Sentenza 24 novembre 2006
Massime • 1
Il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2006, n. 41177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41177 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 24/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1361
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 023833/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE EN, N. IL 19/03/1978;
2) RO NI, N. IL 02/07/1954;
3) DE EC NI, N. IL 19/06/1954;
avverso SENTENZA del 27/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA IO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ARICÒ Giovanni per CH, EL VE e CC, e avv. MONACO Luigi per CC.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
1. Con sentenza del 9 giugno 2005, il GIP del tribunale di Napoli condannava DE EC IO e NE NC rispettivamente alla pena di anni otto di reclusione e Euro 2.000,00 di multa e di anni sette di reclusione e Euro 1.800,00 di multa per concorso in estorsione aggravata e continuata (capo b) ai danni della società IO, nonché RO IO alla pena di anni nove di reclusione e Euro 2.200,00, di multa per concorso nella stessa estorsione (capo b) e nel reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia (capo g). Seguivano le statuizioni relative alle pene accessorie e veniva riconosciuta a tutti la sussistenza dell'aggravante di aver agito a favore del clan camorristico dei casalesi (L. n. 203 del 1991, art.7). La condanna alle stesse pene veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza impugnata, che è del 27 marzo 2006. Stando alle imputazioni formulate, il gruppo camorristico dei casalesi aveva monopolizzato la raccolta e la distribuzione del latte nella provincia di Caserta, imponendo la corresponsione in danno della società per azioni IO di una tangente annua di oltre L. 400 milioni, giustificata formalmente con concessione di sconti, premi di produzione ed altri benefici. L'estorsione era cominciata nel 1996 ad opera del defunto TA AR, capo zona del clan dei casalesi di Villa Literno, e si era protratta per almeno tre anni con versamenti mensili di L. 35 milioni.
I tre ricorrenti, appartenenti al clan dei liternesi subaffiliato a quello dei casalesi, sono stati accusati di concorso in estorsione continuata e aggravata ai danni delle società IO-Polenghi-De Rica s.p.a., IO s.p.a. e Eurolat s.p.a. (del gruppo Parmalat) in persona dei titolari, amministratori e dirigenti pro tempore per averli indotti a versare la somma complessiva di L. 400 milioni, erogata nel corso di ciascun anno in più rate, a far data per CH e CC dal 1996 e per EL VE dal 1993. Nel capo di imputazione sub b) relativo all'estorsione, CH e EL VE venivano indicati "quali mandanti e beneficiari" e CC quale "organizzatore e percettore" delle tangenti imposte "in favore proprio e del sodalizio casalese", e quindi a loro carico è stata posta anche l'aggravante dell'uso del metodo mafioso (L. n. 203 del 1991, art. 7). CC rispondeva inoltre di illecita concorrenza con violenza e minaccia aggravata e continuata (capo g) per aver compiuto atti di concorrenza illecita e violenta, imponendo un regime forzato di monopolio nei confronti di tutti gli altri operatori impegnati nel settore della distribuzione e della vendita del latte nella provincia di Caserta, espellendoli dal mercato ovvero relegandoli in posizioni sempre più marginali, così da indurre i dirigenti delle società dianzi menzionate a preferire per la distribuzione dei loro prodotti le ditte riferibili al clan dei casalesi.
L'estorsione in danno della IO presentava una peculiarità rispetto a tutte le altre estorsioni commesse nell'ambito del clan dei casalesi: i suoi ideatori (primo fra tutti TA AR, coadiuvato nel tempo dagli odierni imputati) appartenevano al gruppo subaffiliato dei "liternesi", che costituivano un gruppo autonomo, sia pure sempre subordinato al clan dei casalesi.
In estrema sintesi, la prova della responsabilità dei tre imputati emergeva, secondo la sentenza della corte di appello di Napoli, dall'esito delle intercettazioni telefoniche disposte dalla procura della Repubblica di Napoli ed eseguite mediante impianti di ascolto installati presso il Comando Provinciale dei Carabinieri della stessa città ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3. A detta della corte territoriale, le sole intercettazioni utili erano quelle del 9 e del 30 giugno 1999, che traevano origine da due decreti di identico contenuto emessi rispettivamente il 2 e il 28 giugno 1999, su istanza dei CC di Caserta. A completare il quadro probatorio andavano poi considerate le dichiarazioni accusatorie di TA RE, nipote del defunto AR, e di RO ON.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tutti e tre gli imputati.
CH NC, difeso dall'avv. Martino, si duole, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) e e), che i decreti emessi dal P.M. in data 2 e 28 giugno 1999 non contenessero alcuna motivazione in relazione alle eccezionali ragioni di urgenza che avevano determinato il ricorso agli impianti esterni, tanto è vero che nei due provvedimenti richiamati veniva utilizzata l'espressione "urgenza delle operazioni" che è la stessa espressione prevista dall'art. 267 c.p.p., comma 2, per le intercettazioni normali. Lo stesso P.M., del resto, ritenendoli non motivati, contrariamente a quanto affermava la corte territoriale, aveva emesso dei decreti integrativi ex post il 6 novembre 2001. La critica della difesa investiva poi il residuo materiale probatorio, rappresentato esclusivamente dalle dichiarazioni del collaboratore TA RE, del quale la corte aveva riconosciuto in modo apodittico e illogico (operando un vero e proprio travisamento dei fatti) l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, quale elemento di riscontro del contenuto delle intercettazioni telefoniche del 30 giugno 1999. Peraltro, sempre secondo la difesa, anche se poteva convenirsi sull'operata esclusione del ruolo di mandante dello CH, non poteva accogliersi l'opzione per la tesi residua che lo descriveva come beneficiario dei proventi dell'estorsione. La stessa identificazione del ricorrente con il "biondolillo" indicato dal RO suscitava perplessità, potendo trarsi al più dal contenuto delle telefonate intercettate che egli era un semplice nuncius dei vertici del clan, e quindi non un concorrente nell'estorsione, non avendo avuto alcun contatto con le parti offese dal reato ne' avendo dato un contributo causale concreto ed effettivo all'organizzazione del clan dei casalesi.
La difesa dello CH denunciava anche la violazione dell'art.521 c.p.p., in quanto il fatto contestato era diverso da quello accertato e dalla sua ritenuta qualità di nuncius poteva evincersi tutt'al più una mera partecipazione al delitto di associazione di tipo mafioso, ma non il concorso nel reato di estorsione. La doglianza investiva peraltro anche la mancata derubricazione del delitto contestato in quello di violenza privata (art. 610 c.p.), o di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) o di ricettazione (art. 648 c.p.). Seguivano altre critiche in ordine alla mancata limitazione temporale della condotta illecita del ricorrente, che era iniziata nel giugno 1999 ed era terminata il 30 giugno 1999, alla mancata esclusione delle aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e all'art. 61 c.p., n. 7, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., e alla mancata riduzione della pena, da ritenersi eccessiva stante la sostanziale incensuratezza dell'imputato.
Motivi in gran parte simili venivano proposti dallo stesso difensore (avv. Martino) per l'CC, con specifico riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte con apparecchi esterni, e alle dichiarazioni accusatorie di RO ON, che doveva essere considerato un chiamante in reità de relato e non un vero e proprio chiamante in correità come aveva ritenuto invece la corte territoriale, non figurando il RO tra i concorrenti nell'estorsione. Secondo la difesa, inoltre, la corte territoriale aveva trascurato di valutare una serie di elementi favorevoli per il suo assistito, quali le testimonianze dei dirigenti della IO, che dimostravano la sua estraneità al fatto. Quanto alle dichiarazioni rese dal RO nei vari interrogatori a cui era stato sottoposto, esse non apparivano spontanee e comunque la presunta condotta illecita attribuita al ricorrente (di provvedere al ritiro della tangente presso la IO) era smentita da una serie di altri elementi, primo fra tutti le dichiarazioni di TA RE che non fornivano affatto un elemento di riscontro individualizzante alle dichiarazioni incrociate del RO.
Seguivano altre censure sulla mancanza di qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., alla mancata irrogazione di una pena più blanda, contenuta nei minimi edittali e al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti contestati con quelli già giudicati con sentenza del 4 aprile 2003 del GUP del tribunale di Napoli. EL VE lamentava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che a suo carico c'erano solo le dichiarazioni accusatorie del collaboratore TA RE, che non apparivano però dotate ne' di attendibilità intrinseca (mancando di costanza e di precisione ed essendo dichiarazioni sostanzialmente de relato) ne' di attendibilità estrinseca, stante la totale carenza di riscontri esterni. A tutto voler concedere, doveva ritenersi in ogni caso l'estraneità del EL VE all'estorsione e occorreva far rientrare la sua condotta nell'alveo dell'associazione di tipo mafioso (reato per il quale, peraltro, era già stato condannato nel 2001), non avendo egli partecipato alla fase ideativa della fattispecie estorsiva, ma essendo intervenuto in una fase successiva. Il ricorrente si doleva, da ultimo, del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestatogli e le condotte già oggetto di giudicato, stante la medesimezza del contesto spazio- temporale nel quale si erano verificate.
MOTIVI DELA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati.
Al fine di comprendere meglio la valenza e la pertinenza dei motivi di ricorso proposti, vai la pena di osservare che, secondo la sentenza impugnata, gli elementi di prava acquisiti a carico dei tre imputati si ricavano fondamentalmente dall'esito di intercettazioni telefoniche disposte dalla procura della Repubblica di Napoli ed eseguite mediante impianti di ascolto installati presso il Comando Provinciale dei Carabinieri della stessa città ai sensi dell'art.263 c.p.p., comma 3. A detta della corte territoriale, le uniche intercettazioni utili sono quelle del 9 e del 30 giugno 1999 e traggono origine da due decreti di identico contenuto emessi rispettivamente il 2 e il 28 giugno 1999, su istanza dei CC di Caserta. Quanto al decreto integrativo del PM menzionato dalla difesa di CH e CC emesso il 6 novembre 2001, esso si riferisce, secondo la sentenza, a provvedimenti adottati nel 1999 e a un decreto originario del 21 luglio 1999, ritenuto privo di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione. L'averlo richiamato da parte della difesa dello CH e dell'CC, peraltro in modo estremamente generico, come decreto integrativo (e, per ciò stesso, tardivo) dei decreti autorizzativi del giugno 1999 sarebbe, quindi, frutto di un errore nella lettura degli atti.
Allo stesso modo, la comune doglianza della difesa degli stessi ricorrenti circa l'inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni del 9 e 30 giugno 1999 per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, è destituita di ogni fondamento, avendo la corte territoriale evidenziato a chiare lettere come i decreti autorizzativi del P.M. di tali operazioni rispondano appieno ai requisiti richiesti da questa norma per l'utilizzazione di impianti c.d. esterni.
La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la procura della Repubblica esige, come è noto, la ricorrenza di due presupposti: che gli impianti presso la procura risultino "insufficienti o inidonei" e che sussistano "eccezionali ragioni di urgenza". Peraltro, come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (26 novembre 2003, n. 919, ric. Gatto), l'aggettivazione di tali ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" si cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi a convalida da parte del giudice.
In presenza di questi due presupposti, a rendere legittima l'intercettazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario occorre altresì che il pubblico ministero emetta apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 21, Campennì), cioè un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo seguito dall'autorità giudiziaria (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera). Quanto all'inidoneità o insufficienza degli apparati captativi in dotazione all'ufficio della procura, si è puntualizzato che la motivazione relativa ad essi non può certo limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione (di inidoneità o di insufficienza), ma deve specificare la ragione della inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del PM (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto, cit.).
Con specifico riferimento poi all'indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", il massimo organo di legittimità ha ritenuto idoneo ad integrare tale parametro normativo "il rinvio al passo del decreto autorizzativo del GIP in ordine alla situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati-fine" di un'associazione per delinquere, di per sè indicativa della "gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare" (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, n. 32, Policastri;
ma cfr. anche la sent. Gatto, già citata).
Nel caso in esame risultano soddisfatti entrambi i presupposti richiesti dall'art. 268 c.p.p., comma 3. Sia quello della "insufficienza o inidoneità" egli impianti installati presso gli uffici giudiziari, essendo stata accertata" la mancanza di postazioni presso la sala di ascolto" della procura della Repubblica di Napoli, avallata per giunta dalla "dichiarazione dell'addetto all'ufficio intercettazioni della procura", sia quello delle "eccezionali ragioni di urgenza", rappresentato dall'essere "in atto una cruenta guerra di camorra per il predominio del territorio tra il clan TA e la fazione del clan dei casalesi". Tale motivazione è più che congrua e pregnante, ad onta delle parole usate ("urgenza delle operazioni", anziché "eccezionali ragioni di urgenza"), avendo questa Corte statuito che, in presenza di fatti di criminalità organizzata (come sono senza dubbio i fatti oggetto del presente processo), è assolutamente indispensabile che l'investigazione si attivi immediatamente per far cessare al più presto l'esecuzione criminosa in atto e salvaguardare gli interessi della collettività, mediante l'urgente predisposizione di idonei mezzi di ricerca della prova, attesa la gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 3, può evitare (così Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastri;
Id., Sez. 1^, dicembre 2000, Patteri, RV 219807; e, più di recente, Cass., Sez. 1^, 2 febbraio 2004, Almici ed altri). Sempre sul piano strettamente giuridico, la corte ha spiegato le ragioni per le quali il ruolo dello CH, da qualificarsi meglio come quello di un beneficiario delle tangenti anziché come quello di un mandante, non possa assolutamente ridursi a quella di un mero nuncius di disposizioni impartite da altri (leggi: dal gruppo TA) come pretende la difesa, stante la posizione verticistica da lui ricoperta in seno all'organizzazione e la chiara destinazione dei proventi delle estorsioni al gruppo di Cesal di Principe del quale il ricorrente faceva parte. Francamente non si riesce a comprendere bene il riferimento fatto dalla difesa a una pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p., per non avere la corte di merito etichettato diversamente la condotta del ricorrente sul piano giuridico, come partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), o come favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), o come violenza privata (art. 610 c.p.) o come ricettazione (art. 648 c.p.). A parte l dichiarazioni di TA RE, la cui attendibilità viene contestata debolmente dal ricorrente, il ruolo di estortore dello CH è confermato dal tenore esplicito delle disposte intercettazioni telefoniche del 9 e del 30 giugno 1999 (conversazioni tra TA e CA NC, tra CC e TA), dalle quali emerge l'intervenuto riassetto delle modalità di riscossione delle tangenti (dal EL VE, originario consegnatario dei proventi, allo CH, al quale fu consegnato mensilmente il denaro).
Si osserva correttamente nella sentenza che sussiste il concorso nel reato di estorsione anche quando il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, essendo pacifico che nella fattispecie plurisoggettiva, l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato filiale dell'evento cagionato (cfr. Cass., Sez. 1^, 21 settembre 1990, n. 14668, Lelli;
Id., Sez. 6^, 129 aprile 1990, n. 12523, Vandero). Favoreggiamento reale e ricettazione sono invece comprensivi di una gamma di ipotesi di attività successive e autonome rispetto alla consumazione dell'azione delittuosa per così dire principale posta in essere da un altro soggetto, nel cui interesse esclusivo viene prestata l'attività di aiuto (Cass., Sez. 2^, 13 aprile 1988, n. 7100, Mereu). Quanto alla violenza privata, è altrettanto risaputo che, quando la coartazione è diretta a procurarsi un ingiusto profitto di natura patrimoniale o a cagionare alla vittima un danno economico, ricorre il delitto di estorsione e non quello di violenza privata (Cass., Sez. 1^, 27 ottobre 1997, n. 9958, Carelli, Rv. 208938; Id., Sez. 1^, 7 novembre 1989, n. 679, Nappa). Priva di pregio è anche la tesi di un possibile assorbimento dell'estorsione contestata allo CH nel reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., essendo evidente che, quando l'estorsione viene materialmente posta in essere da un associato, si configura un concorso di reati, stante l'autonomia tra reato associativo e reato- fine. Senza considerare che l'ideazione dell'estorsione non poteva farsi risalire al momento della costituzione del clan dei casalesi ma fu frutto di un'autonoma iniziativa del gruppo TA-CC- Laudano.
Per il resto è agevole osservare che la difesa di CH ripropone in questa sede motivi che la corte territoriale ha già esaminato e respinto e che attengono essenzialmente al merito (l'identificazione del "ciondolino" citato dal collaboratore RO con lo CH, la limitazione temporale della condotta illecita, ecc), e, come tali, sono insindacabili in sede di legittimità. Ampia e motivata è anche la mancata concessione dell'attenuante della minima importanza (art. 114 c.p.), delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e l'irrogazione di una pena più blanda. La corte ha risposto che "lo spessore criminale dello CH, già condannato per associazione a delinquere di stampo camorristico, la diretta ingerenza nella riscossione e gestione della tangente, l'estrema gravità dei fatti non consentono di accogliere nessuna delle richieste formulate". Tali riferimenti consentono di ritenere, in mancanza di specifiche censure della parte interessata, pienamente adempiuto l'obbligo della motivazione sul punto. Sussiste, da ultimo, all'evidenza l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, fatta palese dalla formulazione della stessa imputazione, dove si fa espresso riferimento al fatto che l'estorsione è stata commessa "avvalendosi della forza di intimidazione espressa" dal clan di appartenenza e si evidenzia che il fatto è stato commesso "avvalendosi delle condizioni e con le modalità di cui all'art. 416 bis c.p., e cagionando alle società un danno patrimoniale di rilevante gravità".
Considerazioni in gran parte analoghe possono ripetersi riguardo all'CC, il cui ricorso, redatto dallo stesso difensore dello CH, ne ripercorre le linee fondamentali, specie per quanto attiene il merito. La corte territoriale ha dato puntuale e coerente risposta a tutte le obiezioni della difesa, che nel ricorso vengono ripetute pressoché negli stessi termini in cui erano state proposte nell'atto di appello, prendendo spunto da una apodittica e indimostrata non spontaneità delle dichiarazioni accusatorie del RO, considerato un chiamante in reità e non un chiamante in correità (ma il cambio di etichetta non cambia la sostanza delle accuse e la necessità di un loro riscontro, che qui è offerto dal tenore delle conversazioni intercettate il 9 giugno 1999), e da asserite circostanze favorevoli all'imputato non valutate adeguatamente dalla corte (come le dichiarazioni del IA, alto dirigente della IO, che ha escluso di aver incontrato l'CC presso l'albergo napoletano dove TA e l'CC giunsero lo stesso giorno e quasi contestualmente, come è dimostrato dalla accertata cronologia delle prenotazioni).
Ampia e articolata è poi la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 114 c.p. e art. 62 bis c.p., e all'irrogazione di una pena contenuta nei limiti edittali, come pure alla mancata esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, avendo la corte fatto presente che l'CC è stato uno dei promotori ed organizzatori dell'estorsione insieme a TA AR e gestì la riscossione della tangente, non certo soltanto nelle prime fasi. Per tacere del rilevante spessore criminale del ricorrente, già coinvolto in fatti di omicidio di natura camorristica.
Generica, da ultimo, è la censura relativa al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi b) e g) e quelli già giudicati dal GUP del tribunale di Napoli con sentenza del 4 aprile 2003 in quanto risalenti nel tempo e inerenti comunque a un fatto completamente diverso (l'omicidio di CI BR TO). Infondato, e ai limiti dell'inammissibilità, è anche il ricorso proposto da EL VE, che non solo non ha mai negato di essere un affiliato del clan dei casalesi ne' il suo ruolo di plenipotenziario e referente dell'organizzazione insieme a CA TO, ma non ha negato neppure di essersi interessato in prima persona di recuperare i proventi dell'estorsione dopo la morte violenta di TA AR, il suo coinvolgimento nella vicenda è ammesso da lui stesso e confermato dalle dichiarazioni di TA RE, anche se il ricorrente si è sempre sforzato di ridimensionare la sua partecipazione alla vicenda, insistendo per ricondurre la sua condotta nell'alveo dei reato associativo originariamente contestatogli e per il quale risulta essere già stato condannato con sentenza del 29 giugno 2001. Per lui vale la considerazione già svolta riguardo agli altri due ricorrenti, e cioè che l'estorsione in danno della società IO fu opera del clan dei "liternesi" facente capo a TA AR e EL VE intervenne nella gestione della tangente solo in un momento successivo, a conferma e riprova del suo ruolo di concorrente nel reato.
Anche con riferimento alla sua posizione la sentenza ha dato risposta a tutte le obiezioni avanzate dalla difesa, prima fra tutte quella che il reato di estorsione è stato commesso "nello stesso arco temporale" in cui il ricorrente commise altre estorsioni - tra il 1995 e il 1998 - nell'ambito del clan dei casalesi (fatti giudicati con la sentenza già ricordata del 29 giugno 2001). Con la differenza, ha spiegato la corte, che diversi erano allora i concorrenti e diversi erano anche gli ideatori di questa particolare forma di estorsione, che non poteva dirsi programmata sin dalla costituzione dell'associazione principale.
Per il resto valgono le osservazioni già svolte.
Al rigetto dei ricorsi seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p.. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2006