Sentenza 19 aprile 2013
Massime • 1
Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla sussistenza della scriminante della legittima difesa, mai richiesta con i motivi di appello).
Commentari • 3
- 1. Diffamazione: istigazione alla violenza e messaggi d'odio giustificano la pena detentivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, spetta al giudice di merito accertare la ricorrenza dell'eccezionale gravità della condotta diffamatoria attributiva di un fatto determinato, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, sola giustifica l'applicazione della pena detentiva. (In motivazione la Corte ha precisato che assumono connotati di eccezionale gravità, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, le condotte di diffamazione che implicano una istigazione alla violenza ovvero convogliano messaggi d'odio - Cassazione penale sez. V - 09/07/2020, n. 26509) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 2. la Cassazione sulla rilevabilità d’ufficio dell’errata riduzione di pena connessa al rito abbreviatoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 novembre 2021
Cass., Sez. IV, 18 maggio 2021 (dep. 30 giugno 2021), n. 24897 Abstract – La Corte di Cassazione, applicando quanto già statuito dalle precedenti Sezioni Unite ‘Della Fazia' in tema di rilevabilità ex officio del sopravvenuto trattamento sanzionatorio favorevole nei confronti dell'imputato, nonché attraverso un'interpretazione del concetto di pena illegale estesa fino ricomprendere la sopravvenuta lex mitior, dichiara rilevabile d'ufficio la riduzione di pena connessa all'applicazione del rito abbreviato e disposta al di fuori dei parametri di cui all'art. 442 cod. proc. pen. Abstract (ENG) (trad. a cura dell'autrice) – The Supreme Court has declared the sentence reduction imposed …
Leggi di più… - 3. Carcere per diffamazione? Solo se .. (Cass. 26509/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
Il doveroso controllo, da parte degli Stati, sull'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare per legge un'adeguata tutela della reputazione delle persone- sostennero i Giudici di Strasburgo - non può avvenire in una maniera tale da dissuadere indebitamente i media dallo svolgimento del loro ruolo di segnalare all'opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri, dissuasione che può discendere dallo spettro di una sanzione detentiva, il che può riverberarsi sul giudizio di proporzionalità, e dunque di legittimità alla luce della Convenzione, di tali sanzioni. L'imposizione di una pena detentiva per un reato a mezzo stampa è compatibile con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2013, n. 22362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22362 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 19/04/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 1131
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 42803/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ME ET N. IL 25/08/1959;
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del 19/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. D'Aloisio Antonello.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 luglio 2012, il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona confermava la sentenza del Giudice di Pace di Francavilla al Mare appellata da Di IC ET, con la quale quest'ultima era stata dichiarata colpevole dei reati di ingiurie, minacce, lesioni personali volontarie e danneggiamento ed era stata condannata, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di millecinquecento euro di multa nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. Il Tribunale confermava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ancorché costituite parti civili, per la coerenza e linearità del narrato e perché confortate, per le lesioni personali e per il danneggiamento degli occhiali, dal certificato medico e dalla fattura esibita nonché dalle dichiarazioni testimoniali di UC IA che ha riferito di aver visto l'imputata colpire con uno schiaffo Sbaraglia Fabio, facendogli cadere a terra gli occhiali. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale non ricorrendo i presupposti per ritenere la sussistenza dei reati contestati sia sotto il profilo oggettivo (per il significato offensivo ed intimidatorio delle parole pronunciate) che soggettivo (quanto alle contestate lesioni e al danneggiamento, essendosi limitata a respingere il suo aggressore) e per difetto di querela in relazione al danneggiamento nonché omessa valutazione della scriminante della legittima difesa;
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese, in quanto portatrici di un interesse diretto perché costituite parti civili, tralasciando tutti gli altri importanti elementi a favore dell'imputata, sì da rendere impossibile comprendere quale sia stato l'iter logico-giuridico a sostegno del convincimento dei giudici in particolare quello di appello che non ha adeguatamente preso in esame i motivi di impugnazione. Proprio in ragione di tale carenza argomentativa si lamenta l'eccessività e l'assoluta contraddittorietà della predetta applicata sanzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso:
1.1. è inammissibile, per la parte in cui si sollecita una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale e quindi un ulteriore giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella). La ricorrente non formula alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, ma ripropone argomenti, quali quelli relativi all'attendibilità delle persone offese, già sottoposti al vaglio del giudice dell'appello, il quale non ha omesso di prenderli in considerazione, perché ha spiegato le ragioni per le quali abbia confermato le valutazioni del Giudice di Pace, avendo in particolare rammentato quanto oggetto di testimonianza da parte di soggetti estranei e l'esistenza di riscontri (costituiti dal certificato medico e dalla ricevuta di pagamento per gli occhiali);
1.2. è inammissibile per la parte in cui denuncia omessa valutazione della scriminante di cui all'art. 52 c.p., perché questione non devoluta con l'appello in relazione alla quale il giudice del gravame, non essendone investito, non doveva pronunciarsi. Nè si tratta di violazione di legge rilevabile d'ufficio ex art. 606 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 609 c.p.p., perché presuppone una valutazione di merito, come tale non consentita in questa sede;
1.3. L'assunto per il quale per il delitto di danneggiamento difetterebbe la querela è manifestamente infondato, perché il controllo sugli atti (per questo appello consentito perché attinente a questione processuale di procedibilità) consente di verificare che la rottura degli occhiali era fra i fatti oggetto di denuncia per i quali si invocava espressamente la punizione;
1.4. È inammissibile per la parte in cui afferma non esservi stata volontarietà sia per le lesioni che per il danneggiamento, in quanto anche questa questione non dedotta con l'appello espressamente con l'appello e comunque risolta con l'esclusione, da parte del Tribunale, di qualsiasi condotta costituente provocazione.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, perché non indica in maniera specifica quali sarebbero stati gli elementi di difesa, riferiti dai testimoni introdotti dalla parte, la cui considerazione sarebbe stata omessa e quali sarebbero stati gli argomenti spesi con l'atto di appello, in relazione ai quali il Tribunale avrebbe omesso di dare risposta: la doglianza è proposta in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall'indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l'inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
3. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013