Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 2
L'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati, erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali l'intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa vittima in quanto avvertita del pericolo).
L'univocità degli atti nel delitto tentato (nella specie, tentato omicidio) deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", il fine perseguito dall'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2009, n. 43255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43255 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato LU - Presidente - del 24/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 1670
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 10624/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LF SA N. IL 29/09/1976;
2) IO AN N. IL 15/06/1950;
3) BA CIRO N. IL 25/09/1970;
4) BA AN N. IL 17/03/1963;
5) CA IO N. IL 19/02/1967;
6) NO RI N. IL 07/08/1967;
7) UO PP N. IL 12/05/1963;
8) ON AO N. IL 10/01/1969;
9) PESCE EUGENIO N. IL 28/01/1966;
10) EN EN N. IL 08/02/1956;
11) EN MARIO N. IL 14/04/1965;
12) PESCE LUIGI N. IL 21/08/1971;
avverso la sentenza n. 3889/2008 CORTE APPELLO DI NAPOLI, depositata il 16/07/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello F.M. che ha concluso per l'ann.to c.r. per i tentati omicidi di "sabato mattina e pomeriggio". Rigetto nel resto;
uditi i dif.: RR A. per SO, ON, ER G. e ER M.; Foresta S. per DO e UO;
ND per SA;
RI G. per ON e ER G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 6.2.06 il Tribunale di Nola condannava alle pene di giustizia SO SA, AS LO, ZA RO AR RA, IO, DO IO, SA RI, UO GI, NI AO, ES EU, ES LU, ER AR e ER RI per i reati, variamente ascritti, ipotizzati degli artt. 416 bis, 56-575, 629 e 423 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, violazione della legge sulle armi ed altro.
La Corte d'Appello di Napoli, in data 16.7.08, assolveva SO SA da talune imputazioni, riconosceva la continuazione ad alcuni imputati e riduceva la pena. Confermava nel resto. I fatti si inscrivono nello scontro, risalente all'autunno del 2000, fra i clan camorristici dell'hinterland napoletano degli AS- DO (operanti in Pollena Trocchia, Cercola e S. Anastasia) e quello dei fratelli CI, i quali ne insidiavano la supremazia.
Dopo alcuni tentativi mirati ad attentare alla vita di IS EN, i DO prendono di mira il fratellastro RA FF, che rimane ferito con la moglie, mentre muore la piccola RA VA.
Questo episodio costituisce oggetto della sentenza del gup del Tribunale di Napoli del gennaio '02 e di quella confermativa della Corte di assise di appello di Napoli dell'ottobre 2003. Il tentativo di omicidio di IS, invece, e' oggetto del presente procedimento, così come delle diffuse censure degli imputati condannati per la relativa imputazione.
Le prove sono costituite da intercettazioni telefoniche ed ambientali, da indagini di p.g. dalle dichiarazioni dei collaboranti DO, UO, IO, LU ES, MO.
Ricorrono gli imputati tramite i rispettivi difensori. L'avvocato RR difensore di SO, ON e ER G. deduce la nullità ex art. 546 c.p.p., comma 3 della sentenza, siccome sottoscritta dal solo presidente del collegio giudicante. Vanno esaminate partitamene le doglianze esposte da ciascuno dei ricorrenti.
1) Con primo ricorso SO deduce vizio di motivazione: in riferimento al capo 30 di rubrica (tentata estorsione ai danni di AR RE, titolare dell'impresa Maredil) assume che la responsabilità viene basata erroneamente sulle intercettazioni eseguite nell'abitazione di ON e che la Corte di merito ha ribadito le argomentazioni del Tribunale, senza riscontrare le censure mosse con l'appello.
La p.o. ha riconosciuto che non le sono state rivolte richieste di denaro, onde l'imputazione dovrebbe essere derubricata in quella di minaccia aggravata.
Per il capo 34 (viol. L. armi), del pari, la responsabilità si fonda su due conversazioni intercettate sull'utenza del prevenuto. Orbene, il riconoscimento della voce di SO è avvenuto grazie alla testimonianza del maresciallo RA, onde in difetto di riscontri si sarebbe dovuto emettere pronuncia liberatoria.
Pena il capo 40 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, l. stup.) si osserva che SO era consumatore abituale di droga, mai imputato peraltro per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990. Le indagini di p.g. e le intercettazioni ambientali nulla hanno evidenziato di significativo, sicché appare immotivata la condanna, a fronte di un quadro probatorio del tutto lacunoso.
Con altro ricorso, il difensore formula diverse doglianze in rito. Eccepisce, in primo luogo, che a seguito della notifica dell'avviso ex art. 425 bis c.p.p. egli richiese prima al p.m., poi al gup l'ascolto e il rilascio delle bobine relative alle intercettazioni presenti nel fascicolo. Essendo rimasto senza effetto la richiesta, eccepì la nullità concernente la violazione del diritto di difesa prima al Tribunale poi alla Corte d'Appello, senza esito. Il primo giudice rispose che la facoltà doveva essere esercitata dal difensore al momento del deposito degli atti da parte del p.m.; il secondo replicò che l'indisponibilità della sala di ascolto non integrava nullità e che l'ascolto stesso era possibile in sede di trascrizione.
Viene lamentato il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, sul rilievo che le integrazioni richieste non risultano necessarie, ne' compatibili con le finalità di economia processuale proprie del rito in questione.
Osservazione erronea ad avviso del ricorrente, poiché il primo giudice ha utilizzato le conversazioni stesse a conforto della decisione.
Nè più appagante è la risposta della Corte, secondo cui la trascrizione costituisce attività di mera documentazione e non di escussione probatoria, poiché le captazioni rimangono allo stato embrionale di brogliacci redatti dalla p.g. e diventano prova solo se trascritte da un perito nominato dal giudice del dibattimento. Il riconoscimento della voce compiuto dal maresciallo RA non ha valore probatorio, poiché si sarebbe dovuto procedere ad identificare gli interlocutori delle conversazioni con riferimento alle singole telefonate e, in caso di dubbio, effettuare perizia. Le censure formulate al riguardo sono rimaste inevase. In ordine al capo 40 si rappresenta che la conversazione n. 447 del 30.6.01 (intercettazione ambientale in casa ON) non poteva essere utilizzata, non essendo accertato se il maresciallo RA avesse proceduto all'ascolto.
Il relativo quesito, posto alla Corte, non è stato risolto. La difesa esamina alcune telefonate intercettate sulla utenza di SO ed una conversazione svolta nell'abitazione di ON, assumendo che da esse non può trarsi alcun significato indiziante, dato il loro tenore equivoco.
AS.
I DO, UO e IO indicano in lui il mandante dell'attentato ad IS, ma in realtà i dichiaranti non si riscontrano reciprocamente;
del resto, l'imputato e DO GI "parlarono appartati". Il riscontro non può essere costituito da una chiamata "de relato" riferita alla prima fonte, pena il vizio di tautologia.
Ciò che è narrato da DO IO e SA proviene da GI;
situazione ben diversa da quella del flusso di "informazioni dal basso", operante in ambito associativo. Arbitrario, poi, è il riscontro che poggia sulla causale, poiché l'affronto è stato subito da DO, non da AS. Nè la reazione alla ribellione dei RA deve comprendere necessariamente IS.
Travisamento inficia la motivazione anche per ciò che concerne il reato associativo, poiché i DO e UO divergono nelle loro dichiarazioni.
Lo stesso vizio infirma la condanna per l'incendio (capo 5) che DO GI assume aver deciso unitamente all'imputato. Inidoneo è il riscontro di AB, che riferisce che secondo la p.o. calce tale incendio fu appiccato dai DO, coi quali era entrato in contrasto.
3) ZA denuncia in primo luogo la violazione dei canoni di apprezzamento delle chiamate di correo (di DO SA e GI), per le contraddizioni in cui costoro sono incorsi e per la mancanza di riscontri esterni.
Denuncia, poi, violazione di legge quanto al tentato omicidio IS: gli appostamenti volti ad individuare la vittima non attingono la soglia del tentativo punibile, essendosi sempre verificata la desistenza. Il giudice di merito dimentica che idoneità e univocità devono potersi rilevare dalla condotta stessa degli agenti.
Innegabile pare la desistenza, mentre gli accordi precedenti e la suddivisione dei ruoli sono meri atti preparatori, non punibili per il dettato dell'art. 115 c.p.. Tanto è stato riconosciuto dal gup del Tribunale di Napoli che, giudicando alcuni imputati col rito abbreviato, ha assolto DO SA e GI ed escluso il tentativo punibile, osservando che i "reiterati appostamenti dei specchiettisti incaricati di avvistare la vittima e di avvisare il gruppo di fuoco, pur idonei e diretti in modo non equivoco all'eliminazione fisica dell'IS, si sono interrotti per volontà degli stessi autori del progetto criminoso".
Ci si duole, infine, del diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., di cui ricorrono i presupposti, in ragione della marginalità
del ruolo.
4) AR F. IO, indicato come uomo di fiducia del capoclan AS (facendogli da autista e guardaspalle) contesta l'esistenza della prova del reato associativo, invocando pure la preclusione ex art. 649 c.p.p., essendo stato assolto il 15.7.08 dalla Corte d'Appello di MA del delitto di cui all'art. 74, l. stup., in riferimento agli stessi fatti.
I collaboranti hanno escluso che AR fosse membro del clan indicato da DO IO.
Si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, poiché mentre i decreti autorizzativi prevedono l'uso di impianti mobili della p.g. a causa dell'inidoneità di quelli in dotazione alla Procura, le intercettazioni stesse sono state poi eseguite con impianti di ascolto fissi, che la Corte di merito ha ritenuto "più garantistici".
Si censura il vizio di motivazione circa la riferibilità della voce all'imputato, sia perché l'auto all'interno della quale è avvenuta la captazione e l'utenza telefonica adoperata potrebbero essere state nella disponibilità di altri soggetti.
Inutilizzabili sarebbero gli atti dell'incidente probatorio svolto in aprile-maggio '01 davanti al Gip del Tribunale di Napoli nel proc.to n. 55212/00, per la mancata partecipazione del difensore. Analoga eccezione concerne, per la violazione dell'art. 238 c.p.p., comma 2 bis "tutti i verbali di prove anche con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.", con la conseguenza che sarebbero inutilizzabili i verbali di prove richieste dal P.M. nella lista testi ed acquisite nel corso del procedimento. Inutilizzabili sarebbero pure le dichiarazioni del colonnello AN, erroneamente indicato dal P.M. come autore dell'annotazione n. 142 del 27.6.01, concernente indagine diversa, ed esaminato indebitamente come teste sulle intercettazioni. Del pari inutilizzabili, infine, sarebbero le testimonianze di DO IO e SA a causa della mancanza produzione di parte dei verbali illustrativi.
Erronea sarebbe la valutazione delle propalazioni dei collaboranti, che sono prive di riscontri e che non segnalano alcun ruolo specifico nel sodalizio.
I DO, di cui sono intuibili i reciproci condizionamenti, cominciano ad avere contatti con MA nel settembre del 2000, proseguiti sino all'arresto nel gennaio '01 e il colonnello AN non e' in grado di riferire spostamenti del prevenuto. Sono stati assolti imputati gravati dagli stessi indizi, con ingiustificata disparita' di trattamento.
Difettiamo gli elementi costitutivi della partecipazione associativa, che andava a favoreggiamento personale o ad assistenza agli associati.
È privo di giustificazione il diniego delle generiche. 5) DO IO, condannato per omicidio consumato e tentato RA VA, RA FF e CI RI le vittime), in altro procedimento, lamenta violazione di legge quanto alla condanna per il tentato omicidio IS. Assume che palese è la desistenza volontaria, poiché gli stessi soggetti, con le stesse armi, nello stesso contesto malavitoso, ispirati dalla stessa causale, ebbero a recedere dal progettato attentato, per dirigere la condotta contro un diverso bersaglio.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione per il diniego del regime di cui all'art. 81 c.p., tra i due cruenti episodi, poiché l'unicità del disegno criminoso è comprovata da una serie di ineludibili elementi fattuali.
Con motivi aggiunti si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, approfondendo le problematiche inerenti la seconda censura.
6) SA RI: affiliato al clan dei ER (alleati del gruppo AS-DO e cooptati per l'attentato IS), presenzia alle riunioni preparatorie ed assicura il collegamento con i DO e Della Ratta. Reitera eccezioni in rito già disattese: le vicende RA-IS sono teleologicamente connesse e comunque avvinte dalla continuazione. Non si comprende, pertanto, perché non siano state giudicate entrambe dalla Corte d'Assise.
Denuncia vizio di motivazione, assumendo che non è accertato il suo contributo. La condanna inflittagli contrasta con l'assoluzione pronunciata dal gup di Napoli in ordine al tentato omicidio IS.
Lamenta, da ultimo, il diniego delle generiche.
7) UO GI: condannato per tentato omicidio e violazione legge armi, con l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, ha svolto il ruolo di "specchiettistica" (avvistatore) nell'episodio innanzi citato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, con argomentazioni non dissimili da quelle esposte dagli altri ricorrenti. Con motivi nuovi deduce il contrasto fra la presente sentenza e quella del gup di Napoli in data 15.1.02 (attentato RA), nonché quella della corte d'Assise di appello di Napoli del 13.12.06, che assolve gli imputati, riconoscendo la desistenza volontaria.
8) Due ricorsi sono stati presentati per ON AO. Membro del clan ER, con la qualifica di capo, risponde anche dei reati di cui agli artt. 73 e 74, L. Stup. e art. 629 c.p. e della violazione della legge armi.
È raggiunto dalle chiamate di correo di DO, IO e MO, nonché dalle risultanze delle intercettazioni. Si denuncia il vizio di motivazione, si contesta analiticamente la valenza attribuita dai giudici di merito alle testimonianze ed alle intercettazioni, si nega l'esistenza del sodalizio, degli illeciti sub 39A e 39B (detenzione e porto d'armi).
In ordine agli episodi di estorsione si offre una lettura diversa da quella dei giudici di merito.
Mai l'imputato è stato intercettato mentre prende contatti con fornitori od acquirenti di droga, o dà disposizioni sulle modalità di spaccio, divisione delle zone, ecc. Nè sono state sequestrate partite di stupefacenti.
La Corte di merito ha omesso di riscontrare le censure riguardanti l'estorsione IT ed il connesso incendio di un capannone, così come le generiche.
B) Il secondo ricorso si focalizza sul reato associativo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: errata è l'applicazione del concorso formale di reati associativi, in ragione della sostanziale identità dei soggetti interessati, della sovrapponibilità del contesto spazio-temporale ed ambientale con quello "relativo alla pretesa commissione dei reati rientranti nella realizzazione del programma del sodalizio mafioso". Ancor più evidente sarebbe il vizio riferito ai profili soggettivi del reato di cui all'art. 74, l. stup., essendo stata omessa ogni giustificazione argomentativa al riguardo.
Non basta accertare il dolo della partecipazione ad una struttura organizzata avente ad oggetto la commissione di più fatti di cui all'art. 73, l. stup.
9) ES EU: muniti di mitraglietta e pistola, i cugini ES EU e ES LU avevano il ruolo di killer nell'attentato ad IS.
Essi si erano appostati nelle palazzine di Pollena Trocchia, nei pressi dell'abitazione d'una cognata di UO, ove abitava pure la vittima designata.
La difesa denuncia diffusamente il vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e), infirmando il contributo dichiarativo dei DO, assumendo divergenze tra IO e GI in riferimento alla possibilità di riconoscere fisicamente l'IS, al luogo di appostamento ed al momento cronologico di tali condotte, che di certo non coincide con il settembre del 2000, poiché OI NI, che mise in contatto i ES con i DO, era in quella data detenuto. Orbene, a fronte dell'inattendibilità dei collaboranti, la Corte di merito afferma il ricorrente si è avvalsa della motivazione per relationem, così sottraendosi al dovere di giustificare le scelte probatorie, mancando pure di riscontrare le osservazioni esposte con memoria depositata il 25.6.08 al termine dell'udienza. Più specificamente, in ordine al tentato omicidio, si ribadiscono i rilievi critici variamente articolati dagli altri ricorrenti e si soggiunge che l'imputato ha preso parte ad un solo dei reiterati tentativi e che, se è vero che DO IO e UO conoscevano IS, non si comprende la ragione della presenza di IO anch'egli "specchiettista".
L'assoluzione adottata dal gup per i collaboranti che hanno scelto il rito abbreviato va estesa al prevenuto in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, e va in ogni caso applicata per scongiurare il contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. a).
10) ES LU, la cui posizione può essere accomunata a quella del cugino EU, quanto al tentato omicidio, lamenta, che non gli sia stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. accanto a quella L. n. 204 del 1991, ex art.
8. Lo rendono meritevole di tanto il comportamento processuale e la fattiva collaborazione prestata agli inquirenti;
circostanze che dimostrano una personalità protesa al recupero sociale. 11) ER AR, mandante dell'attentato ad IS, ha posto a disposizione del clan AS-DO i suoi uomini. Propone due ricorsi.
A) Col primo assume l'insussistenza del tentativo punibile e l'inconciliabilità della condanna col giudicato assolutorio del gup del Tribunale di Napoli, che ha ravvisato gli estremi dell'istituto di cui all'art. 56 c.p., comma 3. Il reato era, del resto, impossibile, a causa della mancanza assoluta della vittima. Erroneo è l'avviso espresso al riguardo dalla corte di merito, che esclude il contrasto di giudicati sul presupposto che qui si avrebbe una difforme qualificazione giuridica di fatti univocamente accertati.
Con atto integrativo il prevenuto lamenta vizio di motivazione per il mancato riscontro al rilievo per cui illegittima è la condanna per detenzione e porto d'arma (capo 17B), poiché l'imputato non risulta esecutore materiale del tentato omicidio di che trattasi. B) Con un secondo ricorso altro difensore ribadisce le critiche alla ritenuta esclusione della desistenza volontaria: la predisposizione di avvistatori è atto preparatorio, non idoneo, ne' in equivoco. Gli accorsi fra i correi vanno al più ricondotti allo schema dell'art. 115 c.p.; la p.o. designata non fu mai individuata, onde il tentativo non potè avere inizio.
Altra censura concerne il diniego delle generiche, basato sulla sola gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato. Sono pervenuti motivi nuovi, coi quali si insiste per la pronuncia di annullamento senza rinvio.
12) ER RI è assai legato a ON capo clan durante la detenzione di ER AR, che gli chiede, fra l'altro, di procurargli un mitragliatore, nel corso di una conversazione ambientale in data 3.9.01, costituente in buon a parte il fondamento dell'accusa.
Si censura vizio di motivazione per illogicità: l'imputato non poteva essere portavoce del fratello AR, detenuto, perché questi era soggetto al rigoroso regime dell'art. 41 bis O.P.. Egli si è limitato ad invitare il ON alla prudenza, declinando la richiesta di procurare il mitra Kalashnikov.
La corte di merito si è conformata acriticamente alla decisione del Tribunale, non considerando che si tratta di un connivente, non di un associato, tant'è che non ne è stato indicato il ruolo specifico. Vanno parzialmente accolti i ricorsi di ON e AS: il primo in ordine all'omessa statuizione sul capo 31 della imputazione (tentata estorsione ai danni di EL LE, titolare della ditta IT), il secondo in ordine ad analoga omissione concernente il capo 5 di rubrica (incendio del supermercato "Il Thema", sito in Napoli Chiamano). Ed infatti la corte di merito non ha dato riscontro alle censure concernenti gli addebiti suindicate, sicché si impone al riguardo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Tutte le altre doglianze, sia dei prevenuti menzionati, sia degli altri ricorrenti, vanno rigettate.
Le eccezioni in rito.
Manifestamente infondata è l'eccezione di nullità formulata dall'avvocato RR ex art. 546 c.p.p., comma 3. Da accertamenti espletati presso la cancelleria della Corte d'Appello di Napoli è emerso, infatti, che il dr. OI, presidente del collegio giudicante, è stato anche l'estensore della sentenza impugnata, così come risulta dal documento in atti. Solo quando manchi la sottoscrizione del giudice estensore (evenienza che, ripetesi, esula dal caso di specie) si pone il problema della mera irregolarità, ovviabile mediante la procedura ex art. 130 c.p.p. (Cass. 23.2.93, ES;
Cass. 5.11.98, Vitaloni) ovvero della nullità relativa (Cass. 27.9.99, Federici). Non può ricondursi alla nullità di cui all'art. 415 bis c.p.p. il mancato ascolto e rilascio delle bobine contenenti le intercettazioni, lamentato dall'avv. RR.
Va rammentato che all'omesso deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni non consegue nullità, ne' inutilizzabilità. Ed è irrilevante la mancata effettuazione delle registrazioni, poiché la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria solo ai documenti fonici ed ai verbali delle operazioni di intercettazione. I brogliacci consentono il controllo da parte della difesa al momento del deposito, onde l'omissione della trascrizione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 2 non è causa di inutilizzabilità.
Nè, d'altro canto, il ricorrente deduce l'esistenza di un contrasto fra il contenuto delle registrazioni o dei brogliacci e quello delle trascrizioni.
Alcuna violazione del diritto di difesa è stato perpetrato, essendo stato comunque l'imputato, a seguito della notifica ex art. 415 bis c.p.p. messo in condizioni di presentare memorie.
Ed è pur vero che la Corte Cost.le, con sentenza n. 336/08 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o la esecuzione dell'ordinanza cautelare, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare.
Non è men vero, però, che rimane arduo collegare la sanzione della inutilizzabilità, non prevista normativamente, al mancato soddisfacimento del diritto all'accesso del contenuto delle registrazioni eseguite.
Quanto al diniego di rito abbreviato, subordinato alla trascrizione richiesta, corretta appare la risposta dei giudici di merito. La trascrizione delle conversazioni intercettate, invero, costituisce attività meramente ricognitiva e non comprende i compiti di valutazione a base della previsione di cui all'art. 511 c.p.p., comma 3, che consente l'acquisizione e la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito (sez. 5^ 24.1.02, n. 9633, Kalil). Analogamente ha deciso sez. 1^ 6.2.07, Mangone: la trascrizione delle registrazioni si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico- scientifico ed attiene ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa. La mancata esecuzione della trascrizione delle registrazioni con le forme della perizia non produce nullità, ne' inutilizzabilità, poiché la prova è costituita dalle cassette o bobine contenenti le registrazioni, mancando ogni previsione normativa in tal senso (sez. 1^ 6.10.00, Ippolito, rv 217345, e pluribus). Onde si può solo eccepire la mancata corrispondenza fra la registrazione e la trascrizione come effettuata (v. sez. 1^ 6.2.07, Mangone, cit. supra). Il riconoscimento di voce effettuato in sede investigativa può essere legittimamente valutato ai fini della decisione ove sia stato utilizzato a fine di contestazione nel corso del dibattimento (sez. 3^, 12.1.96, n. 296, Megna). La ricognizione di voce costituisce valido indizio che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alla deposizione di colui che avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicurezza (sez. 2^ 6.11.02, n. 1055, PM in proc. Rapicano). Non rileva che non sia stata espletata perizia fonica, dal momento che questa, al pari del riascolto dei nastri, costituisce non prova a discarico contrapposta a quelle d'accusa, bensì semplice mezzo, in sè neutro, di verifica ed interpretazione delle vere e proprie prove, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni (sez. 1^ 8.6.94, n. 9370, Morabito). Nè il maresciallo RA, ne' il colonnello AN hanno deposto sul contenuto delle intercettazioni, ma semplicemente operato il riconoscimento di voci.
D'altro canto, ed in via ipotetica, va osservato che la deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche sarebbe affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) la cui rilevabilità è soggetto alle preclusioni previste dall'art.180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2.
Nullità che nella specie non risulta tempestivamente dedotta. Irrilevante è l'errore materiale in cui sarebbe incorso il PM nell'indicare la data di un'annotazione riferita dal col. AN.
Generiche sono numerose eccezioni di inutilizzabilità proposte dal difensore del AR, atteso che è onere della parte indicare la pena di inammissibilità gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (SU cc, 23.4.09, n. 23968, Fruci). Infondata è l'eccezione formulata dal AR, secondo la quale, malgrado il PM avesse motivato circa l'inidoneità degli impianti di Procura e la necessità di fare uso di impianti mobili della p.g., sono stati poi utilizzati quelli di ascolto fisso.
È evidente che, cessata la situazione ostativa all'uso degli impianti di Procura, si è provveduto ad utilizzare questi ultimi, senza che fosse necessario una specifica giustificazione al riguardo, come avviene, per dettato di legge, nell'ipotesi inversa. Anche di recente, le S.U. di questa Corte hanno stabilito che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione avvenga nei locali della Procura mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali della Procura della Repubblica vengono successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguiti "in remoto" presso gli uffici della p.g. (S.U. 26.6.08, n. 36359, Carli). Manifestamente infondata è l'eccezione di inutilizzabilità, avanzata sempre dalla difesa del AR, delle dichiarazioni di DO IO e DO SA, a causa della mancata produzione di parte dei verbali illustrativi della collaborazione. A prescindere dalla mancanza di perspicuità del rilievo, va osservato che la sanzione processuale invocata non è normativamente prevista, mentre la L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, comma 9, modif. L. n. 45 del 2001, sancisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di gg. 180 dalla manifestazione della volontà di collaborare, operante esclusivamente nel dibattimento (S.U. 25.9.08, n. 1149, Magistris). Inammissibile, siccome meramente ripetitiva, è l'eccezione di incompetenza per materia espressa dalla difesa del SA. Va disattesa la doglianza di nullità della sentenza impugnata siccome basata su emotivamente "per relationem".
È ormai pacifico che la motivazione "per rinvio" è legittima ogni qualvolta il giudice dia conto della sua opzione decisionale, aderendo argomentatamene al provvedimento richiamato, noto alle parti.
Molti ricorrenti assumono che l'assoluzione pronunciata dal gip del Tribunale di Napoli in sede di rito abbreviato nei confronti dei coimputati del tentato omicidio IS è inconciliabile con la condanna inflitta con la presente decisione per tale illecito, sicché si profilerebbe l'ipotesi di revisione configurata dall'art.630 c.p.p., comma 1, lett. a), l'affermazione di responsabilità di taluno quale concorrente nel medesimo reato dal quale altri concorrenti siano stati, in separato e precedente procedimento, assolti. Ciò perché ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio si stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (sez. 4^, cc. 12.5.99, n. 1515, Fucci). L'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto-reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta. La norma, dunque, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua punibilità, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi. Ne deriva che gli elementi di fatto in base ai quali si chiede la revisione devono essere a pena di inammissibilità tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto, e pertanto non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio fra due sentenza, che abbiano a fondamento gli stessi fatti (sez. 5^, 9.7.97, n. 8462, Garrone). Totalmente infondata è la richiesta di ES EU di estendere a lui la pronuncia assolutoria del gip di Napoli in virtù dell'art.587 c.p.p.. L'effetto estensivo dell'impugnazione postula l'unicità
del procedimento e la mancanza di impugnazione o l'inammissibilità dell'impugnazione di colui che intende avvalersene. Il tentato omicidio di IS EN.
Tutte infondate si rivelano le doglianze formulate dai ricorrenti in riferimento a tale imputazione, per giunta vistosamente contraddittorie a volte, come quando si assume ad un tempo che si tratta di atti semplicemente preparatori, che cioè non attingono la soglia della punibilità e che essi difettano di punibilità per il ricorrere della desistenza volontaria, che, al contrario, tale soglia presuppone raggiunta.
Palesemente infondata è la tesi del reato impossibile per mancanza dell'oggetto materiale. Ed infatti l'ipotesi di cui all'art. 49 c.p., comma 2 è integrata solo quando l'inesistenza dell'oggetto dell'azione delittuosa sia assoluta ed originaria e non puramente temporanea ed accidentale, come nel caso di specie.
Orbene, la vittima designata era presente ed operava nella zona ove l'agguato fu teso più volte dagli imputati, sicché la prospettazione difensiva non necessita di ulteriori confutazioni. In un caso analogo a quello offerto dalla fattispecie che ne occupa sez. 1^ 6.3.07, n. 22722 ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio, benché la vittima designata fosse assente nel luogo del progettato agguato organizzato dagli appartenenti ad un clan camorristico, in quanto tempestivamente avvertita del pericolo dalle forze dell'ordine (v. sez. 1^, cit., ric. Grande Acri). Palesemente infondata è pure la tesi secondo cui nella condotta degli imputati vada ravvisata l'ipotesi del quasi-reato prevista dall'art. 115 c.p., consistente nel mero accordo allo scopo di commettere il reato.
Solo il mero accordo, così come la semplice istigazione, non seguiti da condotte attuative, costituiscono un quid minus rispetto al tentativo punibile.
Ben diverso è il caso in esame, ove agli accordi fece seguito l'apprestamento dei mezzi per l'esecuzione del piano criminoso, articolato in numerosi tentativi, caratterizzati dalla suddivisione dei compiti fra avvistatori (o specchiettisti) e killer armati, appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire.
Normativamente obsoleta è la dicotomia atti preparatori atti esecutivi, superata dal codice Rocco, in virtù del quale è necessario e sufficiente che siano stati compiuti atti idonei, secondo l'id quod plerumque accidit e diretti in modo non equivoco a commettere il reato.
La giurisprudenza di questa Corte è largamente e da tempo attestata sul principio che anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo, ove sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia quando abbia la capacità valutabile ex ante, di raggiungere il risultato prefisso, in relazione alle circostanze del caso, e sia inoltre univocamente diretto alla consumazione del reato (cass., 7.2.92, Mazza;
sez. 2^, 10.2.05, Granillo). Ed ancora sez. 2^, 13.5.03, La Ferla, rv. 227363 ha statuito che ai fini del delitto tentato occorre che, sulla base d'una valutazione ex ante, agli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rilevando così l'intenzione di commettere lo specifico delitto.
Orbene, l'idoneità degli atti non è un criterio particolarmente selettivo, nella misura in cui esclude i comportamenti innocui, privi di pericolosità, ma non caratterizza i segmenti della condotta nella loro connessione dinamica e funzionale.
Il giudizio di idoneità, in concreto ed ex ante, è focalizzato sulla consumazione di uno specifico delitto, qualificato da un determinato evento, sicché l'individuazione degli atti punibili va compiuta grazie al più pregnante criterio dell'univocità. Questa va considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti, in sè stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine avuto di mira dall'agente (da ultimo, v. sez. 6^, 20.5.08, Portoghese, rv. N. 240736; v. pure, e pluribus, sez. 1^ 30.4.88, n. 5252, Di Matteo). Occorrono, dunque, atti idonei ed univoci, che abbiano cioè un valore causale capace di produrre l'evento ed un valore sintomatico, rivelatore dell'intenzione dell'agente di commettere un determinato delitto (Cass., 22.4.83, Sambuco). Di recente è stato riaffermato l'indirizzo minoritario, secondo cui non sono punibili gli atti meramente preparatori, mentre gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici,corrispondenti anche solo in minima parte alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (sez. 1^, 24.9.08, n. 40058, Cristallo, rv. 241649. v. pure, come autorevole referente, Corte Cost.le, sent. n. 177 del 22.12.80). Orbene, tale criterio formale-oggettivo, basato sul principio del "commencement d'execution" del codice napoleonico, mutuato pure dal codice Zanardelli, pur valorizzando l'univocità degli atti (intesa come sintomatica della volontà criminosa dell'agente), restringe l'area di punibilità degli atti del conato, escludendone quelli pre- tipici, pur dotati di idoneità e non equivocità. Non v'è dubbio che il criterio sancito dall'art. 56 c.p. comporta il rischio di segno contrario, ossia quello di estendere oltre il dovuto il limite della punibilità degli atti idonei e univoci, grazie ad una valutazione discrezionale del giudice.
Ma va detto che al dato letterale, espresso con la norma in questione, non è consentito sottrarsi, se non a costo di un'interpretato abrogans e che il rischio paventato va scongiurato mediante un'esegesi costituzionalmente orientata, rispettosa dei principi di causalità e di offensività.
Una condivisibile dottrina ritiene che siano atti univoci anche quelle condotte che da un punto di vista temporale siano prossime alla consumazione, oltre a quelle legate da un vincolo naturalistico- teologico con gli atti esecutivi.
Sono punibili a titolo di tentativo anche gli atti pre-tipici che si trovano in rapporto di immediatezza cronologica e di stretta anticipazione con la condotta di esecuzione. Il parametro di giudizio è ancorato al pericolo attuale di realizzazione del delitto, da accertare in rapporto alle concrete condizioni in cui l'agente si è trovato ad operare ed allo scopo avuto di mira.
Nel solco di tale orientamento è stato proposto che il giudice colga, nell'iter criminis, il passaggio all'azione (c.d. acting out). L'univocità di direzione va desunta non solo dalla significazione oggettivategli atti, ma anche da altri elementi sintomatici, ricavabili "aliunde" (come le dichiarazioni degli agenti) nella valutazione globale e complessiva del compendio di prova (cass., 26.3.87, n. 176823, Palermo;
cass., 8.2.85, n. 168788, Murangon, e pluribus).
Proprio in riferimento alla vicenda che ne occupa, sez. 1^ cc. 17.2.04, n. 23706, SA, ha ritenuto configurabile il tentativo di omicidio nella condotta degli affiliati ad un clan camorristico che, allo scopo di eliminare il capo di un gruppo rivale, avevano predisposto la necessaria organizzazione per l'esecuzione dell'omicidio, individuando un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata e di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, azione non portata a termine per la mancata comparizione della vittima stessa.
Integra il tentativo di omicidio la condotta degli affiliati ad un'associazione camorrista che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, deliberano di ucciderlo e predispongono, anche ricorrendo ad associazioni collaterali o alleate, l'organizzazione necessaria per l'esecuzione del delitto, in quanto gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo quando sono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, in tal modo applicando il criterio di adeguatezza causale nel senso di verifica dell'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (fattispecie nella quale risultava individuato un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata, con il compito di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, equipaggiati con motociclette ed armati, affinché questi potessero raggiungerla immediatamente e, una volta eliminatala, allontanarsi subito dopo con altri mezzi predisposti da un diverso gruppo operativo) (sez. 3^, cc. 17.2.04 n. 25040). Non dissimile è il caso in esame, ove almeno quattro furono gli episodi (v. p. 67 sent. imp.) nel corso dei quali avvistatori e killer armati scesero in campo, pronti ad eliminare l'IS, dotati di tutto il necessario supporto logistico per la bisogna (v. Cass. sez. 2^, 20.3.07, n. 18747, Di Simone, in tema di rapina, che ha ritenuto rilevante la suddivisione dei compiti fra i concorrenti nel rato, ai fini del riconoscimento dell'univocità degli atti). La ripetuta predisposizione dell'agguato, posta in atto ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da parte di soggetti che debbono localizzarla e di altri che devono fare fuoco, integra il tentativo punibile del reato di omicidio, non potendosi dubitare ne' della idoneità, ne' dell'univocità di tale condotta. Il criterio legale per la qualificazione del tentativo punibile è quello dell'individuazione, nello sviluppo della condotta, degli elementi distintivi del delitto consumato, attraverso l'univocità della direzione degli atti compiuti verso la commissione di tale delitto e la contemporanea idoneità degli atti stessi a commetterlo (sez. 6^, cc. 17.02. 04, n. 23706, PM in proc. SA, cit, supra). Analogamente, in materia di sequestro di persona, è stato deciso che l'appostamento di soggetti armati, mascherati e muniti di fili di ferro nei pressi d'una casa di campagna, in attesa di un uomo facoltoso e della fidanzata, non arrivati per imprevisti impegni di lavoro di quest'ultima, costituisce tentativo punibile (sez. 2^, 31.7.01, n. 30121). Costituisce tentativo di rapina la sorpresa di un soggetto con armi o altri strumenti idonei a commettere il reato nell'approssimarsi ad una banca ed esiste la prova, desumibile anche dalla confessione, che egli intendeva commettere una rapina ai danni dell'istituto di credito (sez. 2^, 7.2.92, n. 2791, rv 189392). Esistono, dunque, gli estremi del tentativo di omicidio. Non sussistono, per contro, quelli della desistenza volontaria. Siffatta esimente (v. Cass. sez. 6^, 21.4.06, n. 24711, Virgili) presuppone che l'azione posta in essere sia penalmente rilevante, per essere pervenuta alla fase del tentativo punibile. Pur se non occorre che essa sia spontanea, è necessario, tuttavia, che sia deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell'agente menomandone la libera determinazione (sez. 1^, 29.5.97, n. 5037, PM e Sannino). Nel caso di specie è stato acclarato che gli imputati non passarono alla concreta esecuzione omicidiaria perché in due occasioni ne furono impediti dalla forza pubblica, che effettuò una perquisizione della zona una prima volta, pose in atto un posto di blocco in una seconda. In altre due evenienze l'interessato fu debitamente allertato dai familiari e dagli accoliti, onde si tenne celato prudenzialmente.
È chiaro, dunque, che essendosi evidenziati ostacoli, derivanti tutti da fattori esterni, nell'attuazione del piano criminoso, gli imputati, la cui volontà fu in tal modo condizionata e soverchiata da tali fattori, mutarono il bersaglio della loro vendetta. Si trattò, dunque, non del volontario abbandono del progetto omicidiario, bensì di una scelta necessitata dalle difficoltà incontrate nell'iter criminis, postuma rispetto ai vari tentativi già realizzati, ciascuno punibile ex se come tale.
Le altre censure.
Infondata è la censura inerente la motivazione "per relationem", essendo stata più volte da questa Corte riconosciuta la sua legittimità, ove le argomentazioni del provvedimento richiamato siano stati debitamente condivisi, come nella specie (SU cc., 26.11.03, n. 919, Gatto;
SU 31.10.01, n. 42792, Policastro;
SU 21.6.2000, Primavera). Il travisamento del fatto non è censurabile in questa sede, se non si traduce in un vizio di motivazione emergente dallo stesso contesto argomentativo di cui si sostanzia il provvedimento. Vero è, peraltro, che nel caso in esame il vizio lamentato dissimula la confutazione della ricostruzione storica dei fatti, correttamente e insindacabilmente compiuta dai giudici di merito, sulla scorta delle emergenze acquisite.
Lambisce chiaramente il limite della censura di fattola doglianza, variamente articolata da ciascun ricorrente, in ordine alla valutazione delle chiamate di correo, al ruolo associativo, all'apprezzamento del compendio di prova in genere, nella misura in cui essa si traduce nella prospettazione alternativa del fatto storico e nell'offerta di una diversa lettura (a sè favorevole) delle risultanze emerse.
La sentenza impugnata si sottrae a censura per la perspicuità delle argomentazioni svolte, che si integrano pienamente con quelle del primo giudice, di cui sono confermative.
Ineccepibile è l'apprezzamento delle chiamate di correo, secondo i canoni logici e giudici coonestati dalla giurisprudenza. Le marginali discrasie non valgono ad infirmarne la valenza probatoria, attesa pure la legittimità della c.d. valutazione frazionata delle stesse, in ragione della riscontrata concordanza del nucleo della narrazione da ciascuno offerta. I riscontri esterni della chiamata di correo possono essere desunti anche da una pluralità di chiamate convergenti, posto che queste non devono essere necessariamente sovrapponibili, ciò che risulterebbe anzi sospetto, essendo sufficiente la consonanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.
Ciò vale anche per i detti dei fratelli DO IO e SA, che si suffragano reciprocamente, trovando la comune fonte nelle confidenze del fratello GI, attendibile anche per il vincolo di sangue che li avvince tutti.
Specioso è il rilievo critico svolto dall'AS in ordine alla causale, conclamata in atti senza alcuna possibilità di fraintendimenti.
Inammissibile per genericità è la doglianza di ES EU, che lamenta il mancato riscontro della Corte partenopea ai rilievi formulati con la memoria presentata il 25.6.08, che non vengono, però, menzionati.
Infondata è la censura di ER AR, per cui illegittima sarebbe la condanna per la violazione della legge sulle armi in relazione al capo 17B, poiché egli non è accusato dell'esecuzione materiale del tentativo di omicidio.
Non sussiste al riguardo la dedotta mancanza di motivazione: il ricorrente risulta mandante del cruento attentato, onde è innegabile il concorso morale negli illeciti concernenti tale episodio delittuoso.
Va poi rammentato, quanto ai rilievi di taluni ricorrenti, che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio, eventualmente criptico o cifrato, adoperato dai soggetti intercettati, e comunque del contenuto delle intercettazioni, è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (sez. 4^, cc. 28.10.05, n. 117, Caruso;
sez. 5^, 3.12.97, Viscovo). Sugli elementi apprezzabili nei confronti dell'SO in ordine alla partecipazione al reato associativo di cui all'art. 74, l. stup. Si è soffermato adeguatamente il giudice di merito, sicché ogni doglianza al riguardo appare priva di fondamento.
Analogamente è a dire sull'assunto del AR, secondo cui il delitto di partecipazione all'associazione criminosa andrebbe derubricato in quello di favoreggiamento personale o di assistenza agli associati.
Generica e stereotipata è la doglianza del ON (che non pare proposta col gravame di merito), relativa al difetto del dolo, per la mancanza di consapevolezza "di partecipare ad una struttura organizzata avente ad oggetto la commissione di più fatti di cui all'art. 73, l. stup".
Non ha maggiore consistenza il rilievo di ER RI, il cui ruolo associativo è disgelato dall'intercettazione ambientale del 9.2.01, come affiliato legato a CH AO, che svolge le funzioni di capoclan durante la detenzione di ER AR e che gli chiede di procurargli un mitra, ricevendosene un diniego ispirato alla prudenza.
Ineccepibile è il diniego delle generiche lamentato da AR SA e ER G., la cui caratura criminale,denotata dai relativi ruoli associativi e dalle condotte estrinseche in concreto, esclude ogni possibilità di concessione delle citate attenuanti innominate.
Analogamente è a dire per ES LU, beneficiario dell'attenuante speciale ipotizzata dalla L. n. 203 del 1991, art.
8. La corte di merito non ravvisa, infatti, nei suoi confronti, ulteriori elementi di meritevolezza, rispetto a quelli che hanno costituito supporto della circostanza suindicate. Va pure disattesa la censura del ZA, il cui ruolo di comprimario, e comunque di indiscutibile rilevanza, appare inconciliabile con la pretesa marginalità e fungibilità delle condotte delittuose poste in essere nell'ambito del coacervo concorsuale.
Va poi rigettata la doglianza di DO, secondo cui andrebbe ravvisata la continuazione fra l'omicidio RA e il tentativo di omicidio di IS.
Non è configurabile l'unicità del disegno criminoso sulla base del rapporto di contrasto fra i soggetti passivi e l'autore, come pure sulla base dell'identità o della analogia o identità dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso o dell'unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece la prova di un'originaria ideazione e determinazione volitiva cui possano ricondursi tutti gli episodi (sez. 1^, cc. 12.2.93, n. 574, rv. 193655, in tema di faide familiari ataviche e sanguinose). Va decisamente smentita la tesi, sostenuta da taluni ricorrenti, che esclude il concorso formale tra le ipotesi associative di cui all'art. 416 bis c.p. e art. 74, L. Stup.. I detti reati concorrono, infatti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (S.U. cc. 25.9.08, n. 1149, Magistris). Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre questo, che costituisce finalità tipica di tutti i reati associativi, anche la salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione.
La sussistenza del concorso formale tra le due norme incriminatrici in questioni esclude la possibilità, dedotta da taluno dei ricorrenti, di invocare l'art. l'art. 649 c.p.p. ai fini della correlativa preclusione.
Conclusivamente, vanno accolti parzialmente, nei limiti di cui sopra, i ricorsi di ON e AS, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. I ricorsi dei predetti ricorrenti vanno rigettati nel resto.
Vanno rigettati altresì i ricorsi degli altri ricorrenti, con la condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON AO limitatamente all'omessa statuizione in ordine al capo 31, di AS LO limitatamente alla omessa statuizione circa il capo 5 di rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi di ON ed AS.
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in MA, il 24 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009