Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Ricorre la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere quando i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una serie di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione familiare ma realizzano, nell'ambito della preesistente struttura o accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma operatività criminosa. (Nel caso di specie, si trattava di un'organizzazione criminosa operante in diverse regioni, dedita alla commissione di furti realizzati tramite minori, che agivano su istigazione dei componenti adulti del nucleo familiare di appartenenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2009, n. 21606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21606 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - N. 290
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 42339/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SU RO, n. il 24 aprile 1980;
DU LI n. il 15 ottobre 1980;
avverso l'ordinanza emessa in data 15 luglio 2008 dal Tribunale di Venezia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 15 luglio 2008 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IC RO e DU LI avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dei predetti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 1 luglio 2008 in ordine ai reati di associazione per delinquere e concorso in furto in abitazione aggravato (artt. 416, 110, 81 cpv., e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2). I gravi indizi di colpevolezza venivano desunti dalle indagini svolte dalla Squadra mobile della Questura di Verona (che avevano condotto all'individuazione di un'organizzazione criminosa operante in Lombardia, nel Veneto e nel Trentino Alto Adige dedita alla commissione di furti commessi tramite minori anche non imputabili, che agivano su istigazione dei componenti adulti del nucleo familiare di appartenenza sotto la minaccia di ritorsione nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo criminale) e dalle intercettazioni telefoniche coinvolgenti il IC e la moglie DU LI come soggetti che costantemente inducevano le minori IC SN e DU AN alla commissione dei singoli furti. Gli indagati avevano sostenuto che nelle conversazioni intercettate non si riferivano a furti ma ad elemosine (DU) o a rimproveri nei confronti delle figlie (IC), ma secondo il Tribunale dai colloqui telefonici risultava che i due si occupavano invece dell'organizzazione logistica dei furti accompagnando i bambini, soggetti a forti pressioni, nei pressi degli appartamenti presi di mira. I numerosi precedenti specifici e la consolidata struttura organizzativa dell'associazione giustificavano, secondo il Tribunale, l'adozione della misura cautelare più afflittiva.
Avverso la predetta ordinanza il IC e la DU hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di associazione per delinquere in quanto l'esistenza del sodalizio criminale sarebbe stata desunta dalla struttura organizzativa, riferita peraltro essenzialmente al vincolo parentale, e dalla pluralità dei reati fine quali indici di un programma criminoso indeterminato, senza tener conto dell'assenza di elementi circa l'esistenza dell'elemento essenziale costituito dall'accordo associativo e senza comunque individuare il ruolo svolto dagli associati (la DU era stata indicata quale promotrice del sodalizio, pur essendo emersa a suo carico solo alcune conversazioni telefoniche riferite a due episodi criminosi).
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Le doglianze dei ricorrenti si concentrano sul reato di associazione per delinquere e sull'asserita mancanza di indizi in ordine alla sussistenza dell'accordo associativo. Va a questo proposito rilevato che nell'ordinanza impugnata è stato adeguatamente posto in rilievo che "l'articolazione organizzativa dell'associazione replicava le forme della struttura della famiglia allargata", richiamando l'analitica ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata nella quale non solo i genitori dei minori autori dei furti ma anche altri soggetti a loro legati da vincoli di parentela (nel caso di specie, oltre a IC RO e DU LI, IC AN) venivano individuati quali componenti di una struttura organizzata in cui tutti i minori facenti capo alla famiglia allargata venivano utilizzati congiuntamente, secondo uno schema organizzativo di tipo associativo che trascendeva la semplice aggregazione familiare e che si era già tradotto in un consistente numero di furti commessi in Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Del resto, come già affermato da questa Corte (Cass. sez. 6 5 febbraio 1998 n. 7162, Perri), al fine di distinguere se i componenti della stessa famiglia abbiano agito in concorso tra loro ovvero se ad essi sia riferibile anche il delitto associativo occorre accertare se della preesistente organizzazione familiare essi si siano di volta in volta avvantaggiati per la commissione dei vari reati, ovvero se, nell'ambito della medesima struttura familiare, o affiancata ad essa, abbiano voluto e realizzato un'altra organizzazione dotata di distinta ed autonoma operatività delittuosa. Tale peculiare atteggiarsi del "pactum sceleris" distingue più in generale l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato (anche continuato) che, al contrario, richiede l'accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale (Cass. sez. 1 31 maggio 1995 n. 8291, Barchiesi;
sez. 1 22 settembre 1994 n. 10835, Platania). Nell'ordinanza impugnata, e nella motivazione dell'ordinanza custodiale in essa legittimamente richiamata, risulta essere stato correttamente individuato sulla base del materiale investigativo e in particolare del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, nei limiti di qualificata probabilità di cui è connotata la fase cautelare, l'elemento caratterizzante dell'associazione per delinquere costituito dall'esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso tra i componenti adulti della famiglia allargata in vista della realizzazione, secondo modalità organizzative predefinite, di una serie indeterminata di furti commessi tramite i figli o nipoti minori di età. In particolare, seguendo un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, si è evidenziato, per dimostrare la consapevolezza degli indagati di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune sfruttando la sostanziale impunità degli esecutori materiali dei furti, il contenuto delle conversazioni telefoniche in cui i tre principali indagati (IC AN, IC RO e DU LI), che operavano sempre con le medesime modalità esecutive e si spostavano di volta in volta nei territori individuati per la realizzazione delle azioni furtive, manifestavano di "agire organizzativamente in piena sintonia, comunicandosi sia l'esito delle imprese criminose dei bambini sia gli eventuali imprevisti". Nè, sulla base delle risultanze investigative esaminate e valutate nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha individuato elementi tali da far ritenere meno incisivo il ruolo svolto nell'ambito dell'associazione dalla LI, la quale dalle conversazioni intercettate risultava aver attivamente partecipato alle pressioni nei confronti dei figli, manifestate con minacce di percosse o con volgari offese, e all'attività di organizzazione logistica degli episodi criminosi curando l'accompagnamento dei bambini sui luoghi dei furti e successivamente il recupero degli stessi. Si tratta di considerazioni logiche e coerenti, che nel ricorso vengono solo genericamente contestate proponendo una personale lettura in chiave difensiva del materiale indiziario. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui i ricorrenti sono ristretti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009