Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato (nella fattispecie, eliminando le pene accessorie) non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, giacché tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2004, n. 49701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49701 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/11/2004
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 02149
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 033166/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN N. IL 02/07/1936;
avverso SENTENZA del 08/02/2001 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 maggio 2002 la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava, salvo che per le pene accessorie - interdizione per 20 giorni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità per un anno di contrattare con la pubblica amministrazione - che venivano eliminate, la sentenza 8 febbraio 2001 del tribunale della stessa città, che aveva condannato l'imputato appellante alla pena di gg. 20 di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di lire 1500000, avendolo riconosciuto colpevole del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 37 L. 24 novembre 1981 n. 689 per avere omesso la presentazione di denunce e registrazioni obbligatorie al fine di non versare contributi e premi previsti dalla legge, con la conseguente omissione di versamenti per oltre 5 milioni di lire, dal novembre 1997 al gennaio 1999. Condannava l'appellante alle spese del grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 592 c.p.p. Sostiene che non poteva essere condannato alle spese dal momento che comunque una riforma della sentenza di primo grado era intervenuta anche se per effetto di una legge, la n. 38 del 2000, entrata in vigore medio tempore (della quale peraltro aveva chiesto l'applicazione in sede di discussione orale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, solo il rigetto della impugnazione o la declaratoria della sua inammissibilità determina, a mente dell'art. 592 c.p.p., la condanna della parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali. La norma non può che essere di stretta interpretazione e non può subire deroghe allorché, come è avvenuto in questo caso, il miglioramento della posizione dell'imputato nel giudizio di impugnazione si è realizzato senza una sua specifica richiesta contenuta nell'atto di impugnazione. È infatti decisivo che in detta sede una riforma in melius della sentenza di primo grado per lui ci sia stata, anche se indipendentemente da una sua "meritevolezza" al riguardo.
In tal senso è l'orientamento di questa Corte Suprema di Cassazione, quale può in particolare dedursi da Sez. 1^, 11 ottobre 1996 n. 4667, che ha negato l'accollo delle spese all'imputato pur in presenza di una declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, in una situazione tuttavia in cui egli aveva tratto giovamento dall'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale. Nella specie in esame peraltro la situazione in fatto è ancora più favorevole all'odierno ricorrente posto che nel momento in cui fu proposto l'appello non era ancora intervenuta la legge sulla base della quale sono state eliminate le pene accessorie ed egli non poteva quindi farne oggetto di un apposito motivo di impugnazione. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento della impugnata sentenza, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2004