sono state sopra descritte con riguardo alla posizione del concorrente materiale TT ND - a causa dell'assenza del TT dal luogo in cui i correi si erano appostati per colpirlo. Me La censura, che investe in realtà il requisito dell'idoneità degli atti, è manifestamente infondata, in quanto costituisce insegnamento costante di questa Corte che l'idoneità e la direzione inequivoca dell'azione delittuosa a commettere il reato programmato devono essere valutate con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, che ne rivelino l'adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, come è stato puntualmente accertato dai giudici di merito nel caso di specie;
non vale, di conseguenza, a escludere la punibilità del tentativo il fatto accidentale che la vittima designata dell'omicidio non fosse presente per ragioni occasionali nel luogo in cui si era appostato il "commando" armato, o che la stessa non fosse stata individuata dagli attentatori (Sez. 1 n. 27918 del 4/03/2010, Rv. 248305; Sez. 5 n. 43255 del 24/09/2009, Rv. 245720; Sez. 6 n. 23706 del 17/02/2004, Rv. 229135). La sentenza impugnata ha valorizzato, sul punto, il dato obiettivo che gli attentatori si trovavano, al momento dell'arresto, nelle immediate adiacenze dell'abitazione del TT, in attesa che questi vi facesse rientro;
con tale elemento decisivo il ricorrente omette di confrontarsi.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché si esaurisce in una ستا 42 generica contestazione degli elementi di fatto sui quali la Corte territoriale ha fondato la prova della sussistenza del vincolo associativo e della condotta partecipativa del NG al sodalizio, così deducendo una tipica doglianza di merito;
il ricorrente si limita a riproporre le medesime questioni sulla natura stabile e duratura dell'accordo criminoso e sulla sua direzione alla commissione di una serie indeterminata di reati che sono già state esaminate e risolte in senso affermativo, con ampia e puntuale motivazione, dalla sentenza d'appello, con la quale il ricorso omette di confrontarsi, in particolare laddove i giudici di merito hanno congruamente argomentato, senza incorrere in contraddizione, l'operatività a partire dagli inizi del 2010 della nuova organizzazione delinquenziale sorta dalla fusione dei due distinti gruppi criminali riconducibili ai clan familiari dei Di VI e dei IA, in precedenza operanti in modo autonomo sul territorio pontino. Anche la lettura riduttiva della condotta complessiva del NG, prospettata dalla difesa sotto il profilo della dedotta inidoneità a supportare la prova della partecipazione associativa dell'imputato (che non necessita del requisito della infungibilità), si risolve in una censura di merito, articolata nei termini di una contrapposizione dimostrativa rispetto agli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Me DI VI PP classe 1985 Il primo motivo di ricorso dell'imputato condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per il tentato omicidio di RI FR ascritto al capo 4 deduce la nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni ed è già stato esaminato e dichiarato inammissibile per le ragioni sopra indicate in sede di trattazione congiunta con l'identica censura proposta anche da altri ricorrenti. Le doglianze dedotte negli altri motivi di ricorso sono parimenti inammissibili, per le ragioni che seguono.
1. Con riguardo al secondo motivo di censura, diretto a contestare la ritenuta esistenza dell'associazione per delinquere sub 1 partecipata dall'imputato, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato (alle pagine da 28 a 43) le ragioni che supportano la prova della sussistenza e dell'operatività del sodalizio criminale dedito alla gestione dei traffici illeciti nel territorio di Latina, e ha argomentato in modo esaustivo e puntuale l'irrilevanza nel presente giudizio dell'assoluzione dall'imputazione associativa pronunciata in altro processo (c.d. Andromeda) nei confronti di Di VI NE e Di VI ST, in quanto riguardante un diverso organismo associativo (capeggiato, secondo la relativa impostazione accusatoria, da Di VI PP SQ) caratterizzato da una più ristretta composizione soggettiva e da finalità e progettualità criminali più limitate del sodalizio oggetto del presente giudizio, il cui accertamento ha trovato سنا 43 fondamento in nuovi fatti e risultanze probatorie, così da escludere la violazione del divieto di bis in idem paventata dalla difesa;
coerentemente a tale conclusione, la sentenza gravata ha dato atto dell'avvenuta trasmissione al pubblico ministero degli atti relativi alle posizioni dei ridetti Di VI NE e ST in relazione alla nuova contestazione associativa (diversa da quella per la quale sono stati assolti) emersa a loro carico nel processo "Andromeda", proprio con riguardo alla partecipazione al sodalizio - oggetto di questo processo - per la quale gli stessi non sono mai stati giudicati. La riconducibilità della pluralità di elementi di prova acquisiti, anche a carico del ricorrente, al paradigma normativo dell'art. 416 cod.pen. e alla sussistenza della organizzazione criminale contestata al capo 1 della rubrica, è stata esaminata, valutata e ritenuta dai giudici di merito anche sotto il profilo, dedotto dalla difesa nei motivi d'appello, dei vincoli di parentela e di appartenenza al medesimo clan etnico-familiare intercorrenti tra gli imputati, dando conto dell'esistenza, nell'ambito e accanto alla preesistente struttura familiare, di una struttura organizzativa distinta ed autonoma, dotata di una propria operatività criminosa, agevolata e rafforzata proprio dal concorrente vincolo parentale che legava gli associati (Sez. 2 n. 21606 del 18/02/2009, Rv. 244449). Non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge o vizio di motivazione della sentenza impugnata, e le deduzioni del ricorrente, che si limitano a riprodurre il contenuto sostanziale dei motivi d'appello, senza introdurre alcuna critica argomentata delle ragioni del provvedimento gravato né indicare i motivi della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dai giudici di merito, si rivelano generiche e perciò inammissibili (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).
2. La medesima genericità inficia la doglianza dedotta nel terzo motivo di ricorso, che si appalesa altresì manifestamente infondata rispetto al consolidato orientamento di questa Corte in tema di elementi necessari per la configurabilità del tentativo punibile. Il ricorrente era stato arrestato in flagranza, insieme ai coimputati ES RI e PA AN, sorpreso - quest'ultimo - nel possesso di una pistola cal. 9x21 munita di caricatore e di un paio di guanti di lattice, il 6.06.2010 sul lido di Latina;
anche sulla scorta delle risultanze dell'attività di intercettazione, la condotta e la presenza in loco dei correi è stata ascritta alla programmata esecuzione di un attentato alla vita di RI FR, soggetto ritenuto autore, da parte degli esponenti del sodalizio criminale partecipato dal ricorrente, del precedente attentato di cui era rimasto vittima IA NE. La difesa ha contestato la configurabilità, nella condotta attribuita all'imputato, del tentativo punibile di omicidio ritenuto dai giudici di merito, sotto il profilo dell'impossibilità ex art. 49 cod.pen. del reato e dell'offesa della vittima - 44 designata, che nell'occasione non era presente sul luogo di programmata esecuzione del delitto, dove i correi erano stati arrestati dalla p.g... La sentenza impugnata ha valorizzato, agli effetti dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 56-575 cod.pen., natura concertata dell'azione e la predisposizione di uomini e mezzi idonei (quali la pistola carica 9x21 e i guanti destinati a essere indossati dall'esecutore - - materiale), finalizzati alla sua esecuzione, nonché l'avvenuta localizzazione della vittima, e ha escluso che potesse assumere rilevanza, al fine di escludere la punibilità degli atti compiuti, l'allontanamento prematuro, casuale e imprevisto del RI dal luogo, sito sul lungomare di Latina, dove lo stesso era stato in precdenza individuato e in cui l'agguato doveva essere realizzato. Sul punto, la Corte territoriale ha fatto corretta, coerente e argomentata applicazione che si sottrae, perciò, a censure di legittimità dei principi di - diritto affermati da questa Corte Suprema, secondo cui anche i c.d. atti preparatori sono idonei a integrare il tentativo punibile, allorquando essi rivelino, sulla base di una valutazione da compiersi ex ante e indipendentemente dall'insuccesso dell'azione programmata che sia stato determinato da fattori estranei, l'adeguatezza causale della sequenza operativa finalizzata alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando nel contempo, per la loro essenza e il contesto nel quale si inseriscono, l'intenzione dell'agente di Me commettere il delitto (Sez. 6 n. 27323 del 20/05/2008, Rv. 240736 e Sez. 1 n. 27918 del 4/03/2010, Rv. 248305, che hanno affermato il principio proprio con riferimento al caso speculare dell'agguato fallito, nonostante l'appostamento di un "commando" armato sul luogo dove si sarebbe dovuta recare la vittima designata, a seguito della mancata presenza occasionale di quest'ultima o del preventivo intervento della p.g.). Il codice penale vigente ha superato, infatti, la distinzione tradizionale tra atti preparatori e atti esecutivi, nel senso che il tentativo punibile è ravvisabile anche in presenza di un'attività classificabile come preparatoria, che presenti tuttavia i requisiti di univocità e idoneità, e dunque risulti adeguata e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, tali da riscontrarne l'adeguatezza causale e l'attitudine concreta e attuale a conseguire l'obiettivo programmato, mediante la messa in pericolo del bene protetto, a prescindere dall'insuccesso determinato da fattori estranei e imprevisti, che non dipendono dalla volontà del soggetto agente (Sez. 6 n. 23706 del 17/02/2004, Rv. 229135; Sez. 2 n. 36536 del 21/09/2011, Rv. 251145; Sez. 2 n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644). L'evocazione della figura del reato impossibile, da parte del ricorrente, con ل ل ه 45 riguardo alla condotta descritta nel capo 4 della rubrica, è dunque manifestamente infondata, in quanto l'inidoneità degli atti ex art. 49 cod.pen. è ravvisabile solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, essi difettino ab intrinseco di qualsiasi efficacia causale, senza tenere conto delle circostanze, non previste dall'agente ed estranee alla sua volontà, che hanno impedito la consumazione del delitto.
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla stregua dell'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui il vizio relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile, quale motivo di ricorso per cassazione ex art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen., soltanto in relazione ai mezzi di prova di cui la parte abbia chiesto l'ammissione a norma dell'art. 495 comma 2 del codice di rito, con la conseguenza che il motivo non può essere invocato nel caso in cui l'assunzione del mezzo istruttorio sia stata invece sollecitata dalla parte interessata come nella specie - attraverso l'invito al - giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria previsti dall'art. 507 cod.proc.pen. e la relativa assunzione non sia stata da questi ritenuta necessaria ai fini della decisione (Sez. 2 n. 9763 del 6/02/2013, Rv. 254974; Sez. 2 n. 841 del 18/12/2012, Rv. 254052; Sez. 3 n. 24259 del 27/05/2010, Rv. 247290; Sez. 1 n. 16772 del 15/04/2010, Rv. 246932). La censura è inammissibile anche sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in considerazione dell'assoluta genericità dell'istanza difensiva di assumere d'ufficio le dichiarazioni di un soggetto (DO RI) su circostanze del tutto vaghe e prospettate come incerte dallo stesso ricorrente, così da nemmeno generare un dovere del giudice di merito di rispondere sul punto (Sez. 6 n. 546 del 18/11/2015, depositata nel 2016, Rv. 265883).
4. Il quinto motivo di ricorso, infine, si limita a criticare genericamente il merito del diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta, e non può perciò trovare ingresso nel giudizio di legittimità. NA VI NE I primi due motivi di ricorso dell'imputato all'esito del giudizio di merito per i reati di tentato omicidio di RI FR, di lesioni personali aggravate in danno di CI MA e AV VI (così derubricata dalla sentenza d'appello l'originaria imputazione ex artt. 56 e 575 cod.pen.), nonché delle connesse violazioni della disciplina delle armi, ascritti ai capi 4, 5 e 6 della rubrica corrispondono nei contenuti al primo e al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Di VI PP classe 1985, deducenti la nullità della perizia trascrittiva delle intercettazione e l'impossibilità } del reato sub 4, che sono già stati sopra esaminati e dichiarati inammissibili per le ragioni che devono intendersi qui integralmente richiamate. 46 1. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono a loro volta inammissibili. La sentenza impugnata ha fondato la prova della veste di mandante, attribuita all'imputato, dell'attentato in danno del CI e del AV (nonchè dei reati connessi e delle aggravanti contestate), esponenti di un gruppo rivale facente capo a DO RI, sul contenuto confessorio della dichiarazione rivendicativa di essere l'autore del fatto lesivo resa dal Di VI nel corso della conversazione tra presenti registrata il 15.07.2010 (a meno di due mesi di distanza dall'episodio criminoso), ulteriormente riscontrata dagli altri elementi di prova puntualmente riportati dalla Corte territoriale alle pagine da 55 a 57 della motivazione. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar) hanno definitivamente affermato il principio che l'interpretazione del linguaggio e del significato delle conversazioni e comunicazioni intercettate, i cui contenuti dichiarativi hanno piena valenza probatoria senza necessità di corroborazione esterna, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; le censure del ricorrente, dirette a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, compatibile con la dedotta estraneità del Di VI all'attentato, si risolvono dunque in una non consentita doglianza di merito, che tra l'altro non si confronta adeguatamente ли - - con l'uso della prima persona da parte dell'imputato nelle affermazioni rese nel corso del colloquio riportato in sentenza ("io sparo a tuo cognato"), e con la relativa inconciliabilità con la tesi difensiva del mero riferimento del ricorrente a notizie giornalistiche apprese dagli organi di stampa.
2. Il quinto motivo di ricorso si esaurisce in una generica contestazione in punto di fatto del diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena inflitta, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. PA AN I motivi di ricorso dell'imputato condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per il tentato omicidio di RI FR, a lui ascritto in concorso al capo 4 della rubrica sono entrambi inammissibili.
1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato per le medesime ragioni che sono state indicate con riguardo alla posizione del coimputato, e concorrente nel delitto tentato di cui agli artt. 56-575 cod.pen., Di VI PP classe 1985, che devono perciò essere integralmente richiamate. Il ricorrente era stato arrestato in flagranza dalla p.g. subito dopo aver ricevuto la pistola destinata alla consumazione del programmato attentato alla vita del RI, nell'orario e nel luogo sul lungomare del lido di Latina in cui la vittima - ستا 47 designata si sarebbe dovuta trovare, luogo dal quale invece la stessa si era prematuramente allontanata. Le censure del ricorrente si risolvono in un'inammissibile doglianza di merito nella parte in cui contestano il significato probatorio di un appostamento funzionale all'agguato omicida - attribuito dalla sentenza impugnata alla condotta e alla presenza armata in loco del PA (trovato in possesso anche di un paio di guanti in lattice), in quanto dirette a sollecitare a questa Corte una non consentita rilettura del fatto e delle risultanze istruttorie, motivatamente ricostruite e apprezzate nella loro valenza accusatoria dai giudici di merito;
sono inoltre manifestamente infondate nella parte in cui ripropongono la tesi difensiva dell'inidoneità degli atti e del loro arresto prima del superamento della soglia di punibilità richiesta dall'art. 56 cod.pen., limitandosi a ripetere le deduzioni contenute nei motivi d'appello e omettendo sostanzialmente di confrontarsi con le puntuali risposte della Corte territoriale. Occorre ribadire che la sentenza d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui per la configurabilità del tentativo punibile rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo Me definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2 n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644), rappresentati nella fattispecie dall'allontanamento anticipato e imprevisto del RI dal luogo nel quale era stato localizzato ed era stato organizzato l'agguato, nonché dall'intervento della p.g. che aveva proceduto all'arresto del PA. Le argomentazioni con cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'azione già realizzata dal ricorrente, raggiungendo il luogo nel quale era stata segnalata la presenza del RI e prendendo in consegna un'arma da fuoco idonea a uccidere la vittima (una pistola cal. 9×21), fosse causalmente adeguata e tale da raggiungere un punto di non ritorno nella programmata esecuzione del delitto, si rivelano perciò insindacabili in sede di legittimità. -nel formulare una2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, che generica contestazione in punto di fatto dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso sub 1 neppure si confronta con la motivazione della - sentenza impugnata, che ha fondato la prova della partecipazione associativa del PA non tanto sulla disponibilità delle armi di pertinenza dell'associazione e sul solo coinvolgimento nel tentato omicidio del RI, quanto essenzialmente sulla C 48 convinta adesione, anche psicologica, del ricorrente all'organizzazione criminale emergente dal contenuto delle comunicazioni intercettate, nonché sul dato oggettivo costituito dal sostenimento delle spese di mantenimento e assistenza legale del PA, a seguito del suo arresto, da parte degli esponenti di vertice del sodalizio (e in particolare Di VI NE). MA CA -Il ricorso del MA condannato all'esito del giudizio di merito per il concorso nel tentato omicidio di RI FR ascritto al capo 4 - è inammissibile in ogni sua deduzione.
1. La prima ragione di doglianza dell'imputato è generica e manifestamente infondata, in quanto si limita a riproporre la questione di nullità del capo di imputazione, sotto il profilo della sua genericità, che è stata motivatamente disattesa da entrambe le sentenze di merito (in particolare alla pagina 51 della sentenza d'appello per le ragioni ivi indicate), con le cui argomentazioni il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi.
2. Il secondo motivo di doglianza, che deduce la nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni e la tempestività della relativa eccezione, è stato già esaminato e ritenuto inammissibile in sede di trattazione congiunta con le identiche censure proposte da altre difese, per le ragioni più sopra esposte alle quali si fa integrale rimando.
3. Anche le censure dedotte nel terzo motivo di doglianza, dirette a contestare la sussistenza di un tentativo punibile di omicidio nella condotta ascritta al ricorrente al capo 4, si esauriscono in larga misura nella riproposizione delle - stesse questioni che sono state prospettate, sul punto, dai coimputati del medesimo fatto Di VI PP classe 1985, Di VI NE e PA AN, già ritenute manifestamente infondate con riguardo ai motivi di ricorso dei correi. Devono richiamarsi, anche per quanto concerne la posizione del MA, le considerazioni già svolte circa la correttezza giuridica della motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti i requisiti della univocità e della idoneità degli atti posti in essere fino al momento dell'intervento della p.g. - che aveva proceduto all'arresto in flagranza dei correi (PA, ES e Di VI PP) sul luogo del programmato agguato, in occasione della consegna a PA AN della pistola destinata a essere impiegata per attentare alla vita del RI nonché circa l'irrilevanza dell'assenza accidentale e imprevista dai - luoghi della vittima designata (dovuta al suo anticipato allontanamento) al fine di escludere la punibilità della condotta;
deve essere altresì ribadita l'idoneità anche dei c.d. atti preparatori a integrare gli estremi del delitto tentato ove ricorrano i requisiti richiesti dall'art. 56 cod.pen., sulla scorta dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo, س ا 49 gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (ex plurimis, Sez. 2 n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644). Manifestamente infondata, in particolare, si rivela la censura con cui il ricorrente deduce un travisamento del fatto con riguardo alla prova che lo stadio raggiunto dall'azione delittuosa fosse idoneo a dimostrare inequivocamente la direzione finalistica della condotta ad attentare alla vita della vittima, piuttosto che alla sua integrità fisica mediante un'azione dimostrativa compatibile col mero ferimento. La sentenza impugnata ha argomentato la prova della sussistenza dell'animus necandi, che può essere legittimamente desunta in via indiretta da elementi esterni e da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva siano i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1 n. 35006 del 18/04/2013, Rv. 257208), da una pluralità di indici concreti, tratti dalla micidialità dell'arma apprestata per colpire la vittima (una pistola calibro 9x21), dai contenuti delle conversazioni intercettate da cui emergeva che la Me determinazione volitiva dei correi era quella di uccidere il RI, e non di gambizzarlo o dargli una lezione (tanto da iniziare a programmare, subito dopo il fallimento dell'azione del 6.06.2010, una nuova azione di fuoco coinvolgente direttamente il MA da compiersi nel luglio successivo a Cervinia), dal contesto di contrapposizione armata tra gruppi criminali rivali che si contendevano il controllo del territorio nel quale si collocava l'agguato, nonché dalla dichiarata natura ritorsiva per l'attentato (al medesimo bene della vita) precedentemente subito da IA NE ad opera della fazione avversa. Le doglianze del ricorrente - lungi dal dedurre un travisamento della prova - si limitano dunque a proporre una lettura diversa e riduttiva, in punto di fatto, del significato delle acquisizioni probatorie, funzionale alla tesi difensiva dell'assenza di volontà omicida, tipicamente riconducibile a una censura di merito. La Corte d'appello non era tenuta a valutare l'ipotesi di una possibile desistenza volontaria (non dipendente da fattori esterni) del MA, presente insieme ai complici con funzioni di supporto sul luogo del programmato agguato, che è stata prospettata dal ricorrente in termini solo congetturali e che era onere dell'imputato allegare e provare (Sez. 1 n. 21955 del 2/02/2010, Rv. 247402) nell'assenza di chiare evidenze oggettive, che rivelano, semmai, come l'iter dell'azione delittuosa fosse stato interrotto dall'intervento della p.g., che aveva proceduto all'arresto dei correi, così da rendere irrilevanti, agli effetti della س 50 punibilità degli atti fino a quel momento compiuti, le successive determinazioni volitive del MA (Sez. 2 n. 51514 del 5/12/2013, Rv. 258076).
4. Generica e inammissibile è anche la doglianza che censura l'estensione al ricorrente dell'aggravante della premeditazione, puntualmente argomentata dalla sentenza impugnata con riferimento alla natura pianificata e ritorsiva del delitto, riconducibile alla strategia criminale perseguita dai correi e comune anche al MA, personalmente coinvolto nella programmazione del nuovo agguato ai danni del RI del 26.07.2010 (ancorchè non pervenuto, quest'ultimo, alla soglia del tentativo punibile) a dimostrazione della perdurante risalenza della relativa determinazione criminosa;
va inoltre richiamato l'indirizzo di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'art. 577 primo comma n. 3 cod.pen. si estende anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il delitto, qualora egli abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario al fatto criminoso, l'effettiva conoscenza della premeditazione altrui (Sez. 5 n. 29202 dell'11/03/2014, Rv. 262383), conclamata dai correi nelle conversazioni intercettate.
5. Non supportata da alcun interesse concreto, e come tale inammissibile, si rivela la deduzione difensiva riguardante l'inutilizzabilità del contenuto delle sentenze non definitive pronunciate nei confronti del MA, sotto l'assorbente profilo che la Corte territoriale non ha attribuito alle relative Ме emergenze alcuna valenza decisiva, agli effetti dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato, che è stata fondata sui risultati delle prove acquisite a suo carico nell'ambito del presente processo.
6. La censura relativa alla meritevolezza delle attenuanti generiche, infine, deduce una tipica questione di fatto, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Di VI PP classe 1966 - Il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato condannato all'esito del giudizio di - merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per le violazioni della disciplina delle armi e la correlata imputazione di ricettazione ascritte ai capi 2 e 3 - deducono censure identiche a quelle ut supra esaminate e ritenute inammissibili con riguardo al ricorso proposto da Di VI PP classe 1985: al fine di evitare inutili ripetizioni, si fa pertanto integrale rimando, anche per la posizione del presente imputato, a quanto sul punto più sopra deciso e argomentato. - 1. Il terzo e il quarto motivo di doglianza, che possono essere esaminati in modo congiunto, censurano la motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto provata la riferibilità (anche) all'imputato della detenzione e porto illegali delle armi comuni da sparo (due delle quali provento di furto, e in quanto tali ritenute oggetto di ricettazione) rinvenute e sequestrate il 29.09.2010 in via Moncenisio س تا 51 di Latina, occultate -in un terreno in -sotto uno strato di circa 10-15 cm di terra uso alla famiglia Di VI, limitrofo all'abitazione del ricorrente e della convivente (e coimputata) Di VI MA NA. La Corte territoriale ha ricostruito dettagliatamente le circostanze di fatto che avevano condotto la p.g. a eseguire il sopralluogo che aveva consentito di ritrovare le armi, a seguito dell'intercettazione di un colloquio in carcere il 28.09.2010 tra Di AN BI e la convivente Di VI EL, figlia del ricorrente, nel corso del quale il primo aveva incaricato la seconda di spostare le armi, fornendole indicazioni precise sul luogo in cui erano occultate. La sentenza d'appello ha indicato gli elementi dimostrativi, e congruamente argomentato le ragioni anche di ordine logico, che supportano la prova del concorso del ricorrente nei relativi reati, tratte in particolare dal contenuto del colloquio captato l'1.10.2010, subito dopo il sequestro, tra l'imputato e Di VI MA NA, avente ad oggetto la comunicazione da parte di quest'ultima al proprio convivente (anch'egli all'epoca detenuto in carcere, e perciò impossibilitato a provvedere personalmente, al pari del Di AN, allo spostamento delle armi) della circostanza dell'avvenuto ritrovamento, disattendendo in modo puntuale la tesi difensiva della riferibilità del colloquio ad altro e precedente sequestro di armi, risalente ad alcuni mesi prima, sulla scorta dell'immediata consecutio rispetto alle operazioni di sequestro del 29.09.2010 Me alle quali Di VI MA NA aveva personalmente assistito, nonchè dell'istruzione conseguentemente impartita dall'imputato, nel prosieguo del medesimo colloquio dell'1.10.2010, di procedere all'occultamento di un'ulteriore arma, confermativa del consapevole coinvolgimento del ricorrente nelle relative condotte delittuose. Non sussiste dunque il lamentato vizio di motivazione, e le doglianze del ricorrente si risolvono nel prospettare e sollecitare al giudice di legittimità una inammissibile - rilettura del risultato e del significato della prova, funzionale a ribadire la tesi alternativa della riferibilità del colloquio intercettato l'1.10.2010 alle armi sequestrate il 29.05.2010 (quattro mesi prima) in via San Francesco, anziché a quelle sequestrate il 29.09.2010 nelle immediate adiacenze dell'abitazione dell'imputato, deducendo così una tipica censura di merito.
2. Occorre qui ribadire l'orientamento costante e consolidato di questa Corte (ex plurimis, Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella;
Sez. 2 n. 22362 del 19/04/2013, imputato Di Domenica, in motivazione;
Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011, imputato Borella, in motivazione;
Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109) secondo cui il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, سنا 52 ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati come puntualmente avvenuto nella fattispecie - seguendo le - regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendano giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni tratte.
3. L'ultimo motivo di ricorso si esaurisce in un'inammissibile censura di merito sulle statuizioni relative al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, nella cui determinazione i giudici di merito hanno valorizzato il ruolo apicale ricoperto dall'imputato nell'associazione criminosa, tale da escludere in radice il minimo contributo partecipativo dedotto dalla difesa.
4. Le argomentazioni spese dalla difesa, a contestazione del ruolo associativo attribuito all'imputato, nei motivi nuovi contenuti nella memoria depositata il 10.01.2017 sono inammissibili, sotto l'assorbente profilo della tardività della relativa deduzione, che discende dall'inosservanza del termine dilatorio minimo di quindici giorni fino all'udienza di trattazione del processo (fissata il -in virtù della 25.01.2017) stabilito dall'art. 585 comma 4 cod.proc.pen., che Me deve computarsi regola generale contenuta nell'art. 172 comma 5 del codice - intero e libero, con conseguente esclusione tanto del dies a quo quanto del dies ad quem (Sez. 1 n. 16356 del 20/03/2015, Rv. 263322). Di VI MA NA Le ragioni di doglianza dedotte nell'interesse dell'imputata - condannata all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per le violazioni della disciplina delle armi e la correlata imputazione di ricettazione ascritte ai capi 2 e 3 - nel ricorso proposto dall'avv. Melegari e nel primo motivo del ricorso presentato dall'avv. Sacco coincidono con quelle contenute nei corrispondenti motivi del ricorso di Di VI PP classe 1966 e con la doglianza, comune anche ad altri coimputati, riguardante la (pretesa) nullità della perizia trascrittiva delle intercettazioni acquisite agli atti del processo;
devono pertanto intendersi qui integralmente richiamate le argomentazioni più sopra esposte, con cui i relativi motivi di gravame sono stati dichiarati, tutti, inammissibili.
1. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Sacco non supera, anch'esso, la soglia dell'ammissibilità. Quanto all'affermazione del concorso dell'imputata nelle violazioni degli artt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967 e 648 cod.pen. riguardanti le armi da sparo occultate nel terreno di via Moncenisio, il cui sequestro ad opera della p.g. era stato 53 tempestivamente comunicato dalla ricorrente al convivente Di VI PP classe 1966 in occasione del colloquio in carcere immediatamente successivo dell'1.10.2010, ricevendone l'incarico di provvedere a nascondere un'altra arma (secondo le modalità già descritte nella trattazione del ricorso proposto dal coimputato), la sentenza impugnata non è incorsa in alcuno dei vizi denunciati dalla difesa. Con particolare riguardo al dedotto travisamento della prova relativa al luogo di occultamento delle armi, va rilevato che la Corte territoriale ha correttamente indicato tale luogo in un terreno (non già di proprietà ma) limitrofo all'abitazione dei consorti Di VI, inferendone la conclusione della disponibilità in capo ai medesimi dell'area e delle armi in essa custodite sulla scorta di un motivato ragionamento probatorio, che ha valorizzato, tra gli altri elementi, i contenuti dei colloqui intercorsi tra Di AN BI e Di VI EL concernenti le medesime armi e il loro luogo di occultamento, i risultati degli accertamenti tecnici sulla presenza su due delle pistole sequestrate - di tracce biologiche - appartenenti a soggetti legati agli imputati o a fatti delittuosi riconducibili al comune sodalizio criminale, nonché la complessiva condotta della Di VI, emergente dalla sua presenza alle operazioni di ricerca delle armi da parte della p.g. e dall'immediata interlocuzione col proprio convivente (detenuto in carcere), titolare di un ruolo di vertice nell'associazione delittuosa. Oggetto della censura della ricorrente è dunque, in definitiva, la ricostruzione del fatto e del suo significato probatorio, di cui la difesa propone una lettura e una valutazione alternativa, del tutto avulsa dal concetto di travisamento e dall'ambito del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e dell'interpretazione della prova, così che ad essa è normativamente precluso di procedere a un rinnovato apprezzamento degli elementi di fatto che i giudici di merito hanno posto a fondamento della decisione, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati nel ricorso come più plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli adottati dalla sentenza impugnata, che trasformerebbero la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
2. Insindacabile si rivela, per le stesse ragioni, la valorizzazione, operata dalla sentenza impugnata, del ruolo assolto dall'imputata nei rapporti col convivente riguardanti la detenzione e la custodia delle armi da sparo, funzionali alle attività delittuose gestite dal sodalizio criminale da questi capeggiato, agli effetti della prova della partecipazione associativa della Di VI, che non deve necessariamente caratterizzarsi per la sua decisività o per la sua insostituibilità, ma è legittimamente ricavabile dall'innesto del contributo apportato, in qualsiasi سا 54 forma, dal compartecipe nella vita del sodalizio, nella prospettiva consapevole della sua funzionalità al perseguimento del comune scopo associativo (Sez. 5 n. 13071 del 14/02/2014, Rv. 260211), e dell'ausilio così prestato alla sopravvivenza dell'organizzazione.
3. Inammissibili sono le residue doglianze, comuni ai due atti di ricorso proposti nell'interesse della Di VI, che lamentano in punto di fatto la mancata considerazione del (dedotto) ruolo marginale dell'imputata nelle condotte delittuose, agli effetti della commisurazione della pena, che è stata quantificata dai giudici di merito in misura prossima ai minimi edittali (dopo aver escluso l'incidenza della recidiva anche in considerazione della risalenza del precedente penale) con l'applicazione di modesti aumenti per la continuazione, così che l'obbligo di motivazione deve ritenersi legittimamente soddisfatto col richiamo al criterio dell'adeguatezza della sanzione, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 2 n. 28852 dell'8/05/2013, Rv. 256464). Di VI NI classe 1992 I primi tre motivi del ricorso proposto - nell'interesse dell'imputato condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per i reati fine di estorsione e rapina ascritti ai capi 17, 18 e 19 dall'avv. Palmieri sono già stati esaminati e dichiarati - inammissibili, in sede di trattazione congiunta con le analoghe questioni processuali oggetto delle censure dedotte anche da altri ricorrenti. Me Le ulteriori doglianze dell'imputato, formulate nel ricorso proposto dall'avv. Sacco e nei residui motivi dell'avv. Palmieri, sono anch'esse inammissibili.
1. La censura, oggetto del ricorso dell'avv. Sacco e del quarto motivo di gravame dell'avv. Palmieri, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, si risolve in una doglianza di merito che non si confronta con le puntuali motivazioni della sentenza impugnata e col principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova del vincolo associativo è legittimamente ricavabile dalla commissione di delitti rientranti nel programma del sodalizio delittuoso e dalle loro modalità esecutive, attraverso le quali si manifesta concretamente l'operatività dell'organizzazione criminale (Sez. 2 n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670; Sez. 2 n. 2740 del 19/12/2012, depositata il 18/01/2013, Rv. 254233). In particolare, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato le condotte, di natura predatoria e intimidatoria, ripetutamente poste in essere dall'imputato in danno di una pluralità di persone offese, sotto il profilo della loro capacità rivelatrice dell'inserimento del Di VI nell'organizzazione criminale, della sua consapevole condivisione della strategia delinquenziale in tal modo perseguita dal sodalizio di appartenenza, della riconducibilità dei reati-fine all'attuazione del programma associativo e della loro idoneità a ribadire la presenza e la forza del سنا 55 sodalizio sul territorio pontino.
2. Quanto alla prova dei singoli reati fine, la sentenza impugnata ha puntualmente argomentato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e delle individuazioni fotografiche provenienti dalle persone offese (costituenti oggetto di una tipica valutazione di fatto, non sindacabile da questa Corte in presenza di una congrua e logica motivazione: Sez. 2 n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575), talora riscontrate anche dall'attività di videoripresa;
e ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 500 comma 4 del codice di rito in tema di acquisizione e utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del testimone assoggettato ad intimidazione, il cui accertamento incidentale non esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio delle minacce subite, ma può legittimamente fondarsi su parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito assume rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione patita dal dichiarante, se connotato, come nella specie, di precisione, obiettività e significatività (Sez. 1 n. 25211 del 12/05/2015, Rv. 264016). In particolare, la puntuale ricostruzione della condotta minatoria, aggressiva e ingravescente, posta in essere dal ricorrente nei confronti di AC AL, funzionale all'illecita percezione di somme (non dovute) di denaro, operata dalla Me Corte territoriale con riferimento all'imputazione rubricata al capo 17, vale di per sé a escludere qualsiasi ipotesi di derubricazione del fatto ivi contestato ricondotto dai giudici di merito alla violazione dell'art. 629 cod.pen. nel reato di - truffa, così che la relativa tesi difensiva risulta implicitamente disattesa dalla sentenza impugnata senza incorrere in alcuna carenza motivazionale.
3. Meramente riproduttivo della censura già dedotta nei motivi d'appello e puntualmente disattesa dalla sentenza gravata, e perciò generico, è il quinto motivo del ricorso proposto dall'avv. Palmieri, che lamenta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., dovendosi ribadire il principio correttamente applicato dalla Corte territoriale- -per cui nei delitti contro il patrimonio connotati da violenza o minaccia alla persona, come l'estorsione e le rapine ascritte ai capi 17, 18 e 19, il danno patrimoniale di speciale tenuità non è configurabile per il solo fatto che le somme di denaro estorte o sottratte siano di importo modesto, dovendosi tenere conto della natura plurioffensiva dei reati, che hanno leso in modo significativo la libertà morale delle persone nei cui confronti sono state poste in essere le condotte illecite (Sez. 2 n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).
4. Inammissibili, perché generiche e destinate e risolversi in semplici doglianze di merito, sono le residue censure dedotte nel ricorso dell'avv. Sacco e nel sesto س motivo dell'avv. Palmieri, riguardanti il trattamento sanzionatorio. نا 56 Occorre premettere che l'inasprimento della pena inflitta dalla sentenza gravata, rispetto alla decisione di primo grado, è legittimamente conseguito all'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal pubblico ministero, di cui la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'inammissibilità lamentata in termini generici dalla difesa, così da escludere in radice la paventata lesione del divieto di reformatio in peius. Il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, concesse all'imputato, con le aggravanti ritenute a suo carico non è sindacabile da questa Corte, costituendo esplicazione di una tipica valutazione discrezionale riservata all'apprezzamento del giudice di merito, sufficientemente motivata con riferimento all'idoneità a realizzare l'adeguatezza della pena alla fattispecie concreta (Sez. Un. n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 5 n. 5579 del 26/09/2013, Rv. 258874), che esclude qualsiasi profilo di illogicità o arbitrarietà della relativa statuizione. Insindacabile in sede di legittimità è anche la misura della pena inflitta, che è stata quantificata dalla Corte territoriale nel minimo della pena detentiva prevista per la violazione più grave (individuata nell'estorsione consumata ascritta al capo 17), applicando contenuti aumenti di pena per la continuazione con gli altri fatti di rapina e di estorsione tentata, valorizzando congruamente l'inclinazione alla violenza e alla sopraffazione reiteratamente dimostrata dall'imputato con la sua condotta, quale criterio significativo nell'ambito dei parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. (Sez. 1 n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). DI VI DO detto TT I primi due motivi del ricorso dell'imputato condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per la violazione dell'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 ascritta al capo 40 - deducono le medesime doglianze contenute nel primo e nel terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. Palmieri nell'interesse del coimputato Di VI NI classe 1992 (a loro volta comuni alle censure di natura processuale dedotte anche da altri coimputati), che sono state già esaminate e dichiarate inammissibili per le ragioni più sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono parimenti inammissibili.
1. Le censure, dedotte nel terzo motivo di ricorso, che riguardano la sussistenza dell'associazione per delinquere partecipata dall'imputato si risolvono in una contestazione generica e di mero stile dei requisiti tradizionalmente richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per la configurabilità della struttura associativa di cui all'art. 416 cod.pen., formulata dal ricorrente in termini astratti che non si confrontano con la puntuale motivazione con cui la sentenza impugnata ha argomentato l'esistenza e l'operatività del sodalizio criminoso costituito dagli esponenti delle famiglie IA e Di VI, ricostruendone i tempi e i modi di а 57 insorgenza, la suddivisione di ruoli tra i compartecipi e le concrete modalità operative, le strategie criminali perseguite e il programma delittuoso finalizzato a conseguire il controllo delle attività illecite nell'ambito del territorio pontino in contrapposizione ad altri gruppi criminali presenti nella zona, indicando dettagliatamente gli elementi di prova acquisiti e muniti di idonea capacità dimostrativa dell'esistenza di un vincolo associativo stabile e duraturo. La genericità e l'astrattezza della censura non consentono il superamento della soglia dell'ammissibilità.
2. La contestazione del ruolo partecipativo di rango esecutivo attribuito all'imputato dalla sentenza d'appello, che ha derubricato in tali termini l'originaria accusa ascritta al Di VI di essere uno degli organizzatori del sodalizio criminale e delle sue attività delinquenziali, si esaurisce a sua volta in un'inammissibile censura di merito, basata essenzialmente su una diversa lettura delle ragioni e delle circostanze dell'agguato ai danni di ZO ND, per la cui commissione il ricorrente era stato condannato in concorso con ZI TI, episodio criminoso che la Corte territoriale ha ritenuto significativo dell'affidamento riposto dai sodali nelle capacità esecutive e nella determinazione dimostrate dal Di VI nell'uso delle armi e nel compimento di attentati e altri atti intimidatori nell'interesse dell'associazione, tanto da indurre TT ND (per quanto emerso dalle intercettazioni) a fare conto proprio sul ricorrente per l'eliminazione fisica di TT IZ dopo il fallimento del tentato omicidio di quest'ultimo in data 6.03.2010. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che una volta dimostrata l'esistenza di un'associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività della stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto dal soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2 n. 43632 del 28/09/2016, Rv. 268317; Sez. 5 n. 35479 del 7/06/2010, Rv. 248171) Anche la sopravvenienza dello stato detentivo dell'imputato non è di per sé idonea a determinare l'automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la perdurante appartenenza all'organizzazione criminale può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, in assenza di una intervenuta dissociazione (Sez. 2 n. 17100 del 22/03/2011, Rv. 250021); nel caso di specie la sentenza gravata ha dato atto del permanente interesse per le attività del sodalizio (che postula la preesistenza dell'organismo associativo) dimostrato dal 58 ricorrente anche durante la detenzione, sia pure in funzione di ragioni personali legate al tentativo di influire sulle sorti del processo in corso per l'attentato ai danni dello ZO.
3. Anche il quarto motivo di ricorso, che censura il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, perché si esaurisce in una doglianza di merito intesa a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto in forza dei quali la Corte territoriale, con motivazione incensurabile, ha negato il beneficio, pur procedendo alla rimodulazione della pena in conformità alla derubricazione del reato sub 1 nella violazione del secondo comma dell'art. 416 cod.pen.. CA RI - Il ricorso proposto nell'interesse di CA RI, condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per le condotte estorsive, consumate e tentate, in danno di IA SA e di HE RO di cui ai capi 31 e 36, è inammissibile in ogni sua deduzione.
1. Il primo motivo di doglianza, che contesta la ritenuta sussistenza della condotta partecipativa ex art. 416 cod.pen., si limita a dedurre una mera censura di fatto intesa a svalutare il significato probatorio degli elementi sui quali la sentenza impugnata ha fondato la prova dell'appartenenza e dell'intraneità del CA al sodalizio criminale, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che non è consentito introdurre nel giudizio di legittimità. La doglianza è anche generica nella misura in cui non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha tratto la prova dell'inserimento organico dell'imputato nell'organizzazione criminale da una pluralità di elementi concludenti, rappresentati non solo dalle condotte di esazione illecita di denaro, poste in essere per conto di esponenti della famiglia IA, integranti i reati- fine ascritti ai capi 31 e 36, ma ha valorizzato sul punto la complessiva messa a disposizione del CA per attività criminali anche di più ampio spessore, di fondamentale interesse per il sodalizio e postulanti un rapporto fiduciario coi vertici dello stesso, come il coinvolgimento nel progetto omicidiario in danno di RI FR, a prescindere dal fatto che la relativa condotta preparatoria non avesse raggiunto con riguardo all'azione delittuosa programmata a Cervinia - la - soglia del tentativo punibile. Correttamente, pertanto, la sentenza d'appello ha argomentato la qualità di associato del ricorrente dal ruolo dinamico assolto in relazione a plurime esplicazioni di attività funzionali agli interessi dell'associazione (che hanno consentito di differenziarne la posizione da quella di MA CA), implicante quella stabile messa a disposizione della propria opera che vale di per sé ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione criminale di appartenenza (Sez. 1 n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190643), costituente la ratio dell'incriminazione della fattispecie associativa. سنا 59 2. Delle semplici inammissibili censure di fatto sono dedotte anche nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, che sollecitano una lettura e un'interpretazione alternativa delle condotte estorsive ascritte ai capi 31 e 36, prospettate dal ricorrente come lecite e occasionali riscossioni di denaro, non connotate da modalità intimidatorie ed effettuate nell'inconsapevolezza della natura usuraria del rapporto sottostante. Anche in questo caso le argomentazioni difensive omettono sostanzialmente di confrontarsi con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado che hanno ricostruito puntualmente, sulla base delle risultanze istruttorie, il ruolo di emissario dei IA, dei quali aveva anche speso espressamente il nome, svolto dal CA nella esazione (o tentata esazione) delle somme di denaro incriminate, effettuate nella consapevolezza dello stato di coazione in cui versavano le vittime. I giudici di merito hanno, dunque, fatto corretta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, per cui il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella dei complici, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di attribuire a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento (Sez. 1 n. 41177 del 24/11/2006, Rv. 235997). Me 3. Completamente avulsa dai presupposti normativi (introdotti con la novella di cui alla legge n. 46 del 2006) è, infine, anche la denuncia di un vizio di travisamento della prova (comune ai primi tre motivi di ricorso del CA), che postula l'apprezzamento errato di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, e dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa (Sez. 5 n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215), nel quale si risolve invece la sollecitazione del ricorrente a un diverso apprezzamento del merito delle risultanze istruttorie puntualmente vagliate dalla Corte territoriale.
4. Generiche e meramente riproduttive di censure già motivatamente disattese dalla sentenza impugnata, così da risultare prive del contenuto critico minimo necessario al superamento della soglia dell'ammissibilità (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584), sono le doglianze che lamentano la mancata concessione al CA delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 114 cod.pen., dedotte nel quarto e quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale ha fatto, sul punto, coerente e corretta applicazione alla fattispecie concreta dei principi di diritto, da essa richiamati, secondo cui nei سنا 60 -comedelitti contro il patrimonio connotati da violenza o minaccia alla persona l'estorsione (o la rapina) - ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è sufficiente che il bene mobile o la somma di denaro costituenti il profitto del reato siano di modestissimo valore economico, ma, in considerazione della natura plurioffensiva del reato, occorre valutare anche gli effetti della lesione all'integrità o alla libertà (fisica o morale) della persona nei cui confronti è stata posta in essere la condotta coattiva (Sez. 2 n. 12456 del 4/03/2008, Rv. 239749; Sez. 2 n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); mentre il riconoscimento dell'attenuante della minima importanza della partecipazione al reato postula, a sua volta, che il contributo del concorrente si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 3 n. 9844 del 17/11/2015, Rv. 266461). Le valutazioni con cui la sentenza d'appello ha escluso la speciale tenuità del pregiudizio complessivo arrecato alle persone offese e la minima importanza del contributo causale apportato dal CA (in un segmento, peraltro, essenziale della condotta illecita, costituito dall'esazione materiale delle somme estorte), valorizzando il contesto in cui si inseriva la condotta dell'imputato, avvalsasi dell'efficacia intimidatoria derivante dalla riconducibilità delle pretese estorsive Me all'azione del sodalizio criminale di cui lo stesso ricorrente faceva parte, costituiscono dunque esplicazione di altrettanti tipici argomentati - giudizi di merito, che non sono sindacabili dal giudice di legittimità.
5. Inammissibili sono, infine, le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, oggetto degli ultimi due motivi di ricorso, che si risolvono nella deduzione di mere contestazioni in punto di fatto avverso un apprezzamento riservato alla discrezionalità del giudice di merito, che, in quanto congruamente esercitata e motivata con riguardo ai criteri ritenuti rilevanti e determinanti nell'ambito dell'indicazione contenuta nell'art. 133 cod.pen., si rivela incensurabile in sede di legittimità (Sez. 1 n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). ES RI - I due motivi di ricorso di ES RI, condannato all'esito del giudizio di merito per il reato associativo di cui al capo 1 e per il tentato omicidio di RI FR di cui al capo 4, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili, perché si limitano a una generica e confusa contestazione in punto di fatto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha argomentato la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale e del suo concorso nelle specifico episodio delittuoso sub 4 in termini adeguati e coerenti, valorizzando, da un lato, la serie سا 61 univoca e convergente di elementi indiziari, provenienti anche dallo stesso imputato (con particolare riguardo ai contenuti della lettera in data 15.07.2010 diretta a NE Di VI), ritenuti dimostrativi dell'affectio societatis e del concreto inserimento del soggetto nel contesto associativo (senza che sia necessaria l'ulteriore dimostrazione dello specifico ruolo svolto dall'ES nell'ambito dell'organizzazione criminale, potendosi la partecipazione al sodalizio, per sua stessa natura, realizzare nei modi più svariati: Sez. 2 n. 43632 del 28/09/2016, Rv. 268317); e, dall'altro, le circostanze di fatto antecedenti e coeve all'arresto in flagranza dell'imputato, insieme ai correi, sul luogo di progettata esecuzione dell'attentato alla vita del RI. La sentenza d'appello ha risposto puntualmente alle deduzioni difensive anche per quanto riguarda l'avvenuta assoluzione dell'ES, in altro processo, dalle violazioni della disciplina delle armi concernenti la pistola sequestrata al coimputato PA AN, argomentandone l'inconferenza, agli effetti della prova del concorso del ricorrente negli atti esecutivi del tentato omicidio del RI, sulla scorta degli ulteriori elementi di prova acquisiti in ordine al delitto de quo, coi quali il ricorso omette di confrontarsi. VE SQ - Il ricorso del VE, condannato all'esito del giudizio di merito per il reato di illecita cessione della pistola di cui al capo 11, è inammissibile in entrambe le sue deduzioni.
1. Il primo motivo di doglianza si esaurisce in una mera censura confutativa del significato e dell'idoneità dimostrativa degli elementi di fatto che sono stati acquisiti e valutati dai giudici di merito, in ordine alla loro capacità di supportare la prova del reato e della consapevole cessione dell'arma dall'imputato ad esponenti del clan Di VI, elementi che la sentenza impugnata ha ritenuto, con ampia e congrua motivazione, idonei a escludere la verosimiglianza della tesi difensiva dell'incolpevole sottrazione della pistola (costituente dotazione di servizio dell'imputato nella sua qualità di sottufficiale dell'arma dei carabinieri), ad opera di ignoti, dalla cantina, priva di segni di effrazione e neppure chiusa a chiave, nella quale sarebbe stata custodita dal VE: si tratta di una tipica doglianza di fatto, che non supera la soglia dell'ammissibilità.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che il giudizio di non meritevolezza, e conseguente diniego, delle attenuanti generiche costituisce esplicazione di una tipica valutazione di fatto di natura discrezionale, che, in quanto argomentata mediante il richiamo di parametri idonei a far emergere l'apprezzamento compiuto sull'adeguatezza della pena alla gravità effettiva del reato (consistito nella messa a disposizione di un gruppo criminale della propria arma d'ordinanza) e alla personalità del reo, parametri tra i quali figurano legittimamente i precedenti penali (anche non specifici) dell'imputato (ex س ت 62 plurimis, Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1 n. 46954 del 4/11/2004, Rv. 230591), non è sindacabile dalla Corte di cassazione, senza che il giudice di merito debba prendere necessariamente in considerazione ciascuno dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen.. Statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. Tutti i ricorrenti diversi da IA NE e IA SQ, le cui doglianze hanno trovato parziale accoglimento, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.500 euro ciascuno.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, nei confronti di IA NE e di IA SQ, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, ed elimina la relativa statuizione. Annulla, altresì, la sentenza nei confronti di IA NE, limitatamente al delitto di omicidio tentato premeditato in danno di RI FR, e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di IA NE e di IA SQ. Dichiara inammissibili i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico PP Sandrini Massimo Vecchio Clono > cl DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FA 63