Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2015, n. 42228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42228 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
42 2 2 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 89 TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. SAVERIO FELICE MANNINO N. 273/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere - N. 51652/2014 - Consigliere - Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - Dott. SANTI GAZZARA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR UE N. IL 18/05/1993 avverso l'ordinanza n. 6058/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 06/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Bold Foeve rigento del ric Udit i difensor Avv.; Varu to di Napoli RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 6 ottobre 2014 il Tribunale di Napoli - Sezione per il Riesame - rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di PR LE (indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90 meglio indicati ai capi B) ed M) della imputazione provvisoria) avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di quel Tribunale in data 8 settembre 2014 con la quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
1.2 Propone ricorso avverso la detta ordinanza l'indagato a mezzo del proprio difensore con tre distinti motivi. Con il primo - riferito alla asserita gravità indiziaria in relazione sia al reato associativo, sia al reato satellite di cui al capo M) (anche se da parte della difesa è stato evidenziato anche un capo I) in ordine al quale nulla ha argomentato il Tribunale) - la difesa lamenta il vizio di motivazione perché assente e/o apparente, tanto con riguardo al coinvolgimento del PR nel gruppo associativo, quanto con riguardo all'assenza di un qualsivoglia contributo offerto dall'indagato alla consorteria criminosa. In particolare la difesa segnala che le varie conversazioni richiamate dal Tribunale perché ritenute asseritamente : sintomatiche dell'appartenenza del PR al sodalizio, oltre a risultare complessivamente generiche, in ogni caso non fanno mai menzione del PR, il quale - sempre a detta difesa - - avrebbe frequentato la "casarella" (luogo indicato come sede operativa dell'associazione) solo per i rapporti di amicizia intercorrenti con alcuni giovani che frequentavano lo stesso luogo e non per scopi legati al traffico di stupefacenti dei quali l'indagato non avrebbe mai fatto uso. Con il secondo motivo viene dedotto analogo vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, erroneamente giudicate sussistenti dal Tribunale. Con il terzo motivo la difesa lamenta l'inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare e il difetto di motivazione circa la ritenuta inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere per la salvaguardia delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non fondato e va pertanto rigettato.
2. Va premesso, in punto di fatto, che il PR per quanto è dato leggere dal testo - dell'ordinanza censurata risulta essere sottoposto ad indagini per il reato associativo finalizzato allo smercio di sostanze stupefacenti (capo B) e per il reato-fine di illecita detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti del tipo hashish e cocaina (capo M). Il Tribunale, nell'esaminare la posizione dell'odierno ricorrente, ha preso in considerazione una serie di conversazioni che si riferiscono a costui (menzionato dagli interlocutori con il suo nome di battesimo "LE" o "Manuele") e che denotano il suo organico inserimento nel gruppo associativo di cui al capo b). In particolare vengono evidenziate due conversazioni dell'1 febbraio e 3 febbraio 2014 riferibili con certezza al PR: la prima si svolge unitamente ad 1 altri sodali, tra quali OC LE e RS IR, inteso "Omm bell", all'interno del luogo denominato "La casarella" e da essa si desume in termini di certezza l'inserimento del PR nel sodalizio in relazione ai suoi rapporti sia con il OC, sia con lo stesso RS e con il di lui cugino IE ed agli interessi perseguiti. Ugualmente indicativa la conversazione del 3 febbraio in cui a dialogare sono il PR e RS IR: argomento della conversazione, il pericolo di intercettazioni e il modo per evitarle. Ma l'attenzione del Tribunale in riferimento al ruolo "operativo" del PR nel sodalizio si concentra - massimamente su una operazione di polizia culminata nell'arresto di un tale DI AC OR avvenuto in data 15 febbraio 2014: orbene nel corso di tale operazione vengono notati frenetici movimenti da parte di alcuni appartenenti al sodalizio, tra i quali il PR che con il motociclo (identificato con la targa EA 11079) di proprietà di BA AR, fidanzata del OC, non solo fa la spola tra il gruppo e gli acquirenti di stupefacente, ma opera quale "vedetta" per vigilare sulla eventuale presenza di forze dell'ordine. Di tale episodio, peraltro, il Tribunale fa una diffusa trattazione a pag. 27 dell'ordinanza poi richiamata a pag. 48 in sede di esame della posizione del PR 2.1 Le argomentazioni seguite dal Tribunale per confermare l'appartenenza del PR al gruppo criminale non risultano dunque, contrariamente alle deduzioni difensive, né generiche, né apparenti. Peraltro il Tribunale non si è limitato a citare i passi salienti delle conversazioni sopra citate, ma ne ha estrapolate altre (vds. le pagg. 47 e 48 dell'ordinanza) ugualmente sintomatiche della intensità ed abitualità dei rapporti tra il PR ed i sodali (ancora una volta spiccano le posizioni del OC e del RS IR, veri e propri punti di riferimento costanti del PR, il quale prende ordini e riceve suggerimenti da entrambi sul modus operandi).
2.2 Nessuna incidenza, ai fini della configurabilità del reato associativo nei riguardi del PR può assumere la brevità del periodo di asserita appartenenza, né le asserite incertezze circa l'identificazione del PR derivanti dall'identico (in realtà fonicamente simile) nome di battesimo di altro coindagato chiamato in causa dai suoi sodali (tale D'LE MA), in quanto il riferimento al PR viene, a ragione, affermato in termini di certezza in relazione al contesto delle varie conversazioni che vedono impegnati altri membri del gruppo. Il doppio ruolo di vedetta e spacciatore costituisce per il Tribunale la testimonianza più eloquente della intraneità del PR al sodalizio e del suo coinvolgimento nella attività di detentore e spacciatore meglio specificata nel capo M). Non assume alcuna rilevanza la circostanza esposta dalla difesa circa l'assenza di qualsivoglia motivazione in merito al reato-fine di cui al capo I) (che non viene menzionato nemmeno nell'epigrafe del provvedimento impugnato), anche perché gli elementi esposti dal Tribunale con riguardo ai capi b) ed m) sono risultati più che sufficienti sul piano della gravità indiziaria per giustificare la misura cautelare.
2.3 Del tutto eccentrica poi la circostanza dedotta dalla difesa circa la rilevanza dell'intervenuto dissequestro (e coeva restituzione) dei beni sequestrati ai genitori del PR 2 F ai sensi dell'art. 12 sexies della L. 356/92, in quanto, come emerge pacificamente dal testo di quel provvedimento (allegato al ricorso), la ragione del dissequestro risiede non già nel venir meno della gravità indiziaria a carico di PR LE, quanto nella acquisizione dio dati comprovanti la liceità delle possidenze di beni mobili registrati (un motociclo) e di denaro (due depositi di conto corrente) intestati rispettivamente al padre ed alla madre del PR.
2.4 In riferimento alla natura dei vizi denunciati in termini di manifesta illogicità e coontraddittorietà appare utile ricordare quali siano i criteri interpretativi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema.
2.5 E' noto che può parlarsi di manifesta illogicità solo quando l'incoerenza sia evidente, ovvero di livello tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016).
2.6 E, quanto alla contraddittorietà (la quale si traduce in una affermazione o un . ragionamento uguale e contrario rispetto ad altro vertente sul medesimo punto), si deve . comunque trattare di vizio che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e che introdotto come vizio autonomo dalla L. 46/06, si manifesta come una incongruenza interna tra svolgimento del processo e decisione e si atteggia, quindi, come una sorta di contraddittorietà "processuale" in contrapposizione alla contraddittorietà "logica" che è intrinseca al testo del provvedimento.
2.7 Infine quanto alla nozione di motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è ravvisabile "soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente". (così di recente Sez. 5^ 14.7.2014 n. 9677, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; idem 19.5.2010 n. 24862, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Rientra quindi nei poteri del giudice di legittimità come affermato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte la verifica che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" in quanto realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (v. tra le tante Sez. 1^ 10.7.2007 n. 34974).
2.8 Tali essendo le regole interpretative di questa Corte è da escludere che nel caso in esame il Tribunale sia incorso nei vizi denunciati, essendosi invece uniformato pienamente all'indirizzo interpretativo di questa Corte Suprema: ciò vale, anzitutto, per la ritenuta intraneità del PR nell'organizzazione criminale desunta dai diversi ruoli espletati in termini 3 : di continuità dal detto indagato;
ancora per la certezza circa la sua identificazione. Né può costituire ostacolo alla partecipazione del PR al sodalizio il limitato arco temporale in cui si sono svolte le indagini sul suo conto, posto che il dato temporale riguardante l'adesione da parte del partecipe non esclude la possibilità della partecipazione: come precisato da questa Corte Suprema, infatti, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, (nella fattispecie di tipo comune seppur finalizzata al traffico di stupefacenti) non sempre è necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata circoscritta e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. (Sez. 2^ 24.3.2011 n. 16606, Agomeri Antonelli, Rv.250316; conforme, Sez. 6^ 23.1.1997 n. 5649, Dominante ed altri, Rv. 208903). Peraltro è stato osservato che nei riguardi del soggetto che ponga in essere più volte (come nel caso del PR), in concorso con altri partecipi, reati fine rientranti nel programma criminoso dell'associazione, la gravità indiziaria necessaria per ritenere la sua partecipazione al sodalizio può essere neutralizzata o anche attenuata con la prova contraria (gravante sul soggetto singolo) che il contributo non è dovuto al vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova stante la natura permanente del reato di cui all'art. 416 cod. pen. non può - consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorrenti tra il singolo e gli altri correi, la quale non assume alcun rilievo decisivo ai fini di una eventuale esclusione della condotta partecipativa. (in termini Sez. 2^ 22.1.2010 n. 5424, Syndial e altrio, Rv. 246441).
2.9 Orbene, nel caso di specie risulta comprovata, in base alle esaustive e logiche motivazioni del Tribunale, richiamate ed esplicitate dalla Corte territoriale, la esistenza di un gruppo criminoso stabile all'interno del quale anche il PR offriva il suo apporto in termini essenziali proprio in relazione al doppio ruolo rivestito connaturato alle necessità del momento. E rispetto all'ampia ed esaustiva motivazione del Tribunale, le contrarie argomentazioni del ricorrente si risolvono in valutazioni di mero fatto, inammissibili in sede di legittimità, alternative a quelle della motivazione coerente e logica dei giudici di merito.
3. Anche le censure sollevate in riferimento alla commissione del reato sub m) rislutano infondate ricordandosi, da un lato, la meticolosità da parte del Tribunale nel menzionare le conversazioni più significative attestanti il coinvolgimento del PR nell'attività di detenzione illecita e spaccio di stupefacenti, e dall'altro, la prospettazione di valutazioni in fatto incensurabili in questa sede.
4. Con riguardo al secondo motivo nel quale, ancora una volta viene dedotto il vizio di motivazione, nessuna censura può muoversi al provvedimento impugnato in quanto il Tribunale ha fatto riferimento alle esigenze cautelari in termini di attualità (basti pensare al fatto che entrambi i reati vengono contestati come commessi fino al marzo ed aprile 2014) e concretezza: il Tribunale ha valutato anche gli elementi difensivi segnalati dalla difesa, tra i quali la giovane età; la frequenza a corsi di formazione;
lo svolgimento di sporadica attività lavorativa, comparandoli con la particolare gravità delle condotte e dando prevalenza in maniera assolutamente convincente sul piano logico a quest'ultimo dato. Correttamente è stato valutato il pericolo di reiterazione in reati della stessa indole (desunto dall'appartenenza del PR all'associazione, senza che da parte di costui sia stato manifestato il proposito di un effettivo distacco), mentre il contegno processuale, comunque improntato alla negazione di qualsivoglia responsabilità, è stato considerato quale ulteriore segno di non resipiscenza.
5. Discorso a parte merita il terzo motivo, nel quale si censura la violazione di legge sotto il duplice profilo della inosservanza dei principi in termini di adeguatezza e proporzionalità della misura. Se in linea astratta possono condividersi le considerazioni della difesa circa la possibilità di un superamento della presunzione di adeguatezza della misura custodiale in riferimento alle condotte sussumibili sotto il paradigma normativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, non possono condividersi le considerazioni difensive in ordine alla presenza nel caso di specie, di elementi di segno positivo idonei a superare la presunzione medesima.
5.1 Vige in materia il principio secondo il quale in tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della sentenza della Corte Cost. n. 231 del 2011, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1^ 9.1.2013 n. 30734, Scarfò, Rv. 256388).
5.2 Ai detti principi si è rigorosamente attenuto il Tribunale che non solo ha escluso la presenza di elementi specifici da quali desumere la possibilità di applicare misure diverse, ma ha anche preso in esame sia i dati negativi (giudicati prevalenti) sia quelli ritenuti dalla difesa positivi, ma di portata esclusivamente soggettiva o perché riferiti all'età, ovvero a condizioni i. personali non direttamente collegate alla vicenda processuale, ovvero alla posizione di soggetti estranei, come i genitori (vds. le pagg. 49 e 50 dell'ordinanza impugnata).
5.3 Quanto poi, al criterio di proporzionalità che la difesa ritiene essere stato violato da parte del Tribunale, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte Suprema il principio in parola, al pari di quello di adeguatezza dianzi esaminato, "opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la 5 durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale." (così S.U. 31.3.2011 n. 16085, Khalil, Rv.249324).
5.4 Orbene il Tribunale, facendo buon governo di tali regole ha passato in rassegna una serie di elementi (da quello temporale a quello connesso alla natura e gravità dei reati commessi, al grado di coinvolgimento del PR) ed ha fornito la prova certa della proporzionalità della misura soprattutto se confrontata con il dato della intraneità del PR nel sodalizio associativo, ritenuto elemento sintomatico della necessità di tutelare le esigenze della collettività con la misura di massimo rigore.
6. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Va disposta, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cod. proc. pen. la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente trovasi ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Rom il 3 febbraio 2015 Il Consigliere Il Presidente soreA Renato Saverio Felice Mannino Врани ме DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 OTT 2015 IL CANCELLIERE Tuana Maxtoni 6