Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 493.
(Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
(Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Commentari • 67
- 1. Il d.lgs. 184/2021 sulla lotta contro frodi e falsificazione di mezzi di pagamento (di P. Bernardoni)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 220.0096
[…] in particolare, è rappresentata dall'art. 2, che da un lato modifica il testo e la rubrica dell'art. 493-ter c.p. e, dall'altro, introduce un nuovo art. 493-quater c.p., creando così un piccolo sistema di reati volti a prevenire e punire le condotte fraudolente relative agli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. […] di cui al c. 2, lett. b), accomuna i reati di cui all'art. 493-quater e 640-ter c.p., nella versione aggravata sopra esposta; […] che, a loro volta, costituiscono “strumenti di pagamento diversi dai contanti”, bisogna ritenere che i reati di cui agli artt. 493-ter e 493-quater c.p. possano essere commessi anche con riguardo a portafogli di valute non ufficiali. […]
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Giurisprudenza • 472
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 31/08/2026, n. 32376Provvedimento: […] Con ordinanza del 19.2.2026, il Tribunale di Milano ha provveduto su un'istanza di ON TI TI per l'applicazione del ne bis in idem sostanziale in relazione alle condanne pronunciate a suo carico nel 2019 per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 494 cod. pen. e nel 2018 per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Il Tribunale ha accolto l'istanza con riferimento ai reati di cui agli artt. 494 e 493-ter cod. pen., mentre l'ha rigettata in relazione ai residui reati, […] la falsificazione che l'art. 493- ter cod. pen. prevede in alternativa all'indebito utilizzo riguarda l'alterazione delle stesse carte di pagamento o, comunque, […]Leggi di più...
- art. 669 cod. proc. pen.·
- art. 493-ter cod. pen.·
- condotte sincroniche e diacroniche·
- falsità in certificati amministrativi·
- giurisdizione esecutiva·
- indebita utilizzazione strumenti di pagamento·
- principio di specialità·
- progressione criminosa·
- ne bis in idem sostanziale·
- art. 494 cod. pen.·
- concorso apparente di norme·
- art. 649 cod. proc. pen.·
- art. 482 cod. pen.·
- continenza tra norme·
- art. 477 cod. pen.