Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. (Nella specie la Corte ha ritenuto il tentativo di incendio nella condotta di un soggetto sorpreso mentre era sul punto di attivare, con un accendino, l'innesco da lui preparato onde appiccare un incendio alla vegetazione circostante).
Nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 cod. pen., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 16612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16612 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/02/2013
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 187
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 671/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RÀ CH N. IL 13/04/1929;
avverso la sentenza n. 673/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 05/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A.P. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Gatto Andrea in sost. avv. Cacci M. Teresa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 giugno 2012, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la pena di anni 1 di reclusione inflitta con attenuanti generiche a RÀ CH dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, con sentenza del 12 luglio 2010 per il delitto di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. (aver commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare l'incendio della vegetazione sita in prossimità del bordo stradale con un accendino ed alcune fascine di residui vegetali, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà).
2. L'imputato era stato sorpreso da agenti del corpo forestale dello Stato mentre, accovacciato, cercava di appiccare il fuoco alla vegetazione sita in prossimità del bordo stradale con un accendino e delle fascine di residui vegetali;
alla vista degli operanti si era dato alla fuga a bordo della sua autovettura, venendo tuttavia fermato dopo un breve inseguimento.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria RÀ CH propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in quanto dagli accertamenti esperiti era emerso che il fuoco non era stato da lui ancora appiccato, si che l'essere stato egli sorpreso mentre armeggiava con fronde ed un accendino non poteva qualificarsi come tentativo di incendio, non essendo stato da lui appiccato alcun fuoco poi domato sul nascere;
pertanto gli atti da lui commessi erano meri atti preparatori, come tali non punibili. In ogni caso il reato ipotizzabile a suo carico sarebbe stato quello di cui all'art. 424 cod. pen., in quanto nel suo comportamento avrebbe potuto solo ravvisarsi la volontà di appiccare il fuoco allo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne sarebbe derivato un incendio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RÀ CH è infondato.
2.Va invero ritenuto che, conformemente a quanto rappresentato dalla sentenza impugnata, il comportamento tenuto dal ricorrente ben può essere qualificato come tentativo di incendio penalmente punibile. Ai fini della sussistenza del tentativo di delitto, di cui all'art.56 cod. pen., occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, e cioè diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice e tali quindi da rilevare, per il loro carattere, l'intenzione dell'agente di commettere quello specifico delitto;
e l'idoneità degli atti non è pertanto sinonimo della loro sufficienza causale, esprimendo invece l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa, che conduce alla consumazione del delitto (cfr. Cass. Sez. 2 n. 40343 del 13/5/2003 La Feria, Rv. 227363).
3.Applicando tali principi giurisprudenziali alla specie in esame, va rilevato che i giudici di merito correttamente ha ritenuto la sussistenza del contestato tentativo di incendio, avendo all'uopo valorizzato le dichiarazioni rese dagli agenti del corpo forestale dello Stato intervenuti, dalle quali era emerso che il ricorrente era stato sorpreso mentre era sul punto di attivare, con un accendino, l'innesco da lui preparato, onde appiccare l'incendio alla vegetazione circostante;
il che è idoneo a provare la commissione, da parte del ricorrente, di un significativo iniziale segmento attuativo della fattispecie criminosa contestatagli, non portata a consumazione per cause indipendenti dalla sua volontà.
4. Non può inoltre ritenersi che il reato ascritto al SOPRA1 possa essere derubricato come tentativo di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 c.p., comma 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità il discrimine fra il reato di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 c.p. e quello di incendio, di cui all'art. 423 c.p. è costituito dall'elemento psicologico.
Nell'ipotesi di incendio esso consiste nel dolo generico e cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta.
Il reato di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 c.p., è invece caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche sopra indicate, ovvero che possa derivare il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando cioè al fine di danneggiare si associa altresì la coscienza e volontà di cagionare un incendio, idoneo ad assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile tale ultima norma e non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula completamente dalle intenzioni dell'agente (cfr., in termini, Cass. 1 7.5.03 n. 25781). Applicando tali principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, va rilevato che il RÀ è stato bloccato dagli agenti forestali mentre era in procinto di appiccare il fuoco alla vegetazione che era al bordo della strada, con ancora in mano un accendino ed un innesco secco idoneo a perseguire l'intento incendiario. Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, lo scopo perseguito dal RÀ è da ritenere essere stato esattamente quello di appiccare il fuoco alla vegetazione;
e trattavasi di incendio che, in considerazione dell'ora e dell'epoca (erano le ore 12,15 di un 12 agosto) poteva anche assumere i connotati di evento notevolmente pericoloso, potendosi ritenere tutt'altro che remoto il pericolo che l'incendio si propagasse e divenisse non più governabile.
Va quindi ritenuto che il fine perseguito dal RÀ non escludeva assolutamente la volontà di incendiare, si che esattamente il reato ascrittogli è stato quello di tentato incendio.
5. Il ricorso proposto da RÀ CH va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013