Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione.
Commentari • 4
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Il pericolo da prevenire oggetto della posizione di garanzia del gestore delle piste, non è solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi, quindi, da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività. Deve escludersi che un l'obbligo di protezione gravante sul gestore di una pista da sci si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2010, n. 16772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16772 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 367
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 44778/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.E. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 41/2008 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 27/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Uditi, altresì, in pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa corte, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- il difensore delle parti civili, avvocato Ferrara Ivo, il quale ha concluso, per iscritto, per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio, giusta separata notula;
- il difensore dell'imputato, avvocato Seminara Paolo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 27 maggio 2009 e depositata il 7 agosto 2009, la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza della Corte di assise della stessa sede, 3 luglio 2008, di condanna - ritenute la diminuente del vizio parziale di mente, dichiarata equivalente alle aggravanti e alla recidiva, nonché la continuazione tra tutti i reati -alla pena principale della reclusione in anni ventidue, alle pene accessorie conseguenti ipso jure, con applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza dalla casa di cura per non meno di tre anni, a carico di Z. E., imputato dell'omicidio commesso in danno di R.R., con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e del nesso teleologico (capo sub B della rubrica), nonché dei delitti di violazione di domicilio (capo sub A, ibidem) e di violenza sessuale (capo sub C, ibidem) in danno della medesima vittima, reati perpetrati in (OMISSIS).
Sulla base (1) della analogia col tentativo di violenza sessuale, successivamente perpetrato dal giudicabile nella notte tra il (OMISSIS) in danno di G.R. e, in precedenza, in danno della propria nonna;
(2) della conservazione da parte di Z. (dopo sei mesi dal delitto) di una copia del
(OMISSIS) recante la cronaca dell'omicidio della R., senza che nessun altro quotidiano fosse stato trovato nella abitazione;
(3) della valutazione in termini di implicita ammissione del delitto di alcune parole pronunciate dall'imputato nel corso del colloquio (intercettato) avuto con la madre nel parlatorio del carcere;
(4) del riconoscimento del giudicabile da parte della sorella C., in esito alla visione del filmato di una videocamera, installata sul campanile della Chiesa dei Cappuccini, che aveva ripreso, intorno alle ore 22.20 del (OMISSIS), un individuo in transito proveniente dalla abitazione della vittima in (OMISSIS); (5) della positiva comparazione del genoma dell'imputato con tracce biologiche isolate sulla scena del delitto, i giudici di merito hanno accertato: Z.E., detto (OMISSIS), per la sua abilità nell'introdursi a scopo furtivo nelle abitazioni, era penetrato, attraverso le persiane socchiuse, nell'appartamento di R. R., ubicato al primo della casa di famiglia, sita in
(OMISSIS), scalando la parete esterna del fabbricato;
aveva sorpreso la giovane nel sonno (indotto dalla assunzione di un farmaco ansiolitico); la aveva mortalmente colpita con un corpo contundente al capo;
aveva, quindi, compiuto atti di violenza sessuale sulla vittima tramortita e, ormai, agonizzante;
l'exitus era conseguito per l'imponente emorragia provocata dalla ferita molto ampia;
il cadavere era stato scoperto la mattina del giorno dopo dalla sorella R. che abitava al piano soprastante.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte di merito ha osservato: le tracce della scalata sull'intonaco del muro esterno, lo spostamento di un grosso vaso da fiori utilizzato come appoggio dall'omicida, la rottura di un "nottolino" sotto il balcone della camera da letto della R., le tracce ematiche sulla ringhiera e sulle persiane non lasciano dubbi sulla ricostruzione del percorso seguito dall'autore del fatto di sangue per introdursi e, poi, uscire dall'appartamento, richiudendo l'infisso dell'esterno; la tesi difensiva della falsità della testimonianza di Z.C., fondata sulla supposizione dell'astio della giovane per le "morbose attenzioni" patite in passato dall'appellante, è priva di fondamento;
la testimone, riconoscendo il fratello nella persona ripresa dalla videocamera mentre si allontana da via (OMISSIS), ha "lealmente riferito quanto a sua conoscenza"; ha spiegato che agnizione era stata possibile per la approfondita conoscenza dei tratti fisionomici e del caratteristico modo di deambulare del congiunto;
la emergenza è "in linea con le altre risultanze processuali"; nel corso del dibattimento di primo grado la Corte di assise ha visionato il filmato e, all'esito, ha atto della "rispondenza dei dati somatici dello Z. con quelli del soggetto ripreso dalla videocamera"; non è influente l'obiezione difensiva che, secondo quanto asserito dalla madre, l'imputato è mancino;
dalla ricostruzione del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina non risulta che l'autore del delitto fosse necessariamente destrimano;
in base alla osservazione della fotografia della simulazione del delitto, incollata a pagina 24 della nota del 25 settembre 2006, non è, infatti, possibile stabilire se la mano che impugna il corpo contundente nell'atto di colpire il manichino sia la mano destra o quella sinistra dell'agente; in ogni caso l'autore del delitto, se mancino, ponendosi dall'altro lato del letto (a sinistra della vittima), ben poteva colpirla alla regione temporo-parietale sinistra;
oltre a conservare il giornale con la cronaca dell'omicidio, l'appellante, secondo quanto riferito a dibattimento dalla madre, soleva leggere ossessivamente, ad alta voce, l'articolo in questione;
nel parlatorio del carcere, esortato dalla genitrice a confidare almeno a lei se fosse stato l'autore del fatto di sangue, Z. replicò che avendo "ormai negato l'addebito (..) non era sua intenzione recedere da tale prospettazione" e chiese, piuttosto, alla madre di fornirgli un alibi;
decisiva è, infine, la prova generica;
tracce dei tessuti cellulari dell'appellante sono stati isolati sul cadavere della vittima, sugli indumenti di lei, sulle lenzuola e sulla persiana, in prossimità del chiavistello;
prive di pregio sono censure difensive circa la particolare metodica dell'accertamento effettuato (diverso da quello tradizionale e routinario), a cagione della estrema esiguità dei reperti, peraltro anche frammisti col sangue della vittima;
il maggiore S. ha attestato e confermato la validità scientifica della tecnica, che garantisce la certezza del risultato, immune dal rischio di errori;
il rigore del metodo è comprovato dalla circostanza che, in relazione ai reperti prelevati dall'intonaco del muro esterno, i Carabinieri hanno, invece, dato atto della impossibilità di pervenire in termini di certezza alla identificazione del genoma;
non merita accoglimento la mozione difensiva per la rinnovazione della istruzione dibattimentale ai fini della ammissione di altra perizia redatta dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina per il Tribunale di Tivoli in relazione a diverso procedimento penale;
affatto ininfluente è il rilievo che la metodica in questione non ha consentito in quel caso la identificazione del codice genetico;
la colpevolezza dell'appellante risulta, pertanto, comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio;
quanto alla capacità di intendere e di volere, deve ribadirsi l'accertamento dei primi giudici sul punto che la suddetta capacità, benché grandemente scemata, non era totalmente esclusa;
la Corte di assise ha attentamente analizzato e vagliato i contrastanti responsi dei consulenti del Pubblico Ministero (prof. T. e dott. V.) e del perito (prof.ssa L.); ha motivatamente disatteso la conclusione del perito di totale esclusione della capacità di intendere e di volere;
in proposito risolutiva è la distinzione operata dal consulente in materia di crimini commessi da autore psicotico, affetto da sindrome schizofrenico-paranoide, tra i delitti frutto della infermità mentale e quelli cd. "predatori" non etiologicamente correlabili alla malattia;
contraddice la tesi della genesi delitto dalla patologia paranoide la mancata rivendicazione e giustificazione della azione, la accanita negativa, la condotta orientata, all'atto della commissione dell'omicidio all'occultamento del movente sessuale (mediante la vestizione del cadavere) e, successivamente, al conseguimento della impunità (mediante la teatralizzazione ed enfatizzazione della infermità e il tentativo di procurarsi un alibi); ulteriore elemento di contraddizione che inficia la tesi della totale incapacità di intendere e di volere è offerto dalla considerazione della "accurata preparazione ed esecuzione del piano criminoso" a dispetto della "disorganicità" dei comportamenti che - secondo quanto lo stesso perito riconosce - caratterizzano il modus operandi del malato schizofrenico-paranoide nella commissione dei delitti costituenti manifestazione della patologia mentale e dalla stessa indotti;
conclusivamente, laddove non è in discussione la diagnosi della sindrome psicotica da cui è affetto l'appellante, rispetto al punto dirimente e controverso della correlazione del fatto alla patologia, affatto inconsistente è la negazione difensiva del carattere "predatorio" del delitto, incongruamente argomentata sulla mancata consumazione di un rapporto sessuale completo, laddove Z. ha perseguito e realizzato il soddisfacimento della concupiscenza "con modalità predatorie"; in ordine, infine, al trattamento sanzionatorio, la estrema gravità dei fatti osta al postulato giudizio di prevalenza della diminuente del vizio parziale di mente sulle aggravanti e sulla recidiva ritenute;
la pena è stata, peraltro, contenuta nel minimo edittale, con minimo aumento per i concorrenti delitti di violazione di domicilio e di violenza sessuale.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Paolo Seminara, mediante atto recante la data del 29 ottobre 2009, depositato il 30 ottobre 2009, col quale sviluppa quattro motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), "violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 2" - verosimilmente art. 530 c.p.p., comma 2, - nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, opponendo: non è stata dimostrata la impossibilità di "un possibile ingresso furtivo di un qualunque malintenzionato" attraverso il negozio "poco prima dell'orario di chiusura"; la Corte territoriale non ha valutato le deduzioni difensive circa la inattendibilità del riconoscimento operato dalla sorella dell'imputato, animata dall'"astio pregresso" nei confronti del giudicabile;
ne' la smentita della madre del ricorrente in merito alla confidenza riportata da Z.C., riguardo "a episodio - non meglio indicato - circa la lettura dell'articolo relativo alla morte della R. da parte dello Z."; ha affermato la compatibilità della provenienza del colpo mortale con la condizione di persona mancina dell'imputato, supponendo che l'aggressore fosse a sinistra della vittima e, così, contraddicendo le conclusioni dei Carabinieri circa "la posizione di partenza" dell'omicida e quelle del medico legale, dott. Sc., in ordine alla attribuzione della condotta a "soggetto destrimano";
ha illogicamente apprezzato in termini di assoluta certezza il risultato dell'indagine biologica eseguita dai Carabinieri, mentre i Militari hanno fatto ricorso a "innovative tecniche di laboratorio" di estrazione del profilo genetico da reperti biologici infinitesimali, non collaudate e non confermate se non in maniera auto referenziale;
conclusivamente gli elementi di prova, non univoci, ne' concludenti sono inidonei a suffragare l'accertamento della penale responsabilità nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 192 e "533" c.p.p..
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, censurando, in relazione alla impugnazione della ordinanza della Corte di assise 15 febbraio 2008 (di rigetto della richiesta di ammissione di perizia redatta dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina per il Tribunale di Tivoli), il diniego di rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Il difensore deduce: colla perizia in questione, successiva a quella eseguita in questo giudizio, i Carabinieri hanno dato responso negativo in ordine alla possibilità di estrapolare il profilo genetico da "tracce biologiche miste (..) costituite dalla miscela genetica sangue-sudore"; il contrasto tra le opposte conclusioni investe "un punto assolutamente decisivo" e incide sull'accertamento della condotta attribuita al giudicabile.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 85, 88 e 89 c.p.;
inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 e art. "533 c.p.p., comma 2" -verosimilmente art. 530 c.p.p., comma 2 -,
nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore si duole che la Corte territoriale abbia immotivatamente e acriticamente recepito le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero e della parte civile, prof. T. e dott. V.,
piuttosto che quelle - nel senso della totale incapacità di intendere e di volere per infermità psichica - rassegnate dal perito, prof.ssa L.; aggiunge, in proposito: i giudici hanno motivato per relationem circa la incompatibilità della negativa dell'appellante con la sindrome schizofrenico paranoide;
non hanno valutato il rilievo del perito in ordine alla "possibilità che una persona psicotica neghi i suoi comportamenti" e in ordine alla conservazione da parte del giudicabile di "un senso di realtà minimo"; non hanno dato conto del dissenso dal responso della prof.ssa L.; erroneamente hanno supposto che la psichiatra sia incorsa in contraddizione, laddove ella ha spiegato che la sindrome diagnosticata non esclude "la capacità di organizzazione" nella esecuzione del delitto e la premeditazione.
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ancora ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 69, 88, 89 e 133 c.p.; nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il difensore censura il giudizio di comparazione tra le circostanze operato "senza analitica esposizione dei criteri adottati" e senza corretta ponderazione del vizio di mente che imponeva il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. 3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 - La denunziata violazione dei canoni di valutazione della prova fissati dall'art. 192 c.p.p. non è riconducibile alla tipologia dei vizi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) evocato nell'incipit del primo e del terzo motivo.
Non si tratta infatti - palesemente - di norma processuale stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, siccome prevede l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Nello scrutinio di legittimità l'inosservanza dei criteri dell'art.192 c.p.p. assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione.
Il vizio in questione è, infatti, integrato non solo dalla violazione degli altri principi della logica formale (oltre che di quello di non contraddizione, oggetto di distinta ed espressa previsione normativa) ovvero dalla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione, ma anche, per l'appunto, dalla formale inosservanza dei canoni normativi di valutazione della prova prescritti dall'art. 192 c.p.p. (cfr.: Cass., Sez. 6, 8 gennaio 2004, n. 7336, Meta, massima n. 229159; Cass., Sez. 6, 14 ottobre 1997, n. 9104, Arena, massima n. 211578; Sez. 1, 3 aprile 1997, n. 5036, Pesce, massima n. 207789; Sez. 1, 16 dicembre 1994, n. 1381, Felice, massima n. 201488).
Epperò la denunzia della violazione dell'art. 192 c.p.p. resta assorbita nelle concorrenti censure formulate dal ricorrente ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La conclusione riceve a fortiori conforto dal principio di diritto fissato da questa Corte in ordine alla sussunzione del vizio della mancanza di motivazione (ancorché rilevante come specifica ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3) nell'ambito della previsione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - quale lex specialis - piuttosto che in quella generale della inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 1, 28 gennaio 1993, n. 360, Moccia,
massima n. 193371).
3.2 - Analoghe considerazioni si impongono in relazione alla supposta inosservanza dell'art. 530 c.p.p., comma 2, (a tale norma dovendosi plausibilmente intendersi abbia fatto riferimento il difensore con l'erronea e incongrua indicazione dell'art. 533 c.p.p., comma 2, non attinente alle censure formulate).
3.3 - A dispetto della menzione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), contenuta nel quarto motivo, le deduzioni sviluppate dal ricorrente non contengono alcuna denunzia di inosservanza di norme processuali.
3.4 - Doppiamente errata è la doglianza, formulata sotto il profilo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per la reiezione della mozione difensiva di (rinnovazione della istruzione dibattimentale, per) l'acquisizione di elaborato peritale (non meglio indicato) redatto dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina per il Tribunale di Tivoli in relazione ad altro procedimento.
Innanzi tutto la ridetta disposizione, recante l'espresso riferimento al presupposto della formulazione della richiesta di ammissione della prova (negata), ai sensi dell'art. 495 c.p.p., non trova applicazione in relazione alla denegata ammissione di prove di cui la parte abbia postulato la assunzione ai termini dell'art. 507 c.p.p., sollecitando il potere ufficioso del giudice (Cass., Sez. 6, 8 luglio 2003, n. 33105, Pacor, massima n. 226534: "La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione"; cui adde:
Sez. 6, 12 ottobre 2000, n. 12539, Porcacchia, massima n. 218171). In secondo luogo, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, deve escludersi che la perizia "possa ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d)", in quanto l'accertamento peritale è "per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' a carico ne' a discarico dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice" (Sez. 1, 17 giugno 1994, n. 9788, Jahrni, massima n. 199279; Sez. 1, 8 giugno 1994, n. 9370, Morabito, massima n. 199913; Sez. 5, 30 aprile 1997, n. 6074, Ritossa, massima n. 208090; Sez. 5, 6 aprile 1999, n. 12027, Mandala, massima n. 214873; Sez. 4, 12 dicembre 2002, n. 9279, Bovicelli, massima n. 225345; Sez. 6, 12 febbraio 2003, n. 17629, Zandri, massima n. 226809; Sez. 6, 18 giugno 2003, n. 37033, Brunetti, massima n. 228406; Sez. 4, 5 dicembre 2003, n. 4981/2004, Ligresti, massima n. 229665; Sez. 4, 22 gennaio 2007, n. 14130, Pastorelli, massima n. 236191).
3.5 - Affatto priva di giuridico pregio è la connessa denunzia del ricorrente di inosservanza dell'art. 603 c.p.p. con riferimento alla reiezione della mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'acquisizione della perizia in parola. La Corte di merito non solo ha rappresentato la evidente carenza della assoluta necessità della postulata ammissione, ma ha argomentato la irrilevanza sul piano probatorio dell'elaborato in questione, in quanto manifestamente non pertinente rispetto al tema probandum.
È appena il caso di aggiungere che all'asserito esito negativo della indagine eseguita dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, nel processo pendente davanti al Tribunale di Tivoli, non può certamente attribuirsi la pretesa valenza della falsificazione della metodica scientifica applicata, in difetto della imprescindibile condizione logica -pacificamente esclusa - della identità dei reperti biologici oggetto dei due accertamenti. Peraltro, come ha rilevato la Corte territoriale, nelle indagini scientifiche espletate nel presente processo i medesimi protocolli di accertamento - osservati nelle analisi eseguite su tracce biologiche distinte, prelevate dalla scena del delitto - non hanno consentito, in alcuni casi, di approdare a risultati significativi (in termini di affidabilità) per la inidoneità del materiale.
Ma la circostanza degli esiti differenziati lungi dal confutare la validità della metodica, vale, semmai, ad accreditarne il rigore. 3.6 - Pel resto non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di assise di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltre tutto, opponendo il ricorrente alcuna apprezzabile, alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
3.7 - Sui punti controversi (a) dell'accertamento della condotta (e delle connesse questioni relative all'apprezzamento della attendibilità della teste Z.C., alla valutazione della prova generica, con particolare riferimento alla affidabilità della metodica osservata nell'accertamento eseguito sui tessuti biologici isolati sulla scena del delitto, e del complessivo compendio probatorio); (b) della capacità di intendere e di volere del giudicabile;
(c) della comparazione tra diminuente del vizio parziale di mente e le circostanze aggravanti ritenute, la Corte di assise di appello ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo il difensore non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Sez. 4, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123; Cass., Sez. 1, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.8 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo, nonché alla rifusione a favore delle parti civili delle spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro tremila, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010