Sentenza 14 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione mafiosa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato, ex art. 416 bis cod. pen., avuto riguardo alle attività dallo stesso svolte, ritenute tipiche di un soggetto intraneo ad una struttura criminale, ancorché i vari collaboratori di giustizia l'avessero disconosciuto come 'loro parì, vale a dire camorrista a tutti gli effetti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2014, n. 13071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13071 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 14/02/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO ZI - rel. Consigliere - N. 478
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 26934/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON FA N. IL 09/05/1944;
RR TO N. IL 18/08/1949;
avverso la sentenza n. 5301/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona della Dott.sa CESQUI E., che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della P.C. Federazione Antiracket Italiana (FAI), avv. RAMELLA C., in sost.ne dell'avv. Pizzuto E., che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore di ON LE avv.ti Cola S., Giaquinto S., nonché il difensore di LE AL avv. Senese A. L., in sost.ne dell'avv. Senese S., i quali, illustrando i relativi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la corte d'appello di Napoli, nell'ambito di un più ampio procedimento a carico di numerosi imputati, ha confermato, nelle sue linee essenziali, la statuizione di primo grado (22 aprile 2010 tribunale di Napoli), riformandola con riferimento ad alcune posizioni, anche in accoglimento di impugnazione del P.M..
1.1. Il processo è relativo all'attività di una consorteria di tipo camorristico ritenuta operante (fino al gennaio 2007) nel quartiere Vomero di Napoli e zone viciniori, consorteria finalizzata alla commissione di estorsioni e di altri reati, con particolare riferimento alla gestione delle sale gioco.
2. La corte di merito, ha condiviso la ricostruzione dei giudici di primo grado in ordine alle complesse vicende dell'associazione di cui al capo A) (art. 416 bis c.p.), rappresentate da scissioni, contrasti, alleanze, rovesciamento di fronti, avvicendamenti al vertice, a seconda anche delle vicende personali
(detenzione/latitanza ecc.) dei singoli soggetti. I giudici di appello hanno ritenuto fossero accertate - sulla scorta di sentenze irrevocabili, di indagini di polizia, di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (VA AR, NE RU, LB CO, OS RU, LA MA, La TO GU) tanto l'esistenza -in origine- di un gruppo capeggiato da NO IO, quanto le successive scissioni, con la formazione, in un primo tempo, di altra societas sceleris, con ai vertici MM LU e ZZ IO, e, in un secondo tempo,con la (ulteriore) divisione del gruppo MM/ZZ in due ulteriori tronconi, facenti capo rispettivamente ai due predetti. Ciò aveva comportato, ovviamente, anche la spartizione delle zone di "competenza" in Vomero "di sopra" e Vomero "di sotto", area, quest'ultima, sulla quale assumeva preminenza, dal 2003, BR ZI, quale luogotenente del ZZ, detenuto dal 1998 al 2006.
3. ON LE e LE AL, giudicati insieme a numerosi coimputati, hanno visto confermare dalla corte di merito la condanna riportata in primo grado.
4. Avverso tale sentenza di conferma, i predetti, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto -unitamente ad altri imputati- ricorso per cassazione.
All'udienza del 4 febbraio 2012, la loro posizione è stata stralciata, di talché i ricorsi dei due predetti vengono in esame oggi, innanzi a questo collegio.
5. ON deduce tre censure.
5.1. Prima censura: manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
Era stata chiesta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale allo scopo di ascoltare LB RA, figlia di LB EN e sorella del collaboratore di giustizia LB CO. LB EN, per quanto si legge in sentenza, aveva mosso pesanti accuse a carico del ON, ma poi, sul letto di morte, aveva ammesso di avere fatto ciò perché nutriva astio e rancore nei confronti del ON, in quanto costui gli aveva negato il prestito di una somma di danaro che gli sarebbe servita per organizzare la vendetta contro coloro che avevano ucciso un altro suo figlio. La corte d'appello ha ritenuto superflua tale audizione, sostenendo che il giudice di primo grado non aveva utilizzato le dichiarazioni di LB EN;
la corte stessa, tuttavia, ha ritenuto di utilizzare tali dichiarazioni e dunque non si comprende la logica in base alla quale il diniego è stato giustificato. Va anche considerato che tutti i collaboratori di giustizia hanno dichiarato di aver conosciuto il ON, ma ciò hanno fatto solo dopo che LB EN aveva reso le sue dichiarazioni.
5.2. Seconda censura: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Tutti i collaboratori di giustizia (tranne La TO GU) hanno dichiarato che ON era una vittima dell'associazione camorristica e non un associato alla consorteria. In particolare il VA, che ebbe ad affidare al ON la somma di 70 milioni di L., essendo egli latitante, ha chiarito che, se non l'avesse avuta in restituzione, egli avrebbe certamente ucciso il ON. Dunque: questo episodio non può certamente essere utilizzato contro il ricorrente come elemento sintomatico della sua intraneità alla societas sceleris..
Perché si possa sostenere che un soggetto milita in una associazione mafiosa, infatti, occorre, per altro, accertare la sussistenza della affectio societatis;
ebbene, è evidente che, se coloro che certamente sono associati non lo riconoscono come "uno di loro", detta affectio non può sussistere.
Il ruolo che i collaboratori di giustizia attribuiscono ON è semplicemente quello di un facoltoso imprenditore del Vomero, che necessariamente doveva fare i conti con la criminalità organizzata che spadroneggiava in quella zona della città di Napoli. Si tratta di collaboratori ai quali è stata riconosciuta dall'autorità giudiziaria ampia credibilità. Non si vede dunque come gli stessi non trovino credito presso il giudicante quando sostengono l'assoluta estraneità del ON alla consorteria camorristica. LA, ad esempio, ha affermato chiaramente che ON non faceva parte dell'associazione e che ci si rivolgeva a lui per consegnargli i soldi che lo stesso "commercializzava". Analoghe dichiarazioni provengono dagli altri collaboratori. È dunque evidente che, poiché il patto sociale deve necessariamente avere carattere bilaterale, il ON non può in nessuna maniera essere ritenuto un associato al clan del Vomero.
La corte poi ritiene di individuare elementi sintomatici dell'appartenenza del ON nel fatto che lo stesso sarebbe stato soprannominato zì EL, ovvero EL 'o UF. Ebbene, a parte il fatto che tale secondo soprannome e' di difficile interpretazione, va contrastata la tesi esposta in sentenza, in base alla quale, l'appellativo di "zio", attribuito al ON, sarebbe - sintomo di rispetto in ambito camorristico. Così non è in quanto la sillaba "zi", nel dialetto napoletano, non deriva dalla parola "zio", ma è corruzione della parola francese che sta per "signore". Dunque nessun valore sintomatico può avere, ai fini del riconoscimento di un qualche prestigio criminale al ricorrente. La sentenza ricorsa poi afferma, del tutto apoditticamente, che la posizione del ON avrebbe subito una evoluzione nell'ambito dell'associazione malavitosa, avendo compiuto costui un vero e proprio "salto di qualità" nel periodo successivo al 1997, vale a dire avendo addirittura assunto il coordinamento della struttura criminale, quando i suoi vertici erano in carcere. Altro dato significativo, secondo la sentenza di appello, si ricaverebbe dal fatto che ON era tra i pochi imprenditori del Vomero che non corrispondeva "il pizzo" ai camorristi. Ciò la corte deduce dalle parole del "pentito" OS RU, parole che, tuttavia, andrebbero lette per intero. Se così avessero fatto i giudici di merito, essi si sarebbe resi conto che il OS osteggiava le cosiddette "estorsioni di strada", ritenendo che la raccolta estorsiva dovesse essere fatta solamente con riferimento agli appalti. Solo per questo egli si era speso in favore del ON.
Non va poi trascurato che il VA riferisce di un tentativo di estorsione in danno del ON, tentativo organizzato dal gruppo del ZZ, il quale fece piazzare una bomba nei pressi della pizzeria di proprietà del ricorrente.
Va anche considerato che i vari "pentiti" hanno iniziato a collaborare in un periodo storico (essendo essi già da anni detenuti) che si colloca al di fuori di dell'arco temporale cui si riferisce la contestazione. In altre parole, i vari LA, OS, VA ed altri sono stati in grado di riferire solo su fatti antecedenti al dies a quo pertinente alla associazione di cui al capo A), dies che la sentenza di secondo grado indica nell'anno 1996.
Il "salto di qualità" viene dedotto dalle parole di La TO GU, ma costui è un collaboratore privo di qualsiasi credibilità, atteso che lo stesso, in costanza di programma di protezione, tenne una condotta del tutto incompatibile, tentando di riorganizzare un suo clan, e, una volta scoperto, tramò per far uccidere i pubblici ministeri che su di lui indagavano. In ogni caso, La TO non sarebbe depositario di notizie di prima mano, ma le avrebbe apprese da un certo RR AR.
Non maggiore considerazione meritano le propalazioni di NE RU, il quale non è stato neanche in grado di identificare in fotografia il ON e che, solo dopo essere stato adeguatamente guidato in udienza dalle domande suggestive del P.M., ha sostenuto che nel bar del ON, in piazza Medaglie d'Oro a Napoli, si sarebbe svolta una riunione di personaggi eminenti della criminalità del Vomero.
Ancora scarsa considerazione si deve dare al contenuto di un'intercettazione telefonica in cui gli interlocutori parlano di un certo LE. Secondo i giudici di merito, tale LE altri non sarebbe che il ON perché costui fu controllato a bordo di un'autovettura insieme con RO NI. Si tratta tuttavia di una circostanza neutra e che nulla dice circa la identificazione del LE con il ON, il quale, secondo quanto la stessa corte d'appello ha sostenuto, era conosciuto con i suoi soprannomi. Altro elemento considerato a carico del ricorrente è il fatto che egli sarebbe stato in grado, con il suo intervento, di scongiurare l'omicidio di un associato, UI AL (TO IE "e mmerda). La notizia proviene da LB CO, il quale tuttavia la ha appresa de relato da tale TE EA. Ma, anche se tale informazione fosse vera, essa non sarebbe concludente. Invero, se ON avesse ordinato un omicidio, questo sarebbe stato un elemento da valutare a suo carico, ma non si vede come un'azione diretta in senso contrario possa essere sintomatica della sua intraneità ad una struttura di camorra.
5.3. Con la terza censura, si deduce erronea applicazione della legge penale. Secondo quanto si legge in sentenza, il ON avrebbe svolto funzione di paciere tra i vari clan camorristici, avrebbe assicurato la custodia del danaro dei latitanti, avrebbe avuto contatti diretti con BR ZI e altri vertici criminali. Ebbene, a parte la apoditticità di tali affermazioni, resterebbe da chiarire a quale gruppo criminale dovrebbe essere ascritto il ON. Non si può essere chiamati a rispondere di associazione di tipo mafioso se non su chiarisce a quale consorteria mafiosa si appartiene.
D'altra parte, per quel che riguarda l'elemento psicologico, è certo che non basta la commissione di uno o più fatti delittuosi per ritenere pacificamente un soggetto intraneus ad un'associazione camorristica, ma è necessario che lo stesso abbia consapevolezza e volontà di agire per il perseguimento di uno scopo comune. 6 In data 17 gennaio 2014 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si introducono ulteriori sei censure.
6.1. Prima censura: violazione dell'art. 125 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost., atteso che la sentenza è priva di motivazione. La corte d'appello ha ritenuto di poter motivare per relationem in assenza dei presupposti che legittimano tal tipo di argomentazione. Invero essa si limita a dichiarare di aderire alla ricostruzione operata dal primo giudice, senza dar conto degli specifici motivi di impugnazione proposti e senza dare risposta ad essi. Oltretutto, la corte partenopea, da un lato, ritiene e afferma di dover integrare la motivazione del primo giudicante, dall'altro, come premesso, si riporta semplicemente alla stessa e, dunque, cade in contraddizione patente.
6.2. Seconda censura: violazione dell'art. 521 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost., per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Ci si trova al cospetto di un macroscopico travisamento della prova, in quanto la corte d'appello si discosta dal senso e dal significato delle prove dichiarative raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale. Per quel che riguarda, ad esempio, le attività delittuose connesse al gioco d'azzardo, la corte trascura di rilevare che è emerso incontrovertibilmente che esse facevano capo a Di RI RT e a RO NI e non certo al ON, che, in quanto semplice titolare dell'immobile, riceveva ben poco dall'attività che in esso si svolgeva, in quanto la parte più rilevante del guadagno competeva a chi aveva la disponibilità delle slot-machine.
Sotto altro aspetto, deve essere evidenziata la genericità della imputazione, atteso che non si è chiarito a quale consorteria avrebbe fatto capo il ricorrente. Invero, il capo d'imputazione appare come un coacervo di notizie e di dati nei quali non è semplice orientarsi. Tanto per cominciare, non si capisce quale sarebbe la data di inizio dell'attività criminosa, vale a dire della nascita dell'associazione. A pagina 28 della sentenza di appello si sostiene che tale data va indicata nel dicembre del 1996. Tanto- premesso, è da rilevare che non è stato chiarito quale sarebbe stata la specifica e determinata condotta attribuita al ON, condotta che, ovviamente, dovrebbe essere finalizzata al vantaggio dell'associazione. Tutti i collaboratori di giustizia descrivono il ricorrente come una vittima del clan, mentre i giudici di secondo grado gli attribuiscono, al più, il ruolo di paciere che agisce super partes. In realtà, descrivere il ON come imprenditore colluso, piuttosto che come imprenditore vittima, rappresenta un assunto logicamente arbitrario e del tutto sganciato dalle emergenze fattuali. È nota in dottrina e giurisprudenza la differenza tra i due tipi di imprenditori che si trovano ad operare in zona di criminalità organizzata.
6.3. Con la terza censura, si deduce travisamento della prova e conseguente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
I giudici di appello hanno di fatto ignorato le doglianze difensive. Ai sensi della "nuova versione" dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il giudice di legittimità ben può valutare se il giudice di merito si sia discostato da quelle che sono le obiettive emergenze processuali, analizzando gli atti, da intendersi, non solo, come gli atti provenienti dai difensori (impugnazioni, istanze, memorie), ma anche come atti a contenuto probatorio (es. dichiarazioni di testi, collaboratori di giustizia ecc).
Ebbene, secondo la corte territoriale, le dichiarazioni di EL, di OS, di VA convergerebbero sui rapporti di vicinanza e sui rapporti fiduciari, che sarebbero intercorsi tra ON e personaggi di notevole spessore criminale. Basta però una semplice scorsa ai verbali delle dichiarazioni dei predetti per rendersi conto che esse sono in senso assolutamente contrario.
Oltretutto: LA può rendere dichiarazioni per fatti accaduti fino al 1991, o, al più, fino al 1995, epoca della sua collaborazione, OS fa riferimento a episodi avvenuti negli anni '90, VA, che fino dagli anni '80 e' stato braccio destro di NO, è colui che richiese tangenti al ON. Proprio VA è netto nell'affermare che il ricorrente non ha mai svolto alcuna attività illecita. Lo stesso ricorda anche -come premesso- che fu piazzata una bomba nei pressi della pizzeria del ricorrente e fa riferimento all'episodio dell'affidamento dei 70 milioni di L., prima ricordato.
Il collaboratore La TO anche fa riferimento a condotte fuori contestazione, perché riferisce fatti avvenuti prima del suo arresto che risale al 6 giugno 1996. Non si comprende dunque come costui possa affermare che ON avrebbe preso le redini del clan a partire dal 1997.
Ma è poi lo stesso La TO che riferisce che, per quanto a sua conoscenza, ON non aveva mai finanziato il clan. NE e LB rendono dichiarazioni che -ancora una volta- vengono travisate dal giudice del merito. Quanto alla riunione nel bar del ON, basta leggere con attenzione le dichiarazioni del NE per comprendere che essa non fu organizzata dal ON, ma da tale OT
IO. Si tratta dunque di un incontro del tutto occasionale, che non può essere ritenuto significativo e sintomatico. In particolare poi LB CO ha, con determinazione e ripetutamente ed anche per iscritto, chiarito che ON non è assolutamente da considerarsi persona associata alla camorra. La corte napoletana afferma che la qualificazione giuridica dei fatti spetta sempre al giudice e mai al collaboratore di giustizia. Ciò può essere vero per la fase cautelare, ma non è più vero quando l'imputato sceglie di definire la propria posizione con il dibattimento, luogo nel quale si forma e si acquisisce la prova. Esiste poi un limite alla possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, limite messo bene in chiaro da corposa giurisprudenza di legittimità.
6.4. Con la quarta censura, si deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost., sempre con riferimento all'apparato motivazionale. La difesa di ON, pur condividendo le premesse metodologiche esplicitate dalla corte d'appello, non ne condivide assolutamente l'applicazione al caso di specie. E invero nessuna analisi della credibilità dei dichiaranti è stata effettuata, così come prescrive la giurisprudenza di legittimità. Peraltro, poiché ci si trova in presenza di meri indizi, avrebbe dovuto essere applicato il principio di cui dell'art. 192 c.p.p., comma 2, circa la necessità che tali indizi appaiano gravi, precisi e concordanti. Tale non è il caso di specie, nel quale, anzi, gli indizi sono scarsi e, se un senso hanno, è quello contrario a quanto ritenuto dalla corte d'appello.
Se è vero che le chiamate in correità o in reità, da sole, non possono certamente formare prova, è pur vero che, in caso di convergenza, l'univocità delle stesse in ordine un fatto specifico, può essere ritenuta dal giudice quale prova per addivenire a una sentenza di condanna, ovvero, come nel caso di specie, per escludere la responsabilità dell'imputato. Invero, nel caso in esame, la convergenza è nel senso della estraneità del ON alla struttura malavitosa operante al Vomero. Solo una cognizione parcellizzata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ha consentito alla corte di merito di giungere a conclusioni opposte.
6.5. Con la quinta censura si deduce violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p. e agli artt. 24 e 111 Cost., per l'errata qualificazione giuridica delle condotte addebitate all'imputato. Si tratta di doglianze difensive già rappresentate al giudice d'appello e completamente ignorate. Far parte di un'associazione mafiosa è condotta di difficile e controversa prova. È noto infatti che la mera contiguità agli elementi che compongono una banda criminale non può essere assunta come sintomo dell'appartenenza alla stessa. È necessario che il soggetto offra significativi e duraturi contributi e che egli sia mosso da una vera e propria affectio societatis. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno assolutamente omesso di motivare su tali punti, di talché non è emerso affatto che il ON avrebbe volontariamente perseguito gli scopi dell'associazione nella piena consapevolezza di operare sinergicamente con gli altri associati. Invero: un comportamento meramente episodico, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, non può integrare la condotta di partecipazione. Un imprenditore è colluso con la camorra quando dal rapporto con i camorristi ricava anche vantaggi. I vantaggi, vale a dire, debbono essere reciproci per l'imprenditore e per i camorristi. Nel caso di specie, come più volte anticipato, ON è una semplice vittima della prepotenza criminale di altri.
6.6. Con la sesta censura, si deduce violazione dell'art. 62 bis c.p., dell'art. 125 c.p.p. e, ancora una volta, degli artt. 24 e 111 Cost..
Nella sentenza di appello, nonostante esistesse specifico gravame della difesa, non vi è traccia, nemmeno grafica, di una motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare alla possibilità che l'imputato potesse beneficiare delle attenuanti generiche. Non vi sono reati per i quali dette attenuanti siano aprioristicamente incompatibili. È nota, d'altra parte, la funzione regolatrice delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. Ebbene, le condotte del ON, seppure fossero state poste in essere, al massimo potrebbero essere inquadrate nell'ipotesi di favoreggiamento personale o nella figura anomala del concorso esterno. La sentenza impugnata non si pone minimamente tali problemi e, superficialmente, si limita a confermare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado. La mancanza di motivazione è lampante e merita di essere corretta.
7. LE articola il suo ricorso su quattro censure.
7.1. Con la prima censura, deduce violazione di legge processuale e carenza dell'apparato motivazionale in quanto la corte d'appello di Napoli ha violato i principi di diritto costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di medesimezza del fatto, ai fini della operatività della preclusione del principio del ne bis in idem, con conseguente violazione del diritto alla prova, per avere altresì i giudici utilizzato a carico del ricorrente elementi di prova pregressi e già sottoposti al vaglio di altre autorità giudiziarie e confluiti in altrettante pronunce giurisdizionali. Il concetto di medesimo fatto con riferimento al delitto associativo è stato oggetto di riflessione giurisprudenziale approfondita. È evidente che un unico soggetto può contemporaneamente aderire a più sodalizi criminosi. Dunque, in tema di associazione per delinquere, il fatto è diverso quando l'imputato fa parte, in coincidenza temporale, di due o più distinti organismi malavitosi, ma anche quando la condotta prosegua o riprenda in epoca successiva a quella accertata con la sentenza di condanna. Orbene, nel caso di specie, non viene chiarito per qual motivo LE viene ritenuto associato al clan del Vomero di cui al capo A) del presente procedimento. Per affermare ciò, la corte di merito è costretta a ricorrere ad un altro travisamento per omessa valutazione degli atti. La corte, in particolare, tentando di "correggere il tiro" dopo la sentenza di primo grado, afferma che alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono semplicemente relative alla collocazione storica dell'imputato in seno al gruppo criminale, ma ciò che interessa in questa sede è l'eventuale sviluppo successivo della condotta del LE. Ebbene, secondo la corte partenopea, la novità sarebbe costituita, rispetto alle due precedenti sentenze a carico del LE specificamente indicate nei motivi d'appello, dal fatto che è contestata una condotta di partecipazione ad una associazione che si caratterizza per la nuova connotazione raggiunta dopo la scissione in due gruppi contrapposti. Ma è subito da notare la imprecisione e la genericità del capo d'imputazione, il quale fa riferimento, attraverso l'avverbio "successivamente" a periodi temporali non ben distinti e delimitati.
Dovendo indicare gli elementi probatori nuovi e differenti posti a sostegno del suo convincimento in ordine alla pretesa permanenza del ricorrente nel gruppo nella sua nuova connotazione, la corte valorizza le dichiarazioni provenienti dal collaboratore di giustizia VA AR. Ma proprio VA fu la principale fonte di prova evidenziata nella sentenza 26 marzo 2007, con la quale LE fu condannato per partecipazione al gruppo criminale ZZ-MM. D'altra parte, la scissione tra ZZ e MM è già presente nelle sentenze precedenti (relative al ricorrente). Nè può dimenticarsi che VA ha iniziato a collaborare nel 1997. Per tale ragione, la difesa aveva già evidenziato che le dichiarazioni di costui non potevano aggiungere nulla rispetto al segmento di condotta non coperto da precedente giudicato. Non diversamente si deve ritenere per le dichiarazioni provenienti da altro collaboratore, NE RU, il quale -a sua volta- si è riferito, come illustrato nei motivi d'appello, al periodo dell'anno 1997. In sintesi, ne' VA, ne' NE hanno reso chiamate di correo individualizzati nei confronti di LE, chiamate successive ai fatti coperti dal precedente giudicato.
Quanto ad LB CO, lo stesso definisce il ricorrente come un "vecchio camorrista del Vomero". Tutto il suo racconto è connotato dall'uso dei verbi al passato. Nè diversamente si può argomentare se si fa riferimento alla pretesa estorsione consumata in zona Antignano, in quanto la partecipazione del LE a tale atto criminoso non rientra nelle conoscenze dirette dell'LB, ma è semplicemente supposta dallo stesso, come si ricava chiaramente dal tenore delle sue dichiarazioni.
Si legge poi in sentenza che LB indicherebbe il ricorrente come stipendiato dal clan e materialmente coinvolto nella attività estorsiva. Anche in questo caso ci si trova di fronte al travisamento della prova. Quanto allo stipendio, esso viene indicato in lire ed è quindi evidentemente riferito a un'epoca decisamente antecedente;
quanto all'estorsione, vale quanto si è appena premesso. Ancora in ordine alla medesimezza del fatto in riferimento al reato associativo, è stato chiarito dalla giurisprudenza che sono del tutto ininfluenti i mutamenti relativi all'ampiezza della base personale dell'associazione, ovvero all'oggetto del programma criminoso. Vale a dire che un'associazione rimane la stessa anche se alcune persone aderiscono e altre se ne allontanano e se il programma criminoso si amplia, ovvero si restringe.
Altro errore in cui cade la corte d'appello è quello in base al quale ritiene di non poter applicare il principio del ne bis in idem con riferimento a una sentenza non passata in giudicato. In tal senso viene ignorato l'insegnamento delle Sezioni unite della corte di cassazione.
7.2. Con la seconda censura, si deduce ancora violazione di legge processuale e carenza dell'apparato motivazionale sotto l'aspetto del travisamento della prova per omessa valutazione di elementi di fatto favorevoli alla tesi del ricorrente.
Con i motivi di appello, si era posta in dubbio l'attendibilità di LB CO anche in considerazione del fatto che costui aveva ritrattato le sue originarie dichiarazioni e al fatto che egli stesso aveva ammesso che era spesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quando commetteva delitti.
Si tratta di censure del tutto ignorate dai giudici di appello. Peraltro, la corte napoletana entra in evidente contraddizione quando, da un lato, supera l'eccezione di nullità per la mancata presa in considerazione della memoria proposta e depositata ai sensi dell'art. 121 c.p.p., a disposizione del giudice di primo grado (che non ne ha minimamente dato conto in motivazione), dall'altro, dopo aver premesso che il giudice di secondo grado ben può integrare la motivazione del primo giudicante, finisce per riportarsi per relationem all'apparato argomentativo del tribunale. Non maggiormente concludenti sono le considerazioni che si leggono in sentenza a proposito delle conversazioni intercettate, con particolare riferimento alla intercettazione ambientale del giorno 8 settembre 2004. In essa si parla della "mesatella" che avrebbe percepito il LE. Il riferimento alla moneta ormai i non più in circolazione colloca, come premesso, l'episodio riferito in un'epoca certamente anteriore. E tuttavia la corte di merito sostiene che, nel corso della medesima conversazione, LE sarebbe stato indicato come persona ancora attualmente partecipe del gruppo. Così non è (e in ciò consiste ulteriore travisamento della prova) se si legge nella sua integrità la conversazione trascritta e se si riflette sul fatto che, anche in questo caso, si fa riferimento a fatti del passato e in particolare ai numerosi morti che la condotta del LE aveva causato.
Dunque, la conversazione non è stata valutata nella sua interezza e in ciò consiste il principale profilo di travisamento. Il fatto poi che le condotte addebitate al LE siano datate e certamente precedenti all'arco temporale che riguarda l'attuale imputazione, si deduce anche dalle dichiarazioni dei testi appartenenti alla polizia giudiziaria, MA e FA, i quali hanno reso inequivoca dichiarazione in tal senso.
7.3. Con la terza censura, si deduce violazione di legge sostanziale in relazione agli artt. 2 e 81 cpv. c.p., atteso che, a tutto voler concedere, la condotta addebitata al ricorrente si sarebbe sviluppata tutta prima della modifica dell'art. 416 bis c.p.. Non sarebbe dunque applicabile l'aggravamento di pena conseguente al novum legislativo. Inoltre, la corte non ha mai chiarito esaurientemente per qual motivo la nuova militanza del LE nella pretesa nuova associazione non possa essere considerata quale mera continuazione della precedente attività associativa.
7.4. Con la quarta censura, si deduce carenza dell'apparato motivazionale in ordine all'art. 192 c.p.p., in quanto, secondo i giudici di appello, sarebbe stata correttamente applicata l'aggravante di cui dell'art. 416 bis c.p., comma 4, per la sua natura oggettiva. In realtà, la semplice disponibilità di armi non può essere posta a carico di chi non ha compiuto in concreto "scorrerie in armi", così come recita, appunto, il quarto comma predetto e come ritenuto la giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura del ricorso del ON è manifestamente infondata. Il fatto che LB EN, sul letto di morte, avesse dichiarato di avere accusato ON in quanto mosso da sentimenti ostili nei confronti del predetto è circostanza che faceva già parte del patrimonio cognitivo del giudice di primo grado, per averlo affermato il collaboratore di giustizia LB CO. Sotto tale aspetto, evidentemente, la riapertura dell'istruzione dibattimentale per acquisire una notizia già nota ai giudicanti avrebbe costituito attività istruttoria del tutto superflua e, come tale, da evitare.
1.1. Il fatto poi che il giudice di primo grado avesse deciso di non utilizzare le dichiarazioni di LB EN non impediva ai giudici di secondo grado di utilizzare le medesime dichiarazioni, atteso che il giudice di appello può certamente integrare l'apparato motivazionale esibito dal primo giudicante.
La corte di appello, dunque, pur consapevole dell'astio che LB EN nutriva nei confronti di ON e della ragione di tale astio, ha ritenuto di utilizzare le dichiarazioni del predetto e di valutarle, evidentemente, anche alla luce dell'intero contesto probatorio a sua disposizione. Invero, le motivazioni che spingono ad accusare una persona vanno tenute distinte dal contenuto delle accuse e, se, comunque, dette motivazioni devono essere conosciute ed esaminate, ciò non sta necessariamente/significare che una persona che nutre rancore per un'altra non possa, comunque, riferire fatti veri.
1.2. Il fatto poi che, come lo stesso ricorrente lamenta, il giudice di secondo grado abbia utilizzato le dichiarazioni di LB EN, a differenza di quel che aveva fatto il giudice di primo grado, sta a dimostrare che, quantomeno in parte qua, la sentenza di secondo grado non motiva interamente per relationem con riferimento quella di primo. Sul punto, dunque, la censura (con la quale si lamenta "l'appiattimento" della corte d'appello sulla trama argomentativa che il tribunale ha posto a supporto della sua decisione) appare, quantomeno, in contraddizione con la doglianza (prima censura dei motivi nuovi) in base alla quale il secondo giudicante avrebbe utilizzato una fonte di prova del tutto trascurata in primo grado.
2. La seconda censura è infondata.
2.1. È vero che, come emerge dalle sentenze di merito, i vari collaboratori di giustizia non hanno riconosciuto il ON come un "loro pari", vale a dire un camorrista a tutti gli effetti e che anzi alcuni di essi lo hanno indicato come vittima del clan operante al Vomero.
È vero anche, tuttavia, che a pagina 130 della sentenza di secondo grado si afferma a chiare lettere -sulla base del contenuto di conversazioni intercettate- che questo ricorrente era destinatario di incarichi di particolare fiducia da parte del BR, che ON si occupava di cambiare gli assegni provenienti dalle attività delle sale gioco e, principalmente,che egli aveva il compito di reperire gli avvocati (evidentemente da officiare per la difesa degli associati). Si tratta di emergenze probatorie che si caratterizzano, non per la loro "storicità", ma -evidentemente e al contrario- per la loro attualità.
A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni di LA MA (RI 'a puttana), il quale indica nel ON, come premesso, colui che si occupava di "commercializzare" i loro illeciti guadagni;
il che, evidentemente, altro non puo' significare che il ricorrente si occupava di riciclare i soldi del clan e degli associati.
2.2. Si tratta di attività tipiche di un soggetto intraneo ad una struttura di stampo criminale, un soggetto che gestisce momenti fondamentali della vita associativa ed economica del clan, un soggetto che, per la sua posizione sociale e per la sua collocazione professionale (un imprenditore), è in grado di far "girare il danaro" e di mettere a frutto quanto gli associati hanno guadagnato con la loro attività contra jus.
Le predette emergenze probatorie, sempre per quel che si legge nella sentenza impugnata, derivano da attività di intercettazione e dunque hanno una innegabile valenza oggettiva, vale a dire, costituiscono materiale probatorio direttamente utilizzabile e valutabile da parte del giudicante.
2.3. Tali emergenze processuali, tuttavia vengono - tamquam non essent - del tutto ignorate nei ricorsi proposti nell'interesse del ON;
e tuttavia si tratta di elementi di indiscutibile solidità e di ineliminabile rilevanza.
2.4. A ciò si deve aggiungere quanto ancora emerge dagli atti (e dagli stessi ricorsi), vale a dire che il ON era, quanto meno, proprietario (o comunque detentore) degli immobili nei quali il clan aveva installato le sue slot-machine. Non a caso egli fu controllato in auto insieme con RO NI (come si ricorda nello stesso ricorso), persona coinvolta proprio nella gestione delle "macchinette mangiasoldi". Emerge, dunque ancora una volta (e la sentenza ricorsa lo evidenzia), da un lato, una convergenza di interessi economici tra il ON e gli altri associati, dall'altro, la attualità dell'inserimento del ricorrente nella struttura malavitosa che dominava il quartiere Vomero.
2.5. Tanto premesso, ferma restando la validità, sul piano teorico, della distinzione tra imprenditore colluso (con la criminalità organizzata) e imprenditore vittima della stessa, sta di fatto che, come l'esperienza giudiziaria ha ampiamente dimostrato, il passaggio dalla prima alla seconda categoria è tutt'altro che infrequente. La collusione ben può essere frutto del cedimento alla pressione criminale ed essere interpretata da parte dell'imprenditore vessato come il male minore, anzi, col tempo, come un indubbio vantaggio per il soggetto cooptato nella struttura malavitosa. Il clima "vischioso" che caratterizza il milieu camorristico rende non infrequenti questi passaggi di frontiera.
Nel caso in esame, la riprova è data dalle dichiarazioni di La TO GU, il quale ha riferito che, avendo avuto il ON intenzione di installare le sue slot anche nel comune di Mondragone (zona di "competenza camorristica", appunto, dei La TO), egli aveva avuto un abboccamento con esponenti di quel clan. Inserito l'episodio nell'intero contesto probatorio, emerge con tutta evidenza che, intanto fu possibile instaurare tale contatto, in quanto ON era persona non estranea alle logiche e alle appartenenze camorristiche.
2.6. Suscita poi non poca meraviglia l'affermazione contenuta nella terza censura dei motivi nuovi, in base alla quale si afferma che la qualificazione giuridica di una condotta spetta al giudice solo nella fase cautelare, ma è poi nella disponibilità degli imputati (ovvero -non si comprende bene- dei collaboratori di giustizia) nella fase dibattimentale.
È agevole replicare che solo al pubblico potere -e non certo al potere criminale- spetta, da un lato, porre i parametri normativi in base ai quali classificare determinate condotte e, dall'altro, interpretare tali condotte alla luce dei predetti parametri, secondo la nota impostazione giustinianea per la quale solo lo Stato (all'epoca impersonato dall'imperatore) è tam conditor quam interpres legum (Dig. Iust. Aug. C.
1. L. 14,12,1). Vale a dire che, quale che fosse l'idea che i "pentiti" avevano dello status del ON, ciò che rileva in merito non è l'opinione dei predetti, ma il convincimento del giudice, il quale, in base agli elementi raccolti (tra i quali, ovviamente, anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) e ai parametri valutativi forniti dal legislatore, giunge alle sue conclusioni, rapportando la fattispecie concreta, consistente nella condotta effettivamente accertata a carico, dell'imputato, alla fattispecie astratta di cui all'art. 416 bis c.p.. In altre parole: non è camorrista colui che gli altri camorristi definiscono tale, ma colui che il giudice, applicando la legge, riconosce riconducibile al paradigma normativo contenuto nel codice. E non si dica che il disconoscimento da parte degli altri camorristi fa venir meno l'affectio societatis, in quanto -evidentemente- essa non è da intendersi come il sentimento di maggiore o minor sintonia con i (dis)-valori della struttura malavitosa, e neanche come il formale riconoscimento di una qualifica, ma come l'esistenza di un vincolo associativo stabile e non circoscritto ad uno o più delitti, bensì consapevolmente esteso a un generico programma delittuoso (ASN 19920744-RV 190879), in forza del quale tutti gli aderenti sono portati a cooperare, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (ASN 199508046-RV 202031). 2.7. È evidente allora che l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri sodali (ASN 199411446-RV 200938).
Ciò che -in sintesi- ha rilevanza non è ne' l'esistenza di un accordo consacrato in atti di costituzione, in uno "statuto", in una cerimonia di iniziazione/affiliazione o in altre manifestazioni di rituale adesione, e neanche la formale attribuzione della qualifica di associato da parte degli altri sodali, ma -posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge- l'innestarsi del contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune.
Diversamente ragionando, si giungerebbe alla paradossale conclusione che si è camorristi (o mafiosi, o ndranghetari ecc), non perché ci si comporta secondo lo schema normativamente previsto -in via astratta e generale- dall'art. 416 bis c.p., ma sulla base delle regole interne del sodalizio criminale, quasi che potesse concepirsi l'esistenza di un rinvio (a scelta, statico o dinamico) dall'ordinamento statale all'ordinamento malavitoso.
2.8. Il profondo, radicato, significativo inserimento del ON nel clan vomerese deriva, come si è anticipato, dal contenuto delle intercettazioni sintetizzate a pagina 130 della sentenza ricorsa, cui le parole dei collaboratori di giustizia (e specialmente quelle del LA) forniscono significativo riscontro, riscontro da valutarsi obiettivamente e anche al di là e persino contro le loro opinioni. Invero, ciò che si richiede al "pentito" non è l'espressione di un giudizio, ma l'esposizione dei fatti di cui egli è a conoscenza (diretta o indiretta), fatti che possano poi essere riscontrati, secondo il canone ermeneutico di cui dell'art. 192 c.p.p., comma 3. 2.9. A maggior ragione, nessun rilievo può avere poi l'appellativo che i sodali riservavano ON. Per incidens è appena il caso di notare che la fantasiosa etimologia dell'apocope "zì" (zì EL) proposta nel ricorso non trova alcun riscontro nella realtà, essendo noto lippis et tonsoribus che, negli strati popolari della città di Napoli, è il termine don (di chiara ascendenza spagnola) quello che sta a significare "signore".
L'intervento di OS RU ('o Corvo) per evitare il pagamento del pizzo al ON, i contatti con il clan La TO a
Mondragone, oltre alle ricordate performance in campo finanziario del ricorrente (cambio assegni, versamento "stipendi", "commercializzazione" dei guadagni illeciti degli associati), la messa a disposizione del suo locale per un summit di camorra (poco importa, a tal punto, se promosso dal Totato o dal ON stesso) sono altrettanti elementi Che, come correttamente pongono in evidenza i giudici del merito, contribuiscono a completare il quadro relativo alla personalità del ON e al suo pieno inserimento nella consorteria camorristica del quartiere Vomero.
2.10. L'avere poi l'imputato impedito la soppressione di UI AL, contrariamente a quel che si legge nel ricorso, è ulteriore elemento che attesta la rilevanza del ricorrente all'interno del clan, atteso che lo jus vitae (appunto) ac necis nei confronti dei sottoposti costituisce indice di chiara sintomaticita della posizione elevata di chi lo detiene e lo esercita.
3. Quello della precisa individuazione -nei singoli momenti storici- del gruppo criminale al quale ascrivere il ON non è problema che possa incidere sulla sua qualifica di associato, atteso che, come contestato nel capo d'imputazione e come ampiamente sostenuto e provato in sentenza, nel ristretto spazio territoriale del quartiere Vomero si assistette, come frequentemente accade nella criminalità camorristica, a successive scissioni e ricomposizioni, di talché l'adesione dell'imputato a un troncone, ovvero a un altro, ovvero ancora la sua eventuale permanenza "al di sopra delle parti" nel tentativo di restaurare la pax camorristica costituiscono circostanze che non possono certo far venir meno il suo ruolo di associato a pieno titolo, ma anzi ne esaltano la collocazione apicale, collocazione che non è semplicemente "un fatto storico", ma che rivestiva (all'epoca delle indagini) un evidente carattere di attualità, come comprovato, appunto dal contenuto delle intercettazione e dall'esito dei controlli, che hanno consentito di verificare la costanza delle frequentazioni del ON con personaggi della locale malavita.
4. Quanto si è venuto fin qui scrivendo con riferimento alle tre censure articolate nel ricorso originario contiene considerazioni valide a inficiare anche la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta censura dei motivi nuovi, dovendosi solo precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, le chiamate in correità o in reità costituiscono vere e proprie prove, che, tuttavia, per esplicito dettato normativo, abbisognano di elementi di riscontro.
In ordine al giudizio di attendibilità dei collaboranti, poi, si riscontra un intima contraddizione tra quanto sostenuto nei motivi principali e quanto si afferma nei motivi nuovi, atteso che la seconda censura del ricorso esteso dall'avv. Caroleo-Grimaldi da per scontata tale credibilità, che, viceversa, viene messa in dubbio con i motivi nuovi. In proposito si rimanda a quanto si chiarirà al successivo punto 9.1.
Come ampiamente premesso, d'altra parte, tali elementi vanno individuati nel contenuto delle intercettazioni sintetizzate a pagina 130 e, anzi, per quel che si è sopra sostenuto, l'onere probatorio è principalmente assolto dal contenuto di tali intercettazioni.
5. Quanto alla sesta censura avanzata con i motivi nuovi, è noto (cfr S.U. sent. 4683 del 1998, ric. Bono e altri, RV 210259) che essi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a), (da ultimo ASN 201200073-RV 251780). Ebbene, nei motivi principali, non si leggono doglianze relative al trattamento sanzionatorio, ne', per quel che si legge nella sentenza di secondo grado (cfr. pagina 132), doglianze analoghe furono formulate con l'atto di appello. La corte di merito, pertanto, non doveva pronunziarsi sul punto.
6. Conclusivamente il ricorso del ON merita rigetto e lo stesso va condannato alle spese del grado.
- 7. Venendo al ricorso del LE, è da rilevare che la prima censura è infondata.
8. Invero il principio del ne bis in idem non è stato violato dalla sentenza impugnata. La corte territoriale ha messo in evidenza come parte delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferisca agli anni passati e quindi come tali dichiarazioni vadano correttamente ricondotte all'operato criminale che questo soggetto tenne in periodi storici effettivamente coperti da precedente giudicato.
8.1. Il problema è dunque quello di verificare se vi sia stata una "ultrattività associativa" del LE. Invero, come correttamente si osserva nel ricorso, per non incorrere nella preclusione del ne bis in idem, occorre che l'agente o abbia, contemporaneamente, militato in due distinte associazioni malavitose (ma sia stato giudicato solo per l'adesione ad una di esse), ovvero, dopo essere stato condannato per appartenenza ad una societas sceleris, abbia successivamente continuato ad operare nella medesima struttura delinquenziale. Tale ultima è l'ipotesi fatta propria dai giudici di merito, i quali sostengono che questo ricorrente ha continuato -pur dopo le condanne- ad essere un associato alla camorra vo me rese.
- 8.2. Il lamentato travisamento della prova, se si legge con attenzione la sentenza impugnata, in realtà non ricorre atteso che i giudici di secondo grado sono attenti a distinguere la pregressa attività criminosa da quella successiva.
Il fatto che LE sia stato indicato come un "vecchio camorrista", non sta, in vero, necessariamente a significare che lo stesso sia un "ex camorrista", in quanto, evidentemente, chi ha antiche militanze delinquenziali, non per questo, non può continuare a delinquere nello stesso modo. La espressione "vecchio camorrista" è quantomeno ambigua, in quanto, se essa può certamente significare "camorrista dei tempi andati", può tranquillamente anche avere il senso di "camorrista di vecchia data", di talché non è concettualmente errato intendere "vecchio camorrista" come "camorrista vecchio" o, quantomeno, appunto, "camorrista di vecchia data", ma, a tutt'oggi, ancora attivo e operativo.
Tale seconda accezione è quella fatta propria dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, ricordando l'antica militanza criminale del LE, ne attestano la permanente attività.
Il riferimento alla estorsione consumata in zona Antignano, per quanto è dato comprendere dalla lettura della sentenza, è fatto in relazione ad un accadimento recente. In proposito, non ha evidentemente importanza comprendere se LE (insieme con tale 'o Scugnato, vale a dire SA AL) abbia, oppure no, consumato la predetta estorsione (secondo quanto si legge nel ricorso, LB CO esprimerebbe una sua opinione e non racconterebbe un fatto); ha viceversa importanza il fatto che il predetto collaboratore, parlando del ricorrente come persona che, recentemente, ha consumato un'estorsione, perciò solo, lo indica come persona che continua a far parte dell'associazione che tal tipo di reati consumava nella zona del Vomero. In altre parole: poiché al LE non è addebitato il delitto di cui all'art. 629 c.p., ma quello di cui all'art. 416 bis c.p., non ha rilievo il fatto che LB non abbia raccontato un episodio a sua diretta conoscenza, ma abbia espresso un suo convincimento, ma ha rilievo il fatto che il predetto collaboratore di giustizia abbia indicato l'imputato come persona che, in quanto "autorizzata" ad avanzare richieste estorsive, doveva ritenersi -ancora all'epoca- militante nel clan vomerese. L'argomento suggestivo in base al quale lo "stipendio" del LE cui si fa riferimento in una delle conversazioni intercettate, in quanto corrisposto in lire, deve riferirsi necessariamente agli anni trascorsi, è poi neutralizzato da quanto si legge a pagina 168 della sentenza di appello, nella quale si da atto di uno "stipendio aggiornato", oscillante tra i 2000 e i 2500 Euro. Al proposito, LB ricorda la protesta del LE al quale era stata prospettata la necessità di ridimensionare tale "retribuzione" e la reazione di BR ZI, che all'epoca reggeva le fila del clan, il quale aveva addirittura in animo di sopprimere il LE, che aveva osato, appunto, protestare. Di tale omicidio era stato incaricato proprio l'LB. È allora evidente che tale dichiarazione del collaboratore trova riscontro -indiretto ma pertinente- nel contenuto della intercettazione sopra ricordata, dalla quale si ricava che il LE, "vecchio camorrista", già nei tempi andati (come nell'attualità) percepiva la "mesatella" (prima in lire, poi in euro) dalla struttura malavitosa per la quale "lavorava".
9. Quanto alla mancata valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e in particolare delle dichiarazioni dell'LB e dunque al fatto che la sentenza di secondo grado si sarebbe completamente adagiata sulla motivazione del primo giudice, vale quanto si è premesso a proposito della posizione del ON.
9.1. È poi ancora il caso di rilevare che la attendibilità dei predetti collaboratori è stata recentemente asseverata all'esito del passaggio in giudicato di altra sentenza a carico di altre persone militanti del medesimo clan. Si tratta del "troncone originario" del presente procedimento, dal quale le posizioni di ON e LE furono a suo tempo -come premesso-stralciate. Il passaggio in giudicato è scaturito dal rigetto -ad opera di questa stessa quinta sezione (cfr. sentenza 11 giugno 2013 nei confronti di LB CO ed altri)- dei ricorsi proposti da numerose persone, originariamente coimputati con il LE (e col ON). Anche in quel caso l'impianto accusatorio si fondava largamente sulle dichiarazioni di quegli stessi collaboratori di giustizia, "utilizzati" dai giudici di merito anche nel presente procedimento. 10. La terza censura è fondata nella sua seconda articolazione;
per tale ragione, la sentenza impugnata va annullata in parte qua, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
Invero, del tutto immotivatamente (cfr. pagina 174), la corte napoletana ha escluso la possibilità di porre la nuova condotta associativa in continuazione con quella precedentemente accertata e oggetto di (almeno una) sentenza passata in giudicato. In realtà, se si ipotizza che, nel quartiere Vomero e zone adiacenti della città di Napoli, la medesima cellula camorristica si sia scissa più volte, dando luogo a nuovi (e a volte contrapposti) aggregati delinquenziali, non è, in astratto, inipotizzabile, che un soggetto, transitando da un clan a un altro, ovvero rimanendo nel "moncone" originario, abbia inteso perseguire, con continuità di tempi, il medesimo disegno criminoso che, sin dall'inizio, lo aveva animato. Sul punto si impone, dunque, un riesame da parte del giudice del merito.
11. Rimanendo, dunque, assorbite le residue censure (tutte comunque relative al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rivalutato, nella sua globalità, dal giudice di rinvio tenendo conto delle ulteriori doglianze espresse, sul punto, dal ricorrente), la sentenza va annullata, limitatamente alla posizione del LE, dovendo essere riconsiderata la possibilità di porre l'ulteriore condotta criminosa in continuazione con quelle precedentemente accertate. 12. Nel resto, il ricorso del predetto, per le ragioni sopra esposte, va rigettato.
13. Entrambi gli imputati vanno condannati al ristoro, in solido, della parte civile per le spese sostenute in questo grado di giudizio. Tali spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente a LE AL, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto;
rigetta nel resto il ricorso del LE. Rigetta il ricorso di ON LE, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Condanna in solido i ricorrenti a rifondere alla parte civile FAI (Federazione Antiracket Italiana) le spese del grado, che liquida in complessivi euro duemilaottocento (2800), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014