Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 46453
CASS
Sentenza 21 ottobre 2008

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In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina, invece, la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione.

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  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 1136 del 30
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 1136 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SABOTINO AMALIA N. IL 23/02/1951 avverso la sentenza n. 9/2010 TRIBUNALE di BIELLA, del 20/12/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA e-co ift-P—ON1 Udito il Procuratore Generale in per na del Dott. che ha concluso per CRyk.1 cl_err‘u–F0 e.0_,DA Udito, per la parto civile, l'Avv Udit i difensor Avv. su_ r,reze LeAL Data Udienza: 30/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 20-12-2010, il Tribunale di Biella, riformando parzialmente quella del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 46453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46453
Data del deposito : 21 ottobre 2008

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