Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
La mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen..
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L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24259 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1073
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 29738/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 18.2.2009 della Corte di Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Roma in data 8.6.2005, venne condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, quale colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., e art. 609 ter c.p., comma 1 n. 1);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.G. in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), a lui ascritto per avere costretto la minore degli anni quattordici F.E. a subire atti sessuali ed, in particolare, per avere palpeggiato con gesto insidioso e repentino il seno della minore.
Secondo la ricostruzione della vicenda riportata nella sentenza i fatti di cui alla contestazione si sono verificati all'interno della palestra Free Style sita in (OMISSIS).
La F.E., dopo avere partecipato ad una lezione di karate insieme ad un amica, tale Cu.Sa., stava giocando con quest'ultima a nascondino allorché è entrato l'imputato, che si è avvicinato alle bambine manifestando l'intenzione di aiutarle a nascondersi. In tali circostanze l'imputato ha toccato prima il sedere della parte lesa, mentre era nascosta dietro un materasso, e successivamente, dopo che era uscita dal nascondiglio, le ha palpeggiato il seno. La Corte territoriale ha accolto parzialmente la richiesta dell'imputato di rinnovazione del dibattimento in appello, disponendo l'esame di Cu.Sa., mentre ha rigettalo i motivi di gravame con i quali era stata contestata l'attendibilità della parte lesa, nei confronti della quale era stato anche chiesto l'espletamento di una perizia psicologica, e dedotto in genere la incompatibilità della versione dei fatti riferita dalla minore con gli altri elementi circostanziali della vicenda. La Corte territoriale ha affermato, però, che l'unico abuso sessuale certo è costituito dal palpeggiamento del seno della minore, mentre ha ritenuto che al toccamento del sedere della bambina non può essere attribuito un significato sessuale univoco e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta all'imputato dalla sentenza di primo grado, rideterminandola nella misura precisata in epigrafe. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), la mancata ammissione di una prova decisiva.
Si osserva che con l'atto di appello la difesa dell'imputato aveva chiesto vari mezzi istruttori, tra i quali, oltre al disposto esame della Cu., anche un nuovo esame della parte lesa,
l'espletamento di una perizia per accertare la sua capacità a testimoniare ed una perizia psicologica sulla personalità dell'imputato.
Si osserva, poi, che la Corte territoriale ha ammesso l'esame testimoniale della Cu., dando atto che erano emerse circostanze idonee a far ritenere che il racconto dell'episodio fornito dalla minore era stato influenzato e condizionato dai genitori e che si trattava di una versione dei fatti proveniente da un soggetto suggestionabile e psicologicamente inadatto a rendere testimonianza;
che inoltre la predetta teste ha smentito la persona offesa dal reato.
Si deduce, quindi, che alla luce di tali elementi di valutazione e considerato anche il carattere contraddittorio delle dichiarazioni rese dalla minore F.E., i mezzi di prova richiesti dovevano ritenersi decisivi;
che, peraltro, i citati mezzi di prova erano stati già ammessi dal Tribunale e successivamente erano stati revocati inspiegabilmente, in violazione del principio del contraddittorio;
che in primo grado si sarebbe dovuta disporre, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., anche una perizia sulla personalità del C., considerata la lacunosa istruttoria processuale. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza, manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento delle risultanze probatorie.
Si deduce, in sintesi, che la valutazione dei giudici di merito in ordine alla attendibilità della parte lesa contrasta con le risultanze fattuali ed in particolare con la circostanza che la teste Cu., che era presente nella palestra allorché l'imputato avrebbe palpeggiato il sedere della parte lesa, ha affermato di non avere visto tale gesto.
Nel prosieguo si denuncia il travisamento delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito con riferimento alla svalutazione delle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa. Sul punto si deduce che l'affermazione del teste G., di aver visto l'imputato cospargersi le mani di polvere di magnesio prima che avvenissero i fatti contestati, contrasta con la possibilità del loro accanimento;
che il teste M. ha affermato di avere notato che il C. si trattenne nella palestra solo un minuto e di aver visto la bambina giocare per circa mezzora nel corridoio prima di vederla arrivare con la madre;
che la minore all'epoca dei fatti non aveva ancora sviluppato il seno e che tale fatto contrasta con la dichiarazione della minore secondo la quale l'imputato le avrebbe palpeggiato le mammelle;
che il teste A. ha riferito di avere visto l'imputato dopo i fatti nella sala pesi e che le sue condizioni non dimostravano che si stesse allenando da solo un minuto;
che secondo le dichiarazioni del perito Mo.Ir. e della teste Ca.Cr. il C. è soggetto che mostra una sessualità matura e priva di deviazioni o indici di soggetto abusante.
Il ricorso non è fondato.
Emerge dall'esame del verbale di udienza e dell'ordinanza in data 12.10.2007, con la quale la Corte territoriale ha disposto la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale in appello, che il P.M. ed i difensori delle altre parti hanno manifestato il loro accordo in ordine all'esigenza che venisse disposto, quale unico mezzo di prova, rilevante ai sensi dell'art. 603 c.p.p., l'esame della minore Cu.Sa., trattandosi peraltro dell'unico teste che non era stato sentito.
È appena il caso di rilevare inoltre che dagli atti citati non si evince alcuna valutazione della Corte territoriale in ordine alla attendibilità della parte lesa nei sensi indicati dal ricorrente. Si deve, quindi, osservare che la persona offesa risulta essere stata già esaminata con audizione protetta in sede di incidente probatorio, sicché si palesa evidente che la indicazione della medesima quale teste nella lista del P.M. in primo grado doveva ritenersi frutto di errore, nonché la superfluità del suo riesame in dibattimento, in assenza di circostanze eccezionali che rendessero necessario il rinnovo della prova e di cui non vi è menzione in ricorso.
La sentenza di primo grado, peraltro, da atto che sono state espletate tutte le prove testimoniali chieste dalle parti. Va, poi, osservato, in relazione al primo motivo di gravame, che la mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell'art.507 c.p.p. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
Peraltro, l'art. 220 c.p.p., comma 2 vieta che siano disposte perizie per stabilire, tra l'altro, il carattere e la personalità dell'imputato, come chiesto dalla difesa del C. nel corso del giudizio di primo grado;
richiesta reiterata in appello. La sentenza di primo grado, inoltre, ha dato ampiamente conto della valutazione positiva effettuata dai giudici di merito in ordine all'accertamento della capacità della persona offesa di testimoniare e della superfluità di accertamenti sul punto.
È stato, infatti evidenziato in detta pronuncia, la cui motivazione è stata fatta propria dalla sentenza di appello ed arricchita di ulteriori argomentazioni, che la minore F.E., per lo sviluppo della personalità, quale emerge dalla lettura della testimonianza resa, è pienamente capace di distinguere il piano della realtà da quello della fantasia.
In particolare è stato osservato che "la minore formula risposte del tutto congrue rispetto alle domande che le vengono poste, è perfettamente orientata e capace di collocare con precisione nel tempo e nello spazio fatti, personaggi e situazioni;
non mostra tentennamenti o incertezze nel ricordo e possiede mezzi espressivi e capacità rievocativa adeguati."
Secondo i giudici di merito inoltre il contesto di vita familiare e relazionale di ER risulta del tutto normale, ne' la stessa ha mai presentato anomalie del carattere o turbe comportamentali e la sua età anagrafica non preclude di per sè un'esatta percezione degli avvenimenti.
Tali valutazioni, peraltro, costituiscono corretta applicazione del consolidato principio di diritto affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale non ricorre la necessità in un'indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato, (cfr, sez. 3, 6.11.2007 n. 44971, Saveri, RV 238279; sez. 3, 6.5.2008 n. 27742, RV 240695). Si palesa, pertanto, evidente che la motivazione con la quale è stata affermata la superfluità della perizia chiesta dalla difesa dell'imputato sulla minore, nonché un nuovo esame della medesima, è assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici, sicché non sussiste la denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 595 c.p.p., ne' violazione dell'art. 603 c.p.p. da parte della Corte territoriale.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza di primo grado, la cui motivazione anche sul punto è fatta propria da quella di appello, ha dato ampiamente conto delle ragioni su cui è fondata la valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, quali la coerenza interna del racconto, l'immediatezza e la spontaneità della reazione della minore, l'inesistenza di rapporti pregressi tra le parti, l'esistenza di riscontri al narrato.
La sentenza impugnata, poi, ha effettuato un esaustivo riesame di tutte le risultanze probatorie, analiticamente esaminate ai fini della ricostruzione della vicenda, rilevando che tra gli elementi di riscontro al narrato della F.E. vi è anche la deposizione della teste Cu..
La sentenza di appello inoltre ha analiticamente esaminato le deposizioni dei testi addotti dalla difesa dell'imputato, escludendo, sulla base di puntuali rilievi, che le stesse siano idonee ad inficiare l'attendibilità del narrato della persona offesa. Su tali punti, peraltro, le censure del ricorrente si limitano a prospettare esclusivamente una diversa valutazione di merito delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010