Sentenza 11 marzo 2014
Massime • 1
La circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione.
Commentario • 1
- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 29202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29202 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 11/03/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 724
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 27660/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 6/2012 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE, del 17/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con sentenza in data 31.10.2005, dichiarava C.L. colpevole dei reati di cui agli artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3, art. 61 c.p., nn. 1 e 5 (capo b) e art. 412 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 (capo c), perché in concorso con F.F. ed il minore P.F.
(questi ultimi già riconosciuti colpevoli di tali reati con sentenza divenuta definitiva) per futili motivi, con premeditazione, cagionava la morte di D.S.J. , colpendolo ripetutamente al capo con un corpo contundente, occultandone il cadavere, seppellendolo in una fossa appositamente scavata in zona sabbiosa di XXXXXXXX, località (OMISSIS) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condannava alla pena di anni sedici di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato, ed alle pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili, assolvendolo, invece, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 dal delitto di cui agli artt. 110 e 605 c.p. e art. 61 c.p., commi 1 e 2 per il sequestro del medesimo D.S.J. (capo a), perché il fatto non sussiste.
I fatti, in sintesi, venivano in tale sentenza così ricostruiti: la mattina del (OMISSIS) i C.C. di Taranto rinvenivano su segnalazione sulla spiaggia di (OMISSIS) , il cadavere di un giovane, poi identificato nel diciassettenne D.S.J. , che presentava al capo numerose ferite, ed al polso della mano sinistra del filo di ferro arrotolato;
il padre del ragazzo ucciso, D.S.P. , ne aveva denunciato la scomparsa già in data 20 aprile e riferiva agli inquirenti che il figlio, la sera della sua scomparsa, aveva avuto un litigio con F.F. , ed aveva contattato telefonicamente una ragazza, S.S. , a cui aveva rivolto delle frasi che quest'ultima riteneva suggerite dal F. ; a seguito di indagini di P.G., escussi, tra gli altri, la S. e F.G. , figlio di F.F. , venivano sottoposti a fermo di P.G. quali responsabili dell'omicidio, F.F. , P.F. e C.L. ; il C. e il P. evidenziavano che il delitto era stato ideato da F.F. , confermavano il loro coinvolgimento nell'omicidio del D.S. , "ma ciascuno forniva una versione dei fatti a sè più favorevole, attribuendo la paternità del delitto alla ferocia dei coindagati e ammettendo solo un proprio coinvolgimento marginale, limitato all'occultamento del cadavere"; il movente dell'omicidio andava ricercato nel fatto che F.F. in passato aveva avuto una relazione sentimentale con la giovane S.S. e l'uomo nutriva forti sentimenti di gelosia nei confronti della ragazza per la quale provava ancora un forte interesse;
in particolare, l'omicidio era derivato da un eccesso di gelosia del F. , convinto che tra la S. e
D.S.J. non vi fosse solo una semplice amicizia, ma una vera e propria relazione sentimentale e ciò probabilmente anche per l'atteggiamento difensivo assunto dal D.S. nei confronti dell'amica NA;
la spedizione punitiva ai danni della giovane vittima era stata programmata sin dal giorno prima, anche con un sopralluogo sul posto, ove poi avvenne l'uccisione, effettuato dal F. e dal P. ; il giorno del delitto, i quattro dalla falegnameria del F. , si portarono, a bordo di un' auto Fiat Uno, sulla spiaggia di (OMISSIS) e, durante, il tragitto il D.S. fu costretto a telefonare alla S. ; quindi, i quattro si recarono sulla spiaggia, ove il giovane, al quale era stata bloccata una mano con del fil di ferro era stato ucciso con ripetuti colpi al capo con un corpo contundente.
Il G.u.p. riteneva la responsabilità del C. nell'omicidio, pur avendo lo stesso ammesso un coinvolgimento minimo nella vicenda- limitato alla fase del seppellimento-anche in considerazione del dato obiettivo ricavato dall'esame autoptico sul corpo del D.S. , secondo cui la dinamica dell'omicidio vedeva la necessaria partecipazione di almeno tre soggetti, due impegnati a bloccare la reazione del D.S. - uno posto davanti per trattenerne il movimento delle braccia e l'altro impegnato a bloccarne le gambe - mentre il terzo massacrava di colpi la vittima nella zona occipitale del cranio.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello, sia l'imputato, che il Procuratore Generale, quest'ultimo per il capo relativo al sequestro di persona e la Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 17.11.2010, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava C.L. responsabile anche del delitto di sequestro del D.S. e per l'effetto lo condannava alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
3. Con sentenza in data 7 febbraio 2012, la Prima Sezione Penale di questa Corte annullava la sentenza d'appello, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Lecce, per i reati di sequestro di persona e di omicidio ascritti al C. , ritenendo sussistenti evidenti carenze nella motivazione della sentenza, specificamente in merito ai seguenti punti:
- da quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, gli accertamenti autoptici non avevano affatto accertato che il delitto fosse stato compiuto con il concorso materiale di tre persone;
- il tentativo di immobilizzazione, utilizzando il filo di ferro, non doveva essere necessariamente compiuto da tre persone, alla stregua della perizia medico legale e, quindi, non può trarsi dalla suddetta perizia alcun elemento a carico del C. , la cui versione non è smentita dagli accertamenti autoptici, per come riportati nella sentenza impugnata;
- l'intervento del C. nella commissione del delitto è stato desunto, principalmente dalle dichiarazioni rese dal minore P.F. , ma manca del tutto nella sentenza impugnata l'analisi di queste dichiarazioni e una motivazione riguardante la credibilità delle stesse, nella parte in cui ha coinvolto nell'omicidio il C. , tanto più necessaria in quanto il P. aveva reso - come risulta dalla sentenza di primo grado e come era stato denunciato in appello - diverse versioni circa la dinamica del delitto, nel costante tentativo di minimizzare la sua partecipazione allo stesso;
- le dichiarazioni del minore P. , imputato in procedimento connesso e giudicato dal Tribunale per i minorenni, per essere poste a carico dell'imputato dovevano essere valutate secondo i principi in base ai quali il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante ed esaminare i riscontri cosiddetti esterni;
- il fatto che il C. avesse partecipato a seppellire la vittima ed il giorno successivo avesse aiutato il F. a eliminare le tracce di sabbia che erano rimaste all'interno dell'auto dello stesso F. , come dallo stesso imputato confessato, se individua un elemento che concorre al giudizio di responsabilità, tuttavia deve essere considerato che l'appellante aveva dedotto - come riportato nella stessa sentenza impugnata - di aver dato un contributo materiale alla fase successiva all'uccisione per paura di essere coinvolto in un omicidio, al quale aveva assistito, benché non l'avesse voluto, ne' vi avesse partecipato, e il punto non risulta adeguatamente approfondito nella sentenza impugnata che, tra l'altro, non prende neppure in considerazione i rapporti esistenti tra il C. e il D.S. ;
- il comportamento successivo al delitto non esime il giudice dall'obbligo di indicare quale contributo alla commissione dello stesso è stato dato dall'imputato, poiché è pacifico che la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale;
- con riguardo al sequestro di persona, nella sentenza impugnata non si specifica in quali modi il C. avrebbe partecipato all'azione posta in essere dal F. e dal P. , affermandosi soltanto che il C. avrebbe contribuito con gli altri due a immobilizzare il D.S. prima del compimento dell'omicidio, tentando di legargli entrambi i polsi con del filo di ferro, ma questa versione dei fatti, però, poggia soltanto sulle dichiarazioni rese dal P. (non sono riportate nella sentenza quelle del F. ) che, per le ragioni già esposte, non sono state sottoposte alla necessaria verifica di attendibilità.
4. Con sentenza del 17 dicembre 2012 la Corte d'Assise d'Appello di Lecce, in sede di rinvio, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, sezione Distaccata di Taranto, dichiarava C.L. colpevole del reato di cui al capo a) della rubrica, unificato per il vincolo della continuazione con i delitti di cui ai capi b) e c), quest'ultimo già giudicato con sentenza irrevocabile, e rideterminava la pena in anni 17 di reclusione, con conferma nel resto della sentenza appellata.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il C. affidato a cinque motivi con i quali lamenta:
- con il primo motivo, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p., nonché agli artt. 110 e 575 c.p., essendo la Corte di Assise di Appello di Lecce incorsa nei medesimi vizi denunciati dalla sentenza di annullamento con rinvio della S.C., avendo motivato il concorso morale e materiale dell'imputato solo ed esclusivamente sulla base delle risultanze della perizia autoptica, delle prove dichiarative e del comportamento post delictum. Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato: che se è indubbio che a togliere la vita al giovane D.S. abbiano concorso almeno due persone e che tanto il minorenne P. , quanto il maggiorenne C. si sono reciprocamente accusati di aver dato manforte al F. nella perpetrazione del grave reato, tuttavia, alle due versioni dei fatti non può essere riconosciuta la stessa attendibilità, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni del P. , e la linearità e credibilità di quelle del ricorrente, largamente riscontrate da una serie di emergenze obiettive cristallizzate negli atti di causa e tutte pienamente utilizzabili in virtù della scelta del rito abbreviato;
che era il P. ad essere legato a doppio filo al F. , fino ad un punto tale da assecondarne anche la tragica decisione di punire il D.S. per una sua presunta relazione con S.S. , sono F. e P.
(e non il C. ) a frequentarsi assiduamente, è stato il P. ad ammettere di essere sostanzialmente succube del F. e non può essere considerato un caso che sia stato lui a dire a F.G. (figlio di NC, che ha accusato apertamente il padre), allorquando questi ebbe a dare amichevolmente una pacca sulla spalla al D.S. , "lascialo stare che non arriva fino a stasera", a dimostrazione che era il predetto a conoscenza della spedizione punitiva nei confronti del D.S. (e non il C. , invitato a salire in macchina solo all'ultimo momento), ed è quest'ultimo che si precostituisce un alibi falso, e si reca unitamente al F. nelle ore successive all'omicidio a prendere un caffè dai familiari della vittima;
che nella sentenza impugnata la totale inattendibilità del P. , è stata sottovalutata, così come è stata sottovalutata la credibilità del ricorrente, il quale ha assistito, sbigottito, al consumarsi della tragedia, quasi non credendo ai suoi occhi e restando paralizzato di fronte a tale inconsulta violenza;
che l'essersi prestato per l'occultamento del cadavere e l'eliminazione delle tracce del reato è giustificabile con il terrore di rimanere coinvolto in un reato di omicidio cui non aveva in alcun modo partecipato, neppure moralmente;
che il F. ed il P. hanno potuto contare sul fatto che il ricorrente non avrebbe avuto il coraggio e la forza di opporsi alla loro azione, come è accaduto;
che la ricostruzione degli accadimenti, come effettuata dalla Corte di merito, non trova ancoraggi negli atti processuali e, comunque, si presenta ininfluente la rilevanza attribuita in termini probatori, alla circostanza, implicante la partecipazione attiva del ricorrente, della prestanza fisica del D.S. , ben potendo tale prestanza essere domata anche da due sole persone ed è logico ritenere che la vittima venne immobilizzata solo dal P. , che cercò di legargli i polsi con il filo di ferro, ma non anche dal C. ; che la condotta "postfactum" del C. - consistita nel collaborare con gli altri due nel seppellimento e quindi nell'occultamento del cadavere, non può considerarsi come "totale adesione" al più grave delitto di omicidio, ma tutt'al più, va letta e considerata in termini di salvaguardia dalla possibilità di vedersi accollato tale delitto;
che l'argomento centrale nella vicenda in esame costituito dal forte condizionamento psicologico negativo esercitato da F.F. sul "giovane C. " è stato del tutto tralasciato se non in relazione alle concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre andava compiutamente valorizzato al fine di ritenere minato l'elemento intenzionale nel reato di omicidio, nella partecipazione del giovane all'occultamento di cadavere e nella successiva pulitura del veicolo;
che la mera presenza del ricorrente sul luogo dell'omicidio non integra alcuna forma di concorso, a meno che non sia accompagnata da una chiara manifestazione di adesione alla condotta delittuosa altrui e l'autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito criminoso, ovvero di rassicurazione;
che dell'esistenza del concorso deve essere fornita prova rigorosa al di là di ogni ragionevole dubbio, circostanza questa che esclude in maniera categorica che il giudice possa prescegliere, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, quella che è ritenuta la più probabile, invece che quella che esclude in maniera categorica altre ipotesi alternative;
che, nel caso in esame il coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio dell'amico D.S.J. viene in definitiva basato soltanto sulla sua presenza sul luogo del delitto, laddove le altre emergenze processuali richiamate dai Giudici di seconde cure (l'occultamento del cadavere e i plurimi richiami ai criteri della logica), non contengono alcun elemento individualizzante a carico dell'imputato;
- con il secondo motivo, la nullità della sentenza per i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 125 e 192 c.p.p., nonché all'art. 605 c.p., atteso che la Corte di
Assise di Lecce è incorsa nei medesimi errori motivazionali denunciati dalla Suprema Corte, con riferimento all'affermazione che le risultanze processuali inducono a ritenere provato il concorso morale e materiale del ricorrente, anche per il delitto di cui al sequestro di persona. La Corte di merito non ha considerato: che il D.S. quando è sceso dall'autovettura a (OMISSIS) per chiamare telefonicamente l'amica NA era libero nei movimenti e solo una volta arrivato in località (OMISSIS) , sceso dall'autovettura, avrebbe avuto contezza delle reali intenzioni dei sui assassini ("ma mi volete ammazzare?"); che se il D.S. avesse avuto consapevolezza di tanto già dal momento della partenza, o da quello successivo della partenza da (OMISSIS) ,
considerata la sua personalità e prestanza fisica, probabilmente avrebbe tentato una fuga, o quanto meno una reazione, sicché manca la certezza che la vittima possa essere stata privata della libertà e costretta a seguire i suoi carnefici fino al luogo della esecuzione;
che la condotta di immobilizzazione ed aggressione ai danni del D.S. , al fine di impedirne la fuga, negli attimi che hanno di poco preceduto il tragico epilogo, è già condotta esecutiva di un omicidio preordinato e in quest'ultimo si esaurisce il disvalore, per cui non pare dubitabile che la privazione della libertà personale ha avuto una durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'omicidio e sia, quindi, a quest'ultimo funzionalmente legata. Inoltre, la Corte di merito non ha ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata che deve caratterizzare una decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado;
- con il terzo motivo, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per erronea applicazione e, comunque, per motivazione omessa od apparente in relazione alle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Ed invero, dubbi sorgono anche in relazione alla ritenuta estensione della circostanza aggravante della premeditazione nei confronti del ricorrente, atteso: che l'automatica derivazione della conoscenza del proposito omicidiario del F. dall'esistenza di un rapporto preesistente tra questi e C.L. non è
un'opzione ermeneutica corretta, non essendo nemmeno astrattamente sostenibile che la sussistenza di un legame, seppure stretto, tra due soggetti, sia idoneo a trasmodare nella condivisione dei propositi delittuosi che appartengono soltanto all'ideatore; che non si comprende da quali elementi emerga che il C. acquisì durante il tragitto in auto sino a (OMISSIS) consapevolezza della spedizione punitiva che si stava compiendo in danno del D.S. e che, quindi, abbia consapevolmente condiviso il progetto di uccidere il giovane, non essendo all'uopo sufficiente che il correo apprenda dell'altrui proposito criminoso per retrodatare il momento dell'insorgenza della volizione criminosa;
che gli elementi acquisiti non consentono di affermare che il ricorrente fosse stato messo a parte del proposito omicidiario in un momento tanto anteriore rispetto a quello in cui l'autovettura con a bordo il F. , il P. e la vittima D.S. giunse in località (OMISSIS) , da potersi ritenere nei suoi confronti provato quell'apprezzabile intervallo cronologico che costituisce una delle connotazioni dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n.
3. Con riguardo, poi, all'aggravante dei motivi futili o abietti il giudice d'appello si è limitato a dare per scontata la sussistenza - pure contestata - della circostanza de qua, recependo integralmente la valutazione di primo grado, che aveva individuato "nel sentimento di morbosa gelosia provata dal F. nei confronti di S.S. , con la quale egli aveva in un recente passato intrattenuto una relazione sentimentale, ormai non più ricambiata" , ma tale determinazione non pare condivisibile, sotto il profilo della sussistenza astratta dell'aggravante, in relazione al movente accertato nell'ambito del presente giudizio, atteso che (la gelosia del F. nei confronti di S. ) non rientra in tale nozione, costituendo uno stato passionale, causa frequente di delitti anche gravissimi, ma che per la coscienza collettiva non è tale da costituire una ragione inapprezzabile di pulsioni illecite;
che il motivo che condusse il C. a partecipare al delitto, secondo l'argomentazione dei giudici di seconde cure è da individuarsi in quella costrizione psicologica esercitata dal F. ed, a fronte di tale riconoscimento, la Corte di merito avrebbe dovuto approfondire l'incidenza che l'atteggiamento psicologico dell'imputato aveva avuto sull'evento, ancorando il giudizio ad elementi concreti, alle connotazioni culturali del soggetto giudicato, al contesto sociale, nonché ai fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa;
che il C. partecipò al delitto perché fortemente condizionato, dal punto di vista psicologico ed emotivo, dalla figura criminale del F. ;
- con il quarto motivo, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 62 bis, 69 e 114 c.p.. La Corte territoriale, non ha operato alcuna distinzione tra le condotte dei coimputati, i quali, pure agirono con spinte emotive diverse ed in base ad un diverso interesse ad agire;
che in tale ambito, il C. ebbe un ruolo di minore protagonismo e di scemato interesse, di guisa che risulta ingiustificatamente aggravata la posizione dell'imputato dal giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e contestate aggravanti;
che, in ogni caso, il F. ed il P. avrebbero portato a termine il loro progetto criminoso, anche indipendentemente dal contributo (morale) del C. , sicché potevano riconoscersi a quest'ultimo le attenuanti generiche con criterio di prevalenza;
- con il quinto motivo, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 c.p. ed eccessività della pena irrogata. In particolare, non appare adeguatamente motivato il diniego ad una rivalutazione della pena inflitta e quando si procede con il criterio della prognosi, occorre fornire un'adeguata, idonea e concreta spiegazione, sulla base degli indici di cui all'art. 133 c.p., dei motivi posti a fondamento della determinazione della stessa;
che il Collegio non ha tenuto conto, tra i criteri direttivi per la determinazione della pena, della necessità della rieducazione, atteso che risulta necessario valutare la personalità dell'imputato e le sue inclinazioni soggettive con riferimento alla capacità a delinquere, intesa come attitudine del soggetto a commettere nuovi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Con il primo motivo di ricorso il C. si duole del fatto che la Corte di Assise di Appello sarebbe incorsa nel medesimo vizio motivazionale che avrebbe caratterizzato la sentenza oggetto di annullamento con rinvio per nuovo giudizio, avendo desunto la compartecipazione del ricorrente all'omicidio del D.S. esclusivamente dalla perizia autoptica, dalle prove dichiarative e dal comportamento post delictum.
1.1.Prima di analizzare le censure del ricorrente, giova, innanzitutto, richiamare i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo i quali a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione e alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 4, n. 43991 del 24/09/2013).
1.2. Tanto premesso, occorre dar conto dei più importanti passaggi logici contenuti nella sentenza impugnata che hanno determinato il giudizio di corresponsabilità dell'imputato nell'omicidio del D.S. , onde verificare se la Corte di merito, si sia innanzitutto attenuta alla regola del "nuovo giudizio" imposta con la sentenza di rinvio, ovvero abbia fondato la decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti da questa Corte. All'uopo va subito evidenziato che la Corte di merito ha compiuto il nuovo giudizio senza incorrere nei vizi denunciati dal ricorrente, effettuando la rivalutazione del compendio probatorio in atti, in modo da collegare gli elementi a sua disposizione in maniera diversa rispetto alla precedente impostazione logica e valorizzando con ragionamento immune da censure anche elementi non compiutamente considerati nella sentenza oggetto di annullamento.
1.3. La Corte di Assise di Appello, innanzitutto, dopo aver dato atto dei punti fermi acquisiti in giudizio e segnatamente della presenza del C. e del P. all'omicidio del D.S. , e che a sferrare i colpi mortali sia stato il F. , in virtù di sentenza di condanna a carico di quest'ultimo, avente autorità di giudicato, ha evidenziato di doversi discostare dalla ricostruzione della vicenda per come emersa dalle dichiarazioni rese sia dal P. , che dal C. , da considerarsi attendibili soltanto in ordine alle accuse mosse nei confronti del F. . Sul punto la sentenza impugnata con motivazione logica e coerente ha evidenziato come il narrato, sia del P. , che del C. , con riguardo alle loro specifiche condotte nella vicenda, non è in tale parte attendibile, siccome mirante a sminuire le proprie responsabilità e a potenziare quelle dell'altro. Tale premessa valutativa non è in contrasto con i principi più volte espressi da questa Corte, in tema di frazionabilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ritenuta pienamente ammissibile, atteso che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, ove non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013).
1.4. La Corte territoriale, in particolare, ha evidenziato che nonostante sia stato P.F. a rompere il patto di omertà intercorso con i complici, rendendo, in data 26.04.2004, dapprima dichiarazioni spontanee e, poi, l'interrogatorio, con l'assistenza di un difensore, con cui ricostruiva gli avvenimenti occorsi quel 20 aprile, tuttavia le sue asserzioni appaiono inattendibili, nella parte in cui coinvolgono il C. , in quanto sprovviste del requisito della costanza, avendo più volte il predetto, che pure ha riportato condanna per tale fatto, aggiunto particolari non riferiti in precedenza e, comunque, tesi ad attribuirsi un ruolo di minima importanza nella vicenda in esame, aggravando nel contempo quello svolto dal C. nell'esecuzione del delitto. Sul tema, specificamente indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, circa la verifica dell'attendibilità del P. , laddove coinvolge nell'omicidio il C. , la Corte di merito ha concluso in senso negativo, con ragionamento logico immune da censure.
1.5. Analizzando nuovamente tutte le dichiarazioni rese dal C. , la Corte di Assise di Appello è giunta alla conclusione che neppure le dichiarazioni di quest'ultimo si presentano attendibili ed all'uopo ha indicato gli elementi oggettivi di contrasto tra le dichiarazioni dello stesso e le inequivoche emergenze della consulenza autoptica, relativi in particolare: all'asserito bloccaggio di entrambi i polsi della vittima, laddove ciò è categoricamente escluso dalla assenza di ferite al polso destro;
alla posizione che il F. avrebbe assunto rispetto al D.S. , che si trovava con il viso rivolto in l'alto e la schiena sul terreno, allorquando gli infliggeva i colpi con un corpo contundente, laddove l'accertamento medico legale ha stabilito che erano stati infetti circa quattordici colpi, tutti in successione e per mano di un unico aggressore, la maggior parte dei quali nella regione del capo e precisamente nelle regioni occipitale e del vertice del cranio, sicché l'aggressore era necessariamente posizionato dietro la vittima;
all'aggressione nei confronti del D.S. , che non appare affatto essere stata descritta dal C. nel corso delle sue dichiarazioni.
La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato come le dichiarazioni del C. non si presentino, poi, genuine, essendo incostanti e volte ad aggravare man mano la posizione del P. , ed ha indicato all'uopo, a dimostrazione di tale incostanza, ad esempio, il dettaglio riferito nel corso dell'incidente probatorio dell'8.10.2004, relativo al fatto che alla vittima fossero stati legati anche i piedi, laddove con le dichiarazioni precedenti del 27.04.2004, l'imputato aveva indicato solo il bloccaggio dei polsi da parte del F. , con l'aiuto del P. ; inoltre, nel verbale dell'8.10.2004 il C. riferiva che il D.S. , una volta a terra ed immobilizzato, girava la testa per tentare di schivare i colpi che gli venivano inferti dal F. , ciò al fine di giustificare la circostanza dei colpi inferti dietro la nuca e nella stessa occasione riferiva, per la prima volta, che a trattenere i piedi del malcapitato, con le mani, fosse il P. e che questi incitava il F. ad ucciderlo;
nel corso dell'interrogatorio del 27.04.2004, dapprima il C. aveva riferito che il D.S. sarebbe stato colpito con un corpo contundente quando era ancora in piedi, mentre il P. lo teneva immobilizzato, ma successivamente la ricostruzione mutava in quella della caduta a terra della vittima dopo il primo colpo ed alla successiva aggressione con il giovane disteso per terra in posizione supina;
per la prima volta, nell'interrogatorio reso nel corso del giudizio abbreviato il C. dichiarava di aver domandato al D.S. se ci fosse qualcosa che non andava e, sempre nella stessa occasione, il C. affermava di aver visto la vittima tirare un morso al braccio del F. nel momento in cui i due rotolavano per terra, laddove negli interrogatori aveva asserito di non aver visto affatto il D.S. porre in essere tale gesto in quel contesto;
nelle versioni antecedenti affermava che il P. continuava a tenere per i piedi la vittima, laddove nell'ultimo racconto il coimputato, invece, sarebbe stato fermo nei pressi del ragazzo.
Infine, la Corte di merito ha evidenziato come le dichiarazioni del C. si presentino inattendibili, anche sotto il profilo della logica verosimiglianza della versione resa, atteso che l'imputato, durante l'interrogatorio, in sede di giudizio abbreviato, ha affermato che la frequentazione con il F. era dovuta, in primo luogo, all'amicizia con i figli ed anche al fatto che si trattava di una persona molto disponibile nei suoi, ma anche nei confronti degli altri giovani, non un particolare rapporto di amicizia insomma, ma tale affermazione risulta smentita dalle dichiarazioni rese da F.G. , figlio del coimputato, secondo cui il genitore si incontrava soprattutto con M.I. e C.L. , con il quale spesso cenava in pizzeria, nonché da S.S. , che, nel corso della sua deposizione, ha affermato come il F. , continuasse ad importunarla, passando spessissimo nella strada della sua abitazione con la sua vettura in compagnia del C. , e soprattutto da M.I. il quale ha riferito che il D.S. non apparteneva alla comitiva del P. o del C. , che, invece, erano soliti accompagnarsi al F. .
Tali valutazioni, al pari di quelle che hanno interessato le dichiarazioni del P. , si presentano nel loro complesso coerenti e prive di illogicità e, peraltro, non hanno costituito oggetto di specifica doglianza da parte dell'imputato, il quale si è limitato ad addurre genericamente che le sue dichiarazioni si presentano maggiormente attendibili rispetto a quelle del P. e che il suo ruolo è stato di mero spettatore.
1.6. Partendo, dunque, dalla premessa che sia le dichiarazioni del P. , che quelle del C. , sono inattendibili nella parte riguardante l'esatto reciproco coinvolgimento nell'omicidio del D.S. , la Corte di merito, ai fini della configurazione della corresponsabilità del C. , ha individuato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente elementi di carattere logico- fattuale, idonei ad escludere che l'imputato sia stato mero spettatore dell'efferato delitto, confinato all'interno dell'auto a bordo della quale i quattro raggiunsero la spiaggia dove sarebbe stato, poi, consumato l'omicidio. In particolare, partendo dai dati incontestabili, risultanti anche dalla sentenza definitiva a carico del F. - secondo cui il delitto del D.S. è stato premeditato, come si ricava dal fatto che il P. ebbe e rivelare prima dei fatti a F.G. , figlio dell'omicida, che il D.S. non sarebbe sopravvissuto a quella serata, e dalla presenza all'interno del cofano della Fiat Uno del F. degli "attrezzi" utilizzati per l'omicidio, notati dallo stesso C. - il giudice d'appello ha specificamente considerato le seguenti circostanze: che il F. è stato "accompagnato" proprio dal C. suo "amico fidato", come il P. ; che il F. è persona non prestante fisicamente e avanti nell'età, sicché non avrebbe mai potuto fronteggiare, da solo, la prestanza fisica della vittima;
che il F. , sotto il profilo squisitamente logico, non avrebbe fatto assistere all'azione criminosa qualcuno che avrebbe potuto prendere le difese del D.S. , o rappresentare uno scomodo testimone;
che è illogico ritenere che il P. abbia comunicato ad altri le reali intenzioni, nei confronti del D.S. e non ne abbia reso edotto colui che invece avrebbe preso parte ai fatti;
che l'imputato non è stato capace di ricostruire la dinamica dell'omicidio in maniera verosimile;
che lo stato di paura dimostrato dalla vittima, del quale hanno riferito sia la S. , in relazione alla conversazione telefonica avvenuta tra i due, che lo stesso C. , in relazione alle parole pronunciate dalla vittima all'arrivo presso l'arenile di (OMISSIS) : "che mi dovete uccidere?", lascia intendere lo stato di isolamento della stessa vittima rispetto agli altri, senza alcun elemento di distinzione nei comportamenti dei suoi accompagnatori, tale da indurlo, a cercar qualcuno di essi o ad avere fiducia nella presenza di persona amica che gli avrebbe potuto garantire l'incolumità, a dimostrazione dell'unicità di azione e di intenti che muoveva i tre. La Corte di Assise di Appello, poi, ha compiutamente analizzato il comportamento post delictum tenuto dall'imputato e segnatamente la condotta di occultamento di cadavere, avente autorità di giudicato, e l'attività dallo stesso compiuta di elisione delle tracce dell'omicidio - quali, ad esempio, l'occultamento delle scarpe del F. la pulizia degli interni, del parabrezza dell'auto, delle gomme delle vettura e dei tappetini posti nella zona anteriore dell'abitacolo dell'auto - comportamento questo senz'altro indicativo di un più intenso coinvolgimento del C. rispetto al P. in questa fase e che non può giustificarsi con un mero timore di rimanere coinvolto in un'accusa di omicidio. La Corte di Assise di Appello, infine, ha dato atto che all'esito della rilettura delle risultanze dell'accertamento legale e del sopralluogo, sono meritevoli di attenta considerazione tre elementi indicativi della compartecipazione del C. all'azione omicidiaria e segnatamente: le lesioni di tipo contusivo rinvenute sul volto del D.S. che portano a ritenere che quest'ultimo venne aggredito, non solo dal P. ; le modalità di trascinamento della vittima, che richiedeva che la testa e le braccia fossero sollevate dal suolo e che, quindi, inducono a ritenere che il legaccio servì per il trasporto del corpo del ragazzo e non per immobilizzarlo, sicché la neutralizzazione della forza della vittima avvenne esclusivamente per mano dei complici, senza l'utilizzo di particolari accorgimenti che elidessero l'intervento di qualcuno di essi;
inoltre, il dato inquietante non valorizzato in un primo momento ed emergente dalla consulenza tecnica sul corpo della vittima, che la presenza di una beanza dello sfintere anale, con evidente incontinenza dello stesso, rende assai verosimile che la vittima, poco prima della morte, subì un rapporto sessuale, elemento oltremodo congruente con il posizionamento dell'aggressore rispetto alla vittima in funzione dei colpi portati all'apice del cranio.
1.7. Tutti gli elementi indicati hanno indotto la Corte di merito a ritenere innanzitutto, con ragionamento logico immune da censure, che l'imputato non si sia limitato a fungere da mero, timoroso, spettatore dell'azione omicidiaria posta in essere dagli altri, ma che abbia contribuito direttamente, attivamente all'uccisione del D.S. , già con la sua presenza fisica, che è servita a rappresentare plasticamente alla vittima una preponderanza delle forze a lui avverse, con rafforzamento del proposito criminoso dei correi;
tale rafforzamento è evincibile altresì dal fatto che la realizzazione dell'omicidio è stata favorita dall'imputato anche nei momenti dell'occultamento del cadavere e delle tracce dell'omicidio dallo stesso pacificamente ammessi;
inoltre, l'intensità dell'aggressione e la necessaria preponderanza di forze idonee a vanificare ogni possibile resistenza da parte della vittima, presuppongono l'intervento di tutti coloro che partecipavano a tale azione delittuosa, sebbene non si possano identificare con certezza le singole condotte a causa del comportamento tenuto. Dunque, la Corte di merito ha concluso per la sussistenza senz'altro del concorso morale del C. nell'omicidio, sebbene, abbia lucidamente evidenziato che non è possibile escludere un vero e proprio contributo materiale dello stesso all'uccisione, sulla base anche della rilettura delle risultanze autoptiche.
1.8 La prima parte del ragionamento svolto dal giudice d'appello si presenta senz'altro congruente rispetto al tema di indagine indicato da questa Corte con la sentenza di rinvio, che imponeva di verificare il significato della "presenza fisica" del C. durante l'omicidio, non assumendo la "mera presenza" ai fatti significato univoco, ben potendo ricondursi a mera passività, o connivenza dello spettatore. Giova in proposito richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso anche soltanto mediante il rafforzamento di esso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti;
non è neppure necessario all'uopo un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo;
l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, assume rilevanza nel caso in cui vi sia stata la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integrando essa già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. (Sez. 1, 28/01/1998, n. 6489 ). La presenza fisica allo svolgimento dei fatti, pertanto, integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (Sez. 2, 08/05/2013, n. 28855 ). Il contributo agevolatore rilevante ai fini della sussistenza del concorso si ha anche quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, traducendosi in un contributo apprezzabile alla commissione del reato, agevolando l'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 6, 22/05/2012, n. 36818 ). Nel caso di concorso morale nel reato, prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi, invece, considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (Sez. 1, 17/02/1999, n. 8763 ).
1.9 Alla stregua di siffatti principi, deve evidenziarsi come la Corte di Assise di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia correttamente individuato gli elementi che, al di là di ogni ragionevole dubbio, consentono di escludere un comportamento meramente passivo del C. , inidoneo,e che sono indicativi, invece, di un contributo partecipativo positivo all'altrui condotta criminosa, agevolando e rafforzando il proposito criminoso dei concorrenti. Senza dubbio, infatti, la prestanza fisica della vittima che richiedeva la presenza di più persone al fine di "intimidirla", il rapporto che legava il C. al F. , lo stato di paura dimostrato dalla vittima, culminato con la pronuncia della frase "che mi dovete uccidere?", le modalità di perpetrazione dell'omicidio, l'attività di trasporto e di occultamento del cadavere e l'intensa attività di ausilio del C. al F. nella dispersione delle tracce dell'omicidio, sono tutti elementi che danno senz'altro conto del fatto che la presenza dell'imputato all'omicidio non è stata meramente passiva ma ha determinato il rafforzamento del proposito criminoso del F. ed agevolato l'opera di quest'ultimo e del P. . La presenza del C. , in considerazione della prestanza fisica del D.S. ha indubbiamente facilitato l'esecuzione dell'omicidio, aumentando la possibilità della produzione del reato, senza considerare, poi, che gli elementi emersi dalla perizia autoptica depongono altresì per una compartecipazione materiale dell'imputato all'omicidio.
La circostanza, poi, relativa al condizionamento negativo esercitato dal F. sul ricorrente, specificamente considerata per la concessione delle attenuanti generiche, è questione che rimane sullo sfondo della vicenda in esame, senza che la Corte di merito potesse rilevare un'incidenza maggiore o diversa di essa rispetto a quella già considerata, tenuto conto, peraltro, che sull'intensità di tale condizionamento il C. nulla di specifico ha addotto.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va innanzitutto evidenziato che nella sentenza impugnata, senza incorrere nei vizi denunciati, ed in ottemperanza all'obbligo della cd. "motivazione rafforzata" (Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013), sono stati compiutamente indicati gli elementi in base ai quali ritenere che il D.S. venne sequestrato prima dell'omicidio, con privazione della libertà personale di autodeterminarsi, non soltanto moralmente, ma anche fisicamente, e ciò quando fu costretto a scendere dall'auto per effettuare le telefonate alla S. e, nel contempo, a leggere un testo scritto da altri, senza possibilità di porre in essere qualsiasi tentativo di fuga perché pressato fisicamente dai compagni di viaggio. Tra gli elementi più significativi comprovanti l'avvenuto sequestro, la Corte ha indicato le dichiarazioni rese dalla giovane S. , la quale ha evidenziato di aver percepito il disagio e la paura nella voce del suo interlocutore telefonico.
La circostanza addotta dal ricorrente, secondo la quale il D.S. scese liberamente dall'auto e non tentò la fuga, ragion per cui non si configurerebbe un sequestro di persona, non tiene conto della presenza fisica "ravvicinata" dei sequestratori, idonea ad incutere timore e ad impedire la libertà di movimento, ma soprattutto del fatto che al fine della configurabilità del delitto di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 c.p., la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà (Sez. 5, n. 14566 del 14/02/2005). Dirimente, tuttavia, ai fini dell'avvenuto sequestro del D.S. appare la circostanza che nelle more è divenuta definitiva la sentenza di condanna nei confronti del F. , anche per tale reato, del quale in questa sede il C. risponde in qualità di corresponsabile.
In merito, poi, alla compartecipazione a tale delitto del ricorrente, giova richiamare il principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale è ravvisabile il concorso nel sequestro di persona in caso di inserimento cosciente e volontario nell'attività da altri iniziata e svolta fino a quando si protrae la privazione della libertà personale (Sez. 2, n. 7455 del 07/04/1985). Nel caso di specie la piena consapevolezza del C. del sequestro del D.S. è stata senz'altro acquisita in relazione allo stato di paura dimostrato dalla vittima, durante il tragitto alla spiaggia, con l'obbligata effettuazione delle telefonate alla S. , sotto il "controllo" del F. e con la lettura del testo scritto da quest'ultimo, stato di paura culminato con la chiara percezione da parte del D.S. del proposito omicidiario ai suoi danni("che mi dovete uccidere?").
3. Del pari infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo alla erronea applicazione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Con riguardo alla premeditazione, la Corte di merito ha correttamente messo in risalto come il CA fosse stato informato del proposito omicidiario (e ciò sulla base dell'argomentazione secondo la quale è illogico ritenere che il P. abbia comunicato a F.G. , figlio dell'omicida, le reali intenzioni nei confronti del D.S. e non ne abbia reso edotto, invece, colui che invece avrebbe preso parte ai fatti) ma, in ogni caso, anche a voler ritenere che egli si fosse reso conto, man mano, durante il tragitto di tale proposito (e ciò sulla base dello stato di paura dimostrato dalla vittima, culminato con la chiara percezione del proposito omicidiario con la pronuncia della frase "che mi dovete uccidere?", della chiara conoscenza del tragitto da effettuare da parte del F. e del P. , dell'imposizione delle telefonate al D.S. ), il mancato recesso volontario dall'essere di ausilio all'altrui proposito criminoso giustifica la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito circa l'applicazione dell'aggravante nei confronti dell'imputato. Tale valutazione fa corretta applicazione del principio più volte affermato da questa corte, secondo cui nel caso di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al coimputato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 1, 10/10/2007, n. 40237 ). Può ritenersi sussistente, inoltre, nelle fasi della percezione dell'intento delittuoso programmato, un apprezzabile intervallo cronologico tale da consentire appunto al ricorrente di recedere volontariamente.
3.1. Con riguardo, poi, all'aggravante dei motivi futili o abietti la Corte di Assise di Appello - nel richiamare il principio secondo cui (Sez. 1, n. 13596 del 28/09/2011) la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima - ha evidenziato come, nel caso in esame, tale aggravante sia configurabile in considerazione del fatto che piuttosto che di un sentimento di gelosia ispiratore dell'omicidio si è trattato piuttosto di un patologico e distorto sentimento di possesso da parte del F. nei confronti della S. , non giustificato da alcunché tra un uomo avanti con l'età ed una giovane ragazza della quale aveva abusato sessualmente. Tale valutazione, priva di illogicità, si presenta immune da censure poiché tiene conto dei principi espressi da questa Corte, secondo i quali il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno cosi lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa (Sez. 1, 08/04/2009, n. 18187 ) e, nel caso di specie, la "spinta" all'omicidio è stata del tutto banale e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti. In ogni caso, occorre evidenziare come nelle more della trattazione del presente giudizio, è divenuta definitiva, come detto, la condanna per il F. , anche in relazione all'aggravante in parola, sicché risulta acquista la positiva valutazione della configurabilità dell'aggravante in questione.
4. Infondato ed in parte generico si presenta il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della mancata "distinzione" delle condotte dei coimputati da parte del giudice di merito e, quindi, della mancata considerazione del ruolo "minore" del C. , nonché della conseguente mancata applicazione del criterio della prevalenza nella concessione delle attenuanti generiche. Ed invero, la Corte di merito ha ritenuto di non doversi discostare dalla valutazione effettuata dal giudice di prime cure, che nell'operare il giudizio di bilanciamento ha considerato l'efferatezza del delitto al quale il C. ha partecipato, formulando un giudizio di equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti. Tale argomentazione non pare censurabile in questa sede, atteso che in tema di concorso di circostanze, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).
5. Del pari infondato, infine, si presenta il quinto motivo di ricorso con il quale il C. si duole dell'entità della pena inflitta. La Corte di merito, invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente ha specificamente valutato la gravità ed efferatezza del fatto e nel richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p.p. ha ritenuto congrua la pena base di anni ventitrè, che si discosta di poco dal minimo edittale. All'uopo va richiamato il principio in base al quale nell'ipotesi cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999; Sez. 1, 14 febbraio 1997 n. 1092 ). Inoltre, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17.10.2007).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014