Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
L'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio "ex ante" che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali. (Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata "ex" art. 7 L. 10 luglio 1991 n. 252).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2009, n. 34242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34242 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 01/07/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1421
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 8250/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GI, nato il [...];
RA EN, nato il [...];
VA VA, nato il [...];
avverso la Sentenza del 11.7.2008 resa dalla Corte d'Appello di Napoli;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
per la difesa sono presenti per ER GI, gli avv.ti STABILE GI di Aversa e GI Stellato di S.M. Capua Vetere come da nomina che deposita in questa sede;
per RA EN l'avv. Emilio Martino di Trentola Ducenta;
per VA VA l'avv. Emilio Martino in sostituzione dell'avv. Michele Angelo Basile, giusta delega che deposita. L'avv. Stabile si riporta integralmente ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento;
l'avv. Stellato si associa al collega Stabile, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento con annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
L'avv. Martino si riporta ai motivi di ricorso nonché alla memoria depositata in data 26.6.2009 ed insite per l'accoglimento. IN FATTO
GI ER, EN RA e VA VA ricorrono per Cassazione avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli che l'11.7.2008 ha confermato la condanna loro inflitta il 16.10.2007 dal Tribunale di S. M. Capua Vetere quali autori di un episodio di tentata estorsione in pregiudizio del gestore (e denunciante) del Supermercato "SISA", corrente in Aversa, NU GI, delitto aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. In particolare, dalle decisioni in atti si apprende che, intorno alle ore 12 del 3.4.2007, due persone si presentarono all'impiegato dell'emporio di Aversa, SE CH, qualificandosi come "rappresentanti di formaggi" i quali asserirono che avrebbero dovuto parlare con il titolare, in quanto "dovevano incassare soldi". Attesa l'assenza del NU essi replicarono allo CH che si sarebbero ripresentati in Aversa al pomeriggio. L'episodio insospettì lo CH (anche per il "brutto aspetto" degli interlocutori), che avvisò il titolare dell'esercizio, il quale si recò ad esporre i sospetti ai Carabinieri di Aversa: la sede commerciale per forniture non era Aversa bensì Griciniano, l'aspetto dei due interlocutori non era rassicurante. Al pomeriggio due persone - poi identificati per ER e RA - si avvicinarono all'esterno del Supermercato al dipendente LA GI (già messo a giorno dal NU della probabile visita) con cui conversarono per due minuti, mentre altro soggetto - che era rimasto a bordo dell'automobile, identificato per VA - scendeva e si allontanava velocemente dal luogo.
Il LA riferì che i due interlocutori gli avevano chiesto del titolare ed avuta risposta che non era presente, preannunciarono che sarebbero ripassati dopo un'ora ed, all'obiezione che la sede era Griciniano e non Aversa, essi risposero "che doveva venire per forza qua" (Aversa).
I Carabinieri fermarono i tre.
La Corte d'Appello rinvenne prova decisiva a carico dei prevenuti nella frase pronunciata dagli interlocutori della mattina, volta ad "incassare" denaro, circostanza che indicava l'univoca intenzione estorsiva, in assenza di congruenza logica con la proposta di una fornitura non ancora effettuata alla ditta. I giudici rilevarono, inoltre, la partecipazione di VA all'ideazione criminosa seguendo i dialoghi intercettati e riscontrando u n suo contributo fattivo al piano criminoso.
I ricorsi si dolgono:
ER:
- inosservanza della legge processuale in relazione all'uso di impianti esterni per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione all'interno della sala colloqui del carcere di S.M. Capua Vetere, mancando adeguata motivazione sulle ragioni dell'accesso ad apparecchiature esterne;
- violazione della legge penale ed illogicità della motivazione non riscontrandosi nel fatto i profili del delitto tentato;
- carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 303 del 1991, art.7;
- illogicità della motivazione nel diniego del riconoscimento delle circostanze aggravanti generiche, pur avendo il ER offerto una somma a titolo di risarcimento e non evidenziando il suo certificato precedenti penali.
RA:
- inosservanza delle norme processuali sia per la motivazione contrassegnata dal richiamo alle argomentazioni della prima decisione, sia per il fatto che furono sottoposti ad intercettazione anche i colloqui dell'imputato con i suoi famigliari, per i quali vige la facoltà di astenersi dal rispondere agli interpelli giudiziali e, comunque, non furono previamente avvisati di questa previa facoltà ex art. 199 c.p.p., comma 2;
- inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 3 poiché i decreti assunti dal PM. in via di urgenza non sono adeguatamente motivati quanto alle eccezionali ragioni di urgenza;
- inosservanza della legge processuale ed omessa motivazione sulla valutazione delle prove ritenute rilevanti a carico del prevenuto, poiché il NU riferì l'episodio de relato per quanto appreso da CH, e che trattandosi di dichiarazioni rese dalle persone offese dovevano essere vagliate con prudenza;
- mancanza ed illogicità della motivazione nel valutare le espressioni degli imputati per i quali era anche ipotizzabile un comportamento proteso alla truffa o alla ricettazione e non alla estorsione anche per l'assenza di minaccia: l'"intimorimento" discese dall'aspetto degli interlocutori, non dalle frasi di costoro;
- mancanza ed illogicità della motivazione nel giustificare l'applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 che viene legittimata con richiamo ai condizionamenti esterni all'azione (la divisione dei proventi delittuosi, in ragione della competenza territoriale delle consorterie), non ai profili propri della condotta o in forza del periodo pasquale asseritamene contrassegnato dalla riscossione di proventi estorsivi;
- mancanza ed illogicità della motivazione nel diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 o dell'art. 62 bis cod. pen. sia (ultimo motivo) in ordine alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali;
Ai motivi originari si è accompagnata memoria difensiva depositata in Cancelleria il 26.6.2009.
VA:
- erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione sul rilievo degli elementi che ascrivono all'imputato il concorso nel reato;
in particolare sulla consapevolezza della manovra estorsiva in atto e sul contributo alla realizzazione del disegno illecito dei correi;
erronea lettura delle risultanze attesa la evidenza della prova a favore costituita dalle intercettazioni dei dialoghi dei coimputati con i famigliari;
- erronea applicazione della legge penale per avere dato rilievo penale alla mera (possibile) connivenza con l'altrui disegno;
- erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vengono rigettati.
2a) Motivi del ricorso ER (e memoria per RA circa l'aggravante della L. n. 231 del 2001, art. 7). Il primo motivo dell'impugnazione della difesa di ER lamenta la carenza motivazione sulla asserita inidoneità degli impianti dedicati alle operazioni di intercettazioni presso la Procura della Repubblica inquirente.
Il motivo non è fondato.
La decisione impugnata (Sent. C. App. pag. 11/12) non limita - come vorrebbe il ricorrente - la propria motivazione di rigetto dell'eccezione (già presentata con il gravame d'appello) alle sole parole allusive alla "idoneità delle apparecchiature tecniche" da utilizzare, desumendo da tanto che quelle disponibili presso l'ufficio giudiziale fossero inidonee, ma ha segnalato le ulteriori indicazioni del Pubblico Ministero, che aderiva alle richieste degli inquirenti elencate nelle loro informative. Esse individuavano le strumentazioni allestite presso i locali carcerari per ragionevoli necessità (di identificare eventuali nuovi partecipi al disegno onde consentire alla Polizia Giudiziaria la loro subitanea cattura;
di consentire l'indispensabile presenza di uomini di polizia sia all'ascolto sia alla visione delle riprese, per ogni ulteriore incombenza investigativa). Sicché la doglianza è infondata. Inoltre, anche per evitare interpretazioni meramente formalistiche e lontane dall'effettiva tutela dei valori costituzionali a cui è preposta la disciplina in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza di ragioni che, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti ed impone il ricorso all'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti esterni alla procura della repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale adottato a sostegno del provvedimento del pubblico ministero (cfr. Cass., sez. 5, 27.9.2006, Santangelo, Ced. Cass.235482). Ancora, l'inidoneità degli impianti deve esser vagliata in concreto e valutata sulla scorta delle caratteristiche delle indagini da espletare (cfr. tra le molte Cass. Sez. Un. 26 novembre 2003, Gatto;
Cass. Sez. Un., 29 novembre 2005, Campennì): la necessità di un rapido intervento connesso alle risultanze dei dialoghi intercettati o di raccogliere riscontri utili a chiarire aspetti investigativi è indubbiamente una istanza sottesa dalle esigenze giustificative di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. L'argomentazione della Corte territoriale è logica ed esclude il difetto di motivazione lamentato dalla difesa.
Il secondo ordine di doglianze esclude che nello sviluppo argomentativo della Corte d'Appello sia rinvenibile adeguato sostegno alla tesi accusatoria e, segnatamente, alla provata ricorrenza della fattispecie del delitto tentato. Infatti, la difesa ha obiettato che, anche ad ammettere l'intenzione illecita nell'avvio della condotta dei prevenuti, non è possibile oltrepassare la soglia di un atto preparatorio del delitto e, dunque, ancora esterno alla fattispecie incriminatrice, incapace di individuare con obiettiva certezza l'intenzione che sorregge l'azione illecita;
una mera "occasione" per iniziare l'esecuzione ancora relegata alla forma ipotetica. L'assunto non ha fondamento.
Nessuno dubita che, in tema di delitto tentato, l'accertamento sulla idoneità e direzione non equivoca dell'atto deve essere svolto ex ante, tenendo presente le intrinseche connotazioni dello stesso, senza valorizzare la mera intenzione del suo autore, la quale non abbia rinvenuto espressione fenomenica.
Ma, una volta che la condotta sia uscita dal foro interiore del suo autore, essa diviene oggetto di scrutinio sulla idoneità e sulla direzione non equivoca dell'atto compiuto, mediante la ricerca di ogni possibile significato, mediante parametri ancorati alla concreta situazione ambientale in cui il segmento di condotta è stato espresso, così come accade per ogni comportamento sospettato di illecito. Siffatto vaglio, al contempo, deve necessariamente giovarsi della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni sia per quanto attiene alla posizione dell'autore del comportamento censurato sia del suo interlocutore, dei significati del messaggio reso, alla luce delle consuetudini locali. È, invero, indubbio che la direzione inequivoca dell'atto, come la stessa sua potenzialità lesiva (cioè la possibilità di raggiungere lo scopo illecito a cui è diretto), assumono difforme valenza se rivolta a persona diversa per cultura, ambiente, abitudini, ecc., poiché il linguaggio (labiale e gestuale) e la portata dell'azione esprimono valenze diverse se rapportate ad implicite, ma incontestabili allusioni, scaturenti dagli usi e dalla cultura propri dell'area territoriale in cui si svolge l'azione.
Non è, invece, utile il richiamo alla categoria degli "atti preparatori", quale soglia che non accoglie in sè la fattispecie del delitto tentato.
Il codice ha, infatti, abbandonato questa categoria, rinviando la configurazione alla forma del delitto in discorso alle sole caratteristiche, dianzi menzionate, di idoneità ed inequivocità della direzione degli stessi.
La premessa dell'impugnazione si presenta, conseguentemente, impropria già in linea astratta.
Ma, nel caso in esame, l'assunto difensivo se calato nella dinamica della vicenda, è meramente suggestivo, quanto infondato. Infatti, la volontà di "incassare" denaro, senza avere ancora eseguito la fornitura di merce e senza pregresso accordo sul punto con il commerciante, evidenzia - salvo credibile spiegazione (che non è stata resa dagli interessati) - la richiesta di un ingiusto profitto. Istanza che si accompagnò con la perentoria pretesa degli interlocutori di convocare il titolare dell'esercizio in Aversa, non ove egli era rinvenibile e dove non era consuetudine trattare le proposte di acquisto della merce. Domanda che fu presentata in termini che, non soltanto risultarono inquietanti per la modalità con cui fu espressa, ma che richiamarono alla mente delle persone a cui era diretta, un inconfondibile portato minatorio. Dunque, i ricorrenti non diedero vita ad un segmento d'azione penalmente irrilevante o un mero inizio di attività ancora non valutabile nel suo significato criminoso, poiché la richiesta degli incassi rappresentava già la esplicitazione del motivo della visita e l'anticipazione della formulazione della pretesa che nei suoi contenuti si qualificava ab origine come estorsiva. Non si trattava, quindi, di un atto preparatorio, poiché le espressioni rivolte ai rappresentanti dell'impresa commerciale manifestavano già compiutamente la volontà protesa al conseguimento di un profitto ingiusto e non certamente la ricerca di una mera occasione (del resto, non prevista dai correi che ritenevano, stando alle loro domande all'impiegato, di trovare il NU presso la sede del supermercato) tesa all'incontro con il preposto alla gestione commerciale.
Al contempo, questo segmento della condotta era dotato di evidente idoneità propria perché, contrariamente all'opinione del ricorrente, il destinatario immediato della istanza estorsiva - lo CH - percepì la sensazione di intimorimento ed il reale interlocutore, il UN, raccolse l'inequivoco messaggio e la reale intenzione dei visitatori, recandosi subito presso la Caserma dei Carabinieri ed esprimendo i fondati sospetti ("ho subito pensato ad una richiesta estorsiva"), rinvenendo una analoga convinzione presso le forze dell'ordine, che apprestarono una protezione articolata a sua difesa e per la scoperta del delitto i cui contorni già vennero ritenuti univocamente eloquenti.
Il che è agevolmente spiegabile con l'alto tasso di criminalità organizzata, dedita al ricatto, presente in quella zona. La prospettazione difensiva perde, conseguentemente, di ogni interesse.
Per buona parte, ancora, il motivo di ricorso è inammissibile. Non è proponibile, infatti, al giudice di legittimità una lettura alternativa dei fatti che scandirono la vicenda.
Del resto l'ipotesi - prospettata dal ricorrente - secondo cui gli imputati, presentatisi come fornitori di formaggio e già destinatari di incassi, avessero agito al solo fine di combinare l'incontro con il NU (ricorso, pag. 12) è, oltre che assai meno plausibile per elementare logica rispetto a quanto accolto dai giudici di merito. Pertanto, la decisione, riguardata nell'adeguato corredo giustificativo, è insuscettibile di censura in questa fase processuale.
Così come risulta aderente al mero fatto il rilievo attinente ad ulteriori circostanze che rendono attendibile l'interpretazione giudiziale della vicenda (ricorso, pag. 13 e ss.); non sfugge, d'altra parte, che l'assenza di partite di formaggio da proporre alla vendita e l'assenza di debiti del supermercato verso gli imputati sono situazioni obiettivamente eloquenti sulla fisionomia delle ragioni sottese alla visita al SISA ed al divisato colloquio con il suo preposto.
Con il terzo motivo il ricorrente e, soprattutto, la memoria difensiva del RA censurano l'applicazione dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 poiché la natura "larvata" della minaccia, secondo l'espressione usata dalla stessa decisione impugnata, risulta essere inconciliabile con il senso della disposizione, tanto più se la condotta si arrestò alla fase preparatoria.
La (pregevole, ancorché tardiva ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.) memoria prodotta dalla difesa del RA, al proposito,
ancorché apparentemente sorretta da un precedente del giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, 16.5.2007, Niglia, CED Cass. 237091), non convince. Pervero, il citato arresto giurisprudenziale censura la motivazione che individua la metodologia mafiosa per via di mera evocazione (anche con allusione alla realtà territoriale), senza il conforto di un richiamo ad una oggettiva e specifica individuazione della modalità oggettiva del comportamento, soggiungendo che necessita l'indicazione delle ragioni del peso specifico in virtù del quale l'atteggiamento del soggetto sia riuscito a condizionare l'altrui determinazione.
Nel caso in esame, escluso fondamento, per quanto dianzi detto, alla possibile qualificazione di "preparatoria" della condotta realizzata, la decisione ha assolto all'onere dimostrativo poiché ha espressamente rammentato che la "convocazione" del NU in Aversa rispondeva ad un programma tipico delle associazioni camorristiche, modellandosi sulla ripartizione del territorio nelle azioni delle consorterie della zona. Comportamento che evidenzia l'assoggettamento ed il controllo dell'economia a logiche di spartizione delinquenziale, ben nota agli imprenditori campani e, soprattutto, del NU che gestiva quattro filiali commerciali in quella regione. Analogamente è a dirsi all'ulteriore rimando, effettuato dalla sentenza della Corte napoletana, verso la cadenza temporale che qualificava la richiesta (e verso cui indirizza critica soprattutto l'impugnazione RA), ritenuta dalla Corte d'appello - secondo una massima di esperienza - come sintomatica di pretese estorsive. Deduzione che viene asseverata dalla conoscenza di quei tenitori e che con logica è assegnata alla dimostrazione della tesi accusatoria.
Il provvedimento della Corte partenopea è, dunque, immune da patologia tenendo, ancora, presente che il controllo della corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate (cfr. da ultimo, Cass., sez. 6^, 13.2.2007, Cassandra, Ced Cass., 237145). La sentenza impugnata risponde a questi requisiti.
L'ultimo motivo esposto dal ricorso di ER si duole dell'omessa adeguata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia per l'assenza di precedenti penali sia per l'offerta di somma a titolo di risarcimento che, ancorché inidonea ad integrare l'art. 62 c.p., n. 6, deve giudicarsi idonea a consentire l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.. Ma pur esso non trova accoglimento.
Quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6 è arresto consolidato che il ristoro patrimoniale debba esser integrale. La valutazione dell'effettiva congruenza della somma versata è aspetto del fatto che non può essere dedotto al giudice di legittimità.
I giudici di appello hanno, inoltre, osservato - nel negare il richiesto riconoscimento dell'art. 62 bis cod. pen. a favore degli imputati - che l'applicazione della norma non si può ritenere un diritto, ma una modalità che avvicini la sanzione alla reale consistenza dell'illecito, che l'assenza di precedenti a sua volta coinvolge uno soltanto dei molti parametri dettati dall'art. 133 cod. pen., che l'intrinseca gravita del fatto attestativi di rilevante pericolosità, in una con il comportamento processuale è di ostinata negazione della responsabilità, profilo che logicamente dimostra la mancanza di resipiscenza in capo agli imputati, sono elementi ostativi all'istanza difensiva. L'argomentazione è completa ed aderente al nostro sistema penale ed, attesa la peculiare discrezionalità (tecnica) che contrassegna le statuizioni al proposito, non espone i passaggi alle censure dedotte dall'impugnazione (e l'indubbia gravità dell'episodio giudicato, in una con la obiettiva pericolosità dell'azione posta in essere dai ricorrenti).
2b) I motivi del ricorso (e della memoria difensiva) del RA. Per quanto trae alla posizione del RA, manifestamente infondato è il primo motivo che vorrebbe riconoscere ai prossimi congiunti la facoltà dettata a loro favore dall'art. 199 cod. proc. pen. e da tanto inferire la nullità dell'utilizzo delle dichiarazioni da costoro rese in sede di intercettazione ambientale, per la mancanza della caution, prevista in capo al giudice dal comma 2 della disposizione.
Detta facoltà, infatti, attiene esclusivamente all'istituto della testimonianza senza possibilità di alcuna estensione analogica, in quanto la norma citata - derogando alle regole generali, previste per i testimoni - si caratterizza per una indubbia natura eccezionale. D'altra parte, la testimonianza è mezzo di prova ben diverso dalle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che è mezzo di ricerca della prova, atto tipicamente "a sorpresa". Come già osservato da questa Corte (Cass., sez. 1, 14.5. 2004, Ponticelli, Ced Cass., 228947) l'atto perderebbe di significato se l'indagato o altri interlocutori dovessero essere, in qualche misura, preavvertiti dell'attività captativa.
Del pari priva di rilievo è la censura di cui al secondo motivo e che lamenta l'inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 3 nei decreti assunti dal PM. in via di urgenza, ritenendoli non adeguatamente motivati quanto alle eccezionali ragioni di urgenza. L'urgenza si desume - senza alcuno sforzo ermeneutico - dalla dinamica delle cadenze istruttorie e dallo stretto legame temporale con gli eventi che si riteneva incombessero, come dettagliatamente già osservato dalla decisione impugnata (cfr. Sent. C. App., pag. 7).
D'altra parte il GIP ebbe a convalidare il decreto di urgenza. Una ratifica che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 6, 21.11.2006, Attolino ed altri, Ced Cass. 235803).
Inammissibile, perché oltremodo generico e manifestamente infondato è il mezzo che censura la lettura delle dichiarazioni testimoniali. Inconferente è il richiamo all'istituto previsto dall'art. 195 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni testimoniali del NU.
La vicenda processuale, infatti, annoverò anche la dichiarazione dello CH, fonte informativa del primo. Inoltre, la valutazione delle deposizioni è stata assunta con riferimento ai riscontri delle intercettazioni e della operazione di polizia che portò al fermo degli imputati, non è dato ravvisare difetto alcuno nel vaglio della risultanza, ne' - d'altra parte - il ricorso indica in quale aspetto o passaggio motivo della sentenza impugnata possa intravedersi scarsezza di cautela interpretativa del fatto. Attiene alla lettura del fatto, non suscettibile di riesame in questa sede, la considerazione concernente l'"intimorimento", denunciato dallo CH al suo preposto, circostanza ribadita nella successiva dichiarazione processuale. Quanto a possibili aspetti di legittimità, la Corte osserva che non è necessario che la minaccia discenda da esplicita prospettazione del male, potendosi chiaramente desumere dall'atteggiamento dell'interlocutore, dalle allusioni o dal complessivo significato del suo discorso, purché astrattamente idonei alla coartazione della volontà del privato. In particolare, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a costringere la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. L'argomentazione della sentenza d'appello segue esattamente questo percorso logico e rinviene conferma nella dichiarazione del destinatario immediato del discorso incriminato il quale ha attestato intimorimento chiaramente desunto sia dal tono sia dall'aspetto dei prevenuti sia dalle condizioni ambientali in cui quelle frasi evocavano pregiudizi non indifferenti. Per i successivi motivi si rinvia a quanto già osservato con riguardo alla posizione ER: la decisione è immune da censura nella giustificazione del trattamento sanzionatorio dispiegando motivazione adeguata - anche (Sent. C. App. pag. 21) con riferimento alla fissazione della soglia edittale della pena (onde la cesura sul punto del RA è del tutto infondata) - ed aderente alla corretta lettura dal dato normativo. È, al contempo, evidente (cfr. memoria difensiva, pag. 11, profilo per il vero non soltanto addotto tardivamente, ma non dedotto specificamente con i motivi di ricorso) che la pericolosità dell'imputato può anche desumersi dalla frequentazione (a pag. 9 della sentenza si riportano i controlli che accertarono i legami non occasionali con VA) di personaggi già attinti da gravi precedenti penali, onde il giudizio sul RA non elude i limiti della personalità della responsabilità penale, allorquando sottolinea gli inquietanti trascorsi del coimputato.
2c) I motivi del ricorso di VA.
È inammissibile il primo motivo avanzato dalla difesa di VA, con il quale ci si duole dell'erronea applicazione della legge penale e della carenza di motivazione quanto al quadro probatorio che concerne il comportamento dell'imputato: sia nell'aver attribuito rilevanza a fatti che ascrivono all'imputato il concorso nel reato, sia relativamente alla sua consapevolezza della manovra estorsiva in atto, materialmente posta in esser dai correi, sia sul contributo nella realizzazione del divisato disegno illecito. Censura è pure mossa alla lettura delle risultanze a fronte della ritenuta evidenza della prova a costui favorevole, rappresentata dalle intercettazioni dei dialoghi dei coimputati con i famigliari. Infatti il mezzo è interamente versato in fatto, a fronte della plausibile e ragionevole motivazione della sentenza impugnata.
I giudici di appello hanno valorizzato:
- la menzogna resa a propria giustificazione sull'accompagnamento degli altri due coimputati (relativa ad un preteso acquisto di uova di Pasqua per gli operai del RA, affermazione non confermata da alcuno e, per il vero, non più ripresa nello sviluppo processuale);
- l'invito a tacere sul suo ruolo, espresso dallo VA a sua moglie, emergente dalla conversazione telefonica 12.4.2007, secondo una lettura delle espressioni captate, che si profila di gran lunga più credibile e, comunque, del tutto plausibile, di quella offerta dal ricorrente;
- l'allusione alla probabile imminente incarcerazione espressa da RA nel dialogo del 29.4.2007, e riferita ad un momento - antecedente l'operazione del pomeriggio - in cui VA era presente e la fedeltà al RA da questi attestata nello stesso contesto.
Una serie di elementi, quindi, concludenti e logicamente richiamati dalla decisione.
Provata la presenza alla fase (ancora) organizzativa, il contributo fornito dal ricorrente all'intera operazione si desume sia dalla propria docile disponibilità offerta ai correi nella fase precedente l'esecuzione, sia nell'aver agevolato l'esecuzione del piano nell'accompagnare, guidando l'automobile, questi ultimi, sia, infine, attendendo la loro uscita all'esterno del supermercato, così implicitamente consentendo anche la possibilità di rapida fuga nel caso di insuccesso.
Si tratta di argomentazione che dimostra la sussistenza di una previa programmazione in cui il ruolo del prevenuto fu di fattiva collaborazione, condotta, dunque, certamente rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. La giustificazione giudiziale sul punto non sforza il tessuto probatorio, ad esso aderendo con logica e, così, fugando il sospetto dei dedotti vizi di legittimità. Proprio queste ultime considerazioni rendono infondata la censura che si duole dell'omesso riconoscimento dell'art. 114 cod. pen.. Il contributo dello VA esclude - per i tratti dianzi evidenziati - la premessa che legittima l'applicazione della disposizione invocata e che pretende la dimostrazione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, così da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso.
Pertanto i ricorsi sono rigettati con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009