Versione
1 luglio 1931
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25 febbraio 1953
25 febbraio 1953
Art. 468.
(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti)
Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti)
Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
Commentari • 30
- 1. Sigillohttps://www.brocardi.it/ · 256.2371
[…] V, sentenza n. 6037 del 25 gennaio 1999 «Il reato di cui all'art. 468 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, […] V, sentenza n. 13581 del 12 ottobre 1989 «La differenza tra i reati previsti dagli artt. 468 e 469 c.p. va così individuata: nell'ipotesi di cui all'art. 468 l'impronta del sigillo viene apposta mediante uno strumento idoneo destinato ad una facile riproduzione dell'impronta stessa; […] V, sentenza n. 876 del 28 gennaio 1987 «La differenza tra i reati di cui agli artt. 467 e 468 c.p. e il reato previsto dall'art. 469 c.p. consiste in ciò: che nei primi due l'impronta viene falsificata sullo strumento (sigillo, […]
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Giurisprudenza • 333
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 21123Provvedimento: […] Il reato presupposto è quello previsto dall'art.468 c.p., […] e loro uso. 2. AL MA ha presentato ricorso per cassazione incentrato sulla erronea applicazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) per insussistenza del reato presupposto della ricettazione nell'art.468 c.p.p.. con conseguente inefficacia della misura cautelare custodiale. […] Sul punto, va ribadita l'interpretazione che dell'art. 468 cod. pen. questa Corte ha dato nel senso che rientrano nella tutela della suddetta norma «anche i sigilli pubblici propri di altro Stato destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano». Infatti, «l'art. 468 c.p. si ispira alla più ampia tutela, […]Leggi di più...
- contraffazione sigilli pubblici·
- art. 468 c.p.·
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