Articolo 199 del Codice penale
Articolo 179Articolo 190
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1 luglio 1931
Art. 199.

(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)

Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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