Sentenza 9 marzo 2012
Massime • 1
In tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata in riferimento al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per il reato stesso.
Commentario • 1
- 1. Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2012, n. 12260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12260 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 09/03/2012
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 585
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 14875/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia;
nel procedimento nei confronti di:
SI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/06/2010 del Giudice di pace di Mantova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata AR SI veniva condannato alla pena di Euro 1000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 582 e 594 cod. pen., commesso in Mantova il 07/09/2008 in danno di TI IM, determinandosi la pena nella misura base di Euro 800 per il più grave reato di minaccia con aumento di Euro 100 per la continuazione con il reato di ingiuria e di ulteriori Euro 100 per l'aggravante, contestata in relazione a quest'ultimo reato, della commissione del fatto in presenza di più persone.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge nella determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante in misura superiore al limite massimo edittale del terzo della pena inflitta per il reato a cui l'aggravante accede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Posto invero che l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante, ove fa stessa sia contestata in relazione ad un reato ritenuto satellite nell'ambito di una riconosciuta continuazione, si commisura sull'aumento di pena determinato al sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato stesso (Sez. 2, n. 10757 del 28/09/1989, Aronica,
Rv. 185006); è indiscutibile che nel caso di specie l'incremento applicato per l'aggravante della commissione del reato di ingiuria in presenza di più persone sia stato quantificato in misura superiore al terzo della porzione di pena stabilita per quel reato nell'ambito della continuazione con il reato-base di minaccia, in violazione dell'art. 64 cod. pen.. La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio al Giudice di pace di Mantova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nel solo punto della determinazione della pena e rinvia al Giudice di pace di Mantova per nuovo giudizio su di esso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012