Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2010, n. 35479
CASS
Sentenza 7 giugno 2010

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Il reato di riduzione in schiavitù ha natura permanente e richiede una condizione di soggezione continuativa della vittima all'agente, la quale non è esclusa dalla circostanza che la condotta di quest'ultimo sia stata interrotta qualche giorno dopo il momento in cui è stata posta in essere, per l'intervento della polizia.

Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione).

La volontà dell'imputato detenuto di comparire all'udienza di appello celebrata in camera di consiglio in relazione al rito abbreviato svoltosi in primo grado deve essere portata a conoscenza del giudice che procede in tempo utile per predisporre la traduzione e, se manifestata in atto ricevuto dal direttore dell'istituto di pena, non può essere presa in considerazione se non dal giorno in cui è materialmente ricevuta dalla cancelleria del giudice competente. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva indirizzato la sua istanza alla Corte d'appello e non alla cancelleria della sezione di Corte d'assise d'appello, dinanzi alla quale pendeva il processo e l'istanza non risultava pervenuta).

Il reato di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 bis cod. pen. non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 600 stesso codice (riduzione in schiavitù), in quanto essi sono destinati a concorrere, in ragione del diverso atteggiarsi delle condotte materiali, integrate, nel secondo caso, dal fatto che lo sfruttamento che deve connotare la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si presenta come mera finalità della condotta, mentre, nel primo caso, dalla circostanza che l'induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile assumono i connotati della concretezza ed effettività.

Commentari2

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019

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  • 2Reato di riduzione in schiavitù ed impiego di lavoratori clandestini (Cass. pen., n. 251/2012)
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    SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa La pronuncia in esame si occupa del delitto di riduzione in schiavitù, regolato dall'art. 600 c.p. Giova riflettere che la “condizione analoga alla schiavitù” risale al diritto giustinianeo, che riferiva il concetto alla “servitù della gleba”, cui erano soggetti i lavoratori agricoli dei latifondi dell'impero bizantino, incapaci di sottrarsi alla loro condizione. Ad esso si rifaceva il Codice positivista, perciò limitandosi ad una previsione alternativa sintetica, la cui specificazione di contenuto era offerta da norme internazionali, fatte proprie dallo Stato italiano nel 1926. A tali norme internazionali sono seguite quelle della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2010, n. 35479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35479
Data del deposito : 7 giugno 2010

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