Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2016, n. 29628
CASS
Sentenza 21 giugno 2016

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Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante nei confronti dell'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi).

I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l'Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia e non comportano l'applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto.

Commentario1

  • 1Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetente
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2016, n. 29628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29628
Data del deposito : 21 giugno 2016

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