Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.
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La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1304 del 22 febbraio 1990 «Per le informazioni scritte, che la P.A. fornisce su richiesta del giudice a norma dell'art. 213 c.p.c., l'inserimento nel fascicolo d'ufficio, con la conseguenziale facoltà delle parti di esaminarle, ai sensi degli artt. 96 e 76 disp. att....» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3181 del 14 febbraio 2006 «L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado ha una funzione meramente sussidiaria sicché la sua mancata acquisizione non vizia nè il procedimento di secondo grado, nè la relativa sentenza. Tuttavia, detta mancanza può costituire motivo...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15148 del 23 novembre 2000 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2010, n. 7061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7061 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 313
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 36859/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IM N. IL 23/03/1976;
avverso la sentenza n. 858/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 12/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui in data 12.2 - 13.5.2009 la Corte d'appello di Lecce sez. dist. Di Taranto confermava la sentenza 18.1.2005 del locale Tribunale di condanna di ER IM per il delitto di evasione, consumato il 25.9.2002, ricorre il difensore fiduciario con due motivi:
- violazione di legge in relazione all'art. 191 c.p.p. e art. 111 Cost., perché nel dibattimento di primo grado sarebbe stata acquisita la relazione di servizio dei verbalizzanti, assente l'imputato assistito da un difensore d'ufficio: secondo il ricorrente il consenso dato da quest'ultimo all'acquisizione non sarebbe stato efficace, risolvendosi nel caso di specie - con tale acquisizione - il giudizio nella sostanziale celebrazione di un rito abbreviato, sicché il consenso all'utilizzazione di atti ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3 sarebbe atto personalissimo dell'imputato;
- vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt.191 e 195 c.p.p., in relazione all'utilizzazione della relazione di servizio e dell'elemento indiziario costituito dal "presunto avvistamento" fatto dall'app. Di Noi: secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe dato per scontati elementi di fatto del tutto incerti nel processo, alla luce del tenore della relazione di servizio acquisita ed unica prova fondante la decisione del Tribunale, in particolare in ordine al fatto che il controllo dei carabinieri AC e AB fosse stato eseguito proprio presso l'effettiva abitazione del "nostro" ZE e non di un omonimo e che proprio l'imputato fosse stato protagonista dell'incidente a bordo della moto con cui sarebbe stato visto in giro dall'app. Di Noi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo è infondato.
Il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (nonché di documentazione relativa all'attività difensiva), previsto dall'art.493 c.p.p., comma 3, può infatti efficacemente essere espresso dal difensore.
Tale acquisizione infatti - pur costituendo eccezione al principio dell'assunzione diretta dei mezzi di prova per il giudizio in dibattimento - innanzitutto costituisce estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti che si intendono provare e delle prove di cui si chiede l'ammissione (disciplinato dall'art. 493 c.p.p., comma 1 e certamente appartenente al difensore anche dell'imputato, come espressamente previsto da tale comma); in secondo luogo, in assenza di una norma che riservi specificamente al solo imputato l'esercizio di tale facoltà (come invece avviene per il rito abbreviato), è congrua al principio generale di rappresentanza dell'imputato assente o contumace, previsto dall'art. 484 c.p.p., comma 2 bis in relazione all'art. 420 quater c.p.p., comma 2 e art.420 quinquies c.p.p., comma 1, ultima parte e comma 2.
Nè la natura del rapporto di assistenza tecnica tra il difensore e l'imputato - d'ufficio piuttosto che fiduciario - ha alcun rilievo:
perché l'imputato contumace che non abbia nominato un proprio difensore fiduciario, ovvero non si sia attivato per assicurarsi della presenza effettiva del difensore fiduciario nominato, ha notizia dell'assistenza officiosa e, specialmente, perché l'attuale sistema che disciplina la difesa officiosa - pressoché interamente devoluta agli organi rappresentativi della classe forense - non può che garantirne l'idoneità tecnica.
2.2 Il secondo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti: il ricorrente, infatti, a fronte di una ricostruzione operata dai Giudici del merito congrua ai dati probatori richiamati, sorretta da motivazione non apparente ed immune da vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità, si limita in realtà a proporre una diversa valutazione delle prove, preclusa in questa fase di legittimità.
2.3 Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010