Sentenza 17 dicembre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2015, n. 50987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50987 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
5 09 8 7 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2608/2015 UP - 17 dicembre 2015 Reg. Gen. N. 33399/2014 Composta da: - Presidente Dott. Franco FIANDANESE Dott. Margherita TADDEI - Consigliere Dott. Mirella CERVADORO - Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. AR Maria ALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . LA KA, nata a [...] il giorno 26/10/1977 avverso la sentenza n. 1598/2014 in data 3/4/2014 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. AR Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto ANIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputata, Avv. Michele CARUSO in sostituzione dell'Avv. Erminio CIMINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 3/4/2014 la Corte di Appello di Palermo, per la parte che in questa sede interessa, previa riduzione in termini ritenuti di giustizia della pena irrogata all'imputata, ha confermato nel resto la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato LA KA colpevole dei reati di concorso (con AN AR LO GO) in rapina impropria aggravata ed in lesioni personali volontarie aggravate ai danni di un dipendente di un distributore di carburante sito in via Pomara del comune di Villabate. I fatti in contestazione risalgono 16/3/2012. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 628, comma 2, cod. pen. Rileva, al riguardo, la difesa della ricorrente che la Corte di Appello ha ritenuto di condannare la LA sulla base di un ritenuto concorso morale della stessa con il coniuge e già coimputato AN AR LO GO, tuttavia senza precisare i dati connotanti tale concorso. Non è stato spiegato quale condotta avrebbe dovuto tenere l'imputata in presenza del coniuge che apriva la porta della vettura lato guida diversa dal fargli posto spostandosi sul lato del passeggero. Ciò avrebbe dovuto imporre la pronuncia di una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputata quantomeno nell'ottica di cui al comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.
2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 628, comma 1, n. 3 cod. pen. Si duole, al riguardo, la difesa della ricorrente della erronea configurazione della menzionata circostanza aggravante essendo necessario per la configurazione dell'aggravante della più persone riunite non solo la contemporanea presenza delle stesse sul luogo del fatto ma un apporto causale di entrambi i soggetti coinvolti nell'azione. Nel caso in esame il comportamento tenuto dalla LA non può ritenersi idoneo a configurare la fattispecie di reato aggravata così come contestata con evidenti riflessi anche sulla determinazione della pena.
3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. Evidenzia al riguardo la difesa della ricorrente che la modestia del bene sottratto (carburante per il valore di 20 €) avrebbe dovuto imporre il riconoscimento della circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha, innanzitutto, ricostruito i fatti evidenziando che la sera dei fatti l'autovettura condotta dalla LA si era fermata alla stazione di rifornimento ed aveva ottenuto l'erogazione di carburante per un valore corrispettivo di 20 €. Indi la donna aveva accampato varie scuse per non pagare il corrispettivo del carburante e l'addetto al distributore le aveva chiesto di 2 کور esibire un documento di identità. A questo punto era sopraggiunto a piedi un uomo, poi identificato nel AN, che aveva fatto cenno alla donna di spostarsi dalla guida e si era quindi seduto al volante dell'autovettura ed era ripartito investendo il benzinaio (Islam FAQUHRUL) che si era posto davanti al veicolo per cercare di fermarli. Quanto al concorso della LA nell'azione delittuosa la Corte di Appello ha, poi, evidenziato l'assenza di soluzione di continuità tra la condotta artificiosa tenuta dalla LA e la successiva azione violenza posta in essere ai danni del benzinaio per mezzo dell'autovettura condotta dal AN, con la conseguenza che la LA ha così manifestato il proprio concorso morale nell'azione violenza posta in essere dal AN dovendosi escludere il mero ruolo di inconsapevole spettatrice da parte della stessa. La Corte di Appello, ancora, ha osservato come nell'occasione la piena "intesa" tra la LA ed il coniuge nella consumazione dell'azione delittuosa è dimostrata dal fatto che è stato sufficiente un semplice cenno del AN, che non ha neppure avuto modo di un invito verbale della moglie, affinché l'odierna ricorrente cedesse al complice il posto di guida, il che dimostra che la donna ha così attivamente agevolato la prosecuzione dell'azione delittuosa da parte del coimputato evidenziando di condividerne la finalità. Trattasi di motivazione congrua e logica che non è meritevole di alcuna censura in questa sede. Del resto deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge sostanzialmente legato al vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito. -Al giudice di legittimità è preclusa in sede di controllo della motivazione rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (anche in relazione all'elemento psicologico del reato), preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.
2. La manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso è da ricollegarsi a quanto detto al punto che precede. La Corte di Appello ha correttamente ritenuto configurabile la circostanza aggravante delle "più persone riunite” evidenziando: 1) la simultanea presenza di entrambi gli imputati sul luogo dei fatti e la percezione di tale presenza anche 3 سود da parte della persona offesa;
2) il decisivo apporto causale dell'imputata alla consumazione dell'azione delittuosa in quanto la donna spostandosi repentinamente dal posto guida dell'autovettura ha consentito al marito di mettersi alla guida e di consumare l'azione violenta immediatamente dopo posta in essere, azione assolutamente prevedibile in relazione alle circostanze in atto. Tutto ciò è conforme ai principi in materia dettati da questa Corte Suprema per la configurazione della circostanza aggravante de qua.
3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha correttamente risposto alla doglianza formulata sul punto in sede di gravame evidenziando che anche se il provento della rapina è stato modesto la circostanza attenuante de qua deve essere esclusa considerato il grave pregiudizio all'integrità morale e fisica cagionato alla persona offesa mediante l'investimento della stessa. Del resto questa Corte Suprema ha già reiteratamente avuto modo di evidenziare, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, che "ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici" (Cass. Sez. 2, sent. n. 19308 del 20/01/2010, dep. 20/05/2010, Rv. 247363; Sez. 2, sent. n. 41578 del 22/11/2006, dep. 19/12/2006, Rv. 235386; e numerose altre in senso conforme). Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
کالا 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Franco, FIANDANESE Dr. AR Maria ALMA franco Handovery DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 DIC. 2015 CANCELLIERE Claudia Pianelli 5