Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2010, n. 21955
CASS
Sentenza 2 febbraio 2010

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L'evento non voluto è valutabile ai sensi dell'art. 83 cod. pen. ed è, quindi, addebitabile all'agente a solo titolo di colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzialmente diverso da quello voluto. Qualora, invece, si tratti di un evento dolosamente voluto, anche se verificatosi con modalità diverse, il colpevole risponde a titolo di dolo dell'evento cagionato, al quale abbia comunque partecipato.

La prova della riconducibilità della desistenza volontaria alla volizione dell'agente, nonché della non dipendenza dell'avverarsi dell'evento da fattori esterni grava su chi la deduce.

È configurabile la circostanza aggravante dell'aver agito per motivi abietti quando il delitto è stato finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sulle attività economiche che si svolgono sul territorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2010, n. 21955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21955
Data del deposito : 2 febbraio 2010

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