Articolo 199 del Codice di procedura civile
Articolo 183 bisArticolo 183 quater
Versione
21 aprile 1942
Art. 199.
(Processo verbale di conciliazione).

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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