Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina, invece, la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1136 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1136 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SABOTINO AMALIA N. IL 23/02/1951 avverso la sentenza n. 9/2010 TRIBUNALE di BIELLA, del 20/12/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA e-co ift-P—ON1 Udito il Procuratore Generale in per na del Dott. che ha concluso per CRyk.1 cl_err‘u–F0 e.0_,DA Udito, per la parto civile, l'Avv Udit i difensor Avv. su_ r,reze LeAL Data Udienza: 30/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20-12-2010, il Tribunale di Biella, riformando parzialmente quella del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 46453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46453 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3398
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 022108/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL TO, N. IL 03/07/1939;
avverso SENTENZA del 19/03/2008 GIP TRIBUNALE di LECCO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MARTUSCIELLO IT, che ha concluso per l'a.s.r. limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione BO IT avverso la sentenza del Tribunale di Lecco che, giudicando in sede di appello della sentenza del giudice di pace locale, l'ha parzialmente riformata in punto di pena, rideterminando quella irrogata dal primo giudice, fino alla misura di Euro milletrenta di multa.
La contestazione ritenuta in sentenza e confermata in appello era quella di ingiurie in danno di RI EA e minacce, per fatti risalenti al 21 giugno 2003.
Deduce:
1) la erronea applicazione dell'art. 592 c.p.p. per essere stato condannato alle spese processuali del grado di appello e a quelle sostenute dalla parte civile nella medesima fase, nonostante il Tribunale avesse parzialmente accolto la impugnazione riconoscendo la illegalità della pena irrogata dal primo giudice;
2) la erronea applicazione dell'art. 612 c.p. per avere sostenuto la tesi che, per la integrazione del reato di minacce, la effettiva intimidazione della vittima non risulta rilevante;
nella specie si sarebbe trattato di frasi sconnesse, solo a rinforzo delle espressioni ingiuriose;
3) la erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. per non avere, il giudice dell'appello, sottoposto al necessario vaglio sulla credibilità, le dichiarazioni della persona offesa che costituiscono il perno dell'impianto accusatorio assieme a quelle del coniuge. L'avv. Rigamonti ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al mandato per la odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. In ordine alla comunicazione del difensore occorre preliminarmente sottolineare che nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato tempestivamente notificato l'avviso di udienza, non ha effetto immediato già in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio (rv 234698).
Passando ai motivi di ricorso e mutando l'ordine dei motivi stessi per evidenti ragioni di propedeuticità degli ultimi rispetto al primo, si osserva, innanzitutto che infondato è il terzo motivo. È necessario sul punto richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato non è indispensabile la ricerca e la individuazione di elementi di riscontro esterni, essendo sufficiente e necessario, piuttosto, che le dichiarazioni della stessa vengano vagliate con opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale testimonianza può essere assunta da sola quale fonte di prova (tra le molte v. rv 234647).
È anche necessario ricordare che la valutazione sulla attendibilità costituisce un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se motivato in maniera adeguata.
Nella specie, il Tribunale non ha omesso siffatta valutazione sia pure dandone conto in termini di essenzialità.
Ha infatti ricordato da un lato, sotto il profilo della attendibilità intrinseca, la linearità della deposizione della persona offesa e, dall'altro, sotto il profilo oggettivo, la conferma alla deposizione giunta ad opera della moglie della persona offesa, teste comunque tenuta alla dichiarazione del vero una volta affrancatasi dalla facoltà di astenersi dal deporre (v. SSUU 238383).
A ciò va aggiunto il richiamo, operato ancora dal Tribunale, alla testimonianza dell'ufficiale di PG, testimonianza che presenta una sua indubbia valenza indiziaria ai fini della credibilità del teste principale, perché concerne circostanze utili alla comprensione del contesto di rapporti nel quale l'azione si sarebbe calate. La censura del ricorrente, sul punto, si presenta d'altro canto del tutto generica perché si limita a contestare la completezza del ragionamento del giudice, senza però indicare le ragioni e gli elementi di fatto, in ipotesi già opportunamente sottoposti al giudice dell'appello, la cui pregnanza sarebbe stata illogicamente misconosciuta.
Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Sul tema della integrazione del reato di minaccia, dal punto di vista oggettivo, il Tribunale ha fatto corretto uso della giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui la norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso inducendo timore nella vittima. È sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale (rv 216321).
Il ricorrente, pur mostrando di conoscere tale giurisprudenza che cita, si limita poi a formulare inammissibili censure in fatto, affermando che si sia trattato di frasi sconnesse.
Vero è invece che il giudice del merito si è attenuto al criterio della idoneità della minaccia a incutere timore e tale assunto, ritenuto in relazione alla prospettazione di una azione tesa a dare la morte alla persona offesa, è censurato in termini di assoluta indeterminatezza nel ricorso.
Fondato è invece, e solo in parte, il primo motivo di ricorso. Nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, giacché tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (rv 230294; rv 222137).
La sentenza impugnata va dunque riformata con la eliminazione, in questa sede, del capo in questione.
In ordine invece alla condanna alle spese della parte civile nel grado dell'appello, non vi è motivo di discostarsi dall'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Rv. 207946; conf., tra le molte, Rv. 238660).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, condanna che elimina.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008