Sentenza 22 novembre 1994
Massime • 7
L'intercettazione di conversazioni effettuate via etere per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non sono soggette ad autorizzazione alcuna da parte dell'autorità giudiziaria, perché relative a comunicazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illegale, il cui uso costituisce reato, ed in quanto prive del requisito della riservatezza, in quanto liberamente captabili da chiunque, nel raggio di irradiazione, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda.
Ai fini del computo dei termini per la redazione della motivazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., non si deve tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 241 bis disp. att. cod. proc. pen., che opera solo per le attività giurisdizionali correlate ad interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori e delle parti; con la conseguenza che, se la sentenza non è depositata entro i termini suddetti, ancorché ricomprendenti il periodo feriale, deve comunque essere notificato alle parti private e comunicato al pubblico ministero l'avviso di deposito ai fini dell'impugnazione ai sensi degli artt. 548 e 585 cod. proc. pen..
Deve escludersi che l'art. 493 cod. proc. pen., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen.; in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495, comma terzo, cod. proc. pen..
L'unificazione nell'unico atto di impugnazione dei due momenti, sotto il precedente codice temporalmente ed ontologicamente distinti, della dichiarazione e della presentazione dei motivi, esclude che ragioni di inammissibilità possano essere ricondotte a meri aspetti formali inerenti a tale dicotomia, ormai inesistente; pertanto, quando dai motivi di impugnazione è dato desumere l'effettiva volontà del sottoscrittore di gravare il provvedimento ivi indicato, non è necessario, ai fini dell'ammissibilità del gravame, l'uso di formule esplicite per la dichiarazione d'impugnazione (quali "dichiaro di proporre appello", "dichiarazione di appello" e simili), essendo sufficiente che l'atto scritto presentato contenga tutti gli elementi di cui all'art. 581 cod. proc. pen..
Poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza.
La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non è equipollente, sotto alcun profilo, a quella dell'avviso di deposito della sentenza; i due atti processuali sono infatti profondamente diversi in quanto a soggetti, forma, natura e contenuto; si inseriscono in differenti momenti processuali, essendo il decreto di citazione il primo degli atti preliminari al giudizio di impugnazione, mentre l'avviso di deposito appartiene ancora al giudizio di primo grado; hanno funzioni tra loro incompatibili, essendo quella dell'uno logicamente e cronologicamente preliminare a quella dell'altro. (Nella specie la Corte di cassazione, in applicazione di tale principio, ha dichiarato la nullità della sentenza della Corte d'appello che, in assenza dell'avviso all'imputato del deposito della decisione di primo grado, aveva ritenuto a questo equipollente la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'impugnazione).
Poiché il controllo delle attività economiche è solo uno dei possibili scopi dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, il raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/1994, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 22 novembre 1994 |
Testo completo
AGORIE
EVARIE DCVI CV weare Dif 0.80 211000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2533MAG. 1995 COPIE UPACI G studio pil Rigniesta R E P U B B L I C A I TAL I ANA
16000 du CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti 1. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 1995 28 UFFIC SOPIE 28 IL CANCELLIERE
# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio Richiesta dul Sig II SEZIONE PENALE per dirity L., 1./6000 Composta dagli Ill.mi Sigg.: 6 MAR 1995 Dott. SC Simeone Presidente CANCELLIER
LIRE 3000 Dott. Vittorio Palmisano Consigliere CANCELLERIA
Dott. IO Sossi Consigliere
Consigliere Dott. SC Morelli
Dott. Antonio Limongelli Consigliere BB57925 ha pronunciato la seguente
BB579254 SENTENZA
2224
ricorsi proposti dall'avv. Giacinto Vassallo nell'inte-sui resse di IN AN, IF Silvana e RD
SI, da PI SC, dall'avv. GU Ziccone
nell'interesse di Di AU LO e Di AU AL, dall'avv.
Salvatore Pavone nell'interesse di MA MO, MA
SC e ON AZ, dall'avv. Ivo Reina nell'inte-
dall'avv. resse di ES LA, da RO NC,
EP PO nell'interesse di RE LI, di PI nio Rosaria Anna e di HE CE, da AR Fabri-
zio avverso la sentenza in data 9 dicembre 1993 della Corte
d'appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
B
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. SC Morelli;
B
Thu Fr 1
Richiesta copia studi
*tudio Rich Reimp per diritti Liat 6000
19 MAG. 1995 AND IN
Procu-L CANCELLIER Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto G ratore Generale dott. EP Veneziano che ha concluso per
il rigetto di tutti i ricorsi, eccezion fatta per quello del
Di AU LO per il quale ha chiesto l'annullamento senza
rinvio per non aver commesso il fatto;
B Uditi i difensori avv. Reina, Ziccone, Pavone e Gianzi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio' GATTO al SIG. per diritti L. 16000 P R E M E S SA I N FA T TO
1 -1 LUG 1996 IL CANCELLIERE
Con sentenza in data 16 luglio 1992 il Tribunale di Cata-
condannava a pene di giustizia, tra gli altri, Seminara nia
AN, PI SC, IF Silvana, Di Mauro
LO, MA MO, MA SC, ON AZ,
ES LA, RD SI, RO NC, Chia-
rella LI, HE CE, IF IA AN, Pappa-
lardo ZI e Di AU AL, tutti per il reato di cui
all'art. 416 bis c. p.,, il ES anche per quelli di cui agli artt. 648 e 490 c.p.e 10 della legge 14.10.1974,
tutti, ad eccezione di IN, IF Silvana e n.497,
IA AN, MA SC, ON, RE e Di
AU AL, per quello di cui all'art. 195 del codice postale
( installazione ed esercizio di un impianto radioelettrico di telecomunicazione senza la prescritta concessione). Assolveva
il HE, il MA MO, il ES e il RD
dal delitto di omicidio tentato in danno di BA Agati-
no e, tra gli altri, Di AU LO dal reato di associazione UFFICIO COPIE CUTCURTE SUP E ULGASSAZION UFFICIO COPIE ARIE-DCV copia studio FFICE Richiesta Richiesta. R esta Coplasstudio day Sig. da fazi per diritti L. +8000 per dirita P. 10000 1995 NO
IL CANCELLIERE GPERE La Corte d'appello di Catania, con la sentenza del 9 dicem bre 1993, su appello dei suddetti imputati e del Procuratore
del MA della Repubblica, affermava la responsabilita
MO, del RD e del HE anche per il tentato omicidio e del Di AU LO per il delitto associativo e
nelriduceva la pena inflitta al RO NC, confermando resto la sentenza di primo grado.- sussistenzaI giudici di merito hanno ritenuto provata la di una associazione di tipo mafioso, facente capo a Di AU
UD, poi ucciso, e quale suo luogotenente in Catania al
HE, sulla scorta di una serie di intercettazioni telefo- niche e via etere tra vari soggetti, appellati con nomi di fantasia, poi identificati in alcuni degli imputati su men-
zionati, il contenuto di molte delle quali riscontrate obiet- tivamente dalle indagini di polizia giudiziaria, nonché di
numerosissimi controlli di polizia relativi ad alcuni dei
predetti, onde emergevano i rapporti tra gli stessi, l'uso
congiunto di auto blindate, il possesso di armi e di ricetra-
smittenti. Tali elementi avevano consentito di far luce su una serie di pregressi fatti criminosi che venivano ad inse-
rirsi nella sanguinosa lotta tra varie cosche mafiose che operavano nel territorio catanese nel 1990 e che aveva regi- strato 1' uccisione di vari soggetti, alcuni dei quali di
notevole rilievo, anche membri delle famiglie che capeggiava- no le bande e dalle quali queste prendevano nome.
Dopo la trattazione di varie eccezioni procedurali avanzate dalla difesa di alcuni imputati, la Corte d'appello si sof- 3
3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Pomari dal Sig. per diritti L. 24000 fermava a contestare l'assunto degli appellanti che nel caso 15 APR. 199 di specie al più poteva ravvisarsi il reato di cui a1IL CANCELLIERE
416 c.p.. -
I vari elementi emersi venivano poi esaminati specifica-
mente in relazione ai singoli imputati per dimostrarhe la partecipazione all'accertato sodalizio criminoso. Per il Di
AU LO il Tribunale riteneva che l'accertata designazio-
a far parte della successione nei proventi di attività ne illecite conseguiti dal defunto fratello UD non potesse deporre in maniera univoca per l'appartenenza all'associazio-
ne, mentre i giudici di seconde cure, a sostegno della decla-
ratoria di colpevolezza, affiancavano al suddetto indizio anche l'accordo con il RE per fornire una versione di comodo dell'incontro tra i fratelli UD ed AL all'Holi-
day Inn di OM ed altre persone, che, stante la costante
preoccupazione degli associati di assicurare la segretezza,
non poteva spiegarsi se non con la partecipazione dell'impu-
tato all'organizzazione. -
d'ap-Quanto al tentato omicidio del BA, la Corte
pello riteneva, contrariamente ai giudici di primo grado, che le testimonianze del sovrintendente NZ e del vicequesto- re Fontanazza il primo dei quali aveva intercettato, senza
-
registrarle, le comunicazioni via radio tra il MA Cosi-
il HE, il RD , il ES e IT A- mo,
no, poi ucciso, nelle quali si parlava dell'agguato in danno
del AR e della preparazione, quale reazione immedia-
dell'aggressione armata del BA, avvenuta poco ta,
JN Z dopo non potevano essere state influenzate dalla conoscenza-
4 Spinosi Roma☐ dei fatti acquisita successivamente nel corso delle indagini relativi ai due fatti di sangue si da non rispecchiare fedel- mente quanto ascoltato da esso NZ%3B pertanto, ad avviso della Corte, dalle suddette conversazioni, collegate con quanto obiettivamente accertato in sede di indagini, autori
materiali del tentato omicidio dovevano ritenersi IT A- no e RD, ed istigatori e mandanti MA Cosimo e
HE.
Proponevano ricorso per cassazione, personalmente o a mezzo
di difensore, i predetti imputati.-
1)
- Con unico atto l'avv. Giacinto Vassallo nell'interesse
IN e della IF VA, coniugi, deduce il del vizio di motivazione in ordine alla valutazione come indizi dei lunghi periodi di carcerazione del primo e delle informa-
zioni, concernenti gli avvenimenti all'interno della casa di
rilevanti per 1'associazione, datereclusione dall'uno all'altra, nonché dell'intestazione di un'autovettura blinda- ta. Non sussisterebbero inoltre, ad avviso dei ricorrenti,
nella fattispecie in esame, sulla base di alcuni rilievi attinenti ad elementi fattuali, gli estremi del reato di
associazione mafiosa, sia sotto il profilo del metodo adope-
rato, cioè la forza di intimidazione, sia sotto l'aspetto delle finalità, che debbono necessariamente consistere nel
realizzare, attraverso i delitti, il controllo e la gestione di attività produttive. Si sostiene l'inutilizzabilită delle
R intercettazioni telefoniche per insussistenza del requisito
5 dell'urgenza posto a base del decreto autorizzativo dėl
pubblico ministero. I ricorrenti contestano poi là sussisten-
za dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis 40 comma c. p.,
in ordine alla quale i giudici di merito non avrebbero moti-
armi al vato quanto alla riferibilità di una pluralità di delalla consapevolezza in capo ad essi possesso gruppo e
delle armi. Si denuncia inoltre carenza di motivazione in del beneficio ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
- PI SC denuncia la violazione dell'art. 468 2)
stati ammessi i testi della lista delc.p.p. per essere pubblico ministero con un generico riferimento agli atti
contenuti nel suo fascicolo.-
1'inammissibilitå della Con un secondo motivo si deduce dedotta dal pubblico ministero oltre il prova documentale termine previsto dall'art. 493 c.p. p., vanamente superata dalla Corte d'appello con il richiamo all'art. 507 c.p. p. .-
Con il terzo motivo ci si duole che la Corte non abbia evidenziato la posizione processuale del ricorrente, operando un semplice rinvio alla sentenza di primo grado. -
Con l'ultimo motivo si denuncia 1'erronea applicazione della legge penale, poichè in mancanza di prova degli elemen-
ti della fattispecie ex art. 416 bis c.p., al più avrebbe
potuto ipotizzarsi il reato di associazione per delinquere semplice.
Z
- L'avv. GU Ziccone nell'interesse di Di AU LO 3) denuncia mancanza e illogicità della motivazione ed erronea
applicazione dell'art. 416 bis c.p., poichè la Corte ha
fondato la partecipazione del Di Mauro all'associazione
mafiosa su due sole circostanze inidonee a provare la respon-
sabilità a tale titolo: la telefonata del RE di cui il predetto fu ricettore occasionale e del tutto casuale,
essendo la comunicazione diretta al fratello AL, e la presunta " eredità" dei proventi dell'attività svolta dal
fratello UD. In ordine alla prima il ricorrente Osserva
illogicamente i giudici di merito gli attribuiscont il che ruolo di partecipe nel momento in cui sostengono che il
RE mai si sarebbe rivolto a lui per concordare deci-
sioni che coinvolgevano la sicurezza dell'associazione o per
trasmettere per suo tramite disposizioni agli altri associa-
D'altra parte se, come afferma il RE in una con- ti.
versazione con il HE, il Di AU è persona di cui non
ci si può fidare, viene a mancare del tutto l'affectio soie-
tatis che è elemento costitutivo del reato. Anche a voler ammettere che nell'occasione della telefonata con il Chiarel-
la, all'associa- il ricorrente abbia prestato un contributo zione, si tratterebbe pur sempre di un episodio isolato ed
1'idoneità occasionale, il che farebbe cadere in radice della scopo causale minima richiesta per il conseguimento sociale o per il mantenimento della struttura associativa.
Quanto alla seconda circostanza, il ricorrente lamenta la egli carenza di prova in ordine alla natura dei proventi che avrebbe dovuto ereditare, che ben potevano provenire non
dall'associazione, ma da un dall'intera attività svolta
7
NO OM singolo reato, si da potersi eventualmente configurare il
in tale reato o il delitto di ricettazione. Manca concorso poi una motivazione sulla cosiddetta eredità, che si dá per scontata. Anche a voler ammettere che di ciò si sia raggiunta la prova, la circostanza non prova a sua volta la partecipa- zione, poiché altro è l'utile prodotto di una attività com-
piuta in prima persona o a cui comunque si è in qualche modo
contribuito, altro è invece l'utile che viene solo ereditato e a cui non si è contribuito in alcun modo. Quanto poi alla
telefonata dell'8 settembre 1990, in cui RE comunica a Fichera di aver raccomandato al SI di prendere precau-
zioni negli spostamenti degli associati, il ricorrente osser- va che il SI é persona del tutto diversa dal "siccu e
longu", onde erroneamente la Corte ha ritenuto di identifica-
nell'interlocutore della telefonata esso Di AU. -r.e
Con un secondo motivo ci si duole che la Corte di merito,
con motivazione illogica e contraddittoria, abbia determinato la pena per il ricorrente in misura superiore a quella irro-
gata al fratello AL, pur assimilando le due posizioni sul piano del merito. -
4) - L'avv. salvatore Pavone, nell'interesse di MA
MO, deduce: siaa) inammissibilità dell'appello del pubblico ministero,
perché privo della dichiarazione di impugnazione, sia perché for prodotto fuori termine, il 13 gennaio 1993, cioè ben oltre il quarantacinquesimo giorno dal deposito della sentenza, avve-
nuto nel termine di settanta giorni fissato nel dispositivo,
8
A. NO-OM tenendo conto anche della sospensione dei termini del periodo feriale.
b) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine affermata responsabilità per il delitto di omicidio alla tentato in danno del BA. Erroneamente è stato identi-
ficato il ricorrente nel GU delle intercettazioni via etere e telefoniche, illegittimamente autorizzate, posto che
il IC, installatore del ponte radio, non ebbe a ricono-
scere il ricorrente tra i fruitori delle frequenze. E' stato ritenuto che il BA avesse subito una ferita da arma lunga sulla scorta delle dichiarazioni di un agente di poli- zia in servizio al pronto soccorso, che non risultano mai
rese nel dibattimento, laddove la natura della ferita e il sovrintendente mezzo di produzione emergevano dall'esame del
IO, che aveva appreso le circostanze da altra persona che non era stata identificata, esame, quindi, che, in quanto de relato, non poteva essere utilizzato. Forti dubbi sussi-
stono anche per quanto attiene all'arma usata, poiché sul
luogo del delitto non vennero trovate cartucce di fucile nė
borrate né tracce di pallini sui luoghi del delitto e
sull'auto del BA e sui luoghi circostanti. Il tutto
si fonda sui ricordi del NZ, influenzati dalle sue successive conoscenze e non confortati da alcun elemento di mentre il FO é un teste de relato che ha riscontro,
deposto sulla base degli atti a firma sua e dei suoi dipen-
denti.
ignorato Quanto al reato associativo, la Corte avrebbe le
eccezioni procedurali sollevate dalla difesa e nel meritoор 9
A. NO OM avrebbe recepito acriticamente la sentenza 22.6.1993 pronun-
ciata nel processo a carico di coimputati che furono giudica-
vari ti con il rito abbreviato, senza motivare in ordine ai rilievi mossi alla sentenza del Tribunale con i motivi di appello e valorizzando elementi, quale ad esempio la disponi- bilità di giubbotti antiproiettile che costituiva solo un mezzo di difesa per un soggetto che era stato vittima di
attentati, o l'addebitabilità del tentato omicidio in assenza di un movente concernente la persona della vittima.-
c
) difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, quantificata in dieci anni di reclusione per il
tentato omicidio e in cinque anni per la continuazione.-
5) - L'avv. Salvatore Pavone nell'interesse del Mannino
SC deduce il difetto di motivazione in ordine all af-
fermata sussistenza dell'associazione mafiosa, riportandosi all'atto di appello e ai motivi di ricorso proposti nell'in-
teresse del MA MO.-
di motivazione Con un secondo motivo si denuncia il vizio sodalizio circa l'affermata partecipazione del ricorrente al criminoso sulla scorta di due soli elementi, privi di signi-
ficato indiziante, quali un arresto per porto e detenzione
d'arma, reati dal quali venne assolto, e l'acquisto di un'au-
tovettura blindata per conto del fratello, che ben poteva legame spiegarsi con il semplice rapporto di parentela e il :
affettivo che lo sottende.-
6) Con lo stesso atto l'avv. Pavone nell'interesse del
10
A. NO OM ON, oltre al motivo concernente la sussistenza del reato associativo, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla specifica posizione di esso Santocono, riconosciuto
responsabile sulla scorta di due arresti per detenzione e
porto d'armi, che non possono avere valenza indiziaria ai fini di una partecipazione all'organizzazione mafiosa.-
7)
- L'avv. Ivo Reina nell'interesse del ES denun-
il vizio di motivazione sia in ordine alla affermata cia sussistenza di una associazione di tipo mafioso sia in
ordine alla partecipazione di esso ES. Quanto alla
prima la Corte di merito ha evidenziato una serie di elementi
che potrebbero al più riferirsi ad una associazione per delinquere semplice, mentre il solo elemento caratterizzante l'associazione mafiosa, il silenzio delle vittime degli attentati, è riconducibile ad un atteggiamento omertoso che
non consegue alla forza d'intimidazione del vincolo associa-
tivo, ma agli stessi attentati. Manca inoltre la motivazione
in ordine al vincolo associativo. Quanto alla affermata partecipazione del ricorrente si lamenta che la Corte abbia
valorizzato a livello indiziario l'uso di uno pseudonimo ("il vecchietto"), mentre si richiama a conversazioni telefoniche il cui contenuto non è riferito o risulta travisato. Apodit-
tica è poi l'affermazione dei giudici di merito che il Fran-
ceschini fosse il conduttore del garage in cui vennero rinve-
giubbotti antiproiettili, micce a lenta combustione 12 nuti targhe di auto, mentre precise risultanze, evidenziate nei
The motivi di appello, escludevano qualsiasi relazione del ricor-
11
A. NO OM rente con il cennato locale.- Con memoria depositata il 6 settembre u.s. 1'avv. Reina
sottolinea l'assenza del carattere indiziante della circo-
stanza dell'uso di uno pseudonimo, consuetudine diffusa nell'ambito degli strati medio-bassi della società meridiona-
le. Rileva inoltre non esser vero che il ES frequen-
tasse la casa di Di AU UD, poiché il collaboratore
IC non aveva riconosciuto il ricorrente tra coloro che aveva visto in detta casa;
B e non essere altresi vero che il
ES abbia detto di "essere riuscito a far scappare " ma ha semplicemente commentato la fuga di alcuni ricercati.
Si tratta comunque di indizi non concordanti con quello della pseudonimo e privi dei requisiti della gravità e della preci-
giubbotti sione. Quanto poi al garage in cui vennero trovati antiproiettile e altro materiale compromettente non si é
tenuto conto del fatto che detto locale era stato locato a tal Leone Edmondo allorchè il ricorrente era detenuto a
Vercelli. 8) L'avv. Vassallo nell'interesse del RD deduce:
a) mancata declaratoria d'inammissibilità dell'appello del
pubblico ministero per i motivi indicati nel ricorso del
MA;
b) vizio di motivazione quanto all'affermata responsabilità
per i reati ascrittigli. In particolare in ordine alla parte--
cipazione al reato associativo la Corte ha ritenuto di iden-
tificare il IO delle conversazioni telefoniche e via etere nel ricorrente sulla scorta della circostanza che dal 4
12 F
Mod. 82'
A. NO - OM agosto 1990, giorno del suo arresto, egli non rispose più alle chiamate degli amici, senza tener conto del fatto che
egli non rispose neppure la mattina di quel giorno quando 1'arresto non era ancora avvenuto, che il ponte radio venne
più volte disattivato, e che non fu mai sorpreso in possesso di radio ricetrasmittenti. Si aggiunge che la sentenza impu-
gnata non då idonea spiegazione delle ragioni per le quali al viene attribuita una partecipazione associativaricorrente con il ruolo di killer, avendo valutato in maniera distorta circostanze inequivocabilmente chiare e comprovanti l'esatto contrario di quanto sostenuto dall'accusa. In ordine al tentato omicidio si propongono le stesse critiche mosse nel ricorso del MA, sottolineando, tra l'altro, che il tutto unasi fonda sul solo ricordo del teste NZ, che manca
perizia medico legale relativa alle lesioni riportate dal
BA e il referto medico è generico, mentre la motiva- zione in ordine al movente del delitto è apodittica, non
essendovi prova dell'appartenenza del BA ad un gruppo contrapposto a quello di cui si discute e risultando dalla
deposizione di due testi che il AR e il BA
erano amici intimi e uscivano insieme.
Quanto alla configurazione del reato associativo, il ricor-
rente lamenta che la Corte d'appello si sia richiamata alla
sentenza 22.6.1993 della I sezione di questa Corte, operando
Z alla stregua di un giudice di rinvio senza peraltro fornire
:
e nella nella ricostruzione dei fatti argomenti validi,
valutazione dei dati probatori, per dimostrare la sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis c.p..
13
A. NO OM Manca, ad avviso del ricorrente, la prova dell'intimidazione all'interno del gruppo e per quella all'esterno non vi sono elementi per ritenere che l'omertà del BA deriva dalla forza indimidatrice del sodalizio e non da quella degli attentatori. Non vi è prova, inoltre, che l'attività dell'as-
sociazione fosse diretta a realizzare attraverso i delitti il controllo e la gestione di attività produttive, elemento
indefettibile e qualificante dell'ipotesi criminosa in esame
quella prevista dall'art. 416 c. p.. L'incontro rispetto a
all Holiday Inn di OM, a parte l'assenza di ogni collega- mento del ricorrente con tale episodio, è stato qualificato un summit mafioso, nonostante che due dei partecipanti come
(i fratelli PI, titolari della ditta Shampoo) siano
sentiti come testi. stati ritenuti estranei al sodalizio e Non si è tenuto conto che dopo il 12 settembre 1990, giorno dell'arresto di tutti i componenti del nucleo familiare dei
Laudani, cui si sostiene faceva capo una Cosca collegata a quella del Di AU, si sono verificati in Catania e provin-
cia, fino alla fine di quell'anno, dieci omicidi.
c) omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercet-
tazioni telefoniche e via etere determinata dall'assenza del requisito dell'urgenza posto a base del decreto autorizzativo del pubblico ministero, emesso il 26 luglio 1990 a distanza
di undici giorni dall'intercettazione, non autorizzata, della conversazione concernente l'attentato al BA.
d) insussistenza dell'aggravante di cui al 40 comma dell'art. 416 bis c. p. per assenza dēl legame funzionale conseguimento degli della disponibilità delle armi con il
14
A. NO OM obiettivi della societas sceleris e carenza di prova in ordine alla consapevolezza in capo a ciascun compartecipe della disponibilità delle armi.
e) difetto di motivazione in ordine al diniego delle atte-
nuanti generiche. -
-9) RO NC denuncia:
a) l'illogicità della motivazione nella parte in cui attri-
all'attività lavorativa da lui svolta l'esigenza di buisce minor segretezza con la quale si spiega l'uso nelle conversa-
zioni intercettate del suo vero nome, contrariamente a quanto si era verificato per gli altri protagonisti dell'attuale
vicenda. Del pari è illogico identificare il ricorrente nel
NC delle conversazioni sulla scorta della circostanza da costui riferita del matrimonio della figlia, matrimonio celebrato poichè in realtà la figlia del ricorrente mai era andata a convivere con i genitori del futuro sposo, il che
per lui quell'onere economico del quale non aveva comportato si lamenta il conversatore. I giudici di merito avrebbero poi omesso di valutare una circostanza decisiva emergente dalle
intercettazioni in cui compare il NC, che lamenta di
essere stato convocato dalla polizia e di aver dimenticato in quegli uffici il suo documento d'identità, episodio che non
riguarda il ricorrente, mai convocato dalla polizia. Neppure
sarebbe stata presa in considerazione la circostanza che da
latra conversazione risulta che il NC è titolare un'officina, attività del tutto estranea al RO, che svolge il lavoro di scavatorista. дри 15
A. NO OM b) mancata assunzione di una perizia fonica da ritenersi
prova consulenzadecisiva, essendo del tutto inappagante la svolta dal pubblico ministero eseguita con tecniche di dubbio valore scientifico.
c) difetto di motivazione in ordine al diniego delle atte-
nuanti generiche giustificato solo con la frase dell'assenza di elementi positivi di valutazione.- Il 25 ottobre u.s. l'avv. EP PO depositava motivi aggiunti, con i quali evidenziava che il vizio di motivazione alla stregua della sopravvenuta collaborazione del coimpouta-
to HE, il quale aveva affermato, nel corso di dichiara- zioni rese al pubblico ministero il 23 settembre 1994, che il
RO NC era stato sempre estraneo all'organizzazione dei Puntina in quanto dedito al lavoro e che il Concetto
delle conversazioni si identifica in tal Caruso Camillo. Tali
dichiarazioni dimostrano ancor più la fallacia dell'argomento addotto dalla Corte della esigenza di minor segretezza.-
L'avv. EP PO per il RE deduce man- 10) 1
e illogicità della motivazione, poichè tutti gli ele- canza menti posti a base della condanna non sono idonei a configua-
una resposnabilità ex art. 416 bis. Il complesso delle re indagini non evidenzia l'attributogli ruolo di alter-ego del
Zz capo, poiché altro soggetto viene ritenuto capo. Dalle con-
versazioni non si evidenziano illeciti 0 sistemazione di affari e la sua presenza all'incontro tra i due fratelli Di
all'Holiday Inn di OM si spiega con il desiderio diMauro
16
A. NO OM salutare persone che non vedeva da tempo. I semplici rapporti di conoscenza e le frequentazioni non sono elemento univoco della partecipazione all' associazione. Non é spiegato in
sentenza quale ruolo il ricorrente avrebbe rivestito e quale apporto causale non insignificante avrebbe recato al raggiun-
gimento degli scopi dell'associazione, non essendo sufficien-
te la semplice adesione. Inoltre difettano gli elementi
strutturali caratterizzanti la mafiosità del sodalizio, in particolare l'operatività della forza d'intimidazione.-
11) L'avv. PO denuncia, nell'interesse del HE, con un primo motivo la nullità del giudizio e della sentenza di
secondo grado per nullità della notifica dell avviso di deposito di quella del Tribunale, effettuata a mani della
suocera mentre era detenuto, erroneamente ritenuta superata dalla notifica del decreto di citazione in appello, dalla
quale, quindi, secondo la Corte, decorre il termine per impugnare;
ciò in quanto l'avviso di deposito della sentenza
e il decreto di citazione assolvono funzioni del tutto diver-
se.-
Con il secondo motivo si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpe-
volezza per il reato di omicidio tentato, evidenziando che la
Corte di merito si è fondata esclusivamente sui ricorsi del
teste NZ, che i giudici di primo grado avevano conside-
rato generici ed incerti, senza indicare elementi di riscon-
tro. Sta di fatto che non è provato che l'attentato di cui si parla nelle conversazioni fosse quello in danno del Pappalar-
17
A. NO OM do che non viene neppure nominato e che l'altro, che sarebbe
stato una reazione al primo, fosse quello posto in essere ai
danni del BA, che non si hanno elementi per affermare che è il cantante di cui alla conversazione intercettata. E'
rimasta del tutto sconosciuta la natura e la Qausa delle lesioni da quest'ultimo patite.-
Analogamente, ad avviso del ricorrente, non è stato eviden- ziato alcun elemento dal quale desumersi con certezza una
caratterizzante l'agire concreta attività intimidatoria mafioso, che anzi una qualifica di tal genere non può, attri-
buirsi ad una organizzazione che non è in grado di adempiere le sue obbligazioni verso il IC per l'attivazione di un ponte radio e che non costringe, con la sua presunta forza d'intimidazione, quest'ultimo a mantenere il collegamento nonostante il mancato pagamento. Manca una motivazione logi-
co-giuridica che provi la sussistenza di una associazione mafiosa e il coinvolgimento in essa del HE.-
- L'avv. PO nell'interesse della IF Rosaria 12) deduce mancanza e illogicità della motivazione, avendo AN
la Corte di merito ritenuto la responsabilità della predetta sol perchè moglie del HE, il che ha fatto considerare le conversazioni telefoniche in una luce diversa da quella sue reale, in quanto manifestazione di curiosità e di preoccupa-
zione per le sorti del marito, e non certo, quindi, espres- : sione di un qualsivoglia contributo all'organizzazione crimi-
nosa che nella sua qualità di donna, per di più incinta, non
avrebbe potuto dare. -
.. 18
Mod. 82
A. NO - OM 13) - AR ZI deduce:
a) violazione dell'art. 238 1o comma in relazione all'art. 606 lett. b) per avere la Corte d'appello ritenuta legittima l'acquisizione di tutto il materiale del giudizio abbreviato,
in contrasto con quanto prescrive l'art. 238 c.p.p., e non i
soli atti irripetibili secondo il dettato del 30 comma di
detto articolo.
b) erronea applicazione della legge penale ( art. 606 lett.
in relazione all'art. 416 10 comma poiché mancanob) c. p.,
elementi probatori sicuri in ordine alle caratteristiche fondamentali dell'associazione mafiosa, forza d'intimidazione nascente dal vincolo associativo e controllo di attività
economiche, posto che le circostanze addotte dalla Corte a consorziopag. 34 possono essere attribuite a qualsiasi criminale e non sono affatto indicative del reato associativo previsto dall'art. 416 bis c. p.. Il collegamento tra i due attentati ė mediato dalla Corte dalla conoscenza personale che dei due attentati ebbero il sovrintendentesuccessiva
NZ e il vicequestore FO, senza che vengano indicati elementi di riscontro. Il possesso di una pistola e
non possono essere consideratidi una ricetrasmittente indizianti dell'appartenenza al sodalizio criminoso, perchè
si fondano sull'indimostrata disponibilità di armi e apparec-
chi ricetrasmittenti da parte dell'organizzazione.
c) difetto di motivazione in ordine al diniego delle atte- nuanti generiche. - そ от 19
A. NO OM 14) - L'avv. Ziccone nell'interesse di Di AU AL deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza e
illogicità della motivazione ed inosservanza ed manifesta erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p.. Rileva il difen- che la carenza probatoria della posizione dei Di Mauro sore viene anzitutto rivelata dalla diversa qualificazione giuri-
attribuita alla condotta del predetto dai giudici di dica primo e secondo grado, rispettivamente di concorso esterno
reato associativo e di partecipazione alla consorteria nel criminosa. In sintesi ci si duole che la Corte abbia fondato tale partecipazione, nel ruolo di riciclatore dei proventi del sodalizio, su tre elementi, che non potevano avere alcuna con il valenza probatoria. L'incontro all'Holiday Inn di OM
UD ed altre persone è stato ritenuto il segno fratello di tale attività di riciclaggio, pur riconoscendosi non
esservi prova delle ragioni dell'incontro e in particolare se queste fossero di ordine economico e. in tal caso, che cosa
specificamente riguardassero. Anzi contraddittoriamente la
.
sentenza impugnata, pur avendola disattesa, fa leva sulla
versione difensiva, secondo la quale il ricorrente si sarebbe recato nella capitale per trattare la cessione di un'attività
di parrucchiere in favore della moglie del Di AU Claudio,
per attribuire un contenuto economico all'incontro e porre Su
queste fondamenta l'edificio della funzione di riciclaggio svolta. Di qui l'impossibilità su queste basi di configurare
10 si contributo causale alla vita associativa, sia che un sub specie di concorso esterno ex art. 110 c. p., configuri
20 ZzYou
Mod. 82
A. NO OM sia come concorso necessario nel reato associativo. Il secon-
elemento, costituito dalla telefonata tra il RE e do il HE, viene solo citata dalla Corte, senza alcuna valutazione del suo contenuto, il che rivela la mancanza di un serio contenuto probatorio. Il terzo elemento, consistente nell'episodio RD, persona che sarebbe stata minacciata dai Di AU nel contesto di un rapporto societario, si fonda sulla parola di un soggetto poco credibile e che è portatore di un movente di vendetta. Nė si è tenuto conto di quelle risultanze processuali che provavano la condotta di vita del
ricorrente, sempre dedito al lavoro, e che dovevano assumere un rilievo in presenza di un complesso indiziario del tutto
labile ed evanescente.- M O T I VI DELLA DEC IS IONE 1 - Le questioni procedurali.-
1.1 La questione proposta dal difensore del Fichera,
relativa alla nullità del giudizio di appello per difetto di
di deposito della sentenza di primo notifica dell'avviso grado, è fondata.
Va premesso che la sentenza del Tribunale di Catania,
emessa il 16 luglio 1992 e depositata il 9 novembre 1992,
depositata oltre il termine di settantadeve considerarsi giorni fissato nel dispositivo, non potendosi tener conto, ai fini del computo dei termini di cui all'art. 544 c.p.p., del
21
A. NO OM periodo di sospensione previsto dall'art. 241 bis delle
disposizioni di attuazione, che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. Sez. I, 16.3.1987 Camposa-
no; Sez: VI, 28 aprile 1982, Genna;
Sez: VI, % novembre 1991,
1994, Strata, Sannino, rv. 189416; Sez. VI, 11 gennaio n.3184, rv. 196613%; contra Sez. IV, 17 marzo 1992, Lentini) :
che il Collegio condivide, opera solo per le attività giuri-
sdizionali correlate ad interventi di assistenza e di patro-
cinio dei difensori e delle parti. Si rendeva quindi necessa- rio l'avviso di deposito di detta sentenza e la notifica di al pubblico esso alle parti private e la sua comunicazione ministero, secondo quanto prescrive l'art. 548 20 comma
come del resto ha riconosciuto, re melius perpensa, c.p.p.,
la Corte d'appello con l'ordinanza 18.10.1993. E invero tali
adempimenti risultano essere stati eseguiti, ma la notifica
all'imputato HE, effettuata nel suo domicilio a mani della suocera, mentre egli era detenuto, è affetta da nulli-
é sanata ai sensi tá ex artt. 178 e 180 c.p.P. che non dell'art. 183 lett. b) c.p. p., non avendo il HE proposto personalmente appello, e si estende all'avviso di deposito e
travolge tutti gli atti successivi da esso dipendenti, cioè il decreto di citazione in appello e l'intero giudizio di
secondo grado ( art. 185 10 comma c. p. p.). - con la cennataLa tesi sostenuta dai giudici di merito ordinanza, secondo la quale la notifica del decreto dị cita-
zione in appello è equipollente a quella dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, non può condividersi.
processuali, Profondamente diversi, infatti, sono i due atti
Z 22
Mod. 82
A. NO OM quanto a soggetti, a forma, a natura, a contenuto, a funzione:
1'uno, il primo, promanante dal Presidente della Corte,
l'altro dal cancelliere;
il primo disponente la vocatio per un giudizio ritualmente instaurato a seguito dell'espletamen-
to di tutte le formalità previste dalla legge necessarie per la determinazione del devolutum, il secondo, costituente solo la notizia di un atto processuale ai fini dell'esercizio del diritto d'impugnazione della parte pubblica e delle parti private ( comprensive dei rispettivi difensori), il cui
esercizio condiziona la cognizione del giudice del gravame. Diversi, altresi, sono i momenti processuali, nei quali i due atti si inseriscono, il decreto di citazione essendo il primo degli atti preliminari al giudizio ( art. 601 c.p.p. .). mentre 1
l'avviso di deposito attiene al primo grado di giudizio nella fase degli atti successivi al deposito della sentenza. -
Sostituire l'un atto all'altro significa assegnare all'atto sostituente una funzione che non potrà mai avere, sia perché
consente, di per sė, di raggiungere 10 scopoesso non dell'atto sostituito, cioè di portare a conoscenza del
destinatario dell'avviso il contenuto della sentenza, sia
perché tale funzione, logicamente e cronologicamente prelimi-
nare a quella dell'altro, è incompatibile con quest'ultima.
Invero la notifica del decreto di citazione dovrebbe compor-
tare il decorso del termine per l'impugnazione dalla data
della stessa, con conseguente necessità di rinvio del dibat-
timento a data successiva alla scadenza di tale termine, il che vanifica in nuce la vocatio in iudicium per la data indicata, oltre a porsi in contrasto con l'attuale disciplina,l'attuale
23
A. NO OM legislativa che non prevede il rinvio del dibattimento per una tal causa. - Sotto alcun profilo, dunque, il decreto di citazione in
appello puó considerarsi equipollente all'avviso di deposito della sentenza di primo grado. - }
senzaL'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata
rinvio nei confronti del HE e gli atti vanno trasmessi
al Tribunale di Catania, la cui cancelleria dovrà provvedere a disporre nuova notifica al predetto dell'avviso di deposito della sentenza 16.7.1992 e ai successivi conseguenziali per il successivo inoltro alla Corte d'appello adempimenti per il nuovo giudizio. -
1.2 - Infondato è invece il motivo, comune al MA
1'inammissi-MO e al RD, con il quale si denuncia bilità dell'appello del pubblico ministero sia per tardivitå
sia perché privo della dichiarazione di impugnazione. La
prima questione parte dal presupposto del decorso del termine per impugnare dalla data del 9 novembre 1992 in cui venne
depositata la sentenza, e non da quella della comunicazione dell'avviso di deposito. Ritengono i difensori che il termi- ne di quarantacinque giorni per impugnare decorre dal 9 novembre 1992, giorno del deposito della sentenza, sul pre-
supposto che sia stato rispettato il termine di settanta giorni fissato con il dispositivo, tenendo conto della SO-
spensione dei termini durante il periodo feriale. Poiché
invece detto termine, per quanto detto sub 1), deve ritenersi superato, il termine per impugnare per il pubblico _ minister
24
A. NO OM decorre dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito, sicché l'atto di appello, depositato in cancelleria il 13
gennaio 1993, risulta tempestivo. - nell'unicoSul secondo punto si osserva che l'unificazione atto di impugnazione dei due momenti, sotto il precedente codice di rito ontologicamente e temporalmente distinti,
della dichiarazione e della presentazione dei motivi, esclude che le ragioni di inammissibilità possano essere ricondotte a meri aspetti formali inerenti a tale dicotomia, ormai insus-
sistente, quale la presentazione dei motivi in assenza di tutte le volte che l'atto scrittoformale dichiarazione,
presentato contenga tutti gli elementi di cui all'art. 581
VI, c.p.p. idonei ad instaurare il gravame (Cass., Sez.
19.1.1991, n. 2747). E' di assoluta evidenza che allorquando dal tenore dei motivi dell'impugnazione ė dato desumere l'effettiva volontà del sottoscrittore di gravare il provve dimento ivi indicato, il che peraltro è un'operazione inter-
pretativa abbastanza agevole tenuto conto dell'aspetto dia-
lettico proprio di un argomentare in contrasto con altro, ben individuato, non si rende necessario, ai fini della ammissi-
bilità, l'uso di formule esplicite come: "dichiaro di propor- re appello" oppure "dichiarazione di appello" e simili, che
la legge non richiede, come pud desumersi dalla lettera dell'art. 581 c.p.p. e dai principi generali dell'ordinamento processuale. Ben diverso il sistema d'impugnazione nel codice :
del 1930, nel quale la netta separazione tra dichiarazione di gravame e motivi, costituenti due atti normalmente distinti,
imponeva che la prima si concretasse in un qualcosa che, pur
25
82
A. NO OM senza l'uso di formule sacramentali, manifestasse, per la sua natura negoziale, la volontà d'impugnare, non desumibile da alcun altro elemento se non da tale esplicita e formale dichiarazione.-
inammissibilità,Del pari priva di fondamento ė la 1.3
con il primo motivo del ricorso del PI, delle dedotta testimoniali indotte dal pubblico ministero, che in prove ordine alle circostanze sulle quali sentire i testi aveva
fatto riferimento, nella lista ex art. 468 c. p. p., agli atti contenuti nel proprio fascicolo.-
E' giurisrudenza costante di questa Corte che ai fini delle liste testimoniali di cuidell'ammissibilità all'art. 468 c.p.p. non è richiesta una articolata capitolazione dei punti sui quali i singoli testi sono chiamati a deporre, cioè
una dettagliata, esasperante specificazione di tutti gli elementi attinenti al fatto che costituisce oggetto della
deposizione, essendo sufficiente il riferimento o alle infor-
mazioni da ciascuna delle persone dedotte nel corso delle indagini preliminari o agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o, ancora, ai fatti di cui all'imputazio-
ne, ciò in quanto tali generiche indicazioni siano sufficien-
ti ad assolvere la funzione di discovery, implicante anche
quella di permettere alla controparte la prova contraria
(art. 468 4o comma c.p.p.), poiché i suddetti riferimenti,
controllabili da tutte le parti ed eventualmente dal giudice
attraverso la consultazione degli atti d'indagine, ben posso-
no consentire di conoscere l'esatta specifica posizione de
26
fod. 82
A. NO OM teste ( v. tra le altre Cass. Sez. IV, 15.2.1992, n. 1572;
Sez. VI, 11.3.1992, n. 2522; Sez. VI, 13.10.1992, n.9775%; Sez.
VI, 31.10.1992, n. 10421; Sez. III, 22.12.1992, n. 12072; Sez.
caso in cui II, 5.12.1992, n.11732 e 11741). Sicché solo nel i suddetti riferimenti, confrontati con gli atti cut rinvia-
non consentono di individuare in modo alcuno quali siano no,
circostanze sulle quali il teste è chiamato a deporre, le venendo meno la suddetta funzione della lista, potrà parlarsi di inammissibilità. -
Quanto poi all'eccepita inammissibilità delle prove 1.4
documentali prodotte dal pubblico ministero oltre il termine
di cui all'art. 493 c.p.p., di cui al secondo motivo di ricorso del PI, va osservato che, al di là di una asso-
luta genericità della doglianza per quanto concerne l'indivi-
duazione dei suddetti documenti, che non consente di stabili-
re quale rilevanza probatoria essi abbiano avuto in ordine
alla posizione processuale del ricorrente, si da rendere sotto questo profilo il cennato motivo inammissibile, ė da alla escludere che l'art. 493 c.p.p. preveda una preclusione esibizione di documenti delle parti ed una ammissione di essi da parte del giudice in un momento successivo a quello disci-
plinato dalla suddetta norma, tale preclusione essendo espli-
citamente limitata al tipo di prove da indicare nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p. (testimoni, periti e consulenti
come desumesi dalla sanzione d'inammissibilità tecnici),
da tale articolo e dalla eccezione, in tale campo, prevista dall'art. 493 30 comma c.p.p.. E' evidente, peral prevista
27
A. NO OM tro, che in caso di esibizione di documenti successiva alla fase introduttiva dovrà essere garantita alle altre parti il
diritto di esaminare di tali documenti, secondo quanto pre-
scrive l'art. 495 30 comma c.p.p., diritto che non risulta non essere stato esercitato dalla difesa nel casp di specie. -
D'altra parte il Tribunale ebbe ad ammettere i documenti esibiti dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 507 c.p.p.,
assolutamente necessari per la decisione, unritenendoli provvedimento questo che non merita censura alcuna alla
stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza 21.11.1992, che il Collegio pienamente condivide. - 1.5 - Infondato é altresi il motivo di ricorso proposto dal
IN, dalla IF e dal RD, concernenti 1'inu-
tilizzabilită delle intercettazioni telefoniche autorizzate con decreto del pubblico ministero il 26 luglio 1990 per sanzionemancanza del requisito dell'urgenza. Anzitutto la caso di dell'inutilizzabilità è prevista dalla legge solo nel omessa convalida del decreto del pubblico ministero, interve-
nuta la quale resta sanato ogni vizio formale di quest'ulti-
ilogni caso, anche a voler ammettere che suddetto mo. In
sia intervenuto con ritardo rispetto alle esigenze decreto risultanze delle precedenti intercettazioni imposte dalle
conversazioni via etere, un tale ritardo determinava delle ancor più una situazione di urgenza di acquisizione di ulte-
riori accertamenti con il mezzo dell'intercettazione, si da consentire l'ulteriore ritardo che si sarebbe determinato non
28
Mod. 82
A. NO OM con l'applicazione della procedura ordinaria di cui all'art.
267 1o comma c.p.p..-
conversazioni via Quanto poi alle intercettazioni delle etere, di cui è stata dedotta in via principale l'inutilizza-
bilità dall'avv. Gianzi nel corso della discussione orale per omessa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è di assolu-
soggette ad autorizzazione ta evidenza che esse non sono alcuna, non solo perché nel caso di specie, essendo effettua-
mezzo illegale, quale l'installazione di un impian- te con un to radioelettrico ricetrasmittente privo di Concessione,
fatto costituente reato (capo f) dell'imputazione), non sono costituzionalmente garantite, ma anche, ancor più, perchè e del tutto prive del requisito della riservatezza, in quanto captabili. Invero, come è già stato statuitoliberamente da I,questa Corte ( Sez. I, 28 maggio 1991, ES;
Sez:
25 febbraio 1991, Puzzo;
Sez. I, 5 luglio 1990, RO) 1'au-
torizzazione per le intercettazioni, essendo finalizzata alla tutela della riservatezza delle comunicazioni, richiesta captazione di messaggi trasmessi lungo canali che per la escludono i non comunicanti. Ne deriva che non possono com-
prendersi nell'ambito di applicabilità degli artt. 266 e 267
c.p.p. le conversazioni effettuate a mezzo di apparecchi emittenti ad irradiazione circolare, giacché esse sono prive di ogni carattere di riservatezza, essendo percepibili da
chiunque, nel raggio di irradiazione, si avvalga di un арра-
recchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda. - Di qui anche la manifesta infondatezza della questione
29
A. NO-OM Mod. 82 incostituzionalità dell'art. 266 cmp.p. nella parte in cui
non prevede la necessità dell'autorizzazione per 1{intercet-
tazione di conversazioni effettuate con un tale mezzo, solle-
in udienza in via subordinata dall'avv. Gianzi, in vata appunto non rientranti nella sfera di riservatezza quanto delle comunicazioni garantita dall'art. 15 della Costituzio-
ne. -
con il quale1.6 Infondato è altresi il motivo di ricorso il AR lamenta la violazione dell'art. 238 10 comma in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p per non la Corte
. avere dichiarata 1'inutilizzabilità degli atti del giudizio abbre-
viato svoltosi nei confronti di SE EP ed altri,
imputati degli stessi reati di cui all'attuale processO,
acquisiti al fascicolo del Tribunale con l'ordinanza del 12
marzo 1991. A parte la considerazione assorbente che il ricorrente non spiega se e quali di detti atti siano stati
utilizzati per la decisione che lo riguarda, il che comporte-
rebbe l'inammissibilità di tale motivo per assoluta generici-
tå, va rilevato che, secondo quanto emerge dalla sentenza
impugnata e, in maniera più diffusa, da quella di primo grado, si trattava di atti di polizia giudiziaria non ripeti-
bili, come verbali di arresto, di perquisizioni e sequestri,
acquisibili ai sensi dell'art. 238 30 comma c.p.p., che oltre
tutto dovevano considerarsi relativi anche ai fatti che avenivano giudicati nell'attuale processo, in particolare tutti quei fatti dai quali venivano tratti elementi per la
verifica della sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis,
30
Mod. 82
A. NO OM comune ad entrambi i processi, come tali acquisibili al
fascicolo per il dibattimento ab origine, ai sensi dell'art.
Inoltre, spiega la sentenza del Tribunale,431 c. p. p.. parte quegli atti erano costituiti da segnalazioni di omicidi di tentati o consumati e da note delle Case circondariali, che esattamente sono state ritenute rientrare nella generica previsione di cui all'art. 234 10 comma c.p.p. in quanto documenti formati fuori del processo.
2 - Le questioni di diritto sostanziale comuni a vari ricorrenti.-
2.1 - Buona parte dei ricorrenti ha denunciato la violazio-
C. P. assumendo che nel caso di speciedell'art. 416 bis ne
$
non poteva configurarsi il delitto di associazione per delin-
quere di stampo mafioso ma, al più quello di cui all'art. 416
c.p., vuoi per carenza dell'elemento della forza d'intimida-
zione e della conseguente condizione di assoggettamento e di
omertà, vuoi per mancanza della finalità propria di tale tipo di sodalizio, cioè il controllo delle attività economiche in un determinato territorio.-
ė manife-Sotto il primo profilo si rileva che la censura
stamente infondata, poiché i giudici di merito di primo e
secondo grado hanno ampiamente evidenziato una molteplicità argomenta-di circostanze di fatto dalle quali, con apparato tivo immune da vizi logici o giuridici, hanno desunto non
solo l'esistenza di un fortissimo vincolo sodale, che legava
31
A. NO OM gl'imputati tutti, di una affectio societatis che permeava di sé tutti i rapporti tra loro, ma altresi il clima d'intimida-
zione diffusa, dimostrato, all'esterno, dal tenore delle deposizioni di vari testi, caratterizzate da evidenti e
macroscopiche reticenze, dalla sparizione della vittima del
ferimento del 15 luglio, BA Agatino, non presentatosi neppure al consulente del pubblico ministero per accertare
cause e natura delle lesioni subite, e, all'interno, dal
comportamento processuale degli imputati, improntato alla più
totale negazione anche delle circostanze più evidenti. La
Corte d'appello e ancor più il Tribunale non hanno mancato di soffermarsi su una serie di circostanze che, con corretto metodo logico-induttivo, basato su esatte regole di esperien-
za, sono state ritenute rivelatrici del fenomeno mafioso,
nel corso quali l'uccisione del capo clan Di AU UD e,
dello svolgimento del dibattimento di primo grado, del teste Nicolosi, l'uso di pseudonimi e di linguaggio criptico nel
la corso dei fittissimi rapporti via etere e telefonici,
disponibilità di armi micidiali, esplosivi, micce, giubbotti antiproiettile, macchine blindate, apparecchi ricetrasmitten-
ti, divise dei carabinieri e della Guardia di Finanza, palet-
segnaletiche delle forze dell'ordine e cosi di seguito,te tutti indici sintomatici di una organizzazione caratteristica delle associazioni di stampo mafioso, la cui caratteristica
peculiare é non il solo programmare una serie indeterminata
di reati, ma il raggiungimento dei propri scopi attraverso la sopraffazione e la violenza sistematizzata nei confronti dei
cittadini, dei gruppi rivali e degli stessi appartenenti al
M 32
Mod. 82
A. NO - OM sodalizio, esercitata appunto con la disponibilità e l'uso di
mezzi idonei, quali armi di ogni genere, anche le più mici-
diali, esplosivi ecc. -
Sotto il secondo profilo è giurisprudenza ormai pacifica che l'associazione di stampo mafioso si distingue dalla
comune associazione per delinquere per le modalità con le
concretamente si manifesta quali essa
- il c.d. metodo mafio-
conseguente condizione di So, cioè 1'intimidazione e la e di omertå - e per l'eterogeneità degli assoggettamento scopi, che non è solo la commissione di delitti, ma anche una varietà indeterminata di condotte, anche lecite, che vengono a rivestirsi di illiceità proprio e solo per il metodo usato
( v. tra le altre Cass. Sez. I, 19.3.1992, n.3223, rv.189665; Sez. I, 9.5.1992, n. 5426, rv 190301; Sez. I' 6.6.1992,
n.6784, rv. 190539; e, proprio con riferimento all'associa-
zione in esame, Sez. I, 22.6.1993, SE ed altri, citata opportunamente dalla Corte d'appello quale precedente, non di certo vincolante, ma comunque ancor più decisivo).-
Il controllo delle attivite economiche è appunto una delle possibili finalità dell'associazione mafiosa, ma non la sola,
come del resto chiaramente recita il 30 comma dell'art. 416 sicchè il raggiungimento di tale finalitá nonbis c. p.,
costituisce elemento indefettibile del reato in esame. Che
poi tutti gli scopi ipotizzati dalla norma sottendano una
finalità di lucro è un dato storico indiscutibile, non un giuridico, poichè del tutto estraneo alla fattispecie dato criminosa in questione, ma di cui, comunque, i giudici di
merito, in particolar modo il Tribunale, si son fatti carico,
Me 33
Mod. 82
A. NO - OM affermandone la sussistenza sulla scorta di argomentazioni di ordine logico, oltre che di dati fattuali (il tenore di vita
del Di AU UD in OM, la disponibilità dei mezzi
dell'organizzazione, nonostante che nessuno dei partecipanti svolgesse una qualche attività lavorativa), che non meritano censure in questa sede. -
Del pari priva di fondamento é la doglianza relativa 2.2 -
aggravante di cui al comma dell'art. 416 bis, posto alla 40
che questa consiste nella semplice disponibilità di armi . O
materie esplodenti da parte del sodalizio per il conseguimen- to delle sue finalità, del che i giudici di merito hanno dimostrato la sussistenza in punto di fatto esaurientemente processuali sia in sede di analisi generale delle risultanze sia in sede di esame delle singole posizioni. -
3 Il tentato omicidio
I ricorsi del MA MO e del RD nella parte riguardante l'affermata responsabilità per il tentato omici-
dio in danno del AR sono fondati.-
A parte l'esattezza delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata circa l'identificazione del MA e del
RD rispettivamente nel GU e nel Mario delle conver-
sazioni via etere intercettate dal teste ON, di cui si dirá trattando dei ricorsi dei predetti riguardanti gli altri reati, si rileva che sotto molteplici aspetti la decisione della Corte di merito manca di validi logicilogici supportie
34
يب Mod. 82
A. NO OM argomentativi. -
Non risultano anzitutto spiegati gli esatti termini fattua-
li dell'attentato al AR quanto a circostanze di tempo modalità di esecuzione, della sua effettuazione, e luogo e natura delle conseguenze lesive, il che appariva cause indispensabile essendo stato considerato tale episodio crimi-
noso quale movente del successivo attentato, lo stesso gior- no, ai danni del BA.-
Non risulta dalla sentenza impugnata in virtù di quali ele-
menti il "cantante", di cui si parla nelle conversazioni come bersaglio della progettata aggressione armata, si identifi-
casse nel BA, del quale, peraltro, non è stata valu- personalità e la sua collocazione nell'ambiente tata la per potersene desumere in via indiziaria, nella malavito50
mancanza di prove di tale identificazione, la eventuale facente capo al Dicondotta ritorsiva dell'associazione
AU. -
Manca inoltre una motivazione rilevante anche ai fini della esatta qualificazione giuridica del fatto (tentato omicidio, lesioni aggravate lievissime, lievi, gravi o gra-
vissime) in ordine non solo alle modalità dell'attentato al
BA, ma anche alla prova generica circa le conseguenze lesive che ne scaturirono, non facendosi cenno alcuno ad un ospedaliero, del quale il Tribunale e i ricorrenti referto l'esistenza in atti (rilevandone la genericità) affermano e al riguardo la testimonianza di un agente addetto citandosi soccorso, mentre i giudici di prime cure, che al pronto la conside emesso una pronuncia assolutoria anche avevano
35 razione della mancanza di elementi in ordine alla natura e alle cause delle lesioni, rilevano che un teste, presumibil-
mente 10 stesso agente di cui si accenna nella sentenza impugnata, ebbe a riferire che il BA era stato ferito da un colpo di fucile al collo per averlo appreso da un
medico non identificato, nel qual caso tratterebbesi di una
testimonianza de relato non utilizzabile, salvo eventuale identificazione e assunzione del teste diretto.-
Inoltre, la Corte ritiene, contrariamente al Tribunale, che la testimonianza del ON nella parte riguardante il conte-
nuto delle conversazioni via etere, da lui intercettate,
aventi ad oggetto la preparazione e l'esecuzione dell'aggres-
sione, non risente delle successive conoscenze acquisite dal teste nel corso delle indagini, ma di ciò non då adeguata ragione e non chiarisce se, come desumerebbesi dalla descri-
zione analitica di dette conversazioni, quanto meno una parte di esse risultino registrate, secondo quanto sembra anche
ricavarsi da quanto leggesi a pag. 64 della sentenza di primo grado e dalla lunga e particolareggiata descrizione del primo contenuto delle conversazioni che operano i giudici di grado ( pag. 62 e 63) prima di riportare i termini della
deposizione del ON (pag. 64). In tal modo i giudici di
merito hanno omesso di esplicitare le fonti probatorie essen-
ziali relative al reato in esame e, conseguentemente, di valutarle adeguatamente con riferimento alla opposta valuta-
zione fattane in prime cure. -
L'impugnata sentenza va quindi annullata per questa parte con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania,
36
A. NO OM che dovrà riempire le lacune motivazionali sui punti dianzi
evidenziati, provvedendo, se del caso, ad acquisire, mediante parziale del dibattimento, quegli ulteriori rinnovazione elementi che riterrà eventualmente necessari ai fini di una
adeguata ed esauriente motivazione a sostegno della adottanda decisione sul punto.-
4 - I motivi dei ricorsi attinenti alla posizione dei
singoli ricorrenti
4.1 AR IO ED IO NA
Le critiche mosse dal IN e dalla IF VA alla sentenza impugnata nella parte che ha ritenuto la responsabi- lità per il reato associativo sono prive di fondamento. I 1
Tribunale, prima, e la Corte d'appello, dopo, hanno esaurien-
temente e logicamente dato conto delle ragioni che inducevano a concludere per la partecipazione all'organizzazione dei due coniugi, nel momento in cui hanno fatto leva per entrambi principalmente, quale espressione del contributo fattivo dato al gruppo, sulle conversazioni che tenevano al carcere e
durante le quali l'uomo comunicava alla donna notizie utili al sodalizio relative a fatti che avvenivano nell'ambito carcerario, perchè costei le riferisse al HE, consorte della rispettiva cognata e sorella IF OS AN, come in realtà le riferiva;
evidenziando altresi, quali ulteriori
elementi indizianti a conforto della prova dianzi esposta ( e non, quindi, quale fondamento autonomo del giudizio di colpe-
volezza, come sostengono i ricorrenti) la lunga militanza
37
A. NO OM malavitosa del IN e la sua detenzione per violazione alla legge sulle armi, e, per la donna, 1'intestazione di un'auto blindata, appartenuta in precedenza ad altro affilia-
to, e stabilmente nella disponibilità del gruppo. Il rilievo
sintomatico di quella trasmigrazione di notizie ai fini della sussistenza di un contributo causale alla vita e agli scopi dell'associazione è di assoluta evidenza e la tesi contraria
è apoditticamente affermata nel ricorso senza il supporto di alcun argomento. Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa al
diniego delle attenuanti generiche per il IN, avendo la Corte motivato adeguatamente tale punto della decisione con il richiamo ai cinque precedenti penali, alle negative quali-
tá morali del soggetto e al suo comportamento processuale.- Del pari manifestamente infondato è il motivo concernente
mancanza di motivazione in ordine alla richiesta sospen- la sione condizionale della pena per la IF, per l'evidente ragione che, essendo stata applicata e confermata una pena superiore a quella per la quale la legge prevede la possibi-
lità di concessione di tale beneficio, difetta nel giudice la discrezionalità che è presupposto dell'obbligo di motivazio-
ne. -
4.2 NE ES Manifesta ė poi l'infondatezza del motivo del ricorso del
PI con il quale si lamenta il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, adducendosi che sarebbe stato fatto un semplice rinvio a quella di primo grado. A parte il fatto
38
A. NO OM che trattandosi di una pronuncia confermativa, la motivazione per relationem è pienamente legittima, come costantemente
affermato da questa Corte, nella specie i giudici d'appello hanno esplicitamente fatto riferimento ai molteplici elementi fattuali che imponevano di confermare il giudizio di respon-
sabilità espresso dal Tribunale, rimandando alla sentenza di primo grado solo per la parte relativa alle numerose conver-
telefoniche in cui compariva il ricorrente, la cui sazioni analitica citazione si sarebbe risolta in una inutile ripeti-
zione.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi in ordine al motivo aggiunto concernente la determinazione della pena e i dinie-
go delle attenuanti generiche, l'una e l'altro succitamente ma adeguatamente motivati con il richiamo alla condizione di pluripregiudicato del soggetto, alle sue negative qualità
morali e alla gravità del reato, chiaramente intesa non in
astratto, come si assume dal ricorrente, ma nella sua concre-
ta realizzazione, estrinsecatasi in una partecipazione parti-
colarmente attiva quale risulta dal complesso dei fatti quali criminosi in cui esso PI era stato coinvolto e ai la Corte di merito ha dato ampio rilievo nella parte della aconcernente la responsabilità (partecipazione motivazione numerosissime conversazioni con gli altri affiliati, aiuto
dato ad un partecipe a sottrarsi alla Polizia, legami con il
capo Di AU UD, detenzione di armi, presenza insieme con altri associati in un'auto blindata dotata di sirena simile a quelle in dotazione della polizia).- In considerazione dell'infondatezza degli altri motivi di
39 чи Mod. 82
A. NO OM cui sub 1.3, 1.4 e 2.1 il ricorso va rigettato.-
4.3 - DI UR PAOLO
di accoglimento è invece il ricorso proposto Meritevole
nell'interesse del Di AU LO. Se non è possibile concor-
dare con il ricorrente per quanto attiene all identificazione nello stesso della persona che viene indicata nelle telefona-
te dal RE come 0 siccu e lungo", poichè sul punto la "
motivazione dei giudici di merito, in particolare del Tribu-
nale, è del tutto convincente sotto il profilo logico, gli ulteriori profili critici dell'impugnazione vanno condivisi.
E' invero illogico ritenere come indizio della partecipazione del Di AU all'associazione mafiosa la sola accertata sedestinazione di parte dell'eredità del fratello UD,
non si provi che tutto o parte del compendio ereditario provenga dai profitti del sodalizio e, soprattutto, che alla
produzione di tali profitti egli abbia contribuito, posto che, in caso contrario, viene a mancare, indipendentemente dalla prova dell'affectio societatis, uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa anche sotto il profilo del concorso esterno, mentre potrebbe ravvisarsi altro titolo di reato, quale, in caso di avvenuta ricezione dei beni, la ricettazione, il cui presupposto è appunto il delitto asso-
ciativo consumato ° in corso di consumazione dal quale tali beni provengono. Non è esatta pertanto la tesi sostenuta dalla Corte d'ap pello secondo la quale la semplice partecipazione agli utili di una organizzazione criminosa costituisce uno dei modi di
40
A. NO OM realizzazione della partecipazione, giacché in tal caso il
beneficiario, pur consapevole dell'esistenza dell'associazio-
ne e della provenienza dei beni dall'attività di essa, resta
comunque estraneo e alla struttura e alla vita del sodalizio e ne consegue passivamente il profitto dopo il suo consegui-
mento da parte del gruppo. Nė tale elemento puó assumere
carattere gravemente ed univocamente indiziante della parte-
cipazione del ricorrente all'associazione in presenza degli altri dati fattuali, di cui appresso si dirá, poichè l'asse-
gnazione dei beni del Di AU UD a titolo ereditario
comunque può trovare la sua spiegazione nel rapporto di parentela.-
Del pari non può costituire indizio grave ed univoco il contenuto della telefonata tra il RE e il HE del 21 settembre 1990, nel corso della quale il primo informa il
secondo di aver telefonato a Di AU AL per concordare la versione da fornire circa 1'incontro di costui con il fratel- 10 UD e con altri all'Holiday Inn di OM, ma di aver
colloquiato con LO negli stessi termini, e ciò sia perché
1'intervento di costui è puramente casuale, sia perché il
metterlo al corrente di questioni non limpide, può ben spie-
garsi con una semplice conoscenza delle attività illecite di
UD che non significa partecipazione alle stesse. Quanto
poi alla telefonata dell'8 settembre in cui il RE
comunica al HE di aver raccomandato al SI di pren-
dere precauzioni negli spostamenti degli associati, si tratta di una circostanza che dimostrerebbe un contributo alla vita associativa da parte del ricorrente peraltro
41
A. NO OM - se fosse provato che tali precauzioni occasionale e isolato egli effettivamente prese, laddove dallo stesso RE si
apprende che i consigli che dette al riguardo erano del tutto inidonei a conseguire lo scopo se non addirittura contropro- ducenti e il HE a questo proposito afferma che si trat-
tava di persona della quale non ci si poteva fidare, il che
evidentemente non collima con la posizione di associato.
In definitiva nessuno dei suddetti elementi, cosi come pro-
spettati dai giudici di merito, può essere qualificato indi-
zio, per mancanza dei caratteri della gravità e precisione nė
tali carattere essi assumono per la loro presenza congiunta. -
sentenza va pertanto annullata sul punto con L'impugnata rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, la quale si atterrà ai principi su precisati, avendo cura di
procedere ad una nuova più puntuale e attenta valutazione di tutte le risultanze processuali riguardanti il ricorrente, ai fini del giudizio di colpevolezza in ordine al reato conte-
stato o ad altro che eventualmente riterrà di ravvisare nel rispetto del principio di correlazione con 1'accusa.-
4.4 - MA MO
Evidente è altresi l'infondatezza del motivo del ricorso del
MA MO con il quale si denuncia la carenza di motiva- zione in ordine all'affermata responsabilità per il reato
Il Tribunale e la Corte hanno evidenziato gli associativo.
elementi di prova che dimostravano incontrovertibilmente come il GU delle telefonate si identificasse nel ricorrente (il 31 luglio GU riferisce di essere stato convocato in Que;
42
Mod. 82
A. NO OM stura e in effetti tale convocazione per quel giorno riguardó
il MA;
il 2 agosto 1990 IO, cioè il RD, comu-
nica a NC che un paio d'ore prima i "puffi", cioè i poliziotti erano andati da GU e avevano trovato i "panta-
loni lunghi , e in effetti quello stesso giorno il Mannino
era stato arrestato E trovato in possesso di un fucile a
canne mozze). Il contenuto delle conversazioni che lo riguar-
dano, ivi comprese quelle relative all'aggressione del
"cantante", riportate nella sentenza di primo grado, partico-
larmente significative del ruolo di rilievo assunto nell'am-
bito associativo, un ferimento subito, la blindatura della abitazione munita di impianto televisivo a circuito sua chiuso, la costante disponibilità di armi, dimostrata anche
di dalle pressanti richieste in tal senso, la disponibilità un covo, 1'inserimento in una famiglia di persone armate, tra cui il padre, il fratello SC e il cognato Santocono,
sono tutti questi gli elementi fattuali che i giudici di
merito, con argomentazioni esaurienti ed immuni da vizi logici 0 giuridici, hanno posto a fondamento della loro
decisione. -
Per questa parte, quindi il ricorso va rigettato, mentre il motivo attinente alla misura della pena base per il tentato
omicidio e dell'aumento per la continuazione è assorbito dal
parziale annullamento della sentenza impugnata.-
4.5 MA ES
Anche il ricorso proposto nell'interesse del MA France-
sco non può trovare accoglimento. Non è infatti contestabile
43
A. NO OM che le due circostanze indicate dai giudici di merito
- cioè
compagnia del fratello la sorpresa a bordo di un'auto in cheMO e di altri pregiudicati tra cui il RD,
nell'occasione indossava un giubbotto antiproiettile, seguita dal rinvenimento di una pistola nell'abitazione del MA,
in cui alloggiava il cognato ON, che se ne attribui la
detenzione, e l'acquisto di una auto blindata per conto del
fratello Cosimo, che risulta provato essere stata messa a disposizione del gruppo costituiscono indizi gravi, precisi
+
all'asso- e concordanti della partecipazione del ricorrente ciazione mafiosa in esame, anche se in posizione di minore evidenza rispetto al fratello e ad altri. Non vale, per elidere il significato indiziante del primo di tali episodi,
porre 1'accento sull'assoluzione dal reato di concorso in detenzione d'arma, giacché ciò che rileva è l'intero comples- so delle circostanze che caratterizzarono l'episodio, prima tra tutte 1'accompagnarsi del ricorrente con il fratello
MO ( la cui frequentazione, nonostante il genere di vita
che costui conduceva, non può non assumere un rilievo sinto-
matico) ed altri affiliati uno dei quali indossante un giub-
botto antiproiettile, ad evidenziarne la valenza indiziante.-
4.6 - AN IO
A identiche conclusioni deve addivenirsi per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse del ON, а carico
del quale i giudici di merito hanno posto, oltre che l'episo-
dio del 29 gennaio 1990 di cui si è detto pocanzi a proposito il del ricorso del MA SC, la successiva sorpresa
MW 44
A. NO OM 10 luglio 1990, quando il ricorrente era sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari, a bordo di un'auto blindata di proprietà del MA MO. La valutazione probatoria dei giudici di merito non merita le censure, peraltro alquan-
to generiche, proposte con il ricorso. -
4.7 - SC NICOLA
dubbio che la costante partecipazione alle conversazioni Anche il ricorso del ES ė infondato. E' fuori con
gli altri affiliati con l'uso di uno pseudonimo, i contatti
con il Di AU UD, 1'uso della sua abitazione quale frequente luogo di riunione degli associati, la sua attività
rivolta a tutelare gli amici del gruppo dagli interventi
della polizia, la disponibilità dell'autorimessa in cui vennero rinvenuti giubbotti antiproiettile, micce a lenta
combustione ed altro materiale, tra cui le targhe di una moto rinvenuta semidistrutta in prossimità dei luoghi ove venne
ucciso tal Piacenti, sono tutti elementi che costituiscono un coacervo indiziario di notevole rilievo, rispondente ai
requisiti richiesti dalla legge ( art. 192 20 comma c. p. p.),
sicché nessuna censura sotto il profilo giuridico e motiva-
possibile formulare nei riguardi della sentenza zionale impugnata. I rilievi del ricorrente si risolvono o in censure di mero fatto o in prospettazioni diverse delle risultanze processuali, inammissibili in questa sede, o in osservazioni
la
.• che non ultime,reggono alla critica: cost, tra queste dei spiegazione dell'uso di pseudonimo con le consuetudini
dell'analogo uso ceti meridionali più modesti non tien conto
45
82 A. NO OM degli altri affiliati con i quali il ricorrente teneva con-
tatti e che non attiene a soprannomi adoperati in tutte le
relazioni sociali, ma a nomi di battaglia ( IE, Mario
gli ecc.) limitati esclusivamente ai rapporti a distanza tra associati, sintomatico, quindi, delle esigenze di segretezza proprie di una organizzazione criminosa.-
4.8 SA MO
Quanto al motivo di ricorso del RD concernente la sua partecipazione al reato associativo, si rileva che la Corte da un lato e il Tribunale dall'altro hanno dato ampio conto
delle ragioni che inducevano ad identificare il RD nel
IO delle conversazioni telefoniche e via etere. Trattasi
di un complesso argomentativo immune da vizi logici e giuri-
dici, anche per quel che riguarda la valutazione delle risul-
tanze processuali in ordine al ruolo di killer assunto dal
ricorrente nell'ambito associativo, desunto dal contenuto di tali conversazioni, dall'accertata detenzione di un fucile a
canne mozze, dagli stretti rapporti che lo legavano al Manni-
no MO, con il quale venne sorpreso il 29 gennaio 1990
mentre indossava un giubbotto antiproiettile, dai legami con
1'altro affiliato IT LU, poi ucciso, dalla partecipa zione, quale esecutore materiale, all'aggressione in danno dubitarsi). del "cantante" (della cui verità storica non può
Il ricorso fa leva su argomenti che o peccano di genericità o risolvono in un valutazione dei dati fattuali diversa da si quella, formalmente corretta, dei giudici di merito.-
46
*Mod. 82 L'
A. NO OM 4.9 - EO NC
Fondato è invece il ricorso del Romeo. Indipendentemente
prove sopravvenute al dall'acquisizione in altra sede di
giudizio di appello, favorevoli al ricorrente, 'la cui valuta-
zione, com'è ovvio, non può trovare ingresso in questa sede, iva rilevato che non risponde a logica ritenere, come fanno giudici di merito, che l'uso del nome vero nelle conversazio-
ni intercettate risponde ad una minore esigenza di segretezza
+ per il solo fatto che il RO era dedito ad una attivitá
lavorativa, soprattutto in un contesto generale di circospe-
zione propria di una consorteria criminale che imponeva a tutti, nessuno escluso, di avvalersi di pseudonimi. Inoltre
-
1'argomento ė ancor più decisivo i giudici di primo e a e -
)
secondo grado hanno omesso totalmente di valutare due circo-
stanze emergenti dalle conversazioni in cui compare il RO,
evidenziate nel ricorso con la citazione testuale di brani di attri-tali conversazioni, cioè la titolarità di un'officina buita al NC delle intercettazioni, cui il RO si afferma estraneo, e il racconto da parte del suddetto inter-
locutore di una convocazione da parte della polizia, in
occasione della quale il suddetto ebbe a dimenticare la carta d'identità, episodio al quale il ricorrente si dichiara del pari estraneo. Si tratta con tutta evidenza di circostanze rivestono una decisiva influenza ai fini del giudizio di che responsabilità del ricorrente e che perciò avrebbero dovuto oggetto di esame da parte dei giudici di merito, essere l'eventuale approfondimento istruttorio che si rite- previo
Z 47
A. NO - OM nesse necessario per stabilire se sussistevano о meno le discrasie rilevate dalla difesa.-
L'impugnata sentenza si presenta, pertanto, carente sotto
il duplice profilo delle lettere d) ed e) dell'art. 606
c.p.p., e deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte d'appello di Catania che si adeguera ai
principi di anzi fissati. -
4.10 AR EL
A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al ricorso
proposto nell'interesse del RE, poiché i giudici di merito di primo e secondo grado hanno spiegato come dalle
risultanze processuali emergesse la posizione del ricorrente
come di colui che, risiedendo a OM, si era occupato della sistemazione nella capitale del capo dell'organizzazione, Claudio Di AU, suo vecchio amico, quando costui aveva scelto di dimorare in quella città dopo 1'inflizione del divieto di soggiorno in varie regioni d'Italia, tra cui la
Sicilia, procurandogli, attraverso il Lucchesini, un apparta-
mento, telefono cellulare e auto blindata%;B che manteneva,
specie dopo l'uccisione del capo, i contatti telefonici con il luogotenente nell'isola, HE CE, che lo raggiun-
il quale sistemò gli affari del gruppo prima se а OM e con :
di costituirsi;
che comunicó con il Di AU AL per concer-
1. tare la spiegazione da dare all'incontro all'Holiday Inn,
consapevole della probabilità che gli organi inquirenti la
interpretassero come un summit mafioso.-
Motivazione, dunque, esauriente e congrua che resiste alle
48 critiche del ricorrente. Non può infatti dubitarsi che tutte le suddette circostanze non sono solo espressione di rapporti di conoscenza e di frequentazioni tra amici o conoscenti, ma sintomatiche di un profondo vincolo che si muove non nella direzione di questo o quel soggetto singolarmente preso, ma
di un intero gruppo in quanto tale e si estrinseca nell'inte-
resse per la sorte del capo, anzitutto, e dell'intero sodali-
zio e per i suoi affari, concretamente attuato con fattivi interventi, cioè con quel contributo alla vita associativa e all'attività del sodalizio che infondatamente il ricorrente sostiene che la Corte d'appello abbia pretermesso.
Il ricorso va pertanto rigettato.-
4.11 IO RI NN
Parimenti deve essere rigettato il ricorso della IF.
I giudici di merito hanno accertato, attraverso un notevole
numero di conversazioni telefoniche, che la ricorrente si epreoccupava della sorte dei componenti dell'organizzazione si occupava continuamente della loro sicurezza, frequentava la casa del capo del clan UD Di AU, dimostrava di essere a conoscenza delle vicende e degli affari del gruppo, conosceva i nomi di battaglia degli associati, si lamentava
radio; tuttidel cattivo funzionamento degli apparecchi elementi dai quali era logico desumere ed è stata corretta-
-
mente desunta 1'appartenenza al sodalizio, estrinsecantesi in una particolare affectio e in un contributo effettivo alla vita dello stesso, e non solo una mera conoscenza di esso e delle sue vicende, spiegabile con il rapporto di coniugio con
49 for Tu
Mod. 82 A. NO - OM il HE, come si pretende dalla difesa. Esattamente
-( 1)
stato rilevato dalla Corte che una tale conoscenza, in parti-
colare quella degli pseudonimi usati per assicurare la segre-
tezza, é un sintomo inconfutabile della partecipazione della
donna all'associazione, che si preoccupa anzitutto di non far
all'esterno alcunchè che possa rivelarne о anche trapelare solo farne sospettare l'esistenza, men che mai l'identità dei componenti.-
4.12 - PA AB
I l primo motivo di ricorso del AR infondato, baseposto che i tre elementi posti dai giudici di merito a dell'affermazione di responsabilità - la reazione del gruppo all'attentato del 15 luglio ai suoi danni obiettivamente
accertato, il possesso di una pistola con matricola abrasa e
di -una ricetrasmittente sono stati esattamente valutati come indizi gravi precisi e concordanti in senso accusatorio.
Il ricorrente sostanzialmente rileva che il primo non sarebbe certo perchè frutto delle conoscenze acquisite dal sovrinten- dente Munzone e dal vice questore FO nel corso delle
a parte il fatto che non si vede perché indagini, ma, tali non possano costituire valida fonte per l'accerta- conoscenze si mento della verità, da entrambe le sentenze di merito rileva che il nucleo essenziale di tali conoscenze derivava dall'ascolto delle conversazioni via etere tra alcuni degli associati. -
Manifestamente infondato è poi il secondo motivo, poiché il richiamo alla condizione di pluripregiudicato e all'assenza
Mi 50
Mod. 82 A. NO OM di ėaltri elementi inducenti ad una valutazione favorevole motivazione adeguata per il diniego delle attenuanti generi-
che.-
4.13
- DI UR ALDO
motivazione della sentenza impugnata nella parte ri- La
guardante la posizione del Di AU AL si appalesa carente
sul piano logico e giuridico. La Corte ha anzitutto sostenuto che varie fossero le frequentazioni del ricorrente con il fratello UD, ma evidenzia solo la prova di una visita a Roma avvenuta dieci giorni prima dell'incontro all Holiday
Inn. Ha attribuito carattere indiziante dell'attività di riciclaggio svolta dal Di AU dei proventi illeciti conse-
guiti dall'associazione all'incontro tra i due fratelli e
tali PI senza accertare quale fosse l'esatto scopo e contenuto dell'incontro, asserendo che aveva un oggetto economico, che non stabilisce se è quello indicato dalla
la cessione di una azienda di parrucchiere alla difesa
-del Di AU UD ovvero altro e, in tal caso, moglie quale. Sicché l'elemento viene a mancare del requisito inde- fettibile della certezza per poter assumere la qualitá di
indizio, non consentendo in alcun modo di collegarlo al fatto ignoto che si intende dimostrare, cioè appunto la condotta
partecipativa o anche puramente concorsuale la questione
-
- nella sotto il profilo attualmente in esame non rileva forma del riciclaggio in attività lecite dei profitti illeci-
dell'organizzazione, se non in via di sospetto, come ti emerge chiaramente dalla lettura di entrambe le sentenze. Ne
51
Mod. 82 A. NO OM la circostanza assume carattere indiziante per il contenuto
della telefonata nel corso della quale il RE comunica
al HE di aver concordato con Di AU LO la versione da dare agli organi inquirenti dell'incontro, poiché, anzi-
tutto, anche a voler inferire da tale conversazione il carat-
tere illecito della riunione, in mancanza di prove sul conte-
nuto di essa rimane sempre da stabilire come e perché da esso si possa desumere una qualsivoglia responsabilità concorrente del Di AU;
inoltre il tenore del colloquio lascia intende-
il timore che la polizia giudiziaria potesse attribuire re presenza di altri indizi dell'esistenza all'incontro, in dell'associazione, un significato sospetto che in realtà,
secondo colui che parlava, non aveva. Resta il solo episodio
RD, nel quale l'intervento del Di AU UD nella risoluzione della vertenza societaria tra il fratello AL e il RD, cosi come sommariamente riferito dei giudici di primo e secondo grado, sembra dimostrare più la richiesta di un appoggio da parte del ricorrente al fratello e alla sua
per chiudere la questione,organizzazione ovviamente nella piena consapevolezza dell'ascendente di cui l'uno e l'altra godevano nell'ambiente, che non del contrario, cioè di un
sodalizio. L'interpretazione contributo dato da lui al dell'episodio fatta dalla Corte, che cioè il vero interessato nella società fosse il Di AU UD, mentre il ricorrente era solo un imprenditore di facciata, appare, a quanto è dato arguire dal testo della sentenza, privo di adeguata motiva-
zione sotto il profilo probatorio, non essendosi tra 1'altro ricorrente, tenuto conto delle altre risultanze, citate dal
52
A. NO OM Mod. 82 onde desumevasi la pregressa condotta di vita del Di AU e
la sua attività lavorativa. -
Alla luce di tali considerazioni l'impugnata sentenza deve
essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della
Corte d'appello di Catania, che terrà conto dei rilievi di e provvederà ad un vaglio più approfondito di tuttecui sopra le risultanze processuali riguardanti il ricorrente ed ad una
più disciplinanocorretta applicazione delle regole che la prova, in particolar modo la prova indiziaria. -
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con-
al fronti di HE CE e ordina trasmettersi gli atti
Tribunale di Catania per gli adempimenti di sua competenza in ordine al giudizio d'appello riguardante il medesimo HE;
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Di AU LO,
RO NC e di AU AL, nonché nei confronti di
MA MO e RD SI limitatamente al reato di
omicidio tentato, con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Catania per nuovo giudizio. Rigetta nel resto i
ricorsi di MA MO e del RD. Rigetta i ricorsi
di IN AN, PI SC, IF VA,
MA SC, ON AZ, RE LI, PI
ZI, nio IA AN, ES LA e AR
che condanna al pagamento in solido delle spese.-
ஆ Mr. SI deciso in OM, il 22 novembre 1994
53
A. NO - OM Mod. 82 IL CONSIGLIERE
"framers April!
Mod. 82
25 34
FL ✓ RESIDENTE IL PRESIDENTE
Depositato in Cancelleria
IL COLLABORATORE 13 11 CANCELLERIA
E
R
P
*
1
54 A. NO - OM 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 You mafiosa per non aver commesso i fatti. - 6 M