Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 2
Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante nei confronti dell'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi).
I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l'Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia e non comportano l'applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto.
Commentario • 1
- 1. Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2016, n. 29628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29628 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
29628/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUART A SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Pres.id�nte - N.4,4,�.l { W{b l . SENTENZA Dott. CE MARIA CIAMPI - Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 25312016 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. ON LEONARDO TANGA - Rei. Consigliere - Dott. PE PA VICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE AL N. IL 28/10/1977 SO RI N. IL 02/08/1955 IE EN N. IL 01/08/1976 IE PE N. IL 11/08/1954 IA PE N. IL 20/08/1981 NC NN N. IL 15/02/1954 E' ON N. IL 06/02/1979 DELLA CC ON N. IL 17/04/1979 CE LA N. IL 31/08/1987 LI IO N. IL 11104/1975 LO CE N. IL 24/0711972 LI LI N. IL 03/04/1980 GA PE N. IL 12/05/1971 NI AL N. IL 28/01/1976 IR AS N. IL 13/02/1961 IR AT N. IL 31/07/1963 avverso la sentenza n. 1283/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/01/2015 . . visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. N.tJlf/INt0 che ha concluso per : "'. � . 'fe. � rz ---- E' presente l'avvocato VECCHIO NN SISTO del foro di VIBO VALENTIA in difesa di: IE AL IE PE CE LA E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di: IE EN E.' presente l'avvocato D'ASCOLA EN NICO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: SO RI NC NN E' ON E' presente l'avvocato LOJACONO CE del foro di ROMA in difesa di: E' ON E' presente l'avvocato GANINO BRUNO del foro di VIBO VALENTIA in difesa di: l . LO CE E' presente l'avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA in difesa di: CE LA E' presente l'avvocato SANTAMBROGIO MARIO del foro di PALMI in difesa di: NI AL IR AS IR AT E' presente l'avvocato DIDDI AL del foro di ROMA in difesa di: GA TI PE E' presente l'avvocato MANAGO' ON del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: IA PE E' presente l'avvocato MUZZOP APPA CE del foro di VIBO VALENTIA in difesa di: -- CC ON LI LI GA PE E' presente l'avvocato CARICA TERRA LA del foro di ROMA in difesa di: IE AL E' presente l'avvocato ARICO' NN del foro di ROMA in difesa di: LL IO E' presente l'avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO in difesa di: LI IO E' presente l'avvocato AL V ARO DOMENICO del foro di PALMI in difesa di: IA PE E' presente l'avvocato STAIANO AT del foro di CATANZARO in difesa di: E' ON DELLA CC ON LO CE E' presente l'avvocato NETO DOMENICO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: NC NN PRELIMINARMENTE LA CORTE, NULLA OPPONENDO IL PROC.GEN., DISPONE LO STRALCIO DELLA POSIZIONE DI LI LI PER OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI UDIENZA MANDANDO ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI RITO ANCHE AI FINI DI UNA SOLLECITA FISSAZIONE DEL PROCEDIMENTO STRALCIATO. IL PRESIDENTE INVITA IL CONSIGLIERE PAVICH AD ESPORRE LA RELAZIONE. IL PROC. GEN. IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DI DELLA CC ON CONCLUDE PER L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO QUANTO ALLA FRAZIONE DI AUMENTO DI MESI SEI DI CONTINUAZIONE ECCEDENTE LA PENA COMMINATA IN PRIMO GRADO, RIGETTO NEL RESTO E PER IL RIGETTO DI TUTTI GLI ALTRI RICORSI. I DIFENSORI PRESENTI ILLUSTRANO I MOTIVI DEI RISPETTIVI RICORSI E NE CHIEDONO L'ACCOGLIMENTO. L'A VV. STAIANO DEPOSITA NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA DI LO CE. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa i l 28 gennaio 2015, la Corte d'appello di Reggio Ca labria riformava pa rzialmente la sentenza emessa a l l 'esito d i gi ud izio abbreviato dal Giud ice per l 'udienza prel i m i nare del Tri bunale di Reggio Calabria i n data 25 marzo 2013, riqual ifica ndo la condotta ascritta a l ca po 1 a Wa ked el Ghandou r IY in quella di favoreggia mento rea le, con le conseg uenti statu izioni ca utelari e accessorie, escl udendo per tutti gli i m putati l'agg ravante della transnazional ità ex a rt. 4 legge 146/2006, concedendo le atten ua nti generiche a RE Pi RÒ, rideterm i nando la pena nei confronti d i Wa ked el G handour IY, SS RO NI, RE Pi RÒ, TO AS Pi RÒ, CO RT, Gi PP Ga TI, FR RI llo, Fa IZ SA, TO DE la OC, LI PO PA, TO FR ZÉ, OR io AL, G IO Ma nci n i , Gi PP UGl ES, Vi NC UG SE, SS RO UG SE, Gi PP PI, e confermando nel resto la sentenza d i primo grado.
1.1. L'oggetto del processo é costituito da u n'i m putazione di reato associativo fi nalizzato a l traffico d i i ngenti qua ntitativi di sosta nze stu pefacenti (ca po 1 - a rt. 74 D . P . R. 309/1990), agg ravato dal metodo mafioso e in origine dalla transnazional ità, nonché da a lcu ne i potesi d i reato p . e p. dagli artt. 73 e 80 D . P.R. 309/1990 (capi da 2 a 5), anch'esse aggravate dal metodo mafioso. Ciascu no dei reati scopo si riferisce a l l 'acquisto per l 'i m portazione i n Ita l ia dal Sudamerica, su i ncarico di comm ittenti italiani, di g rosse partite di stupefacente del ti po cocai na, per la cui i m portazione, secondo l'assu nto accusatorio, g l i im putati faceva no leva s u u n com plesso sistema organizzativo e logistico, che vedeva g l i i m putati stessi ( i n pa rtOLre IU UG l ES, ViNC UG SE, SS RO UG SE, G iPP PI, CO RT, G i PP GaTI, FR CO RI l lo, FaIZ SA, TO DE la OC, FI i PO PA, TO FR ZÉ, ORio Ga l iano) com partecipi, assieme ad altri soggetti a nche stranieri, sepa rata mente g i udicati o nel frattem po deced uti, in operazioni d 'i m portazione di coca i na eseg uite o comunque i ntra prese nel periodo compreso fra il 2Q10 e il 2011. Al vertice LLorga n izzazione di cu i al capo 1, sempre secondo l 'ed itto i m putativo, ven ivano ind icati e perciò qual ificati come ca pi, Gi PP PI, G IO AL, TO FR ZÉ, GI n n i Ma nci n i (quest'u lti mo i n partOLre con com piti d i organ izzazione logistica ) , G i u SE UGl ES, Vi NC UGl ES e SS RO UG SE (con il compito d i cu rare i n partOLre i contatti con i forn itori colombiani e suda merica n i e di ra POrtarsi con i com m ittenti italiani) ; fra g l i od ierni i mputati, assieme ad altri personagg i nel frattem po deced uti o sepa rata mente g i u dicati, veniva no altresì qual ificati come compartecipi TO DE la OC (con fu nzioni ausil iarie ed esecutive rispetto ad TO RA), 2 FR CO RI l lo (col compito d i cu rare i raPOrti fra Vi NC RB , fig u ra di spicco del sodalizio, con g l i altri associati ) , N OL RT (che, per a iutare SS RO UGl ES nella sped izione dello stu pefacente, si recava in Colombia), Fa IZ SA (con il compito di ai uta re e consig liare i l EL Am BR io e di interag i re con M CH LA RO, anch'essi associati) , RE Pi RÒ, TOAS Pi RÒ e SSRO NI (con com piti con nessi al recupero dello stupefacente), IU Ga TI (con il compito d i organizza re gli incontri tra i sodali e d i gesti re i l recupero cred iti, i pagamenti e lo stoccaggio dello stu pefacente), FI i PO PA (con il com pito di ai utare il PI e di provvedere a lla conseg na del denaro e deg l i altri materiali fu nziona l i all'assocAZione) . 1 . 2 . La Corte d i merito, nella sentenza suddetta, su perate le dog lia nze i nerenti alla com petenza territoriale nel senso del rigetto delle eccezioni formulate dai difensori (che, ri proponendo le deduzioni già artOLte sul pu nto in primo g rado, aveva no a rgomentato i l difetto d i competenza della Corte reggina, in favore della sede di Bolog na, ritenuta competente i n relazione al l uogo di commissione del reato associativo), offriva prel iminarmente contezza - muovendo dai reati scopo d i cu i a i ca pi da 2 a 5 - del com pendio i nvestigativo che aveva condotto ·a l l 'affermazione di penale responsabil ità deg l i i m putati, costitu ito in partOLre da intercettazioni di conversazioni e di SMS, da attività di monitoraggio eseg u ite dalla pol izia giudiziaria, nonché da tre seq uestri di i ngenti qua ntità di cocaina (400 kg seq uestrati il 1 3 settembre 2010 a OT, ca po 2 della rubrica;
1 000 kg seq uestrati i l 1 2 novem bre 2010 a G ioia Tauro, capo 4 della rubrica;
1 200 kg d i coca i na seq uestrati a Livorno il 7 aprile 201 1 , ca po 5 della ru brica), tutti caratterizzati da pri nci pio attivo assa i elevato. 1 . 3 . Qua nto al ca po 2 (contestato in pa rtOLre ad SS RO UGl ES, oltre ad altri nel frattempo deced uti o nei cui confronti si procede sepa rata mente), i l quantitativo di coca ina seq uestrato a OT era destinato a essere i m portato i n Ita l ia, essendo occultato al l'i nterno d i statuine e altri oggetti aventi come desti nazione la fil iale d i Bitritto della d itta None Sagle corrente i n Lugano e facente capo a d AmBR io SA, altro soggetto coi nvolto nella vicenda;
qua nto a l ca po 3 (contestato ag l i od iern i i mputati G iPP PI e TO FR ZÉ, oltre ad altri nel frattem po deced uti o nei cu i confronti si procede sepa ratamente), lo stu pefacente doveva essere sped ito, occu ltato i n l i brerie di leg no, all'aeroporto d i M i lano Malpensa tramite u n cargo i n partenza da OT, ma la sped izione non ven iva effettuata per sopragg i u nte d ifficoltà operative;
qua nto al capo 4 (contestato agli od ierni i m putati Gi PP PI e GIO CI ni, oltre ad altri nel frattem po deced uti o nei cu i confronti si procede sepa rata mente) , lo stu pefacente, pa rtito i n questo caso dal Brasile, ven iva seq uestrato nel porto di G ioia Ta uro e risu ltava occu ltato in u n container 3 contenente telai per macch i na ri ag rico l i;
qua nto i nfi ne al ca po 5 (contestato a Gi PP PI, TO DE la OC, G IO CI ni, ORio Ga AN, TO FR ZÉ, Fi l i PO PA , RE Pi RÒ, TOAS Pi RÒ e SS RO NI, oltre ad altri nel frattem po deceduti o nei cui confronti si procede separata mente), lo stu pefacente ven iva sequestrato nel porto d i Livorno e risu ltava occultato i n un container contenente latti ne d i palmito. La Corte ill ustrava inoltre, alla luce delle complessive risultanze probatorie, i li nea menti del sodalizio cri m i noso d i cui a l ca po 1. 1.4. Per ciascu na delle i mputazioni, la sentenza della Corte reg g i na illustrava le operazion i di monitoraggio e il contenuto delle i ntercettazioni, dalle quali era possibile ricostru i re i singol i passagg i delle vicende cri m i nose e si ricavava il ruolo asseg nato a [...] no deg l i i m putati: ruolo poi anal izzato si ngola rmente per ciascu na posizione.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono g l i i mputati SS RO UG SE, Fa IZ SA, Vi NC UGl ES, G i PP UG SE, Gi PP PI, GIO CIni, TO FR ZÉ, TO DEla OC, N OL RT, G IO AL, FR RIllo, Fi l i PO PA (con riguardo a l la cui posizione, tuttavia, é stato d isposto stralcio all'od ierna ud ienza, per vizio d i citazione), Gi PP GaTI, SS RO NI, TOAS Pi RÒ, RE Pi RÒ, tutti per i l tramite dei rispettivi difensori di fiducia, tranne ViNC UGl ES, il cui orig inario ricorso é da lui personal mente sottoscritto (ed é stato seg u ito peraltro sia da autonomo ricorso che da motivi nuovi a fi rma del suo difensore di fid ucia ) , e con l'ulteriore eccezione d i u n atto redatto persona l mente da TO FR ZÉ, aggiu ntivo rispetto a quelli sottoscritti dai suoi difensori . 3 . Il ricorso presentato nell'i nteresse d i SS RO UG l ES é a rtOLto i n cinque ord i n i di motivi, am piamente i l lustrati con i l corredo d i diversi stra lci di conversazioni intercettate, e tutti tesi a denu ncia re vizi d i motivazione nell'i mpug nata sentenza . 3 . 1 . Oggetto delle dog l ia nze d i cui a l primo motivo é la decisione della Corte territoriale i n ord i ne a l la competenza per territorio, già affermata dal Giud ice per le i ndagini prelimi nari a fronte delle eccezioni d ifensive;
eccezioni che, ri bad ite avanti la Corte reggina, venivano nuova mente disattese . Sostiene i l ricorrente che la com petenza per territorio doveva essere individ uata i n Bolog na: ciò in qua nto la sede i n cui si svolgevano prog ra m mazione, ideazione e d i rezione delle attività cri mi nose facenti capo a l sodal izio era a ppu nto quella di Bologna, ove dal 26 aprile 2009 (ossia da epoca a ntecedente i fatti per cui si procede) d i morava con obbligo di sogg iorno Vi NC Ba ER , soggetto in cu i doveva identifica rsi il 4 vero fu lcro LLassocAZione, presso i l quale si teneva no le ri u nioni fu nzional i alle scelte operative del gruPO, nonché il com m ittente delle operazioni d'i mportazione dello stu pefacente. Ciò emerge dag li atti di pol izia giudiziaria, da atti di altri proced i menti richia mati nel motivo di ricorso, nonché dalla stessa sentenza d i primo grado. Non é perciò corretto affermare, come fa la Corte d i merito, che non sarebbe i nd ivid uabile i l l uogo d i costituzione e manifestazione del consesso cri m i noso, a rgomento sga nciato dalle emergenze fattual i raccolte nel processo e ta le da travisarne i l senso .
3.2. Con i l secondo motivo lamenta l 'esponente l'i m proced ibilità LLazione penale a carico di SS RO UG SE, residente in territorio colom biano e quivi tratto in a rresto, in qua nto a detta azione penale si é dato corso in violazione della disciplina in tema d i estrad izione e sulla base d i un provved imento d'espu lsione del UGl ES dalla Colom bia che non é mai stato a l legato agli atti . 3 . 3 . Con i l terzo motivo i l ricorrente lamenta vizio d i motivazione i n ord i ne alla responsabil ità penale d i SSRO UG SE i n ord i ne al ca po 2 della ru brica (carico di stu pefacente pervenuto a Gioia Tau ro il 28 settembre 2010) : i n specie l'esponente ri leva che, mentre nell'im putazione viene addebitato al UGl ES di avere messo i n contatto ta le LO N IC ( referente d i forn itori suda merica n i ) con Am BR io SA, nella sentenza i m pug nata, così come i n quella di primo grado, si addebita a l UGl ES d i aver cu rato i profi li organ izzativi del l 'i mportazione e il conseg uente versa mento di danaro : condotta affatto diversa, cioé, rispetto a quella contestata;
su lla q uestione, pur a fronte delle eccezion i difensive, nessu na motivazione é stata fornita, né dal giud ice d i pri mo grado, né dalla Corte d i merito. Oltre a ciò, prosegue l'esponente, la Corte territoriale ha erroneamente ava llato la motivazione resa dal Giud ice per l 'ud ienza pre l i m i nare nella pa rte in cui si va lorizzava il fatto che, addosso a due autisti i nca ricati del trasporto del carico d i coca ina, venivano trovati due n u meri di utenze telefon iche riten ute in uso al UGl ES: a fronte di ciò, la difesa aveva pu ntual mente indicato elementi oggettivi i n base ai quali le utenze i n parola non erano riferibili ad SS RO UG l ES (i nu meri sarebbero stati d iversi;
i l sopra nnome c u i essi ven iva no associati n o n poteva essere riferibile a l u i ) , m a su ta li deduzioni la Corte di merito non ha speso alcuna a rgomentazione. Analogamente, la Corte di merito ha omesso di motivare a fronte delle contestazioni difensive sulla genericità della e. mail del 6 settem bre 2010 i nviata da FR CO OS rio Li Vig ni ad AmBR io Sa NS, che secondo il g i udice d i pri mo g rado proverebbe i l coinvolgimento d i SS RO UGl ES nell'acquisto dello stu pefacente ( i n base a l riferimento a tale " P", identificato nel UG SE i n base al suo soprannome TO), nonché a fronte LLi rrilevanza, sostenuta dalla difesa, della conversazione intercorsa tra i l SA, SSRO UG SE e 5 a ltro soggetto i l 26 settembre 2010, d i 1 3 g iorni successiva rispetto a l sequestro dello stu pefacente. L'assenza d i a rgomentazioni nell'i m pug nata pronu nzia a fronte delle suesposte q uestioni e dei corrispettivi motivi d'appello i ntegra, secondo l'esponente, il dedotto vizio di motivazione.
3.4. Con il quarto motivo la dog l ianza in pu nto d i vizio di motivazione é riferita alla com parteci pazione di SS RO UG SE, con ruolo apica le, a l sodal izio di c u i a l capo 1 . In proposito lamenta i l ricorrente l'assenza d i motivazione su lle doglia nze difensive ci rca l 'identificazione d e l UGl ES nel l ' AL d i cui alla conversazione tra i l RB e i l LA RO del 1 7 gennaio 20 1 1 (personagg io che s i identificherebbe i nvece, secondo l e stesse autorità inquirenti , i n tale AL da LA ) , nonché a proposito della conversazione tra i l UG l ES, i l SA e d a ltro soggetto - apod ittica mente identificato n e l RB - , conversazione che, come messo i n l uce dalla difesa, appa re i ncomprensi bile e non chiaramente decifrabile nel suo contenuto;
vengono poi menzionate le u lteriori censu re difensive mosse in sede d 'appello a proposito deg l i elementi posti a base del convi ncimento del Giud ice d i primo g rado circa il ruolo d i G iPP e ViNC UG SE ( rispettiva mente pad re e EL d i SS RO) nell'i nvio del danaro i n Colombia per fi nanziare le operazioni d i acq u isto di coca i na: all'uopo vengono richia mate le conversazion i del 27 settembre 2010, del 2 1 novembre 2010 ed a ltre a ncora, riportate nel testo del ricorso, i n merito a l le quali le dog l ianze difensive si appu ntavano sull'assenza d i alcun aPOrto dei UG SE al sodal izio e al reTIvo prog ra m ma cri mi noso, nonché d i contatti tra Gi PP UG l ES e g l i altri presu nti consociati . Sulle censu re difensive, tuttavia, la Corte territoriale ha fornito una motivazione generica e i nsufficiente, sosta nzial mente sovraPOsta a quella di primo g rado e priva di vag l io critico al riguardo. 3 . 5 . Con il quinto e u ltimo motivo i l ricorrente denu ncia il vizio di motivazione i n ord i ne alla qual ifica di "capo", attri buita ad SSRO UGl ES u nicamente sulla base del suo ruolo asserita mente deli berativo nella vicenda d i cui al ca po 2 , ma non ra POrtabile a d u n suo ruolo direttivo nell'am bito del l'i ntera vicenda associativa, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza d i legitti mità . 3 . 6 . In agg i u nta ai suddetti motivi di ricorso é stata successiva mente depositata dal difensore di SS RO UG l ES u na memoria esplicativa , con la quale vengono u lteriormente i l lustrate le rag ioni di doglianza i n ord i ne alla q uestione della com petenza per territorio (di cui al primo motivo di ricorso) ; alla q uestione del l'i m proced ibi l ità LLazione penale nei confronti del UGl ES (di cui a l secondo motivo d i ricorso) ; e alla questione del ruolo apicale attri buito al 6 ricorrente nel l 'a m bito del sodal izio cri mi noso (di cui al quarto e a l q u i nto motivo di ricorso) . 4 . I l ricorso presentato nell'i nteresse d i G iPP UG SE s i artOL i n tre ord i n i d i motivi, a nch'essi tutti tesi a denunciare vizio d i motivazione nell'i m pug nata sentenza . 4. 1 . Il primo motivo ri propone dog l ianze, i n punto di i ncompetenza territoriale, sostanzial mente identiche a quelle già viste nel primo motivo d i ricorso presentato p e r conto d i SS RO UGl ES, a l le q u a l i perciò p u ò fa rsi ri nvio.
4.2. Il secondo motivo é, i nvece, pressoché sovraPOn ibile a l quarto motivo di ricorso presentato nel l 'i nteresse di SS nd ro UG SE, ed attiene alla com pa rteci pazione d i IU UGl ES, con ruolo apicale, al soda lizio d i cui al ca po 1 , su l la base delle stesse a rgomentazioni i n precedenza i l l ustrate e alle quali può parimenti fa rsi rimando. 4 . 3 . Il terzo motivo é a sua volta ri propositivo di a rgomentazioni analoghe a quelle spese a proposito del qui nto motivo d i ricorso presentato nel l 'i nteresse d i SS RO UG l ES, i n ord i ne a l la qual ifica d i "ca po" del l'assocAZione attri buita a Gi PP UGl ES, sulla base d i elementi del tutto assenti a proposito di quest'u lti mo, a l quale non sono attribuibili compiti decisiona li i n alcuna delle vicende cri m i nose : unico, sporad ico contatto del UG SE con soggetti i m plicati nell'assocAZione é quello con N OL RT, la cu i ricond uci bilità al prog ramma associativo é pera ltro assente.
4.4. In agg i u nta a i suddetti motivi d i ricorso é stata successivamente depositata dal difensore d i Gi PP UG SE u na memoria espl icativa, con la quale vengono u lteriormente i l l ustrate le rag ioni d i doglianza in ord i ne alla q uestione della com petenza per territorio (di cui al pri mo motivo d i ricorso) ; e alla q uestione della pa rteci pazione del ricorrente al soda l izio cri m i noso e LLattri buzione al medesi mo d i u n ruolo a picale nell'am bito d i esso (di cu i al secondo e a l terzo motivo d i ricorso) . 5 . Il ricorso presentato nell'i nteresse d i N OL RT si artOL i nvece i n due motivi . 5 . 1 . Con il pri mo vengono riproposte le identiche censure i n pu nto di i ncom petenza territoriale che si sono già viste a proposito del ricorso presentato per conto d i SS RO e d i IU UG SE, alle quali può d u nque fa rsi ri nvio. 5 . 2 . Il secondo motivo, a rtOLto in più a rgomenti disti nti, riguarda invece la motivazione, censu rata come i llogica, ci rca la parteci pazione del RT al sodalizio cri mi noso di cu i al capo 1. In proposito, deduce l 'esponente, il percorso 7 a rgomentativo della Corte d i merito é la mera trasposizione della motivazione resa dal giud ice di pri mo g rado, e le censure d ifensive vi sono liqu idate in brevi battute nella sentenza i m pug nata . Nel la mentare come detto com pendio a rgomentativo non sia aderente ai requ isiti di legge in punto di motivazione, il ricorrente evidenzia ad esempio che la d ifesa ha contestato con dovizia di elementi, anal iticamente riportati nel ricorso, l'individuazione (ed in specie il riconoscimento voca le) del RT come col loq uiante nella conversazione con SS nd ro UG SE, avvenuta presso una stazione di servizio sulla Salerno Reggio Cala bria, nella quale si faceva riferimento a un viaggio in Colombia d u rante i l qua le, secondo quanto ritenuto nella sentenza d i primo g rado, i l RT avrebbe i ncontrato il UG l ES;
ma a fronte d i ciò la Corte d i merito ha rigettato la prospettazione difensiva ritenendola generica e priva d i elementi concreti atti a inficiare l'attendibi lità del riconoscimento voca le. Sul pu nto, l 'esponente censu ra la carenza motivazionale LLi mpugnata sentenza . Le dog l ianze si estendono poi alla ci rcosta nza, g ià disattesa in sede di ricorso per cassazione proposto dal RT ex art. 3 1 1 cod . proc.pen . , secondo la quale lo stesso RT sa rebbe attivatore e gestore della casella di posta elettronica , g razie a l la quale venivano ma ntenuti i contatti tra i partecipi all'assocAZione : anche a ta le proposito la difesa aveva posto alcu ne q uestioni, ignorate dai g i udici di merito, in ord i ne all'assenza di collega menti fra detta casella d i posta elettron ica e il RT, a pa rte u n u nico col legamento tramite l 'indi rizzo IP LLabitazione del pad re, i n data però d iversa dal periodo d i intercettazione delle e . ma i l transitate su detta casella, e senza che i n ta le occasione tra nsitasse su di essa alcun messaggio di i nteresse i nvestigativo. Anche a proposito dei contatti tra il RT e SS RO UG SE (nell'am bito dei quali, secondo l'a pod ittica motivazione della Corte reggina , si legge che il RT si recava i n Colombia per conseg nare a l UGSE delle carte d i cred ito), la difesa aveva chiesto d i foca lizza re tre conversazioni telefon iche, in base alle quali emerge che ta le conseg na avvenne a mero titolo d i cortesia;
ma a fronte d i ciò la Corte d i merito sostanzial mente non forniva motivazione, l i mitandosi a richiamare un'a ltra conversazione, riten uta d imostrativa della pa rteci pazione del RT all'assocAZione, perché i n essa SS RO UGSE chiede a Vi NC se ha i ncontrato "N. Neppu re é stata va l utata dalla Corte territoriale la ci rcosta nza, pur emersa, che il RT ignorava i cod ici PIN delle carte d i credito che avrebbe consegnato ad SS RO UG l ES. Nel motivo di ricorso in esa me vengono poi affrontate a lcune questioni riguarda nti l 'i nterpretazione del contenuto di conversazioni i ntercettate e dell 'identificazione del RT q uale colloquiante i n altre conversazion i : a nche sulle correTIve dog l ianze difensive, 8 lamenta l'esponente, la Corte d'a ppello si é l i mitata a riporta rsi alle a rgomentazioni recepite dal Giudice d i pri mo grado. 5 . 3 . In agg iu nta ai suddetti motivi d i ricorso é stata successivamente depositata dal difensore d i CO RT una memoria esplicativa, con la q uale vengono ulteriormente il lustrate le ragioni d i dog l ianza i n ord i ne alla q uestione della com petenza per territorio (di cu i al pri mo motivo di ricorso) ; e alla questione della pa rtecipazione del ricorrente al soda lizio cri mi noso (di cu i al secondo motivo di ricorso) . 6 . I l ricorso presentato per conto d i G IO io AL consta d i tre motivi . 6 . 1 . Di questi, i l pri mo contiene dog lia nze attinenti alla q uestione della competenza del territorio, che l 'esponente contesta con argomentazioni larga mente sovraPOnibili a quelle già i l l ustrate a proposito dei ricorsi sopra i l lustrati, da intendersi perciò qui rich iamate, con conseg uente individuazione d i Bolog na quale sede com petente territorial mente;
i n alternativa, per quanto riguarda i n pa rtOLre il AL, si ri leva che, essendo a l u i contestato quale unico reato-scopo quello d i cui al ca po 5, agg ravato sia dall'i ngente qua ntità che dall'art. 7 D . L. n. 1 52/1 99 1 , era in base a q uest'u lti mo reato che doveva i ndividuarsi la com petenza territoriale: com petenza che con riferi mento alla posizione del AL, u na volta escl usa la rilevanza a tal fi ne della contestazione associativa e del vi ncolo della conti n uazione (che non poteva d i rsi com u ne a tutti i com pa rtecipi), doveva i nd ivid uarsi, in base alle regole suppletive previste dal cod ice d i rito, nella sede d i Livorno, ove avvenne il sequestro del ca rico;
e d u nque, nell'ambito distrettuale della Corte d 'appello d i Firenze. 6 . 2 . Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio d i motivazione i n riferimento allo scarno percorso argomentativo seg u ito dalla Corte d i merito per affermare la penale responsabil ità del AL recependo acriticamente le motivazioni della sentenza di pri mo grado e per d isattendere le censu re contenute nei motivi d'a ppello, nei quali si evidenziavano non solo l'assenza di coi nvolgimento, ma a nche il d isi nteresse del AL rispetto a l le attività il lecite del sodalizio. In tal senso, la motivazione della sentenza impug nata (largamente basata su i nterpretazioni congetturali del materia le probatorio, nonché acriticamente adesiva rispetto a quella del Giud ice per l 'udienza prel i m i nare) col l ide con i pri ncipi che regolano la materia e con la g i u risprudenza di legitti mità . 6 . 3 . Con i l terzo motivo si censu ra violazione d i legge i n pu nto d i determi nazione della pena . S u l punto l'esponente la menta la totale manca nza d i motivazione, p u r a fronte delle rag ioni addotte i n sede d'appello dalla d ifesa, tese a d i mostrare, su lla base del l'effettiva condotta del Gal iano, del tutto 9 marg i nale, che questi fosse meritevole d i u n meno g ravoso trattamento sa nzionatorio, laddove lo stesso AL neppure com pa re nella fase più del icata e i m portante del ca po a l u i ascritto, ossia q uella LLaccordo per l'importazione, e assu me u na posizione rispetto alla q uale non é dato ravvisare gli elementi della pa rteci pazione al sodalizio cri m inoso.
7. Il ricorso presentato per conto d i FaIZ SA si a rtOL in sei motivi, sul pri mo dei quali, teso a riproporre la q uestione della competenza territoriale, si fa richiamo a nche i n q uesto caso a l le analog he e qui richiamate argomentazioni poste a base dei ricorsi illustrati i n precedenza, con l'ulteriore dog l ianza riferita all'erroneo ricorso della Corte d i merito d i retta mente al criterio suppletivo di cui all'a rt. 16 cod . p roc. pen . , a nziché alla regola stabil ita dall'art. 9, comma 1, cod . p roc. pen . , i nterpretata secondo la giu risprudenza apicale d i leg itti mità : rego la i n base alla quale la com petenza territoriale andava com u nq ue i nd ividuata nella sede d i Bolog na. 7 . 1 . Con il secondo motivo d i ricorso si deduce n u l l ità LLi m pug nata sentenza per mancanza o mera apparenza della motivazione, siccome eccedente i l i m iti stabiliti dalla Su prema Corte, con la sentenza a Sezioni U nite Pri AV , i n tema d i motivazione per re/ationem: al d i l à , i nfatti, d e l richiamo ai contenuti delle conversazioni i ntercettate, i brevi com menti i nseriti dalla Corte reggina rivelano u n sostanziale ed acritico appiatti mento sulle a rgomentazioni enu nciate dal giud ice di primo g rado, scevro da u n autonomo vag l io critico da parte del col leg io d'appello. 7 .
2. Con i l terzo motivo d i ricorso si denu ncia vizio d i motivazione i n pu nto d i ricostruzione del ruolo parteci pativo d i FaIZ Sa NS a l l 'assocAZione cri mi nosa : il SA é accusato in modo affatto generico di avere assu nto u na posizione collegata a quella del EL AmBR io e avrebbe i nterag ito con M CH LARO i n fu nzione della prospettazione di strategie cri m inali, ma l'assu nto si appalesa i l log ico se si pone tale assu nto accusatorio in correlazione con il fatto che al SA non é contestato a lcun reato-scopo. 7 . 3 . Con i l quarto motivo di ricorso si la menta vizio di motivazione i n ordine alla ricostruzione del contenuto delle conversazioni indicate in sentenza e poste a base del g iudizio d i responsa bilità : conversazioni che, i n realtà, hanno contenuto neutro e sono suscettibili di pluri me letture, e non consentono d i ricostru i re u no specifico ruolo del Sa NS quale com partecipe al p resu nto sodalizio cri mi noso;
sono state i nvece i nterpretate a ca rico del ricorrente circosta nze suscettibili di ben d iversa i nterpretazione, quali la ventennale amicizia con i l LARO, o la preoccupazione manifestata dal Sa NS per i l EL AmBRio, come possi bi le 1 0 desti natario di ritorsioni da pa rte d i altri associati , all'i ndomani del sequestro a OT del carico d i cocai na d i cui al ca po 2. 7.4. Con il qui nto motivo d i ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, nonché mancata assu nzione d i una prova decisiva : l'esponente si riferisce alla richiesta d i ri n novazione dell 'istruzione d i batti mentale disattesa dalla Corte d i merito, reTIva alla richiesta d i ascolto d i tutte le conversazioni contraddisti nte dag l i omissis, la cui ma ncata conoscenza ha reso possibile il travisamento delle conversazioni rese d ispo n i bi l i . Oltretutto, del contenuto e del significato delle telefonate i ntercettate i l SA aveva fornito spiegazione g ià i n sede d 'i nterrogatorio, i n senso del tutto d iverso dalla ricostruzione accusatoria. Nel motivo di ricorso in esa me, a ulteriore d imostrazione LLassu nto sostenuto dalla difesa, vengono poi som maria mente ricostru ite e illustrate nel loro significato alcune conversazioni poste a base delle accuse nei confronti di FaIZ SA, per trarne la concl usione che la comprensione delle stesse sa rebbe stata possi bile u nica mente conoscendo il contenuto delle u lteriori conversazioni delle quali non é stata consentita la conoscenza . 7 . 5 . Con i l sesto e u ltimo motivo, s i la menta vizio d i motivazione i n pu nto d i tratta mento sanzionatorio: al Sa NS sono state negate le attenuanti generiche u nicamente sul rilievo della gravità del reato contestatog l i , senza alcuna considerazione i n ord i ne al ruolo da lui effettiva mente assu nto nella vicenda .
8. Il ricorso presentato nell'i nteresse d i TO FR ZÉ si a rtOL i n due d isti nti atti, il primo a fi rma del l 'avv. D'Ascola e artOLto in sette motivi di dog lia nza, i l secondo, sottoscritto dagli avvocati Loiacono e Staiano, contenente un motivo agg i u nto;
ta l i atti si agg i u ngono a u n'istanza personal mente redatta dal RA . 8 .
1. M uovendo dall'atto a fi rma LLavv. D'Ascola, i l primo motivo d i ricorso attiene anche i n questo caso alla questione della com petenza per territorio ed é artOLto su a rgomenti già esa m i nati i n riferimento a i ricorsi precedentemente illustrati , argomenti a i quali pertanto si rinvia. 8 . 2 . Il secondo motivo ri propone a rgomentazioni già illustrate - e q u i da i ntendersi richia mate - a proposito del secondo motivo del ricorso presentato per FaIZ SA, con le quali si ded uce la natura meramente appa rente della motivazione per reTIonem della sentenza i mpug nata rispetto a q uella di pri mo grado. 8 . 3 . Con il terzo motivo si la mentano violazione d i legge processuale e vizio di motivazione in ord i ne all'eccezione di nullità per genericità LLi m putazione a carico del RA, già formulata i n sede d i merito e ribad ita nel ricorso i n esame: la menta l'esponente che la Corte d'a ppello ha rigettato la riproposta eccezione 1 1 ri proponendo acriticamente la decisione adottata sul pu nto dal giudice d i primo grado, d u nque anche in q uesto caso con motivazione meramente apparente.
8.4. Con il quarto motivo l 'esponente denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione i n ord i ne alla ricostruzione del reato d i cui al capo 3 i n term i n i d i reato consu mato: la tesi sostenuta dal ricorrente é c h e si versi, nella specie, i n u n'i potesi d i " reato i m possibile" ex a rt. 49, comma 2, cod . pen., in quanto l 'assu nto secondo il quale la sped izione dello stu pefacente da pa rte dei forn itori colombiani non sarebbe avven uta per difficoltà di carattere operativo non trova riscontro in a lcun modo, neppure dalle conversazioni i ntercettate, sì che non é data neppure alcu na certezza i n pu nto d i esistenza LLoggetto del reato, ossia della sosta nza stupefacente . 8 . 5 . Con i l quinto motivo d i ricorso si denunciano violazione d i legge penale e vizio d i motivazione i n ord i ne alla ricostruzione i n termi n i d i reato consu mato di quello contestato a l capo 5: i l FR ZÉ, secondo l'accusa, avrebbe parteci pato all'attività cri m inosa coord i na ndo le operazioni logistiche d i recu pero dello stupefacente, ossia i n u n momento successivo a quello in cu i la stessa condotta cri m i nosa era stata i n realtà i nterrotta con i l sequestro del carico a Livorno: anche in q uesto caso q u i ndi, ded uce l 'esponente, si verifica u n'i potesi d i i nesistenza LLoggetto d e l reato rispetto al momento i n c u i si sarebbe dovuta verifica re la com parteci pazione del FR ZÉ . 8 . 6 . Con i l sesto motivo l 'esponente denu ncia vizio d i motivazione con riferi mento a l la ritenuta partecipazione del FR ZÉ, con ruolo apicale, a l sodal izio cri m i noso di cu i al ca po 1, nonché alla ricostruzione del contenuto delle conversazioni sulle quali si basa i l giudizio di responsa bilità . Detta ricostruzione, lamenta il ricorrente, é del tutto apod ittica e meramente ri propositiva del contenuto delle captazioni, e oltre a ciò trascura di considerare che, semmai, i l ruolo d e l RA che n e emerge é d i su baltern ità rispetto a d altri soggetti coi nvolti e d i asseg nazione a compiti meramente esecutivi: un ruolo i nconcil iabi le con la posizione apicale a lui attri buita nel contesto associativo. 8 . 7 . Con il settimo motivo di ricorso si la menta vizio di motivazione i n riferi mento a l tratta mento sanzionatorio e d i n specie a l l a ma ncata concessione delle attenuanti generiche, fondata u n icamente su lla g ravità dei fatti . 8 . 8 . L'u n ico motivo d i dog lianza riversato nel ricorso a fi rma deg l i avvocati Loiacono e Sta iano denu ncia null ità della sentenza e vizio di motivazione in pu nto di determ i nazione della pena, che é stata riconosciuta i n term i n i assa i più elevati rispetto a quella applicata ad TO DEla OC, che pure rispetto al reato d i cui al capo 5 (sul quale é stata calcolata la pena- base, quale violazione più g rave fra quelle in conti n uazione) aveva assu nto il medesimo ruolo del RA. 1 2 8 . 9 . Va dato conto, i nfine, del l 'atto a firma dello stesso RA, nel quale lo stesso, oltre a proporre doglianze a naloghe a q uelle già viste sia a proposito della posizione apicale nel sodalizio cri m i noso, sia a proposito delle contestazioni di cu i a i capi 3 e 5, lamenta l'illegitti mità della sentenza nella parte in cui gli vengono negate le atten ua nti generiche, con va lutazione a suo avviso disancorata dalle emergenze processuali e da una specifica valutazione del suo ruolo, nonché su l la base LLerronea qualificazione dello stesso FR ZÉ come recidivo, pur essendo egli i ncensurato.
9. Il ricorso presentato nel l 'i nteresse di TO DE la OC consta di sei motivi, più un ulteriore motivo rassegnato con atto separato . 9 . 1 . Con i l pri mo motivo d i ricorso vengono proposte doglianze atti nenti alla competenza territoriale in ord i ne alle quali può fa rsi ri nvio a q uelle già viste per g l i a ltri ricorsi ( i n pa rtOLre quelli proposti per conto di SS RO UG l ES e di FaIZ SA) . 9 . 2 . Con i l secondo motivo, corredato da ampi richiami g i u risprudenzia li, si la menta la natu ra meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, in quanto acriticamente ri propositiva di argomenti già ri portati nella sentenza d i p ri mo g rado (sul pu nto vengono riproposte tematiche già affrontate nel secondo motivo del ricorso Sa NS, cu i si può fare richia mo) ed elusiva delle censu re mosse in sede d'appello dal l'od ierno ricorrente. 9 . 3 . Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio d i motivazione i n riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto associativo: l'espo nente si d uole del fatto che, pur a fronte delle specifiche dog lianze d ifensive, la sussistenza del soda lizio ven iva affermata senza altro suPOrto che non fosse quello riferito ai singoli reati-scopo ; qua nto a l la com partecipazione del DE la OC al sodal izio associativo, basata su due sol i episod i (il viagg io in Colombia assieme al FR ZÉ del 26 ottobre 2010, per conto del Ba ER;
e la pa rtecipazione a l lo sdoganamento dello stu pefacente presso il ca pan none in Vel EZ EL l i n i i n data 14 a pri le 20 1 1 ), la cui lettu ra, a l la luce delle i ntercettazioni - d i cui viene riportato stralcio nel ricorso -, non d imostrerebbe in realtà alcun ruolo parteci pativo da pa rte del DEla OC, non raggiungendo g l i i nd izi a suo ca rico la sog lia della g ravità, precisione e concordanza . Tra i l DEla OC e i l FR ZÉ, ded uce l'esponente, vi sono in realtà raPOrti di parentela;
e i l viaggio d e i d u e i n Colom bia era spiegabile con i l fatto che assieme a l RA e al DE la OC viaggiava la fidanzata d i quest'u ltimo, G iu l iana DAZ, ori u nda colombiana, i cui pa renti vivevano appu nto in Colombia .
9.4. Con i l quarto motivo si la menta no violazione di legge e vizio di motivazione i n riferi mento al ca po 5: secondo la sentenza i mpug nata, i l DEla 1 3 OC risu ltava coi nvolto nell'episod io perché ven iva avvistato i l 14 aprile 20 1 1 dag l i opera nti i n prossi m ità del ca pa n none i n VE EL l i n i ove veniva allocato i l TIR contenente i l carico d i palmito nel quale doveva essere occu ltato lo stu pefacente in realtà sequestrato a Livorno, e parteci pava al successivo incontro "chiarificatore" del 9 maggio con il CI n i , i l PI e il FR ZÉ ; i n realtà, deduce l'esponente, i l DEla OC ha escl uso d i essersi mai recato i n Vel EZ EL lini, e a riscontro d i ciò il costa nte monitoraggio del container nel suo viaggio da Livorno al ca pan none di VE ELlini non rivela mai, in nessuna fase, la presenza del DE la OC. Oltre a ciò, osserva il ricorrente, il reato neppure doveva ritenersi concretizzato, atteso che il prog ra mmato recupero dello stu pefacente era i n rea ltà diven uto i m possi bile, essendo stato lo stu pefacente già seq uestrato, con conseg uente applicabilità, quanto al DE la OC , LLart. 49, comma 2, cod . pen. (c. d . reato i m possi bile), e com u nque con conseg uente i m possi bilità di perven i re all'affermazione d i sua pena le responsabi l ità secondo la regola LLoltre ogni ragionevole dubbio. 9 . 5 . Con il q u into motivo si lamenta violazione d i legge con riferimento all'applicazione del l 'agg ravante LLi ngente qua ntità ex a rt. 80, D . P. R. 309/ 1990, che la Corte di merito, secondo l'esponente, ha riconosci uto in maniera erronea, valorizza ndo un orientamento m i norita rio come q uello della messa a repentaglio della sal ute pubblica, anziché quello della saturazione del mercato. 9 .
6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione d i legge e vizio d i motivazione i n ord i ne al tratta mento sa nzionatorio e i n specie al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha a rgomentato sul solo ril ievo che i l della OC non ha forn ito alcun contri buto all'accertamento dei fatti . 9 . 7 . L'u lteriore motivo d i ricorso separata mente a rtOLto denu ncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che, in assenza d i appello da parte d e l Pubblico ministero, la Corte territoriale n o n poteva determ inare l'aumento per la conti n uazione a carico del DEla OC, i n relazione al reato associativo, in misura superiore a q uello determ i nato in [...] grado. Ciò, secondo l'esponente, i nteg ra u na fattispecie di reformatio in peius, non consentita dall'ord i na mento;
sulla questione, i noltre, la Corte territoriale ha omesso di motivare. 1 0 . Il ricorso presentato nell'i nteresse di GIO CIni é artOLto in sei ord i n i di motivi, il primo dei quali ripropone a rgomenti g ià esa m i nati a proposito della q uestione della com petenza territoriale, in ord i ne ai quali può farsi rinvio alle tesi difensive già viste a proposito deg l i altri ricorsi fi nora i l lustrati . 14 10. 1 . Il secondo motivo denu ncia violazione d i legge e vizio di motivazione in ord i ne alla parteci pazione del CI n i al sodal izio cri mi noso : in realtà, il ruolo del CIni q uale soggetto deputato a l la pred isposizione dei carichi di copertura dello stu pefacente desti nato all'i m portazione, é smentito dalle i ntercettazioni , in base alle quali risulta che eg l i i ntrattenga ra POrti con i l solo M CH LA RO, suo vecchio am ico, a l lo scopo di ord i re truffe in danno di istituti ba nca ri , ma n u l la fa pensa re ad u n suo consa pevole a POrto all'assocAZione crim i nosa, ten uto conto deg l i elementi costitutivi di detta fattispecie d i reato. 1 0 . 2 . Con il terzo motivo si la menta no violazione di legge e vizio di motivazione i n ord i ne a l ruolo verticistico attri buito al CI n i nel sodal izio cri m i noso: a nche volendo considera re che il CIni curasse la pred isposizione logistica dei carichi, ciò non va le a consacra rne un ruolo apica le, sovraord i nato e i nsostitui bile a l l 'i nterno della com pag i ne cri m i nosa . 1 0 . 3 . Con i l quarto motivo si eccepiscono violazione d i legge e vizio di motivazione i n relazione a l ruolo attribuito al CIni nel reato d i cu i al capo 4 della ru brica: i n rea ltà, ded uce l 'esponente, eg l i gestiva le pratiche a m m i nistrative di sdoga namento nel porto di G ioia Tauro di un carico di telai, nulla sapendo del fatto che si trattasse d i u n carico d i copertu ra e che la società a lui i ntestata fosse servita per precedenti scopi delinquenzia l i;
sul pu nto la motivazione della sentenza i m pugnata é carente e meramente ri propositiva d i quella resa d a l g i ud ice d i primo grado. 10.4. Il q u i nto motivo d i doglianza denu ncia a na loghi vizi i n ord i ne al ruolo attribuito al CI ni in ord i ne al ca po 5 della ru brica: sul piano logico, sostiene l 'esponente, d ifficil mente il CIni avrebbe accettato di incontrarsi a Vibo Va lentia con i referenti del LA RO se avesse i mmag i nato che, dietro le problematiche dei suoi interlocutori, si celasse la sottrazione di 1 . 200,00 chi log ra m m i di cocaina. 10. 5. Il sesto e u ltimo motivo contesta i l d iniego al Ma nci ni delle attenua nti generiche, operato dalla Corte di merito sul solo ed i nsufficiente ri lievo della g ravità del reato. 1 1 . Il ricorso presentato nel l 'interesse di Gi PP GaTI consta di una premessa sullo svolgi mento del processo, nella quale si richiamano sommariamente le q uestioni processua l i e di merito;
nonché in q uattro ord i n i di motivi ( pu nti da 2 . 1 a 2 . 5 , nei quali non risulta artOLto i l pu nto 2 . 2 ) . 1 1 . 1 . Con i l pri mo motivo (pu nto 2 . 1 ) s i ri propongono le argomentazioni tese a contestare la com petenza territoria le della sede d i Regg io Ca labria, nella quale non é dato ri leva re alcuna attività legata a l la costituzione o all'operatività LLassocAZione, in favore della sede di Bolog na (con a rgomenti riproducenti 1 5 quelli già esa m i nati i n a ltri ricorsi sul pu nto, a i quali si ri nvia ), o i n subord i ne a favore d i altre sed i , i nd ividuabili attraverso i criteri suppletivi i n base a l l uog o d i consu mazione delle si ngole condotte cri m i nose: criteri che, anche volendo fa r prevalere quello i ndicato dalla Corte d i merito, giamma i potevano radicare la sedes materiae a Reggio Calabria. 1 1 .
2. Con il secondo motivo d i ricorso (pu nto 2 . 3) si censu ra vizio di motivazione i n relazione a l fatto che q uella resa d a l la Corte territoriale é ped isseq uamente ri propositiva della motivazione della sentenza d i pri mo g rado (al l'uopo vengono testual mente riportate alcune parti della sentenza impug nata, fra loro identiche), ed é perciò apparente, come tale viziata da null ità . 1 1 . 3 . Con i l terzo motivo d i ricorso (pu nto 2 .4) si la menta vizio della motivazione sul rilievo che, i n agg i u nta a l la ri proposizione testua le d i intere parti della sentenza di primo g rado, la pronu nzia i mpug nata replica ai motivi d'appello con a rgomentazioni a loro volta sovra POn ibili a q uelle rese dal G i ud ice per l 'udienza prel i minare, in modo sosta nzialmente elusivo delle censu re LLappella nte;
su alcu ni punti, poi (vds. motivo d'appello n . 3, riferito all'addebito associativo mosso al GaTI;
pa rtecipazione del GaTI al summit del 2 marzo 20 1 1 ) la Corte regg i na ha del tutto omesso d i motivare. Quanto i nvece all'util izzo LLutenza cel l u lare n . 389-0466 1 1 5, attri bu ita al GaTI, viene censu rata l 'i llogicità della motivazione con la q uale la Corte di merito disattende l'elaborato del consu lente della difesa dott. Longo, il quale aveva escl uso che detta utenza fosse riferibile al GaTI . Infine vengono censu rate l'il log icità e la carenza della motivazione con cu i viene attri bu ita a l GaTI anche la casella di posta elettronica (su lla q uale sarebbero state i nviate le conferme dei viagg i aerei del PI del 20 gennaio e del 2 marzo 20 1 1 ) , che in realtà, su lla base d i i nvestigazioni difensive, era riferi bile ad a ltro soggetto, d i pendente da u na rivend ita d i ta bacchi , i l q ua le gestiva u n servizio non ufficiale di prenotazione di biglietti aerei . 1 1 .
4. Con i l quarto motivo d i ricorso (pu nto 2 . 5) si den u ncia vizio di motivazione i n ord i ne a l d i niego della concessione al GaTI delle attenuanti generiche, benché eg l i fosse incensu rato e il suo ruolo, quand'anche fosse riconosciuto, sa rebbe stato d i m i n ima rileva nza . 12. Il ricorso presentato per conto d i SSRO Al EN consta d i tre motivi . 1 2 . 1 . Il pri mo motivo é teso a la menta re violazione d i legge e vizio di motivazione i n ord i ne all'addebito mosso al l 'AlEN i n ord i ne a l reato d i cu i a l capo 5 della ru brica, addebito fondato escl usivamente sul suo preteso ruolo d i scorta del ca mion contenente i l carico d i cocai na i n realtà già sequestrato a Livorno: u n ruolo, deduce l'esponente, che si pone a l d i fuori d e l peri metro LLaddebito di 16 cu i al capo i n esame, costitu ito dal reperi mento, dall'acqu isto e dall'i m portazione della coca ina, ed esau ritosi 1'8 aprile 20 1 1 , rispetto al quale comunque alcun aPOrto causale é attri bu ibile a l l 'NI. A fronte d i ciò, si d uole il ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di forni re risposte alla tesi difensiva : ad esempio sul fatto che i sodali si accorgevano LLammanco della coca ina, nel frattem po seq uestrata, solo q uando i l container che doveva occu ltarla era giu nto i n LA, dal che é agevole tra rre la concl usione che tale scoperta non era ancora avvenuta nella fase in cui l 'NI aveva "scortato" il carico, ad esempio d u rante la sosta a Vel EZ ELlini del 14 aprile 20 1 1 . Ciò non consente neppu re d i affermare che l 'NI fosse i n g rado d i sapere cosa fosse custodito n e l container. A tutto voler concedere, l'aiuto forn ito dall'NI ai concorrenti nel reato potrebbe qual ificarsi al più come favoregg iamento, ma non come concorso nel reato stesso. Qua le u lteriore a rg omento a sosteg no della propria tesi, l'esponente richiama la questione del c.d. " reato i m possibi le", che sa rebbe nella specie configurabile per essere venuta meno l 'esistenza LLoggetto del reato, a seguito del sequestro del ca rico d i coca ina a Livorno . 1 2 . 2 . Il secondo motivo di ricorso contiene dog lia nze riguardanti la questione della competenza territoriale, nelle quali si ri propongono gli a rgomenti già esaminati al rig uardo nei ricorsi precedentemente ill ustrati, in relazione ai quali la sedes materiae doveva i nd ividuarsi in Bolog na;
al più, sostiene l'esponente, poteva farsi valere il criterio su ppletivo costitu ito dal luogo d i residenza deg l i i mputati (provincia d i Vibo Va lentia ), n e l q u a l caso sarebbe com petente la sede distrettuale di Cata nzaro. 1 2 . 3 . Il terzo motivo d i ricorso é teso a censu ra re i l trattamento sanzionatorio a carico LLAl ONi, giudicato sproporzionato e i niquo se raPOrtato a quello d i altri i m putati che, a differenza LLNI (cui é ascritto i l solo reato d i c u i al capo 5), sono attinti anche d a i m putazione associativa . 1 3 . Il ricorso presentato per conto d i TO AS e RE Pi RÒ dall'avv. SantamBRio si a rtOL a sua volta i n tre motivi . 1 3 . 1 . Con i l pri mo motivo si denu nciano violazione d i legge e vizio di motivazione i n ord i ne all'addebito mosso a i due PiRÒ i n ord ine al reato d i cui al ca po 5 della ru brica, addebito fondato escl usivamente sul presu nto consenso prestato da costoro, assieme all'NI, all'accesso del TIR che avrebbe dovuto trasportare la coca ina, in realtà già seq uestrata a Livorno, dentro il ca pan none della loro ditta sito in VE EL l i n i . L'assunto esposto nel motivo in esa me, teso a evidenziare come la condotta dei ricorrenti fosse successiva al sequestro, non si discosta da q uello g ià visto a proposito LLNI, alle cui a rgomentazion si fa dunque rinvio. 1 7 1 3 . 2 . Pa ri menti i l secondo motivo d i ricorso ripropone, a proposito della q uestione della com petenza territoriale, le stesse dog l ianze artOLte nel secondo motivo del ricorso Al ONi, alle quali può d u nque fa rsi ri nvio. 1 3 . 3 . Analogamente, qua nto al terzo motivo, rasseg nato con esclusivo riferimento a TOAS Pi RÒ, vi si espri mono censu re in ord i ne al trattamento sanzionatorio riservato al Pi RÒ, attinto dalla sola i m putazione di cui al capo 5, del tutto sovraPOnibili a quelle già i l lustrate a proposito LLAlEN, q u i da i ntendersi pertanto richia mate . 1 3 .
4. Nel l 'i nteresse d i RE Pi RÒ viene presentato u n ulteriore atto d'impug nazione, a fi rma del l 'avv. Floccari. Esso si compone d i una premessa, riguarda nte le patologie psichiatriche dalle quali é affetto il PiRÒ (alle quali si riferiscono alcuni documenti al legati all 'atto d'im pug nazione), nonché di due motivi , rispettiva mente riferiti alla q uestione della com petenza territoriale e a l l 'addebito mosso a l Pi RÒ i n relazione a l reato d i cui al capo 5 della ru brica . Sosta nzial mente, detti motivi si fondano su argomenti sovraPOnibili a quelli g ià esami nati i n ord i ne a l primo e a l secondo motivo del ricorso, presentato per conto dello stesso RE Pi RÒ dall'avv. SantamBR io, e al pri mo e secondo motivo del ricorso NI, argomenti ai quali pertanto può farsi rinvio. 14. Il ricorso p resentato per conto d i G iPP PI si artOL in cinque motivi, oltre a tre motivi n uovi come da atto successivamente depositato. 14. 1 . Muovendo dal primo atto di ricorso, con il primo motivo si espongono dog l ianze riferite alla già più volte richia mata q uestione della competenza territoriale, basate però su a rgomenti in parte d iversi rispetto a quel l i già visti: ded uce in partOLre l 'esponente che doveva esam inarsi la questione i nd ividuando il l uogo in cui il carico di stu pefacente faceva ingresso nelle acque territoriali;
e che semmai, essendo quello d i cui al capo 5 il reato più g rave fra quelli contestati, rea lizzatosi i n Livorno, la com petenza territoriale doveva radicarsi su l la base d i ta le accertamento. 1 4 . 2 . Con il secondo motivo si denu ncia vizio di motivazione in ord i ne a l la ritenuta sussistenza del reato d i cui a l capo 1 : la Corte d i merito, secondo l 'esponente, non ha adeg uatamente a rgomentato i n ord i ne agli elementi del reato associativo costitu iti dalla sta bilità del l 'accordo e d a l l'assetto orga nizzativo e tal i da config u rare l'autonomia del reato associativo stesso rispetto ai reati scopo, fonda ndo i nvece la propria decisione in modo tale da non consenti re d i disti ng uere tra l'i potizzata assocAZione a delinquere e la fattispecie d e l concorso nel reato conti nuato. 1 4 . 3 . Con il terzo motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione a proposito LLi potesi, contestata a l PI, d i cui al primo comma LLa rt. 74 1 8 D . P. R. 309/1990 : i l ruolo d i responsabile della logistica attri buito al ricorrente mal si concilia con u na posizione a pica le e con le connesse fu nzioni decisionali, laddove i l vero dominus LLorgan izzazione era ViNC Ba ER;
a fronte delle censu re mosse i n sede d'appello sul pu nto, la Corte reggina si é l i mitata ad argomenta re che il ruolo log istico del PI (di recupero dei ca richi di stu pefacenti) era stato a lui delegato dal RB, il che i n realtà conferma l 'assenza di un ruolo apica le o di organizzatore in ca po al ricorrente. 14.4. Con i l quarto motivo l 'esponente censu ra vizio di motivazione i n ord i ne all'attri buzione al PI della penale responsabilità i n ord i ne ai capi 3 , 4 e 5, che nella sentenza i m pugnata é sostanzial mente ri propositiva LLassunto enu nciato nell'i m putazione;
merita censura i noltre, con riferimento a l ca po 3 ( u n'i potesi di "droga parlata") , la ritenuta aggravante LLi ngente qua ntità d i cui all'a rt. 80 D . P . R . 309/ 1 990, atteso che dalle i ntercettazioni non era possi bile determinare con certezza i l qua ntitativo della sostanza . 14. 5 . Con il q u i nto motivo s i denu ncia vizio d i motivazione i n ord i ne a l mancato riconoscimento del le attenuanti generiche, fondato u nicamente sulla g ravità deg l i addebiti a fronte delle dog l ianze espresse i n appello, riferite a lla g iova ne età del PI, alla sua q uasi i ncensuratezza e alla breve d u rata LLassocAZione;
nonché, più in genera le, a lla determi nazione ed entità della pena. 14.6. Si passa ora ad esa minare g l i u lteriori tre motivi nuovi d i ricorso, formu TI nel l 'atto da u ltimo depositato. 14. 7 . Il primo motivo ri propone la q uestione della com petenza territoriale, muovendo dai p ri ncipi fissati dalla giu risprudenza apicale d i legitti mità : precisa il ricorrente che l'assocAZione a del i nquere i n esame deve considera rsi una prosecuzione d i quelle precedenti , capegg iate dal RB (operazioni Decollo I, II, III) , riguardo alle q uali la sede com petente per territorio fu ind ividuata i n Catanzaro;
ma, qua nd'anche n o n fosse possibile stabilire con esattezza i l luogo della costituzione LLassocAZione, sa rebbe stato necessa rio i nd ividuare la competenza territoria le sulla base del criterio suppletivo di cui all'a rt. 9, comma 1 , cod . proc. pen. ( u ltimo l uogo ove é avvenuta u na parte LLazione od om issione), e non i n base a l l 'art. 1 6 cod . p roc. pen . , come ha fatto la Corte reggina: solo i n subord i ne soccorrerebbe tale d isposizione, che però dovrebbe basarsi sul l uogo di com m issione dei reati - scopo, che, in caso di pa ri g ravità deg l i stessi, dovrebbe essere i nd ivid uato i n territorio estero, con conseguente adozione del criterio di cu i a l l 'a rt. 1 0, com m i 1 e 2, cod . p roc. pen . , ossia i n base alla residenza deg l i i mputati, buona pa rte dei quali é residente in provi ncia d i Vibo Valentia, o i n quello d i prima iscrizione n e l reg istro deg l i i ndagati (nella specie, Roma) . 1 9 14.9. Con i l terzo e u ltimo motivo nuovo d i ricorso, si denu nciano violazione di legge e vizio di motivazione in ord i ne al trattamento sanzionatorio e alla ma ncata concessione delle attenua nti generiche, a fronte della sosta nziale i ncensu ratezza del PI, al suo ruolo i ntermittente nella vicenda, alla scelta d i costitu i rsi i n carcere spontaneamente e a l l e sue cond izioni fa m i l ia ri . 1 5 . I l ricorso presentato per conto d i FR CO RIllo é a rtOLto i n quattro motivi, il primo dei quali ri propone le q uestioni atti nenti alla com petenza territoriale già precedentemente illustrate a proposito di altri ricorsi, con argomenti sostanzial mente sovraPOni bi l i , ai quali può fa rsi ri nvio. 1 5 . 1 . Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, vizio d i motivazione e omessa risposta a l l e censu re difensive formu late i n appello con riferi mento a l l 'addebito associativo di cu i al capo 1 , in ord i ne al quale il G LL é stato ritenuto responsa bile come soggetto deputato fra l'altro a tenere i ra POrti fra il RB e gli altri sodali, reca ndosi in Sudamerica per verifica re l'andamento della sped izione dello stu pefacente;
l 'esponente muove dall'errore d i persona i n base a l quale ven iva attinto d a ord i na nza custod iale ta le G ri l lo FR CO classe 1979 (persona d iversa dal ricorrente), sulla base d i elementi i nvestigativi cul m i nati nel riconoscimento fotog rafico LLomoni mo G ri l lo da pa rte della pol izia g i udiziaria, a fronte del quale, a m isura esegu ita, la stessa P . G . non riconosceva più l'omonimo quale soggetto che si era incontrato con i l RB i l 1 6 gennaio 20 1 1 , ind ivid uando i nvece come tale l 'od ierno esponente : il quale peraltro non era nemmeno stato iscritto nel registro degli i ndagati . L'erronea i nd ividuazione dell 'i m putato emerge anche dalla presu nta corrispondenza della scheda telefon ica trovata a casa del ricorrente con l'utenza monitorata nel corso delle i ndagini, attraverso la quale avven ivano i contatti con i presu nti sodali: corrispondenza i n realtà non sussistente, trattandosi d i utenze caratterizzate da nu meri del tutto d iversi . Acca nto a questi e a ltri elementi d i confusione tra i l ricorrente e a ltri possi bi li responsa bili, i l motivo d i ricorso i n esa me censura l a tesi accusatoria laddove l'addebito associativo s i col lega a u n ruolo del prevenuto li mitato a soli tre mesi, alla non conoscenza tra il RIllo e g l i a ltri sodal i , alla ma ncata contestazione al medesimo dei reati-scopo, a l l 'assenza d i d i mostrazione ci rca la coscienza e voONtà di aderire a un sodalizio cri mi noso e di forni rvi i l proprio contri buto. 1 5 . 2 . Con il terzo motivo l'esponente la menta violazione di legge e vizio di motivazione riferiti al fatto che il prevenuto, pur atti nto da ord i nanza custod iale, non risu ltava iscritto nel reg istro di cui all'a rt. 335 cod . p roc. pen. (l'iscrizione era stata d isposta unicamente a carico del l 'omonimo G LL FR CO classe 1 979, persona d iversa dall'od ierno ricorrente), e neppu re oggi risu lta ivi iscritto, con ciò 2 1 che ne conseg ue i n punto d i n u l l ità deg l i atti conseg uenti, o qua nto meno d i rem issione della questione alla Corte Costituziona le. 1 5 . 3 . Con il quarto e u lti mo motivo i l ricorrente denu ncia violazione d i legge e travisamento probatorio in ord i ne a l la confisca LLorolog io Ro/ex appartenente al G LL in quanto ritenuto prodotto o profitto di reati, a fronte del fatto che esso risulta regola rmente acq u istato (con regola re fattu ra e certificato d i garanzia) in epoca d i molto antecedente i reati per cu i si procede, ossia nel 2004 . 16. Il ricorso personal mente presentato da ViNC UG l ES é a rtOLto i n sei motivi, n e i q u a l i vengono proposte q uestioni tecniche riguarda nti i suPOrti mag netici delle conversazioni i ntercettate, che di segu ito vengono i l lustrate per qua nto stretta mente fu nzionale alla comprensione LLassu nto del ricorrente. 16. 1 . Con il primo motivo si denu ncia violazione di legge laddove la Corte d 'appello ha ritenuto non affetta da i nuti lizza bil ità la reg istrazione d i conversazioni della quale era stato omesso i l ri lascio di copia d a parte del Pu bblico m i nistero, non avendo a lcuna efficacia sanante la scelta di procedere con rito abbreviato : nella specie, osserva l 'esponente, si tratta d i i nuti lizzabil ità patolog ica, come ta le non sa nabile i n base a lla scelta del rito d i cu i ag l i artt. 438 e ss. cod . proc.pen . , e meg lio il lustrata con il secondo motivo d i ricorso. 16.2. Con q uest'u lti mo l'esponente la menta l 'i nuti l izza bi l ità della prova costitu ita dai CD/DVD LLintercettazione d i cui al precedente motivo, i n quanto alterati e mod ificati, in base alla convenzione di Budapest ratificata con legge n . 48/2008 : la difesa d i ViNC UG SE aveva chiesto copia c.d . forense A G (ossia quella che esce d a l server della Procu ra, non mod ificata n é mod ificabile) dei CD/DVD LLi ntercettazione, mentre ne ven iva rilasciata al consulente di pa rte prof. Pitzianti una copia c.d . PG, ossia una copia d i lavoro, sulla quale l'operatore ha ampia possibilità d i mod ifica dei dati . Da ciò, conclude l'esponente, si trae il convi ncimento che quella ri lasciata a l la difesa non possa qual ifica rsi come "prova", sia per l'alterazione e mod ificazione della stessa, sia per i l fatto che l'i ntercettazione de qua é stata presumibilmente eseg u ita fuori dei locali della Procura e presso q uel li della pol izia g iudiziaria, senza motivazione d'urgenza e in violazione LLa rt. 268, comma 3, cod . p roc. pen . . 1 6 . 3 . Con i l terzo motivo l'esponente la menta conseguentemente violazione di legge per non essere stato allegato a l la richiesta d i ri nvio a giud izio, da parte del Pubbl ico m i n istero, l 'originale del CD/DVD reTIvo alla ridetta i ntercettazione telefonica, con conseg uente violazione dei principi di giusto processo, anche perché non si é ten uta l'udienza stra lcio in cu i , nel contradd ittorio delle parti, dovrebbero essere espu nte le conversazioni ritenute non ri levanti . 22 16.4. Con il quarto motivo si denu ncia vizio d i motivazione con riferimento alle ci rcostanze d i cu i sopra, i n relazione a l fatto che la Corte d i merito, nel rigettare l 'istanza difensiva d i ri nnovazione d i battimenta le, ha dedotto, contro il vero, che non risu lterebbe che il difensore del ricorrente abbia richiesto copia forense AG, laddove ciò risulta dag l i atti processuali, a fronte dei quali la richiesta é stata evasa con mera copia PG;
la dog l ia nza proseg ue con l'il lustrazione delle rag ioni tecniche i n base a l le quali la Corte avrebbe errato nel disattendere l'ista nza difensiva e la copia PG conseg nata al consu lente della difesa non sarebbe assistita da alcuna garanzia d i conform ità a l l 'originale. 1 6 . 5 . Con i l qui nto motivo l 'esponente lamenta i l difetto d i motivazione nel provved i mento con cui la Corte reggina disattendeva le ista nze ava nzate dalla difesa ex art. 603 cod . proc. pen . , per rag ioni sosta nzial mente ricond uci bili a quelle esposte nei precedenti motivi . 16.6. Infi ne con i l sesto e u lti mo motivo si denu ncia violazione d i legge, i n riferi mento all'addebito associativo mosso a ViNC UG SE, fondato su i ntercettazioni i nuti lizzabili e su una loca lizzazione del UGl ES, in occasione d i alcu ni episod i rilevanti a fi ni i mputativi, che, come d i mostrato dalla difesa, era i n rea ltà errata . 16. 7. Oltre al suddetto ricorso personal mente fi rmato dal UG SE, é stato presentato anche u n ricorso a fi rma del suo d ifensore d i fid ucia avv. Cianferon i . 1 6 . 8 . Con il pri mo motivo s i la menta no violazione d i legge processuale e vizio d i motivazione con riferimento a l l a q uestione della com petenza territoriale, in term ini e secondo principi sosta nzial mente riconducibili a quelli recepiti i n buona pa rte d e i consimili, già esa m i nati motivi d i ricorso i n c u i la q uestione é affrontata dagli altri ricorrenti, motivi a i quali può perciò farsi ri nvio. 16.9. Con il secondo motivo l 'esponente la menta violazione di legge e vizio d i motivazione i n riferi mento al l'i m putazione associativa e al ruolo apicale in essa riconosciuto a ViNC UG SE dalla Corte reg g i na, ai sensi del l 'a rt. 74, com ma 1, D. P. R. 309/1990. Il ricorrente si d uole del fatto che l'i ntraneità a l sodalizio e il ruolo qual ificato attri bu itog li sono stati a rgomentati essenzial mente i n base alla sua posizione d i EL d i SS RO UGl ES e d i figlio d i G iPP UG l ES, a l la sua ricorrente presenza in territorio colombiano (che g l i avrebbe consentito di curare i contatti con forn itori del l uogo per conto dei com m ittenti italiani), nonché alla sua qual ità di preteso col lettore del danaro che eg l i procu rava per fi nanziare l'acq u isto di partite di coca ina. Con rig uardo a quest'u ltima condotta, la Corte territoriale ha omesso d i considera re le censure d ifensive, tese a evidenziare che g l i i nvii accertati d i danaro effettuati dal UG SE erano riferiti a esigenze perfettamente lecite e non erano com pati bili, per ammonta re del le somme i nviate, con approvvig ionamenti d i coca ina delle già viste d i mensioni. 23 14.8. Il secondo motivo nuovo d i ricorso é teso a denu nciare violazione d i legge con rig uardo a l le si ngole i potesi d i reato contestate a l PI. 14. 8 . 1 . In riferi mento a l reato di cui al capo 3 della ru brica, deduce l 'esponente che non emerge i n alcu n modo neppure la prova del perfeziona mento LLaccordo per il trasferimento del ca rico di stu pefacente in Italia ( req uisito che la stessa i potesi accusatoria recepita nel l 'i m pug nata sentenza pone a base della configurabilità del reato), ed a nzi é più che plausibile che la ma ncata pa rtenza dello stu pefacente dall'Italia fosse i l risu ltato d i un rag g i ro posto i n essere da AmBR io Sa NS ai danni dei suoi presu nti com pl ici , con conseguente configurabil ità di u n 'i potesi d i reato i m possi bile;
oltre a ciò, a lcuno specifico ruolo é attribuibile nella vicenda al PI, sulla base delle prove emerse nel g iudizio. 14. 8 . 2 . Rig uardo al capo 4 della ru brica, l 'esponente osserva che i l ruolo attri bu ito al PI (di organizzatore LLa rrivo dello stu pefacente in Ita l ia e in partOLre a G ioia Ta u ro) non emerge in alcun modo dal com pendio probatorio, che lo vede estra neo da tal i com piti e add i rittura d isinteressato, ad esem pio, all'ind ividuazione di una d itta "fantoccio" cui i nviare la merce o a l la raccolta dei docu menti necessa ri per effettua re lo sdoganamento della merce stessa . 14 . 8 . 3 . Qua nto a l capo 5, analogamente, si denu ncia l'assenza d i coi nvolgi mento d e l PI nel l 'organ izzazione log istica del l'i m portazione dello stu pefacente, ruolo che invece é assu nto dal LA RO;
inoltre i l PI non pa rtecipa a l le riunioni nelle quali si discute LLapprovvigiona mento del ca rico;
le conversazioni fra il PI e il LA RO attengono a va ri argomenti , non di mostrativi di un ruolo del ricorrente nella vicenda . Al più il PI ha assu nto u n ruolo esecutivo nella fase d e l trasporto del ca rico d i cocaina, q uando peraltro il detto ca rico era già stato sequestrato : i l che i nteg rerebbe anche i n questo caso, secondo l 'esponente, u n'i potesi di reato i m possibile ex a rt. 49, comma 2, cod . pen . . 14.8.4. Quanto al l 'i m putazione associativa d i cui a l capo 1 , l 'esponente contesta il ruolo apicale attri buito al PI nel sodalizio cri m i noso, ribadendo che é erroneo attri buirg l i un ruolo di supervisione e di organ izzazione log istica nel l 'i m portazione di stu pefacenti, ruolo i n realtà ricoperto dal LARO, come emerge dalla ricostruzione delle vicende oggetto delle i m putazioni d i cui ai reati - scopo, pu ntua l mente richia mate dal ricorrente . Ma, oltre a ciò, secondo l'esponente neppure emerge un mero ruolo pa rteci pativo del PI al sodal izio cri mi noso, come d i mostra il fatto che eg li, dopo la morte del RB e dopo i l sequestro d e l l o stu pefacente a G ioia Tau ro, manifesta la sua i ntenzione d i d ista nzia rsi d a l contesto cri m i noso. 20 Oltre a ciò, il ruolo apica le riconosciuto a ViNC UGl ES viene fatto deriva re da q uello attribu ito a l EL SSRO, i l quale però, a tutto voler concedere, curò come supervisore una sola delle operazioni d'i mportazione oggetto di g i udizio, dopod iché i l com pito d i supervisionare le resta nti operazioni venne assu nto da altri soggetti . Nell'ill ustra re il motivo di ricorso in esa me l'esponente ri percorre poi a naliticamente singole vicende, riportando diffusamente stra lci d i i ntercettazioni e brani della sentenza i m pug nata e proponendo u na lettura diversa e alternativa del corrispondente com pendio probatorio. 16. 10. Con il terzo motivo d i ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferi mento, più specifica mente, al ruolo di organizzatore attribuito a Vi NC UGSE nel l 'ambito del sodal izio cri m inoso, ruolo che i n rea ltà si é esau rito nel l 'avere messo i l EL SSRO, opera nte i n Colom bia, i n contatto con soggetti "paesa ni", oltre che nel già visto ruolo di " pagatore". 16. 1 1 . Con i l quarto motivo l 'esponente denu ncia violazione di legge in riferi mento a l l 'agg rava nte d i cui all'a rt. 74, com ma 3, D . P. R. 309/ 1990 (assocAZione di u n nu mero d i persone su periore a d ieci , o cui aderiscono persone ded ite a l consumo d i stu pefacenti ) : ded uce il ricorrente che a lcuna delle due suddette condizioni é nella specie sussistente e che l'aumento d i pena inflitto per la detta agg rava nte eccede la misura d i u n terzo. 1 6 . 1 2 . Con il q u i nto motivo i nfi ne l 'esponente ded uce violazione di legge in riferi mento a l la mancata concessione delle attenua nti generiche, non avendo la Corte territoriale considerato lo stato d 'i ncensu ratezza del UG SE né g l i ulteriori elementi dedotti dalla difesa ed a lui favorevol i . 16. 1 3 . Nell'i nteresse d i ViNC UG SE risultano poi rasseg nati i n atti motivi nuovi, con atto successivamente depositato, che consta d i u lteriori due motivi di ricorso, ampia mente illustrati . 1 6 . 14. Il primo di questi u lteriori motivi é teso nuova mente a denunciare, nel l 'essenziale, violazione di legge in ord i ne al ruolo apicale assegnato a l ricorrente nell'ambito d e l sodalizio cri m i noso . Ri percorrendo i passaggi svi luppati sul punto nella pronu nzia i mpug nata, l 'esponente contesta che alcu no dei ruoli assi milabili a quelli d i vertice sia mai stato ricoperto da ViNC UG SE : la posizione a picale attri butagli dalla Corte reggina dev'essere posta in relazione con il fatto di avere i ntrattenuto raPOrti con il EL SS RO e con il padre IU (cui la Corte territoriale asseg na u n ita riamente u n compito d i rettivo, sebbene le posizione dei singoli a ppa rtenenti a l la famiglia UG SE fossero fra loro ben d istinte), ma ciò a fronte del fatto che eg l i non é mai i ntervenuto nei momenti più significativi della vita LLassocAZione, non viene mai interpel lato da nessu no deg l i associati e non partecipa a l la d ivisione deg l i utili . Quanto, poi, a l la fu nzione d i "collettore" e d i fi na nziatore delle i m portazioni di stupefacente, 24 essa non sarebbe com u nque d i mostrativa d i u n ruolo apicale da pa rte del ricorrente. 1 6 . 1 5 . Il secondo motivo di ricorso é teso a d i mostra re violazione di legge e vizio d i motivazione i n ord i ne ai singoli addebiti mossi a carico di ViNC UGl ES : nel motivo, ampia mente i l l ustrato, l 'esponente ribad isce l 'assenza d i elementi deponenti per u n suo ruolo verticistico e sottol i nea i vizi logici contenuti sul pu nto nella motivazione della sentenza i m pug nata, a pa rtire dalla carenza di elementi i n ord i ne alla posizione a picale del EL SS RO, i n realtà usato come mero ca nale d i approvvigionamento e già pretermesso dal suo ruolo d'i m portatore nel l'ambito della vicenda di cui al capo 3. O ltre a ciò, Vi NC UG SE non com pa re in nessu no dei singol i reati - scopo, circosta nza ben stra na a fronte della sua ritenuta appartenenza al sodalizio cri mi noso di cui al capo 1 . Evidenzia l 'esponente che a ViNC UGSE é addebitato, i n concreto, soltanto l 'avere i nviato del danaro, ma il ruolo a picale attri buitogl i é derivato unica mente dal fatto che la sentenza i mpugnata ne ha col legato la posizione a quella del fratel lo SSRO, a l quale é stata pa ri menti attribuita una posizione di vertice nel l'organigramma del l 'assocAZione sebbene g l i sia stato addebitato, quale reato - scopo, solo quello di cui al ca po 2 e sebbene il suo coi nvolgi mento nella vicenda si esau risca, di fatto, al 27 ottobre 2010. Gli elementi valorizzati per i ndicare in Vi NC UGSE u n personaggio di vertice del sodalizio sono, i n rea ltà, d e l tutto irri leva nti , e d i noltre le somme da l u i i nviate (asserita mente i n fu nzione delle i m portazioni d i stu pefacente dal Suda merica) sono d a u n lato sicuramente non com m isurate a l le d i mensioni del traffico di d roga oggetto d i i mputazione, dall'altro tempora l mente i ncom pati bili con le si ngole operazioni d'im portazione, dall'a ltro ancora g i ustificabili con a ltre operazioni del tutto lecite ( i n specie l'acq u isto di una casa e d i u n ristorante, in merito al quale ha riferito i l padre G i PP) m a che la Corte d i merito h a erronea mente ritenuto avu lse dal contesto i nvestigativo e come tal i non suscettibili di apprezza mento. Inoltre, emerge dag l i atti che la posizione attri bu ita a Vi NC UGSE era in realtà asseg nata, nell'ambito del sodal izio, ad a ltri soggetti i ntranei . Ed ancora, i n nessu n passaggio emergono elementi circa u n ruolo decisionale autonomo o d i i niziativa personale assunto d a l ricorrente . Tutto ciò tog lie ulteriormente ri lievo a l ruolo a l u i attri bu ito nel l'am bito LLorganizzazione cri m i nosa . CONSIDERATO IN DIRITTO 1 . Così riassu nte le molteplici dogl ia nze proposte dai ricorrenti (e premesso che tra d i esse non figurano quelle rassegnate nel l 'interesse d i Fi l i PO PA , la cu i posizione é stata stralciata per vizio d i citazione) , può affermarsi che a lcune 25 delle suddette dog l ianze attengono a q uestioni i n rito;
altre a questioni più pretta mente d i merito, in alcune delle quali pera ltro sono svi l u ppate tematiche in fatto o atti nenti al l'i nterpretazione della prova, che pongono i n astratto problemi di si ndacabilità i n sede d i gi udizio d i leg itti mità . Inoltre, mentre a lcune dog l ianze si riferiscono specifica mente a singole posizion i, altre sono comuni a più ricorrenti, o possono comunque defi n i rsi d i i nteresse e di portata generale : ad esse viene accordata priorità di trattazione.
2. LA QU ESTIONE DELLA COM PETENZA TERRITORIALE - FR queste u lti me assu me ri lievo u lteriormente priorita rio la q uestione della com petenza territoriale, formu lata nella quasi total ità dei ricorsi. Trattasi d i q uestione i n ord i ne alla quale pa re oPOrtuno fa re chiarezza su u n d u plice o rd i ne d i aspetti . 2. 1 . Il primo, che assume ril ievo i n ord i ne a l l'i m putazione (costitu ita, come si é visto, dalla contestazione a molti dei ricorrenti d i u n'i potesi di reato associativo;
nonché dall'u lteriore contestazione d i a lcuni reati-scopo, costituiti da ipotesi d i reato p. e p. dall'art. 73, D . P . R. 309/1990, tutte agg ravate ex art. 80, comma 2, D . P. R. cit . , nonché ex art. 7, D . L. n. 1 52/1991, convertito con legge n . 203/199 1 ) , é riferito a l le condizioni i n base a l le quali l a com petenza territoriale può essere ind ividuata i n relazione a l l 'i m putazione associativa . Su u n piano generale, la soluzione della q uestione, d iversamente da quanto dedotto da alcu n i dei ricorrenti, é tutt'altro che pacifica . Sul pu nto, i nfatti , come evidenziato i n aPOsita relazione dall'Ufficio del Massimario della Corte di leg itti m ità (i cu i contenuti si ri porta no appresso), si reg istra una plural ità d i orienta menti espressi dalla Corte, dei quali vale la pena dare compi uta mente conto. 2 . 1 . 1 . Il criterio LLassocAZione - La 2 sezione penale, con decisione assu nta i l 3 dicem bre 20 1 5 , n . 50338, Signoretta, Rv. 265282, ha affermato il pri ncipio di d i ritto così massi mato : "In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in partOLre, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si é radicato il "pactum sceleris ", quanto quello in cui si é effettivamente manifestata e realizzata /'operatività della struttura" (si veda anche, i n senso conforme, Sez. I, 19 dicem bre 1996, n . 6 1 7 1 , Ch ierchia, Rv. 20626 1 ; Sez. I, 14 dicem bre 2005, n. 45388, Saya, Rv. 233359; Sez. V, 23 gennaio 2007, 2269, Tava rol i , Rv. 236300; Sez. I, 23 aprile 2009, n . 17353, Antoci , Rv. 243566 ; Sez. II, 1 2 g i ugno 2012, n . 22953, Tempestil l i , Rv. 253189; Sez. II, 19 g i ugno 2013, n . 26763, Leuzzi, Rv. 26 256650; Sez. II, 3 maggio 2013, n . 1 9 1 77, ValleONga, Rv. 25 5829 ; Sez. V, 24 ottobre 2014, n . 44369, Robusti, Rv. 262920 ; Sez. II, 4 g iugno 2014, n . 23 2 1 1 ; Rv. 25965; Sez. IV, 1 0 d icem bre 2015, n . 48837, Ba nev, Rv. 26528 1 ) . Secondo ta li pronu nce, atti nenti sia ad assocAZioni per delinq uere sempl ici che ad assocAZioni ex art. 416-bis cod . pen. ed ex art. 74 d . P . R. 9 ottobre 1990, n. 309, a l fi ne della determ i nazione della com petenza per territorio d i u n reato associativo, occorre fa r riferimento al l uogo i n cui si rea lizza la effettiva operatività del sodalizio e si svil uppa il momento prog ra m matico e d i rezionale, essendo i rri levante i l luogo d i com m i ssione dei singoli reati riferi bili a l l'assocAZione. Solo qualora ci si trovi i n presenza d i u na organ izzazione costitu ita da pluri m i e autonomi gru ppi opera nti su territorio nazionale ed estero, i cu i accord i per i l persegu i mento dei fi ni associativi e le cui attività cri mi nose si rea l izza no senza solidi e chiari collegamenti operativi, in assenza d i elementi fattua l i seriamente sig nificativi per l'identificazione del l uogo di prog ra m mazione ed ideazione dell 'attività riferi bile al soda l izio cri mi noso, si dovrà fare riferi mento a l le regole suppletive dettate dall 'art. 9 cod . proc. pen . 2. 1 .
2. Il criterio - Secondo a ltro indi rizzo, il criterio da adottare é q uello del luogo i n cui l'assocAZione si é costitu ita : trattandosi, infatti, d i un reato di natu ra perma nente, la consu mazione si avrebbe nel momento e nel l uogo di costituzione del vi ncolo associativo diretto a l lo scopo comune. In ma ncanza di elementi certi in ord i ne alla genesi del vincolo associativo, dovrebbe fa rsi ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, com u nque, del pri mo atto d i retto a commettere i delitti prog ram mati . Solo qua lora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la com petenza per territorio si dovrebbe attri buire rilievo al criterio sussid iario di cui all'art. 9 cod . proc. pen . (Sez. 1 , 1 8 d icembre 1995, Confl , comp. i n proc. DilaRO, Rv. 203609 ; Sez. 6, 21 maggio 1 998, Caruana, Rv. 2 1 3573, reTIva ad assocAZione per delinq uere di tipo mafioso ex a rt. 41 6-bis cod . pen . ; Sez. 1 , 24 apri le 200 1 , Confl , comp. i n proc. S i monetti ed altri, Rv. 219220; Sez. 6, 2 3 aprile 2004, n . 260 10, Loccisano, Rv. 229972; Sez. 4, 7 giugno 2005, n . 35229, Mercado Vasq uez, Rv. 23208 1 ; Sez. 3 , 6 l ug l io 2007, n. 35521, Pizzolante, Rv. 237397 ; Sez. 2, 3 g i ugno 2009, n . 26285, DE Reg no, Rv. 244666 ) . In term i n i analog hi, con riguardo all 'assocAZione fi nalizzata ai traffico d i stu pefacenti , d i c u i all'art. 74, d . P. R. n . 309 d e l 1990, s i sono pronunciate Sez. 1, 7 febbraio 199 1 , M u las, Rv. 186709; Sez. 6, 6 ottobre 1994, Celane, Rv. 20 1 849; Sez. 4, 12 febbraio 2004, n. 1 7636, Montalto, Rv. 228 1 8 3 ; Sez. 4, 13 marzo 2008, n. 19526, Dario, Rv. 240 160, per le quali il momento i niziale di consu mazione del reato d'assocAZione per deli nquere fi nalizzata al traffico d i stu pefacenti , ri leva nte ai fini della determ i nazione della com petenza per 27 territorio, coi ncide con quello i n cu i é stato perfezionato l 'accordo cri m inoso d i tre o p i ù soggetti per la costituzione di quel vi ncolo com u ne teso alla com missione d i una pluralità d i reati i n tema d i sosta nze stu pefacenti . 2. 1 .
3. Il criterio - Per altro orientamento ancora, invece, ai fi ni della determ i nazione della com petenza per territorio occorre far riferimento a l luogo i n cui l 'assocAZione ha i niziato concreta mente ad operare. Questo criterio é stato accolto, i n izial mente da Sez. 1 , 25 novembre 1992, Taino ed altri , Rv. 192783, per la quale "/a competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris" . Successiva mente, Sez. 3, 10 maggio 2007, n . 24263, Viol i n i , Rv. 237333 ha precisato che "la competenza per territorio per il reato permanente di assocAZione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio" . Da u lti mo Sez. 1 , 28 apri le 2 0 1 5 , n . 20908, M i nerva , Rv. 2636 1 2, ha ribad ito che "Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda é quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa". Con riguardo all'assocAZione per delinquere di ti po mafioso ex art. 4 1 6-bis cod . pe n . , hanno fatto riferi mento al l uogo i n cui i l sodal izio ha manifestato la sua operatività Sez. 1, 10 dicem bre 1997, Rasovic, Rv. 209608, e Sez. 6, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 2 1 7 5 6 1 , per la q uale, in partOLre, "la competenza territoriale in ordine al reato di assocAZione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'assocAZione si é costituita né a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 c.p.p., comma 3, cioé al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, é necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen . ". Infi ne, la preva lenza del criterio i n esame é stata affermata a nche i n relazione all 'assocAZione fi nalizzata al traffico d i stu pefacenti da Sez. 1 , 26 ottobre 1994, Arrighetti, Rv. 199964 e Sez. 6, 2 marzo 2006, n. 22286, Savino, Rv. 23472 2 ; Sez. 5, 8 ottobre 2009, n. 4 1 04, Doria, Rv. 246064 e Sez. 1, 22 gennaio 2013, n. 7926, Xhaferri, Rv . 2 55 306, per le quali, può attri buirsi ri lievo anche a l l uogo d i commissione dei singoli delitti rea lizzati i n attuazione del 28 prog ramma cri m i noso nel caso i n cu i , per nu mero e consistenza, essi rivelino i l luogo d i operatività dell 'assocAZione. 2 .
2. Il secondo ord i ne di problemi é costituito dall'ind ivid uazione dei criteri da adottare qualora la com petenza territoriale non possa determ i narsi in relazione a l delitto associativo sulla base dei criteri sopra enu nciati, laddove (come nella specie) esso venga contestato u nita mente ad uno o più reati - scopo. A qu esto rig uardo, deve prendersi atto della qualificazione dei reati - scopo come connessi con quello associativo, il che ha determ i nato il ricorso ai criteri di com petenza per con nessione d i cui all'art. 1 6 cod . p roc. pen . , adottati dalla Corte regg i n a . Sul piano conten utistico, appare evidente l a qualificazione d e i reati - scopo di cui ai capi da 2 a 5 come connessi a q uello associativo di cui al capo 1, i n qua nto i suddetti reati - scopo costitu iscono manifestazione delle fi nalità proprie LLassocAZione, nata e svi l u ppatasi i neq u ivoca bil mente con l 'intento d i organ izza re e gesti re u na pluralità di i m portazioni d i g rossi qua ntitativi d i coca ina dal Suda merica, fra le quali all'evidenza rientrava no, sul piano prog ra m matico, quelle oggetto delle i mputazioni di cu i ai capi da 2 a 5; inoltre, e per ciò stesso, deve ritenersi assodato i n via logica che g l i aderenti al sodal izio, i n fu nzione LLattuazione del generico prog ra m ma cri m i noso che lo ca ratterizzava, si rappresentassero fi n dal l'i nizio uno o più fatti di reato ivi contestati, e da loro poi effettivamente commessi nei term i n i descritti in ru brica . Ta nto premesso, va considerato che, nel caso i n cui non sia possi bile determinare la com petenza i n relazione a l reato associativo, l'orientamento prevalente espresso al riguardo dalla g i u risprudenza di leg itti mità é nel senso che, quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 5 1 , comma 3-bis, cod . proc. pen . , e per reati che siano qualificati come connessi, la com petenza va determinata con riferi mento a l reato di com petenza distrettuale;
qua lora non sia possi bile i ndivid uare la com petenza con riferi mento al l uogo ove si é costitu ita o si é radicata l'assocAZione (o com unque al focus commissi delicti riferito a l reato associativo) , va nno presi i n esame, a i sensi LLart. 1 6 cod . proc. pen . , i reati con nessi, in ord i ne di decrescente g ravità, e solo se neppu re per essi é possi bile i ndividuare il luogo di rea lizzazione della condotta o di pa rte di essa, si deve fa r ricorso ai criteri su ppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso cod ice. Il pri nci pio, che a ben vedere rich iama - i n qua nto compati bile - quello espresso da Sez. U , Sentenza n . 40537 del 1 6/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330, é stato recentissi ma mente affermato e precisato da Sez. 2, n. 1 1 692 del 08/03/2016, Sallaku e altri, Rv. 266 1 94 (si vedano inoltre, in term i n i conformi, 29 Sez. 1 , n . 27561 del 09/06/2010, Baci , Rv. 247880 ; Sez. 1 , n . 49356 del 1 7/1 1/2009, Osma novic, Rv. 245644) . 2. 3 . Ciò posto, va i n primo l uogo evidenziato che nella motivazione della sentenza i m pug nata - che richiama quella offerta dal G i ud ice per l'udienza prel i minare nella sentenza d i primo g rado - si assu me l'i m possibilità di i ndividuare, sulla base deg l i elementi d isponibili, u n luogo specifico ove si sia costitu ita la consorteria cri mi nosa;
così come viene ravvisata l 'i m possibil ità di i nd ividuare un singolo l uogo ove si svolgano le attività di prog ra mmazione e d i ideazione rig uardanti l 'assocAZione; e n o n emergono neppure elementi idonei al l'i ndivid uazione d i un luogo in cui l 'operatività del sodalizio abbia i n iziato a man ifesta rsi . Ta le assu nto appare condivisi bile e sol idamente motivato, sì d a resistere alle censu re su I pu nto. Se i nfatti si muove - come doveroso - dag l i atti d ispon ibili, risu lta che l'esistenza LLassocAZione é stata ritenuta sulla base delle i nformazioni i nvestigative in ord i ne ai reati - scopo, dalle quali era possibile ricostrui re per i ntero, in via per così dire " i nduttiva", l'assetto organizzativo del sodalizio. Non, q u indi, i n base ad accertamenti che conducessero a l la "genesi" del gruPO cri m i nale. Risu lta inoltre che, sebbene possa convenirsi che presso la sede di Bologna - ove il RB d i morava - siano state adottate d iverse i m porta nti decisioni strateg iche, tuttavia non vi sono elementi né per poter sostenere u nivocamente che in quella sede la compag ine cri mi nosa fu costituita, né che le attività di progra m mazione, d i ideazione, d i decisione operativa riguarda nti l'assocAZione fossero ivi tutte poste in essere o abbiano colà i niziato a man ifesta rsi, consta ndo in atti che - come puntual mente osservato dalla Corte territoriale - nu merosi incontri e summit tra g l i esponenti di spicco del sodal izio si teneva no in sedi diverse, sia in Italia che all'estero. Perciò, a l la l uce della giu risprudenza richia mata al precedente pu nto 2 . 1 , ai fi ni LLi ndivid uazione del focus commissi delicti riferito a l reato associativo al fi ne d i i nd ividuare la correTIva com petenza territoriale, non soccorrono a ben vedere né il criterio LLoperatività del l 'assocAZione, né il criterio "genetico", né i nfi ne il criterio "genetico-operativo". Quindi, sia alla streg ua delle considerazioni svolte sul pu nto dalla Corte reggina, sia a l la luce delle stesse a rgomentazioni poste a base dei ricorsi con riferi mento al l 'individuazione della com petenza territoriale per il reato associativo, non vi sono rag ioni per discosta rsi, su l pu nto, dalle concl usioni raggiu nte nella sentenza i m pug nata . 3 0 Perciò, q uale che sia la tesi prescelta i n ord i ne all'ind ivid uazione della com petenza territoria le i n ord i ne a l reato associativo (tra quelle enu nciate dalla g i u risprudenza d i leg itti mità e ri portate per estratto ut supra, al pu nto 2 . 1 ) , deve concludersi per l 'i mpossi bilità di ind ividuare la sedes materiae sulla base della contestazione associativa d i cui al capo 1 .
2.4. Tanto chiarito, nel caso d i cu i trattasi, la Corte d i merito, facendo ricorso ai criteri suppletivi opera nti in caso di connessione di reati (art. 16 cod .proc. pen . ) , ha i ndivid uato la sedes materiae nel l'assu nto che, nel caso in cui i reati - scopo siano di pari g ravità ( i n base a l la pena ed ittale, a n u l la ri levando le specificità fattual i di ogni si ngola i mputazione), la com petenza va attribu ita al g iud ice com petente per il pri mo reato (vds. in senso conforme Sez. 2, n. 45337 del 04/ 1 1/20 1 5 , Preci e a ltri, Rv. 2650 3 1 ) . Nella specie, secondo l a Corte territoriale, non é possibile individuare i l focus commissi delicti i n riferimento a i reati di cu i ai capi 2 e 3 . Ora , i n pu nto d i d i ritto, v a osservato che é astratta mente possi bile determ inare i l luogo di commissione dei reati de quibus sulla base delle generali regole cod icistiche. Va al riguardo premesso che, per qua nto si d i rà infra, il reato di cui al ca po 3 é i n realtà meno g rave ( perché va riq ualificato i n tentativo) deg l i a ltri reati - scopo, e non potrebbe q u i nd i essere preso i n considerazione a i fi ni di cu i all'art. 1 6 cod . proc.pen . . Viceversa, i l reato d i cui a l ca po 2 (ca rico d i coca ina seq uestrato a OT) risu lta essere d i pari g ravità rispetto a quelli d i cui a i ca pi 4 e 5, non potendosi parlare di tentativo, in qua nto per la consumazione del reato basta che, sia pure nella fase antecedente la materiale sped izione, lo stu pefacente da i m porta re, una volta acq uistato, entri nell'effettiva d isponibi lità deg l i i m portatori o, qua nto meno, d i soggetti che ag iscano per conto deg l i acq u i renti (cfr. Sez. 6, n . 37478 del 1 6/04/2014, Pedata;
ed anche Sez. 2, n. 486 del 2 1 / 1 2/ 1998, dep. 1999, Avezza no, Rv. 2 1 2252) ; e ciò é sicu ramente avven uto nel caso di specie. Ciò posto, si tratterebbe di reato - scopo che, oltre a essere di pari gravità, risu lta altresì commesso i n epoca precedente rispetto a quelli d i cui a i ca pi 4 e 5 ; e, tratta ndosi d i reato commesso i n pa rte a l l 'estero, secondo q uanto evidenziato nel pri mo dei motivi agg i u nti presentati nell'interesse d i Gi PP TO, sa rebbe possibile stabilire la com petenza territoriale sulla base del combinato disposto deg l i artt. 16, comma 1 , e 10 c. p . p. (cfr. Sez. 1 , n . 2850 del 02/ 1 1/2004, DE Grosso e altri , Rv. 230787 ; Sez. 1, n. 14666 del 18/03/2008, Mercu ri e a ltri, Rv. 239706), con partOLre riguardo al com ma 3 del detto art. 1 0 : ossia adottando i criteri di cu i agli artt. 8 e 9 c. p . p .. 3 1 Ove si accedesse a ta le criterio, la com petenza, non potendosi fare capo alle regole genera l i di cui all'a rt. 8 e d i quella suppletiva d i cui all'art. 9, comma 1 , verrebbe a d essere determ i nata i n base a l l 'art. 9 comma 2 c.p.p. ( residenza, d i mora, domicilio degli i m putati), o in base all'art. 9, comma 3 c.p.p. ( luogo d i prima iscrizione a RG N R) . Sennonché, i n base all'a rt. 2 1 , com m i 2 e 3 , cod . proc . pe n . , l 'i ncompetenza per territorio e q uella deriva nte da connessione devono essere eccepite, a pena di decadenza, entro i term ini ivi stabiliti . Nella specie, per poter essere uti l mente esa mi nata, la q uestione doveva essere prospettata nei suddetti termini, in modo specifico ed esaustivo, prima della concl usione LLudienza preli minare, nel rispetto del principio generale secondo il quale dev'essere specifica mente fornita l ' i ndicazione del d iverso g i ud ice che si prospetta essere competente (ex multis, Sez. 2, n . 1 2071 del 19/ 1 2/2014, dep. 2 0 1 5 , Carbone e a ltri, Rv. 262769) . GI a l rig uardo ricordare che la Corte regolatrice ha già da tempo, e cond ivisi bil mente, riten uto manifesta mente infondata la q uestione d i legitti mità costituzionale riguarda nte i l termi ne d i decadenza per a rtOL re le eccezioni d'i ncom petenza per territorio, i n qua nto i l legislatore ben può, nella sua discrezional ità, l i mita re la possibil ità di rileva re il difetto d i com petenza territoriale a vantaggio LLord i ne e della sped itezza del processo senza che ciò vu l neri il pri ncipio del g iud ice natu ra le, sicché ta le possibilità opera solo con riguardo alla fase che precede i m med iata mente l'apertu ra del d i batti mento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti (Sez. 6, n. 8587 del 30/ 1 1/2000, dep. 200 1 , Singh e altro, Rv. 2 19856) . E va , soprattutto, ulteriormente ricordato che l'eccezione di i ncom petenza territoriale, ritualmente e tem pestiva mente prospettata e respi nta dal giud ice, può essere bensì riproposta con i motivi di i m pug nazione, ma senza che ciò consenta d i i ntrod u rre i n tale sede argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se q ueste u lti me potrebbero g iustifica re uno sposta mento della com petenza (Sez. 2, n. 1 4 1 5 del 1 3/ 1 2/20 13, dep. 2014, Chiodi e altro, Rv. 258 149) . Sulla base deg l i atti dispon ibili, non risulta che i n sede d 'udienza preli m i nare alcuna delle difese abbia svi l u ppato la questione LLi ncompetenza territoriale neg l i specifici term i n i in cui essa é stata proposta, ta rd iva mente, d a l la difesa di G i PP TO nel pri mo dei motivi nuovi presentati nell'i nteresse del medesi mo. Perciò occorre riportarsi a qua nto dedotto dalla Corte reggina, secondo la qua le, nella ritenuta i m possi bil ità di i nd ividuare i l luogo d i com m issione dei reati di cui ai capi 2 e 3 della ru brica, la com petenza territoriale deve considerarsi rad icata in relazione a l reato di cu i a l capo 4, accertato i n G ioia Tau ro, con conseg uente ind ividuazione della com petenza d istrettuale nel la sede di Reggio 3 2 Calabri a : i nfatti , ai fi ni della determ i nazione della com petenza per territorio nel l'i potesi di reati con nessi di pari g ravità, qua lora non sia possi bile individuare il luogo d i consu mazione di u no d i essi, mentre sia certo quello LLa ltro, non é consentito far ricorso a l le regole suppletive sta bil ite nell'art. 9 cod . proc. pen . , che s i riferisce a proced imenti con reato si ngolo, m a si deve avere riguardo al luogo di consu mazione del reato residuo (Sez. 3, n . 49643 del 22/09/20 1 5 , Fede e altro, Rv. 265 549) . La determ i nazione adottata dalla Corte territoriale, peraltro, trova conforto anche nel l'u lteriore indi rizzo espresso dalla Corte regolatrice secondo i l qua le, i n tema d i traffico d i stu pefacenti, qualora i l reato venga rea l izzato attraverso la consu mazione d i più condotte tra q uelle alternativamente previste dal pri mo comma LLart. 73 d . P . R. n. 309 del 1 990, a lcune delle quali poste in essere prima del l'i ntrod uzione della d roga nel territorio nazionale, ma comunque su di esso, la competenza territoriale deve essere sta bil ita con riguardo al l uogo in cui é stata compi uta la pri ma di tal i condotte (Sez. 6, n . 3882 del 04/ 1 1/20 1 1 , dep. 20 1 2, Annu nziata, Rv. 2 5 1 526) ; e, a fronte d i ciò, la Corte d i merito, sulla base della ricostruzione delle vicende di cui ai capi 2 (pp. 3 5 e ss. della sentenza i mpug nata) e 3 (pp. 43 e ss. della sentenza i m pug nata), non ha ritenuto d i poter i nd ividuare in nessu no dei due casi i l luogo i n cu i la prima condotta sa rebbe stata com pi uta . Perciò deve ritenersi i ntangibile l 'i nd ivid uazione della com petenza territoriale operata dalla Corte d i merito;
e ciò va le anche per le questioni i n proposito prospettate dai soggetti non attinti da i mputazione associativa, o comunque attinti escl usivamente da a lcuno dei reati . Qua nto a costoro, va detto che essi hanno i n larga pa rte formulato le proprie dog lia nze sul punto basandosi su argomenti che ricalcano quelli deg li altri ricorrenti, di ta l che valgono per essi le già svolte considerazioni . Quanto i nvece a coloro che hanno lamentato la violazione del principio del giud ice natu rale in relazione alle i m putazioni loro specifica mente contestate, é ben vero che la con nessione ( laddove i n partOLre essa sia fondata su l l 'astratta configurabil ità del vi ncolo della conti nuazione) é idonea a determ inare lo sposta mento della competenza solta nto q uando l'identità del diseg no cri m i noso sia com u ne a tutti i com pa rtecipi, poiché l'interesse d i u n i m putato alla trattazione u nitaria d i fatti in conti nuazione non può preg iudica re quello del coi m putato a non essere sottratto al gi udice natu rale (ex multis vds. Sez. 1 , n . 5725 del 20/ 1 2/20 1 2, dep. 20 13, Settepa n i , Rv. 254808) ; ma anche i n q uesto caso, quand'anche si ritenesse di escl udere l'identità del diseg no cri m i noso con riferimento ad alcu no deg l i i m putati (ciò va le in specie per quelli c u i é contestato u n singolo reato - scopo), in base agli atti d isponi bi li non v'é traccia LLa rtOLzione, da parte loro, di doglia nze siffatte entro il term ine d i decadenza d i cu i al citato art. 21 33 cod . p roc. pen . : d i tal che deve i ntendersi conso l idata, anche rispetto a i ricorrenti cui qui ci si riferisce, l'affermata com petenza territoriale nella sede di Regg io Ca labria. Ne conseg ue, concl usivamente, che le censu re al rigua rdo mosse dai ricorrenti (ci si riferisce i n partOL re a l primo motivo dei ricorsi presentati nell'i nteresse di SSRO UG SE, Fa IZ Sa NS, G iPP UGl ES, Gi PP PI, GI nni CIni, TO RA, TO DEla OC, N OL RT, OR io AL, FR CO G ri l lo, G iPP Ga TI;
al primo dei motivi nuovi p resentati per conto del PI;
al pri mo dei motivi di ricorso presentati nel l 'i nteresse di ViNC UGSE dall'avv. Cia nferon i;
nonché al secondo motivo dei ricorsi presentati per conto di SS RO NI, d i TO AS Pi RÒ e d i RE Pi RÒ) s i appa lesa no i nfondate, ivi comprese quelle d e i ricorrenti non attinti da i mputazione associativa . 3 . LA QUESTIO N E DELLA MOTIVAZION E PER RELATIONEM (APPARENTE) - In alcu n i ricorsi ( i n partOLre ci si riferisce a u na pa rte del secondo motivo del ricorso di N OL RT;
al secondo e, in pa rte, al terzo motivo di ricorso di ORio AL;
al secondo motivo del ricorso di Fa IZ SA;
al secondo e a l terzo motivo del ricorso d i TO FR ZÉ a fi rma LLavv. D'Ascola ; al secondo motivo del ricorso d i TO DEla OC;
i n pa rte, al quarto motivo del ricorso d i GI nni CI n i;
a l secondo e al terzo motivo del ricorso di G iPP GaTI) si é denu nciata la null ità della sentenza i m pug nata, sul ril ievo che essa sa rebbe viziata da null ità, siccome riprod uttiva d i quella di primo g rado non solo su l piano a rgomentativo, ma anche ( i n d iversi passagg i ) sul piano testuale, nonché priva d i u n autonomo vag lio critico, sia per qua nto rig uarda l'enu ncAZione del convincimento della Corte, sia per qua nto rig uarda le risposte fornite a i motivi d 'appello: risposte censu rate i n parte come acriticamente adesive rispetto alle a rgomentazioni del primo giudice, i n pa rte come del tutto assenti. 3 . 1 . In proposito, é ben vero che, secondo la g i u risprudenza della Corte regolatrice, incorre nella violazione dell 'obbligo d i motivazione dettato dag l i artt. 1 25, comma 3, cod . proc. pen . e 1 1 1 , comma 6, Cost. i l giudice d'a ppello che, nell'i potesi in cui le soluzioni adottate dal giud ice di pri mo g rado siano state censu rate dall'appellante con specifiche a rgomentazioni, conferm i la decisione del primo g i ud ice, d ichia rando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto deg l i specifici motivi d'im pug nazione, così sosta nzial mente eludendo le q uestioni poste dall 'a ppella nte (ex multis, fra le più recenti, Sez. 4, n . 6779 del 18/ 1 2/20 1 3 , dep. 2014, Ba lza mo e altri, Rv. 2593 1 6 ; Sez. 3, n. 274 1 6 del 0 1/04/20 14, M., Rv. 259666) . 34 3 . 2 . Ciò non tog lie, pera ltro, che, i n sede d i i m pug nazione il giudice non é obbl igato a motiva re i n ord i ne al mancato accog l i mento di ista nze, nel caso i n cu i esse appaiano i mproponibili sia per genericità, sia per manifesta i nfondatezza (Sez. 2, n. 49007 del 1 6/09/20 14, lussi e altri, Rv. 26 1423 ; Sez. 5, n . 18732 del 3 1/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522).
3.3. Ma soprattutto va ricordato che, i n tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione appa rente e, d u nque, i nesistente é ravvisabile soltanto q uando sia del tutto avu lsa dalle risu ltanze processua l i o si avvalga d i argomentazioni d i puro genere o di asserzioni apod ittiche o d i proposizioni prive di efficacia d i mostrativa, cioé, in tutti i casi in cui il rag ionamento espresso dal giudice a sosteg no della decisione adottata sia solta nto fittizio e perciò sostanzial mente i nesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07 /2014, dep. 2015, Vassa l lo, Rv. 263100; Sez. 5, Sentenza n . 24862 del 19/05/2010, Mastrog iova n n i , Rv . 247682) .
3.4. Pa rtOL rmente calzante, rispetto al caso d i specie, si rivela poi il pri ncipio, anch'esso enu nciato dalla Corte, i n base a l quale va affermata la nullità per difetto d i motivazione del provved i mento del gi udice che ri prod uca a l la lettera ampi stra lci della pa rte motiva d i altra pronu ncia, a meno che però detta tecnica di redazione manifesti u na autonoma rielaborazione da pa rte del decidente e d ia adeg uata risposta alle dog l ianze proposte dalla ricorrente (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/20 1 3, Conti, Rv. 254937) . In sosta nza, i l dictum della Corte regolatrice sul pu nto é teso a evitare che la decisione LLorgano giud ica nte sia "vestita" esteriormente di una motivazione testual mente ri presa da altro provved i mento, ma sia adottata in assenza d i qualsivog lia vag l io critico i n ord i ne a lle q uestioni d i fatto e d i d i ritto rilevanti a fi ni argomentativi;
perciò si sottrae al vizio d i nul lità la sentenza i mpug nata che, pu r richiama ndo a nche ampiamente e testual mente parti della motivazione adottata in altra decisione, abbia fornito u na sua autonoma va lutazione dei fatti per cu i si procede, dando conto delle risu lta nze probatorie del giudizio d i pri mo g rado e man ifesta ndo in proposito i l proprio convi ncimento, laddove, attraverso il richiamo a nche testuale di stralci d i altro provvedi mento, l 'organo g iud ica nte abbia, comu nque, ritenuto d i trarre a rgomenti a sosteg no della propria decisione. 3 . 5 . Ciò posto, va riconosciuto che la sentenza i mpug nata riprende effettivamente ampi stra lci d i quella d i pri mo g rado, sia nella ricostruzione fattuale, sia nella pa rte motivazionale delle statu izioni in ord ine a l le singol fattispecie d i reato contestate;
tuttavia, in relazione alle si ngole i m putazioni e a ciascuna delle posizioni, la Corte d i merito forn isce u n proprio percorso argomentativo che, qua nd'anche esso si rivela sosta nzial mente adesivo a q uello del primo giud ice, pu rtuttavia non può d i rsi privo di autonomo vag l io critico ed 35 i noltre i l l ustra convenientemente, con u n proprio adeguato aPOrto log ico, le ragioni in base alle quali il Col leg io d'appello disattende le censu re difensive meritevoli d i replica . 3 .
6. S u u n piano genera le, q u i ndi, può affermarsi che la pronu nzia i m pug nata resiste alle dog l ianze difensive rig uarda nti la pretesa nullità o apparenza della motivazione della sentenza nel suo com plesso;
i n questo senso, dette dog l i a nze devono considera rsi nel loro i nsieme i nfondate. 3. 7. Sulle censu re specifica mente riferite alle si ngole posizioni si rasseg nano le considerazioni che seg uono. 3. 7 . 1 . Qua nto a l secondo motivo del ricorso d i N OL RT, a pa rte qua nto si dirà in ord i ne alla proposizione d i una d iversa sol uzione a rgomentativa alternativa rispetto a q uella recepita nell'im pug nata sentenza (v. infra) , eg l i si duole del fatto che la Corte di merito abbia operato una mera trasposizione delle rag ioni in base a l le quali, nella sentenza d i primo grado, é stata affermata la sua pa rteci pazione al soda l izio cri mi noso . Così non é, come si ricava dalle pu ntuali osservazioni svolte dalla Corte territoriale a l le pag i ne 133- 1 34 della sentenza i m pugnata, in base alle quali é dato evi ncere che i l Col legio d 'appello ha valutato le dog lia nze rasseg nate i n appello dal RT, ravvisandone la genericità e la natu ra meramente ri propositiva delle questioni da lui sottoposte al primo g i ud ice i n ord i ne alla conseg na al UG SE SS RO, i n Colombia, da parte dello stesso RT, delle ca rte d i cred ito;
e ha u lteriormente a rgomentato la sua adesione a l la consorteria cri m i nosa riporta ndo stra lci di a lcu ne illuminanti conversazioni che depongono per il suo ruolo di latore di i m porta nti messaggi ed i nformazioni fu nziona li all'organizzazione cri m inale. 3 . 7 . 2 . Qua nto al secondo e (in pa rte) al terzo motivo di ricorso d i G IO Galia no, la Corte d i merito, dopo avere riproposto gli elementi va lorizzati in primo grado a proposito della sua posizione, forn isce a pag . 100 LLi m pugnata sentenza u n si ntetico, ma esaustivo com pend io motivazionale per d i mostrare la va lidità LLassu nto accusatorio, basato sug l i incontri tra i l AL e il LA RO, nonché con i l PI, nonché su llo stesso ruolo attri bu ito al AL (quale persona "va lorizzata" dal suocero ViNC RB nel l 'ambito dell 'attività cri mi nosa) evinci bile dal col loquio i ntercorso i l 1 5 marzo 20 1 1 (tre g iorni dopo l'uccisione del RB) tra il LARO e il CI n i . Per cu i appa iono man ifesta mente i nfondate, e perciò inammissi bili, le dog lia nze del ricorrente i n ord i ne a l la pretesa, mera "appa renza" della motivazione. 3 . 7 . 3 . Quanto a l secondo motivo del ricorso di FaIZ SA, la dog l ianza é pa rimenti manifesta mente infondata : i l vag lio critico operato dalla Corte reggina , condensato nelle considerazioni a pag . 1 20 della sentenza impugnata, offre contezza non già di u n mero recepimento delle a rgomentazioni 36 spese nella sentenza d i primo grado, ma del fatto che l 'i ntra neità del SA al sodal izio é comprovata da qua nto emerge dalla conversazione tra il LA RO e i l SA del 1 dicem bre 2010, i n cu i i due si scam biano i nformazioni rileva nti ai fi ni delle attività cri mi nose del sodal izio. DE tutto priva di preg io é la denu nciata inosserva nza dei criteri i nd icati dalla sentenza a Sezioni U nite Pri AV (Sez. U, n . 17 del 2 1/06/2000, Pri AV e a ltri , Rv. 2 1 6664) , atteso che, nel suo percorso a rgomentativo, la Corte d i merito non si l i mita a fare rinvio a un leg itti mo atto del proced imento (la sentenza di primo g rado), atto ovvia mente d isponi bile e conosci uto dalle parti, la cui motivazione risu lta congrua rispetto a l l 'esigenza d i giustificazione propria del provved imento di desti nazione;
ma forn isce altresì la d i mostrazione che i l Collegio d 'appello ha preso cog n izione del contenuto sostanziale delle rag ioni del provvedi mento di riferimento e le ha med itate e ritenute coerenti con la sua decisione. 3. 7.4. Qua nto al secondo motivo del ricorso di TO FR ZÉ a fi rma LLavv. D'Ascola, valgono le medesime considerazioni a ppena svolte con riguardo al ricorso di Fa IZ SA (con la precisazione che, a nche in questo caso, la Corte territoriale motiva convenientemente e autonomamente il proprio convi ncimento a pag . 1 0 5 della sentenza i m pug nata, i ndica ndone debitamente il ruolo d i spicco e ancorandolo a specifici elementi probatori riferiti a ciascu no dei ca pi d'i m putazione a lui contestati ) ; con riferimento al terzo motivo del ricorso FR ZÉ, é appena il caso d i osservare che i l richiamo, da parte della Corte reggina, della motivazione del pri mo g i ud ice a proposito LLeccezione di n u l lità per genericità dell 'i m putazione si riferisce a una doglianza manifesta mente i nfondata, valendo nella specie i l pri nci pio secondo cui non sussiste a lcuna incertezza sull'imputazione, q uando i l fatto sia contestato nei suoi elementi struttu ra li e sostanziali in modo da consenti re un completo contradd ittorio ed il pieno esercizio del di ritto di difesa , non essendo necessa ria u na indicazione assol uta mente dettagliata LLim putazione stessa (ex muftis Sez. 3, n. 3 5964 del 04/ 1 1/2014, dep. 2 0 1 5 , B e a ltri, Rv. 264877 ) ; ed essendo inoltre appl icabile nella specie l'ulteriore pri nci pio i n base al quale la contestazione non va riferita solta nto al ca po d i i m putazione i n senso stretto, ma a nche a tutti queg l i atti che, i nseriti nel fascicolo processua le, pongono l ' i m putato in cond izione di conoscere in modo ampio l 'addebito (ex multis Sez. 2, n. 274 1 del 1 1/ 1 2/20 1 5 , dep. 2016, Ferra nte, Rv. 265825) . 3 . 7 . 5 . Qua nto a l secondo motivo del ricorso d i TO DEla OC, ana logamente a qua nto già visto per le posizioni fi n qui esa m i nate, la dog l ianza é manifestamente infondata e d u nque i nammissibile : la Corte di merito ha puntual mente ed autonoma mente esam i nato la posizione del DEla OC a l le pag ine 1 23 e 1 24 della sentenza i m pug nata, facendo anche i n questo caso 37 pu ntuale richiamo alle emergenze probatorie che ne conclama no il ruolo di com pa rteci pe al reato associativo e a quello d i cui al capo 5 della ru brica (riguardo al quale la Corte evidenzia che la questione del contestato riconosci mento del ricorrente presso i l Ca pa nnone sito i n Vel EZ ELlini é assorbita dalla sua accertata parteci pazione al summit chia rificatore del 9 maggio 201 1 ) . Neppure i n questo caso può, dunq ue, pa rlarsi i n alcun modo d i motivazione appa rente n e l senso perorato n e l ricorso . 3 . 7 .
6. Qua nto a l quarto motivo del ricorso d i G IO CI ni, oltre a quanto si d i rà a proposito delle sue dog lianze circa i l ruolo apicale attri bu itogli nel sodal izio, le censure tese a denu nciare la natura "a ppa rente" della motivazione si appalesa no manifesta mente infondate, e q u indi inammissibili, a fronte del percorso a rgomentativo riversato a l le pag ine 96 e 97 del l 'impug nata sentenza, ove si esa mina la sua posizione quale emerge dalle risultanze probatorie e si evidenzia che costitu isce mera al legazione, priva d i suPOrto, la ci rcosta nza che eg l i non fosse a conoscenza del fatto che i ca richi di merce appa renti di cu i ai ca pi 4 e 5 (ossia i telai e le confezioni d i palmito) fossero i n rea ltà carich i d i copertu ra;
detta ci rcosta nza é del resto smentita, osserva la Corte di merito, dal costa nte e si ngolare i nteressamento del CIni alla desti nazione dei carichi, e soprattutto dall'accertata pa rteci pazione del CI ni (assieme al PI, a l FR ZÉ e a l della OC) a l summit chiarificatore del 9 maggio 20 1 1 a Vi bo Valentia, i n seg u ito alla sparizione del carico d i coca ina che era stato seq uestrato a Livorno. 3. 7. 7. Qua nto, i nfi ne, al secondo e al terzo motivo del ricorso di Gi PP GaTI, che per a ltro verso forn iscono elementi tesi a prospetta re u na mera i nterpretazione alternativa delle risu ltanze probatorie (riguardo a l la quale vale quanto si d i rà a l successivo pu nto 4 ) , la dog lianza ci rca la natu ra apparente della motivazione, espressa con u n'ampia ri produzione testuale delle pag i ne da 141 a 146 della sentenza i m pug nata, é i n realtà anch 'essa manifestamente infondata, atteso che, di contro, la posizione del Ga TI é ampiamente ed autonomamente analizzata dalla Corte d i merito alle pag i ne 146- 148 della sentenza, con a mpi rich iami a l le risu ltanze probatorie e con a rgomenti esenti da vizi log ici o contraddizioni censurabili i n questa sede, a nche con riferimento agli esiti della consu lenza difensiva del dott. Longo e con rig uardo all'utilizzo, da parte del Ga TI , dell 'utenza telefonica 389-0466 1 1 5 e della casella d i posta elettron ica dodoace@l i bero. it.
4. LE QU ESTIONI ATTINENTI ALL'INTERPRETAZIO N E DELLE PROVE E DELLE INTERCETTAZIONI In molti ricorsi le doglia nze si appu nta no su l l 'i nterpretazione del materiale probatorio, con pa rtOLre riferi mento ai 38 contenuti delle i ntercettazion i, per evidenziare l 'illogicità o la carenza della motivazione o, i n qua lche caso, i l travisamento delle prove. E' evidente che il coacervo probatorio é largamente basato su conversazioni captate med ia nte i ntercettazion i , i cui esiti ha n no fondato, nei due gradi di g i udizio d i merito, l'affermazione d i penale responsa bil ità deg l i od ierni ricorrenti;
ma non può sottacersi che a ta le risu ltato non sono estra nei ulteriori aPOrti probatori (fra i quali hanno assu nto partOLre rilevanza non solo i seq uestri di stu pefacente, ma anche e soprattutto le operazioni di monitoraggio eseg uite dalla polizia g i ud iziaria su i soggetti coi nvolti ) che, attraverso u na "lettura" cong iu nta con le risultanze delle operazioni captative, hanno consentito la ricostruzione deg l i eventi recepita nelle sentenze di pri mo e di secondo grado. 4 . 1 . Tanto premesso, é ius receptum che, i n tema d i g iudizio di cassazione, sono precl use al giudice di legitti mità la rilettu ra deg l i elementi d i fatto posti a fondamento della decisione i mpug nata e l'a utonoma adozione d i nuovi e d iversi parametri di ricostruzione e val utazione dei fatti , ind icati dal ricorrente come maggiormente pla usi bi li o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n . 47204 del 07/ 1 0/20 1 5, Musso, Rv. 265482 ; Sez. 1, n . 42369 del 1 6/ 1 1/2006, De Vita, Rv. 235507). Analogamente va ri bad ito il principio i n base a l quale sono inammissi bili tutte le doglia nze che "attacca no" la persuasività, l'i nadeg uatezza, la mancanza d i rigore o d i pu ntual ità, la stessa i l log icità quando non man ifesta, così come q uelle che sol lecitano u na differente com parazione dei sign ificati probatori da attri bu i re alle diverse prove o evidenziano rag ioni i n fatto per giu ngere a concl usioni differenti sui pu nti dell 'attendibi lità , del la cred ibilità , dello spessore della va lenza probatoria del si ngolo elemento (Sez. 6, n . 1 3809 del 17/03/20 1 5, O . , Rv. 262965) . Merita di essere a ltresì ricordato il principio, affermato da parte della Corte regolatrice, secondo cu i, quando occorre procedere a l l ' interpretazione d i fatti com u nicativi, l'individ uazione d e l contesto i n c u i avviene l a com unicazione, che contri buisce a definire il sign ificato di u n 'affermazione, com porta una selezione dei fatti e delle situazioni rileva nti , la quale costitu isce attività propria del giud izio di merito, come ta le censu ra bile in sede di legitti m ità solo qua ndo si fondi su criteri i naccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto (Sez. 5, n . 1 3 9 1 2 d e l 25/02/20 1 5 , Ascone, Rv. 263270 ) . 4 . 2 . Così riassunti i principi affermati in subiecta materia d a l l a Corte d i leg itti mità, deve constatarsi che la genera l ità delle dog l ianze tese a d i mostrare lacu ne nell'i m pianto a rgomentativo della sentenza i mpugnata (con riferi mento sia al ca po 1, riguarda nte i l reato associativo, sia ai ca pi da 2 a 5) sulla base d i u n a ri lettu ra delle emergenze probatorie - e, i n specie, intercettative - col l ide 39 i nsa nabil mente con detti pri nci pi e determ ina l 'inammissibil ità dei correTIvi motivi di ricorso. 4 . 3 . In base a questo criterio, si i ntendono di seg u ito rich ia mati i detti pri nci pi a proposito delle si ngole posizioni e dei motivi d i ricorso cui si attagAN i pri ncipi fi n q u i enu nciati . 4 . 3 . 1 Con riferi mento a l la posizione d i SS RO UG SE (e i n partOLre a l terzo e al quarto motivo di ricorso) , l'esponente la menta che il convi ncimento della Corte d i merito sia stato espresso con motivazione lacu nosa, i n alcu ni pu nti ma ncante. Le doglianze in esa me si appalesano i nammissi b i l i . A l riguardo, v a i n primo luogo ricordato i l principio i n base al q u a l e in tema di i m pugnazioni é inamm issi bile, per ca renza d'i nteresse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non a bbia preso in considerazione un motivo di appel lo, che risulti ab origine i nammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l 'eventuale accog l i mento della dog l ianza non sortirebbe alcu n esito favorevole in sede di giud izio di rinvio (Sez. 2, n. 1 0 1 7 3 d e l 16/ 1 2/20 14, d e p . 20 15, Bianchetti , Rv. 263 1 57 ; Sez. 6 , n . 47722 del 06/10/20 15, Arcone e a ltri , Rv. 265878) . Deve inoltre tenersi conto che, laddove la doglianza si riferisca ad omessa motivazione su pu nti non decisivi , va le la c.d. prova d i resistenza, che va eseg u ita controllando la struttu ra argomentativa della motivazione al fine d i sta bilire se la scelta d i una determi nata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l 'util izzazione deg l i elementi il leg ittimamente acq u isiti od oggetto d i motivazione assente o com u nque viziata, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l 'identico convi ncimento ( i n l i nea di pri nci pio vds. Sez. 1 , n . 1495 del 02/ 1 2/1998, dep. 1999, Archinà e a ltri , Rv. 2 1 2274; e, più d i recente, Sez. 4, n . 485 1 5 del 17/09/2013, Al berti, Rv. 25809 3 ) . 4 . 3 . 2 . Con riguardo a l la posizione i n esame, deve osservarsi che i dati d i cui l'esponente la menta l'omessa o l'i l log ica motivazione da pa rte della Corte d i merito appa iono i n larga pa rte tesi a ri proporre, i n modo i na m missi bile alla luce della g i u risprudenza sopra richia mata, questioni di fatto e d 'i nterpretazione delle prove raccolte la cui denuncia non é suscetti bile di esa me i n sede d i leg ittimità, attenendo dette q uestioni a l merito del giudizio;
in pa rte essi concernono aspetti del tutto marg i nali, o dei quali si evi nce d a l la motivazione resa dalla Corte d i merito la valenza sosta nzial mente neutra (vds. q uestione LLidentificazione del UGl ES i n tale AL, sulla cui i rri leva nza la Corte d i merito si é i n realtà espressamente e congruamente pronu nciata ) . Qua nto poi alla dog l ianza ci rca la pretesa d iversità fra quanto addebitato al ricorrente i n ord i ne al capo 2 e quanto ritenuto in sentenza, si tratta d i diversità solo apparente, in quanto i l ruolo di 40 SS RO UGl ES nella vicenda viene non già mod ificato rispetto a quello contestato, ma sem mai specificato nei suoi contorn i, i n modo che comunque non può in a lcun modo dirsi incidente su ll'esercizio del di ritto di difesa : é, in merito, appena il caso di ricordare che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che d isci plinano le nuove contestazioni, la mod ifica LLim putazione e la correlazione tra l'im putazione contestata e la sentenza (articoli 5 1 6-522 cod . proc. pen . ) , avendo lo scopo d i assicu rare il contradd ittorio sul contenuto dell 'accusa e, q u i ndi, il pieno esercizio del d i ritto di difesa LLim putato, vanno i nterpretate con riferi mento a l le final ità alle quali sono d i rette, cosicché non possono ritenersi violate da qua lsiasi mod ificazione rispetto all 'accusa origi naria, ma solta nto nel caso i n cui la mod ificazione del l ' i mputazione preg iudichi la possibi lità d i difesa del l'im putato. In altri term i n i , poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle d isposizioni i n questione, va con i ugata con q uella fu nziona le, fondata sull 'esigenza d i repri mere solo le effettive lesioni del di ritto di d ifesa, i l pri ncipio d i necessa ria correlazione tra accusa contestata (oggetto d i un potere del pubblico m i nistero) e decisione g i u risd izionale (oggetto del potere del g i udice) risponde a l l 'esigenza d i evitare che l'im putato sia condan nato per un fatto, i nteso come episod io della vita u mana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (giu risprudenza pacifica : vds. fra le ta nte Sez. U, n . 365 5 1 del 1 5/07/20 1 0, Carel li, Rv. 2480 5 1 ; Sez. U, n. 1 6 del 19/06/1 996, Di FR, Rv. 2056 1 9 ; Sez. 4, n . 4 1 663 del 2 5/ 1 0/2005, Can n izzo e altro, Rv. 232423) . Ne conseg ue la manifesta infondatezza, a nche su q uesto punto, delle dog l ianze artOLte dall'esponente. A fronte d i ciò, le motivazioni poste a base della sentenza impugnata in ord i ne all'affermazione d i penale responsabil ità del UGl ES in ord i ne ai capi 1 e 2 della ru brica, oltre a sottra rsi a critiche i n pu nto d i logicità e non contraddittorietà della motivazione, forn iscono ed illustra no ampi elementi di riscontro all'accusa, su lla base di un coacervo probatorio su l la cu i decisività non i nflu iscono in alcu n modo le censu re d ifensive. 4 . 3 . 3 . Per motivi del tutto analog h i va n no dichiarate inammissi bili le censu re contenute nel secondo e nel terzo motivo rasseg nati dall'avv. Cianferoni per Vi NC UG SE (anche con riferi mento alla sua posizione nell'orga nigramma I associativo, questione della quale si dirà anche infra ), e nel secondo e nel terzo motivo del ricorso presentato da G i PP UGSE, anch'esse sosta nzial mente protese a suggeri re una d iversa val utazione del materiale probatorio, in modo che, come chiarito dalla giurisprudenza in precedenza rich iamata, non é consentito i n sede d i leg itti m ità allorché, come nella specie, la motivazione della sentenza i m pug nata non presenta vizi log ici o contradd izioni evidenti . 4 1 4. 3.4. Le considerazioni appena svolte va lgono, non d issi mil mente, per il secondo motivo del ricorso presentato nell'i nteresse d i CO RT, sia per qua nto rig uarda la natura delle dog lianze ivi a rtOLte, meramente ri propositiva d i questioni di fatto e di val utazioni a lternative del materiale probatorio, sia per qua nto rig uarda l'i rrilevanza delle q uestioni in ord i ne a l le quali l'esponente la menta l'omessa motivazione da pa rte della Corte d i merito : questioni sulle quali, in rea ltà, ha si ntetica mente, ma adeguata mente motivato (pp. 133- 1 34 della sentenza impugnata) ; qua nto poi alla questione del riconoscimento voca le del RT, va ricordato che, ai fi ni LL identificazione deg li i nterlocutori coi nvolti in conversazioni i ntercettate, il giud ice ben può uti lizza re le d ichiarazioni degli ufficia l i e agenti d i polizia g i ud iziaria che abbiano asserito d i aver riconosci uto le voci di tal u n i i mputati, così come qua lsiasi altra circosta nza o elemento che suffraghi detto riconosci mento, i ncom bendo su l la parte che lo contesti l 'onere d i a l legare oggettivi elementi si ntomatici di seg no contra rio (Sez . 6, n . 1 3085 del 03/10/20 13, dep. 2014, Amato e a ltri, Rv. 259478) : elementi che il ricorrente ha bensì al legato, ma che la Corte ha reputato i n idonei a i nficiare l'attendibi lità del riconosci mento vocale, con riferimento a una si ngola conversazione delle nu merose nelle quali i l ricorrente com pa re. 4 . 3 . 5 . Neppure hanno preg io le dog l ianze di cu i al terzo, a l quarto e a l q u i nto motivo d e l ricorso presentato nel l'i nteresse d i FaIZ SA. Qua nto alla questione della pa rteci pazione del SA al sodalizio cri mi noso (terzo motivo di ricorso), la genericità della doglianza si confronta con un coacervo probatorio ampia mente illustrato dalla Corte reggina e la sua manifesta i nfondatezza a ppare evidente con riferi mento all'argomento secondo cui il Sa NS non potrebbe essere com parteci pe del l'assocAZione non essendog l i contestato alcu n reato fi ne: é del resto noto che, addirittura, i l reato associativo si perfeziona indi pendentemente dalla realizzazione dei reati fi ni, persegu iti dall 'assocAZione cri m i nosa (Sez. 1 , n . 40 1 2 del 1 5/1 1/1990, M i rabi le, Rv. 186078), e che la prova della parteci pazione all'assocAZione, sta nte l 'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fi ne", può essere data con mezzi e mod i diversi dalla prova in ord i ne alla com missione dei predetti, sicché non rileva, a ta l fi ne, il fatto che l'im putato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fi ne" LLassocAZione (Sez. 3 , n . 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv . 264826) . Qua nto alla censu ra conten uta nel qui nto motivo d i ricorso, riferita al • ma ncato accog l i mento della richiesta d i ascolto, da pa rte della Corte territoriale, di tutte le conversazioni contraddisti nte da omissis ( i ntegrazione probatoria ind icata come prova decisiva) , essa é pa ri menti inam missi bile: si ricorda, i n pri mo luogo, che, i n tema d i ricorso per cassazione, p u ò essere censu rata l a 42 ma ncata assu nzione i n appello, i n sede d i gi ud izio abbreviato non cond izionato, di prove rich ieste dalla pa rte solo qualora si d i mostri l 'esistenza, nel l 'appa rato motivazionale posto a base della decisione im pug nata, d i lacu ne o manifeste il log icità, ricava bili dal testo del medesimo provved imento e concernenti pu nti di decisiva rilevanza, le quali sa rebbero state presu m i bil mente evitate provvedendosi all'assu nzione o alla riassu nzione d i determ i nate prove in appello (vds. fra le tante Sez. 2, n. 48630 del 1 5/09/20 15, Pi rcher e a ltri, Rv. 265323 ) ; e d i tale d i mostrazione non v'é traccia nel motivo d i ricorso i n esame. Oltre a ciò, nel giud izio di appello, la presu nzione di tendenziale completezza del materia le probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inamm issi bile (sicché non sussiste alcun obbligo d i risposta da pa rte del g i ud ice del g ravame) la richiesta di ri n novazione LListruzione d i batti mentale che si risolva in u na attività "esplorativa " d i i ndagine, fi nalizzata a l la ricerca d i prove anche solo eventual mente favorevol i al ricorrente (Sez . 3, n . 23058 del 26/04/20 1 3 , Duval Perez, Rv. 256 173) . Quanto, i nfi ne, a l quarto motivo d i ricorso, esso si appalesa inam missi bile i n qua nto proteso u n icamente a prospettare u na possi bi le, d iversa lettura delle conversazion i i ntercettate e util izzate per la decisione : come tale, la doglianza si pone i n pa lese contrasto con la g i u risprudenza d i leg itti mità richiamata in apertura del presente pa rag rafo. A proposito del sesto motivo di ricorso di TO FR ZÉ a fi rma LLavv. D'Ascola (al pa ri , salvo qua nto si dirà oltre, dell 'istanza rasseg nata dallo stesso RA a propria fi rma ), va osservato che esso é a sua volta inam missi bile per ana loghe rag ioni, nella parte in cui esso propone una lettu ra a lternativa del contenuto delle conversazioni intercettate, va lendo al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza e il richiamo alla sopra evidenziata g i u risprudenza di legitti m ità sul pu nto. 4 . 3 . 6 . Per ana log h i motivi sono inammissi bili, nella parte in cui suggeriscono una diversa i nterpretazione del materiale probatorio, il terzo e il quarto motivo del ricorso di TO DEla OC . Qua nto al terzo motivo, va peraltro precisato che, ai fi ni della configurabilità dell 'assocAZione fi na lizzata al traffico i l lecito di sostanze stu pefacenti, non é rich iesto u n patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vi ncolo dalle modalità esecutive dei reati-fi ne e dalla loro ri petitività, dalla natu ra dei raPOrti tra i loro autori , dalla ri pa rtizione d i compiti e ruoli fra i va ri soggetti in vista del raggiung i mento del comune obiettivo di • effettuare attività di com mercio d i stu pefacenti (Sez. 6, n . 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Ceccon i e a ltri , Rv. 2553 1 2) : i n tal senso, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, i l materiale probatorio esa m i nato dalla Corte di merito risponde a i detti req u isiti, sì che i l convi ncimento dalla stessa manifestato ci rca la 43 sussistenza del sodalizio cri m i noso va esente da censure. Qua nto alla prova del ruolo di com pa rtecipe assunto dal DEla OC , contestata dal ricorrente sulla base dei ra POrti di parentela col FR ZÉ e dalla presenza della fidanzata IA D AZ nella trasferta i n Colombia, la motivazione resa dalla Corte d i merito é esa ustiva ed esente da vizi logici sindacabili i n q uesta sede, e dà conto d i specifici elementi probatori che n e confermano i l fonda mento, deponendo per f 'i ntra neità del DEla OC a l la com pagine cri m inosa . 4 . 3 . 7 . Quanto si é fi nora detto va le anche per i l secondo, per i l quarto e per il quinto motivo del ricorso presentato da G iova n n i Ma nci n i ( riferiti l 'uno alla partecipazione del ricorrente a l l 'assocAZione cri m i n osa, gli altri due al ruolo a I ui attri buito i n ord i ne al capo 4 e al capo 5 LLi m putazione) : si tratta anche i n questo caso d i motivi inam missi b i l i i n questa sed e, perché tesi a muovere censu re di fatto e a proporre ricostruzioni alternative delle vicende per cu i é processo attraverso u na diversa lettura dei dati probatori . 4 . 3 . 8 . A proposito del terzo motivo del ricorso d i Gi PP Gafati, oltre a qua nto già detto i n ord i ne alla manifesta infondatezza delle dog l ianze formu late i n ord i ne alla motivazione della sentenza i m pug nata, va detto che dette dog l ianze si appafesa no a loro volta ulteriormente i n a m m issibili, per le rag ioni più volte ricordate, nel la pa rte in cu i propongono una lettu ra dei dati probatori difforme rispetto a q uella recepita dalla Corte d i merito. 4 . 3 .
9. G l i a rgomenti già passati in rasseg na a proposito della man ifesta infondatezza e comu nque LLinammissibilità delle censure ci rca fa prova del reato associativo e LLattri buzione dei reati - scopo, di cui si é detto i n pa rtOLre con riferimento al ricorso DEla OC, valgono anche - e devono q u i nd i i ntendersi q u i richia mati - con riguardo al secondo e, in pa rte, al quarto motivo del ricorso d i G i PP PI a ( l 'uno riferito all'imputazione associativa, l'altro nella pa rte in cui contesta l 'affermazione di responsabi lità del PI a i n ord i ne a i reati d i cu i a i ca pi 3 , 4 e 5) : q uest'u ltimo motivo si appa lesa aftresì affetto da genericità, a fronte della cong rua motivazione forn ita i n proposito dalla Corte reggina (a naloghe osservazioni possono svolgersi , sempre con specifico riferi mento al profi lo LLi nterpretazione delle prove assu nte, con riguardo al secondo motivo agg i u nto del ricorso presentato nell'interesse del PI ) . 4 . 3 . 10. Quanto, i nfi ne, al secondo motivo d e l ricorso d i FR CO RIllo, esso é pa rimenti inamm issibile perché manifesta mente i nfondato laddove esso denuncia vizio di motivazione nella sentenza i m pug nata a [...] riten uta partecipazione al sodalizio cri m i noso, attraverso una ri proposizione d i questioni d i fatto e d i ricostruzioni alternative delle vicende per c u i si procede, i n term i n i incom pati bili con i l giud izio d i legittimità ; qua nto all'assu nto del l'insostenibilità della qualità d i com pa rteci pe del G ri l lo al soda lizio cri mi noso, 44 i n qua nto riferita a u n arco tem pora le d i soli tre mesi , é appena i l caso d i ricordare che, ai fi ni del la configurabi lità d e l reato d i partecipazione a un'assocAZione per delinq uere com u ne o d i ti po mafioso, non é necessa rio che il vi ncolo tra i l singolo e l 'orga n izzazione si protragga per una certa d u rata , ben potendo, al contra rio, ravvisa rsi il reato a nche i n una partecipazione di breve periodo. (Sez. 1 , n . 3 1 845 del 18/03/20 1 1 , D . e altri, Rv. 25077 1 ) . Infi ne, circa le inizia l i i ncertezze su ll 'identificazione del RIl lo, a differenza d i qua nto da questi sostenuto, la Corte di merito ha adeg uata mente reso motivazione, spiegando come la successiva e defi nitiva identificazione LLod ierno esponente quale soggetto al quale va nno attribu ite le condotte contestate a suo nome abbia assorbito og n i q uestione i n merito alla riferibil ità soggettiva d i dette condotte (su l le u lteriori doglia nze riferite all'asserita, ma ncata iscrizione del RI l lo nel reg istro di cui all'a rt. 335 cod . proc . pen . , e alle i nvocate conseguenze sul piano processua le, si d i rà oltre, a proposito del terzo motivo del ricorso da lui presentato).
5. LE QU ESTIONI ATTINENTI ALLA DERUBRICAZIONE DEI CAPI 3 E 5 IN IPOTESI DI " REATO IMPOSSIBILE" O DI TENTATIVO - In alcu n i dei motivi di ricorso si lamenta - a titolo d i violazione d i legge e/o d i vizio d i motivazione - che la Corte territoriale, come già il giud ice di primo g rado, abbia ravvisato g l i estremi della consu mazione d e l reato ascritto, laddove, secondo g l i esponenti, doveva essere i nvece ravvisata u n'i potesi di " reato i m possibi le" (ex a rt. 49, comma 2, cod . pe n . ) o, al più, di delitto tentato. La dog l ianza attiene più precisamente ai reati contestati ai capi 3 e 5, ed é esposta in pa rtOLre nel quarto e nel quinto motivo del ricorso di TO FR ZÉ a fi rma LLavv. D'Ascola (oltreché i n pa rte dell 'istanza ava nzata personal mente dal RA) ; nel quarto motivo del ricorso di TO DE la OC (in riferimento al solo capo 5 ) ; e nel primo motivo dei ricorsi presentati da SS RO LL i , TO AS Pi RÒ e RE Pi RÒ a fi rma LLavv. Santa m BR io (a nche in questo caso con escl usivo riferi mento al ca po 5 ) . Ana log he q uestioni vengono poi prospettate i n ta l senso n e l secondo motivo aggi u nto di ricorso presentato nel l 'i nteresse del PI, ancora a proposito dei capi 3 e 5 . Anche a proposito d i dette dogl ianze conviene fare i l pu nto sugli a rresti g i u risprudenzia l i più rilevanti e perti nenti . 5 . 1 . Va nno categoricamente destitu ite d i og n i fondamento le doglianze te a sostenere l'assu nto del c.d . reato impossibile : sul pu nto si rimanda all'indirizzo g i u risprudenziale, adottato anche i n riferimento al reato d'i m portazione d i sostanze stu pefacenti, i n base al q u a l e l ' inesistenza del l'oggetto d e l reato d à luogo a reato i m possibile solo qua lora l 'oggetto s i a i nesistente in rerum natura o 45 si tratti di i nesistenza ori g i naria ed assol uta, non a nche q uando l'oggetto sia ma nca nte in via tem poranea o per cause accidenta l i (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/20 1 5 , Bruzza niti e altri, Rv. 264396 ) . Ciò sicuramente non vale per i l reato d i c u i a l ca po 5 , atteso che i n tale vicenda i l ca rico d i 1 .200 chi l i d i coca i na fu seq uestrato a Livorno;
ma non va le neppure per i l reato d i cu i a l capo 3 , i n relazione al quale, sebbene la sped izione n o n sia m a i avvenuta, le accertate attività propedeutiche, cu rate in dettaglio dai soggetti i mpl icati nell'accordo e nella prevista i m portazione, rendono evidente che q uesta fosse i m m i nente e che ne fosse stato già pagato, in pa rte, il corrispettivo (lo si ricava dalle conversazion i intercettate il 1 3 ottobre 20 10, i n cui AmBRio Sa NS manifesta i nquietudi ne e medita d i rendersi i rreperi bile per i l debito assunto verso i com m ittenti cala bresi ) ; la ma ncata sped izione, successiva ad alcuni ri nvii LLoperazione, si verificava a causa di problemi nello sdogana mento della merce ( i l ca rico doveva a rriva re a l l'i nterno d i l i brerie in legno usate come co pertura), ossia per cause accidenta l i . 5 . 2 . Va le ora la pena esa m i nare le dog l ianze espresse da SS RO AlEN, TO AS Pi RÒ e RE Pi RÒ, nonché da Gi PP PI nel secondo motivo agg iu nto di ricorso (pp. 25 e ss. dei motivi n uovi rasseg nati nel suo interesse) che non si sono l i m itati a sostenere che i l reato d i cui al ca po 5 loro contestato i ntegrasse u n'i potesi d i reato i m possibile (ciò che si é già escl uso, come da superiori considerazioni ) , ma che ha nno a ltresì dedotto che i l loro asserito contri buto causa le ebbe a manifestarsi in un momento successivo alla cessazione del l 'attività cri m inosa, con ciò che ne conseg ue in riferimento alla loro posizione di i mputati del solo reato di cui al capo 5 . 5 . 2 . 1 . Quest'u ltimo rilievo é fondato. Si premette al riguardo, ai fi ni del corretto inquadra mento g i u rid ico della fattispecie, che, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del col pevole, posta in essere pri ma che la condotta di questi sia cessata, si risolve - sa lvo che non sia diversa mente previsto - in un concorso nel reato, qua nto meno a ca rattere morale (Sez. U, n . 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253 1 5 1 : fattispecie nella quale si contestava al ricorrente d i avere messo a d isposizione d i u n altro soggetto u n a officina-ri messagg io dove confezionare ed occu lta re circa kg . 14 lordi d i eroina) Ta nto premesso, é ben vero che l 'attività compiuta dai soggetti sunnom i nati , benché sia stata accertata i n u n momento successivo al seq uestro del carico di stu pefacenti, aveva come indefettibile presu POsto i l preventivo accordo fra g l i stessi e i referenti d e l sodal izio cri mi noso, c h e postulava le operazioni d i scorta del TIR che trasportava il container che avrebbe dovuto contenere la partita di coca i na fi no a l ca pannone d i Vel EZ EL l i n i . E' qua nto si desume da una serie d i 46 elementi convergenti, come ad esempio i l fatto che l'Al EN e i fratel l i PiRÒ sono contitolari di parte delle quote socia li della società Piccola Sila s. r. l. , alla quale i l capa nnone era locato;
l 'AlEN, a l l a g u ida della sua autovettura, scortava il TIR fi no al ca pa n none, assieme al PI;
i fratelli Pi RÒ, una volta g i u nti presso i l capa n none, effettuava no i l pattuglia mento della zona assieme a Gi PP PI, pattugliamento i n seg u ito a l quale veniva deciso d i trasportare i l carico i n a ltro sito, perché c'erano "delle cose che non vanno bene" (come riferito dal PI al CI n i ) ; al successivo servizio d i scorta del ca m ion il 19.4.20 1 1 , i n d i rezione NT , parteci pavano ancora sia il PI che l 'AlEN. Le suddette attività di scorta e d i mon itoraggio d i quello che, secondo g l i accord i, doveva essere i l veicolo che trasportava il ca rico d i coca ina (che n e l frattem po, a l l'insa puta dei compa rteci pi, era stato seq uestrato) presu POngono necessa riamente che l'AlEN e i fratelli Pi RÒ fossero a l corrente non solo dei com piti loro asseg nati, ma anche delle fi nal ità i l lecite deg li stessi , g ià da epoca precedente. Ciò posto, tuttavia, non é dato conoscere - né la sentenza i m pug nata offre elementi certi a l riguardo - i n quale momento siano i nterven uti gli accord i fra i membri del sodal izio cri mi noso da u n lato, e l'AlEN, i l PI e i fratel l i Pi RÒ dall'altro, ai fi ni del compi mento delle operazioni i n esa me da parte dei medesi m i . Ove detti accord i fossero i ntervenuti nella fase d i preparazione o anche d i esecuzione d e l del itto d i cui al capo 5, si verserebbe i n u n 'i potesi d i concorso subsequens, nella quale cioé, a fronte del la condotta del concorrente successiva al fatto reato, l 'accordo con i concorrenti era com u nque stato raggiu nto i n precedenza (cfr. Sez. 5 , n . 6340 del 06/04/ 1 984 - dep. 1 0/07/ 1984, FRnzin, Rv. 165244) : sarebbe, i n questo caso, configurabile il concorso nel reato LLAlEN, del PI e dei Pi RÒ, atteso che la preventiva promessa o p rospettazione d i un ai uto - d i retto a favori re, nella fase successiva alla consumazione d i u n reato, gli autori del reato stesso - che abbia rafforzato l'altrui proposito cri mi noso, i ntegrerebbe a pieno titolo una condotta ri levante ai sensi del citato articolo 1 10 cod . pen. (Sez. 1 , n . 4503 del 1 3/0 1/1998 - dep. 1 6/04/ 1 998, Siclari, Rv. 2104 10), determ inando un rafforza mento del proposito cri m i noso dei com pa rteci pi. Ove, invece, l'i ntervento dei soggetti d i cu i trattasi fosse stato richiesto a l term ine del l 'operazione d'im portazione ( a d esempio nella setti ma na compresa fra i l 7 e il 14 apri le 20 1 1 ) , non potrebbe pa rlarsi di un contri buto rafforzativo del l 'a ltru i proposito cri m i noso (già esau ritosi ) e du nque di u n 'i potesi concorsuale;
ma, eventua l mente, d i altra i potesi d i reato . Poiché siffatta, non i rri leva nte q uestione sollevata dai ricorrenti non può essere risolta sulla base della motivazione della sentenza i mpug nata e deg l i atti 47 d isponibili, s'i m pone l 'annullamento della sentenza stessa, con ri nvio ad a ltra sezione della Corte reggina, i n riferi mento alle posizioni d i IU PI, SS RO Al ON i , RE Pi RÒ e TOAS Pi RÒ, i m putati i n relazione al capo 5, per nuovo esa me in ord i ne a l la loro posizione e alla reTIva qualificazione g i u rid ica, e per la conseg uente ridetermi nazione del loro tratta mento sanzionatorio. Al l 'evidenza tale statu izione assorbe g l i u lteriori motivi di ricorso dag l i stessi proposti, ossia quelli atti nenti alla determi nazione della pena (terzo motivo dei ricorsi sottoscritti dall'avv. SantamBR io, qui nto motivo d i ricorso e terzo motivo aggiu nto proposto nell'i nteresse del PI) e le dog l ianze implicita mente espresse in ord i ne a l le patologie psichiatriche da cui é affetto RE Pi RÒ (di cui alla prima pa rte del ricorso a firma LLavv. Flocca ri) , sulle quali peraltro la sentenza i m pug nata dà conto della capacità sosta nziale e processuale LLi m putato, accertata da aPOsita perizia. 5 . 2 . 2 . Venendo alla postulata deru bricazione dei reati d i cui ai ca pi 3 e 5 in altretta nte i potesi d i delitto tentato, essa va escl usa sicuramente per quanto attiene al reato d i cu i al capo 5 : in q uesto caso, i nfatti, le operazioni di carico e sped izione erano state compi uta mente cu rate dag li i m portatori per i l tra m ite dei referenti in Suda merica, e il quantitativo di cocaina era entrato in possesso dei d isponenti ed era effettiva mente giu nto a Livorno, ove però la d roga ven iva scoperta e seq uestrata . In proposito, appa re i l l u m ina nte e chiarificatore, nonché pertinente al caso di specie, l'orienta mento espresso d a l la Corte nell'affermare che i nteg ra la fattispecie consu mata del del itto d i i m portazione di sosta nze stu pefacenti, e non quella tentata, la condotta di i m portatori italiani che, avendo sti pulato negozi di compravend ita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della d roga, abbiano acq u isito la d isponi bil ità della stessa tram ite la conseg na ai corrieri da loro inca ricati, anche se questi u ltimi siano stati fermati prima di attuare i l materiale trasferimento nel territorio nazionale (Sez. 6, n . 37478 del 1 6/04/2014, Pedata, Rv . 260276). 5 . 2 . 3 . Ad oPOste conclusioni deve perven i rsi con riferi mento al reato d i cu i a l ca po 3, contestato ai ricorrenti G i PP PI e TO FR ZÉ. In questo caso, come si é visto, la sped izione del ca rico di coca i na dal Suda merica, benché concordata, orga nizzata e almeno pa rzial mente pagata, non si verificava per le difficoltà logistiche di cui si é fatto cenno. In proposito, non può convenirsi sulla tesi espressa dalla Corte di merito, secondo la quale, per potersi d i re consumato il reato in esa me, é sufficiente l'accordo i ntervenuto fra le pa rti in ord i ne all'acq u isto dello stu pefacente, e i n specie su lla quantità e q ualità dello stesso, nonché su l presso . In rea ltà, la giu risprudenza d i leg ittimità richia mata dalla Corte reggina, così come l 'enu ncAZione LLassu nto appena ri portato, é riferibile a l le comuni i potesi 48 di cessione o acq u isto d i stu pefacente, ma non può attag liarsi al reato d i i m portazione d i stu pefacente, nella specie contestato. E d invero, secondo la giurisprudenza della Corte di leg itti mità , ai fi ni della consu mazione del del itto d i i mportazione di sosta nze stupefacenti n o n é sufficiente la mera concl usione LLaccordo fi nalizzato all'importazione dello stu pefacente, ma é necessa ria l 'acq uisizione dell 'autonoma detenzione della droga da pa rte del l'importatore, la quale si rea lizza anche attraverso l'assu nzione da pa rte d i quest'u ltimo della gestione del l'attività volta al l 'effettivo trasferi mento del lo stu pefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, Sentenza n. 27998 del 1 1/07/20 1 1 , Pezzica, Rv. 250560 ; i n senso analogo Sez. 1, n . 1498 del 07/03/1996, Ca rista, Rv. 204927) . Perché possa pa rlarsi di reato consumato é q u i nd i necessa rio che, sia pure nella fase antecedente la materiale sped izione, lo stu pefacente da i mportare, una volta acqu istato, entri nell 'effettiva disponi bilità deg l i i m portatori o, q uanto meno, d i soggetti che ag iscano per conto degli acq u i renti (cfr. la g ià citata Sez. 6, n. 37478 del 16/04/20 14, Pedata;
ed a nche Sez. 2, n. 486 del 21/12/1998, dep. 1999, Avezzano, Rv. 2 1 2252). Orbene, nel l 'i potesi i n esa me non vi sono elementi per affermare che detta d isponibil ità sia stata acq u isita;
ed anzi, le emergenze probatorie va lorizzate sul pu nto nella sentenza i mpug nata depongono i n senso contra rio. Ne consegue che il reato d i cu i a l capo 3 va riq ualificato nell'i potesi d i delitto tentato;
e che la sentenza i mpug nata va annullata con ri nvio, quanto agli i m putati del reato i n esa me (che, come si é detto, sono G iPP PI e TO FR ZÉ) per la conseg uente ridetermi nazione del trattamento sa nzionatorio . Ciò ha va lore assorbente, per quanto rig uarda i suddetti ricorrenti, in ord i ne ai motivi di ricorso dag l i stessi rasseg nati in pu nto di trattamento sanzionatorio e d i riconosci mento delle atten uanti generiche (qui nto motivo del ricorso d i Gi PP PI;
setti mo motivo del ricorso d i FR ZÉ sottoscritto dall'avv. D'Ascola, nonché motivo agg iu nto del ricorso sottoscritto dag l i avv.ti Loiacono e Staiano ed istanza personal mente redatta dallo stesso RA) .
6. LE QU ESTIONI ATTINENTI ALLA QUALIFICA APICALE N ELL'AM BITO DEL SODALIZIO CRIMINOSO - Alcu ni ricorrenti contestano, per qua nto attiene le loro rispettive posizioni, l 'attribuzione della qualifica apica le nell'a m bito del consorzio cri m i noso, ai fi ni del riconosci mento LLi potesi d i cu i al comma 1 LLa rt. 74 D . P. R. 309/1990 (che costitu isce fattispecie autonoma e non circosta nza agg rava nte : così, per tutte, vds. Sez. 1, n. 6 3 1 2 del 27/0 1/2010, Mento e altri, Rv. 246 1 18 ) . Ci si riferisce in pa rtOLre al q uarto e al qui nto motivo del ricorso d i SS RO UGSE;
al secondo e a l terzo motivo d i ricorso d i G iPP UG SE;
al sesto motivo del ricorso d i TO FR ZÉ a fi rma LLavv. D'Ascola 49 (e, i n pa rte, a quanto dedotto nel l'istanza presentata persona l mente dal RA) ; al terzo motivo del ricorso d i G iova n n i CI n i;
al terzo motivo del ricorso d i G iPP PI e al secondo motivo aggiunto successiva mente presentato nell'interesse del medesimo (pp. 29 e ss. ) ; nonché al secondo e al terzo motivo di ricorso pri ncipale e ai motivi agg i u nti presentati nell'i nteresse di Vi NC UGl ES a fi rma LLavv. Cia nferoni . Si tratta i n tutti i casi d i motivi i na m missi bili, perché man ifestamente i nfondati . 6 . 1 . In ord i ne alle dog l ianze espresse nel l'i nteresse d i SS RO UG SE, di Vi NC UGl ES e di Gi PP UGl ES, oltre a quanto già detto in ord i ne al l'inam missibilità delle censure mosse alla ri lettura alternativa del materiale probatorio ( i n partOLre nel quarto motivo del ricorso di SS RO UG SE, nel secondo motivo del ricorso d i G iPP UG SE e nei suddetti motivi princi pa li e aggiu nti p resentati nell'i nteresse di Vi NC UG SE) , deve ricordarsi che la qual ifica di "ca po" viene loro attri bu ita in relazione al ruolo, agli stessi riconosciuto, d i soggetti che cu ra rono l'organizzazione LLi mportazione di cocaina, tenendo i contatti con i referenti italiani e suda mericani, e organizza ndo i reTIvi paga menti . In proposito, mette conto richiamare un pri ncipio pa rtOLrmente calza nte e i l l u m i nante in relazione ai detti motivi d i ricorso, secondo cui la qual ifica di "orga nizzatore", all'interno di un'assocAZione cri mi nosa ded ita al traffico d i sostanze stu pefacenti , spetta a chi assume poteri di gestione, qua nd'anche non pienamente autonomi, i n uno specifico e ri levante settore operativo del g ru PO (Sez. 4, n . 45018 del 23/10/2008, Cela e altro, Rv. 24203 2 : fattispecie reTIva al riconosci mento della qualifica in capo a l soggetto che ma nteneva per conto dell 'assocAZione i contatti con il forn itore estero del sodalizio e con g l i spacciatori reclutati nel territorio nazionale) . 6 . 2 . Non d issi mil mente, i n ord i ne alle dog lia nze espresse nel l 'i nteresse del FR ZÉ ci rca i l ruolo a lui attri buito, a parte i profi li d'i nam missi bil ità i n ord i ne alla prospettazione d i una diversa i nterpretazione delle prove d isponibi l i , deve disattendersi l'assu nto secondo il quale l 'asserita subalternità del ricorrente rispetto ad altri soggetti al vertice LLorgan izzazione crim inosa ne escluderebbe il ruolo apicale contestatog l i : é i nfatti noto che nel reato di assocAZione "ca po" é non solo il vertice dell 'organ izzazione, q uando questo esista, ma anche col u i che a bbia i ncarichi d i rettivi e risol utivi nella vita del g ru PO cri m i nale e nel suo esplica rsi q uotidiano in relazione ai propositi deli nquenzia li realizzati (Sez. 2, n . 19917 del 1 5/0 1/20 13, Bevi lacqua e altri , Rv. 2559 1 5 ) ; e non v'é d u bbio che i l ruolo d e l RA, q u a l e emerge dag l i atti ( e come descritto puntual mente a pag . 105 LLi m pug nata sentenza) é quello d i uno dei maggiorenti del g ruPO cri m i nale, al pu nto da suscita re i ti mori d i altri com parteci pi (vds. la 50 conversazione tra AmBRio SA e i l Li Vig n i i l 1 2 ottobre 2010, a proposito del fa lli mento LLi m portazione di cui al capo 3 ) , e sempre al corrente dei profi li organizzativi delle si ngole operazioni transnaziona l i . 6 . 3 . Per ana log he rag ioni v a d isatteso i l terzo motivo del ricorso d i Gi PP Ma nci ni, riguardo al q uale deve osserva rsi che la qual ifica d i organizzatore spetta all 'affil iato che, sia pure nell'am bito delle d i rettive i mpartite dai capi, esplica con autonomia la fu nzione d i curare i l coord i namento dell 'attività deg l i altri aderenti, l'impiego razionale delle struttu re e delle risorse associative, nonché d i reperi re i mezzi necessa ri alla rea l izzazione del prog ra m ma cri mi noso (Sez. 6, n . 1793 del 03/06/ 1 993, dep. 1 994, De TO masi e altri, Rv. 1 98579) : il suo ruolo di spicco nelle i m portazioni d i cocaina d i cui ai capi 4 e 5, e anche nel più volte citato summit del 9 maggio 20 1 0 fra i vertici del l 'assocAZione all'i ndomani della fallita i m portazione del carico d i coca i na seq uestrato a Livorno, viene pu ntual mente descritto a pag . 96 del ricorso, e depone per u na sicura qual ificazione verticistica della posizione del CI ni nel l'am bito del sodalizio cri m i noso.
6.4. Le considerazioni fi n qui svolte i nducono a disattendere anche le doglia nze formu late nel terzo motivo di ricorso di IU PI e, in parte qua, nel secondo motivo aggiu nto presentato nell'i nteresse dello stesso, la cui posizione d i responsabile della log istica (e, più i n generale, d i sovri ntendente LLesecuzione del le attività cri mi nose progra mmate dal gru PO) viene pu ntual mente descritta a pag i na 94 della sentenza i m pug nata, e rende evidente il suo ruolo dirigenziale nell'organizzazione delle i mportazioni di stu pefacente d isposte dal g ru PO, ruo lo che si manifesta anche con la pianificazione di ulteriori operazioni d'importazione d i stu pefacente per il futuro, attraverso l'i nd ivid uazione d i n uovi ca nali d i approvvigionamento . 7 . LE QU ESTIONI RELATIVE ALL'AGGRAVANTE D ELL"'INGENTE QUANTITA"' (ART. 80, COM MA 2, D . P. R. N . 309/1990) - In alcu n i ricorsi si lamenta i l riconoscimento LLaggrava nte LLi ngente qua ntità d i stu pefacente (art. 80, comma 2, D. P . R. 309/ 1990) : ci si riferisce in pa rtOLre al qui nto motivo del ricorso d i TO DEla OC e, in parte qua, al quarto motivo del ricorso d i G iPP PI. I motivi d i ricorso i n esame si appalesa no i na m missi bili, perché man i festa mente i nfondati. 7 . 1 . Si premette che, i n base alla ormai consolidata giu risprudenza di leg itti mità ( non menzionata nei ricorsi i n esame), vale i l pri ncipio i n base al quale, i n tema d i produzione, traffico e detenzione illeciti di sosta nze stu pefacenti, l 'aggrava nte della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d . P.R. n. 309 del 1 990, non é d i norma ravvisabile quando la quantità 5 1 sia i nferiore a 2. 000 volte i l valore massi mo, i n milligra m m i (valore - sog l ia), determ i nato per og n i sosta nza nella ta bella al legata al d . m . 11 aprile 2006, ferma resta ndo la d iscrezionale val utazione del giudice di merito, qua ndo tale quantità sia su perata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/20 1 2, Biondi, Rv. 2 5 3 1 50) . 7 . 2 . Ora, qua nto ai capi 4 e 5, riferiti i l primo a u n qua ntitativo d i 1 . 000,00 chilogra m m i di cocai na con purezza dell '89%, e il secondo a un quantitativo d i coca ina avente purezza pa ri al 79, 8%, é d i i ntu itiva evidenza non solo i l p i ù che ampio su peramento del detto valore - sog l ia , ma anche, su un piano più generale, l'evidente e massiva ca pacità d i propagazione deg l i effetti di si mili quantità d i cocaina a u na qua ntità i ndeterm i nata d i persone, con le i m mag i nabili conseg uenze anche sulla sal ute d i costoro . 7 .
3. Qua nto ai capi 2 e 3, per i quali pure non vi sono dati certi i n ord i ne all'idoneità drogante, é noto che i l qua ntitativo sequestrato a OT (capo 2) era pari a 400 chilogra m m i di cocaina pura;
qua nto a l qua ntitativo mai spedito (capo 3), la riferibilità LLi m portazione agli stessi soggetti coi nvolti nelle altre operazion i, i costi che necessa riamente ca ratterizzavano l'importazione stessa (e quindi, q uale i ndefettibile precipitato logico, l'entità del g uadagno che costoro si aspettavano d i conseg uire), le stesse modalità di previsto occu ltamento dello stu pefacente ind ucono a concludere che, con og n i evidenza, anche q uest'ultimo carico sa rebbe stato d i i ngente quantità . E' del resto noto che, per determ i nare la config urabil ità LLag gravante d i cui all'a rt. 80, com ma 2, D . P . R. 309/1990, non occorre u n accertamento peritale, essendo possibile desu mere detta agg ravante dalle altre risu lta nze probatorie d isponi bi l i (Sez. 4, n . 34255 del 1 5/07/20 14, Fa bbri, Rv. 260640). 8 . LE QU ESTIONI ATTINENTI AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - Molti dei ricorsi la mentano la ma ncata concessione delle attenua nti generiche e, più i n genera le, il trattamento sanzionatorio g i ud icato troPO severo, a fronte d i una motivazione del la sentenza i m pugnata che fa esclusivo riferi mento alla gravità dei reati per i quali vi é affermazione di penale responsa bil ità . Le dog l ianze in tal senso proposte sono i n pa rtOLre formulate nel quarto e nel qu i nto motivo del ricorso d i ViNC UGSE presentato dall'avv. Cia nferoni ( peraltro va considerato che il quarto motivo attiene a l l 'agg ravante di cui al comma 3 dell 'art. ( 74 D . P . R. 309/1990) ; nel terzo motivo del ricorso di G IO io Ga AN;
nel sesto motivo del ricorso d i Fa IZ SA;
nel setti mo motivo del ricorso d i TO FR ZÉ a firma del l 'avv. D'Ascola, nonché nel l 'ista nza personal mente firmata dal RA e nell'u nico motivo del ricorso presentato per i l RA dagli avv.ti Loiacono e Staiano;
nel sesto motivo d i ricorso presentato da TO DEla OC (del motivo agg i u nto presentato nel suo interesse, pure atti nente al 52 tratta mento sanzionatorio ma riferito ad altra, specifica q uestione, si d i rà oltre) ; nel sesto motivo del ricorso d i G iova n n i CI n i;
nel quarto motivo del ricorso d i G iPP Ga TI;
nel terzo motivo d e i ricorsi d i SS RO NI e d i TO AS Pi RÒ e nel q u i nto motivo e nel terzo motivo agg i u nto del ricorso di IU PI . Poiché, per le ragioni già viste, resta no assorbite le dog l ianze formulate su l pu nto nei ricorsi presentati nell'i nteresse del PI, del FR ZÉ, del l'NI e di TOAS Pi RÒ, resta no da esa m i na re i motivi d i ricorso a rtOLti a l rig uardo da Vi NC UG SE, da G IO io Ga AN, da FaIZ SA, da TO DEla OC e da IU GaTI . 8 . 1 . Le dog l ianze proposte a l rig uardo sono tutte man ifestamente i nfondate, • e perciò inammissi bili. In genera le deve osservarsi che la motivazione resa dalla Corte territoriale i n pu nto d i determi nazione del tratta mento sanzionatorio é ampia, accu rata, logicamente i neccepibile e i m m u ne da profi li di il legittimità ; inoltre essa non si l i mita a dare conto della pur eclatante g ravità dei fatti, ma evidenzia che la q uasi tota l ità deg li i mputati annovera precedenti pena l i;
ma, anche laddove si tratti d i i m putati formal mente i ncensu rati , la g ravità d e i fatti, d i palmare evidenza , basta di per sé a g iustifica re ampiamente i l severo trattamento sanzionatorio a l la stregua dei pri ncipi di cu i all'art. 1 3 3 cod . pen . . 8 . 2 . Quanto a l la mancata concessione delle attenua nti generiche (dog lianza com u ne a ViNC UGl ES, al SA, al DEla OC e a l Ga TI) , ci si limita i nvero a ricordare che il richiamo alla g ravità del fatto come elemento decisivo ai fi ni del d i niego delle dette ci rcosta nze attenua nti é pacifica mente considerato sufficiente e leg itti mo dalla giurisprudenza della Corte regolatrice (si vedano i n proposito Sez. 3, n . 1 1963 d e l 1 6/ 1 2/2010, dep. 201 1 , Pica ku, Rv. 249754; Sez. 1, n. 3 3506 del 07/07/2010, Bia ncofiore, Rv. 247959) ; e che, i noltre, il giudice di merito non é tenuto ad esa minare e va l uta re tutte le ci rcosta nze prospettate o prospettabili dalla difesa, e neppure é ten uto a prendere i n considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 1 3 3 cod . pen . , ma é sufficiente che i ndichi i motivi per i quali non ritiene d i esercitare il potere d iscrezionale attribuitog l i dall 'art. 62-bis cod . pen. (Sez. 1 , n . 1 666 del 1 1/ 1 2/ 1 996, dep. 1 997, Ad reveno, Rv. 20693 6 ; Sez. 2 , n . 30228 d e l 05/06/2014, Vern ucci, Rv. 260054; Sez. 2 , n. 3609 del 18/01/20 1 1 , Sermone e altri, Rv. 249 1 6 3 ) . 8 . 3 . Con rig uardo alla dog lia nza d i c u i al quarto motivo d i ricorso d i Vi NC UGl ES in ordine all'aggrava nte di cui al terzo com ma LLa rt. 74, D . P. R. 309/1990 (dogl ianza che si riporta i n q uesto pa rag rafo i n qua nto astratta mente riferibile a più ricorrenti ), ci si l i m ita a osservare che ad i ntegrare tale ci rcosta nza é sufficiente i l numero d i associati, che risu lta sicuramente su periore 53 alle dieci unità ; e che i l ca lcolo del l'au mento d i pena, censu rato dal ricorrente i n relazione all'agg rava nte de qua, é invece non solo corretto, m a add i rittura m i n i male rispetto a l lim ite massi mo d i u n terzo per essa previsto (appena quattro mesi). Ne conseg ue la man ifesta i nfondatezza e, d u nque, l'inammissibil ità del motivo d i ricorso in esa me.
8.4. Con riguardo alla posizione del AL, il quale ded uce d i avere ricevuto u n tratta mento sanzionatorio sproporzionato rispetto al suo ruolo, descritto come del tutto marg i nale, deve ricordarsi qua nto già accen nato i n ord i ne al fatto che eg li, genero d i ViNC RB, n e ha i n qualche modo ered itato le fu nzioni, qua nto meno nel raPOrta rsi con i soggetti apicali del soda l izio e i m pa rtendo d isposizioni in relazione alle attività cri m inose (vds. pp. 79 - 80 e pag . 100 della sentenza i m pugnata ) . Attesa, q u i ndi, la g ravità delle i m putazioni e il ruolo da lui assu nto nella vicenda, le censu re al tratta mento sanzionatorio che lo riguarda devono perciò ritenersi manifesta mente i nfondate, e d u nque inammissi bili. 9 . LE ULTERIORI QU ESTIONI SPECIFICAM ENTE RIGUARDANTI LE SINGOLE POSIZIONI - Di seg uito vengono si ntetica mente esaminati i residui motivi di ricorso riferiti alle si ngole posizioni , in ord i ne a i quali va nno affrontate specifiche questioni non rientra nti fra quelle fi n q u i enu nciate. 9 . 1 . In ord i ne al secondo motivo del ricorso di SS RO UG SE, teso a d i mostra re l'i mproced i bilità LLazione penale nei suoi confronti per violazione della disci plina su ll'estrad izione, deve osservarsi che l'assu nto é infondato. Sul pu nto la Corte di merito ha convenientemente a rgomentato, richiamando la giu risprudenza di leg itti mità sul pu nto : posto, i nfatti, che i l UGSE, benché residente i n Colombia, ne era stato espu lso (circosta nza che, sebbene non comprovata dal deposito del provved i mento d'espulsione, risu lta tuttavia aliunde dalla docu mentazione prodotta nel g i ud izio di merito e richiamata nella pronunzia i m pug nata), é pertinente i l richiamo al l'i ndirizzo della Corte di legittimità espresso da Sez. 6, n. 62 1 del 03/03/1 993, Pa lazzolo, Rv. 1 95629, e da Sez. 1 , n. 4750 del 02/ 1 0/ 1 998, Monachelle, Rv. 2 1 1 886, in base ai quali i provved i menti di espu lsione da u no Stato estero verso l 'Italia, ovvero di conseg na allo Stato itaAN a seg u ito d'espu lsione, non pongono limiti all'esercizio LLazione penale da pa rte del nostro Paese e non com portano l'applicazione della proced u ra d 'estrad izione (si veda anche, i n term ini, Sez. 6, n . • 236 del 25/0 1/1994, Form ichi Mogha, Rv. 1980 1 5 ) . Va com u nque u lteriormente ricordato che nella citata sentenza Monachelle si afferma il generale principio, diri mente nel caso d i specie, in base al quale la conseg na d i u n soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta e che contro d i lui i ntende procedere penal mente, 54 a l lo stesso modo LLespulsione, costitu isce atto d i portata più ampia rispetto a quello dell 'estrad izione perché tronca og n i ra POrto d i ospita lità o d i residenza con lo Stato che provvede alla conseg na e d i mostra, i n tal modo, d i non avere più rag ione per proteggere tale soggetto : dal che deve inferi rsi che ciò che conta, ai fi ni della proced ibilità, più che un formale provvedi mento dello Stato estero con i l q uale venga disposto l'al ONtana mento del soggetto nei cu i confronti occorre procedere, deve aversi riguardo a un com portamento concl udente d i detto Stato, d i mostrativo d e l disinteresse a d attivare forme d i protezione n e i suoi confronti : ciò che, con og ni evidenza , é avvenuto con rig uardo ad SS RO UGl ES. 9 . 2 . Quanto i nvece al motivo di ricorso sepa rata mente a rtOLto I nell'i nteresse di TO DEla OC, i n base al q uale l 'aumento per la continuazione statu ito a suo ca rico i n a ppello per i l reato associativo (pari ad anni d ue) sarebbe di entità magg iore di quello applicatog l i in pri mo grado ( pa ri ad anni uno e mesi sei ) e i ntegrerebbe perciò u n'i potesi di reformatio in peius, deve constatarsi che la doglia nza é fondata . E', i nvero, ormai costa nte la giurisprudenza di leg itti mità nell 'affermare che viola il divieto della reformatio in peius di cui a l l 'art. 597, com ma quarto, cod . proc. pen . , i l giud ice d i appello che, pur d i minuendo com plessivamente la pena, a segu ito di assoluzione parziale da u no o più capi di i m putazione ovvero d i eliminazione d i una ci rcostanza agg rava nte che abbia i nfl u ito s u l calcolo della pena finale, operi un d iverso com puto delle pene i ntermed ie per effetto del vi ncolo della conti nuazione, i n misura magg iore rispetto a q uella fissata dal g iud ice di pri mo g rado (Sez. U, n. 409 10 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 Sez. 3, n . 1 7 1 1 3 del 16/ 1 2/2014, dep. 2015, C., Rv. 263387 ) . Perciò, p u r avendo l a Corte d i merito escl uso l'agg ravante della transnazional ità ed applicato una pena fi nale d i entità com plessiva mente i nferiore rispetto a quella i nfl itta al DEla OC in primo g rado, detta pena é stata determi nata i n modo non corretto, alla l uce del principio appena enu nciato, i n qua nto, non essendo stato proposto appello da pa rte del Pubbl ico m i n istero, l'aumento per la conti nuazione non poteva essere determi nato - come i nvece é stato fatto - i n misura su periore a quanto statuito i n pri mo g rado. Perta nto, con riferimento a l la posizione del DE la OC la sentenza impug nata va annul lata con ri nvio ad a ltra Sezione della Corte reggina, l i mitata mente al tratta mento sa nzionatorio, che va per l'effetto rideterm i nato . • 9 . 3 . Il terzo motivo del ricorso presentato nel l 'i nteresse d i FR CO RI l lo, nel quale si eccepisce la ma ncata iscrizione del ricorrente nel reg istro delle notizie di reato ex a rt. 335 cod . proc. pen . e si sollecita l'adozione dei provved i menti conseg uenti, é a sua volta i nfondato. 55 Premesso che l'iscrizione suddetta ha, quale scopo, quello di i ndividuare la decorrenza del term i ne del le indagini preliminari , deve osservarsi che, da u n lato, l 'omessa o ta rd iva iscrizione del l'i ndagato n o n comporta altre sa nzioni che non siano quelle riferite a l l'i nutil izza bil ità deg l i atti compiuti dopo lo spirare del detto term ine;
si osserva pera ltro che, sul punto, la Corte regolatrice ha g ià avuto modo d i ritenere man ifesta mente infondata la questione di leg itti mità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 1 1 1 Cost., deg l i artt. 335 e 407, com m i secondo e terzo, cod . proc. pen . , nella pa rte in cui non prevedono l'i nuti lizza bil ità deg l i atti com piuti oltre la scadenza del termi ne delle i ndagini prelimina ri com putato non dal g iorno d i iscrizione del nomi nativo LLi ndagato nell 'aPOsito registro, bensì dal giorno in cu i - emergendo a suo ca rico ind izi di reità -, ta le iscrizione avrebbe dovuto avere luogo (Sez. 6, n . 2261 del 04/1 2/2009, dep. 2010, Martino, Rv. 245850) ; i n altra sentenza emessa in com posizione apicale la Corte ha inoltre sta bilito che il termine di durata delle indagini prel i m i na ri decorre dalla data i n cui il pubblico min istero ha iscritto, nel registro delle notizie d i reato, i l nome della persona cu i i l reato é attri bu ito, senza che al G . i . p . sia consentito stabilire una d iversa decorrenza, sicché gli eventua l i rita rd i i ndebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cu i il reato é attri buito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze ag l i effetti di qua nto previsto dall'art. 407, comma 3, cod . proc. pen . , ferm i resta ndo g l i eventua li profi l i d i responsabil ità disci plina re o penale del magistrato del P. M . che abbia rita rdato l'iscrizione (Sez. U, n . 40538 del 24/09/2009, Latta nzi, Rv. 244376 ) . Sebbene s i a stata sottoposta a critiche, s i a i n dottri na che i n g i u risprudenza , l'assenza d i specifiche sa nzioni processua l i (a pa rte quelle connesse a l lo spira re dei term ini per le indagini) i n caso d i om issione o ritardo LLiscrizione nel reg istro delle notizie di reato, pu rtuttavia la Corte regolatrice ha affermato il pri ncipio, mai disatteso, in base al quale il term ine per il compimento delle indag i n i va com putato, i n difetto d i iscrizione o d i idonea documentazione dalla quale essa risu lti, dal momento in cui , secondo le risu ltanze i n atti, l 'autorità procedente avrebbe potuto eseg u i rla ovvero, i n su bord i ne, da quello d i acqu isizione della notizia o , i nfi ne, d a q uello i n cu i il fatto fu com messo, che non potrebbe mai essere posteriore a quello LLiscrizione (Sez. 1, n. 5 1 8 1 del 24/09/ 1 999, Zappetti, Rv. 214696) . Ciò posto, va a ltresì considerato che g l i atti d'i ndag i ne compiuti nei confronti del G ri l lo, non essendo affetti per qua nto si é detto da alcuna forma d i i nutil izza bil ità patolog ica, devono considera rsi ritual mente acqu isiti e uti lizzati nell'am bito del g iudizio abbreviato da l u i richiesto . Né può accog liersi, perché manifesta mente, la sol lecitazione d ifensiva a ri mettere alla Corte Costituzionale 56 la q uestione i nerente alla ma ncata previsione LLi nutil izzabil ità deg l i atti compi uti in assenza di iscrizione dell 'indagato nel reg istro delle notizie d i reato, tratta ndosi d i questione già vagliata dalla Corte nei termi n i e con l 'esito decisionale di cui si é detto (che non si ravvisano le condizioni per muta re) e considerando che la q uestione medesima, così come proposta, appare suscettibile di defi nitiva risoluzione solo med ia nte aPOsito, eventuale i ntervento legisTIvo.
9.4. Qua nto al quarto motivo del ricorso di FR G ri l lo, teso a ottenere l'annullamento del la confisca LLorologio Rolex a l u i appartenente, esso é • i nfondato : poiché i nfatti la doglianza viene espressa media nte l'a llegazione della documentazione tesa a comprovare l 'acquisto LLorolog io i n epoca largamente , antecedente i fatti per cu i si procede (circostanza che escl uderebbe la qualifica bi l ità del bene come prodotto o profitto dei reati i n contestazione) , deve constatarsi che la suddetta docu mentazione é priva di ri l ievo, in qua nto essa non fornisce prova né del fatto che l 'acq u i sto sia stato effettuato dal G ri l lo ( i cui dati identificativi non com pa iono sui docu menti prodotti) , né che esso sia effettivamente ed u nivoca mente riferibile all'orologio oggetto d i confisca . 9 . 5 . Qua nto, i nfi ne, a i motivi d i ricorso ori g i nario a rtOLti personal mente da Vi NC UG l ES, tesi nell'essenziale a denu nciare l'inutil izzabil ità patolog ica delle i ntercettazioni effettuate nei suoi confronti, essi sono tutti i nfondati . A parte le diffuse i l l ustrazioni tecniche presenti nei motivi d i ricorso i n ord i ne alla difformità tra le copie dei suPOrti mag netici richieste (copia forense AG) e quelle i n concreto rilasciate (PG) , i n base alle quali deve desu mersi che le prime, e non le seconde, offrono garanzie di autenticità i n qua nto uscenti d i rettamente dal server della Procura, deve constatarsi che le dog lianze non colgono nel seg no e che la motivazione resa sul pu nto dalla Corte d i merito é corretta e condivisibile. Quand'anche volesse considerarsi che l 'i potesi i n esa me sia assimilabile a quella LLomessa conseg na della copia dei suPOrti mag netici da pa rte del Pubblico ministero, sa rebbe comunque perti nente i l richiamo fatto dalla Corte reggina alla giurisprudenza d i legittim ità i n base a l la quale, i n tema d i i ntercettazioni, la nul lità conseguente i l mancato ri lascio d i copia dei suPOrti delle reg istrazioni da parte del P . M . non é più deduci bile, in quanto sanata, con la scelta del gi udizio abbreviato (Sez. 5, n . 39837 del 02/07 /20 1 3 , Cavaliere e a ltri , Rv . 257363) ; ciò in coerenza con altra decisione della stessa Corte, i n cui si é affermato che l ' i m possibilità per l ' i m putato d i ascolta re ed esa m i nare le video riprese effettuate dà luogo ad u na n u l l ità di ord i ne generale a reg i me i ntermed io non più ded ucibile, in qua nto sanata, con la scelta del rito a bbreviato, anche i n considerazione del la possibi lità d i opta re per i l g i udizio ord i na rio o d i subord i nare 57 la richiesta della definizione con i l proced imento speciale a l l ' integrazione probatoria (Sez. 6, n. 1 9 1 9 1 del 07/02/20 13, Stanganel l i e a ltri , Rv. 2 5 5 1 30) . Oltre a ciò, la Corte d i leg itti mità, sia pu re con riferimento a l la fase ca utelare, ha avuto modo d i affermare che i l d iritto del difensore LLindagato d i accedere a l le reg istrazioni delle intercettazioni non comporta i l d i ritto a conseg u i re l 'attestazione d i conformità delle copie a l le tracce audio originali conservate nel server della Procura della Procura della Repubblica, né ta ntomeno quello di ottenere l'a utorizzazione a l l 'accesso d i retto di un consu lente per verificare ta le conform ità, ferma resta ndo la possibil ità della successiva verifica del l 'util izzabilità delle intercettazioni i n relazione a l presu POsto del l 'effettiva registrazione delle conversazioni nei loca l i della Procura (Sez. 6, n . 43654 del ' 09/1 1/20 1 1 , Aga, Rv. 2 50850) . Né é perti nente i l richiamo LLesponente a Sez. U, n . 16 del 2 1/06/2000, Ta mmaro, Rv. 2 16246 : in detta sentenza si evidenzia infatti il differente reg i me, in caso di scelta del rito abbreviato, fra le prove affette da i nuti lizzabilità "fisiolog ica" e le prove affette da i nutil izzabilità " patologica", potendo le pri me, a differenza delle seconde, fonda re ugual mente e legitti mamente la decisione nell'ambito di u n rito avente natu ra a bdicativa . Poiché nel caso di specie non si versa in i potesi di i nutil izza bil ità patolog ica , deve concl udersi per la piena leg itti mità del giudizio di merito, non inficiata da alcu n vizio i nsanabile, e per la conseguente i nfondatezza di tutti i motivi rassegnati da ViNC UG SE, fra loro stretta mente con nessi sul piano log ico. 10. Riassu mendo, e ribadendo che viene disposta la sepa razione della posizione di FI i PO PA in relazione al già evidenziato vizio di notifica per l 'odierna udienza, la sentenza i m pugnata va annullata, con ri nvio ad altra sezione della Corte reg g i na, i n ord i ne ad SS RO NI, RE Pi RÒ e TO AS Pi RÒ, i m putati del solo reato d i cu i al capo 5, per nuovo esa me i n ord i ne alla loro posizione e a l la reTIva qual ificazione g i u ridica, e per la conseg uente ridetermi nazione del loro tratta mento sa nzionatorio;
a G i PP PI i n riferi mento alla sua posizione e a l la reTIva qual ificazione g i u rid ica nel l'ambito del reato di cu i al capo 5 ; ancora in ord i ne alla posizione dello stesso PI e d i TO FR ZÉ con riferi mento a l reato d i cui al capo 3, riqualificato • nell 'i potesi d i delitto tentato, per la conseg uente rimodulazione del trattamento sa nzionatorio;
ed i nfi ne, con riferi mento alla posizione d i TO DEla OC, con rig uardo al tratta mento sa nzionatorio, che va nel suo caso ridetermi nato l i m itatamente all'entità LLau mento per la conti nuazione. Restano ferme le misure cautelari in atto adottate in relazione al giud izio (Sez. 3, n. 45458 del 01/10/2014, Bouzaroita, Rv. 260965 ) . 5 8 Nel resto, i ricorsi va nno rigettati , e i ricorrenti SS RO UGl ES, FaIZ SA, Vi NC UGSE, G i PP UGSE, GIO Ma nci ni, N OL RT, ORio AL, FR CO G ri l lo, IU GaTI (le cui dog l ia nze sono state in toto respi nte) va nno condan nati al pagamento delle spese processual i .
P.Q.M.
Disposto lo stra lcio della posizione d i LI PO PA, annulla la sentenza i m pug nata, con ri nvio a l la Corte d'a ppello di Reggio Ca la bria per n uovo g i ud izio, " in riferimento alle posizioni di SS RO Al EN, RE Pi RÒ e TOAS Pi RÒ. ' Previa riq ualificazione del delitto di cui al ca po 3 nella corrispondente i potesi d i del itto tentato, annulla sul pu nto la sentenza i mpug nata, con ri nvio a l la Corte d 'appello d i Reggio Cala bria, con riferi mento ad TO FR ZÉ e l i m itata mente alla conseg uente mod ifica del tratta mento sa nzionatorio. Annulla altresì la sentenza i m pug nata, con ri nvio alla Corte d 'appello di Reggio Ca labria, i n riferi mento a Gi PP PI, lim itatamente ai reati d i cui a l ca po 3, come sopra riqual ificato, e al ca po 5 ( per q uest'u lti mo con rig uardo a l la qualificazione g i u rid ica della sua posizione) e per la conseg uente ridetermi nazione del trattamento sa nzionatorio a suo ca rico . An nulla la sentenza i mpug nata, con ri nvio a l la Corte d 'appello d i Reggio Ca labria, i n riferi mento ad TO DEla OC e l i mitata mente alla ridetermi nazione LLau mento d i pena per la conti nuazione. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti SS RO UGSE, FaIZ SA, Vi NC UG l ES, IU UG l ES, GI n n i Ma nci ni, N OL RT, ORio AL, FR CO G ri l lo, IU Ga TI al paga mento del le spese processua l i . Così deciso i n Roma i l 2 1 g i ugno 2016. (FRncese " CORTE SUPREMA Dl CAS&Z.�4: IV Sez1nne Penale \ DE'Po6ITATO JN CA.NCEl.URCA