Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
Il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2007, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/01/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO SC - Consigliere - N. 25
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 17172/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NV NA CE, NV AT e Di CO SC;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 1 febbraio 2006;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'Udienza pubblica del 10 gennaio 2007, la relazione del Consigliere, Dott. MONASTERO SC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MURA A., che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore degli imputati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 febbraio 2006, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 27 maggio 2007, assolveva NV NA CE dal reato contestatole, relativamente ai libretti al portatore intestati golf, minigolf e tennis, perché il fatto non sussiste, riqualificando i residui fatti contestati alla stessa NV a mente dell'art. 379 c.p., e riducendo di conseguenza la pena inflitta ad anni cinque e mesi due di reclusione e Euro 16.000,00 (sedicimila/00) di multa: e confermava le statuizioni adottate dal primo giudice con riferimento alle posizioni di NV AT e Di CO SC.
Nel ricostruire i fatti, la Corte territoriale preliminarmente osservava che gli imputati erano stati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, e 648 ter c.p., in riferimento a numerose operazioni economiche dagli stessi effettuate e consistenti nell'acquisto di immobili e nel reimpiego con varie modalità, di denaro provento dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, attività quest'ultima facente capo a Di CO AT, convivente della NV e fratello di Di CO SC.
Riepilogava quindi i principali passaggi della sentenza di primo grado rilevando che il traffico illecito di sostanze stupefacenti posto in essere dal Di CO AT e dalla sua associazione era stato giudiziariamente e definitivamente accertato dalle sentenze emesse dalla Corte di assise di Palermo e dal Tribunale di Milano, e che i principali beni di cui si discute in questo processo erano stati oggetti di provvedimenti di sequestro emessi nell'ambito del procedimento di prevenzione, attivato nei confronti del Di CO medesimo.
La Corte territoriale rilevava poi che le censure prospettate con gli atti di impugnazione si fondavano sulla considerazione che il giudice di primo grado avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle due sentenze di merito e sul provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, provvedimenti che sarebbero stati utilizzati, del tutto acriticamente, e senza far riferimento ai criteri indicati dall'art. 238 bis c.p.p.. Valutazione, quest'ultima, tanto più necessaria se rapportata al procedimento di prevenzione che, com'è noto, si muove su binari completamente diversi dal processo penale, essendo basato sul principio dell'inversione dell'onere della prova. A fronte di tali considerazioni, la Corte territoriale rilevava che non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova in quanto il Tribunale aveva preso in considerazione tutte le risultanze acquisite dalle quali era emerso che gli investimenti effettuati dagli imputati e, per la sola NV, anche la detenzione di ingenti somme di denaro, non erano la conseguenza o il frutto dell'investimento o del risparmio di sostanze proprie o dei propri familiari ma la conseguenza di una sistematica attività di reimpiego dei proventi dell'illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dal Di CO.
Rilevava inoltre, la Corte territoriale che le sentenze di condanna irrevocabili erano pienamente utilizzabili, a mente dell'art. 238 bis c.p.p., ai fini della prova dell'esistenza del reato presupposto, e cioè del traffico di sostanze stupefacenti poste in essere dal Di CO: e che le stesse erano state valutate come elementi di prova unitamente agli altri elementi emergenti dagli atti processuali. Quanto ai decreti applicativi delle misure di prevenzione, la Corte territoriale osservava che gli stessi erano stati utilizzati ai sensi dell'art. 234 c.p.p., e non a mente dell'art. 238 c.p.p., come affermato dalla difesa.
Inoltre, con specifico riferimento alle censure proposte singolarmente dai vari imputati, rilevava la Corte che l'integrazione probatoria sollecitata dal Di CO non poteva certo considerarsi decisiva ai fini della prova della provenienza della somma di denaro utilizzata per l'acquisto dell'appartamento sito in Cesano Boscone:
la stessa censura, ad avviso della Corte doveva ritenersi, peraltro, generica e tardiva, con riferimento al momento del sequestro del bene.
Quanto al merito, la Corte confermava che le circostanze tramite le quali era stato individuato l'immobile e le stesse modalità di pagamento, con riferimento all'impiego di una somma di denaro sicuramente non alla portata delle finanze del Di CO medesimo, fossero elementi sufficienti per ritenere che il bene fosse stato acquistato con denaro del fratello, e per i motivi di cui alla deposizione del teste RD, che aveva riferito che l'acquisto era stato sollecitato dallo zio del Di CO, CO AT, al fine di saldare un debito che tale HI, coimputato del De CO AT, aveva nei confronti di quest'ultimo per una fornitura di eroina.
Quanto alla posizione di NV NA CE (e, in parte per quella di NV AT), la Corte rilevava la costante presenza del Di CO AT in tutte le trattative per l'acquisto degli immobili: di conseguenza, riteneva provato che i NV, in proprio e quali soci della Codiar, non avessero mai compiuto operazioni immobiliari di propria iniziativa, ma solo dopo che gli immobili da acquistare erano stati individuati dal Di CO AT, e dopo che le relative trattative si erano svolte tramite lo stesso Di CO che, in alcuni casi, aveva partecipato direttamente al versamento in contanti di parte del prezzo.
Quanto ai libretti al portatore denominati golf, minigolf e tennis, la Corte territoriale non riteneva raggiunta la prova di un diretto coinvolgimento del Di CO AT nell'acquisto, risalente peraltro al 1986 e cioè in epoca anteriore a quella (1992/ 1993) in cui erano stati accertati i rapporti NV - Di CO e la sentenza sul punto veniva riformata così come veniva riformata quella parte della sentenza concernente il ritrovamento nell'abitazione dell'imputata della somma di L. 321 milioni in valuta straniera, fatto, quest'ultimo, che veniva diversamente qualificato. Avverso tale provvedimento ricorrono per Cassazione tutti gli imputati.
Il Di CO SC ripropone l'eccezione di nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva: la motivazione del provvedimento risulterebbe, di conseguenza, manifestamente illogica.
In particolare, rileva il ricorrente che la stessa Corte territoriale da un lato non pone in dubbio che il prezzo dell'acquisto dell'immobile sia stato effettivamente corrisposto dal Di CO ma dall'altro, pur ritenendo non completa la documentazione offerta dalla difesa circa la provvista nella specie utilizzata, contraddittoriamente rigettava la richiesta di integrazione probatoria tendente proprio a colmare, tramite richiesta al competente istituto bancario, gli elementi asseritamente mancanti. Nel merito, la Corte avrebbe sottovalutato la dichiarazione del teste HO e quella del teste LE che avrebbero invece riferito, con dovizia di particolari, le reali intenzioni dell'imputato: intenzioni perfettamente compatibili con la qualità di reale proprietario dell'immobile: e avrebbe, contraddittoriamente, dato credito al teste RD senza spiegare perché il fratello dell'imputato avrebbe dovuto versare al venditore dell'immobile la somma di L. 118.000.000, quando era creditore del Baioicchi di una somma corrispondente al valore di mercato di circa 30 chilogrammi di eroina e cioè di una somma di circa L. un miliardo e cinquecento milioni.
Il difensore dei NV deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 234, 238 e 238 bis c.p.p., nonché degli artt. 530 e 533 c.p.p., violazione degli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., la nullità della sentenza con riferimento al trattamento sanzionatorio e, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis c.p.. In particolare, quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone le censure già prospettate con l'atto di impugnazione e concernenti l'utilizzo che sarebbe stato effettuato delle sentenze definitive e dei decreti del procedimento di prevenzione, in violazione del disposto degli artt. 238 e 238 bis c.p.p.. In altri termini, ad avviso del ricorrente, le decisioni, pur irrevocabili, possono essere utilizzate in altro procedimento penale solo in presenza di altri elementi probatori che confermano l'accertamento compiuto mantenendo il giudice integra l'autonomia e la libertà nella valutazione del materiale probatorio acquisito. Osservazioni, quelle testè effettuate, che a maggior ragione, ad avviso del ricorrente, riguardano i decreti emanati nel procedimento di prevenzione e che, viceversa, sarebbero stati utilizzati interamente e del tutto acriticamente per fondare il giudizio di responsabilità degli imputati: e la circostanza che tali decreti siano stati acquisiti ex art. 234 c.p.p., e non già ex art. 238 c.p.p., non sarebbe affatto convincente sol considerando che, ove così fosse, ad essi sarebbe stato attribuito un valore probatorio paradossalmente superiore a quello che l'art. 238 bis c.p.p. attribuisce alle sentenze irrevocabili.
Ancora, rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe motivato in alcuni casi esclusivamente sulla base di deposizioni testimoniali mai assunte in dibattimento e mai acquisite ex art. 238 c.p.p., e che la Corte territoriale, pur ritenendo fondata la censura avrebbe, erroneamente, ritenuto che tale giudizio non modificava la valutazione finale che, viceversa, quantomeno con riferimento all'immobile sito in Trezzano sul Naviglio doveva essere modificato perché il relativo accertamento era fondato esclusivamente su tali dichiarazioni.
Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene l'apoditticità dell'affermazione circa la "sicura conoscenza" da parte della NV delle attività illecite del marito;
e l'inaccettabilità di un giudizio che avrebbe completamente ignorato i numerosi documenti offerti dalla difesa e tendenti a dimostrare la lecita provenienza dei beni e la capacità reddituale della stessa NV.
Il ricorrente ritiene poi del tutto indimostrato il fatto che gli oggetti d'oro, i lingotti e gli orologi di marca sequestrati all'interno dell'abitazione per una somma di circa L. 500.000.000, potesse considerarsi il frutto di operazioni di reinvestimento delle somme in contanti provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti del marito.
In conclusione, e con riferimento a ciascuno dei beni di cui all'imputazione, i ricorrenti sostengono l'insussistenza sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo del reato. Quanto al terzo motivo, concernente il solo NV AT, il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa indicazione del quantum di pena portato in aumento a titolo di continuazione e del quantum di pena portato in diminuzione a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: e sul punto specifico, l'integrazione operata dalla Corte di appello non sarebbe corretta perché esorbiterebbe dai poteri di tale giudice che avrebbe potuto solo dichiarare la nullità della sentenza. Con il quarto motivo, concernente la sola NV NA CE, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la motivazione sul punto adottata (persistenza dell'attività criminale che si sarebbe protratta per una "decina di anni") sarebbe criticabile in quanto la presunta attività di riciclaggio riguarderebbe fatti commessi negli anni 1992 e 1993. Inoltre i giudici non avrebbero considerato lo stato di incensuratezza dell'imputata e l'ulteriore circostanza che nella specie, a tutto voler concedere, ci si troverebbe di fronte a una sorta di "riciclaggio di natura familiare", legame che non poteva essere sottovalutato ai fini della valutazione dei criteri utilizzabili per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti in parola.
Il Procuratore Generale, all'udienza del 10 gennaio 2007, chiedeva il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Il Di CO SC ripropone l'eccezione di nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva: in particolare, rileva il ricorrente che la stessa Corte territoriale, da un lato, non pone in dubbio che il prezzo di acquisto dell'immobile sia stato effettivamente corrisposto dal Di CO ma dall'altro, pur ritenendo non completa la documentazione offerta dalla difesa circa la provvista nella specie utilizzata, contraddittoriamente aveva rigettato la richiesta di integrazione probatoria tendente proprio a colmare, tramite richiesta al competente istituto bancario, gli elementi asseritamente mancanti. In merito a tale censura, questo collegio ritiene del tutto insussistente la rappresentata contraddizione: la Corte, infatti, non pone in discussione la circostanza che l'immobile, quanto al saldo di L. 118.000.000, sia stato pagato con assegni dell'imputato - circostanza, questa, sulla quale verterebbe l'integrazione della prova richiesta dalla difesa - ma, più semplicemente, osserva che le circostanze relative all'acquisto del bene, le modalità di individuazione dell'immobile, l'impiego di una somma decisamente non alla portata dell'imputato, la mancanza di giustificazioni circa l'acquisto, inducono a ritenere che nella specie fosse stato utilizzato denaro proveniente dal fratello dell'imputato, illecitamente procurato e illecitamente reinvestito. E le argomentazioni poste dalla Corte territoriale non meritano censura in questa sede perché si fondano sulla complessiva valutazione delle risultanze investigative e, in particolare, sulle affermazioni del teste RD.
È vero che la Corte ha ritenuto più credibili le affermazioni del teste RD, che ha specificato che l'operazione era stata posta in essere per saldare un debito che tale OC aveva verso il Di CO AT per una fornitura di eroina, e che, di converso, ha ritenuto inattendibili o irrilevanti le altre deposizioni richiamate dal ricorrente, ma tali diverse valutazioni sono state congruamente motivate (cfr. p. 12 della sentenza) e le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale sono complete, rispondenti alle emergenze investigative, plausibili quanto a ricostruzione dei fatti, prive di vizi logici e, quindi, incensurabili in questa sede. Anche i ricorsi dei NV, che vengono congiuntamente trattati, sono infondati.
Con il primo motivo, i ricorrenti ripropongono le censure già prospettate con l'atto di impugnazione e concernenti l'utilizzo che sarebbe stato effettuato delle sentenze definitive e dei decreti del procedimento di prevenzione, in violazione del disposto degli artt.238 e 238 bis c.p.p. Orbene, premesso che tali censure, nella sostanza, non fanno che riproporre le argomentazioni già prospettate davanti al giudice dell'impugnazione e da questi congruamente rigettate, va rilevato che le sentenze di condanna passate in giudicato sono state legittimamente acquisite, a mente degli artt. 238 e 238 bis c.p.p.:
le stesse erano, pertanto, pienamente utilizzabili, se non altro con riferimento ai fatti oggetto di reato, e quindi, ad es., all'esistenza del traffico di sostanze stupefacenti, accertato specialmente nel periodo 1991/1993.
Non è esatta neppure l'affermazione che tali sentenze sarebbero state recepite del tutto acriticamente e, in alcuni casi, utilizzate, da sole, per affermare la responsabilità degli imputati: viceversa, da numerosi passaggi della sentenza censurata, risulta che le stesse furono sottoposte a vaglio critico, e utilizzate per la decisione unitamente agli altri elementi di riscontro acquisiti. Quanto, poi, ai decreti con i quali era stata applicata la misura di prevenzione, va osservato che la relativa acquisizione, come già sostenuto dalla Corte territoriale, è avvenuta a norma dell'art. 234 c.p.p., in quanto documenti, e non già ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., come sentenze irrevocabili o come verbali di prove di altro procedimento: ed è indiscutibile che tali decreti (al pari, ad es., dei decreti di archiviazione o delle sentenze non irrevocabili) dovevano essere acquisiti proprio come documenti, perché, contrariamente alle sentenze irrevocabili, non contengono statuizioni o accertamenti che possano essere considerati processualmente certi. Ciò non toglie che gli stessi potevano essere liberamente valutati dal giudice unitamente agli altri elementi di prova. La tesi del ricorrente, nella parte in cui sostiene che, paradossalmente, tali decreti, in quanto acquisiti ex art. 234 c.p.p., avrebbero avuto una valenza probatoria addirittura superiore a quella delle stesse sentenze irrevocabili - per le quali, infatti, l'art 238 bis c.p.p. circoscrive la portata probatoria alla prova del fatto in esse accertato e, comunque, entro i limiti stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 3 - è, all'evidenza, erronea: dai documenti, infatti, non può certo tirarsi, tout court la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata dalla legge esclusivamente alle sentenze irrevocabili, ma ciò non esclude che il giudice possa trarre dagli indicati provvedimenti, in base al suo libero convincimento, elementi di giudizio utili al fine della decisione.
La portata probatoria dei documenti va pertanto accertata caso per caso tenuto conto del rapporto intercorrente tra il contenuto del documento ed il fatto da provare (cfr. Cass., sez. 6^, 13 febbraio 1995, n. 2024, nonché, da ultimo, Cass., n. 16038 del 2006). E nel caso di specie il giudice ha tratto elementi di valutazione esclusivamente da circostanze di fatto contenute nei citati decreti, mentre ha ritenuto del tutto inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nei procedimenti di prevenzione, perché i dichiaranti non erano stati sentiti nel processo penale (cfr. p. 11 della decisione della Corte territoriale): anche la specifica censura riproposta in questa sede - il Tribunale avrebbe deciso, in alcuni casi, esclusivamente sulla base di deposizioni testimoniali mai assunte in dibattimento e mai acquisite ex art. 238 c.p.p. - è, quindi, del tutto infondata;
in realtà la Corte territoriale, ritenendo fondata la relativa censura, non ha tenuto conto di tali dichiarazioni decidendo esclusivamente sulla base delle "prove raccolte direttamente in dibattimento o sui documenti acquisiti, questi ultimi solo nelle parti che riportavano dati documentali, certi e non smentibili".
Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alle vicende concernenti l'immobile sito in Trezzano sul Naviglio, in ordine al quale c'è specifica censura: in particolare la Corte, contrariamente a quanto asserito, ha specificamente motivato, ritenendo utili e sufficienti sia le dichiarazioni del maresciallo AV (p. 58 della sentenza di primo grado), sia la circostanza della assoluta sproporzione tra i redditi dichiarati da NV NA CE e l'acquisto dalla stessa effettuato (cfr., in particolare, le considerazioni svolte dalla Corte, in fondo a p. 14 e all'inizio di pag. 15 del provvedimento impugnato).
Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene l'apoditticità dell'affermazione circa la "sicura conoscenza" da parte della NV delle attività illecite del marito;
e l'inaccettabilità di un giudizio che avrebbe completamente ignorato i numerosi documenti offerti dalla difesa e tendenti a dimostrare la lecita provenienza dei beni e la capacità reddituale della stessa NV.
Viceversa, questo collegio osserva che la mera lettura del provvedimento impugnato (cfr. da pag. 13 in poi) conduce a opposte conclusioni: c'è, infatti, una puntuale, analitica e specifica elencazione delle operazioni compiute, delle modalità poste in essere per l'acquisto dei beni e della costante presenza del DI CO in occasione delle trattative: anche le operazioni riferibili alla soc. Codiar sono state analiticamente esaminate con la agevole e condivisibile conclusione che "le operazioni economiche, di investimento o di risparmio, attuate dagli imputati in proprio o quali amministratori o soci della Codiar s.r.l. furono tutte operazioni suggerite, controllate e finanziate dal Di CO, anche per il tramite di CO AT e del fratello EP. La motivazione è, quindi, del tutto congrua, ancorata a elementi oggettivi, e non è censurabile in questa sede.
La motivazione è completa anche con riferimento agli oggetti d'oro, ai lingotti e agli orologi di marca sequestrati all'interno dell'abitazione della NV per una somma di circa L. 500.000.000:
la Corte territoriale trae agevolmente spunto dall'elevato numero e dall'ingente valore degli oggetti sequestrati (tra i quali vi erano anche lingotti d'oro dal peso di 50 o 100 grammi cadauno), unitamente alle assai scarse capacità finanziarie della NV, per concludere che l'acquisto di tali preziosi costituisse una modalità di reimpiego dei capitali illecitamente percepiti dal Di CO. Quanto al terzo motivo del ricorso NV AT (mancata indicazione del quantum di pena), questo collegio non ignora che le sezioni unite di questa Corte hanno statuito che "è nulla in parte qua, perché non consente il controllo sul buon uso del potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione" (Cass. Sez. Un. sent. n. 0 7930 del 17.7.1995, ud. 21.4.1995, P.M. in proc. Zouine, rv. 201549).
In proposito, va però osservato che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale: in particolare, questa Corte ha già affermato che tale omissione "non configura la nullità generale prevista dalla lettera e), dell'art. 178 c.p.p., giacché non concerne l'intervento,
l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato. Neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533 c.p.p., comma 2, secondo cui "se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati o sulla continuazione", non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 c.p.p., l'anzidetta omissione configura, non già la nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale".
E, tuttavia, nel caso concreto, il difetto di motivazione è stato sanato dalla Corte territoriale che ha preso atto della lacuna circa l'individuazione della pena - base e dell'aumento a titolo di continuazione ed ha opportunamente integrato la sentenza di primo grado operando i calcoli ritenuti necessari (cfr. p. 18 della motivazione).
La censura prospettata in sede di ricorso, che sostiene che la Corte territoriale non avrebbe potuto operare la disposta "correzione" o integrazione della motivazione, appare priva di pregio: è, infatti, principio consolidato che questo giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento a entrambe le sentenze di primo e di secondo grado, che si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.
Con il quarto motivo, concernente la sola NV NA CE, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la motivazione sul punto adottata (persistenza dell'attività criminale che si sarebbe protratta per una "decina di anni") sarebbe criticabile in quanto la presunta attività di riciclaggio riguarderebbe fatti commessi negli anni 1992 e 1993. Contrariamente a quanto affermato, la semplice lettura della motivazione ("...nonostante l'incensuratezza, avuto riguardo a una complessiva valutazione della vicenda che ha connotati di particolare gravità, e nell'ambito della quale il ruolo della NV è stato di primo piano... piena adesione e condivisione delle necessità del convivente di assicurarsi il provento del reato...condotta protrattasi fino al 1997, perché ciò è dimostrato proprio dall'esito della perquisizione del marzo di quell'anno, in relazione all'ipotizzato reato di favoreggiamento reale"), induce a ritenere che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei propri poteri e che la censura è stata rigettata con congrua, adeguata e corretta motivazione.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007