Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
In virtù del principio devolutivo, il giudice d'appello è tenuto a rivisitare "in toto" i capi ed i punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione; ne consegue l'ammissibilità dell'appello che riproponga, con specifica indicazione dei capi impugnati (nella specie: qualificazione giuridica del fatto; trattamento sanzionatorio; applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata) censure già esaminate e confutate dal giudice di primo grado. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2012, n. 36406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36406 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
36406 /12 DEPOSITATO IN CANCELLE REPUBBLICA ITALIANA IL 21 SET 2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EClaudia Planel L SEZIONE SECONDA PENALE L E C Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N A C Ud.Camera di Co: PETTI Presidente Dott. Ciro L I del 27/06/2012 FIANDANESE Cons. Relatore 1. Dott. Franco SENTENZA Consigliere 2. "1 Domenico GALLO N. 1357/2012 Consigliere 3. "1 Margherita TADDEI R.G.N..14730/201 CARRELLI PALOMBI 4. Roberto Consigliere DI MONTRONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA nell'interesse di Livrieri sul ricorso proposto nato a [...] il [...], Domenico, avversO l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, in data 24 febbraio 2012, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal predetto avverso la sentenza del Tribunale di novembre 2010, a terminiMilano, in data 7 581. comma 1, lett. C), in quanto "si dell'art. limita a censure meramente assertive in ordine alla colpevolezza, al trattamento punitivo e alla pericolosità sociale"; Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 c.p.p., in quanto l'atto di appello conteneva motivi di gravame ben precisi, supportati daspecifici e non generici, argomentazioni di fatto e di diritto, che ben circoscrivono i punti della sentenza impugnata e consentono al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato sugli stessi;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di dichiarare inammissibile il ricorso;
Osserva: In materia di impugnazioni, non possono applicarsi, in punto di genericità, all'appello, gli stessi parametri che operano rispetto al ricorso per cassazione. Infatti, nell'ambito del giudizio di appello è sufficiente che la parte indichi specificamente punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta. Ciò in quanto con i motivi di appello, 2 che non siano inficiati da una evidente genericità di per sé soli, l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione dà al giudice di appello la possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto impugnato (Sez. 1, n. 12066 del 5.10.1992, Makram, Rv 193438). Peraltro questa Corte ha chiarito che l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei contro interessati (Sez. 4, n. 40243 del 30.9.2008, Falcioni, R. 241477). Le norme in materia d'impugnazione sono infatti ispirate ad un principio di articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame. Tuttavia tale formalismo non Va inutilmente esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto d'impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del favor impugnationis. Ne consegue che 3 per stabilirne l'ammissibilità, l'atto d'impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio (Sez. 6, n. 5414 del 1° marzo 1995, Marino, Rv 201642; Sez. 6, n. 1472 del 02 novembre 1998, Archesso, Rv. 213442). A sostegno della necessità di un esame complessivo dell'atto di appello, va segnalato che questa Corte ha chiarito che se l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, anche le richieste, queste possono desumersi implicitamente in modo dai motivi, quando da essi emerga inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso, in applicazione del principio del favor impugnationis. (Sez. 6, n. 29235 del 18 maggio 2010, Amato, Rv 248205). Non appare quindi giustificata la decisione di dichiarare inammissibile l'appello del ricorrente, in quanto il relativo atto di impugnazione, non solo conteneva la specifica indicazione dei capi (qualificazione della fattispecieimpugnati delittuosa, trattamento sanzionatorio, applicazione 4 della misura di sicurezza della libertà vigilata), ma per ciascun capo indicava, in modo sintetico ma puntuale, le ragioni delle censure. Né può affermarsi che tali censure era state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado, poiché tale rilievo, se è pertinente nell'ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste а fondamento dell'impugnazione, non utilizzato con riferimento al giudiziopuò essere di appello in considerazione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e punti impugnati. l'ordinanza impugnata deve esserePertanto, annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 27/06/2012. L'estensore Il PresidentePetfl Franco fandone lize 5