Sentenza 7 giugno 2010
Massime • 4
Il reato di riduzione in schiavitù ha natura permanente e richiede una condizione di soggezione continuativa della vittima all'agente, la quale non è esclusa dalla circostanza che la condotta di quest'ultimo sia stata interrotta qualche giorno dopo il momento in cui è stata posta in essere, per l'intervento della polizia.
Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione).
La volontà dell'imputato detenuto di comparire all'udienza di appello celebrata in camera di consiglio in relazione al rito abbreviato svoltosi in primo grado deve essere portata a conoscenza del giudice che procede in tempo utile per predisporre la traduzione e, se manifestata in atto ricevuto dal direttore dell'istituto di pena, non può essere presa in considerazione se non dal giorno in cui è materialmente ricevuta dalla cancelleria del giudice competente. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva indirizzato la sua istanza alla Corte d'appello e non alla cancelleria della sezione di Corte d'assise d'appello, dinanzi alla quale pendeva il processo e l'istanza non risultava pervenuta).
Il reato di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 bis cod. pen. non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 600 stesso codice (riduzione in schiavitù), in quanto essi sono destinati a concorrere, in ragione del diverso atteggiarsi delle condotte materiali, integrate, nel secondo caso, dal fatto che lo sfruttamento che deve connotare la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si presenta come mera finalità della condotta, mentre, nel primo caso, dalla circostanza che l'induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile assumono i connotati della concretezza ed effettività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2010, n. 35479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35479 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1430
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 17955/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.G. , N. IL (omesso) ;
2) P.E. , N. IL (omesso) ;
3) M.G. , N. IL (omesso) ;
4) N.E. , N. IL (omesso) ;
5) NE.GE. , N. IL (omesso) ;
6) D.X. , N. IL (omesso) ;
7) V.G. , N. IL (omesso) ;
8) T.G. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 7/2008 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO, del 28/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi, salvo quello di T.G... per il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore avv. OT NT per n. 6) e 7).
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per Cassazione:
1) P.G. , detenuto;
2) P.E. , rimasto latitante;
3) M.G. ;
4) N.E. (2 ricorsi);
5) Ne.Ge. alias D.V. ;
6) V.G. ;
7) D.X. ;
8) T.G. ;
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino in data 28 novembre 2008 con la quale, per quello che qui interessa, è stata confermata la condanna di primo grado - salva la determinazione di attenuazione di pena per P.E. e N.G. - inflitta con sentenza del Gup, all'esito di giudizio abbreviato, in data 18 settembre 2007.
I reati contestati e ritenuti sono stati:
- quanto al 1^ quello di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati quali la riduzione in schiavitù, la immigrazione clandestina anche di minori, lo sfruttamento della loro prostituzione, la violenza sessuale: il tutto, previo reclutamento, nel Paese di origine, di giovani ragazze rumene poi private della libertà personale e vendute ai componenti della organizzazione che le segregavano e le avviavano alla prostituzione (art. 416 c.p., capo A). Al P. era stato contestato, in particolare il ruolo di acquirente e sfruttatore della prostituzione (fatti commessi da (omesso) ).
Altri reati contestati erano stati quelli di riduzione o mantenimento in stato di soggezione continuativa, mediante inganno e approfittamento di situazione di inferiorità psichica e di necessità, di quattro ragazze rumene (D. , B. , e sorelle N. ) (art. 600 c.p., commi 1, 2, 3 e art. 601 c.p., commi 1 e 2, capo B); quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di P.E. . (L. n. 75 del 1958, art. 3 e ss, capo F); quello di induzione alla prostituzione di ragazze minorenni e specificamente di D. , mentre l'analoga contestazione riguardante B. è stata riqualificata come reato sub F) (art. 600 bis c.p., capo G);
- quanto al 2. capo A), come sopra descritto, con identità di ruolo rispetto al precedente;
capo B) relativamente alla sola B. ; capo C), per concorso nel favoreggiamento della immigrazione clandestina;
capo F), capo G) (in origine favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di ragazze minorenni, riqualificato però l'unico fatto ritenuto provato in danno di B. , come reato ex L. n. 75 del 1958, art. 3);
- quanto alla 3. capo A) come sopra descritto, con identità di ruolo rispetto al precedente;
capo B) con riferimento alla sola p.o. B. ; capo G) (riqualificato però l'unico fatto contestato, relativo a B. , come reato ex L. n. 75 del 1958, art. 3, contestato per gli altri imputati sub F);
- quanto alla 4. capo A), come sopra descritto, con identità di ruolo rispetto al precedente;
capo B) relativamente alla p.o. D. ; capo F) (relativamente alle pp.oo. Pe. e S. ), capo G) (relativamente alle persone offese D. e C. );
- quanto al 5^, capo A), come sopra descritto , con ruolo di partecipe alla funzione di acquisto delle ragazze e sfruttatore della loro prostituzione;
capo F);
- quanto alla 6^, capo A), come sopra descritto, con ruolo di reclutatrice in XXXXXXX e persona di fiducia di Dr.Ja. , promotore e organizzatore del gruppo in Italia;
capo B) relativamente alle pp.oo. Co. e Pa. ; capo C) (concorso anche con altri coimputati con posizione stralciata e detenuti per gli stessi fatti in XXXXXXX, nel favoreggiamento di immigrazione clandestina delle predette ragazze, anche munendo le stesse di passaporto dopo avere falsificato le procure dei genitori delle minorenni); capo G) (assorbito in esso lo stesso fatto contestato come capo F) concernente la Co. ;
- quanto al 7^, capo E) violenza sessuale continuata in danno di G.M. al fine di indurla prostituirsi, fatti dell'(omesso) ;
- quanto all'8^, capo I), favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di ragazze anche minorenni G. , I. e R. - quest'ultima maggiorenne - (fatti commessi dal (omesso) seguente).
Il procedimento nasce dalle dichiarazioni che in Italia rendeva la giovane R.A. agli inquirenti romani nel (omesso) nonché dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche subito avviate sulle utenze del coimputato non ricorrente Dr.Ja. e poi di altri soggetti, venendo poi il Dr. sottoposto a misura cautelare nel presente processo a partire dal marzo 2006, assieme a numerosi degli odierni impugnanti.
Parallelamente, nell'ottobre 2005 anche le ricorrenti nn. 3) e 4) (N. e M. ) venivano tratte in arresto in ordine alle imputazioni di riduzione in schiavitù e favoreggiamento della immigrazione clandestina, nell'ambito di diverso procedimento, poi riunito al presente.
Infine il materiale investigativo si arricchiva delle risultanze di attività di osservazione posta in essere dalla PG, delle testimonianze di alcune delle vittime, della documentazione sui passaggi di frontiera, nonché dichiarazioni che, per effetto della assistenza giudiziaria richiesta alla autorità rumena, venivano rese da alcune ragazze e da imputati per i medesimi fatti, detenuti però in Romania.
Ne era emerso il quadro di una intensa attività svolta dagli imputati, dediti allo sfruttamento della prostituzione di giovanissime donne rumene, molte delle quali minorenni, che venivano dapprima reclutate nel Paese di origine (zona di B. ) essendo scelte in base alle difficilissime condizioni economiche e familiari nelle quali versavano e quindi, secondo l'accusa, ad uno stato di necessità tale da integrare il presupposto per l'applicazione della seconda ipotesi del reato di cui all'art. 600 c.p.; ad esse venivano in taluni casi prospettati lavori di badante o di baby sitter ma, in numerosi altri, anche la attività di prostituzione alla quale sarebbero state avviate;
quindi venivano illegalmente introdotte, a mezzo auto o bus, in Italia, dopo essere state private, ancor prima della partenza, dei passaporti, e , in qualche caso anche violentate per annullare ogni residua resistenza;
esse venivano quindi "vendute" o "distribuite" a Torino, tra i vari sfruttatori interessati;
in alcuni casi, erano mantenute dagli stessi sfruttatori nelle condizioni di soggezione di cui all'art. 600 c.p. e venivano poste sulla strada per il commercio del loro corpo senza poter percepire alcun guadagno.
Deducono:
1) P.G. (avv. A.Genovese);
a) la nullità della sentenza per la omessa traduzione dell'imputato detenuto alla udienza camerale dal 30 settembre 2008, dinanzi alla Corte di assise di appello, avendo l'imputato avanzato "tempestivamente" richiesta in tal senso all'Ufficio Matricola e parimenti il difensore;
b) in ordine al capo A), la violazione dell'art. 416 c.p.. In sentenza è stata utilizzato il paradigma probatorio richiesto per la integrazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Invece, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di inferire la prova del reato associativo dalla semplice dimostrazione della commissione dei reati fine, la difesa chiede la censura della motivazione adottata, priva di qualsiasi concreta e congrua dimostrazione della consapevole partecipazione del P. alla associazione descritta al capo A). In particolare la difesa sottolinea che non solo il ricorrente non si è mai macchiato della condotta di "acquisto" delle ragazze rumene, ma, in più, anche ammesso che abbia avuto sentore della esistenza della organizzazione, non risulta che abbia inteso dare un contributo partecipativo agli scopi del sodalizio, avendo, semmai agito per mero profitto personale.
c) in ordine al capo B), la inidoneità delle dichiarazioni delle persone offese a sostanziare il reato. Infatti dalle stesse si evince che il ricorrente è intervenuto nella vicenda solo quando le ragazze erano già giunte a Torino.
d) in ordine al capo G), la erroneità della decisione della Corte di merito che non aveva ritenuto assorbito il reato de quo nella fattispecie di cui all'art. 600 c.p., comma 3. Infatti neanche dalle dichiarazioni delle persone offese si ricaverebbe che il ricorrente abbia partecipato allo sfruttamento della prostituzione delle stesse, non avendo percepito somme di denaro, ed essendo ignaro della attività cui le donne sarebbero state sottoposte;
e) erronea applicazione dei principi posti dall'art. 62 bis c.p. in tema di attenuanti generiche, negate, in contrasto con i principi giurisprudenziali in materia, solo per la ritenuta gravità dei fatti.
2) P.E. (avv. W. Perga).
In ordine al capo B), la incompleta valorizzazione delle dichiarazioni della unica persona offesa, la B. (dichiarazioni del 31 ottobre 2005 allegate in copia al ricorso). CO aveva dichiarato di avere accettato, consapevolmente, di essere condotta in Italia per svolgere l'attività di prostituzione e di avere rifiutato di andare a svolgere in Romania una attività lavorativa procuratale dalla madre. La motivazione riguardo al fatto che si sarebbe approfittato del suo stato di necessità, per tali ragioni, sarebbe illogica. Addirittura mancante sarebbe poi la motivazione sulla conoscenza che il P. avrebbe avuto di tale presunto stato di necessità, considerato che l'uomo non ha mai conosciuto la B. . Il concorso con minacce o costrizioni poste in essere da M. è presunto senza argomenti, essendosi ignorato che la giovane non ha mai affermato di essere stata costretta a prostituirsi. Risulta semmai da una intercettazione che il ricorrente aveva consigliato la M. di non mettere la giovane a lavorare.
3) M.G. (avv. A. Genovese);
a) in ordine al capo A), la erronea applicazione dell'art. 416 c.p., per le stesse ragioni illustrate nel corrispondente motivo sub b) riguardante P.G. ;
b) in ordine al capo B), concernente una sola persona offesa (B. ), la erronea applicazione della legge penale.
Si contesta in primo luogo che vi siano "sufficienti elementi" per affermare che il reato di tratta, iniziato in Romania, sia proseguito in Italia. In secondo luogo la istruttoria avrebbe dimostrato che la B. è stata oggetto di sfruttamento della prostituzione con minaccia, reato previsto come aggravato dalla L. IN (art. 4) e costituente una forma speciale rispetto alla più complessa figura della riduzione in schiavitù. Non sussisterebbe nemmeno l'elemento costitutivo del reato ex art. 600 c.p. rappresentato dallo stato di soggezione continuativa della vittima, dovendosi tenere conto che la donna è entrata in Italia del tutto volontariamente per prostituirsi.
4) N.E. (avv. Genovese);
a) in ordine al capo A), la erronea applicazione dell'art. 416 c.p., per le stesse ragioni illustrate nel corrispondente motivo sub b) riguardante P.G. , e sub a) riguardante la M. ;
b) in ordine al capo B) viene prospettata la stessa censura illustrata nel corrispondente motivo sub b) della ricorrente M. ;
(avv. Basilio OT);
c) in ordine al capo B), il vizio di motivazione.
Osserva il difensore che l'unica parte offesa di tale reato (D. ), dopo essere entrata in Italia il (omesso) , sarebbe stata costretta al meretricio per appena cinque giorni, essendo stata, poi, la N. arrestata il 5 ottobre.
La Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio di logicità della motivazione premettendo che il reato in contestazione richiede la riduzione della persona offesa in stato di soggezione continuativa e poi affermando che tale condizione si è verificata nel lasso di soli cinque giorni. In realtà, la situazione verificata troverebbe inquadramento nel reato di sfruttamento della prostituzione con violenza o minaccia ex L.IN, art. 4.
5) N.G. (avv. Genovese);
a) in ordine al capo A), la erronea applicazione dell'art. 416 c.p., per le stesse ragioni illustrate nel corrispondente motivo sub b) riguardante P.G. , e sub a) riguardante la M. e la N.
. In più si fa presente che il ricorrente non è stato condannato per il reato sub B);
b) la erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. per le ragioni espresse nel motivo sub e) riguardante P.G. .
6) V. (avv. NT OT);
a) in ordine al capo A), la erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e il vizio di motivazione.
Gli elementi probatori sarebbero insufficienti, come già apprezzato dal Tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione della donna al reato associativo. Era emersa la sua posizione defilata rispetto a quella del fidanzato coimputato Dr. e la assenza di autonomia decisionale, tanto che lo stesso PM del processo di primo grado aveva richiesto la assoluzione.
La posizione della V. poteva inquadrarsi nel mero concorso di persone, laddove il ruolo e le responsabilità del Dr. non potevano essere addebitati in termini di identità alla ricorrente. Comunque, era la posizione del Dr. a dovere essere valutata diversamente poiché , al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, egli non costituiva il costante supporto della presunta organizzazione con il ruolo di "acquirente" delle giovani reclutate dalla medesima. Egli aveva infatti altre fonti di approvvigionamento e in una conversazione citata dal Gup nella sentenza di primo grado (pag. 50) aveva fatto intendere che voleva, per il futuro rivolgersi ad altri fornitori. In conclusione difetta la dimostrazione dell'affectio societatis, ossia della consapevolezza di agire per il raggiungimento degli scopi della organizzazione, essendo emerso soltanto un fine di profitto personale e privato che muoveva il Dr. (e conseguentemente, in ipotesi, la ricorrente);
b) in ordine al capo B), la erronea applicazione degli artt. 600 e 601 c.p. e il vizio di motivazione. Tutte le emergenze di causa portano a ritenere che la ricorrente abbia concorso col fidanzato nella attività di sfruttamento della altrui prostituzione e non anche in quella di riduzione in schiavitù, addebitabile al solo Dr. .
Non risulta infatti, alcun apporto causale, nemmeno morale, dato dalla donna ai fini della realizzazione dell'evento del reato in esame;
c) in ordine al capo C), la erronea applicazione della L. n. 286 del 1998 e il vizio di motivazione.
La Corte di merito ha affermato che il reato rimane integrato anche in ipotesi di ingresso regolare, con esibizione cioè di un valido documento di espatrio, quando sia finalizzato ad una permanenza illecita.
Per far ciò aveva seguito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità manifestato dalle sentenze n. 17973 del 2005 e n. 45187 dello stesso anno, dalle quali però risulterebbe che la illegalità della permanenza è quella che deriva da una violazione del testo unico del 1998, ossia riguardi ad esempio la violazione delle leggi sul lavoro, che è una evenienza espressamente prevista dal T.U. in materia di immigrazione (art. 5).
Nel caso di specie, le due persone offese non necessitavano di visto per l'ingresso in un Paese della Comunità europea e per il soggiorno non superiore a tre mesi, come disposto dal regolamento del Consiglio UE del 7 dicembre 2001. E poiché le pp.oo avevano svolto l'attività di prostituzione per soli due mesi, doveva ritenersi che il loro ingrasso era stato legale;
d'altra parte la loro permanenza, pur finalizzata alla prostituzione, non poteva dirsi volta a violare altre norme del TU in materia di immigrazione. Nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che avevano fornito false generalità e si fossero dichiarate moldave.
d) In ordine al capo G), la erronea applicazione dell'art. 600 bis c.p. e il vizio di motivazione.
La minore età della Co. era stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e disattendendo l'esame radiografico che invece deponeva per la maggiore età. La Corte aveva errato nel ritenere la incertezza dell'esame radiografico eseguito, posto che il sanitario escusso aveva espresso incertezza sulla possibilità di individuare l'esatta età anagrafica di un soggetto maggiorenne e non già sul superamento della soglia della maggiore età, posto che i parametri tecnici utilizzati sono validi entro e non oltre la detta soglia. I giudici avevano ritenuto affidabili le dichiarazioni della ragazza e dato atto della difficoltà di provare il contrario in una situazione di prossimità (per pochi mesi) alla maggiore età, con la conseguenza che tale situazione avrebbe dovuto destare almeno un dubbio sulla consapevolezza di tale stato da parte della ricorrente, come già sottolineato dal Tribunale del riesame. Si dovrebbe vertere in una ipotesi di rappresentazione erronea di un elemento della fattispecie ex art. 47 c.p. e di necessaria riqualificazione del fatto ai sensi della L. IN, art. 3.
7) D.X. (avv. A. OT);
La inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione. La condotta delittuosa di induzione alla prostituzione di G.M. e di violenza sessuale poggerebbe sulle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili con motivazioni di tipo "psicologico" e quindi inidoneo. L'intero racconto reso dalla donna sarebbe inverosimile avendo essa riferito di avere dapprima accettato di venire in Italia per prostituirsi e di avere poi mutato le proprie decisioni. Quindi, dopo l'arresto di D. , avrebbe deciso di svolgere proprio tale attività sotto la protezione di un albanese, invitando una amica rumena a raggiungerla.
8) T.G. (avv. Zancan);
Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena.
I ricorsi sono inammissibili con l'eccezione di quelli di P.G. e V.G. che sono infondati.
Quanto al gravame di P.G. si osserva che il primo motivo è per l'appunto, non accoglibile.
La Corte di appello, avendo proceduto in camera di consiglio in relazione al rito abbreviato celebrato in primo grado, aveva l'obbligo di disporre la traduzione dell'imputato detenuto soltanto se questi avesse manifestato la volontà di comparire, come desumibile dall'art. 599 c.p.p.. Tale volontà tuttavia, deve essere esternata ritualmente affinché la mancata traduzione si traduca in un non osservato legittimo impedimento e quindi in una nullità assoluta.
Occorre cioè che la volontà del detenuto sia portata a conoscenza del giudice che procede in tempo utile per predisporre la traduzione, risolvendosi altrimenti la richiesta in una iniziativa verosimilmente dilatoria, contrastante anche col principio della ragionevole durata del processo.
Nella specie risulta che la richiesta di partecipazione alla udienza del 30 settembre 2009 (non reiterata per le successive udienze di rinvio e nemmeno richiamata alla stessa udienza del 30 settembre dai difensori presenti) è stata inviata alla cancelleria centrale della Corte di appello di Torino. Non risulta invece che, anche dall'interessato, essa sia stata portata tempestivamente a conoscenza del giudice procedente, ossia della seconda sezione di Corte di assise di appello della Corte territoriale la quale, infatti, non può dirsi inadempiente rispetto ad una richiesta che non ha potuto vagliare non essendo presente nel fascicolo processuale, a differenza di quanto accaduto nei confronti del coimputato Dr. la cui richiesta di presenziare, regolarmente inoltrata alla detta seconda sezione, ha sortito i propri effetti.
Anche la giurisprudenza formatasi in materia di istanze presentate dall'internato al direttore del carcere, ex art. 123 c.p.p., riconosce effetti alla istanza stessa soltanto dal giorno in cui è materialmente ricevuta dalla cancelleria dell'organo giudicante competente (Rv. 218629; Rv. 229875).
Il secondo motivo, comune anche ai ricorrenti nn. 3),4),5) e 6) è infondato e per taluni aspetti inammissibile.
La Corte ha dichiarato di risolvere il caso di specie ritenendo integrato il reato di associazione per delinquere finalizzato alla tratta di donne anche minori e allo sfruttamento della loro prostituzione oltre che all'ingresso clandestino in Italia, sulla base dei principi e degli approdi che la giurisprudenza di legittimità ha illustrato con riferimento sia al reato associativo in generale che, specialmente, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. È vero che per ritenere integrata tale ultima ipotesi criminosa, la giurisprudenza in genere richiede, secondo un primo orientamento, richiamato anche in sentenza, che sino dimostrati a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. (Rv. 242897). Altro filone interpretativo, peraltro non in opposizione al precedente, specifica però molto chiaramente che , in mancanza di una definizione normativa della fattispecie associativa ex art. 416 c.p. come pure di quella in materia di stupefacenti, deve ricordarsi che elemento essenziale dei reati previsti dalle norme indicate è "l'accordo associativo" il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Prosegue la giurisprudenza in questione rimarcando che, tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario "la secondarietà degli elementi organizzativi" che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell' offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Rv. 211743).
Il reato associativo, dunque, può sostanziarsi anche di una struttura esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Nè è stata ritenuta ostativa alla configurabilità di tale reato la esistenza di uno scopo personale o di un utile che i singoli partecipi si propongano, potendo la associazione sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti - che poi reimmettono le sostanze al consumo - siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione, per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. (Rv. 209646).
Quanto alla importanza della "definizione dei ruoli" da ciascun associato svolti, in tema di reato associativo ex art. 416 c.p., poi la giurisprudenza non ha mancato di escluderla, e di far notare che una volta dimostrata l'esistenza di una associazione criminosa e una volta individuati elementi, anche indiziari (nella specie costituiti essenzialmente dalla partecipazione agli utili), sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno alle attività di detta associazione e, quindi, la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre poi anche la dimostrazione di quello che può essere stato il ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione stessa. La "partecipazione", infatti, per sua stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta neppure nella sentenza di condanna (Rv. 189581; conf. Rv. 234800). Tantomeno è richiesta una organizzazione gerarchica (Rv. 224808). La Corte di merito ha dunque fatto uso dei suindicati principi in maniera del tutto corretta ed ha altresì fatto ricorso alla ulteriore elaborazione che riguarda i criteri per la definizione delle più diverse modalità partecipative.
Proprio in tale prospettiva ha ritenuto di poter richiamare illuminanti approdi della giurisprudenza che, pur riguardanti il tema della associazione in tema di sostanze stupefacenti, appaiono calzanti nel caso di specie nel quale è stato ritenuto un modello associativo per molti versi simile, per sue modalità attuative a quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Non si tratta, in altri termini, di confondere fattispecie diverse e in ipotesi suscettive di concorso, quanto di mutuare schemi di ragionamento utili anche ai fini che qui interessano. In altri termini si è richiamato il rilievo della Cassazione secondo cui anche l'attività di "vendita" di droga ai consumatori, quando sia effettuata avvalendosi consapevolmente e continuativamente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione stessa (Rv. 242726) per inferirne uno schema di ragionamento applicabile anche alla fattispecie in esame.
È invero del tutto corretto e legittimo ritenere che ben possa costituire espressione di modalità partecipativa alla associazione medesima anche la condotta di chi compia commerci turpi - come quello che inizia col reclutamento e la immigrazione clandestina di giovani donne al fine di farle prostituire in condizione di totale assoggettamento, introitandone i relativi guadagni, e prosegue con la "vendita" delle ragazze stesse a altri interessati allo stesso tipo di sfruttamento - quando tale commercio avvenga avvalendosi di una organizzazione di fatto venutasi a costituire, in modo permanente, all'interno del gruppo degli stessi soggetti operanti, i quali siano dediti, del tutto consapevolmente, con ruoli simili o anche diversi, alla realizzazione di un numero indeterminato di traffici del genere. Del pari si rivela utile a appropriato ancora una volta il richiamo ad altra massima:
quella per cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata ad un traffico illecito (nella massima, quello di sostanze stupefacenti) la costante disponibilità "all'acquisto" delle sostanze di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Rv. 238403).
L'adattamento delle massime al caso di specie ha prodotto il rilievo, argomentato in modo del tutto plausibile dalla Corte di merito, secondo cui è rimasto dimostrato che il commercio delle giovani donne era attuato da ciascuno dei protagonisti sfruttando il complesso dei rapporti e delle prestazioni garantite a priori dai vari soggetti indicati come associati: rapporti e prestazioni che, dunque, non venivano saggiati di volta in volta ed in occasione della singola realizzazione dei vari reati fine, ma rimanevano latenti in maniera permanente e ridivenivano operativi, con assoluta regolarità e con reiterazione di analoghe modalità esecutive, ogniqualvolta ciò si rendeva necessario per il perseguimento dei singoli eventi delittuosi. Con ciò dando vita alla entità associativa che, a prescindere e oltre la commissione dei singoli reati fine, rappresenta il pericolo per l'ordine pubblico perseguito dalla fattispecie ex art. 416 c.p.. L'operazione logica che sostiene la motivazione della sentenza impugnata, dunque, non è quella di operare una indebita deduzione di esistenza del reato associativo dalla descrizione dei reati fine. È vero invece che i giudici hanno basato il loro convincimento soprattutto sulle dichiarazioni di complici dei ricorrenti, processati separatamente, dichiarazioni peraltro riscontrate dalle affermazioni delle giovani persone offese C. , S. , Pu. ed altre menzionate alle pag. 58 e 59. Si tratta delle dichiarazioni di Va. e H. dalle quali si sono tratti importantissime prove circa la esistenza del sodalizio in esame.
Questo era connotato da soggetti operanti in Romania e dediti al reclutamento delle giovani donne in condizioni economiche e familiari estremamente difficoltose;
la "rete" prevedeva poi l'opera di altri soggetti, con la mansione di "autista" e cioè dediti all'accompagnamento delle ragazze sul territorio italiano. Infine il turpe commercio prevedeva l'attivarsi delle cellule organizzative col compito di "prendere in consegna" le giovani e "gestirle" nella attività di prostituzione, estremamente lucrosa e remunerativa, in vari modi, di tutti i passaggi fin qui descritti.
Risulta in conclusione del tutto eccentrico rispetto al ragionamento seguito dalla Corte, il motivo di doglianza con cui si rimarca la impossibilità di utilizzare la prova del reato fine come prova anche della esistenza del reato associativo.
Del pari ininfluente appare il rilievo critico secondo cui la esistenza della organizzazione sarebbe negata dal fatto che ciascuno degli imputati agiva per il proprio personale tornaconto. La giurisprudenza di questa Corte ha osservato che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico illecito e anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Rv. 237292).
La posizione del ricorrente (al pari degli altri che hanno formulato lo stesso motivo di gravame) nel quadro fin qui descritto, è quella di un reiterato "partecipe alla fase dell'"acquisto" di giovani donne rumene (Du. , B. , No.Mo. e Co. , successivamente consegnate, dopo la sottrazione dei passaporti, in parte alla coimputata M. e in parte a un amico di H.A. ) fatte giungere in Italia per il commercio del proprio corpo, nelle condizioni di cui alle imputazioni. Sul punto sono anche indicate in maniera dettagliata le fonti di prova (dichiarazioni delle coimputate e delle persone offese, v. pag. 50 e ss. della sentenza) e analizzata la loro capacità di tenuta.
Al riguardo, dunque, il comune motivo di ricorso di tutti gi interessati presenta evidenti aspetti di inammissibilità poiché si risolve nella negazione del dato storico-processuale che la Corte ha ritenuto accertato.
Sostenere come fanno i ricorrenti, peraltro genericamente e senza aggredire specifici punti della motivazione, di non avere acquistato ragazze o di non avere comunque agito per fini propri della presunta organizzazione, significa contrapporre, del tutto inammissibilmente, al costrutto della sentenza una alternativa ricostruzione del fatto, evenienza non consentita nel giudizio di legittimità, ove il compito demandato alla Corte è quello di valutare la completezza, la plausibilità e la logicità della motivazione esibita dal giudice del merito senza poter sostituire alle motivate conclusioni da questo raggiunte, un diverso convincimento sulle risultanze probatorie. Il terzo motivo, relativo al capo B), è pure inammissibile. Si lamenta come decisivo, per escludere ogni responsabilità, il fatto che il ricorrente intervenne nella vicenda quando le ragazze erano già giunte a XXXXXX.
L'argomento è del tutto irrilevante.
Al capo B) è contestato, tra l'altro, l'avere posto e/o contribuito a mantenere le giovani rumene in condizione di permanente assoggettamento costringendole a prestazioni sessuali, mediante minaccia o anche approfittando dello stato di inferiorità psichica e di situazioni di necessità.
Nella motivazione della sentenza, sia mediante richiamo alle argomentazioni del primo giudice, sia mediante autonoma motivazione, è chiaramente ricostruita la condotta delittuosa anche con riferimento alla parte della vicenda che ha avuto inizio con l'arrivo in Italia delle quattro giovani che hanno reso dichiarazioni accusatorie al riguardo e che sono state prelevate a XXXXXX dal ricorrente il quale si è anche impossessato dei relativi passaporti e le ha smistate verso i correi che avrebbero dovuto procedere alla "scelta della merce" e al loro sfruttamento.
Non si comprende quindi - e tantomeno una simile doglianza viene esplicitata in modo specifico nel ricorso, così come invece richiesto dall'art. 581 c.p.p. quale rilievo dovrebbe avere il fatto che la figura del P.G. avrebbe fatto il proprio ingresso nella vicenda solo a XXXXXX, essendo proprio tale città il luogo in cui lo stato di soggezione e di sfruttamento delle giovani trattate come "merce" ha assunto contorni netti e inequivocabili. Il motivo di ricorso è comunque enunciato "in fatto", senza aggredire punti specifici della motivazione e si risolve nella ripetizione dei motivi di appello, modalità ritenuta dalla costante giurisprudenza di legittimità come tale da rendere inammissibile il gravame.
Il quarto motivo - relativo al capo G) - è inammissibile. Esso soffre dello stesso vizio, appena posto in evidenza. Il ricorrente non tiene in alcun conto la corretta e completa motivazione esibita nella sentenza impugnata ove si illustra (pag. 34 e 35) chiaramente come la condotta tenuta dal P. sia consistita anche nell'avere consegnato le ragazze a chi ne doveva sfruttare la prostituzione in più tornando a casa di una di tali ultimi soggetti (N. ) per aiutarla a spiegare alla ragazza che doveva prostituirsi e tornando più volte per controllare e agevolare la prostituzione. Sono anche citate le conversazioni telefoniche avute col fratello dalle quali emergeva la preoccupazione per il proprio coinvolgimento nelle indagini, dopo l'arresto di N. e M. .
I giudici hanno tratto da ciò il plausibile convincimento che il ricorrente avesse posto in essere una condotta agevolatrice della prostituzione delle giovani anche minorenni, oltre che del relativo sfruttamento e che di ciò fosse pienamente consapevole. La Corte ha anche bene motivato sulla impossibilità di ritenere, nella specie, assorbito il reato ex art. 600 bis c.p. in quello ex art. 600 c.p. in quanto i due reati sono destinati a concorrere (v., in tema, Rv. 222631) in ragione del diverso atteggiarsi delle condotte materiali, integrate, nel secondo caso, dal fatto che lo sfruttamento che deve connotare la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si presenta come mera finalità della condotta mentre, nel primo caso, dalla circostanza che la induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile assumono i connotati della concretezza ed effettività. Infine inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso.
La parte si è limitata ad enunciare in astratto i criteri per la formulazione del giudizio discrezionale al riguardo ma non ha indicato, contrariamente a quanto imposto dall'art. 581 c.p.p., le ragioni in fatto che, pur rappresentate al giudice dell'appello, sarebbero state disattese con motivazione incompleta o illogica. Il ricorso di P.E. è inammissibile.
Il primo profilo del motivo di gravame attiene alla rilevanza (o meno) del consenso della persona offesa ai fini della esclusione del reato di riduzione in schiavitù, posto che la B. , unica vittima del reato sub B), avrebbe dichiarato di avere accettato di essere trasportata in Italia per esercitare la prostituzione. Ebbene il rilievo non può cogliere nel segno per la assoluta genericità della sua formulazione.
Infatti, occorre in primo luogo ed in linea generale ed astratta, ribadire quanto già osservato dalla Corte di merito al riguardo. E cioè che il reato ex art. 600 c.p., formulato a fattispecie plurima, prevede una prima ipotesi che è quella dell'esercizio su una persona di poteri corrispondenti al diritto di proprietà ed una seconda ipotesi che è quella della riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa finalizzata al suo sfruttamento. In tale ultima fattispecie è previsto che l'agente debba ricorrere alternativamente o a violenza, o a inganno, o ad approfittamento di uno stato di inferiorità o di una situazione di necessità o, infine, a promesse di vantaggi a chi eserciti autorità sulla persona.
In nessuno dei casi da ultimo descritti, una volta ritenuti integrati, potrebbe darsi la ipotesi del consenso dell'avente diritto con efficacia scriminante, per la semplice ragione che la posizione del soggetto passivo della condotta è sempre descritto dalla norma come riferita a condizione fisica o psichica nella quale i processi volitivi sono assolutamente alterati e il consenso si atteggerebbe come viziato. Pertanto del tutto infondatamente il ricorrente evoca la parte delle dichiarazioni della vittima nelle quali si sarebbe dato atto di un consenso al trasporto in Italia ed ignora le corrette argomentazioni del giudice del merito il quale, anche riportando le osservazioni del primo giudice, ha ricordato (v. pag 50 e ss):
a) che la B. fu avvicinata in Romania dai fratelli H. per conto di P.E. il quale come riferito dalla sua compagna e coimputata M. già nel corso dell'estate del XXXX aveva contattato il referente estero per acquistare ragazze rumene da avviare alla prostituzione;
b) che il consenso prestato in quel frangente dalla ragazza deve comunque ritenersi viziato per la situazione di necessità in cui versava, essendo stata trasferita in collegio da adolescente per la indigenza di genitori;
c) che una volta giunta in Italia la condotta dei suoi aguzzini era passata dall'approfittamento dello stato di necessità alla vera e propria condotta minatoria e apertamente costrittiva , essendo stata, la giovane, trattata come una merce da chi l'aveva presa in consegna (P.G. ) privandola del passaporto e portata come un pacco dalla M. che, con minacce di ogni tipo, privandola degli abiti e chiudendola anche a casa senza libertà alcuna, l'aveva istruita e costretta a prostituirsi, controllandola addirittura sui tempi di intrattenimento con i clienti;
d) che (p. 53) la condotta della M. era da imputare a tutolo di concorso al suo compagno P.E. , posto che, come risultato dalle dichiarazioni della donna e dalle intercettazioni, piena era la cointeressenza dell'uomo nella intera vicenda descritta e la sua inequivocabile consapevolezza.
A fronte di una ricostruzione del fatto completa e del tutto plausibile, presente nella sentenza impugnata, le censure del ricorrente si risolvono o in generici e inammissibili rilievi privi di aggancio alla motivazione oppure in sollecitazioni, parimenti inammissibili, ad una autonoma valutazione di talune emergenze di prove (intercettazioni) che certamente non è consentita al giudice della legittimità.
Il ricorso di M. è inammissibile.
Quanto al primo motivo si rimanda a quanto già esposto a proposito degli identici rilievi mossi nell'interesse dell'imputato. Quanto al secondo motivo è inevitabile evidenziarne la inammissibilità poiché non è formulato rispettando i canoni imposti dall'art. 581 c.p.p. e cioè indicando il punto della sentenza impugnato e le ragioni in fatto e in diritto della doglianza. La motivazione della sentenza dimostra che è stata ritenuta la sua responsabilità in ordine al reato sub B) con riferimento alle condotte poste in essere in Italia e volte a determinare l'assoggettamento della giovane B. al fine di sfruttarne la prostituzione: il tutto previo approfittamento, dapprima, dello stato di necessità della vittima e, in seguito, mediante ogni sorta di minaccia e costringimento fisico e psichico. Non si comprende, dunque, ne' la ricorrente lo chiarisce, quale punto della sentenza, riguardante il suo coinvolgimento nel reato di "tratta", sarebbe oggetto di specifica censura essendosi risolto in una analisi illegittima o erronea del giudice del merito. In ordine alla richiesta di riduzione degli eventi alla semplice ipotesi di sfruttamento della prostituzione deve notarsi come la motivazione resa dai giudici del merito (in particolare pag. 56) da ragione, in punto di fatto, di una condotta della ricorrente che non si è certamente esaurita nello sfruttamento della prostituzione altrui ma si è spinta ben oltre, attraverso l'asservimento fisico e psichico della giovane sfruttata, privata del documento di identità, della libertà di locomozione e di autodeterminazione: eventi tutti che sostanziano una obiettività giuridica diversa e ulteriore rispetto a quella della norma della L. IN per trasmodare nella più grave fattispecie descritta dall'art. 600 c.p.p.. Il motivo di ricorso trascura la motivazione della sentenza sul punto e per tale ragione va qualificato come inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p.. Sulla irrilevanza del consenso della vittima, in riferimento alla ipotesi di reato sub B), si è già argomentato sopra.
Il ricorso di N. è inammissibile.
Per quanto concerne le argomentazioni sviluppate nel ricorso dell'avv. Genovese, si rimanda a quanto sopra osservato a proposito di questioni del tutto analoghe rappresentate nell' interesse degli altri assistiti.
Il ricorso dell'avv. OT è pure inammissibile per manifesta infondatezza.
Il reato di cui all'art. 600 c.p. ha natura permanente e richiede, è vero, uno stato di soggezione continuativo della vittima, finalizzato al suo sfruttamento, ma tale continuatività non è esclusa dalla circostanza che la condotta degli agenti, per l'intervento della polizia, sia stata interrotta dopo qualche giorno.
Invero - a parte il marginale rilievo che tale lasso di tempo è durato nella specie non cinque ma dieci giorni, dal 25 settembre al 5 ottobre - è comunque da rilevare che si tratta di un periodo assolutamente sufficiente a configurare la condotta in discussione, posto che i ripetuti atti nei quali si è estrinsecato l'assoggettamento della vittima e l'approfittamento della sua condizione di soggezione per finalità di sfruttamento della prostituzione sono stati tali, come evidenziato in sentenza (p. 52) con giudizio di fatto non ulteriormente sindacabile, da determinare la lesione del bene giuridico protetto dall'art. 600 c.p.. L'assoggettamento e la finalità di sfruttamento hanno avuto modo, cioè, di manifestarsi in maniera tendenzialmente stabilizzata, tale da porre la vittima in una condizione che non è stata semplicemente quella di chi è privato temporaneamente della libertà personale o è costretto ad esercitare il meretricio ma di chi viene asservito come una merce alla altrui posizione dominante per venire sfruttato in modo continuativo. La prospettiva dello sfruttamento è stata realizzata, dunque, in modo effettivo e a nulla rileva che l'intervento delle forze dell'ordine possa essere giunto a sovvertire il progetto criminoso ormai compiuto.
Il ricorso di Ne. è inammissibile.
Tutti i rilievi sviluppati dal suo difensore in modo conforme a quello riguardante i precedenti ricorrenti hanno trovato risposta nelle osservazioni già formulate. Quanto al fatto che il Ne. non è stato condannato per il reato sub B), non può che rimandarsi alle corrette risposte fornite nella sentenza impugnata (la partecipazione alla associazione non presuppone la commissione da parte del singolo, di tutti i reati fine, pag. 61): osservazioni che in nulla vengono contestate dall'interessato, con la conseguenza che anche per tale aspetto il motivo di ricorso, risolvendosi nella riproposizione della analoga censura formulata in appello e non nella censura ad un punto della motivazione del provvedimento in quanto, è inammissibile. Il ricorso di V. è infondato.
Il primo motivo, relativo al capo A), è invero inammissibile. Con esso la ricorrente lamenta essenzialmente la posizione di subalternità rispetto al convivente Dr. e la impossibilità di configurare comunque la compartecipazione al reato associativo per il carattere del tutto libero e autonomo delle iniziative del coimputato.
Si tratta peraltro di allegazioni e deduzioni che riguardano la ricostruzione della vicenda e le modalità di valorizzazione delle diverse emergenze istruttorie, attività riservata al giudice del merito e non più riproponibile in sede di legittimità, ove alla Corte può essere domandato esclusivamente un vaglio sulla tenuta logica e sulla completezza della ricostruzione operata nei precedenti gradi del giudizio.
Nella motivazione della sentenza, relativamente alla posizione della ricorrente, si rinviene una disamina come sempre accurata degli elementi ritenuti utili e idonei a fondare il giudizio di responsabilità ed in particolare si afferma che sia Dr. che V. hanno fornito, ciascuno del tutto consapevolmente, un significativo apporto ai fini della vitalità della rete distributiva delle ragazze da sfruttare e far prostituire, accogliendole quando arrivavano in Italia, sfruttandole personalmente o vendendole ad altri. E ciò, per un lungo periodo di tempo ed un apprezzabile numero di ragazze.
La sentenza cita, a supporto di tali conclusioni, le dichiarazioni degli imputati romeni Va. ed H. nonché il gran numero di conversazioni intercettate ed in particolare la L. 25 settembre 2005, n. 451 (pag. 60). Se ciò non bastasse, si legge ancora nella sentenza, rievocando le considerazioni del primo giudice (pag. 44) a proposito del comportamento ritenuto rilevante ai fini della imputazione sub B),che la ricorrente - come desumibile dalle dichiarazioni delle persone offese - ha partecipato in prima persona al reclutamento in Romania delle giovani Co. e Pa. , ragazze poverissime, inducendole con inganno a venire nel nostro Paese, mediante al falsa prospettiva di svolgere lavori modesti ma dignitosi.
Accompagnate in Italia, le ragazze erano state prese in consegna anche dalla ricorrente la quale, al pari del Dr. le aveva private del passaporto e comunicato loro che avrebbero dovuto prostituirsi - riducendole ad una condizione di vita da segregate - e controllate passo passo nell'espletamento dell'unica funzione per la quale erano state reclutate e fatte immigrare in Italia. A fronte di tale completa e plausibile ricostruzione del quadro probatorio, la ricorrente si limita, del tutto inammissibilmente, ad opporre diverse possibili versioni degli stessi fatti, ignorando che per la formulazione di un motivo di gravame ammissibile occorre indicare il punto della sentenza che si intende censurare e le ragioni in fatto e in diritto della doglianza: occorre cioè che oggetto del ricorso sia uno specifico passaggio della motivazione di cui si critichi la completezza e/o la tenuta logica, posto che la rappresentazione di una alternativa ricostruzione della fattispecie non è evenienza che possa suscitare un giudizio censorio in sede di legittimità. Ha posto in evidenza più volte questa Corte che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). In merito peraltro alla non decisività del fine personale eventualmente perseguito dal soggetto accusato di far parte di un sodalizio criminale, si rinvia a quanto già sopra osservato. Ugualmente, con riferimento ai rapporti tra il reato associativo de quo e la fattispecie di mero favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si rinvia ai rilievi già formulati in occasione della disamina dell'analogo motivo formulato nell'interesse del primo ricorrente.
Il motivo sub b) è inammissibile per le stesse ragioni appena illustrate.
Il motivo sub c) è infondato.
Il difensore sostanzialmente sembra non tanto dubitare della correttezza dell'orientamento giurisprudenziale che interpreta il concetto di favoreggiamento della immigrazione clandestina di cui all'art. 12 comma 3 come esteso anche alla nozione di favoreggiamento della "permanenza illegale" sul territorio dello Stato:
interpretazione che ha dato luogo al principio, condiviso da buona parte del le sentenze della Cassazione in argomento, secondo cui il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è integrato quando l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato sia formalmente regolare ma in realtà finalizzato ad una permanenza illegale (Rv. 238120) Massime precedenti Conformi: N. 23210 del 2004 Rv. 228254, N. 9233 del 2005 Rv. 230950, N. 37784 del 2006 Rv. 235163 Vedi: N. 45187 del 2004 Rv. 229823.
La difesa dubita piuttosto della possibilità di applicare la fattispecie de qua nella ipotesi in cui la permanenza dello straniero entrato regolarmente sia finalizzata a forme di illegalità che non consistano in specifiche violazioni del D.Lgs. n. 286 del 1998. Ebbene, una simile interpretazione dell'art. 12, comma 3 troverebbe giustificazione, secondo la tesi del difensore, nel fatto che sia dalla lettera della legge che dalle sentenza in materia si ricaverebbe che l'attività delittuosa sia quella diretta a procurare o l'ingresso la permanenza illegali, ma sempre "in violazione delle disposizioni del presente testo unico".
Se ciò è vero, tuttavia, la motivazione sul punto fornita dalla Corte di merito per respingere la doglianza conteneva un significativo elemento di risposta che la parte ricorrente ha poi rievocato in maniera aspecifica e senza argomentare al riguardo:
cioè il rilievo che nella specie la permanenza delle straniere entrate legalmente con l'esibizione dei rispettivi passaporti, era finalizzata ad una modalità di permanenza illegale proprio in violazione delle norme del testo unico (artt. 4 e 6) e cioè mediante l'uso di generalità false e la auto - attribuzione di una nazionalità diversa da quella reale. Si trattava cioè di soggiornare in Italia per un periodo oltretutto indefinito ed in violazione alle regole sugli obblighi inerenti al soggiorno tra i quali vi è certamente quello del possesso e della esibizione, su richiesta dei pubblici ufficiali, di un valido documento identificativo.
Il motivo sub d) è inammissibile.
In primo luogo va sottolineato che il giudizio sulla età da attribuire alla persona offesa ha natura fattuale ed è demandato al giudice del merito con la conseguenza che se si presenta completo e logico si sottrae all'ulteriore sindacato della Cassazione. Nella specie i giudici hanno accreditato le dichiarazioni, sul punto della stessa persona offesa ritenendole decisive anche in regione della attendibilità dalla stessa dimostrato nella narrazione di particolari ben più rilevanti e dolorosi della semplice menzione della età anagrafica.
Si tratta di un ragionamento per niente illogico e nemmeno incompleto in relazione alle diverse conclusioni raggiunte nella perizia radiografica posto che i giudici hanno bene evidenziato i limiti di un accertamento di tal genere nella specifica situazione in cui l'età della persona sottoposta all'esame sia, come nella specie, assai prossima al raggiungimento dei diciotto anni. La insopprimibile forbice dell'approssimazione, sia pur modesta dell'accertamento scientifico ha cioè lasciato il passo, nel ragionamento dei giudici del merito, alle attestazioni della persona offesa sulla propria data di nascita in assenza di qualsivoglia allegazione, da parte della difesa, di una volontà di mentire sul punto.
Quanto al rifluire di una simile attestazione sull'elemento psicologico del reato, è appena il caso di rilevare che, da un lato, a tale conclusione osterebbe comunque il rilievo che proprio la incertezza avrebbe dovuto imporre all'agente una eccezionale cautela essendo probabile la minore età della giovane reclutata e quindi configurabile per tale aspetto il dolo eventuale del reato. Il motivo di ricorso viene tuttavia formulato con modalità del tutto sganciata sia dalla motivazione che dalla eventualità di specifici motivi di appello al riguardo, sicché rivela una genericità che lo rende non apprezzabile.
Il ricorso di D. è inammissibile.
Nella motivazione la Corte ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il racconto della persona offesa costituisse elemento sufficiente e più che idoneo a sostanziare il costrutto accusatorio.
La Corte motiva in ordine alla coerenza intrinseca del racconto, alla assenza di motivi di sospetto circa un presunto intento calunniatorio della giovane ed infine sui riscontri dati dalla verifica dell'effettivo passaggio della frontiera con le modalità descritte dalla p.o. e dalle conversazioni intercettate.
Ne consegue la assoluta infondatezza delle censure. Il ricorso di T.G. è inammissibile.
Si rimanda, per la comunanza del motivo, a quanto già osservato a proposito della analoga doglianza formulata dal primo ricorrente. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti P.E. , M.G. , N.E. , Ne.Ge.
, D.X. e T.G. - oltre che delle spese procedurali al pari anche degli altri ricorrenti -, al pagamento in favore della cassa delle ammende, altresì, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di P.G. e V.G. .
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi (P.E. , M.G. , N.E. , Ne.Ge. , D.X. e T.G. ).
Condanna, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e, altresì, P.E. , M.G. , N.E. , Ne.Ge. , D.X.
e T.G. a versate alla cassa delle ammende la somma di Euro mille.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010