Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 2
Al giudice non spetta il potere di sindacare le scelte del pubblico ministero in ordine al momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, al fine di rideterminare il "dies a quo" dei termini di indagine e di dichiarare quindi l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine così ricomputato.
L'assenza in capo al giudice dell'udienza preliminare del requisito del pregresso esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento per almeno un biennio non determina nullità per difetto delle condizioni di capacità, posto che l'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla capacità soltanto in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2008, n. 23299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23299 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
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2 329 9 /08 N.37233/07 R.G.
IN 185/08 PU.SEZ. 23259
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati dott. LD Sebastiano RIZZO Presidente
Consigliere dott. NI ESPOSITO
Consigliere dott. Matilde CAMMINO
Consigliere dott. Annamaria AMBROSIO
dott. GI MELIADO' Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 3 aprile 2007 dagli imputati
ZI ET n.Luzzi 16 febbraio 1955
OV RA CA n. Cosenza 2 dicembre 1963
POSTERARO IN n. Lago 3 dicembre 1959
e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro relativamente alla posizione degli imputati
ABBRUZZESE SC, n. Cosenza 8 giugno 1970
PRESTA RA, n. Roggiano Gravina 3 agosto 1960
LL CA, n. Cosenza 8 febbraio 1961
GA AR, n. Cosenza 20 maggio 1969
OV RA CA, n. Cosenza 2 dicembre 1963
SPIGA AN, n.Roma 18 luglio 1942
POSTERARO IN n. Lago 3 dicembre 1959
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Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto "l'annullamento del provvedimento impugnato nei confronti di CH per intervenuta morte del reo;
annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di AT, RE e
AB con riferimento al reato di cui all'art.416 bis c.p.; rigettarsi il ricorso del Procuratore
Generale nei confronti di GA, RO e RA;
rigettarsi i ricorsi di RO e RA;
dichiararsi inammissibile il ricorso del AN"
sentiti i difensori:
-per la parte civile VI AR, l'avv. Maurizio Bellacosa del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Paola Severino, che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese;
-per gli imputati GA, RA e AN l'avv. Marcello Manna del foro di Cosenza che ha chiesto "l'accoglimento dei motivi di ricorso proposto nell'interesse di RA e AN e rigettarsi il ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro proposto
contro
GA, RA e
AN";
-per l'imputato RA l'avv. Armando Veneto che ha chiesto "l'accoglimento dei motivi di ricorso";
-per l'imputato GA l'avv. Marcello Melandri del foro di Roma che ha chiesto "il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale";
-per l'imputato RE l'avv. RA EN Locco del foro di Cosenza che ha chiesto "dichiarasi inammissibile il ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro e in subordine rigettarlo";
-per l'imputato AB l'avv. Dario Grosso del foro di Messina che ha chiesto "il rigetto del ricorso del Procuratore Generale"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti oggetto del presente procedimento che ha dato luogo ad un'ordinanza di custodia cautelare eseguita nel novembre 2002 nei confronti di numerosi soggetti sottoposti ad indagine per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. e per vari episodi di estorsioni e tentate estorsioni- si inseriscono nell'ambito delle attività economiche e dei lavori di appalto e subappalto riguardanti i lavori di ricostruzione del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria (A3), con specifico riferimento al territorio della provincia di Cosenza. Secondo l'originaria impostazione accusatoria tra il gennaio
ши 1999 e il novembre 2002 esponenti di gruppi mafiosi già operanti in vari centri della Calabria
(Cosenza, Cassano Ionico, Castrovillari, Lamezia e Cirò) si sarebbero federati con altri soggetti aventi precedenti specifici (CH, RE, Carbone, AN, CI), con imprenditori e loro collaboratori (RA, TO, RO, GA, VI), e con altri soggetti incaricati specificamente di compiere azioni estorsive (AT e IO) in una sorta di meta-associazione per infiltrarsi nella gestione degli appalti e dei subappalti, realizzando anche numerose estorsioni e tentate estorsioni.
Con sentenza in data 16 novembre 2005 il Tribunale di Cosenza, che assolveva numerosi altri imputati dal reato associativo ed anche da alcuni reati fine, dichiarava ZZ SC,
CH CA, AT AR, AN ET, RE SC, RA IN colpevoli del reato associativo loro ascritto al capo 1, dichiarava inoltre RA colpevole anche dei reati specifici
(estorsioni aggravate consumate e tentate) a lui ascritti ai capi 2, 23, 28, 29, 31, 32 e 33, dichiarava inoltre RO RA CA e GA AN colpevoli del reato di concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L.151/92, così qualificati i fatti loro ascritti ai capi 1 e 30, e il RO anche delle estorsioni contestate ai capo 23 e 32.
Il Tribunale condannava l'ZZ e il RE alla pena di anni sette di reclusione, il
CH alla pena di anni otto di reclusione, il AT alla pena di anni sei di reclusione, il AN alla pena di anni nove di reclusione e, previa unificazione ai sensi dell'art.81 c.p. dei reati di cui erano stati riconosciuti colpevoli, il RA alla pena di dodici anni di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, il RO alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, lo GA alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Nei confronti di tutti i predetti imputati venivano disposte la misura di sicurezza della libertà vigilata (per anni quattro RA e RO, per anni tre CH, AN, per anni due ZZ, AT, RE, per anni uno GA) e, ad eccezione dello GA per il quale veniva disposta solo la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo e dell'interdizione legale per la durata della pena per tutti. Gli imputati venivano condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della custodia cautelare nonché in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile, e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza;
il
RA veniva inoltre condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile, e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili TI AN e VI
AR.
Gli imputati AT, AN e RO venivano assolti per non aver commesso il fatto da tutti o alcuni reati specifici loro contestati, in particolare il AT dai reati contestati ai capi 2, 23, 31 e
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32, il AN dal reato contestato al capo 33, il RO dai reati contestati ai capi 2 e 33, il
RA dal reato ascrittogli al capo 30.
Il Tribunale riteneva che -pur dovendosi ridimensionare sensibilmente sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo l'assunto accusatorio dell'esistenza di una capillare organizzazione dotata di un organismo collegiale di vertice e ramificata oltre il territorio della provincia, avente strategici appoggi nella pubblica amministrazione nel mondo imprenditoriale- potesse ritenersi comunque provata, sulla base delle dichiarazioni dibattimentali rese dai collaboratori di giustizia e del contenuto di quelle intercettazioni ambientali e telefoniche che avevano oltrepassato il vaglio di utilizzabilità, l'esistenza di una struttura associativa di stampo mafioso, costituita da un ristretto nucleo di pregiudicati, con sede in Cosenza, fortemente determinato ad infiltrarsi con la classica metodologia intimidatrice mafiosa nei lavori di ammodernamento dell'autostrada, imponendo i propri subappaltatori (RA IN) e progettando estorsioni con la suddivisione dei relativi proventi. Nell'ambito dell'associazione poteva ritenersi provata, secondo il Tribunale, la partecipazione degli imputati ZZ, CH,
AT, AN, RA, RE, mentre gli imputati RO e GA dovevano essere considerati concorrenti esterni dell'associazione. Nell'ambito dell'associazione veniva individuato il ruolo preminente svolto dal AN, i cui luogotenenti erano il DA (per il settore estorsivo e contabile), il CH per la zona di Paterno Calabro, il RE per la zona di Roggiano-Tarsia; braccio destro del AN era il AT, mentre l'imprenditore RA veniva individuato come
"catalizzatore dei subappalti/finanziatore del sodalizio nonché informatore dell'ambiente imprenditoriale e garante di supporti logistici” e l'ZZ come colui che, unitamente al
LA e al Di IE, manteneva i contatti con i nomadi del cosentino. Riteneva infine il
Tribunale accertata la responsabilità degli imputati RA, RO e GA in ordine ad alcuni dei reati fine (estorsioni e tentate estorsioni) loro contestati. Per converso, il Tribunale riteneva sfornita di adeguata prova sia la 'pregressa' qualità mafiosa in forza della quale costoro avevano agito sia le ipotizzate aderenze all'interno dell'A.N.A.S. e dei laboratori deputati ad effettuare le verifiche su materiali e lavori.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli imputati condannati in primo grado
AB, CH, AT, AN, RA, RE, RO e GA nonché le parti civili Regione
Calabria e Provincia di Cosenza.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione nei confronti di tutti gli imputati assolti e in relazione ai reati loro rispettivamente
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ascritti, ma la Corte con ordinanza in data 11 ottobre 2006, depositata il 13 ottobre 2006, riteneva che, essendo stato proposto appello da parte degli imputati, il ricorso dovesse essere convertito ex art.580 c.p.p. in appello previa verifica dell'esistenza della connessione a norma dell'art. 12 codice di rito e disponeva la restituzione del ricorso all'Ufficio addetto all'esame preliminare dei ricorsi per i provvedimenti di sua competenza. Il magistrato addetto a tale Ufficio trasmetteva gli atti al giudice dell'appello per la valutazione sulla sussistenza della connessione che presupponeva accertamenti in fatto.
La Corte di appello di Catanzaro con ordinanza in data 25 gennaio 2007 :
-dichiarava sussistente la connessione ai sensi dell'art. 12 lett.a) c.p.p. nei confronti di alcuni imputati non appellanti in ordine al reato associativo e nei confronti di altri imputati (appellanti e non) in ordine a determinati reati fine e, inoltre, la connessione ai sensi dell'art. 12 lett.b) c.p.p. nei confronti degli imputati appellanti AT, AN, RA, RO e GA in ordine ad altri capi relativi a reati fine;
-disponeva la nuova trasmissione alla Corte di cassazione del ricorso del Pubblico Ministero relativo alle posizioni per le quali non era stata ravvisata la connessione;
-dichiarava l'inammissibiltà per genericità del ricorso proposto dal Pubblico ministero in ordine alle posizioni connesse;
- dichiarava ammissibile l'appello proposto dalle parti civili Regione Calabria e Provincia di
Cosenza nei confronti degli imputati appellanti;
-disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare fino alla deliberazione della sentenza.
La Corte territoriale con ordinanza in data 28 febbraio 2007, che è stata riportata integralmente nella motivazione della sentenza di appello emessa il 3 aprile 2007, rigettava le numerose eccezioni di nullità tra cui quelle di seguito indicate (che sono state riproposte con i ricorsi per cassazione).
Quanto all'eccezione relativa alla nullità dell'udienza preliminare e quindi del decreto che disponeva il giudizio per incapacità ai sensi dell'art.33 co.2 c.p.p. del giudice per l'udienza preliminare (che non aveva il requisito prescritto dall'art.7 bis co.2 bis ord. giud., disposizione introdotta dall'art.57 co.1 legge 16 dicembre 1999 n.479, dello svolgimento per un biennio delle funzioni di giudice del dibattimento), già disattesa dal giudice di primo grado con motivazione fatta propria dalla Corte di appello, si osservava che diverso era il profilo della capacità generica del giudice all'esercizio del potere giurisdizionale (art.33 co.1 c.p.p.), il cui difetto è causa di nullità assoluta, da quello relativo alla capacità specifica (art.33 co.2 c.p.p.) il cui difetto per la violazione dei criteri di assegnazione degli affari nell'ambito dell'ufficio giudiziario non determina nullità ex
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art.178 co.1 lett.a) c.p.p. in conformità alla giurisprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza n.419 del 1998 della Corte costituzionale, con l'unico limite costituito dalle situazioni extra ordinem caratterizzate dall'arbitrio nella costituzione di un giudice ad hoc. Nel caso di specie, come già evidenziato dal giudice di primo grado, era incontestato che il giudice per l'udienza preliminare era stato trasferito alla sezione dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro con provvedimento motivato del Presidente del Tribunale in data 7 marzo 2003, quindi antecedente di diversi mesi rispetto alla celebrazione dell'udienza preliminare relativa al procedimento in esame, all'esito di un concorso interno.
Quanto all'eccezione relativa alla nullità del decreto che disponeva il giudizio per essere state depositate le trascrizione delle intercettazioni in data successiva all'udienza preliminare, la
Corte puntualizzava che la perizia per la trascrizione delle intercettazioni era stata richiesta dal
Pubblico ministero in data 13 ottobre 2003 al giudice per l'udienza preliminare, il quale aveva provveduto a fissare la relativa udienza il 18 ottobre 2003, mentre il decreto che disponeva il giudizio era stato emesso successivamente, il 17 novembre 2003, per cui nel momento in cui era stata disposta la perizia il giudice aveva piena legittimazione a provvedere e nessuna rilevanza poteva avere il fatto che gli adempimenti esecutivi fossero stati compiuti dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio. La Corte richiamava i precedenti giurisprudenziali delle sentenze n.7 dell'8 maggio 1995 e n.6 dell'11 maggio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e aggiungeva che, dal combinato disposto degli artt.268 co.7 ultimo inciso (che prevede l'inserimento delle trascrizioni nel fascicolo per il dibattimento) e 431 c.p.p. (che rimette al giudice per l'udienza preliminare, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, la formazione del predetto fascicolo), si evinceva la competenza del giudice per l'udienza preliminare a provvedere, anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, alla trascrizione delle intercettazioni che è adempimento relativo alla formazione del fascicolo dibattimentale. Del resto -osservava la Corte- il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la competenza del giudice per le indagini preliminari nella materia de libertate si protrae dopo il decreto che dispone il giudizio fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (sentenza Corte costituzionale 3 aprile 1997 n.77) doveva intendersi esteso a tutti gli adempimenti, a prescindere dalla trasmissione materiale del fascicolo al giudice per il dibattimento, anche con riferimento all'operazione tecnica, con finalità di tipo ricognitivo, costituita dalla trascrizione delle intercettazioni (Cass. sez.V 28 marzo 2002
n.12165, Bello) destinate ad essere inserite nel fascicolo per il dibattimento senza preclusioni temporali.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado nei confronti dell'appellante
RO RA CA per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire lune 7
all'udienza del 21 aprile 2004 per motivi di salute, la Corte rilevava che l'attestazione del sanitario dell'istituto penitenziario non dimostrava né certificava un assoluto impedimento dell'imputato (del quale era stata ritualmente disposta la traduzione) né poteva costituire un valido argomento che dopo una settimana al RO fossero stati concessi gli arresti domiciliari per le precarie condizioni di salute in quanto la precarietà delle condizioni di salute non rileva ai fini del legittimo impedimento e la disposta sostituzione della misura cautelare non può integrare la prova mancante del legittimo impedimento dell'udienza del 21 aprile 2004.
Dopo la riapertura dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato ZZ la Corte di appello emetteva in data 3 aprile 2007 sentenza di parziale riforma della sentenza di primo grado: gli imputati ZZ, CH, AT, RE e GA venivano assolti dal reato associativo (capo
1) per non aver commesso il fatto, gli imputati GA e RO dal (residuo per GA) reato loro ascritto al capo 30 per insussistenza del fatto, l'imputato RA dal reato ascrittogli al capo 23 per non aver commesso il fatto;
riqualificato per il RA il fatto contestato al capo 1 come concorso esterno nella ritenuta associazione, le pene venivano rideterminate per RA in anni sei, mesi due di reclusione ed euro 1.350,00 di multa e per RO RA CA in anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa;
la sentenza impugnata veniva confermata nel resto;
AN ET veniva condannato al pagamento delle spese processuali inoltre lo stesso
AN, il RA e il RO al pagamento ciascuno delle spese del proprio mantenimento in carcere;
il AN, il RA e il RO venivano inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore delle parti civili Regione Calabria, Provincia di Cosenza,
Comune di Cosenza, TI AN e VI AR;
veniva disposta l'immediata liberazione, degli imputati ZZ, CH, AT e RE, se non detenuti per altro;
venivano infine rigettate le istanze de libertate proposte nell'interesse degli imputati AN, RA e RO.
La Corte di appello, pur confermando la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta associazione criminale, radicata sul territorio e ordinata gerarchicamente, ridimensionava così ulteriormente l'originaria impostazione accusatoria assolvendo -tranne il AN, il concorrente esterno RO e il RA al quale veniva riconosciuta la qualifica di concorrente esterno- tutti gli altri imputati dal reato associativo.
Il giudice di appello, premesso che la partecipazione all'associazione non presuppone necessariamente un atto di affiliazione, affermava infatti che la responsabilità in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p. poteva ritenersi provata solo nei confronti dei soggetti che risultassero coinvolti nei reati fine oppure nelle attività organizzate e poste in essere per il controllo del territorio a fini illeciti od anche in ripetute operazioni di supporto ai vertici della criminalità.
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Richiamava anche la giurisprudenza di legittimità sul ruolo del concorrente esterno e sulle differenze con la figura del partecipe dell'associazione criminale.
Sulla base di tali principi perveniva alla pronuncia assolutoria in ordine al reato associativo nei confronti degli imputati ZZ, CH, AT, RE e GA.
Per quanto riguardava ZZ, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia venivano ritenute dalla Corte non sovrapponibili e in alcuni punti contrastanti, come peraltro già rilevato dai giudici di primo grado, e inidonee comunque a individuare l'attività materiale svolta dall'ZZ nell'ambito dell'associazione.
A carico di CH vi erano le dichiarazioni dei collaboratori IO e LA e alcune conversazioni intercettate. La Corte riteneva generiche le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, osservando che l'unico fatto specifico, l'incontro a casa di DA riferito dal collaboratore LA, non aveva trovato conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori;
comunque non era certa l'identificazione nel CH del "C citato nell'intercettazione e, quanto al colloquio intercettato in carcere, non era comprensibile il ruolo che il CH avrebbe avuto nell'ambito dell'associazione.
Secondo la Corte a carico del AT non erano emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori
IO, LA e Di IE e dalle conversazioni intercettate del 17 giugno 2000 e del 25 gennaio 2000 convergenze su fatti specifici: sostanzialmente AT era l'autista del capo, nessun fatto specifico gli era stato addebitato e nelle conversazioni intercettate i riferimenti a “ZZ”
erano equivoci.
Gli elementi di responsabilità a carico del RE indicati nella sentenza appellata erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori IO, LA, IO e Di IE, dalla conversazione intercettata in data 30 giugno 2000 tra il DA e lo stesso RE e da quella intercettata tra il CH e i suoi familiari nel carcere di Siano. La Corte riteneva che le dichiarazioni dei collaboratori non fossero assolutamente convergenti in quanto il RE era stato detenuto in carcere fino al 25 giugno 1999 e non aveva potuto partecipare alle riunioni del giugno
1999, di cui aveva parlato il Di IE, e inoltre al RE non era stata contestata alcuna condotta specifica;
quanto alla conversazione del CH, costui aveva aveva fatto riferimento ai parenti del
RE e non specificamente alla persona dell'imputato.
Relativamente all'imputato GA, ritenuto dal giudice di primo grado concorrente esterno nell'associazione mafiosa, le dichiarazioni del collaboratore IO e le conversazioni intercettate il 9 giugno 2000 tra il DA, il RA, il RO e lo stesso GA e il 13 luglio 2000 tra il
RA e lo GA, in relazione alla tentata estorsione ai danni di LA, non venivano ritenute elementi sufficienti per pervenire all'affermazione di responsabilità in ordine al reato
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associativo. Il giudice di appello riteneva equivoci i dati emergenti dalle intercettazioni e, quanto all'estorsione ai danni di LA, osservava che non vi erano elementi di prova diretta sulle circostanze in cui lo GA avrebbe formulato le minacce nei confronti della persona offesa.
La Corte di appello confermava invece la condanna dell'imputato AN in ordine al reato associativo. A carico dell'imputato vi erano le dichiarazioni del collaboratore IO (che era stato il suo autista fino ad ottobre-novembre 1999 ed aveva riferito sulla partecipazione alle riunioni dei componenti del gruppo criminoso da parte del AN, il quale si era anche interessato attivamente del furto di alcuni furgonisubito dal RA), del collaboratore Di IE (che pure aveva parlato delle riunioni). Emergeva da queste concordanti dichiarazioni la prova certa della supremazia del
AN, l'"'ZO" delle intercettazioni, nell'ambito dell'associazione.
Confermava inoltre la condanna dell'imputato RO, ritenuto dal giudice di primo grado concorrente esterno nell'associazione mafiosa, richiamando a suo carico i molteplici elementi di responsabilità costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore IO, dalle dichiarazioni testimoniali relative ai reati specifici (IA IN, NE, ER e IA
GI), dalle conversazioni intercettate il 30 giugno 2000 tra il DA e il RE, 1'8 maggio
2000 tra il DA e lo stesso RO, il 9 giugno 2000 tra il DA, il RA, lo GA e il
RO. Il giudice di appello riteneva sul punto incensurabile la sentenza di primo grado, evidenziando che le dichiarazioni dell'IO trovavano riscontro negli episodi estorsivi contestati ai capi 23 e 32 per i quali la responsabilità del RO doveva essere confermata.
Quanto al RA la Corte di appello riteneva che le condotte dell'imputato integrassero un'ipotesi di concorso esterno nell'associazione mafiosa: imprenditore di riferimento del gruppo, il
RA veniva "imposto" alle ditte appaltatrici e in cambio metteva a disposizione gli uffici del suo cantiere in cui si erano svolti molti dei colloqui con le persone vittime delle estorsioni sul cui conto lo stesso RA aveva fornito utili informazioni. RA aveva fornito quindi con la sua condotta (che giustificava l'affermazione di responsabilità in ordine alle tentate estorsioni ai danni di VI, TI, BL, IA IN e alle estorsioni ai danni di ER-IA e
SE) un contributo suscettibile di produrre un oggettivo rafforzamento e consolidamento dell'associazione
La Corte di appello passava quindi all'esame dei reati specifici.
Capo 2 tentativo di estorsione aggravata ai danni dell'ing VI AR, reato in ordine al quale in primo grado erano stati assolti i coimputati AT e RO e condannato il solo RA, in concorso con DA.
Nel gennaio 2000 l'ing. VI, all'epoca responsabile della AL IN s.p.a., aveva denunciato ai Carabinieri di San AR Argentano di essere stato avvicinato nei primi giorni di lure ло
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apertura del cantiere da alcune persone che, con allusioni e velate minacce, lo avevano invitato a pagare il 3% del valore dell'appalto. L'episodio era avvenuto all'interno del cantiere del RA
(responsabile della DIERRE AL) e concordi erano state le dichiarazioni del geom. CC e dell'ing. VI, che avevano presentato sull'episodio separate relazioni all'amministratore delegato della società ing. Legnetti Luparini (relazioni acquisite come prova documentale). Autore della richiesta estorsiva era stato in prima persona il DA, insieme ad un'altra persona non individuata,
e il colloquio si era svolto all'interno del cantiere del RA, il quale aveva messo a disposizione il suo ufficio e aveva fissato l'appuntamento con il VI e il CC avvisando quindi i correi della presenza nel suo cantiere dei due esponenti della AL IN. Peraltro, osservava la Corte di appello, la richiesta all'ing. VI non era stata solo quella del versamento della tangente, ma anche quella di servirsi di specifiche aziende, prima fra tutte quella del RA.
Capo 28 tentativo di estorsione aggravata ai danni di TI AN (reato per il quale era stato condannato in primo grado il RA, che avrebbe agito in concorso con IO, DA e
CH)
La persona offesa avv. TI, cognato del RA, aveva ricostruito all'udienza del 2 marzo 2005 la sua vicenda processuale, a seguito della quale era stato costretto a lasciare Cosenza. dal racconto emergeva che il RA, apparentemente intermediario, era in realtà concorrente con il DA e con CH EN LD (ucciso in un agguato mafioso) nel tentativo di estorsione ai danni del TI, come si desumeva peraltro in maniera inequivocabile dalla conversazione registrata nel cantiere del RA il 18 aprile 2004 tra il DA, il RA, il CH e lo stesso
TI al quale erano state rivolte reiterate minacce di morte, estese anche ai figli e alla moglie, per indurlo a pagare la somma richiesta, che in origine era di 7 miliardi di lire e poi si era attestata su un miliardo di lire. Il precedente episodio intimidatorio avvenuto nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile (esplosione di colpi di arma da sparo contro la saracinesca del garage del TI) era da ricollegarsi alla richiesta estorsiva, non essendovi plausibile spiegazione alternativa. Il collaboratore
IO SC aveva inoltre individuato i partecipanti alla conversazione intercettata il 12 febbraio 2000 nell'autovettura Y 10 in uso al DA (DA, lo stesso IO e LI IG) da cui emergeva che ZU-RA aveva rivelato che il cognato TI aveva patrocinato una causa di lavoro per numerosi forestali, che gli aveva fatto guadagnare diversi miliardi di lire.
Risultava che il RA, resosi promotore dell'incontro avvenuto il 18 aprile successivo nel suo cantiere nel corso del quale era stata formulata la richiesta estorsiva, avesse cercato di convincere il
TI, che diceva di aver lavorato diciotto anni per guadagnare la somma di danaro di cui disponeva, a corrispondere agli estorsori almeno un miliardo-un miliardo e mezzo di lire. A questo riguardo il giudice di appello osservava che colui che svolge la funzione di intermediario nelle
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estorsione va esente da responsabilità solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima e per solidarietà umana. Veniva anche posta in rilievo la rabbia manifestata dal RA dopo aver appreso della denuncia presentata dal TI come ulteriore elemento di conferma dell'interesse del
RA all'estorsione, che risultava peraltro anche dalla conversazione registrata il 12 febbraio
2000 tra l'IO e il DA da cui si deduceva che il RA aveva un forte ascendente, anche per motivi familiari, sul TI.
Capo 29 tentata estorsione aggravata ai danni di BL RO AN (reato per il quale era stato condannato in primo grado il RA, che avrebbe agito in concorso con Amodio,
DA e CH).
La persona offesa BL aveva riferito di aver ricevuto nell'ottobre 1999 nel suo cantiere la visita di RA che lo aveva invitato a fare un "regalo per Natale” e, successivamente, quella di persone identificabili sulla base della descrizione fornitane dalla persona offesa in dibattimento nel
DA e IO SC, giunti a bordo di una BMW scura, che gli avevano chiesto anche loro un regalo per Natale ed erano a conoscenza dell'avvenuta riscossione da parte del BL di un mandato di pagamento per lavori che stava eseguendo a Fagnano. Tale richiesta era stata seguita da una telefonata avvenuta il 31 dicembre 1999 da parte di due persone che si poi erano recate nel cantiere e, non avendo trovato il BL, lo avevano contattato telefonicamente dicendogli che...Natale doveva venire anche per loro. Quest'ultimo episodio aveva trovato riscontro nelle precise dichiarazioni testimoniali di ON IN e IA IT. IO SC aveva inoltre indicato all'udienza del 22 ottobre 2004 il RA come persona che segnalava le ditte da sottoporre ad estorsione e dalla conversazione registrata il 19 luglio 2000 tra AR ME e
RO RA CA emergeva il diretto intervento di ZU (RA) nell'estorsione ai danni del BL
Capo 31 tentata estorsione aggravata ai danni di IA IN (reato per il quale era stato condannato in primo grado il RA, che avrebbe agito in concorso con Amodio,
DA; i coimputati AT e TO erano stati assolti in primo grado)
La persona offesa, titolare di un contratto di subappalto di lavori connessi all'esecuzione del
Viale Parco di Cosenza, all'udienza del 14 marzo 2005 aveva riconosciuto nella fotografia del
DA la persona che nel giugno 2000 (data compatibile con quella d'inizio dei lavori e con i periodi di detenzione del DA) aveva formulato la richiesta estorsiva di duecento milioni di lire
(e la stessa somma pretendeva da ER), poi ridotta a cento. Convergente, secondo il giudice di appello, era il racconto dei fatti dei figli della persona offesa, IN e RA. Il DA aveva speso il nome di RA e tale circostanza era indicativa del preventivo accordo con gli autori dell'estorsione. Del resto IO SC aveva reiteramente accusato il RA come
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"collettore" delle tangenti e imprenditore subappaltatore monopolista nella fornitura del conglomerato bituminoso.
Capo 32 estorsione aggravata ai danni di ER-IA (in primo grado per questo reato erano stati condannati RA e RO, che avrebbero agito in concorso con DA,
IO e CH, poi deceduto;
il coimputato AT era stato assolto in primo grado)
Dalle testimonianze rese da ER NO e IA GI all'udienza del 26 novembre 2004 emergeva che il DA e CH EN LD (ucciso nel novembre 2000) erano gli autori dell'estorsione. Al DA erano infatti riconducibili le telefonate, fatte personalmente o fatte fare, dirette ai due testi e DA era l'interlocutore presso il bar Quattromiglia di Rende.
Secondo il collaboratore IO era stato il RA a segnalare l'ing. ER e secondo
IA GI era plausibile che il RA conoscesse il numero del suo telefono cellulare;
quest'ultima circostanza trovava conferma nella conversazione registrata il 18 maggio 2000 tra il
DA e il RA in cui i due parlavano dei lavori appaltati dai due ingegneri e il RA si accingeva ad indicare all'altro il numero di telefono del IA (nello stesso periodo il
IA aveva ricevuto per telefono la prima richiesta estorsiva). Ulteriori elementi a carico del
RA erano le accuse dell'IO e la quotidiana frequentazione dello stesso nel periodo considerato con il DA. Quanto al RO, ER AR lo aveva indicato come la persona che ricevette la terza tranche della somma estorta, consegna dopo la quale finirono le telefonate estorsive e gli atti intimidatori. Inattendibile era, secondo il giudice di appello, la tesi difensiva dell'inconsapevolezza del RO, considerati i rapporti frequenti con il RA, l'IO e il
DA.
Capo 33 estorsione aggravata ai danni di SE NI (in primo grado per questo reato era stato condannato il RA, che avrebbe agito in concorso con DA e IO;
i coimputati
RO e AN erano stati assolti in primo grado)
La persona offesa all'udienza del 26 novembre 2004 aveva riferito di aver ricevuto la richiesta estorsiva di quindici milioni di lire da persona che era a conoscenza di numerosi particolari relativi all'appalto e che dopo qualche mese gli aveva telefonato facendo riferimento al precedente colloquio, fissandogli un appuntamento allo svincolo autostradale di Rogliano al quale il teste non si era recato. Nello stesso giorno il SE era andato all'appuntamento presso il cantiere del
RA ove inaspettatamente aveva trovato l'estorsore, identificato nel DA, che con atteggiamento violento lo aveva costretto a scendere in un sottoscala e a farsi consegnare la somma di danaro richiesta. Il racconto del teste trovava riscontro nella registrazione della conversazione tra il DA e il SE in cui le minacce erano esplicite. La responsabilità del RA si desumeva dal fatto che la consegna del denaro era avvenuta nel suo cantiere e nel fatto che solo il RA
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poteva aver avvisato il DA che il SE quel giorno sarebbe andato nel suo cantiere (come si desume dalla registrazione della conversazione in data 24 giugno 2000 tra lo stesso RA, il
DA e il AN). I rapporti del RA con il DA in quel periodo erano particolarmente stretti (nella conversazione registrata il 26 giugno 2000 il DA affermava che ZU era un fratello) e comunque la conoscenza dell'estorsione si deduceva anche dalla circostanza che nella conversazione del 26 giugno 2000 il RA aveva raccomandato al DA di riservare un trattamento di favore al SE. I toni aggressivi del DA nei confronti del SE potevano infine trovare plausibile giustificazione nel fatto che del furto dei mezzi subito dal RA era sospettato MI CE, di cui il SE veniva ritenuto un protetto.
Quanto al capo 23 (estorsione aggravata ai danni di SC AL), la Corte riteneva che in ordine a detto reato, per il quale erano stati condannati in primo grado il RO e il RA, quest'ultimo dovesse essere assolto (come già erano stati assolti TO AS, AT AR,
CI EN e TO EL). Secondo le dichiarazioni di IA IN, RA e
IN il DA aveva loro preannunciato di voler compiere l'estorsione ai danni della ditta SC
e aveva chiesto ai IA di fare da tramite. Questa versione dei fatti trovava conferma nella conversazione registrata il 30 giugno 2000 tra il DA ed altro soggetto. La circostanza che il
RA fosse il fornitore del conglomerato bituminoso e il fatto che venisse citato nella predetta conversazione per individuare il RO (quello che è al cantiere di ZU, che lavora con
IA) venivano ritenuti elementi insufficienti per affermarne la responsabilità. Il RO invece era stato indicato dal teste NE IS, direttore sino al novembre 2000 del cantiere
SC-Vidoni, come la persona che l'aveva invitato a prendere un caffè e che nel corso dell'incontro, cui aveva partecipato anche il DA riconosciuto in fotografia dal teste, aveva teorizzato il dovere di adeguarsi ad una regola di “saper vivere” per lavorare. Il titolare della ditta, informato dal NE, aveva avuto un altro incontro con il RO e all'esito aveva chiesto al
NE di appuntarsi il nome di costui per l'eventualità che gli succedesse qualcosa.
Capo 30 (tentativo di estorsione aggravata ai danni di LA RO (il Tribunale aveva assolto il RA e condannato lo GA e il RO).
Il giudice di appello aveva ritenuto che il contenuto delle conversazioni registrate il 9 giugno 2000 e il 13 luglio 2000 fosse equivoco e non consentisse nemmeno per lo GA e il RO di pervenire ad un'affermazione di responsabilità.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro e gli imputati AN, RO e RA.
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Quanto all'imputato AN vi è agli atti la dichiarazione di impugnazione effettuata ai sensi dell'art. 123 c.p.p. in data 5 aprile 2007, con riserva dei motivi al difensore di fiducia avv.
Marcello Manna. I motivi non risultano essere stati depositati. Con istanza diretta alla Corte di
Appello di Catanzaro in data 3 ottobre 2007 l'avv. Manna, rilevato che erano scaduti i termini per proporre impugnazione e che il Procuratore Generale non aveva presentato ricorso nei confronti del
AN, chiedeva che la sentenza fosse dichiarata irrevocabile. In data 19 ottobre 2007 l'avv.
Garritano depositava rinuncia espressa al ricorso sottoscritta dal AN (ed evidentemente a lui inviata per posta, essendovi il visto della censura della casa circondariale di L'Aquila). In data 12 ottobre 2007, con dichiarazione ai sensi dell'art. 123 c.p.p., il AN dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione. Con istanza in data 16 ottobre 2007 l'avv. Manna ha chiesto al Procuratore
Generale di rinunciare all'impugnazione relativamente alla posizione del AN;
in calce all'istanza il Procuratore Generale ha dichiarato in data 17 ottobre 2007 che non intendeva proporre impugnazione nei confronti del AN.
Il ricorso del Procuratore Generale "proposto limitatamente alla posizione degli imputati
AB SC, RE RA, CH CA, AT AR, RO RA CA e
GA AN" e riguardante anche la posizione di RA IN (assolti i primi cinque per non aver commesso il fatto dal reato associativo contestato al capo 1, GA e RO dal reato ascritto al capo 30 per insussistenza del fatto, RA dal reato ascritto al capo 23 per non aver commesso il fatto e, quanto al capo 1, qualificato concorrente esterno nell'associazione criminosa).
Con il primo motivo (par.A) il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l'omessa o incongrua valutazione a) delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IO SC, LA SC, Di IE NI, RE
ET e IO MO;
b) delle intercettazioni ambientali, in particolare di quelle eseguite nel cantiere di RA IN e nell'autovettura Lancia Y di DA EN.
In ordine alle singole posizioni il ricorrente osservava quanto segue.
ZZ SC
La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori LA SC, Di IE NI, RE ET e IO MO, ritenute non sovrapponibili e in alcuni punti contrastanti, e il contenuto dell'intercettazione ambientale avvenuta il 22 gennaio 2000 all'interno dell'autovettura di DA EN;
secondo il ricorrente le dichiarazioni dei quattro collaboratori, pur non del tutto convergenti, concordavano, in particolare quelle del LA e del RE, in ordine al ruolo svolto nell'associazione criminosa da alcuni lune 15
coimputati (in particolare Di IE e CH, nonché il gruppo dei nomadi) e quanto alle riunioni in cui era stata concordata la strategia da adottare per le estorsioni alle imprese impegnate nei cantieri autostradali. I collaboratori di giustizia avevano indicato l'ZZ come responsabile di una "determinata zona", avevano concordemente fatto riferimento al coinvolgimento di un responsabile della ditta appaltatrice AL IN e dell'attività svolta da un imprenditore
(RA) quale strumento per assicurarsi l'infiltrazione mafiosa nei lavori. La Corte territoriale, che aveva valorizzato il fatto che all' ZZ non erano stati contestati reati specifici, avrebbe sottovalutato il riscontro individualizzante, rispetto alle dichiarazioni accusatorie nei confronti dell' ZZ, costituito dalla conversazione intercettata in data 22 gennaio 2000 nell'autovettura di DA EN e intercorsa tra quest'ultimo e LA SC (intercettazione ritenuta utilizzabile sia dal Tribunale di Cosenza che dalla stessa Corte di appello con ordinanza emessa all'udienza del 28 febbraio 2007) in cui i due discutevano della strategia di acquisizione e di controllo dei lavori sull'autostrada A3 da porre in essere unitamente al clan dei nomadi di Cassano, facenti capo all' ZZ soprannominato IN e ZU.
RE RA
La Corte territoriale, come per l'ZZ, aveva posto in evidenza che al RE chiamato in correità dai collaboratori IO, LA, IO e Di IE- non era stata contestata alcuna estorsione e che il predetto imputato non era stato mai visto nei pressi dei cantieri.
Secondo il ricorrente, tuttava, il giudice di appello sarebbe incorso in un travisamento del fatto in quanto le dichiarazioni accusatorie erano puntuali e concordanti nell'indicare il RE come referente per la zona di Tarzia. Nella sentenza di primo grado, inoltre, era stata richiamata quale autonoma prova l'intercettazione ambientale relativa all'eloquente conversazione avuta in carcere da CH CA con i propri familiari. Ancor prima di tale colloquio il collaboratore LA aveva indicato il RE, da lui conosciuto personalmente, come uomo particolarmente vicino a
AN che aveva a lui delegato i rapporti con O" per la maggior vicinanza con la zona di
Tarsia (galleria di confine tra Cassano e Cosenza). Il collaboratore IO aveva inoltre riferito
(come del resto anche LA e Di IE) dei rapporti tesi tra il RE e gli zingari di Cassano, tra cui l'ZZ. Dall'intercettazione ambientale tra DA EN e RE RA del 30
giugno 2000 si desumeva l'appartenenza all'associazione del RE, che veniva reso edotto dei conflitti interni del gruppo e dell'incontro con tre vibonesi per discutere dell'infamità” fatta al
RA (il furto di alcuni furgoni).
CH CA
Di CH aveva parlato il collaboratore IO SC, indicandolo come colui che custodiva le armi per conto del gruppo di Paterno. I collaboratori LA, IO e Di IE
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avevano reso dichiarazioni convergenti e costanti, ma ancor prima le dichiarazioni accusatorie dell'IO avevano trovato riscontro nella "confessione stragiudiziale" fatta dall'imputato a un proprio familiare nella sala colloqui del carcere. Il giudice di primo grado aveva evidenziato come da tali acquisizioni probatorie risultasse che il CH aveva la disponibilità di armi, si interessava della corresponsione degli “stipendi", aveva potere decisionale nell'ambito della provincia, intratteneva stretti rapporti con il AN. Nemmeno per confutarlo il giudice di appello, osservava il ricorrente, aveva preso in considerazione quanto affermato dal giudice di primo grado riguardo alla posizione del CH, che peraltro era stato più volte indicato dal collaboratore LA come referente dell'associazione mafiosa per la zona di Paterno Calabro e favoreggiatore della latitanza del AN.
AT AR
I collaboratori LA e IO avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del AT che era stato assolto dal reato associativo, non rinvenendo il giudice di appello convergenze su fatti specifici nelle predette dichiarazioni che venivano ritenute generiche. La Corte territoriale non avrebbe tuttavia tenuto conto di alcuni fatti specifici come l'affiliazione del AT, avvenuta nel febbraio 2000 e riferita dal LA, e, inoltre, la percezione di uno stipendio, tra i più elevati, riferita dall'IO. Il giudice di primo grado aveva anche tenuto presente la conversazione intercettata il 17 giugno 2000 da cui si evinceva l'esistenza di tensioni tra
UZ (AN) e MA o ZZ, identificabile nel AT perché contestualmente si facevano commenti su una certa IZ che era il nome della sua convivente. Il AT inoltre era presente quando il coimputato DA EN aveva chiesto all'imprenditore IA
IN di pagare una tangente (l'identificazione del AT da parte di IA IN era certa ed era stata confermata da IA RA) e tale presenza "silente", anche se ritenuta insufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato in ordine all'estorsione, costituirebbe un elemento di significativo riscontro, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori e a quanto emerso dalle intercettazioni ambientali, in ordine alla sua partecipazione all'associazione criminosa.
GA AN
La Corte territoriale aveva ritenuto che le dichiarazioni accusatorie di IO SC e le intercettazioni del 9 giugno 2000 e del 13 luglio 2000 non giustificassero la condanna in ordine al reato associativo perché difettava la prova della partecipazione dello GA alla tentata estorsione aggravata ai danni di LA RO. Nella prima conversazione del 9 giugno 2000 lo GA discuteva con il RO, nel cantiere di RA IN, circa gli accordi presi con il LA e informava i RO che il LA avrebbe dovuto consegnare proprio a lui il danaro.
Nell'intercettazione del 13 luglio 2000 lo GA parlando con il RA faceva riferimento ad una
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tangente di 15.000.000£ al mese, somma che corrispondeva a quella richiesta al LA. Sul punto lo GA non aveva fornito spiegazioni e tuttavia la Corte territoriale aveva ritenuto equivoco il tenore della conversazione, contrariamente a quanto affermato con diffuse argomentazioni dal giudice di primo grado che, anche sulla base delle conversazioni in data 9, 12 e 13 giugno 2000, aveva puntualmente illustrato il ruolo di abile “istruttore” su come lavorare in Calabria svolto dall'imputato nei confronti anche di personaggi come il DA, avvezzo alla commissione di estorsioni, e certamente non sprovveduti come il RA e il RO.
RO RA CA
Dalla conversazione del 9 giugno 2000 con lo GA emergeva, secondo il ricorrente, che il
RO avesse accettato di svolgere il ruolo dell'esattore assegnatogli dallo GA in relazione all'estorsione ai danni di LA (capo 30), pienamente consapevole delle modalità di esecuzione del delitto, e dalla conversazione intercettata in data 13 luglio 2000 emergeva che avesse chiesto anche un'anticipazione. Di tali conversazioni il giudice di appello non avrebbe tenuto adeguato conto.
RA IN
Erroneamente, secondo il Procuratore Generale, erano stati ritenuti insufficienti e inidonei ad emettere una sentenza di condanna gli elementi emersi nei confronti del RA in ordine all'estorsione ai danni di SC AL (capo 23). Sarebbero state sottovalutate la testimonianza di IA IN (cui DA aveva preannunciato di voler compiere l'estorsione) e la conversazione intercettata il 30 giugno 2000 a bordo dell'autovettura del DA in cui si faceva riferimento al mancato pagamento di una somma da parte della ditta SC che doveva avvenire tramite "Dinuzzo" (RA), il quale aveva fornito il conglomerato bituminoso alla ditta e doveva farsi carico di incassare il profitto dell'estorsione e di trasmetterla a chi di competenza.
Con il secondo motivo (par.B) il Procuratore Generale deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art.416 bis c.p. in tema di concorso esterno, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l'incongrua valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori IO SC e Di IE NI, del tenore delle conversazioni intercettate (in particolare quelle in data 26 aprile 2000, 13 giugno 2000 e 18 aprile
2000) nonché delle testimonianze di AR VI, CC CA, TI AN, BL RO,
IA IN, IA RA, IA IN, ER NO, IA GI
e SE NI. Secondo il Procuratore Generale dalle risultanze processuali emergerebbe in maniera inconfutabile lo stabile inserimento e quindi il "concorso pieno" nell'associazione criminosa di RA IN che, anche dalla sentenza di appello, risulterebbe l'imprenditore di riferimento della criminalità organizzata, che veniva imposto come subappaltatore alle società
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impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada e aveva ottenuto il monopolio per la fornitura e la posa in opera dei conglomerati bituminosi nel tratto autostradale cosentino. In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che: 1) il RA aveva messo a disposizione del DA i suoi uffici per gli incontri con l'ing. VI e con lo GA (dell'AL
IN) oltre che con SC AL, SE NI e TI AN (questi ultimi, come il
VI, erano persone offese dei delitti di estorsione pluriaggravata, consumata e tentata, dei quali il
RA anche in appello era stato ritenuto responsabile); 2) il RA era stato inoltre imposto all'ing. VI dell'AL IN come titolare dell'impresa cui dovevano essere affidati subappalti e forniture;
3) l'impresa del RA era stata indicata ai IA come ditta che doveva subentrare nei lavori di Viale Parco (dep. IA RA 4 dicembre 2000). Non si era poi tenuto conto del ruolo svolto dal RA, il quale aveva fornito ai correi preziose informazioni sugli imprenditori BL, ER, Costabile Annunziato della New Building, sull'avv. TI. Del resto il RA era stato ritenuto responsabile di estorsioni tentate e consumate contestate come reati-fine.
Con il terzo motivo (par.C) il Procuratore Generale deduceva l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., e la mancanza assoluta di motivazione conseguente ad un'incongrua valutazione dei fatti di causa (art.606 co.1 lett.e c.p.p.) in quanto la
Corte territoriale nella determinazione della pena per l'imputato RA (dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, così qualificato il fatto contestato al capi 1, nonché dei delitti ai capi 2, 28, 29, 31, 32 e 33, assolto in appello solo dal delitto ascritto al capo 23
e condannato alla pena di anni sei, mesi due di reclusione ed euro 1.350,00 di multa) si sarebbe limitata ad un generico riferimento all'entità dei fatti e non aveva tenuto conto della particolare gravità dei fatti (desumibile dalle condotte violente ed intimidatrici poste in essere da un personaggio di primo piano del gruppo mafioso, partecipe a pieno titolo dell'associazione criminale), della personalità dell'imputato (divenuto, tramite il sistema di potere mafioso monopolista per la fornitura e la posa in opera dei conglomerati bituminosi nel tratto autostradale cosentino) e degli episodi estorsivi per i quali il RA aveva riportato condanna.
Immotivatamente pertanto sarebbe stata determinata la pena base in misura vicina al minimo edittale, con aumenti irrisori (mesi due di reclusione e 100 euro di multa) per ciascuno degli altri delitti di estorsione pluriaggravata, tentata e continuata. Analoghe considerazioni venivano proposte per la posizione dell'imputato RO, nei cui confronti si sarebbe dovuto determinare la pena base in misura ben superiore a quella indicata nella sentenza impugnata.
Con il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato RO si deduce: 1) la violazione di legge (art.606 co.1 lett.b c.p.p.) con riferimento all'art.486 c.p.p. in quanto il
Tribunale di Cosenza all'udienza dibattimentale del 21 aprile 2004 avrebbe erroneamente interpretato la documentazione medica pervenuta dalla casa circondariale di Siano (Catanzaro) come una rinuncia del RO a partecipare all'udienza anziché riconoscere il legittimo impedimento a comparire dello stesso, con provvedimento affetto quindi da nullità assoluta;
il certificato medico trasmesso attestava infatti le precarie condizioni di salute del RO, al quale lo stesso Tribunale di Cosenza pochi giorni dopo l'udienza aveva concesso per motivi di salute gli arresti domiciliari;
comunque il RO, sempre presente a tutte le udienze, non aveva inteso rinunciare a comparire o consentire che si procedesse in sua assenza, mentre il referto medico attestava la sua impossibilità di deambulare;
2) la manifesta illogicità della motivazione (art.606 co.1 lett.e c.p.p.)_in quanto l'affermazione di responsabilità del RO per il concorso esterno in associazione mafiosa era stata desunta dalla sua asserita partecipazione alle estorsioni commesse ai danni di ER NO e di SC AL;
dalla sentenza impugnata non sarebbe tuttavia possibile comprendere a quale associazione criminale il RO avrebbe fornito il suo apporto perché, all'esito del complesso iter processuale, non era stata individuata alcuna organizzazione mafiosa operante sul territorio di Cosenza e solo il
RO e il RA erano stati dichiarati colpevoli di concorso esterno, essendo stati tutti assolti
(alcuni in primo grado e altri in appello) gli altri imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; il ricorrente richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.33748 del 12
luglio 2005 che, discostandosi dalla sentenza Demitry risalente all'anno 1994 e abbondantemente citata nella sentenza impugnata, afferma che è possibile parlare di concorso esterno fino a che sia possibile individuare dei vertici e dei partecipi dell'associazione criminale cui fornire il proprio apporto, mentre nel caso di specie sarebbero stati invece individuati solo due concorrenti esterni;
in particolare il contenuto dei paragrafi 5.5 e 5.7 della sentenza impugnata riguarderebbero gli scarni elementi già evidenziati a carico del RO dal giudice di primo grado e acriticamente recepiti dalla
Corte, elementi costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni, prive di riscontro, delle persone offese
ER e SC che peraltro erano indagati per i lavori di costruzione di un'importante arteria stradale realizzata in città in quegli stessi anni.
Con i motivi di ricorso presentati nell'interesse di RA IN si deduce quanto segue: la violazione ex art.606 co.1 lett.c ed e c.p.p. in quanto nella sentenza impugnata sarebbe 1) stata omessa la motivazione in ordine alle censure dedotte dalla difesa in sede di gravame su alcune pretese violazioni procedurali
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-in relazione agli artt.335 e 407 co.3 c.p.p. per l'asserita tardiva iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato: la Corte si sarebbe limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità e in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n.16 del 21 giugno 2000, come aveva già fatto il giudice di primo grado, ignorando le censure della difesa;
in particolare avrebbe omesso di vagliare la sussistenza dei presupposti utili per sindacare ex post la tempestività dell'iscrizione, rideterminando il termine iniziale delle indagini al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato
(Cass. sez.V 8 ottobre 2003 n.41131, Lascai), operazione questa che non contrasterebbe con quanto affermato dalla Corte di cassazione circa l'assoluta discrezionalità al riguardo del pubblico ministero (Cass. sez.VI 2 ottobre 2006 n.2818), trattandosi di contemperare la ricerca degli elementi di prova utili per l'esercizio dell'azione penale con il diritto dell'indagato ad essere giudicato sulla base di prove legittime;
-in relazione all'art. 7 bis R.D.12/1941, all'art.33 co.2 c.p.p.e all'art. 178 co.1 lett.a c.p.p. per la ritenuta infondatezza del motivo di appello avente ad oggetto l'eccepita nullità del decreto che disponeva il giudizio essendo il giudice per l'udienza preliminare privo dei requisiti tecnici richiesti dall'art. 7 bis R.D.12/1941, come modificato dalla legge n.479/1999, per non aver svolto le funzioni di giudice del dibattimento per un biennio prima di accedere alle funzioni di gip-gup; il ricorrente osservava che la Corte territoriale si era limitata a confermare acriticamente le argomentazioni utilizzate dal Tribunale di Cosenza nell'ordinanza 6 ottobre 2005 per rigettare l'eccezione difensiva, senza peraltro tener conto che il Tribunale aveva subordinato l'accoglimento dell'eccezione di incapacità del giudice alla prova della dolosa preordinazione del provvedimento allo scopo di costituire un giudice ad hoc mentre la Corte di appello, che aveva ignorato le censure difensive secondo le quali la rilevazione della violazione del sistema tabellare dovesse prescindere da eventuali illeciti penali, aveva genericamente ritenuto infondato il motivo di appello senza valutare in particolare che l'imputato lamentava una violazione del diritto di rango costituzionale (25 coll e
111 co.II Cost), per non essere stato posto in condizione di accedere a strumenti di tutela approntati dal codice di rito con conseguente ulteriore menomazione del diritto di difesa, e che i principi enucleabili dalle norme costituzionali devono avere la prevalenza (Cass. sez.I 7 maggio 2003
n.27055)
-in relazione all'art. 268 co.6,7,8 c.p.p. e 178 lett.c c.p.p. per quanto riguarda l'eccepita nullità del decreto che dispone il giudizio derivante, secondo il ricorrente, dal fatto che l'incarico peritale era stato conferito dal giudice per l'udienza preliminare dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio, quando non sarebbe stato più funzionalmente competente;
la Corte aveva sostenuto che nel momento in cui la perizia era stata disposta (18 ottobre 2003) il giudice aveva piena legittimazione a provvedere, mentre non aveva rilevanza che gli atti successivi al provvedimento lue 21
fossero stati compiuti dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio;
secondo il ricorrente
(che richiamava Sez.Un.20 luglio 1994, De Lorenzo, sez.III 19 aprile 1991, Spatoro, sez.IV 29 gennaio 1989 Enis;
Sez.Un.8 maggio 1995, Ranieri) sarebbe incongruo distinguere tra la natura dispositiva o esecutiva dell'atto posto in essere dal giudice per l'udienza preliminare e l'espletamento dell'attività di trascrizione alla presenza di un giudice non più funzionalmente competente avrebbe inciso in modo sostanziale sul diritto di difesa del RA, che non aveva potuto liberamente determinarsi sul rito da scegliere non essendo stato posto in condizione di conoscere ed apprezzare elementi decisivi ai fini del giudizio;
-in relazione all'art.268 co.1 e 3 e all'art.271 col c.p.p. in quanto la Corte, che in modo anomalo aveva preso in esame globalmente le censure delle difese di tutti gli imputati, con argomentazioni generiche e a volte avulse dalle puntuali eccezioni difensive aveva ritenuto infondato il motivo di appello;
in particolare per quanto riguarda la dedotta carenza di motivazione del decreto 257/00 RIT con cui veniva disposta la captazione delle conversazioni tra presenti sull'autovettura di proprietà di
RA, la Corte di appello si era limitata ad affermare la legittimità dell'esclusivo riferimento alle richieste della polizia giudiziaria che prospettino specifiche esigenze e necessità investigative e che, ai fini delle intercettazioni di conversazioni rivelatrici del reato di cui all'art. 416 bis c.p., le ragioni dell'urgenza sono in re ipsa, senza approfondire la questione prospettata dall'appellante che aveva, tra l'altro, rilevato un ritardo di otto giorni nell'esecuzione dell'attività di intercettazione ed evidenziato che per quanto riguarda le modalità esecutive delle operazioni di intercettazione ex art.268 co.3 c.p.p. era richiesta la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e non la mera urgenza richiesta dall'art.267 co.2 c.p.p. (Cass. sez, IV 22 aprile 1999 n.5992, Nobile).
2) la violazione ex art.606 lett.b ed e c.p.p.
-in relazione agli artt. 110, 416 c.p.: richiamata la sentenza Sezioni Unite 12 luglio 2005 n.33748, ric.Mannino, sul concorso esterno, il ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova alcuna di un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo del ricorrente a favore del sodalizio criminale asseritamene ritenuto esistente;
in particolare non sarebbe emerso, come affermato nella sentenza impugnata, che il RA avesse fornito utili informazioni circa le ditte da sottoporre a richieste estorsive (il RA, come dichiarato dalla parte civile, non aveva contattato l'ing.
VI né gli aveva presentato i soggetti che avevano formulato la richiesta estorsiva;
quanto all'estorsione TI anche il giudice di primo grado aveva escluso che l'originaria fonte dell'informazione dovesse individuarsi nel RA;
per l'estorsione BL la stessa persona offesa aveva distinto tra l'invito del RA a fare un regalo per Natale e le richieste estorsive avanzate da IO e DA;
nessun ruolo specifico era stato attribuito al RA circa l'estorsione
IA, quanto all'estorsione ER la persona offesa all'udienza del 26 novembre 2004
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aveva spiegato che non era stato lui, ma il pubblico ministero che lo interrogava, a desumere come il numero di telefono dell'ing. IA fosse in possesso di DA;
la persona offesa SE aveva infine dichiarato di aver preso appuntamento per un incontro con DA, solo dopo che si era impegnato a recarsi presso il cantiere per incontrare RA). In ordine al fatto che il RA aveva messo a disposizione dei membri dell'associazione, in particolare del DA, il suo ufficio all'interno del cantiere sarebbe risultato per tabulas che il RA non gradiva la presenza del
DA, avendolo affermato i collaboratori Di IE e IO con dichiarazioni citate nella memoria allegata all'atto di gravame. Quanto all'elemento psicologico non vi era la prova della volontà del RA di interagire sinergicamente con le condotte altrui (non aveva aderito al sodalizio crimnale, subiva la presenza del DA nel suo cantiere, aveva subito danneggiamenti ed era stato costretto a chiedere prestiti a tasso usuraio a tale Candido). La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione detti rilievi e nemmeno quelli riguardanti le palesi contraddizioni in cui erano incorsi i collaboratori di giustizia acclarate anche dalla Corte di assise di Catanzaro nel processo cd. Flagetonte. In particolare sulla base delle dichiarazioni dell'IO la Corte di appello avrebbe ritenuto il RA collettore del gruppo, senza tener conto che lo stesso RA era stato assolto dai delitti riguardanti l'esecuzione dei lavori autostradali, disponeva di impianti tecnologicamente avanzati per l'esecuzione dei lavori come confermato dai testi ing. UC, ing.
CA e ing. AV e, infine, che il sistema delle false fatturazioni riferito dall'IO ed eseguito attraverso l'utilizzo di materiale inferiore a quello previsto dal capitolato era stato denegato dallo stesso Tribunale di Cosenza. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di prendere in considerazione le puntuali deduzioni difensive sull'attendibilità degli altri collaboratori di giustizia
(Di IE, LA e IO), recependo de plano le loro dichiarazioni senza considerare che non vi erano riscontri obiettivi ed estrinseci alle loro dichiarazioni accusatorie nei confronti di
RA definito imprenditore di riferimento della criminalità organizzata senza precisi riferimenti temporali, che difettava qualunque riscontro individualizzato, che i collaboratori erano reciprocamente condizionati come affermato nel processo Flagetonte svoltosi dinanzi alla Corte di assise di Catanzaro i cui verbali acquisiti dalla Corte territoriale previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non erano stati presi in considerazione nella motivazione dell'ordinanza impugnata così come le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia come IO.
-in relazione ai reati satellite a) tentata estorsione aggravata ai danni di AR VI (capo 2): secondo il ricorrente il giudice di appello si sarebbe limitato alla mera riproduzione della scarna motivazione della sentenza di primo grado che peraltro rappresentava una lettura parziale e contraddittoria delle risultanze processuali, mentre la difesa aveva puntualmente rappresentato la necessità di vagliare nella loro interezza le lue 23
dichiarazioni testimoniali dell'ing. VI e del geom. CC da cui emergeva che non era stato
RA a presentare loro il DA e il AT e che il RA non aveva partecipato alla conversazione nel corso della quale i predetti avevano formulato la richiesta estorsiva;
la Corte di appello, senza precisare i motivi per cui aveva ritenuto di disattendere le deduzioni difensive, non avrebbe tenuto conto che la presenza del DA nel cantiere non era gradita a RA il quale nulla poteva fare per allontanarlo, che era stato il RO a contattare l'ing. VI, che il RA non aveva posto in essere alcun comportamento minaccioso;
b) tentata estorsione aggravata ai danni di TI AN (capo 28): la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei sentimenti di astio e rancore che il TI nutriva nei confronti del cognato
RA, così omettendo di operare il rigoroso vaglio di attendibilità e credibilità della costituita parte civile detentrice di interessi contrapposti a quelli dell'imputato, pur in presenza di elementi favorevoli all'imputato (verosimilmente era stato LI IG, presente alla conversazione del
12 febbraio 2000 tra IO e DA, a fornire informazioni sul TI); il giudice di appello si sarebbe basato sul contenuto solo parziale delle conversazioni intercettate il 12 febbraio 2000 e il 18 aprile 2000 (in particolare da quest'ultima sarebbe risultato che il RA si inseriva solo per poche battute finalizzate alla mediazione) e sulle dichiarazioni inattendibili e contraddittorie del collaboratore IO, ritenendo inoltre apoditticamente inverosimile quanto dichiarato da
RA LO, sorella dell'imputato e moglie del TI, sulle reazioni del RA, preoccupato unicamente per l'incolumità dei familiari, alla notizia della denuncia presentata dal cognato;
c) tentata estorsione aggravata ai danni di BL RO (capo 29) la Corte avrebbe omesso di considerare che la persona offesa BL aveva dichiarato che nel suo incontro con il RA non gli era stato chiesto nulla di preciso e che solo dopo l'incontro con il DA e l'IO, dopo il quale aveva presentato la denuncia, aveva percepito di essere vittima di una richiesta estorsiva, così operando immotivatamente un collegamento tra i due incontri;
avrebbe omesso di considerare che lo stesso RA era stato vittima di condotte vessatorie dal presunto sodalizio e comunque non aveva bisogno di legami con la cosca per vedersi assegnare i lavori sull'A3, avendo i requisiti richiesti per partecipare al bando di gara a differenza della ditta del BL;
d) tentata estorsione ai danni di IA IN (capo 31): la Corte di appelloavrebbe ritenuto erroneamente convergenti le dichiarazioni testimoniali della persona offesa IA
IN e quelle dei figli IN e RA, mentre né IA IN né il figlio IN avevano mai nominato il RA;
solo IA RA aveva insinuato l'eventuale beneficio che dall'estorsione avrebbe potuto ricavare il RA (come l'TO assolto in primo grado); peraltro la fonte diretta MI GI aveva smentito qualunque ingerenza del RA, ma 24
la Corte di appello non aveva valutato e motivato il contenuto della deposizioni di questo teste nonostante le precise deduzioni difensive mentre la prevalenza attribuita alla fonte indiretta avrebbe dovuto essere motivata con riferimento alle ragioni della ritenuta inattendibilità della fonte diretta;
contraddittoria sarebbe comunque la motivazione nella parte in cui sostiene che è il DA a contattare le vittime delle estorsioni, per poi affermare che il RA va condannato perché il suo nome era stato speso dal DA;
estorsione aggravata ai danni di ER-IA (capo 32): la semplice dazione del numero di telefono cellulare di IA IN da parte del RA al DA non proverebbe che il RA fosse a conoscenza delle intenzioni illecite del DA e le condividesse;
il collaboratore
IO sarebbe inattendibile perché, se la vittima designata dell'estorsione era l'ing. ER, il
RA avrebbe dovuto comunicare al DA il numero di telefono di quest'ultimo e non del
IA; la responsabilità del RA sarebbe stata affermata solo sulla base di deduzioni ipotetiche;
f) estorsione aggravata ai danni di OL NI (capo 33) : la Corte territoriale avrebbe riprodotto il percorso argomentativo del giudice di primo grado e le risultanze del processo non avrebbero consentito un'affermazione di responsabilità del RA, non essendosi tenuto conto che il RA non aveva avuto contezza dell'appuntamento autonomamente fissato tra il SE e il DA;
la persona offesa peraltro aveva parlato di un colloquio con il DA avvenuto nel cantiere del RA, ma in assenza di quest'ultimo; quanto alla conversazione del 26 giugno 2000 tra il SE e il DA emergeva chiaramente, come prospettato dalla difesa, che il RA non era presente. Con i motivi aggiunti (atto datato 4 febbraio 2008) depositati nell'interesse dell'imputato
RA si deduce anche: la violazione ex art.606 co.1 lett.c ed e c.p.p. in relazione agli artt. 125, 268 co.1 e 3, 271 co.1 c.p.p. con riferimento alla già eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni captate all'interno dell'autovettura e del cantiere di proprietà del RA, alla luce della recente sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione 12 luglio 2007 n.30347, ric.Aguneche, secondo la quale la motivazione del decreto del pubblico ministero con il quale si dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli in dotazione all'Ufficio di Procura richiede la specificazione delle ragioni dell'insufficienza o inidoneità degli impianti;
quanto alla già eccepita illegittimità del decreto autorizzativo n.257/00RIT per la mancanza di motivazione del decreto del pubblico ministero circa l'utilizzazione di impianti diversi da quelli ubicati presso la Procura della
Repubblica di Catanzaro, il ricorrente osservava che la nota della IA (che prospettava la necessità di utilizzare particolari attrezzature e di permettere un immediato intervento in caso di necessità)cui lue 25
si era fatto riferimento nel decreto autorizzativo del pubblico ministero e nel relativo decreto di convalida non era corredata da una certificazione ad hoc circa le particolari caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare e comunque era incongrua nella parte in cui ipotizzava la necessità di un immediato intervento in relazione ad un'attività criminosa posta in essere in Cosenza
e provincia;
rilevava inoltre il ricorrente che l'esecuzione del decreto era avvenuta a otto giorni di distanza dall'emissione del decreto, in quanto l'apparecchiatura doveva ancora essere noleggiata;
quanto al decreto n.89/00RIT, con il quale era stata disposta la captazione delle conversazioni tra presenti nel cantiere del RA, le censure difensive riguardanti la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza che legittimavano l'uso di impianti diversi da quelli ubicati presso gli uffici di
Procura e l'indisponibilità delle postazioni di ascolto certificata da un ufficiale di polizia giudiziaria erano state risolte dal giudice di appello richiamando l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato le medesime questioni e affermando che l'insufficienza o inidoneità degli apparati in uso all'ufficio giudiziario può dipendere anche da particolari esigenze investigative, esigenze che tuttavia non erano rinvenibili nella nota IA richiamata dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari e a cui il pubblico ministero nemmeno accennava (limitandosi ad attestare un'indisponibilità di linee presso la Procura senza nemmeno menzionare l'attestazione dell'app.
Quattrocchi che di per sé non giustificherebbe la deroga prevista dall'art. 268 co.3 c.p.p.); il giudice di appello non avrebbe, infine, motivato in ordine alla rilevata illegittimità dei provvedimenti di proroga dei RIT 257/00 e 89/00 che comporterebbero per il pubblico ministero una valutazione ex novo non solo dei presupposti investigativi ma anche tecnici, soprattutto quando l'uso di impianti esterni sia stato reso necessario da indisponibilità di linee e l'effettivo inizio delle operazioni sia ritardato, come nei casi in esame, nonostante l'urgenza,
Con memoria datata 11 febbraio 2008 la difesa del RA deduce anche:
la violazione ex art.606 co.1 lett.c c.p.p. in relazione agli artt.591 co.1 lett c, 581 co.I 1) lett.a,b,c c.p.p. con riferimento al ricorso del Procuratore Generale, che sarebbe inammissibile per mancata indicazione dei capi e punti della sentenza oggetto delle censure, essendo le doglianze articolate in paragrafi: nel paragrafo A) sarebbe ultroneo il riferimento ai collaboratori che avevano reso dichiarazioni in ordine all'associazione criminosa e non sui reati satellite ascritti al RA,
nel paragrafo B) ultroneo sarebbe anche il riferimento, oltre alle dichiarazioni di IO e Di
IE, anche ai testimoni dei singoli delitti, nel paragrafo C) sarebbe erroneo il riferimento alla lett.e del comma 1 dell'art.606 c.p.p., trattandosi al più di violazione della legge penale ed essendo stata comunque la riduzione della pena determinata dall'intervenuta assoluzione in ordine al reato ascritto al capo 23; il ricorso sarebbe inammissibile anche per la mancanza di specifiche richieste in ordine alle censure eccepite e per mancanza di motivi, con indicazione specifica delle ragioni di lue 26
diritto che sorreggono ogni richiesta;
tra l'altro la dichiarazione d'impugnazione non riguardava il
RA;
2) la violazione ex art.606 co.1 lett.c c.p.p. in relazione agli artt.584, 178 co.1 lett.c) c.p.p. per l'omessa notifica dell'impugnazione all'imputato e al suo difensore;
3) la violazione ex art.606 co.3 c.p.p. in relazione all'art.581 co.1 lett.c c.p.p. avendo il
Procuratore Generale esposto solo i dati fattuali che avrebbero legittimato a suo avviso una differente pronuncia del giudice di appello, ma non le ragioni di diritto che sorreggerebbero la richiesta di annullamento senza fare riferimento alle argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello. In data 12 febbraio 2008 la difesa di RA, ad integrazione dei motivi aggiunti depositati in cancelleria il 5 febbraio 2008, depositava copia dei fascicoli relativi ai RIT 89/2000 e 257/2000.
Con ulteriore memoria difensiva, datata 14 febbraio 2008, si eccepiva la violazione degli artt.267 e 271 c.p.p. con riferimento alle intercettazioni ambientali disposte nel cantiere di RA
IN nell'ambito di altro procedimento penale (n.9/2000R.G.not. reato, cd. proc. Squarcio), intercettazioni acquisite nonostante l'illegittimità dei decreti autorizzativi e di proroga in quanto il decreto di urgenza emesso il 13 marzo 2000 dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e il relativo decreto di convalida emesso il 15 marzo 2000 richiamerebbero solo l'informativa della
Questura di Cosenza del 6 marzo 2000 senza motivare sui requisiti della necessità e dell'urgenza; del resto appena undici giorni prima analoga richiesta era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminare;
erroneamente inoltre la Corte di appello avrebbe ritenuto che la difesa di AN
ET non avesse ottemperato all'onere di allegare i medesimi decreti autorizzativi relativi ad intercettazione di cui aveva eccepito l'inutilizzabilità, decreti prodotti invece in primo grado e allegati ad una memoria difensiva nel giudizio di appello. Si deduceva infine l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale che, quanto al reato ascritto al capo 23 si sarebbe limitato a compiere una valutazione di merito dell'intercettazione ambientale del 30 giugno 2000, diversa da quella compiuta dalla Corte di appello, e, relativamente al ritenuto concorso esterno del RA nell'associazione mafiosa, avrebbe solo richiamato la sentenza di primo grado senza eccepire violazioni di legge ex art.606 c.p.p..
Alle ore 11,30 del 21 febbraio 2008 perveniva dalla cancelleria centrale di questa Corte ulteriore memoria difensiva, di contenuto identico a quella datata 14 febbraio 2008, con allegati il decreto di urgenza emesso il 13 marzo 2000 dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e il relativo decreto di convalida emesso il 15 marzo 2000 nel procedimento cd. Squarcio.
Una memoria difensiva veniva depositata nel corso dell'odierna udienza nell'interesse dell'imputato GA in cui si sosteneva l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale che si 2+
sarebbe limitato a riportare brani di intercettazioni inerenti la partecipazione dell'imputato al tentativo di estorsione in danno di LA RO senza ulteriori censure tra quelle ritenute ammissibili ex art.606 c.p.p..
All'odierna udienza preliminarmente l'avv. Armando Veneto e l'avv. Marcello Manna, difensori dell'imputato RA, dichiaravano di essere presenti come difensori del ricorrente
RA e non anche in relazione al ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti del loro assistito, ricorso che non era stato loro notificato, richiamandosi al contenuto delle memorie difensive nelle quali deducevano l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che il ricorrente CH è deceduto in data 2 giugno 2007, come risulta dal certificato di morte acquisito in data odierna, e pertanto nei suoi confronti la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Quanto al ricorrente AN il ricorso è inammissibile per mancata presentazione dei motivi, prima ancora che per l'intervenuta rinuncia all'impugnazione. Alla dichiarazione di impugnazione effettuata ai sensi dell'art. 123 c.p.p. in data 5 aprile 2007 dal AN, con riserva dei motivi al difensore di fiducia avv. Marcello Manna, non è seguita infatti la presentazione dei motivi da parte del difensore. Peraltro lo stesso difensore avv. Manna con istanza diretta alla Corte di
Appello di Catanzaro in data 3 ottobre 2007 aveva chiesto che la sentenza fosse dichiarata irrevocabile nei confronti del suo assistito, non avendo il Procuratore Generale presentato ricorso in ordine alla posizione del predetto imputato come risultava anche dall'attestazione in data 17 ottobre
2007 apposta dal Procuratore Generale in calce ad altra istanza in data 16 ottobre 2007 dello stesso difensore. La rinuncia espressa al ricorso per cassazione sottoscritta dal AN depositata in data
19 ottobre 2007 dall'avv. Garritano (inviata per posta essendovi il visto della censura della casa circondariale di L'Aquila) e quella in data 12 ottobre 2007 formulata dallo stesso AN ai sensi dell'art. 123 c.p.p. costituiscono pertanto solo un ulteriore motivo di inammissibilità
dell'impugnazione.
Quanto al ricorso del Procuratore Generale la Corte, rispondendo ai rilievi contenuti nella memoria difensiva datata 11 febbraio 2008 della difesa di RA e nella memoria depositata dalla difesa dell'imputato GA, ritiene che lo stesso sia ammissibile, anche se non del tutto perfetto nella sua formulazione, in quanto è comunque possibile enucleare i punti o i capi della decisione impugnata, il contenuto delle doglianze e le richieste. L'unificazione nell'unico atto di impugnazione dei due momenti, che nella vigenza del codice previgente erano temporalmente ed ontologicamente distinti, della dichiarazione e della presentazione dei motivi non consente di lue 28
ravvisare inammissibilità per gli aspetti meramente formali inerenti a tale dicotomia, ormai inesistente, ed è quindi sufficiente che dai motivi di impugnazione possa desumersi l'effettiva volontà di gravare il provvedimento indicato, mentre non è necessario l'uso di formule esplicite per la dichiarazione d'impugnazione essendo sufficiente che l'atto scritto presentato contenga tutti gli elementi di cui all'art. 581 cod. proc. pen.(Cass. sez. II 22 novembre 1994 n. 2533, Seminara ed altri;
Sez. V 31 maggio 1991 n. 491, Di Stefano) e si presenti sufficientemente chiaro e specifico,
consentendo al giudice del gravame di esercitare il suo sindacato.
Nel caso in esame la mancata menzione dell'imputato RA nell'intestazione dell'atto d'impugnazione appare irrilevante, posto che ai motivi di ricorso riguardanti la pronuncia assolutoria in ordine all'estorsione contestata al capo 23 è riservato, come a tutti gli altri imputati indicati nella parte introduttiva, la sezione 7 del paragrafo A e inoltre l'intero paragrafo B in relazione al ritenuto concorso esterno nell'associazione mafiosa di cui al capo 1 nonché il paragrafo
C (unitamente al RO).
I motivi del ricorso del Procuratore Generale si presentano specifici con riferimento a ciascun imputato e tali da consentire di individuare le doglianze espresse relativamente alle singole posizioni esaminate.
La mancata notifica del ricorso del Procuratore Generale, dedotta dalla difesa dell'imputato
RA, non è causa di inammissibilità, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Anche di recente da questa sezione è stato infatti affermato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce ne' l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod. proc. pen., né è causa di nullità degli atti del giudizio così instaurato, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen., ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita (Cass. sez. VI 8 febbraio 2007 n.30980, Mostacciolo;
sez.II 11 aprile 2007 n.16891, Paglino;
sez. V 4 giugno 2004
n.31408, Melloni;
Cass., Sez. 1^, 24 ottobre 2003 n.48900, Boiocchi). Nel caso di specie tale eventualità non sussiste perché nel sistema processuale penale, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile desumere dalla previsione dell'appello incidentale (art.595
c.p.p.) l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale applicabile anche al ricorso in sede di legittimità (Cass. sez.V 26 settembre 2006 n.34156, Montalbano;
sez.VI 31 gennaio 2001 n.30597, Rastonig). Peraltro l'imputato RA risulta aver avuto comunque conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla memoria difensiva in data 14 febbraio 2008 in cui si analizzano e si confutano le censure mosse dal Procuratore Generale ricorrente alla sentenza di merito, sia pure ai fini di rilevarne l'inammissibilità.
Сии 25
La Corte ritiene che il ricorso del Procuratore Generale meriti accoglimento solo per quanto riguarda gli imputati AB SC, AT AR, RE SC e GA AN che sono stati assolti dal reato associativo, come era stato assolto l'imputato CH che è deceduto e nei cui confronti va invece emessa sentenza di annullamento senza rinvio. Per l'ZZ, il AT, il
RE e lo GA la Corte ritiene invece che si imponga una rivalutazione delle risultanze dibattimentali.
Per quanto riguarda la posizione di AB, detto O" o "D la Corte rileva che il giudice di appello ha posto in evidenza la non sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori LA SC, Di IE NI, RE ET e IO
MO, evidenziando una serie di discordanze nei loro racconti, già peraltro sottolineate dal giudice di primo grado che era giunto tuttavia a diverse conclusioni. La Corte ritiene che nella sentenza impugnata non sia stato approfondito l'esame delle dichiarazioni dei collaboratori nella parte, certamente non marginale, in cui le stesse concordano nel rappresentare l'ZZ, capo degli zingari di Cassano Ionico, in procinto di “fidelizzarsi” e interessato ai lavori per l'ammodernamento dell'autostrada, come peraltro risulterebbe anche dalla conversazione intercettata il 22 gennaio 2000 all'interno dell'auto di DA EN, conversazione in cui il
LA si è riconosciuto nell'interlocutore del DA. Detta conversazione aveva ad oggetto l'imminente fidelizzazione degli zingari col benestare di ZO (AN ET), la posizione gerarchicamente sottoordinata che avrebbe dovuto assumere NA (AB Fiore) e quella di supremazia invece riservata a IN (AB SC), indicato, come il responsabile da interpellare prima di fare una cosa e come soggetto al quale riferire che DA aveva parlato con l'ingegnere e che ci si era accordati per una percentuale del 3 per cento.
Relativamente all'imputato RE, il giudice di appello ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IO SC, LA SC, IO MO e Di IE
NI non fossero convergenti perché "nessuno dei citati collaboratori ha riferito in ordine alla medesima riunione programmatica del gruppo alla quale avrebbe partecipato il RE", il Di IE aveva riferito di riunioni cui avrebbe partecipato nel giugno 1999 il RE che era stato tuttavia detenuto fino al 25 giugno 1999, era stato solo l'IO a indicare nel RE uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate il 24 giugno 2000 e il 30 giugno 2000, nel colloquio di
CH CA con i suoi familiari all'interno della casa circondariale di Catanzaro Siano si faceva riferimento solo ai familiari del RE. La Corte ritiene che il giudice di appello abbia valutato in maniera incompleta le dichiarazioni dei quattro chiamanti in correità, che non sembrano contraddirsi per quanto riguarda le riunioni con gli associati cui in tempi diversi il RE avrebbe partecipato. Inoltre il giudice di appello non risulta aver tenuto conto della corrispondenza di
Lua 30
quanto dichiarato dall'IO, dal LA e dal Di IE circa la stretta vicinanza del RE al
AN e della convergenza delle dichiarazioni del collaboratore IO con quelle del
LA e del Di IE circa il ruolo di intermediazione svolto dal RE nei confronti del gruppo dei nomadi di Cassano Ionico. Si impone una nuova valutazione delle chiamate in correità, alla luce anche degli ulteriori elementi che emergono dal colloquio intercettato all'interno della casa circondariale tra CH e i suoi familiari e, soprattutto, del colloquio intercettato il 30 giugno
1999 tra il RE e il DA.
Quanto all'imputato AT, nella sentenza impugnata si sostiene che tra le dichiarazioni dei collaboratori IO, LA e Di IE non sono rinvenibili “convergenze su fatti specifici e, in particolare, sulle riunioni organizzative” e che, comunque, l'attribuzione della qualità di “autista del capo" (AN) non sarebbe sufficiente a ritenere provata la condotta di partecipazione del
AT all'associazione mafiosa, in mancanza di “dati fattuali certi valutabili quali univoci sintomi di permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose", mentre incerta sarebbe l'identificazione nell'imputato del "ZZ" cui facevano riferimento gli interlocutori di alcune conversazioni intercettate. Anche in questo caso il ricorso del
Procuratore Generale è fondato nella parte in cui evidenzia una serie di elementi sottovalutati dal giudice di appello che sembrerebbero delineare un ruolo non irrilevante del AT (il ripetuto abbinamento nelle conversazioni intercettate, riguardanti questioni inerenti il pagamento degli stipendi, di MA o ZZ o compà MA alla persona del AN, chiamato ZZ, di cui il
AT era l'autista; l'identificazione di "ZZ" nel AT anche per il riferimento a tale IZ, nome della convivente dell'imputato; le dichiarazioni del collaboratore LA, che aveva riferito dell'affiliazione del AT nel febbraio 2000, e dell'IO, secondo il quale il AT percepiva uno degli stipendi più elevati, pari a quello del AN;
l'identificazione nel AT da parte di IA IN e IA RA della persona che aveva accompagnato il
DA a compiere una richiesta estorsiva all'imprenditore IA IN). La Corte ritiene che anche in questo caso debba essere disposto l'annullamento con rinvio, per una completa valutazione delle risultanze dibattimentali.
Quanto all'imputato GA, la Corte ritiene che il giudice di appello sia pervenuto ad una pronuncia assolutoria in ordine al reato associativo sulla base di un insufficiente approfondimento del contenuto delle intercettazioni del 9 giugno 2000 (colloquio GA-RO) e del 13 luglio 2000
(GA-RA parlano di una tangente di 15.000.000£) noché delle dichiarazioni del collaboratore IO. Tali elementi di prova, che correttamente non sono stati ritenuti sufficienti per emettere sentenza di condanna in ordine al reato specifico (capo30), non sono stati tuttavia lue 31
adeguatamente valutati ai fini della sussistenza del reato associativo e la motivazione della sentenza impugnata appare sul punto carente.
La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di AB SC, RE
SC, AT AR, e GA AN in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Il ricorso del Procuratore Generale va rigettato nel resto.
Per quanto riguarda la posizione in ordine al reato associativo dell'imputato RA si rinvia all'esame del ricorso proposto nell'interesse dello stesso RA.
Relativamente all'imputato RO, il ricorso del Procuratore Generale riguarda l'assoluzione dal reato di tentata estorsione ai danni di LA RO contestato al capo 30 (paragrafo a, punto
6 del ricorso) e la determinazione della pena (paragrafo C del ricorso). Il motivo di ricorso compreso nel paragrafo A è infondato in quanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto meramente assertoria l'affermazione di responsabilità cui era pervenuto il giudice di primo grado sulla base di un'indimostrata adesione del RO al progetto delittuoso (nella conversazione del 9 giugno 2000 tra il RO e lo GA sarebbe quest'ultimo a manifestare un reale interesse per la gestione dei rapporti con LA), mentre non appare sufficientemente chiaro il riferimento fatto dal ricorrente alla conversazione intercettata il 13 luglio 2000 circa la richiesta di un""anticipazione" della somma derivante dall'estorsione fatta dal RO. Il motivo di ricorso compreso nel paragrafo C è del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a contestare la misura della pena base, a suo giudizio troppo esigua, senza individuare specifiche carenze motivazionali o violazioni di legge. Il ricorso va pertanto rigettato.
Vanno rigettati perché infondati anche i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati RO e
RA.
Quanto al ricorso dell'imputato RO, la Corte ritiene che il primo motivo sia infondato, avendo la Corte territoriale congruamente motivato sulla doglianza del ricorrente relativa al rigetto da parte del giudice di primo grado dell'istanza di rinvio dell'udienza del 21 aprile 2004, escludendo che l'impossibilità di deambulare attestata dal sanitario della casa circondariale di Siano, in cui l'imputato si trovava ristretto, potesse integrare un assoluto impedimento a comparire. Adeguata e logica, quindi incensurabile in sede di legittimità, appare alla Corte la valutazione negativa del giudice di appello che ha ritenuto, sulla base di una certificazione medica inidonea a configurare una patologia che impedisse in maniera assoluta al RO (del quale era stata ordinata la traduzione) di comparire in udienza, di considerare l'imputato rinunciante. L'aver accampato un impedimento non assoluto da parte dell'imputato detenuto, che non ha libertà di movimento e deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della
Сни 32
traduzione, implica infatti che il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza (Cass. sez. VI 30 settembre 2003 n. 4345,
Arone ed altri;
sez. II 21 dicembre 1998 n.486, Avezzano). Peraltro del tutto irrilevante appare la circostanza che pochi giorni dopo l'udienza nei confronti dell'imputato il Tribunale di Cosenza abbia sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, dato il diverso valore che può attribuirsi alle condizioni di salute dell'imputato in ordine alla decisione sull'applicazione di una misura meno grave della custodia in carcere rispetto alla valutazione dell'assoluto impedimento a comparire che postula una patologia, anche in assoluto non grave e meramente temporane,a che tuttavia si configuri in corrispondenza del giorno dell'udienza come un ostacolo "assoluto" alla comparizione dell'imputato.
Le ulteriori doglianze del RO, contenute nel secondo motivo di ricorso, si riferiscono in maniera del tutto generica all'attribuzione della qualifica di concorrente esterno in associazione mafiosa. In sostanza nel ricorso si fa rilevare che gran parte dei presunti partecipanti all'associazione criminosa operante, secondo la tesi accusatoria, nel territorio di Cosenza erano stati assolti, alcuni in primo grado e altri in appello, e che risultavano individuati solo due concorrenti esterni, lo stesso RO e il coimputato RA, e, inoltre, che a carico del RO gli elementi di responsabilità erano costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni rese dalle persone offese ER e
SC in ordine ai reati fine (capi 23 e 30) dei quali era stato riconosciuto colpevole. Quanto al reato associativo, la Corte osserva che, indipendentemente dal RA e dal RO (entrambi ritenuti concorrenti esterni), altri imputati componenti della struttura associativa avevano ammesso la loro responsabilità (i collaboratori di giustizia) e che la sussistenza dell'associazione è stata riconosciuta sia dal giudice di primo grado che dal giudice di appello (le cui sentenze si integrano, avendo utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un percorso argomentativo uniforme) con motivazioni ampie, dettagliate, fondate su un analitico esame delle risultanze dibattimentali, immuni da vizi logici e giuridici che nel ricorso non vengono specificamente contestate. I molteplici elementi di responsabilità a carico del RO individuati dal giudice di primo grado e ritenuti sufficienti dalla Corte di appello per affermare la responsabilità anche in ordine al reato associativo sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore IO, dalle dichiarazioni testimoniali relative agli episodi estorsivi contestati ai capi 23 e 32 (IA IN, NE,
ER e IA GI), dalle conversazioni intercettate il 30 giugno 2000 tra DA e
RE, 1'8 maggio 2000 tra DA e lo stesso RO, il 9 giugno 2000 tra DA, RA,
GA e RO Tali elementi sono stati distintamente analizzati e valutati con rigore logico e giuridico nella sentenza impugnata.
lun 33
Quanto ai motivi di ricorso presentati nell'interesse dell'imputato RA la Corte osserva quanto segue.
Per quanto riguarda il primo motivo, nel provvedimento impugnato la Corte territoriale si uniforma all'orientamento giurisprudenziale prevalente, affermato anche di recente (Cass. sez. VI 10 ottobre 2007 n.40791, Genovese;
sez.1 13 marzo 2003 n.17016, Scandale;
sez.VI 11 marzo 2003
n.21689, Fumarola;
sez.1 6 marzo 2003 n.21977, SCne;
sez. VI 17 febbraio 2003 n.20510) secondo il quale l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente. Del resto anche le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.16 del 2000, ric. Tammaro, si sono pronunciate in questo senso e sull'eccezione avente ad oggetto la pretesa violazione dei termini previsti dall'art.407 c.p.p. la motivazione della sentenza impugnata -che peraltro richiama per relationem quanto già affermato dal giudice di primo grado nelle dettagliate ordinanze emesse il 22 ottobre 2004, il 25 novembre 2004 e il 6 ottobre 2005, riportate nella sentenza di primo grado che si integra con la sentenza di appello- appare del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici, oltre che conforme ai principi giurisprudenziali in materia. La richiesta del difensore in sede di gravame era, del resto, quella di verificare se il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art.407 c.p.p. fosse retrodatabile al momento in cui nel procedimento contro ignoti avente il n.590/2000 R.G.N.R. DDA fossero emersi a carico del
RA gli indizi che consentirono la prosecuzione delle attività di indagine e che avrebbero dovuto indurre il pubblico ministero a procedere immediatamente all'iscrizione dello stesso nell'apposito registro. L'operazione richiesta dall'appellante, cioè il sindacato da parte del giudice sulla pretesa tardività dell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art.335 c.p.p., non era autorizzata dalla giurisprudenza -certamente non minoritaria e non remota- citata nella sentenza impugnata cui i giudici di merito si sono legittimamente attenuti.
Per quanto riguarda il secondo motivo la Corte osserva che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33 co.1 e 178 co.1 lett. a) c.p.p., solo in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter R.D. n. 12 del
1941 (Cass. sez.VI 4 maggio 2006 n.33519, Acampora;
sez.I 5 aprile 2006 n.16214, Moccia;
sez.I
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30 marzo 2005 n.13445, Perronace;
sez.II 17 marzo 2004 n.17510, Carrabs). Lo "stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario" non equivale, evidentemente, a inosservanza delle disposizioni amministrative che disciplinano le tabelle degli uffici giudicanti
(art.7 bis ord.giud.) e i criteri per l'assegnazione degli affari penali (art.7 ter ord.giud.), ma va individuato nelle situazioni caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate, al di fuori di ogni previsione tabellare, per costituire un giudice ad hoc. Correttamente il giudice di primo grado, nelle ordinanze del 16 luglio 2004 e del 6 ottobre 2005 riportate per esteso in sentenza ed espressamente richiamate nella sentenza di appello, ha posto in rilievo che nel caso di specie il giudice dell'udienza preliminare era stato trasferito a sua domanda alla sezione gip-gup con provvedimento, ritualmente acquisito, emesso il 7 marzo 2003, con diversi mesi di anticipo rispetto alla data di designazione per la trattazione in udienza preliminare del presente procedimento. Il
Tribunale rilevava peraltro che il decreto era ampiamente motivato, anche con riferimento alle imprescindibili esigenze di servizio che legittimavano la deroga all'art.7 bis co.II bis ord.giud. Del tutto coerente con tale impostazione appare la motivazione della sentenza di appello in cui, a sostegno e ulteriore conferma di quanto argomentato dal primo giudice, vengono citate massime giurisprudenziali. Quanto alle ulteriori deduzioni difensive circa la pretesa violazione degli artt.25 co.II e 111 co.II della Costituzione, si osserva che come rilevato da questa Corte nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.33 co.2 c.p.p. con riferimento agli artt.25 e 111 Cost. (Cass. sez.VI 10 maggio 2001 n.24077, Cossu)- la Corte costituzionale nella sentenza n.419 del 14 dicembre 1998, nell'affermare che le disposizioni relative all'assegnazione dei giudici agli uffici e alle sezioni non concorrono a determinare la capacità del giudice e che il principio del giudice naturale trova adeguata garanzia nelle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e nei rimedi che ad esso si ricollegano, ha giudicato "legittima la scelta compiuta dal legislatore ordinario, il quale ha ritenuto di soddisfare, per questo aspetto,
l'esigenza di precostituzione del giudice attraverso la predeterminazione di criteri obiettivi, la cui definizione è rinviata al Consiglio Superiore della Magistratura, che vi provvede deliberando le relative tabelle, e ha altresì predisposto una disciplina per cui "l'ipotesi di violazione di quanto disposto nelle tabelle o dei criteri di assegnazione degli affari rimane senza rilievo processuale, ma implica la messa in opera delle procedure amministrative proprie del consiglio Superiore della
Magistratura, oltre che, eventualmente, dell'iniziativa disciplinare (v. Relazione al progetto preliminare delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale)".
Infondato è anche il terzo motivo in quanto la trascrizione delle intercettazioni costituisce esclusivamente "un'operazione di secondo grado diretta a trasporre con segni grafici il contenuto
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delle registrazioni” (Cass. sez.I 13 luglio 1995 n.9820, Pappalardo), che non richiede un impegno di contenuto valutativo e per la quale il rinvio contenuto nell'art.268 co.7 c.p.p. alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, dovendo la persona chiamata a eseguire le trascrizioni, a differenza del perito, porre in essere soltanto una operazione tecnica di tipo ricognitivo (Cass. sez.V 5 febbraio 2002 n.12165, Bello). Nel caso in esame, come rilevato dal giudice di merito, le operazioni di trascrizione vennero disposte dal giudice per l'udienza preliminare il 18 ottobre 2003, prima ancora della celebrazione dell'udienza preliminare e indipendentemente da questa, su richiesta del pubblico ministero in data 13 ottobre
2003. Le operazioni, sulla cui correttezza nessun rilievo difensivo risulta essere stato proposto, venne portata a termine dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio, emesso il 17 novembre 2003. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione difensiva riportandosi a quanto già deciso dal giudice di primo grado e analizzando tutti gli aspetti delle deduzioni difensive, richiamando puntuali precedenti giurisprudenziali sulla competenza funzionale del giudice per l'udienza preliminare tra l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento nonché sulla formazione del fascicolo per il dibattimento in cui a norma dell'art.268 co.7 c.p.p. in cui le trascrizioni, da eseguirsi senza espresse preclusioni temporali rispetto all'emissione del decreto che dispone il giudizio, sono destinate ad essere inserite. Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello sono arrivati alla conclusione, fondata su un'approfondita analisi della problematica e logicamente argomentata, che la legittimazione del giudice a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di procedere alla trascrizione delle intercettazioni dovesse valutata con riferimento alla data in cui queste erano state disposte e non a quella, successiva al decreto che disponeva il giudizio, in cui le operazioni stesse erano state ultimate. Del resto la giurisprudenza citata dal ricorrente si riferiva al caso, ben diverso, in cui la perizia per la trascrizione delle intercettazioni era stata "disposta” dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio. Quanto infine all'asserita violazione del diritto di difesa del RA, che non avrebbe "potuto liberamente determinarsi sul rito da scegliere, dal momento che non è stato posto in condizione di conoscere ed apprezzare elementi decisivi ai fini del giudizio", la Corte osserva che la prova è costituita dai supporti contenenti le registrazioni, messi a disposizione della difesa, e che comunque la trascrizione è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente utilizzazione delle intercettazioni come prove in sede di giudizio.
Infondati sono anche il quarto motivo e i motivi aggiunti.
Il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto RIT 257/00 e con decreto RIT 89/00, in cui veniva disposta dal Pubblico Ministero in via di urgenza la captazione
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delle conversazioni tra presenti sull'autovettura di proprietà del RA e nel cantiere dello stesso.
La doglianza è priva di fondamento. Nella sentenza impugnata vengono enunciati in estrema sintesi i principi giurisprudenziali in materia di motivazione dei provvedimenti di autorizzazione, convalida e proroga di intercettazioni telefoniche e ambientali, in base ai quali le eccezioni difensive dovevano ritenersi infondate ed essere rigettate, e veniva richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza emessa in data 20 settembre 2004 dal giudice di primo grado. In detto provvedimento veniva, tra l'altro, analizzata distintamente l'eccezione difensiva relativa al decreto
RIT 257/00. Il Tribunale riteneva che la motivazione riferita alla "complessità delle operazioni, che richiedono l'impiego di particolari attrezzature in dotazione a quell'ufficio (la IA di
Catanzaro)" fosse sufficiente per ripercorrere il procedimento logico seguito dal pubblico ministero
"palesando l'esistenza di un'obiettiva situazione di insufficienza ed inidoneità e non rappresentando la sola valutazione conclusiva operata in proposito dal pubblico ministero".
Il giudice di primo grado aveva anche, preso distintamente in esame, nell'ordinanza emessa in data 6 ottobre 2005 (riportata per esteso nella sentenza di primo grado, che si integra con quella di appello) il decreto RIT 89/2000 fondato, quanto alla gravità degli indizi, su una nota della
Questura di Catanzaro in data 6 marzo 2000 (che a sua volta richiamava le intercettazioni di cui al decreto n.5/2000, la denuncia di BL RO, le sommarie informazioni rese da IA IT e le ulteriori denunce di IO NI). Il Tribunale rilevava che il decreto in questione non solo recava l'indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti la decisione di utilizzare strumenti ubicati all'esterno della Procura della Repubblica, in considerazione delle esigenze delle attività di indagine ampiamente evidenziate, ma contenevano anche l'indicazione circa l'indisponibilità di postazioni di ascolto, addirittura certificata mediante attestazione proveniente da ufficiale di polizia giudiziaria. Quanto alla presunta insussistenza delle condizioni di urgenza in merito alle intercettazioni disposte con il decreto n. 89/2000, il Tribunale osservava che a nulla rilevava il fatto che esse fossero state materialmente effettuate a distanza di diversi giorni, essendo in contestazione solo la correttezza ed esaustività della motivazione ex art. 268 co.3 c.p.p. e non la diversa questione legata alla tempestività della esecuzione della attività disposta. Il Tribunale riteneva parimenti legittimi i successivi decreti di proroga emessi dal giudice per le indagini preliminari, adeguatamente motivati per relationem con riferimento al quadro indiziario e ai precedenti provvedimenti nonché alle risultanze investigative che giustificavano la protrazione dell'intercettazione.
La Corte ritiene che il giudice di primo grado e, attraverso la motivazione per relationem, il giudice di appello si siano uniformati puntualmente ai principi giurisprudenziali in materia di motivazione del decreto per l'uso di impianti esterni di intercettazione, principi espressi con un lue 37
percorso interpretativo unitario dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (26 novembre
2003, AT;
29 novembre 2005, Campenni;
12 luglio 2007, Aguneche). Anche nella più recente sentenza n.30347 del 2007 le Sezioni Unite hanno infatti affermato che non basta, ai fini di un'adeguata motivazione, affermare che gli impianti sono insufficienti o inidonei, dovendosi specificare la ragione obiettiva dell'insufficienza o dell'inidoneità, anche solo con l'indicazione dell'indisponibilità delle postazioni di ascolto e senza necessità di ulteriori chiarimenti sulle cause dell'indisponibilità, e che è inoltre sufficiente anche il richiamo ad un'inidoneità di tipo funzionale,
e quindi alle caratteristiche concrete delle operazioni captative e alle finalità investigative perseguite. Nel decreti in esame la motivazione non era certamente limitata alla ripetizione della formula legislativa. Per il decreto n.257/2000 RIT, come posto in evidenza nell'ordinanza in data 20 settembre 2004 richiamata nella sentenza impugnata, erano palesate da un lato la complessità delle operazioni, che riguardava la captazione di conversazioni in un'autovettura, e dall'altro l'esigenza, integrante anche la situazione di eccezionale urgenza, di poter disporre un immediato e tempestivo intervento in caso di necessità.
Quanto al decreto n.89/2000 RIT nell'ordinanza in data 6 ottobre 2005 del giudice di primo grado vi è una congrua e razionale analisi del contenuto motivazionale del decreto, la cui completezza è stata valutata alla luce dei principi giurisprudenziali delle Sezioni Unite per quanto riguardava l'attestata indisponibilità di linee presso la Procura, che era stata verificata dal pubblico ministero attraverso l'allegata attestazione dell'app. Quattrocchi. Anche nella valutazione delle motivazioni dei decreti di proroga, per i quali la costante giurisprudenza di questa Corte richiede un impegno motivazionale attenuato (Cass. sez. I 20 dicembre 2004 n.2612, Tomasi), il Tribunale ha coerentemente affermato la sufficienza della motivazione per relationem a dar conto della persistente esigenza che l'intercettazione prosegua nelle forme originariamente stabilite.
Anche in ordine ai decreti di autorizzazione e di proroga relativi alle intercettazioni nel cantiere del RA disposte nell'ambito del procedimento 9/2000 (procedimento cd. Squarcio), le deduzioni della difesa del RA esposte nella memoria datata 14 febbraio 2008, i cui allegati sono pervenuti a questa sezione alle ore 11,30 del 21 febbraio 2008 (come da certificazione della cancelleria), risultano infondate. Nella motivazione della sentenza di appello -come già aveva fatto nell'ordinanza in data 20 settembre 2004 il giudice di primo grado, che disattendeva analoghe eccezioni difensive sostenendo l'adeguata motivazione dei decreti di urgenza emessi dal pubblico ministero circa la necessità e l'urgenza delle intercettazioni e la sussistenza delle condizioni che legittimavano l'esecuzione delle operazioni all'esterni degli uffici di Procura, si affermava che l'obbligo di indicare le ragioni e dell'insufficienza o inidoneità degli impianti ubicati nei locali della
Procura era stato assolto con riferimento all'assoluta indisponibilità delle postazioni e delle
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attrezzature installate presso la Procura e all'esigenza di collocare le attrezzature per l'ascolto nella zona di commissione dei reati. Anche il giudice di appello ha quindi valutato i decreti in questione, analizzandone la motivazione, mentre i rilievi difensivi circa la pretesa mancanza di un vaglio critico dell'informativa di polizia giudiziaria risulta smentita dalla puntuale analisi, nel testo del decreto d'urgenza emesso dal pubblico ministero, di quanto riferito dalla polizia giudiziaria circa l'attività criminale in corso. Del tutto irrilevante è la circostanza che il giudice per le indagini preliminari una decina di giorni prima, sulla base di altra nota della Questura di Cosenza, avesse rigettato la richiesta delle stesse intercettazioni.
In ordine al quinto motivo presentato nell'interesse dell'imputato RA e al ricorso del
Procuratore generale la Corte osserva quanto segue.
Il giudice di appello ha ritenuto che le condotte poste in essere dal RA siano idonee a integrare un'ipotesi di concorso esterno nell'associazione mafiosa e non, invece, un inserimento stabile dell'imputato nell'organizzazione medesima.
Tale conclusione è stata oggetto di ricorso da parte del Procuratore Generale che ha evidenziato l'apporto "centrale" all'attività dell'associazione da parte dell'imputato il quale era imposto alle società impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada (come era accaduto nel caso dell'ing. VI e dei IA) e aveva ottenuto il monopolio nella fornitura dei conglomerati bituminosi relativamente al tratto ricadente nel territorio di Cosenza, forniva utili informazioni sulle ditte che dovevano essere sottoposte ad estorsione (BL, ER, New Building di Costabile
Annunziato, avv. TI), metteva a disposizione dei membri dell'associazione e in particolare del
DA il proprio ufficio all'interno del suo cantiere (incontri di DA con il VI e con lo GA dell'AL IN, con SC AL, con SE NI e con TI AN), era stato ritenuto responsabile di concorso nell'estorsione al BL in concorso con DA e delle tentate estorsione ai danni del VI, di SE e di TI.
Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato RA si pongono in evidenza, per contro, una serie di elementi da cui si dovrebbe trarre il convincimento che non era stato il RA a fornire informazioni sull'ing. VI, sull'avv. TI e sul ER, che i contatti avuti dal
RA con il BL e con il SE non erano significativi, che il RA non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda BL.
Sul punto la Corte osserva che le obiezioni difensive si risolvono in buona parte in una differente interpretazione del materiale probatorio sulla base di alternativi criteri logici, non deducibile in questa sede, mentre è un dato di fatto (intercettazioni in date 26 aprile 2000, 13 giugno
2000 e 18 aprile 2000 in cui il RA è l'interlocutore rispettivamente di TO AS, DA
EN e TI AN;
dichiarazioni testimoniali di VI, CC, TI, BL,
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ON, IA, IA IN, IA RA, IA IN, ER NO,
IA GI e SE NI) che in numerosi casi le richieste estorsive erano state avanzate nell'ufficio del RA e che le persone offese erano tutte da lui conosciute e in alcuni casi preventivamente contattate. Gli ulteriori argomenti difensivi tendenti ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (la "mancata adesione del RA al sodalizio criminale, la sua riluttanza a subire la presenza del DA nel cantiere, i danneggiamenti subiti) non evidenziano del resto elementi idonei a compromettere la credibilità generale delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori IO, Di IE, LA e IO, che nella sentenza impugnata vengono adeguatamente valutate anche richiamando alcuni passaggi dell'iter argomentativo dell'ampia decisione di primo grado, con l'indicazione di precisi riscontri obiettivi ed estrinseci (le intercettazioni sono avvenute all'interno degli uffici di RA, le vittime delle estorsioni sono state convocate nel suo ufficio) che costituiscono anche importanti elementi individualizzanti di conferma. Il giudice di legittimità, nel vagliare la congruità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata in grado di appello può prendere in considerazione sia la sentenza di primo grado che quella di sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente confluendo in un risultato organico e inscindibile (Cass. sez. VI7 febbraio 2003
n.23248, Canotti;
sez.VI 26 settembre 2002 n.1307, Delvai;
sez.II 13 novembre 1997 n.11220,
Ambrosino; sez.III 14 febbraio 1994 n.4700, Scauri). Nel caso in esame l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori risulta essere stata oggetto di un approfondito e selettivo esame nella sentenza di primo grado le cui argomentazioni, immuni da vizi logici e giuridici, sono state riprese dal giudice di appello che ha confutato congruamente, spesso attraverso il legittimo richiamo alla motivazione della sentenza appellata, lo schema difensivo.
L'attribuzione nella sentenza impugnata del ruolo di concorrente esterno al RA appare peraltro alla Corte, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente Procuratore Generale, fondata su una puntuale applicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005
n.33748, Mannino;
sez. VI 10 maggio 2007 n. 542 Contrada), secondo la quale, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Il giudice di appello ha ritenuto, sulla base di argomentazioni coerenti e immuni da vizi logici, che la forma di partecipazione all'attività del sodalizio criminoso da parte del RA -"un imprenditore di riferimento", molte volte imposto
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alle ditte impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che forniva utili informazioni delle ditte che dovevano essere sottoposte ad estorsioni e metteva a disposizione dei membri dell'associazione il proprio ufficio- si esaurisse nel compimento delle attività concordate e che egli non fosse stabilmente compenetrato nel tessuto organizzativo del sodalizio. Nel provvedimento impugnato viene posta a tal fine in adeguato rilevo la qualità di imprenditore del RA che concretamente, ma dall'esterno, interagiva con i componenti dell'associazione criminale assicurando sostegno e favori nella piena consapevolezza di contribuire al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione, traendone anche indirettamente vantaggi nell'assegnazione dei subappalti. La Corte ritiene che questa impostazione argomentativa sia corretta e non si discosti dai principi giurisprudenziali in materia.
Inammissibile, stante la genericità delle argomentazioni che tendono peraltro ad introdurre censure in fatto inammissibili in questa sede, è il ricorso del Procuratore Generale riguardante la pronuncia assolutoria emessa nei confronti del RA in ordine all'assoluzione dal reato al capo
23 (estorsione aggravata ai danni di SC AL), essendosi il ricorrente (par.A.7) limitato a menzionare come elemento di valutazione trascurato dal giudice di merito la citazione di "ZU" nella conversazione tra DA e RE del 30 giugno 2000, mentre nella sentenza impugnata tale elemento era stato svalutato con un'argomentazione logicamente coerente (il RO era stato indicato come "quello che è al cantiere di Dinuzzo..."). La circostanza, posta in rilievo dal ricorrente, dell'essere divenuto il RA fornitore del conglomerato bituminoso all'impresa
SC non appare particolarmente significativa e tale da poter determinare in ipotesi una diversa valutazione in punto di responsabilità del RA relativamente al reato di estorsione.
Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso del Procuratore Generale (par.C) relativo alla pretesa mancanza di motivazione nella determinazione della pena, stante la genericità dei rilievi del ricorrente che non tiene adeguato conto dell'attenuazione, all'esito del giudizio di appello, della posizione dell'imputato.
Quanto infine ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del RA e relativi ai singoli episodi estorsivi di cui l'imputato era stato riconosciuto colpevole (violazione ex artt.606 co.1 lett b ed e c.p.p. in relazione agli artt. 192 co.1, 546 co. lett.e c.p.p. e all'art.629 c.p.) la Corte rileva che si tratta di censure prevalentemente in fatto, in cui il ricorrente propone una lettura alternativa degli elementi probatori già proposta nella fase di merito e disattesa nella sentenza appellata con motivate e coerenti argomentazioni, e pertanto inammissibili in questa sede non essendo compito della Corte riesaminare le risultanze dibattimentali e darne, nel caso, una diversa valutazione. Del resto il giudice di appello nel ripercorrere le singole vicende si è riportato ampiamente alla dettagliata sentenza di primo grado che deve quindi essere ritenuta parte integrante della sentenza impugnata.
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In relazione ai vari episodi, relativamente alla persona del RA, sono stati messi in evidenza e coordinati tra loro, logicamente e temporalmente, i più significativi elementi di responsabilità inseriti in un corretto percorso logico-argomentativo. I rilievi difensivi, peraltro, non riguardano elementi dotati di efficacia demolitrice dell'impianto motivazionale che siano stati pretermessi dal giudice di merito, ma elementi solo diversamente valutati e comunque tali da non inficiare in modo radicale il ragionamento del giudice di merito che appare fondato nel caso di specie su un'analisi penetrante e rigorosa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, delle persone offese, delle conversazioni intercettate da cui emergeva lo stretto collegamento tra il ricorrente e il DA che compariva, in prima persona, in tutti gli episodi estorsivi di cui il RA è stato riconosciuto colpevole e che in non pochi casi risultava aver incontrato, non casualmente, le vittime delle estorsioni all'interno del cantiere dello stesso RA il quale gli metteva a disposizione anche il suo ufficio prima di allontanarsi “discretamente". A titolo esemplificativo si riportano in estrema sintesi, per i reati satellite di cui il RA è stato ritenuto colpevole, gli elementi di fatto enucleati dal giudice di merito per ricostruire, con un'interpretazione logicamente coerente del copioso materiale probatorio, il ruolo svolto dal RA nelle singole vicende e sostenerne, con un solido e razionale apparato argomentativo, la provata responsabilità.
In relazione alla tentata estorsione ai danni di AR VI (capo 2) nella sentenza impugnata sono messe in adeguato rilievo il fatto che l'incontro tra i due estorsori, tra cui il DA, e l'ing.
VI e il CC avvenne all'interno del cantiere di RA, il quale aveva fornito spontaneamente la disponibilità del suo ufficio ed aveva fissato l'appuntamento, avvisando i correi,
e la circostanza che al VI e al CC era stato richiesto, oltre il versamento del 3%
dell'importo dell'appalto, di servirsi di specifiche aziende tra cui quella del RA.
Quanto alla tentata estorsione aggravata ai danni di TI AN (capo 28) il giudice di appello ha rilevato che il RA, cognato del TI aveva svolto il ruolo di intermediario, come si evinceva dalla conversazione intercettata del 18 aprile 2000 in cui il RA invitava il TI a versare almeno un miliardo-un miliardo e mezzo di lire, e rappresentava per il DA un fondamentale strumento di perfezionamento dell'estorsione, come si evinceva dalla conversazione tra l'IO e il DA intercettata il 12 febbraio 2000.
In ordine alla tentata estorsione aggravata ai danni di BL RO (capo 29) il giudice di merito ha evidenziato che era stato il RA nell'ottobre 1999 a contattare il BL invitandolo ad effettuare un "regalo" per Natale;
che successivamente il BL aveva ricevuto precise e dirette richieste estorsive dall'IO e dal DA;
che nella conversazione registrata il 19 luglio 2000 tra
OZ ME e RO RA CA esplicitamente si faceva il nome di "IN" come persona che era stata inviata dal BL in relazione all'estorsione.
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Quanto alla tentata estorsione aggravata ai danni di IA IN (capo 31) nella sentenza impugnata viene messo in rilievo, come elemento rivelatore del preventivo accordo dell'imprenditore con il DA, che quest'ultimo, nel fare a IA RA la richiesta estorsiva, aveva speso il nome del RA come l'imprenditore che gli sarebbe subentrato nell'esecuzione del lavoro, se non avesse pagato e si fosse "ritirato".
Relativamente all'estorsione aggravata ai danni di ER-IA (capo 32) il giudice di appello ha evidenziato che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore IO erano confermate dall'intercettazione telefonica del 18 maggio 2000 tra il DA e il RA, i quali all'epoca si frequentavano quotidianamente, e da cui emergeva che il secondo stava per dare all'altro il numero di cellulare dell'ing. ER, raggiunto nello stesso periodo da una prima telefonata con la quale gli si chiedeva di fissare un "appuntamento”.
Quanto, infine, all' estorsione aggravata ai danni di SE NI (capo33) il giudice di merito ha sottolineato che la consegna del danaro oggetto della richiesta estorsiva era avvenuta nell'ufficio del RA, il quale aveva fissato un appuntamento al SE nel suo cantiere preavvisando del suo arrivo il DA come si desumeva dalla conversazione intercettata il 24 giugno 2000 tra il RA, il DA e il AN- e che lo stesso RA aveva chiesto al
DA nella conversazione del 26 giugno 2000 di riservare un “trattamento di favore" al SE cui il DA aveva detto che il RA era per lui "un fratello".
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di AN ET e al rigetto dei ricorsi di
RA IN e RO RA CA consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e del AN anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00. Il ricorrente RA IN va altresì condannato alla rifusione delle spese alla parte civile VI AR, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CH CA perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AB SC, AT AR, RE
SC e GA AN in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.
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Dichiara inammissibile il ricorso di AN ET, rigetta i ricorsi di RA IN e
RO RA CA e condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e il AN inoltre al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Condanna RA IN alla rifusione delle spese alla parte civile VI AR che liquida in complessivi euro 2.250,00 di cui euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. e
C.P.A.
Roma 21 febbraio 2008
Il cons. est.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA)
10 GIU 2008