Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
È inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appello per omesso o manifestamente illogico o contraddittorio confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività, i passaggi della sentenza di primo grado ignorati o confrontati in modo manifestamente illogico o contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Impugnazione non indicante precise ragioni di dissenso: inammissibile!Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2013, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 09/01/2013
Dott. GRAMENDOLA CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 26
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 13958/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO RI N. IL 26/11/1970;
AZ ZO N. IL 22/05/1971;
avverso la sentenza n. 1848/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 17/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Saracino Rosanna che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 17.11.2010 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 10.12.2007, appellata dal Procuratore Distrettuale della Repubblica di Lecce, affermava la responsabilità penale di DE RO DA in ordine al delitto di cui all'art. 81 c.p., L. n. 497 del 1974, artt.10 e 12 per la detenzione di armi da guerra (nella specie, bombe a mano) e di AZ NC in ordine al delitto di cui all'art.416 bis c.p. per partecipazione all'associazione di tipo mafioso,
armata, denominata "Sacra Corona Unita", condannandoli ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione, oltre la multa a carico del DE RO.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa degli imputati deducendo:
- per DE RO: inosservanza dell'art. 192 c.p.p., e art.530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1 nonché dell'art. 521 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si denuncia la insufficienza della motivazione della sentenza con la quale si è ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, essendosi limitata a condividere la tesi dell'Accusa senza confrontarsi con le ragioni della sentenza di primo grado e travisando la prova in atti. In particolare, si rimarca l'estraneità ai fatti, già statuita in relazione ad altro episodio analogo relativo ad un borsone carico di armi ed esplosivi. A tal riguardo, si osserva, sono possibili due sole ipotesi: la condanna si riferisce a ipotesi non contestata o, se si tratta delle ipotesi contestata, è in contraddizione con la pronuncia di assoluzione per il predetto episodio. Ancora, la difesa denuncia inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto l'irrogazione della pena non ha in alcun modo considerato il profilo delle attenuanti generiche nella specie giustificate dalla collaborazione tenuta dall'imputato e dal rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione basato sull'assenza di pericolosltà sodale del proposto.
Per AZ la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p.;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis c.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare deduce - analogamente alla posizione del precedente imputato - la insufficienza della motivazione della sentenza con la quale si è ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, essendosi limitata a condividere la tesi dell'Accusa senza confrontarsi con le ragioni della sentenza di primo grado. In particolare, si censura l'omessa considerazione del giudizio secondo il quale - in primo grado - era stata negata la partecipazione associativa dei AZ in quanto le rimesse di denaro erano destinate solo al fratello detenuto, come pure il dato probatorio proveniente dai propalanti collaboratori di giustizia circa la non affiliazione dell'imputato incaricato soltanto di portare denaro spettante ai propri parenti detenuti ai familiari di questi ultimi. Si contesta, inoltre, l'assenza di accertamento circa l'esistenza del nuovo gruppo associativo mafioso facente capo ai fratelli LA, come pure in relazione alla ipotizzata partecipazione del AZ ad attività di gestione del contrabbando e delle estorsioni nell'ambito del predetto gruppo associativo. Ancora, il ricorso censura l'omessa considerazione del profilo di attendibilità dei propalanti, in ordine al quale nulla sarebbe detto in sentenza. Neanche il limitato contenuto intercettivo poteva chiamarsi a fondamento della condanna, posto che la sua integrale considerazione avrebbe dovuto condurre ad opposte valutazioni, emergendo il giudizio di inaffidabilità dello stesso AZ nutrito dagli stessi accoliti. Anche il riferimento alla riscossione di denaro contenuta in una captazione, se letto nell'ambito del più ampio contesto, esulerebbe dal contesto mafioso. Infine, il ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa considerazione del profilo delle attenuanti generiche che potevano fondarsi sul rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione per assenza della attualità della pericolosità sociale dell'imputato. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili.
1. Va esaminato il primo e comune motivo di doglianza mosso dai ricorrenti in ordine alla mancanza di motivazione in ordine alla mancata giustificazione del superamento delle ragioni che hanno determinato la sentenza assolutoria di primo grado. 1.1. È consolidata giurisprudenza di questa Corte che (a sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, a pena di vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 233083, Aglieri;
Sez. U, n. 45276/2003, Andreotti).
1.2. Quindi, quando la sentenza d'appello modifica radicalmente la deliberazione della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione - pur avendo la stessa piena cognizione di merito, esattamente sovrapponiate, pure nei suoi contenuti di apprezzamento del fatto, a quella del primo giudice (ovviamente nei limiti del devoluto) - ha l'obbligo di confrontarsi specificamente anche con le ragioni per le quali il primo giudice era pervenuto ad un apprezzamento opposto, spiegando - con motivazione non apparente e immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà - perché le disattende.
1.3. Ma, in una tale evenienza e come ricordato recentemente da Sez. 6^, sent. 16333 del 23.3 - 26.4.2011, alla parte che deduca il vizio dell'omessa motivazione della sentenza d'appello, proprio in ragione di un asserito mancato confronto argomentativo con le, diverse, argomentazioni del giudice "a quo", l'adempimento dell'obbligo di specificità dei motivi dì ricorso (ai sensi dell'art. 581 c.p.p.) impone l'onere di svolgere un autonomo percorso di critica alla motivazione d'appello, in particolare non solo indicando i vari aspetti dei singoli punti della decisione "attaccati" perché ritenuti argomentati senza il confronto con quanto motivato dal primo giudice, ma ponendo essa stessa a confronto le due motivazioni e spiegando perché la seconda avrebbe ignorato uno o più passaggi argomentativi, determinanti ad imporre una diversa conclusione, individuandoli specificamente ed indicandone appunto la decisività al fine di una diversa deliberazione, in altri termini, essendo il ricorso per cassazione in realtà caratterizzato da un "obbligo di specificità rafforzato" - quella generale dell'art. 581 c.p.p. e quella peculiare che trova fonte nella tassatività dei vizi di motivazione rilevanti in cassazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) -, quando gli assunti vizi della sentenza d'appello trovano fonte dal confronto tra le due motivazioni, l'e deduzioni della parte ricorrente debbono indicare specificamente i passaggi essenziali di esse che fondano il vizio dedotto, procedendo ad un'autonoma ricostruzione del percorso logico ritenuto immune da vizi. Ciò, non solo quando la censura sia di motivazione omessa (anche nella forma dell'apparenza) su un punto determinante per la decisione (la cui decisività va dedotta specificamente e spiegata), ma pure quando la censura sia di manifesta illogicità della ragione argomentata dal giudice d'appello per spiegare il diverso apprezzamento del singolo aspetto, ovvero di contraddittorietà tra più passaggi della motivazione della sentenza d'appello, rispetto alla ricostruzione/valutazione del primo grado, eventualmente con il travisamento di specifica prova, purché in ogni caso sempre evidenziando il requisito della rilevanza determinante del vizio ad imporre conclusione opposta a quella deliberata dal giudice d'appello.
Tale obbligo di specificità "rafforzata" del motivo di ricorso non è adempiuto quando la parte ricorrente si limiti a richiamare le argomentazioni del primo giudice, senza spiegare - contestualmente e con autonoma attività di selezione e specificazione - perché rispetto ad esse l'argomentazione d'appello risulti omessa o manifestamente illogica o contraddittoria.
2. In applicazione dell'orientamento dì legittimità esposto, deve rilevarsi fa completa assenza - nella sentenza impugnata - di qualsiasi riferimento al percorso motivazionale della sentenza di primo grado ed alle ragioni per le quali essa di discosta da esso giungendo - per le vicende in esame - ad opposte conclusioni. Tutto ciò in assenza - come si evince dal testo della sentenza gravata - dì qualsiasi sopravvenienza probatoria rispetto al compendio esaminato in primo grado.
Rispetto a questo indubbio rilievo, però, diversamente si atteggiano le doglianze relative ai due imputati.
2.1. Quella relativa al DE RO si palesa del tutto generica non evidenziando alcuna specifica comparazione tra i punti delle rispettive motivazioni ne' spiegando perché la motivazione della sentenza impugnata avrebbe ignorato uno o più passaggi argomentativi, determinanti ad imporre una diversa conclusione, individuandoli specificamente ed indicandone appunto la decisività al fine di una diversa deliberazione. In realtà, sul punto della affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il ricorso - lungi dal raffrontare le rispettive motivazioni - deduce solo una rilettura del merito probatorio il cui esame è inammissibile in sede di legittimità.
2.2. Con riferimento al AZ, oltre ai comuni generici riferimenti all'insufficiente motivazione, è menzionato un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado circa l'inidoneità della destinazione del denaro al fratello CE a fondare il contributo associativo. Ma anche in questo caso il ricorso - non solo è privo di autosufficienza non potendo lo stralcio motivazionale fondare la doglianza - ma manca anche una specifica ed effettiva comparazione tra il punto esaminato in primo grado e quello della sentenza di secondo grado.
2.3. Pertanto il comune motivo dedotto con riferimento ad entrambe le posizioni è inammissibile,
3. È manifestamente infondata la deduzione della difesa del DE RO circa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha dato sul punto adeguata motivazione circa il riferimento della contestazione sub b) in materia di armi anche alla detenzione di armi da guerra quali sono le bombe a mano di cui si tratta ed al diritto di difesa esercitato rispetto a questa specifica contestazione sia in primo grado che in appello.
4. Quanto alle censure relative all'omessa considerazione del contesto dal quale sarebbe scaturito il compendio probatorio, esse risultano del tutto sganciate dal percorso argomentativo della sentenza non comprendendosi quale valenza tale evocato contesto possa avere rispetto al contenuto intercettivo e dichiarativo (l'imputato in sede di esame ha ammesso dì aver parlato nelle intercettazioni di bombe che intendeva vendere per acquistare un'arma) sulla base del quale è fondata la condanna.
5. Manifestamente infondata è, infine, la dedotta contraddittorietà tra assoluzione in ordine al possesso del borsone con armi ed esplosivi e la vicenda in esame, trattandosi, evidentemente, di due distinti fatti.
6. Quanto al profilo delle attenuanti generiche, è jus receptum che la concessione delle circostanze attenuanti genetiche è per il giudice facoltativa, come si desume da una lettura comparata degli artt. 62 e 62 bis cod. pen.; talché l'obbligo della motivazione è previsto solo quando il giudice, avvalendosi del suo potere discrezionale, ritenga di concedere le anzidetto attenuanti e non già quando intenda negarle, posto che diversamente s'inciderebbe arbitrariamente sulla facoltatività che si tramuterebbe in obbligatorietà. (conf. Mass. N. 151034; (conf. Mass. n. 151362) (Sez. 1, Sentenza n. 4444 del 13/01/1983 Ud. (dep. 18/05/1983 ) Rv. 159023 Imputato: GIUDICE).
6. Passando alle ulteriori doglianze del ricorso nell'interesse del AZ inammissibile, in quanto generica, è quella relativa all'omesso accertamento della esistenza della compagine associativa della quale il AZ è stato accusato di partecipare. Su punto, la sentenza rinvia a diverse sentenze di condanna irrevocabili che attestano la esistenza della associazione mafiosa armata denominata "Sacra Corona Unita" ed alla quale - pacificamente - appartenevano i due collaboratori di giustizia SE e OS LE che accusano il AZ. Il ricorso, sul punto, difetta comunque di autosufficienza in quanto non si giustifica in alcun modo la ragione per la quale quella di cui è accusato far parte il AZ è associazione mafiosa diversa e distinta rispetto a quella oggetto delle sentenze definitive.
7. Quanto alla denunciata assenza del vaglio di attendibilità dei collaboratori di giustizia SE e OS LE, essa è manifestamente destituita di fondamento rimarcando la sentenza il ruolo apicale di SE LE nell'ambito del medesimo gruppo associativo e, quanto al OS LE, essendo riportate le dichiarazioni in prima persona di quest'ultimo circa i personali diuturni rapporti con il AZ.
8. Inammissibile è la censura circa l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori testè citati:
il ricorso, invero, si limita a indicare una diversa interpretazione e valutazione del contenuto intercettivo - peraltro genericamente evocato nella sua integrante - senza attingere ad alcun travisamento del contenuto probatorio o decisivi profili di illogicità della motivazione.
9. Quanto, infine, al motivo afferente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valga quanto già detto in ordine all'analogo motivo dedotto nell'interesse del coimputato. 10. Pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013