Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 43255
CASS
Sentenza 24 settembre 2009

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L'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati, erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali l'intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa vittima in quanto avvertita del pericolo).

L'univocità degli atti nel delitto tentato (nella specie, tentato omicidio) deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", il fine perseguito dall'agente.

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  • 1Art. 56 - Delitto tentato
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    Rassegna di giurisprudenza Atti idonei diretti in modo non equivoco In tema di delitto tentato, il requisito dell'univocità degli atti assume una connotazione non già di criterio di mera prova ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, 31177/2021). Il reato tentato, disciplinato dall' art. 56, costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato …

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  • 2Art. 26 - Delitti tentati
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  • 3Tentativo e atti preparatori: una questione sempre aperta
    Andrea Giudici · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Un uomo si trova di fronte ad una banca: la conosce, ha compiuto tutti i sopralluoghi del caso, ha con sé armi ed alcuni strumenti volti al travisamento della persona. È tutto pronto, non gli resta che attendere il momento più propizio per decidersi ad entrare finalmente in azione, sta per commettere una rapina. Questo basta alla locale compagnia di carabinieri per intervenire: l'uomo si lancia in una precipitosa fuga, al termine della quale i militari riescono a trarlo in arresto. È un caso - si potrebbe dire - di scuola: il «classico» rapinatore sorpreso mentre ha concluso la fase di preparazione del delitto e non ha ancora avviato quella esecutiva. Nondimeno, l'ipotesi costituisce …

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  • 4Delitto tentato: cos'è e come è disciplinato?
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 10 settembre 2021

    In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 56 del codice penale, ovvero la disciplina del delitto tentato, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. L'art. 56 del codice penale - delitto tentato - tra dottrina e giurisprudenza 1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 2. Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte] (1); con la reclusione non inferiore a …

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  • 5Il delitto tentato è punibile? e in che maniera?
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 10 luglio 2021

    Delitto tentato: cos'è e come è disciplinato? Incauto acquisto: in questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema introdotto dall'art. 56 del codice penale, ovvero il delitto tentato, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. Delitto tentato: - l'art. 56 del codice penale tra dottrina e giurisprudenza 1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 2. Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 43255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43255
Data del deposito : 24 settembre 2009

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