Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 2
L'incertezza sulla data di nascita dell'imputato, riportata nell'intestazione della sentenza, non comporta nullità, quando è comunque possibile l'esatta identificazione del soggetto al quale la sentenza medesima si riferisce.
L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2011, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1807
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 16782/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL ST, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 18 ottobre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione al terzo motivo.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - In data 29 giugno 2005 ST LA presentava alla procura della Repubblica di Verbania una denuncia nei confronti dell'addetto all'ufficio postale di Cambiasca per falsità in atto pubblico, sostenendo che la firma apposta in data 18.4.2005 sulla cartolina postale di notificazione della sentenza di condanna nei suoi confronti, emessa dal Tribunale di Verbania il 28.2.2005, non era sua, ma era stata contraffatta, in quanto non aveva mai ricevuto alcun atto relativo a quel processo;
a seguito della denuncia veniva indagato ER DO, identificato come l'addetto postale che effettuò la notifica, che però risultava del tutto estraneo alla falsificazione, in quanto emergeva che era stata effettivamente la LA a sottoscrivere l'atto di notifica.
Quindi la LA veniva indagata per il reato di calunnia e rinviata a giudizio davanti al Tribunale di Verbania che, con sentenza del 10 luglio 2008, riconosceva la sua responsabilità e la condannava a due anni di reclusione, pena interamente condonata, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sentenza confermata dalla Corte d'appello di Torino. 2. - Contro quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata per i motivi di seguito indicati. 1) Inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 546 c.p.p. a pena di nullità: si assume che erroneamente i giudici di secondo grado hanno respinto i primi due motivi dedotti con l'appello e riguardanti la nullità della sentenza del Tribunale di Verbania per la mancata identificazione dell'imputata e per non aver riportato nell'intestazione le conclusioni delle parti.
2) Erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e illogicità della motivazione: si sostiene che la sentenza avrebbe dovuto riconoscere l'insussistenza della calunnia, in quanto l'imputata non ha mai avuto la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, avendo supposto erroneamente che la firma fosse stata falsificata. In ogni caso, si ribadisce come non sia stata raggiunta la prova che l'atto giudiziario sia stato effettivamente ricevuto dall'imputato, dal momento che la cartolina di ricevimento non risulta mai pervenuta agli uffici giudiziali.
3) Mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena:
si lamenta l'eccessività della pena e la assenza di motivazione sulle ragioni per le quali il giudice non ha considerato la pena nel minimo edittale;
inoltre, si rileva che la Corte d'appello non abbia preso in considerazione le deduzioni formulate sull'eccessività del risarcimento relativo ai danni morali liquidati.
3. - Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto le nullità eccepite dalla ricorrente non sussistono.
Infatti, l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. b) prescrive, nel contenuto della sentenza, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, ma il terzo comma della norma sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo, sicché l'incertezza sulla data di nascita riportata nell'intestazione della sentenza non comporta nullità (Sez. 5^, 21 febbraio 1995, n. 535, Spataro), quando, come nel caso di specie, è comunque possibile l'esatta identificazione del soggetto al quale la sentenza si riferisce. Allo stesso modo, l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, delle conclusioni delle parti, non costituisce motivo di nullità (Sez. 3^, 24 marzo 2009, n. 19077, Aberham). 4. - Del tutto infondato è anche il secondo motivo, con cui si contesta la motivazione della sentenza.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Alla Cassazione non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.
Nella specie, la ricorrente utilizza il ricorso al vizio di motivazione per proporre una lettura alternativa dei fatti e della ricostruzione delle prove, anziché limitarsi ad indicare eventuali illogicità intrinseche della struttura argomentativa della sentenza. Infatti, si introducono circostanze e questioni di merito, sicché il motivo proposto finisce per riguardare il fatto del processo e come tale deve ritenersi improponibile in sede di legittimità. 5. - Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo. La sentenza ha adeguatamente e coerentemente risposto alle censure riguardanti la pretesa eccessività della pena, condividendo le valutazioni del primo giudice in ordine alla gravita del fatto e all'intensità del dolo.
Riguardo al risarcimento dei danni morali, la sentenza d'appello ha espressamente confermato le statuizioni civili.
6. - La manifesta infondatezza dei motivi proposti comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012