Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/1994, n. 2533
CASS
Sentenza 22 novembre 1994

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L'intercettazione di conversazioni effettuate via etere per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non sono soggette ad autorizzazione alcuna da parte dell'autorità giudiziaria, perché relative a comunicazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illegale, il cui uso costituisce reato, ed in quanto prive del requisito della riservatezza, in quanto liberamente captabili da chiunque, nel raggio di irradiazione, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda.

Ai fini del computo dei termini per la redazione della motivazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., non si deve tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 241 bis disp. att. cod. proc. pen., che opera solo per le attività giurisdizionali correlate ad interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori e delle parti; con la conseguenza che, se la sentenza non è depositata entro i termini suddetti, ancorché ricomprendenti il periodo feriale, deve comunque essere notificato alle parti private e comunicato al pubblico ministero l'avviso di deposito ai fini dell'impugnazione ai sensi degli artt. 548 e 585 cod. proc. pen..

Deve escludersi che l'art. 493 cod. proc. pen., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen.; in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495, comma terzo, cod. proc. pen..

L'unificazione nell'unico atto di impugnazione dei due momenti, sotto il precedente codice temporalmente ed ontologicamente distinti, della dichiarazione e della presentazione dei motivi, esclude che ragioni di inammissibilità possano essere ricondotte a meri aspetti formali inerenti a tale dicotomia, ormai inesistente; pertanto, quando dai motivi di impugnazione è dato desumere l'effettiva volontà del sottoscrittore di gravare il provvedimento ivi indicato, non è necessario, ai fini dell'ammissibilità del gravame, l'uso di formule esplicite per la dichiarazione d'impugnazione (quali "dichiaro di proporre appello", "dichiarazione di appello" e simili), essendo sufficiente che l'atto scritto presentato contenga tutti gli elementi di cui all'art. 581 cod. proc. pen..

Poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza.

La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non è equipollente, sotto alcun profilo, a quella dell'avviso di deposito della sentenza; i due atti processuali sono infatti profondamente diversi in quanto a soggetti, forma, natura e contenuto; si inseriscono in differenti momenti processuali, essendo il decreto di citazione il primo degli atti preliminari al giudizio di impugnazione, mentre l'avviso di deposito appartiene ancora al giudizio di primo grado; hanno funzioni tra loro incompatibili, essendo quella dell'uno logicamente e cronologicamente preliminare a quella dell'altro. (Nella specie la Corte di cassazione, in applicazione di tale principio, ha dichiarato la nullità della sentenza della Corte d'appello che, in assenza dell'avviso all'imputato del deposito della decisione di primo grado, aveva ritenuto a questo equipollente la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'impugnazione).

Poiché il controllo delle attività economiche è solo uno dei possibili scopi dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, il raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

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  • 1Prove documentali sempre producibili durante l'istruttoria penale (Cass. 48861/09)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/1994, n. 2533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2533
Data del deposito : 22 novembre 1994

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