Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2014, n. 13071
CASS
Sentenza 14 febbraio 2014

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In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione mafiosa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato, ex art. 416 bis cod. pen., avuto riguardo alle attività dallo stesso svolte, ritenute tipiche di un soggetto intraneo ad una struttura criminale, ancorché i vari collaboratori di giustizia l'avessero disconosciuto come 'loro parì, vale a dire camorrista a tutti gli effetti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2014, n. 13071
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13071
    Data del deposito : 14 febbraio 2014

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