Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 19435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19435 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
Su 19 435/ 1 6 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO N. 606/2016 - Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - N. 4755/2016 - Rel. Consigliere - Dott. OV ARIOLLI Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI OV N. IL 11/02/1962 avverso l'ordinanza n. 869/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 28/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OV ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lugi Orsi che ha chiesto il rigettedel ricorse ha chiesto Udit i difensor Avv.; Jania Giacomo il quale con inuio della ordinanza con amullaments. accogliersi il ricorso impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/7/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava a CA OV la misura cautelare della custodia in carcere in ordine: 1) al reato di associazione di stampo mafioso, denominata n'drangheta, la quale acquisiva in modo diretto ed indiretto il controllo e la gestione delle attività economiche nel settore del gioco e delle scommesse, infiltrandosi nell'associazione descritta al capo a) dell'imputazione e così conseguendo profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri anche attraverso il riciclaggio, il reimpiego e l'intestazione fittizia dei proventi di altre attività delittuose, nel fluido ed inafferrabile flusso di valori generato dalle imprese attive nel citato settore economico. In particolare, il nucleo di dirigenti ed organizzatori della rete commerciale dell'associazione di cui al capo a), guidata da IO RO (già partecipe della cosca Tegano), operava in maniera funzionale agli interessi collettivi dell'intera, unitaria organizzazione sopra descritta, grazie alla sponsorizzazione dei brand dell'associazione di cui al capo a), garantita sul territorio provinciale dai rappresentanti nel predetto settore commerciale delle cosche ivi dominanti, tra cui: cosca CE (AN ST NA), cosca CE (Puntorieri Venerando), cosca DD (CA OV, CA CO, TI ER, NO ZO), cosca VA (VA IN), cosca RD (OV TO). L'imputato, quale dirigente della cosca "DD" e punto di riferimento per TI ER, NO ZO e CA CO, attivamente impegnati nella distribuzione dei brand dell'organizzazione descritta al capo che precede, nonché di gestione di una sala giochi e scommesse alla stessa affiliata;
inoltre quale vertice dell'infiltrazione della sua cosca nel settore dell'edilizia per il tramite della ditta individuale di DA Annunziato, dietro la quale operava con il contributo di TI ER. Con l'aggravante di assumere e mantenere il controllo delle attività economiche attraverso le quali l'organizzazione operava, tramite il finanziamento garantito dai profitti delle cosche di n'drangheta, operanti sul territorio (capo C dell'imputazione provvisoria); 2) al reato di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori per avere, in concorso con TI ER e DA Annunziato, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e reinvestire i proventi di attività delittuose, intestato fittiziamente, unitamente al TI, al DA Annunziato i proventi le attività economiche avviate tramite l'omonima ditta individuale e dedita alla produzione di infissi ed altre attività edilizie. Fatti aggravati in quanto funzionali a consentire l'infiltrazione occulta della cosca denominata "DD" nel mercato edilizio 2 locale ed agevolare il riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose della stessa associazione (capo G dell'imputazione provvisoria).
2. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 28/9/2015, rigettava la richiesta di riesame avanzata dall'indagato.
3. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 stesso codice (capo c) e 12 quinques d.l. n. 306/1992 (capo g). In particolare, censura la motivazione del Tribunale, da ritenersi illogica e in contrasto con i criteri stabiliti dal codice di rito che governano la valutazione delle emergenze indiziarie, nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaboratore NO, riguardo alle attività imprenditoriali che l'indagato avrebbe svolto ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra TI e DA si riferissero proprio al CA OV e dimostrassero il suo coinvolgimento nell'attività commerciale-edile intestata al DA;
2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice e all'art. 7 della I. n. 203/1991 con riferimento al delitto di cui all'art. 12 quinques d.l. n. 306/1992 (capo g). In particolare, il Tribunale ha omesso di indicare in base a quali elementi di fatto, in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori, era possibile desumere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/1991. Meramente apodittico deve ritenersi il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata all'esistenza di un nesso funzionale finalizzato a consentire l'infiltrazione occulta della cosca dei "DD", sfornito di substrato fattuale, non ravvisabile nel contenuto delle propalazioni del collaboratore NO. Peraltro, posto che l'associazione di stampo mafioso risulta contestata tra il 2010 ed il 2014, illogico è ritenere che il reato di cui al capo g), consumato nell'anno 2005, sia stato compiuto per agevolare un'associazione mafiosa il cui periodo di permanenza investigato è posteriore di ben cinque anni;
3) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice e 157 cod. pen. e in relazione all'art. 12 quinques d.l. n. 306/1992. Se si esclude, in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo g), l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 per le ragioni evidenziate nel motivo precedente, il reato è estinto per prescrizione avendo natura istantanea e risultando consumato nel 10.3.2005, data di costituzione dell'impresa del DA;
4) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192 stesso codice ed 416 bis cod. pen., con particolare riguardo all'assenza di elementi dai quali potersi trarre l'attualità della compartecipazione dell'indagato alla cosca "DD", considerato che le dichiarazioni del NO, 3 per quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame sono antecedenti e peraltro già note per avere formato oggetto di accertamento nei procedimenti Olimpia e Vadalidi e si riferiscono ad un'entità associativa differente e, dunque, non sono "mutuabili" in ordine ad una contestazione associativa, quale quella di cui al capo c) che trascende logiche di stretto collegamento a consorterie di stampo mafioso. Né elementi indiziari da cui trarre l'attualità dell'intraneità dell'indagato alla cosca dei "DD" e la sua persistente operatività possono soccorrere gli accertamenti relativi alla sala scommesse sita in Saracinello, in quanto si riferiscono ad altri soggetti (e tra questi va osservato che al nipote CA CO, indicato quale elemento di collegamento con l'indagato il Tribunale del riesame ha revocato la misura per la sua estraneità alla sala scommesse) e, dunque, sono privi di carattere individualizzante. Peraltro, essendo l'intestazione fittizia generalmente determinata dalla finalità di sottrarre un bene dal pericolo di provvedimenti ablatori adottabili in sede di misura di prevenzione, da ciò non può tuttavia farsi discendere non assumendo a presupposto di tale condotta - - alcuna partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. Con ulteriore memoria in data 24/3/2016 il difensore, nell'interesse 4. dell'indagato, ha eccepito la violazione di legge e, specificatamente, degli artt. 273, comma 3 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., in relazione all'art. 12 quinques d.l. n. 306/1992, stante l'intervenuta estinzione del reato di trasferimento fraudolento di valori cui al capo g) della rubrica per prescrizione, con conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., ad adottare in ordine a detta fattispecie la misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Manifestamente infondato risulta il primo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale del riesame ha congruamente precisato, ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria, in base a quali elementi il riferimento a tale "OV", contenuto nelle telefonate intercorse tra TI e DA, vada riferito proprio al CA OV, additato dal collaboratore di giustizia NO di rivestire una posizione apicale nella cosca dei "DD", con interessi anche nel settore dell'edilizia privata. Ed invero, in tale ambito investigativo, che ha dato origine alla formulazione del capo g) dell'imputazione, sono state indicate delle telefonate tra il TI ER e l'indagato, registrate sull'utenza in uso a quest'ultimo, che consentivano di rilevare come il TI, a sua volta, nell'ambito dell'attività di impresa di cui risultava formalmente titolare il DA (questi era il titolare dell'omonima ditta individuale per la lavorazione dell'alluminio e la produzione di infissi), ricevesse direttive e disposizioni dal CA OV e come questi fosse portatore diretto di interessi in quel settore (all'individuazione dell'indagato si è pervenuti proprio in virtù delle telefonate direttamente intrattenute con il TI, dapprima verificando che l'utenza contattata era intestata alla sorella della moglie del CA OV e poi, a seguito dell'attività di intercettazione, che era in uso all'indagato, il quale nel corso di una telefonata si presenta proprio come "il sig. CA"). Pertanto, il riferimento al "OV" che il DA ed il TI fanno nei dialoghi tra loro intercettati, a proposito dell'attività edile in corso, è stato correttamente e logicamente ricondotto dal Tribunale al CA OV, in ragione dei contestuali e analoghi contatti dal medesimo avuti con il TI e vertenti proprio sul medesimo "tema" dei lavori edili in corso di svolgimento. E in tale ambito non risulta affatto illogica, ma anzi pertinente e continente, la valenza di riscontro che il Tribunale fa derivare dal contenuto delle telefonate alla dichiarazione di conoscenza propalata dal collaboratore NO, riguardo l'interesse del CA nell'attività edile, correttamente indicata nella tipologia ("aveva un'attività nell'edilizia, infissi..") e nella persona che la gestiva, ossia il TI ER, riconosciuto dal collaboratore anche mediante individuazione fotografica.
2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo il Tribunale del riesame desunto, in ordine al delitto di cui al capo g) dell'imputazione, la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa dall'accertata esistenza della cosca c.d. "DD", acclarata nell'ambito di molteplici procedimenti penali, alcuni dei quali divenuti anche definitivi (c.d. processo Olimpia, nel corso del quale l'indagato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte della cosca armata Serraino e sentenza c.d. Valanidi), altri giunti alla decisione di primo grado (c.d. operazione Araba Fenice, sentenza di merito del 31.10.2015), nonché dalle dichiarazioni del collaboratore NO che l'ha qualificata come una costola e alleata della cosca Serraino, precisando di avere appreso la circostanza per essere stato aderente, prima della data del suo arresto (nell'agosto 2007 nell'ambito del procedimento penale per concorso in omicidio di una guardia giurata durante un tentativo di rapina), ad un gruppo criminale dedito alla consumazione di delitti contro il patrimonio i cui proventi servivano anche e proprio al sostentamento e al rafforzamento della cosca dei "DD", i cui fratelli CA TO e OV venivano indicati come i capi dell'organizzazione. Pertanto, gli elementi utilizzati dal Tribunale sono temporalmente coerenti con il periodo di consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori (nella forma dell'intestazione fittizia a terzi di attività d'impresa) contestato al capo g) dell'imputazione provvisoria, non 5 dovendosi confondere la data di accertamento del fatto (nell'anno 2011 a seguito dell'attività di intercettazione telefonica) con quella di consumazione del reato che va fatta risalire al momento dell'attribuzione fittizia ad altri del bene, da individuarsi al 10/3/2015, data di avvio dell'attività da parte del DA per quanto accertato dalla polizia giudiziaria ed evidenziato dallo stesso Tribunale del riesame nella nota informativa di cui a pagina 62. Il pieno coinvolgimento e la cointeressenza nell'attività di impresa ad opera del CA OV e del TI ER, per come emerso dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti di polizia giudiziaria e per quanto riferito dal NO CO, rende conto della destinazione finalistica a vantaggio dell'associazione n'dranghetista dei "DD" della condotta di interposizione fittizia, posta in essere al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita (sulla natura concorsuale della responsabilità penale sia nei confronti di colui che si rende fittiziamente titolare del bene con colui che ha operato la fittizia attribuzione, vedi Sez. 1, sentenza n. 39567 del 13/6/2014, Rv. 260904). La circostanza, poi, che successivamente al 2011, data di accertamento del reato indicata nell'imputazione, siano emersi ulteriori elementi pienamente rivelatori e confermativi dell'interposizione fittizia operata anni prima dal DA a vantaggio del CA OV e in concorso con TI ER, avvalora ancor più l'apprezzamento della sussistenza della gravità indiziaria operato dal Tribunale in ordine al delitto di cui al capo g) della rubrica provvisoria, posto che trattasi di delitto istantaneo ma con effetti permanenti (Sez. 2, sentenza n. 39756 del 5/10/2011, Rv. 251192); pertanto, risulta plausibile l'avere apprezzato da parte del Tribunale, in assenza di elementi di segno contrario, l'operatività della società emersa successivamente alla sua costituzione dalle intercettazioni telefoniche, come risultato dell'assetto stabile e definitivo della nuova "apparenza" della compagine sociale, in continuità logica con i fatti in precedenza narrati dal collaboratore di giustizia.
3. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso (che assorbe, sul punto, anche l'ulteriore eccezione difensiva contenuta nella memoria del 24/3/2016). Posta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo g) non è ancora prescritto. Infatti, pur dovendosi, allo stato delle emergenze investigative, retrodatare la data di consumazione del reato al momento dell'operata intestazione fittizia in favore del DA (10/3/2005) senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 2, sentenza n. 23197 del 20/4/2012, Rv. 258335), 6 va, tuttavia, osservato che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nella sua declinazione agevolativa dell'associazione di stampo n'dranghetista dei "DD", comporta, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, il raddoppio dei termini ordinari (art. 157, comma 6 cod. pen. in relazione all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.), peraltro aumentati in presenza dell'aggravante ad effetto speciale contestata (art. 157, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 7, comma 1, d.l. n. 152/1991).
4. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso con cui si censura l'assenza di elementi gravemente indizianti dell'attuale intraneità dell'indagato alla cosca dei "DD", sul rilievo che le dichiarazioni del collaboratore NO sarebbero datate rispetto alla data di costituzione dell'associazione di cui al capo c) della rubrica, la cui permanenza si è espressa tra il 2010 ed il 2014 e, dunque, anni dopo l'arresto del collaboratore. Al riguardo, va invece evidenziato come il Tribunale del riesame abbia valorizzato, ai fini dell'attualizzazione della partecipazione dell'indagato al sodalizio di stampo mafioso e, dunque, della sua precedente condanna definitiva proprio per tale delitto, due episodi che lo vedono direttamente coinvolto, quali quelli della gestione occulta dell'impresa del DA e della stipula di nuovi contratti ed apertura di nuove agenzie di scommesse, a seguito delle investigazioni condotte presso la sala giochi del NO e del TI ("Ritrovo da Gino"), allorché veniva accertato l'utilizzo dei siti illeciti sponsorizzati proprio dall'associazione criminale di cui al capo c) della rubrica. Tali episodi criminosi, supportati entrambi di riscontri individualizzanti (anche con riferimento alla vicenda della sala giochi sono state indicate conversazioni intercettate che vedono direttamente coinvolto l'indagato) sono stati logicamente letti ed apprezzati dal Tribunale quali espressivi di una necessaria condotta partecipativa dell'indagato al sodalizio di stampo n'dranghetistico di cui al capo c) dell'imputazione. Ciò anche alla luce del contesto fattuale e territoriale di riferimento, per come emerso dagli elementi complessivi e genetici dell'indagine (in relazione ai quali il Tribunale ha dedicato nella motivazione del provvedimento impugnato una esauriente premessa in fatto) e degli altri elementi acquisiti dai diversi procedimenti penali ai quali si è fatto riferimento, in linea di continuità temporale con le propalazioni del collaboratore NO (sulla possibilità per il giudice del merito di trarre la prova della partecipazione associativa dalla commissione dei delitti fine, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività del sodalizio medesimo, vedi ex multis Sez. 2, sentenza n. 2740 del 19/12/20120, Rv. 254233).
5. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non 7 conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente OV Ariolliالله Matilde Cammino queio DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 MAG. 2016 IL NIAL Il Cancelliere E CANCELLIERE PR Claudia Panel E T N O Z I A R N O 8