Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 25211
CASS
Sentenza 12 maggio 2015

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Massime1

Il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, pur non richiedendo una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal dichiarante, se connotato di precisione, obiettività e significatività. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva desunto l'intimidazione del dichiarante, tra l'altro, dal "pubblico disconoscimento" del medesimo da parte della madre, nonche dal contenuto di corrispondenza dalla quale risultavano timori, pressioni e promesse economiche in cambio della ritrattazione).

Commentario1

  • 1Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 25211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25211
Data del deposito : 12 maggio 2015

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