Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 2
In materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma quinto, cod.proc.pen. secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" ed il "dies ad quem". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento ad udienza fissata per il 20 marzo, avendo riguardo al termine stabilito dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. di "fino a quindici giorni prima dell'udienza").
In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione a mezzo telefax è inammissibile perchè effettuata con modalità non consentita dalla legge. (Fattispecie in tema di motivi nuovi relativi a ricorso per cassazione).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2015, n. 16356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 291
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 20272/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI TR N. IL 13/04/1962;
avverso la sentenza n. 184/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 15/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. D'AMBROSIO Vito sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- il difensore del ricorrente, avvocato Melis Ferruccio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Rileva:
1. - Con sentenza deliberata il 15 ottobre 2013 e depositata il 13 gennaio 2014, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 1 giugno 2012, di condanna alla pena della reclusione in anni due e mesi otto a carico dell'appellante IR TR riconosciuto colpevole del delitto di incendio continuato commesso in agro di Senorbì fino al 15 luglio 2011.
I giudici di merito anno accertato che il giudicabile, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, aveva appiccato il fuoco ai terreni LE MP ubicati nelle località Is Argiolas, Planu Pardu e campo sportivo (il 23 giugno 2011), CC (il 28 giugno 2011) e ST (il 15 luglio 2011), cagionando l'incendio delle colture.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato: in relazione agli incendi del 23 giugno 2011 la vittima e i testi oculari CI RE e IG RI scorsero l'appellante dirigersi verso il luogo dal quale si sarebbe di lì a poco sviluppato il primo incendio e, dopo che le fiamme si erano levate, notarono novamente il giudicabile che proveniva dal punto della propagazione del fuoco;
lo stesso LE la notte del 15 luglio 2011 vide IR appiccare l'incendio al fondo in località CC;
LE si era appostato, in quanto nella mattinata IR lo aveva minacciato dicendogli "che non era tutto finito"; la responsabilità del prevenuto in ordine al residuo incendio del 28 giugno 2011 riposa su imponente prova logica, costituita dagli antefatti, dalla identità del modus operandi e, segnatamente, dall'uso di analogo ordigno pirico per l'innesco delle fiamme e dal movente costituito dalla vendetta;
in proposito è pur vero che le azioni delittuose non sono correlabili al litigio insorto tra IR e LE a cagione dello sversamento di letame, fatto dal primo nelle adiacenze della casa del secondo, e che il movente risiede piuttosto in circostanze inconfessabili dalla persona offesa;
al riguardo non giova alla difesa dell'imputato la querela presentata il 10 aprile 2011
contro
LE per l'appropriazione di un assegno da Euro 4.500; l'episodio aveva comportato la rottura della amicizia tra i due;
e, in carenza di apprezzabili ipotesi alternative, offre causale adeguata alla condotta delittuosa;
ne' è compromessa l'attendibilità del LE in ordine a quanto riferito per diretta percezione;
quanto, infine, alla dosimetria della pena, la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di significativi elementi positivi di giudizio ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Anna Maria Busia, mediante atto recante la data del 25 febbraio 2014, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.1 - Il difensore deduce: la Corte territoriale ha omesso di esaminare in modo approfondito le dichiarazioni della persona offesa, meritevoli di "un vaglio più severo"; è incorsa in contraddizione nella valutazione operata;
ha trascurato alternative ipotesi ricostruttive;
in ordine all'incendio del 28 giugno 2011 la sentenza è "impregnata dal pregiudizio"; la motivazione dell'accertamento della responsabilità è "assolutamente silente";
quanto infine al trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immotivato;
la Corte di merito non ha dato conto delle ragioni per le quali ha reputato che gli elementi negativi prevalessero sugli "altri dati pur forniti nell'atto dei appello".
2.2 - Con motivi nuovi, recanti la data del 4 marzo 2015, irritualmente inoltrati a mezzo fax e intempestivamente pervenuti alle ore 20.44 del 5 marzo 2015, l'avvocato Ferruccio Melis, nell'interesse del ricorrente, ha proposto motivi nuovi, denunziando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 546 c.p.p. e del travisamento della prova.
3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 - Palesemente non ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a q u o ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede suo 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.4 - La inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, secondo inciso. Il rilievo assorbe la considerazione dei concorrenti profili di inammissibilità dei motivi in questione:
a) perché tardivi per inosservanza del termine di quindici giorni liberi prima della odierna udienza (Sez. 1, n. 3559 del 23/05/1996 - dep. 12/07/1996, Del Gaiso, Rv. 205316: secondo la quale "in materia di termini, la regola di cui all'art. 172 c.p.p., comma 5, secondo la quale, quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere, implica soltanto che vanno esclusi dal computo il dies a quo e il dies ad quem");
b) perché non presentati nella cancelleria di questa Corte suprema di cassazione, bensì comunicati irritualmente a mezzo fax, epperò con modalità non consentita dalla legge (così da ultimo: Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013 - dep. 31/10/2013, Stasi, Rv. 258319). In proposito,
deve ribadirsi il tradizionale indirizzo di questa Corte suprema di cassazione pur considerando il recente arresto delle Sezioni Unite (sentenza 40187 del 27/03/2014 - dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259926) sulla particolare questione della comunicazione a mezzo telefax della adesione del difensore alla astensione alle udienze promossa dalla associazione di categoria (secondo le modalità consentite dall'art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con Delib. 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008). Nella speciale materia delle impugnazioni difetta, invece, veruna disposizioni che abiliti la parte ad avvalersi di tale forma di comunicazione, ne' è pertinente la evocazione (perspicuamente operata dalle Sezioni Unite in relazione al caso scrutinato) della "evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche", delle "esigenze di semplificazione e celerità" e del "principio della ragionevole durata del processo". Vige, per vero, in subiecta materia il principio della tassatività e della inderogabilità delle forme stabilite dalla legge, in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità.
3.3 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015