Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 19435
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

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Massime1

In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima.

Commentari2

  • 1Art. 416 - Associazione per delinquere
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Struttura organizzativa Non è l'accordo, stretto tra i componenti di uno stesso nucleo familiare, di commettere nel tempo più delitti, espressivi di una comune deliberazione criminosa a costituire il requisito indispensabile dell'associazione per delinquere, ma piuttosto quello dell'organizzazione, sia pure in forma rudimentale. È attraverso l'organizzazione strutturale che i partecipanti si predispongono alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune (Sez. 5, 12101/2021). La …

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  • 2Truffa: sui rapporti con il reato di furto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 19435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19435
Data del deposito : 31 marzo 2016

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