Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il duplice tentativo di rapina nella condotta degli imputati che, acquisita la disponibilità di guanti e cappelli, avevano compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente protetti e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, nei pressi della porta di ingresso di una banca e, nell'altro, all'interno, salvo allontanarsi per la percepita presenza della vigilanza).
Commentari • 3
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Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Per la configurabilità del tentativo del reato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre 2018, n. 47295 Presidente Diotallevi – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 26/4/2018, rigettava il riesame e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 13/4/2018 che aveva applicato a M.M. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2016, n. 52189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52189 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
5218 9/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14:09 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - N. 226012016 - Consigliere - Dott. GIACOMO FUMU REGISTRO GENERALE N. 14880/2016 - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV IN N. IL 19/04/1960 avverso la sentenza n. 2158/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI selie Cardie, Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per il rigetto del ricorss;
QU.MF ( udito il difensore bhi fiducia dell' Autorius Devery), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
f Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato - quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato IN AV, in atti generalizzato, in ordine ai reati di rapina aggravata (capo B), porto ingiustificato di un trincetto [capi C) e G)], tentata rapina aggravata [capi E) ed F)], ricettazione (capo M), con la recidiva reiterata - la sentenza emessa in data 26 febbraio 2014 dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto della contestuale assoluzione dell'imputato dal reato associativo di cui al capo A). Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: -I violazione dell'art. 56 c.p. in ordine alle tentate rapine di cui ai capi E) ed F) (deduce in proposito che in entrambi i casi avrebbero avuto luogo dei meri sopralluoghi, qualificabili come atti preparatori non punibili, come sarebbe confermato dall'utilizzo, in entrambi i casi, di un'autovettura appartenente alla moglie di uno degli agenti, mentre per la perpetrazione delle rapine consumate era stata impiegata un'auto rubata, e dal contenuto dell'intercettazione ambientale n. 294 del 15.6.2012; il dolo di tentativo è necessariamente un dolo di consumazione, assente nel caso di specie, poiché gli interessati si erano limitati a fare un sopralluogo, la c.d. prova del reato;
difetterebbe anche l'univocità della condotta;
deduce, infine, che vi sarebbe stata, in ogni caso, una desistenza, condizionata non da una situazione di impossibilità, ma da una valutazione di mera inopportunità); II manifesta illogicità della motivazione quanto alla rapina di cui al capo B), commessa il 16.5.2012 presso l'agenzia della Cassa di risparmio di PE (deduce che l'affermazione di responsabilità fonda su un ragionamento probatorio di carattere meramente indiziario, corroborato da tre soli indizi: tuttavia, nulla dimostrerebbe che l'autovettura PANDA in disponibilità dell'imputato fosse la stessa adoperata per la rapina;
i riferimenti di presunta natura confessoria tratti da una intercettazione ambientale del 15.6.2012 sarebbero del tutto generici e non consentirebbero di individuare con la dovuta precisione l'istituto bancario di cui gli interlocutori discutono, tenuto anche conto del fatto che sarebbe diverso l'abbigliamento cui fanno riferimento gli interlocutori, rispetto a quello poi riscontrato nei rapinatori;
residuerebbe unicamente un terzo indizio, ovvero la somiglianza di uno dei rapinatori con l'imputato, desunta dai fotogrammi delle acquisite videoriprese, di per sé processualmente inidoneo, in difetto di indizi ulteriori, ai fini dell'affermazione di responsabilità). All'odierna udienza pubblica, stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Deve premettersi che questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>).
1.1. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato.
1.2. In concreto, il ricorrente, quanto alla ricostruzione dei fatti in contestazione, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, ed a riproporre la propria diversa "lettura" (fondata su 2 mere ed indimostrate congetture) delle risultanze probatorie acquisite e valutate conformemente dai due giudici del merito, sollecitandone una rivalutazione, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate.
2. Ciò premesso, osserva il collegio che il primo motivo è in parte assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (che reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133) e del tutto assertivo, in parte non consentito, in parte infondato.
2.1. Con riguardo ai fatti del 15 giugno 2012 (tentate rapine di cui ai capi E) ed F), il ricorrente non considera con adeguata specificità quanto emergente dalle intercettazioni delle conversazioni nn. 281, 282, 284, 286 (riportate a f. 5 ss. della sentenza impugnata): "dalla 281 emergeva che CA dapprima aveva prelevato AV e poi NI, e tale gruppo si era poi diretto ad Empoli. Nella conversazione 282 si faceva riferimento alla disponibilità di cappucci. La conversazione 284 dimostrava (unitamente al segnale GPS) un sopralluogo a Montelupo Fiorentino e poi un trasferimento all'Ipercoop di Empoli per l'acquisto di cappellini. La conversazione 286 permetteva infine di ricostruire la fallita rapina alla C.R.F.". Come già osservato dal Tribunale e condiviso dalla Corte d'appello (f. 14 s.), "in entrambe le ipotesi descritte nei capi E) ed F), gli imputati non si erano limitati alla semplice ricerca, peraltro assidua e prolungata, di istituti che presentassero sistemi di prevenzione non appropriati e quindi "attaccabili" (...); infatti sia a Montelupo Fiorentino che a Firenze alcuni dei componenti del gruppo (NI e AV) erano scesi dall'auto e si erano portati nei pressi dei due istituti, addirittura in prossimità della porta di ingresso (con riferimento alla C.R.F.) o all'interno (come a proposito della BNL), salvo accorgersi della presenza di "guardie" e darsi rapidamente alla fuga".
2.2. Né può trarsi un contrario convincimento dal passo dell'intercettazione della conversazione n. 294 essenzialmente posto dal ricorrente a fondamento della doglianza, dal quale si pretenderebbe di evincere che gli imputati, quanto meno in riferimento all'episodio occorso in Firenze presso la BNL di via Gioberti, avevano programmato un mero sopralluogo: con interpretazione incensurabile - pure emergente dalla stessa in sede di legittimità, e valorizzando la già acquisita disponibilità di guanti e cappelli con i quali conversazione 3 travisarsi, dei quali gli imputati erano in precedenza andati all'affannosa ricerca (in caso contrario, incomprensibile), la Corte di appello ha correttamente desunto il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di entrambe le rapine in contestazione, secondo un modus operandi consolidato, nell'ambito del quale l'ingresso del primo imputato in filiale costituiva il primo segmento dell'iter criminis ormai avviato.
2.3. Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, che il collegio condivide e ribadisce, infatti, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. In applicazione del principio, è già stata, ad es., ritenuta la non configurabilità del tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata (Sez. 2, n. 18196 del 04/03/2010, n. 247045); al contrario, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, rv. 264589 ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina in una fattispecie nella quale era stata accertata la presenza in ora notturna, all'ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali alla vista degli agenti aveva gettato in terra un berretto modificato in - passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico, nonché la presenza in zona dell'auto degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal sistema satellitare installato a bordo, e Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, rv. 267006, ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti - uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per compiere altre rapine che avevano lasciato l'auto nei pressi di un ufficio - postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza "in loco", ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza.
2.3.1. Nel caso di specie, gli elementi innanzi riepilogati danno, pertanto, adeguatamente conto del comune proposito degli imputati di commettere rapine in danno degli unici possibili obiettivi rilevati in zona.
2.3.2. La relativa doglianza risulta, quindi, in diritto infondata.
2.4. Questa Corte, con orientamento che, ancora una volta, il collegio condivide e ribadisce, è, inoltre, ferma nel ritenere che la desistenza può ritenersi volontaria quando non derivi da cause esterne che turbano il normale svolgimento del processo volitivo;
essa è, pertanto, configurabile solo quando costituisca chiara conseguenza di una scelta libera e volontaria, quando cioè l'agente abbandoni la condotta criminosa intrapresa per avvenuta resipiscenza non suggerita da cause esterne sopravvenute o, comunque, per una sua libera opzione non influenzata da fattori esterni, non già quando egli abbandoni l'opera (altrimenti destinata ad essere portata a compimento) per il sopraggiungere di cause esterne che, influendo sulla sua volontà, lo inducano a mutare consiglio e lo convincano, con la rappresentazione di difficoltà e pericoli non preventivati, a desistere dal portare a compimento il disegno criminoso al quale si era accinto. Sussistono, pertanto, gli estremi del tentativo del delitto di volta in volta ipotizzato, e non quelli della desistenza volontaria, nei casi in cui la rinuncia a portare a termine il delitto sia dipesa da una causa indipendente dalla determinazione dell'agente, ovvero in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento, non per volontaria iniziativa dell'agente, ma per l'esistenza di fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, rv. 255066; Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, rv. 258076).
2.4.1. Correttamente conformandosi a tale orientamento, la Corte di appello ha escluso la configurabilità della pure invocata desistenza osservando (f. 23) che "la determinazione di non proseguire nell'azione criminosa si è concretata in conseguenza di cause esterne che ne impedivano la prosecuzione o la rendevano vana, o eccessivamente pericolosa".
2.4.2. Anche quest'ultima doglianza risulta, quindi, in diritto infondata.
3. Il secondo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (che reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 - aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133) e del tutto assertivo, oltre che in parte non consentito. 5 3.1. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell'affermazione di responsabilità gli elementi riepilogati a f. 20 ss. della sentenza impugnata), in parte anche travisandole: invero, il riferimento all'immagine dell'imputato ripresa nel menzionato fotogramma non ha natura meramente indiziaria, ma di vera e propria prova, di per sé non necessitante di riscontri ("non è stata una mera deduzione>> quella che ha condotto gli operanti al riconoscimento visivo di AV, nell'uomo ripreso dalle fotografie in atti, ma semmai percezione: percezione validissima, anche perché proveniente da persone qualificate, avvezze (per formazione ed esperienza) a cogliere (e memorizzare) le peculiarità delle fattezze umane, e apprezzabile dal Giudice, ovvero anche da questa Corte cha ha potuto notare la corporatura del prevenuto, la calvizie, e altri elementi individualizzanti"); -il predetto elemento, pur non essendovene necessità processuale, è stato corroborato dall'accertata disponibilità da parte dell'imputato di un'autovettura FIAT PANDA di colore nero, corrispondente a quella utilizzata per la rapina (cfr. articolati rilievi a f. 21 della sentenza impugnata) non quindi di una generica autovettura dello stesso tipo, e dagli esiti di una intercettazione ambientale incensurabilmente interpretata (cfr. articolati rilievi a f. 22 della sentenza impugnata).
4. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle speseRigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 14 settembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Sergio Beltrani Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 DIC 2016 IL CASS CANCELLER MALI Claudia Plans E T R 6 O C