Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
È affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo. (Fattispecie nella quale, formalizzata ed autorizzata in contraddittorio la richiesta di avvalersi dell'ausilio di un consulente, la S.C. ha ritenuto tardiva la deduzione del vizio, avvenuta dopo l'esame dibattimentale del perito, in quanto successiva al momento in cui quest'ultimo aveva richiesto l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario ed anche al momento in cui era stato a ciò autorizzato dal Tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2015, n. 6296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6296 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
AUR_ [ 6 2 9 6/ 1 6 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. MATILDE CAMMINO 2348 - Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO REGISTRO GENERALE N. 29865/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: DI LV ST N. IL 13/10/1982 DE RO UL N. IL 01/06/1979 DI LV IU AS N. IL 03/07/1988 DI LV NA N. IL 22/09/1975 DI LV RM N. IL 29/07/1966 DI LV SA N. IL 12/12/1990 ZZ GI N. IL 09/08/1982 inoltre: DI LV ST N. IL 13/10/1982 DE RO UL N. IL 01/06/1979 avverso la sentenza n. 12107/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANIUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. li to Angelillis, che ha concluso per il rigetto di tutti i ri corsing uditi i difensori degli infuteti, avv. O. Peleieri (pere Di IL F., Di IL A., Di IL G. P., D. Silvie S.) L.A. relegeri (perDi IL Coquine, Mi IL F., Si e IL Contentio, se Rose G., D. IL A., Di IL g. P., Di IL S.) che hanno diiesto il rigetto del ricordo del P.G. e l'eccoglimento sei motivi di ricono regli imputeti can conferme delle sentente di frimes grado;
rilevate le regolarità degli avvisi o to of RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunziata dal Tribunale di Latina in data 12.4.2012, su appello degli imputati e del P.M. ha: confermato l'affermazione di responsabilità di ST DI LV, in atti generalizzato, in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) usura aggravata ed estorsione - aggravata ex art. 7 I. n. 575 del 1965 -, quanto al primo reato, previa esclusione dell'aggravante dello stato di bisogno, e qualificando il secondo reato come estorsione aggravata tentata, e riducendo conseguentemente la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice;
in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato UL DE RO, in atti generalizzata, colpevole del reato di usura aggravata di cui al capo B), con esclusione dell'aggravante dello stato di bisogno, e riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, e condannandola, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia;
· confermato le ulteriori assoluzioni pronunziate dal Tribunale di Latina;
- assolto gli ulteriori imputati che in primo grado avevano riportato condanna per i reati di cui ai capi A) - associazione per delinquere ed L) - incendio del BAR UL sito in Cerveteri - con varie formule.
2. Contro tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione il P.G. territoriale e gli imputati ST DI LV e UL DE RO (questi ultimi con l'ausilio di difensori iscritti all'apposito albo speciale).
3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del P.G. territoriale è fondato nei confronti di DI LV IU AS, DI LV RM, DI LV SA, DI LV NA, limitatamente ai reati di cui ai capi A) ed L), ed è inammissibile nel resto. : I ricorsi di DI LV ST e DE RO UL sono inammissibili.
1. Il ricorso del P.G. territoriale. Il P.G. territoriale ha presentato ricorso contro le assoluzioni pronunziate: fi dalla Corte di appello in favore di IU AS DI LV, RM DI LV, SA DI LV, NA DI LV relativamente ai reati di cui ai capi A) (tutti) ed L (RM E NA DI LV); - dal Tribunale nei confronti di IU AS DI LV, RM DI LV, SA DI LV, NA DI LV, ST DI LV, CARMINE DI LV, GI ZZ, UL DE RO relativamente ai reati di cui ai capi A) (i secondi quattro), D) (i primi quattro: tentato omicidio di IZ NT, in atti generalizzato), E) (CARMINE DI LV: detenzione, porto e cessione illegali di un'arma comune da sparo carica), F) (ST DI LV, CARMINE DI LV, UL DE RO: detenzione aggravata di più armi comuni da sparo); I) (IU AS DI LV, RM DI LV: detenzione illegale di armi comuni da sparo); M) (RM DI LV, NA DI LV: incendio dell'autovettura AUDI A3 di proprietà di tal BELLOCCHI MAURIZIA, in atti generalizzata); con plurime recidive, anche qualificate, come in dettaglio precisato nelle imputazioni in atti, lamentando: I) violazione degli artt. 178, comma 1, lett. C), e 182 c.p.p., per erroneità della dichiarazione di nullità della perizia di trascrizione e traduzione delle conversazioni intercettate, dovuta al fatto che il perito nominato si sarebbe indebitamente avvalso di un ausiliario (il perito aveva, peraltro, espressamente chiesto ed ottenuto facoltà di nominare un ausiliario per interpretare la lingua ROM;
analoga eccezione era stata in diverso procedimento disattesa dalla Corte di appello, con sentenza passata in giudicato;
erroneamente sarebbe stata richiamata Cass. n. 26617 del 2013, poiché in quel caso il perito non era stato autorizzato ad avvalersi di un ausiliario;
le parti non avevano tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità della perizia all'udienza di conferimento dell'incarico né all'udienza 28.2.2012, nella quale era avvenuto il deposito dell'elaborato peritale, ma soltanto all'udienza 13.3.2012, e neanche immediatamente, ma soltanto dopo l'esame di due testimoni e l'audizione del perito trascrittore;
sarebbe del tutto inattinente anche la decisione delle Sezioni Unite ampiamente citata dalla Corte di appello, avendo detta decisione unicamente affermato l'incompatibilità del simultaneo svolgimento nel medesimo procedimento di funzioni di perito trascrittore ed interprete;
la nuova perizia sarebbe incompleta, riguardando soltanto alcune conversazioni, ed all'evidenza inattendibile, perché presenta con riferimento alle - conversazioni trascritte - evidenti e documentate lacune); II) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto alle impugnate assoluzioni per travisamento ed omessa valutazione delle registrazioni delle disposte intercettazioni (reiterando forti dubbi sulla genuinità delle seconda perizia trascrittiva).
1.1. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati limitatamente all'assoluzione degli imputati IU AS DI LV, RM DI f LV, SA DI LV, NA DI LV dai reati di cui al capo A) (tutti), ed L) (RM DI LV, NA DI LV), e generici nel resto.
1.2. La questione giuridica sollevata dal P.M. è già stata esaminata da questa Corte, ma con riguardo a fattispecie non sempre esattamente coincidenti con quella in esame.
1.2.1. Nell'ambito dell'odierno procedimento è pacifico che il primo perito, all'atto del conferimento dell'incarico, chiese ed ottenne l'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione di un ausiliario per tradurre le conversazioni intercettate in lingua ROM.
1.2.2. La III Sezione, con sentenza n. 26617 dell'8.5.2013, C.E.D. Cass. n. 256306, ha affermato il principio di diritto così massimato: Non rientra tra le facoltà del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni nominare, quale suo ausiliario, un esperto che proceda alla traduzione dei colloqui. (In motivazione la Corte ha precisato che se l'interprete è stato nominato direttamente dal perito si verifica una nullità a regime intermedio della perizia, che va rilevata nell'udienza fissata per il deposito della trascrizione)>>. Peraltro, nel caso esaminato dalla III Sezione, il perito non era stato autorizzato ad avvalersi di ausiliari: con riguardo a tale fattispecie, la III Sezione ha concluso che la traduzione svolta avrebbe dovuto essere preceduta da un apposito incarico peritale>>. Quanto alle conseguenze del vizio rilevato, la III Sezione ha ritenuto, in motivazione (f. 8), che l'omissione incorsa, avendo precluso all'imputato la possibilità di partecipare, mediante un proprio consulente traduttore, alle operazioni relative, sia stata causativa di una nullità a regime intermedio;
sicché, avendo l'imputato presenziato all'udienza del 30/09/09 di esame del perito e al contestuale deposito delle trascrizioni, tradotte in lingua moldava, lo stesso avrebbe dovuto eccepire subito dopo la nullità in questione ex art. 182 c.p.p.; non avendolo invece fatto, la stessa deve ritenersi sanata>>.
1.2.3. Il principio affermato dalla III Sezione è stato ribadito dalla I Sezione, con sentenza n. 37212 del 28.4.2014, C.E.D. Cass. n. 260591: È affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo>>. Nel caso esaminato dalla I sezione (evocato dal P.G. in ricorso), le trascrizioni delle conversazioni intercettate erano state tradotte dalla lingua romani a quella italiana da terza persona, diversa dal perito incaricato della trascrizione, dallo stesso nominato come proprio ausiliario, a ciò facoltizzato da espressa autorizzazione del giudice>> (f. 11 della sentenza citata). Quanto alle conseguenze del vizio rilevato, la I Sezione ha ritenuto, in motivazione (f. 13), che l'omissione incorsa, avendo precluso all'imputato la possibilità di partecipare, mediante un proprio consulente traduttore, alle operazioni relative, sia stata causativa di una nullità a regime intermedio;
sicché, non avendo gli imputati (...) mai eccepito, successivamente al deposito delle trascrizioni in lingua romani (...), la nullità in questione ex art. 182 c.p.p. (...) la stessa deve ritenersi evidentemente sanata>>.
1.3. Ciò premesso, il collegio condivide e ribadisce il seguenti principio di diritto: È affetta da nullità c.d. a regime intermedio, rilevabile e/o deducibile ex art. 182 c.p.p., la nomina da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo>>. Tuttavia, la specificità del caso oggi in esame induce il collegio a conclusioni in parte non coincidenti con quelle alle quali sono pervenute la Terza e la Prima Sezione. Nel caso odierno, infatti, diversamente da quanto avvenuto nel caso al giudizio della Terza Sezione, non potrebbe ritenersi che sia stata tout court preclusa agli imputati la possibilità di partecipare, mediante un proprio consulente traduttore, alle operazioni relative, poiché la richiesta di avvalersi dell'ausilio di un consulente al fine specifico (e dichiarato) di tradurre le conversazioni intercettate in italiano era stata espressamente formalizzata dal perito, nel contraddittorio, ed espressamente autorizzata;
d'altro canto, diversamente da quanto avvenuto nel caso al giudizio della Prima Sezione, le parti avevano eccepito la nullità eventualmente configurabile, ed è quindi necessario verificare se ciò sia avvenuto, o meno, tempestivamente. Osserva in proposito il collegio che la nullità a regime intermedio eventualmente configurabile doveva essere rilevata o eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., quando la parte vi assiste ... prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo>>: nel caso in esame, quindi, avendovi le parti private assistito, essa avrebbe potuto, e quindi dovuto, essere eccepita prima del suo compimento>>, ovvero nel momento in cui il perito aveva chiesto di essere autorizzato ad avvalersi dell'ausiliario per la traduzione delle conversazioni intercettate, ovvero, al più tardi, nel momento in cui era stato a ciò autorizzato dal Tribunale. Risultava, pertanto, tardiva la deduzione del vizio dopo l'esame dibattimentale del perito e/o nella prima udienza utile dopo il deposito della perizia (come le difese anche nel corso della odierna discussione hanno rivendicato ma inutilmente, alla luce di quanto appena chiarito in diritto di avere fatto), ovvero prima della conclusiva lettura degli atti utilizzabili ai - fini della decisione (secondo quanto affermato dal P.G. nel corso dell'odierna udienza). -come1.3.1. Diversamente da quanto affermato dalla III Sezione, deve rilevarsi che espressamente previsto dall'art. 182, comma 3, c.p.p. -, la tardiva deduzione del vizio de quo non ne comporta la sanatoria (le sanatorie delle nullità generali sono, infatti, soltanto quelle previste dall'art. 183 c.p.p.), ma la decadenza della parte interessata dalla facoltà di eccepire la nullità (e del giudice dalla possibilità di rilevarla d'ufficio). - perché non consentita dalla già intervenuta 1.3.2. Deve aggiungersi che l'errata decadenza declaratoria di nullità della prima perizia ha decisivamente condizionato il conclusivo giudizio di appello, per la evidente sommarietà della seconda perizia, sia in considerazione della mancata trascrizione di numerose conversazioni di interesse investigativo, sia perché le residue conversazioni oggetto del secondo mandato peritale sono state trascritte in modo all'evidenza parziale ed estremamente lacunoso (come inconfutabilmente documentato dal P.G. ricorrente, alle cui dettagliate ricostruzioni riepilogative quanto ai passi delle conversazioni di interesse non trascritti o mal trascritti nella seconda perizia non può che farsi rinvio).
1.4. Quanto fin qui osservato riguarda i soli reati di cui ai capi A) ed L) ascritti agli imputati di DI LV IU AS, DI LV RM, DI LV SA, DI LV NA, assolti dalla Corte di appello riformando l'originaria sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale. Con riferimento alle ulteriori assoluzioni impugnate, tutte già deliberate dal Tribunale in primo grado, e confermate dalla Corte di appello, il ricorso del P.G. è del tutto silente: in parte qua la doglianza, a ben vedere, è meramente enunciata, in difetto di argomentazioni a corredo, e risulta, pertanto, estremamente generica.
1.5. In accoglimento del ricorso del P.G. territoriale, la sentenza impugnata va, quindi, annullata nei confronti di DI LV IU AS, DI LV RM, DI LV SA, DI LV NA, limitatamente ai reati di cui ai capi A) ed L), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà al principio di diritto enunciato nel § 1.3., cui consegue la decadenza delle parti private dall'eccezione di nullità della prima perizia accolta dalla Corte di appello con la sentenza impugnata.
1.5.1. Il ricorso del P.G. territoriale è, nel resto, inammissibile.
2. Il ricorso di ST DI LV. Il ricorrente lamenta: I violazione degli artt. 644 e 42 c.p. per difetto dell'elemento psicologico del reato quanto alla natura usuraria dei tassi praticati;
II - violazione degli artt. 56 e 629 c.p. ed illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza della materialità del reato, in difetto di capacità intimidatoria della pretesa minaccia in danno della vittima.
2.1. Il ricorso di ST DI LV è in toto inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, poiché la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, - logiche e non contraddittorie (che riprendono quelle, condivise, del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato ai fini della contestata affermazione di responsabilità, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico (f. 37 ss.), le dichiarazioni della p.o. e quanto emergente da alcune conversazioni intercettate, evidenziando che il tasso praticato dal DI LV era pari nel periodo di riferimento ad oltre il 57%, a fronte di un tasso soglia pari al 17%, e concludendo che non vi sono, pertanto, dubbi circa la natura usuraria degli interessi pattuiti, né in merito alla consapevolezza da parte di DI LV ST circa il superamento del tasso soglia previsto dal legislatore, trattandosi di tasso di gran lunga superiore a quello normativamente stabilito, sicché deve escludersi che l'imputato sia incorso in un errore idoneo ad escludere la sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice>>, e che irrilevante in tema risulta la convenienza dell'operazione in ipotesi ritenuta dalla p.o. - - alAppare, peraltro, evidente che chi si accinge sia pur, in ipotesi, abusivamente compimento di un'attività, ha l'onere di accertare quali siano le disposizioni normative che ne disciplinano l'esercizio: è già stata, pertanto, ritenuta inescusabile l'ignoranza del tasso di usura da parte di una banca, osservando che i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l'inevitabilità del predetto errore sulla legge penale, svolgendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito>> (Sez. II, sentenza n. 46669 del 2011).
2.1.1. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di estorsione, la Corte di appello, altrettanto incensurabilmente, ha valorizzato (f. 39 ss.) (oltre al contesto di riferimento ed alla personalità dell'imputato), essenzialmente il contenuto della missiva consegnata dalla DE RO per conto del DI LV (detenuto in carcere), alla p.o.: come tu sai io ti ho sempre rispettato, perciò vedi di fare il serio e non mi (cancellatura) fare incazzare, se no ti mando i parenti miei, quelli che abitano vicino a te, perché di tempo già ne è passato troppo, e mia moglie come i miei figli hanno bisogno perché quello che è giusto è giusto, e sbrigati, perché c'è anche l'avvocato e quelli non vogliono chiacchiere, il mio problema è molto più grande del tuo, quindi sbrigati che mi sono già rotto i c..., OK? Adesso ti saluto. CIAO. Ripeto SBRI...., che già sto a 3 quarti>> (cfr. capo C) delle imputazioni). Dette espressioni sono state, con apprezzamento incensurabile in questa sede, ritenute di contenuto inequivocabilmente intimidatorio (f. 40 e f. 41), anche perché recanti espresse minacce, per il caso di mancata restituzione delle somme (capitale ed interessi usurari) reclamate dall'imputato.
2.2. Con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti;
3. Il ricorso di UL DE RO. La ricorrente lamenta: I-violazione degli artt. 644 e 42 c.p. per difetto dell'elemento psicologico del reato quanto alla natura usuraria dei tassi praticati, con manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla consapevolezza della configurabilità del reato di usura in tutti i suoi elementi caratterizzanti.
3.1. Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento anche di questa Sezione, è illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. II, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. VI, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto). La radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole - della colpevolezza. ت ب ر ت Invero, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., dalla L. n. 46 del 2006, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza>> (Sez. VI, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. VI, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. II, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407). Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può, quindi, ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare in riforma della precedente assoluzione la sentenza di condanna sia dotata di una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza>>.
3.1.1. Ciò premesso, rileva il collegio che la motivazione della sentenza impugnata risulta maggiormente persuasiva rispetto a quella assolutoria pronunciata dal primo giudice, che è inficiata da una serie di omissioni che appaiono di decisivo rilievo: il motivo risulta, di conseguenza, manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha valorizzato, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, una serie di inequivocabili conversazioni intercettate (riepilogate a f. 42 della sentenza impugnata ed interpretate incensurabilmente), a torto trascurate dal Tribunale, dalle quali ha motivatamente desunto che l'imputata non si è limitata a percepire le somme dovute dal ROCCO, su delega del marito impossibilitato a far ciò perché ristretto in carcere, ma ha anche partecipato alla conclusione del patto usurario, di cui conosceva gli esatti termini>>. Quanto alla natura usuraria degli interessi convenuti, della quale l'imputata aveva piena consapevolezza, come desunto dalle conversazioni nelle quali l'imputata fa i conti con la p.o. di quanto le era dovuto, va richiamato anche quanto osservato sub § 2.1. 3.1.2. Con tali argomentazioni, anche la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre una propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
4. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi di DI LV ST e DE RO UL comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI LV IU AS, DI LV RM, DI LV SA, DI LV NA, limitatamente ai reati di cui ai capi A) ed L), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di DI LV ST e DE RO UL, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 17 novembre 2015 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino Wile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 FEB. 2016 IL DICASS || CANCELLIERE/ A M E R Claudia Planelli P E N O *