Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
Anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto precluso, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti; né il riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" ha mutato l'oggetto di tale giudizio, che resta limitato alla contrarietà di un provvedimento alle norme di legge, con esclusione della verifica della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2006, n. 17905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17905 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 514
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 014642/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT PI, N. IL 12/08/1946;
avverso SENTENZA del 09/06/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Tindari Baglione, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. RIZZO Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, insistendo nella richiesta di sospensione ai sensi della L. n. 46 del 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 maggio 2004 ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese in data 18.3.2003 con la quale TA TR è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato perché, in concorso con ignoto e al fine di trame profitto, si impossessava di un ingente quantitativo di sabbia di proprietà pubblica, in quanto asportata dalla spiaggia di Termini Imerese, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede (accertato in Termini Imerese il 13.8.1998).
Contro la sentenza della Corte territoriale il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidato ai seguenti motivi:
con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente e non spiega perché sono state ritenute sufficienti per la condanna - nonostante la richiesta di proscioglimento del P.G. - le sole dichiarazioni degli agenti di P.G. La Corte di appello, poi, anche in assenza di esplicita richiesta dell'imputato avrebbe dovuto disporre d'ufficio una integrazione probatoria per acquisire riscontri alle dichiarazioni dei verbalizzanti. Nessuna perizia è stata disposta per accertare la corrispondenza delle tracce di pneumatico rinvenute dai Carabinieri con quelle dei camion della ditta TA. La Corte territoriale avrebbe trascurato elementi a favore dell'imputato desumibili dalle dichiarazioni di tale ZZ, il quale ha confermato di avere commissionato al TA la dismissione della sabbia che residuava da uno sbancamento che lo stesso ZZ stava eseguendo. Nè è stata eseguita perizia sulla sabbia per accertarne la provenienza dal litorale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 625 c.p., n. 7, e relativo vizio di motivazione: non sussiste l'aggravante contestata perché la sabbia non era esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede ne' era destinata a pubblica utilità. Nel caso concreto si tratterebbe di destinazione "naturale".
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, talché la richiesta di rinvio ai sensi della L. n. 46 del 2006, non è stata accolta, posto che l'inammissibilità del ricorso travolgerebbe gli eventuali motivi nuovi.
Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (cfr. in argomento Sez. 5^, 19 maggio 2005, Rossi). Per contro, "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. È da aggiungere che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" (Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p. 862; Sez. un., 24 settembre 2003 n. 47289, RV 226074). Peraltro, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), "al giudice di legittimità resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa)" (Sez. 6^, 15 marzo 2006, Casula) e il riferimento del vizio di motivazione nel nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (a prescindere dalla dubbia riferibilità di tale ultimo termine al ricorso per Cassazione) non vale, a fortiori - stante l'inesistenza di tale limitazione nel codice abrogato - a mutare la natura del giudizio di legittimità come innanzi delimitato, rimanendo oggetto di tale giudizio la contrarietà di un provvedimento a norme di legge ed estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5^, 22 marzo 2006, Cugliari).
Ciò posto, nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice. In particolare la Corte di merito, dopo avere evidenziato che la vicenda in esame trae origine da un controllo di P.G., eseguito in data 13 agosto 1998 a mezzo di elicottero sull'arenile di Termini Imprese, ove venivano intercettati due soggetti, rispettivamente conducenti un escavatore ed un autocarro - successivamente datisi alla fuga dopo l'atterraggio dell'elicottero della Polizia - intenti rispettivamente ad estrarre con l'escavatore e caricare sull'autocarro in sosta sulla battigia la sabbia prelevata dalla spiaggia e che grazie all'intervento di altro personale di Polizia in servizio di autopattuglia uno dei due mezzi (l'escavatore) veniva poco dopo rinvenuto in un'area di pertinenza dell'odierno imputato, ha correttamente fondato il giudizio di responsabilità:
a) sull'identità di uno dei mezzi visionati dall'alto nell'atto di estrarre la sabbia, con quello poco dopo reperito da altro persona di P.G. sul luogo di pertinenza dell'imputato;
b) indentità delle tracce di pneumatico lasciate impresse sulla sabbia, dall'escavatore trovato nel sito dell'imputato con quelle lasciate impresse dal mezzo notato dalla pattuglia aerotrasportata sulla base, anche, di una percorrenza a ritroso dal sito dell'imputato alla zona in cui l'escavatore era stato notato operare;
ruolo dell'imputato in veste di committente dell'estrazione della sabbia ovvero di destinatario di essa dopo l'estrazione;
c) attività lavorativa svolta dal TA, del tutto compatibile con quell'attività di estrazione della sabbia verosimilmente effettuata da altri soggetti vicini al TA, poi datisi alla fuga. Talché non sussistono i lamentati vizi di motivazione. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce del costante insegnamento per il quale "in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 7, sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini (Sez. 4^, Sentenza n. 16894 del 2004; conf. Sez. 4, Sentenza n. 34360 del 2002). All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006