Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. (Fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nel traffico internazionale di sostanza stupefacente, consistito nel collaborare alla ricerca e al reperimento di uno dei corrieri indispensabili per l'importazione della droga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 9844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9844 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
9 844/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3639 sez Renato Grillo - Presidente - Vito Di Nicola - Relatore - UP 17/11/2015 R.G.N. 50358/2014 Gastone EAzza Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR ID AS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25-06-2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Corrado Limentani che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. ID AS AR ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa dal tribunale di Milano che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, per il reato previsto dagli articoli 110 codice penale e 73, comma 1, 1-bis e 6, 80, comma 1, lettera b), in relazione all'articolo 112 n. 2 codice penale, e comma 2 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, in concorso con EA AT e RO NE (separatamente giudicati) nonché in concorso con RO KE MA (con funzioni di corriere), EL SE e AN LO (già giudicati con giudizio immediato) senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importavano nel territorio nazionale a evidente fine di spaccio sostanza stupefacente semiliquida del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 3,460 con principio attivo pari al 30,1% (723,1 g) e 38 bollini intrisi di sostanza stupefacente del tipo LSD con principio attivo equivalente allo 0,1% (0, 6300 mg). Con l'aggravante dell'ingente quantità. In Milano in epoca anteriore e prossima all'11 agosto 2008 e per il AR con la recidiva specifica infraquinquennale.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore, solleva i tre seguenti motivi di gravame, enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'interpretazione delle captazioni telefoniche e all'individuazione dell'elemento soggettivo in capo all'imputato (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale).
2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dal coimputato RO KE MA in data 12 agosto 2008, 13 agosto 2008 e 30 ottobre 2008 (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale).
2.3. Con il terzo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 114 codice penale per la mancata concessione dell'attenuante prevista da tale disposizione con conseguente e necessaria rideterminazione della pena (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di 1 procedura penale). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. I primi due motivi, essendo tra loro connessi in considerazione del vizio comune che li affligge, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché presentati nei casi non consentiti. 0Premette il Collegio che, tema di intercettazioni di conversazioni comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ciò posto, la Corte d'appello ha evidenziato come l'unico ed effettivo motivo che giustificò nei mesi di luglio-agosto 2008 la frequentazione del ricorrente con i correi fu l'importazione, per il successivo commercio, dello stupefacente del tipo va cocaina. La Corte territoriale ha poi affermato che, nel caso di specie, non si verte in una fattispecie di cosiddetta "droga parlata", essendo stati arrestati il corriere (RO KE MA), assoldato dai complici e trovato nel possesso di una notevole quantità di droga, e due dei correi (LO e SE), primi consegnatari della cocaina, nell'atto di ricevere materialmente lo stupefacente. Le varie conversazioni intercettate hanno reso evidente un linguaggio senza dubbio criptico con riferimento all'oggetto dei traffici e siccome nessuna spiegazione alternativa, credibile e riscontrata è stata fornita da alcuno dei soggetti coinvolti nel delitto il dato probatorio è stato ritenuto correttamente - significativo. Il linguaggio captato è stato poi considerato altamente e significativamente indiziante quando i complici, e nello specifico anche il AR, si sono spesi alla ricerca spasmodica del "corriere inglese" e dei due accoliti, LO e SE, sospettati di essere fuggiti con la droga. Secondo la Corte distrettuale, le indagini hanno inoltre trovato pieno e inconfutabile riscontro: 1) nelle intercettazioni effettuate;
2) nell'arresto degli indagati;
3) nel sequestro della droga;
4) nelle dichiarazioni rese da RO KE MA. Nello specifico, quanto al AR, non è contestato il fatto che egli abbia presentato "l'inglese" (RO KE MA) ai complici. Nel verbale del 3 ottobre 2008 innanzi al pubblico ministero il complice inglese (il MA) ha riferito: "... ID ha organizzato con EL l'incontro con DR, che mi ha fatto la 3 proposta del viaggio. EL era necessario perché parlava inglese e faceva da interprete;
ma certamente era consapevole dello scopo del viaggio". Da ciò la Corte territoriale ha correttamente desunto che il correo, nel fornire quelle informazioni, ha reso noto con precisione che EL (SE) e DR (cioè gli amici del AR) erano perfettamente consapevoli della importazione di stupefacenti;
e che il preciso contatto con loro era stato organizzato dal ricorrente. Ne consegue che dalle dichiarazioni del coimputato è stato correttamente tratto il convincimento che non fosse possibile desumere in alcun modo una positiva esclusione del AR dall'organizzazione della vicenda. Oltre alle intercettazioni (di notevole significato probatorio), la Corte del merito ha poi valorizzato ulteriori indizi a carico dell'imputato, con la sottolineatura che detti indizi, contrariamente alle prospettazioni del ricorrente che mira a parcellizzarli, vanno letti unitariamente e non frantumati in una disamina che tolga loro il significato organico che la vicenda attribuisce. Siffatti indizi sono stati ravvisati nel fatto che: a) i complici, e nello specifico "il capo" della banda, identificato in EA AT, hanno ripetutamente indicato il AR come "il garante" del corriere della droga (nella conversazione del 12 agosto 2008 NE parlando con AT e AL dice: "guarda che ID è stato sempre disponibile"; desumendosi da ciò la costante disponibilità del ricorrente nel fornire ausilio ai complici per il raggiungimento dei loro scopi); b) di fronte alla scomparsa dell'inglese, insieme ai due complici andati a ritirare la droga (LO e SE), i membri della banda (soprattutto NE) hanno chiamato ripetutamente il AR, ritenendolo responsabile della vicenda (fatto che sarebbe assolutamente inconcepibile se il ricorrente avesse semplicemente presentato "l'inglese" per ragioni diverse dal traffico della droga. Peraltro, al cospetto di ripetuti richiami, il AR, che si trovava per lavoro in Romania, è rientrato precipitosamente in Italia, a dimostrazione del suo pesante coinvolgimento nella vicenda;
c) appena tornato, egli si mette a cercare affannosamente l'inglese e i due complici;
d) da quando sono iniziate le indagini, il ricorrente è apparso in costante contatto con gli altri correi, e addirittura con il AT, che non era certo un suo amico ed aveva contatti con lui esclusivamente per motivi di droga, ricevendoli addirittura a casa propria. Dagli incontri (del 22 e del 30 agosto) è emerso che il AR era stato ritenuto responsabile di aver presentato al gruppo un corriere ritenuto infame (per essere scappato con la droga); e) una ulteriore certificazione del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, è stata desunta dalla riunione a casa sua, nella quale i complici e gli organizzatori dell'importazione illegale di stupefacenti gli hanno addebitato la perdita del carico e la relativa perdita economica, tant'è che, per tale motivo, gli hanno anche intimato il rimborso della somma investita 4 nell'accaparramento della cocaina;
f) the a fronte di simili richieste, non è mai risultato che il ricorrente avesse obiettato di aver presentato loro "l'inglese" esclusivamente per ragioni lavoro o che avesse prospettato di denunciarli, affannandosi invece nel chiedere ad un amico ed alla nonna un prestito di 5.500 euro per tacitare le richieste dei compagni malavitosi (da qui il corretto convincimento da parte dei giudici del merito circa la prova della piena consapevolezza del AR in tutta la vicenda), con la conseguenza che il suo comportamento non aveva altra spiegazione se non quella della sua implicazione nel traffico: cosa che escludeva la possibilità di ribellarsi e la possibilità di denunciare i fatti;
g) significativa di ciò è risultata la telefonata all'ex fidanzata: il ricorrente non le disse di essere stato ingiustamente incolpato di qualcosa che non aveva commesso e, alla domanda del perché si andasse sempre a cacciare in quei casini, rispose: "sono fatto così, lo sai". Da ciò deriva che la Corte distrettuale ha logicamente ed adeguatamente motivato in punto di rilevanza e decisività degli elementi di prova a carico, evidenziandone la consistenza ai fini dell'affermazione della responsabilità. Al contrario, il ricorrente, come è reso esplicito dai motivi di ricorso qui scrutinati, delinea una diversa interpretazione delle prove, pronosticando una ricostruzione della vicenda differente da quella descritta dalla sentenza impugnata e, quindi, chiede una sostanziale revisione del giudizio di merito che, in presenza di una motivazione, come nella specie congrua, e priva di vizi di manifesta illogicità, è incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione per la ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Ne consegue che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 5 Ne consegue che, da un lato, i giudici del merito hanno ampiamente dato atto del conseguimento, nella specie, del dolo di concorso in capo al ricorrente e, dall'altro, non hanno affatto travisato la prova desunta dalla dichiarazione di RO KE MA, che hanno invece correttamente ed opportunamente inquadrato nel complesso della acquisizioni processuali motivatamente ritenute indicative del pieno coinvolgimento del ricorrente nel traffico della droga.
3. Il terzo motivo è infondato. Va premesso che la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non abbia avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma abbia assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035) sicché deve escludersi l'applicabilità dell'attenuante quando, come nella specie, l'opera prestata, insistendo in maniera apprezzabile sul grado di efficacia causale, abbia assunto una certa rilevanza, sia materiale va che psicologica, nella fase preparativa del delitto. La Corte distrettuale, nel negare la configurabilità dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., ha correttamente affermato che, nel caso in esame, il coinvolgimento del ricorrente nell'organizzazione criminale, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con ricerca e reperimento di uno dei corrieri indispensabili per l'importazione della droga, la collaborazione prestata nelle ricerche, il conferimento di una somma non modica di denaro escludono che il contributo prestato nell'impresa criminosa possa essere considerato di minima importanza. Il ricorrente obietta che il giudice, ai fini della relativa valutazione in ordine alla stima e alla consistenza del contributo (se esso cioè sia stato o meno di minima importanza), non può applicare un criterio condizionalistico assoluto e ritenere l'attenuante solo se il fatto-reato, senza l'opera marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità, ma deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno (Sez. 4, n. 1218 del 09/10/2008, dep. 2009, Di Maggio, Rv. 242388) ed assume che a tale comparazione e verifica la Corte d'appello si sarebbe sottratta. Osserva il Collegio che la ragione della diminuzione della pena, nell'ipotesi in cui l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, risiede nella minore capacità a delinquere dimostrata dal singolo concorrente, trovando la diminuzione della pena giustificazione in una ridotta pericolosità del correo e 6 ciò presuppone indubbiamente una valutazione dell'efficienza dell'apporto causale arrecato da ciascun singolo concorrente (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio, non mass. sul punto). Ne consegue, da un lato, che l'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato comporta un esame dell'apporto causale delle condotte concorrenti e, dall'altro, che siffatto esame richiede una valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali ma non una vera e propria comparazione tra di esse, come se si dovesse stabilire, per delibare la concessione o meno dell'attenuante in parola, quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa. Perciò, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter va criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale e non indispensabile (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201). Posto che tale esame, risolvendosi in un accertamento di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità se, come nella specie, logicamente e congruamente motivato, va chiarito che a siffatto compito non si è sottratta la Corte territoriale, che ha sottolineato, in uno alle condotte concorrenti dei correi richiamate in molteplici passaggi argomentativi della sentenza impugnata, l'essenzialità del contributo prestato dal ricorrente nell'economia dell'impresa criminosa, escludendone perciò la marginalità, avendo il AR consentito al gruppo criminale di ingaggiare il corriere per l'importazione della droga, con la conseguenza che, essendo stato il contributo addirittura indispensabile per la concreta realizzazione dell'impresa criminosa, la doglianza deve ritenersi del tutto infondata. Segue pertanto rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/11/2015 Il Consigliere estensore Presidente Vito Di Nicola Renato Grillo n' To di ware DEPOSITATA IN CANCELLERIA X. IL CANCELLERE Luana Mani 8