Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
Anche in un'attività preparatoria può ravvisarsi l'ipotesi del tentativo, qualora sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto; in ogni caso, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, come quelli dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il tentativo di omicidio nella condotta degli affiliati ad una associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, avevano predisposto la necessaria organizzazione per l'esecuzione dell'omicidio, individuando un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata e di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, azione non portata a termine per la mancata individuazione della vittima).
Commentario • 1
- 1. Tentativo e atti preparatori: una questione sempre apertaAndrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Un uomo si trova di fronte ad una banca: la conosce, ha compiuto tutti i sopralluoghi del caso, ha con sé armi ed alcuni strumenti volti al travisamento della persona. È tutto pronto, non gli resta che attendere il momento più propizio per decidersi ad entrare finalmente in azione, sta per commettere una rapina. Questo basta alla locale compagnia di carabinieri per intervenire: l'uomo si lancia in una precipitosa fuga, al termine della quale i militari riescono a trarlo in arresto. È un caso - si potrebbe dire - di scuola: il «classico» rapinatore sorpreso mentre ha concluso la fase di preparazione del delitto e non ha ancora avviato quella esecutiva. Nondimeno, l'ipotesi costituisce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2004, n. 23706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23706 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/02/2004
Dott. MANNINO AV Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario RE - Consigliere - N. 334
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 28560/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE EL REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI;
nel proc.
contro
:
SA CO;
avverso l'ordinanza in data 23.04.2003 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. JACOVIELLO Francesco M. che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 23 aprile 2003, con la quale è stato annullato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 10 marzo 2003 nei confronti di SA CO, ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
mancanza e illogicità della motivazione in rapporto all'affermazione del Tribunale che - pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 17 B) per tutti gli indagati - ivi compreso il SA (delitti di porto e detenzione di armi comuni da sparo, ritenuti dal GIP. satelliti rispetto al tentato omicidio in pregiudizio del nominato TI), non si sarebbe raggiunta la soglia del tentativo punibile non essendo mai andata la loro condotta oltre gli atti preparatori, perché i coindagati avevano predisposto l'agguato nei dettagli, dividendosi specificamente i ruoli (alcuni erano incaricati di avvistare la vittima - peraltro a bordo di veicoli di provenienza delittuosa - in contatto per mezzo di utenze cellulari con i killers designati, che erano in attesa, armati, all'interno di appartamenti in uso ad uomini del clan) ed erano già stati predisposti gli atti successivi da compiere nel caso di riuscita del piano criminoso (altri coindagati, infatti, erano pronti con altri veicoli a recuperare i killers, mentre altri ancora avevano il compito d'incendiare le automobili utilizzate dagli esecutori materiali incaricati, compiendo atti di per sè idonei e univocamente indicativi della volontà degli indagati di commettere l'omicidio di NI TI.
2. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata sulla scorta del cospicuo materiale probatorio acquisito e approfonditamente analizzato, la cui fonte è costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia col riscontro delle conversazioni telefoniche intercettate, ha ricostruito compiutamente la vicenda, prendendo le mosse dall'esistenza di tre distinte organizzazioni malavitose aventi le caratteristiche dell'associazione camorristica armata, delle quali una faceva capo ad NI AN, una a GE US e la terza costituita dal gruppo TI-IC dopo il suo distacco dalla prima. Il Tribunale del riesame ha accertato, tramite il concorde riferimento dei collaboratori, i motivi e l'ampiezza del contrasto fra la prima e la terza associazione camorristica, insorto allorché il IC aveva subito un'aggressione che aveva attribuito agli AN, in conseguenza della quale si era rifiutato di spartire con questi i profitti delle attività illecite della zona. Da parte sua, NI TI aveva tentato di sostituire NI AN nel controllo delle sale da gioco di OL IA e non aveva voluto sottostare alle imposizioni dei AS, rappresentanti degli AN a Santa Anastasia, i quali volevano tenere l'esclusiva dello spaccio di stupefacenti.
Inoltre i AS erano entrati in contrasto con tal LU AL, commerciante legato al IC e all'TI, il quale aveva subito gravi intimidazioni alle quali si riteneva che avesse reagito rivolgendosi ai AR, storicamente nemici degli AN e ad atri malavitosi di Acerra.
Vi era stato, quindi, un agguato, attribuito ad TI, IC e ad altri personaggi loro vicini supportati da uomini del clan AR, nel quale era rimasto ferito US AS.
I vertici del clan AN, insieme con quelli di un clan alleato, avevano deciso allora di eliminare NI TI o uno dei suoi fratelli. Il fatto è stato riferito da US, AV e RE AS, che avevano preso parte alla decisione, i quali, successivamente arrestati, avevano iniziato a collaborare. Si erano svolte tra gli affiliati all'associazione degli AN due riunioni deliberative, una a Roma, nel corso della quale si era deciso di uccidere i fratelli IC o TI e l'altra a Napoli. Si era quindi passati al piano esecutivo ed erano stati eseguiti appostamenti per intercettare le vittime, ma malgrado questo, il risultato non era stato raggiunto.
Si decideva allora di concentrare gli sforzi organizzativi contro il solo TI e dell'esecuzione si occupavano i AS insieme con altri (personaggi inseriti in clan amici) che intervenivano in aiuto del gruppo degli AN: soggetti affiliati ai LA o uomini mandati da tal IE, parente di NI AN e vicino al clan DE CA BOSSA, i quali, muniti di armi, partecipavano agli appostamenti rimasti senza esito.
Un ausilio determinante veniva fornito da RO US, capo del clan alleato e in guerra con i AR, il quale in una riunione presso la propria abitazione aveva assicurato il suo supporto organizzativo, delegando la gestione della vicenda a due suoi uomini, il ZA e il SA.
Costoro avevano comunicato che dell'esecuzione dell'attentato ai PISCITELLI era stato incaricato un gruppo di MM AN guidato da NI EL TT, il quale aveva partecipato con i suoi uomini a riunioni organizzative, nel corso delle quali si erano stabilite le modalità dell'agguato e si erano ripartiti i ruoli assegnati a ciascuno dei componenti dell'organizzazione e si erano eseguiti alcuni appostamenti che erano sfociati in alcuna azione. L'ordinanza da atto che alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti era dato individuare anche il SA CO tra i partecipanti alla decisione omicidiaria e che nonostante la predisposizione di armi e sistemi di fuga, non si era pervenuti al successo per la mancata individuazione dell'obbiettivo e per una serie di circostanze sfavorevoli, che avevano indotto i partecipanti a rinunciare all'esecuzione del loro piano. In un'occasione gli incaricati dell'avvistamento non erano riusciti a intercettare la vittima così che gli esecutori materiali non si erano mossi, rinviando l'azione ad altro giorno;
in altra, alcuni componenti del gruppo erano stati individuati da uno degli avversari, AE ER, che a bordo di un'autovettura li aveva incrociati durante i pattugliamenti, per cui il timore di anticipate rappresaglie li aveva indotti a ritirarsi e a rinviare l'esecuzione del compito loro affidato.
Non essendo stato rintracciato l'TI, i concorrenti decidevano di cambiare obbiettivo e di uccidere uno dei fratelli ER, fratellastri dell'TI.
La vittima era stata individuata da coloro che pattugliavano il paese e gli esecutori materiali Pasquale FIORILLO e Ciro MOLARO - i quali avevano iniziato a collaborare subito dopo il loro arresto - in base alla loro segnalazione avevano fatto fuoco su un uomo fermo davanti a un negozio di fiori, così com'era stato loro indicato, ed avevano colpito ST ER, ferendolo, e la figlia, uccidendola. La vicenda, riepilogata negli stessi termini con cui risulta ricostruita nell'ordinanza, dimostra che l'omicidio dell'TI era stato non solo deliberato dal clan degli AN, ma era stata predisposta un'adeguata organizzazione per eseguirlo. In particolare, era stato predisposto un gruppo di persone incaricato di localizzare la vittima designata, l'TI, gruppo composto da elementi provenienti da altre associazioni malavitose e quindi non riconoscibili ne' sospettabili d'essere potenziali omicidi ed erano stati scelti gli esecutori materiali, sempre già muniti delle armi, i quali restavano nelle vicinanze in attesa della segnalazione per entrare in azione avvicinando immediatamente il bersaglio in motocicletta per colpirlo.
Dopo l'insuccesso, dovuto all'impossibilità di sorprendere la vittima che evidentemente sapeva di essere esposta al rischio di un'aggressione e aveva adottato adeguate cautele, l'organizzazione era stata rinnovata ad opera del clan alleato dei US con la creazione di altro gruppo esecutore, capeggiato da EL TT NI, che aveva delineato l'organizzazione necessaria con l'individuazione dei ruoli e la predisposizione di schemi di fuga, ma anche in tal caso l'TI era riuscito a sfuggire alla ricerca, messo sull'avviso anche dal fatto che coloro che lo ricercavano si erano incontrati con uno dei suoi fratellastri, AE ER ed avevano, quindi, desistito sul momento, essendosi resi conto che questi si era accorto della manovra in suo danno.
Nella ricostruzione analitica della vicenda in base a prove attendibili e concordi, il Tribunale ha ravvisato lo svolgimento di un'attività meramente preparatoria, ritenendo che non vi sia stato neppure l'inizio della condotta tipica.
Nell'esprimere tale valutazione, l'ordinanza non affronta il problema della distinzione in concreto fra atti deliberativi dell'omicidio progettato dai concorrenti e gli atti organizzativi, che hanno assunto una specificità e un'imponenza tali da non poter non rappresentare un inizio di esecuzione.
A prescindere da questo, occorre tener presente che l'istituto del delitto tentato, nel sistema adottato dal codice penale, non prevede una distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, in quanto la struttura del tentativo si fonda sul compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (Cass., Sez. 6^, 13 aprile 1992 n. 7446; Sez. 2^, 11 gennaio 1985 n. 4982; Sez. 2^, 8 febbraio 1985 n. 3692; Sez. 2^, 11 aprile 1985 n. 3326 Sez. 2^, 18 maggio 1983 n. 10957 Sez. 5^, 22 aprile 1983 n. 5186; 14 aprile 1983 n. 3111); ne deriva che non si richiede che l'azione esecutiva sia già iniziata (Cass., Sez. 2^, 25 giugno 1987 n. 10362; 5 marzo 1980 n. 9776) (Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 1992 n. 2791; e che anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere un delitto - Sez. 2^, 8 novembre 1985 n. 1058; Sez. 2^, 28 marzo 1984 n. 6439; 24 febbraio 1984 n. 8997 - decisione che hanno ritenuto la sussistenza del tentativo di sequestro di persona, sventato dal fortuito passaggio di due funzionari di polizia, nella condotta degli imputati, che a bordo di un'automobile di grossa cilindrata sono stati trovati in sosta nei pressi dell'abitazione della vittima designata, in ora notturna e in luogo non frequentato, muniti di armi, cappucci, cloroformio, etere, manette e tamponi auricolari, con la contemporanea presenza di un'autovettura di appoggio (cfr.: Sez. 5^, 10 febbraio 1984 n. 3939; Sez. 2^, 1^ marzo 1984 n. 1813; 18 aprile 1983 n. 3265). In altri termini, il criterio legale per la qualificazione del tentativo punibile è quello dell'individuazione nello sviluppo assunto dalla condotta degli elementi distintivi del delitto consumato attraverso l'univocità della direzione degli atti compiuti verso la commissione di tale delitto e la contemporanea idoneità degli atti stessi a commetterlo (Cass., Sez. 6^, 9 ottobre 1996 n. 11022; 10 marzo 1995 n. 295; Sez. 1^, 3 febbraio 1992 n. 7938; Sez. 2^, 1^ settembre 1988 n. 10496). L'idoneità degli atti - valutata ex ante e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'intera azione necessaria per la consumazione del delitto (Cass., Sez. n. 25 giugno 1987 n. 10362;
Sez. 2^, 11 aprile 1985 n. 3326; Sez. 2^, 24 febbraio 1984 n. 8997;
26 aprile 1983 n. 7451), tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione - è criterio di determinazione dell'adeguatezza causale, intesa come attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. 1^, 5 febbraio 1998 n. 1365; Sez. 1^, 28 giugno 1995 n. 9273; 13 aprile 1995 n. 7317; Cass., Sez. 2^, 12 gennaio 1994 n. 151; Cass., Sez. 6^, 22 febbraio 1985 n. 5405). L'univocità degli atti è espressa dal riferimento di essi al delitto consumato, riferimento che dev'essere non equivoco, cioè tale da non consentire la possibilità di ritenere leciti gli atti stessi in quanto vi è già ravvisabile, sia in base all'essenza di essi, sia in base alla prova specificamente acquisita, la finalità della commissione di un determinato delitto (Cass., Sez. 1^, 30 aprile 1988 n. 5252; Sez. 2^, 26 marzo 1987 n. 10574; Sez. 1^, 3 febbraio 1983 n. 1117; Sez. 3^, 26 marzo 1983 n. 2684; Sez. 6^, 30 aprile 1982 n. 9709). Per converso, l'inidoneità dell'azione, che rende impossibile l'evento dannoso o pericoloso (art. 49 c.p.), esige che l'incapacità di essa di produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale del suo compimento (Cass., Sez. 1^, 16 gennaio 1984 n. 5015); deve cioè tradursi in inefficienza causale rispetto alla produzione dell'evento, indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla parte offesa o intervento successivo che abbia impedito la realizzazione dell'evento stesso (Cass., Sez. 2^, 2 maggio 1983 n. 9987; Sez. 1^, 22 aprile 1983 n. 5342; Sez. 5^, 22 febbraio 1983 n. 3315; Sez. 3^, 10 dicembre 1982 n. 1588; Sez. 5^, 20 maggio 1982 n. 5946; Sez. 3^, 1^ ottobre 1981 n. 10571; Sez. 5^, 3 febbraio 1981 n. 4624). Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali qui esposti, non v'è dubbio che la condotta degli affiliati a un'associazione camorristica che allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale deliberino di ucciderlo e predispongano, anche ricorrendo all'ausilio di associazioni collaterali o alleate, l'organizzazione necessaria per l'esecuzione del delitto, concepita secondo lo schema di un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata col compito di segnalarne la posizione agli esecutori materiali perché questi, equipaggiati con motociclette e muniti di armi, possano immediatamente raggiungerla e sopprimerla, allontanandosi subito dopo con i mezzi predisposti da altro gruppo operativo, configura un tentativo di omicidio.
Sussiste, infatti, in questa ipotesi l'idoneità dell'azione, da valutare ex ante in base alle prospettive di realizzazione che gli atti esecutivi di per sè posseggono, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei essenzialmente dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima, nonché in base all'efficienza causale che l'azione stessa dimostra quando, avendone gli affiliati prontamente cambiato l'obbiettivo dirigendolo a scopo ritorsivo verso un familiare della vittima, questo venga immediatamente raggiunto e colpito, a dimostrazione del notevolissimo potenziale aggressivo proprio dell'apparato esecutivo posto in essere dall'organizzazione criminale e dall'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice nel contesto della società civile anche con riferimento, sotto il profilo del dolo eventuale, all'incolumità dei cittadini, che riceve una grave compromissione per effetto della presenza nella vita e nell'attività sociale di gruppi di sicari armati impegnati nella ricerca e nella soppressione degli esponenti delle associazioni criminali avversarie. È altresì presente l'univocità degli atti compiuti, i quali sono inequivocabilmente diretti a commettere il delitto di omicidio in danno dell'esponente dell'organizzazione camorristica rivale. Ai suddetti principi di diritto deve uniformarsi la decisione e per conseguenza l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2004