Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 2
In tema di esame dibattimentale, la violazione dell'art. 146 disp. att. cod. proc. pen., che prescrive che il seggio delle persone da sottoporre ad esame sia collocato in modo da consentire che le stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti, non è sanzionata da alcuna nullità.
La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
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L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2013, n. 9763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9763 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 06/02/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO NI - Consigliere - N. 357
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 31596/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA SC, nato a [...] il [...];
RA AR, nato a [...] il [...];
RA RI NI, nato a [...] il [...];
RC GE, nato a [...] il [...];
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro;
nei confronti di:
RA LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione 2^ penale, in data 3.11.2011. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso di RC sia dichiarato inammissibile e che gli altri ricorsi siano rigettati.
Udito il difensore della parte civile Associazione Antiracket Lamezia, Avv. Sorbello Salvatore in sostituzione dell'Avv. SC Pizzuto, il quale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio.
Udito il difensore di RC GE, Avv. Maria Claudia Conidi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30.9.2010, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò: RC GE responsabile del reato di cui al capo 1 (estorsione aggravata) e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, pene accessorie;
CA SC responsabile dei reati di cui ai capi 1 (estorsione aggravata), 2 (usura limitatamente ad alcune somme introitate dal coimputato UF), 20 (calunnia) e 21 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - lo condannò alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, pene accessorie;
RA AR responsabile dei reati di cui ai capi 5 (usura), 6 (estorsione aggravata) e 8 (estorsione aggravata), unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - lo condannò alla pena di anni 4 mesi 10 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, pene accessorie;
RA RI NI responsabile del reato di cui al capo 7 (estorsione aggravata) e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, pena accessoria. Gli imputati predetti erano condannati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili, come precisato nel dispositivo della sentenza di primo grado. Con la stessa sentenza, fra l'altro, RA LU fu assolto dai reati di cui ai capi 5 (usura) e 7 (estorsione aggravata) per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale pronunzia gli imputati ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale nei confronti di RA LU limitatamente al capo 7, proposero gravame ma la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 3.11.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminò la pena inflitta a:
RC GE in anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, pena accessoria;
CA SC in anni 4 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
RA AR in anni 4 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
confermò nel resto la pronunzia del primo giudice e condannò gli imputati alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio a favore delle parti civili, come precisato nel dispositivo della sentenza impugnata.
3. Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati per i quali è stata pronunziata ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale nei confronti di RA LU. Il difensore di CA SC ha proposto due atti di ricorso con identica data.
Con l'atto rubricato al Prot. N. 657 della Corte d'appello di Catanzaro deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancanza di correlazione fra contestazione e sentenza in quanto il Tribunale avrebbe immutato il fatto contestato ipotizzando una estorsione incidente sul momento genetico contrattuale;
la Corte territoriale, a fronte dell'eccepita nullità l'ha rigettata valorizzando alcuni elementi dell'originaria contestazione sui quali, peraltro, il Tribunale di Lamezia Terme non aveva ammesso alcuna interlocuzione probatoria;
2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione in quanto da un lato la Corte territoriale ha affermato che l'imputato avrebbe ottenuto illecitamente l'importo dei lavori atteso che sono stati pagati lavori non eseguiti e dall'altro, a fronte delle doglianze difensive volte a dimostrare l'esecuzione dei lavori, ha sostenuto che il profitto ottenuto da CA era quello di essere stato scelto senza essere titolare di un'impresa che desse idonee garanzie;
3. violazione della legge processuale in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di LA OV per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, che avrebbe dovuto essere esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen. o art. 210 cod. proc. pen.; la relativa valutazione compete al giudice e non dipende dall'iscrizione operata dal pubblico ministero;
LA OV fu escusso all'udienza del 22.3.2010, successivamente all'esame del M.llo Isabella LU della G. di F., dalle cui dichiarazioni era emerso che LA aveva ottenuto da CA fatture per operazioni inesistenti, sicché avrebbe dovuto essere indiziato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2; inoltre era attinto da indizi di mediazione usuraria ai danni di CA;
vi sarebbe stretta connessione tra tali reati e quelli contestati a CA;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione pur a fronte delle doglianze difensive che evidenziavano l'assenza di qualunque costrizione;
in particolare era stata evidenziata: l'assenza di prove a carico di CA e RC per i danneggiamenti, tanto che in primo grado era stata esclusa la responsabilità di costoro al riguardo;
il protrarsi delle intimidazioni in danno di LA anche quando nel cantiere INPS operava CA;
l'essere stato CA destinatario di "attenzioni criminali"; il tenore della conversazione di LA OV con i fratello DE ove dice "che poi alla fine hanno messo fuoco lo stesso ..."; il verificarsi di accadimenti estorsivi tra il novembre ed il dicembre 2005 quando CA aveva già ottenuto i subappalti e curava l'effettuazione dei lavori;
le indagini dì polizia giudiziaria che avevano condotto all'arresto di La RO GA e RC SQ per estorsione aggravata dal metodo mafioso per lavori relativi alla sede INPS;
il contegno di LA OV che aveva perseguito i propri interessi economici, che scelse l'offerta di CA in quanto più favorevole e con rapporto regolare come risulta dalle testimonianze di AN e Vocaturo;
la Corte territoriale ha disatteso tali elementi solo sulla base della idoneità della forza di intimidazione conseguente alla richiesta di RC, l'aver LA riferito che gli attentati cessarono dopo l'affidamento dei lavori a CA ed essere CA titola di un'impresa che non dava idonee garanzie;
ciò in contrasto con le risultanze richiamate nel ricorso, fra cui quelle del verbale di constatazione redatto dalla G.diF., con conseguente travisamento della prova e del fatto;
5. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di usura;
CA ha sempre denunziato i responsabili di malefatte in suo danno;
egli era usurato e vittima di UF EP e Lo SC CE;
ad indirizzare LA OV da UF EP fu CA, ma solo perché LA intendeva rinnovare un assegno rilasciato a CA che non poteva onorare, ma che CA aveva già consegnato a UF;
successivamente LA si rivolse autonomamente a UF;
6. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di calunnia glissando sulle doglianze difensive e ritenendo che 1) non vi è prova che FA si sia fatto promettere da CA il 20% degli importi delle fatture, ma solo un patto fra i due per il quale il 20% sarebbe stato corrisposto allo scadere dei titoli;
2) il fatto che FA non avesse corrisposto il 20% era un mero inadempimento;
3) il messaggio minatorio, denunciato da ZO, proferito da FA all'indirizzo di CA non è contestato in imputazione;
si sarebbe in presenza di travisamento del fatto perché la prima circostanza risulta inequivocabilmente dagli atti, la seconda atterrebbe ad un patto usurario, mentre la terza risulta dall'imputazione; in ogni caso sarebbe escluso il delitto di calunnia quando gli elementi di fatto sono idonei a far dubitare dell'innocenza del denunziato e non è ipotizzabile il dolo eventuale;
sarebbe stato stravolto quanto denunziato da CA che sarebbe riscontrato ed è stato accertato che FA monetizzava gli assegni previa decurtazione del 20%;
7. violazione di legge in relazione agli artt. 63, 65 e 81 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio;
all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti;
pur rigettando l'impugnazione del P.G. la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, in quanto ha applicato le attenuanti generiche sulla pena base per il delitto di estorsione e non sulla pena aumentata per continuazione, come aveva fatto il primo giudice.
Con l'atto rubricato al Prot. N. 667 della Corte d'appello di Catanzaro deduce:
1. violazione della legge processuale nei termini già esposti nel primo motivo del primo ricorso;
2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione nei termini già esposti nel secondo motivo del primo ricorso;
3. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione nei termini esposti nel 4^ motivo del primo ricorso;
4. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di usura nei termini indicati nel 5^ motivo del primo ricorso;
5. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di calunnia nei termini esposti nel 6 motivo del primo ricorso.
Il difensore di RA AR deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla competenza territoriale che sarebbe appartenuta al Tribunale di Vibo Valentia e non a quello di Lamezia Terme poiché sia la pattuizione degli interessi che il pagamento dell'obbligazione si sarebbero verificati in Pizzo Calabro;
2. violazione della legge processuale in relazione al decreto di giudizio immediato emesso ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 in quanto erroneamente sarebbe stato ritenuto definito (ai sensi del comma 1 ter dello stesso articolo) il procedimento di riesame, mentre era pendente ricorso per cassazione;
stante il contrasto fra la 1 e la 3 Sezione di questa Corte circa il fatto se debba essere ricompreso nel giudizio di riesame anche la fase di legittimità, si chiede di rimettere la questione alle Sezioni Unite;
3. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla reiezione dell'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa LE SC, in relazione alla limitazione della visibilità del teste, che sarebbe stata peraltro ingiustificata;
4. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni di LE SC in relazione all'art. 63 cod. proc. pen.; il predetto ha infatti dichiarato di aver acceso conti correnti con nominativi falsi, utilizzando poi i carnet di assegni e negoziando i titoli per ottenere denaro contante;
stante la confessione di condotte truffaldine avrebbe dovuto essere esaminato come indagato in procedimento connesso;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di usura in quanto le dichiarazioni della persona offesa avrebbero dovuto essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di credibilità e supportate da riscontri esterni;
LE ha dichiarato genericamente di aver scambiato una ventina di assegni con RA AR, ma a fronte di tali affermazioni il P.M. ha prodotto solo 4 assegni;
non è stata considerata la reale portata dei rapporti fra il ricorrente e LE, come illustrati dall'imputato all'udienza 25.6.2010; non è stato valutato il comportamento truffaldino di LE;
non è stato considerato che le somme trattenute da RA AR in occasione del cambio assegni venivano imputate all'estinzione del pregresso debito verso la T&C. Calabria;
non sarebbero provati lo stato di bisogno e la qualità di imprenditore di LE, sicché non sussisterebbero le circostanze aggravanti di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 e 4;
6. (enucleato dal precedente motivo stante la sua autonomia) difetto assoluto di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, dal momento che la Corte territoriale ha glissato sull'inesistenza di gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini;
ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 1, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applica l'art. 203 cod. proc. pen.; al momento in cui furono disposte le intercettazioni non vi erano gravi indizi di reato, come risulta dalle dichiarazioni di LE alla G. di F. in data 11.4.2008; il reato di usura poteva comunque essere provato attraverso dichiarazioni testimoniali e l'acquisizione di titoli;
7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i delitti di estorsione aggravata di cui ai capi 6 e 8; la Corte d'appello ha ravvisato il concorso di RA AR con Lo SC CE nell'aver portato LE ad incontrare Lo SC, assistendo alla scena e mostrando palese adesione all'azione criminosa di Lo SC;
il danno patrimoniale nel delitto di estorsione sarebbe solo quello diretto e non quando possa incidere solo in via indiretta, mediata ed eventuale sul patrimonio della vittima (Cass. Sez. 1 17.11.1989); LE ha escluso di aver consegnato denaro a Lo SC;
peraltro la condotta meramente passiva del ricorrente non integrerebbe il concorso nel reato.
Il difensore di RA RI NI deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione al decreto di giudizio immediato emesso ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis in quanto non vi sarebbe motivazione sull'eccezione sollevata;
anzitutto per il capo 5 RA RI NI non era in stato di custodia cautelare;
poiché tale reato è connesso con quello di cui al capo 7 si sarebbe dovuto procedere con rito ordinario;
2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla reiezione dell'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa LE SC, in relazione alla limitazione della visibilità del teste, che sarebbe stata ingiustificata;
3. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni di LE SC in relazione all'ari 63 cod. proc. pen.; il predetto ha infatti dichiarato di aver acceso conti correnti con nominativi falsi, utilizzando poi i carnet di assegni e negoziando i titoli per ottenere denaro contante;
stante la confessione di condotte truffatine avrebbe dovuto essere esaminato come indagato in procedimento connesso;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo 7; non si comprende il ragionamento effettuato dalla Corte territoriale per affermare che i protesti degli assegni sarebbero il tentativo di Lo SC di recuperare ancora qualcosa dalle terze persone imparentate con LE e poi affermare che l'episodio estorsivo sarebbe antecedente l'asserita sparizione di LE;
il protesto dell'assegno è atto ad impulso dell'istituto di credito ed il tentativo di recupero dovrebbe essere antecedente i protesti;
LE colloca l'episodio estorsivo verso la fine del 2006; non sono state valutate le doglianze svolte nei motivi di appello e non è stato spiegato perché LE, pur già sottoposto a gravi minacce di morte da quelli di BR decise di andare a Lamezia Terme per incontrare il padre ed il fratello di uno dei suoi maggiori usurai.
Il difensore di RC GE deduce:
1. mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in quanto all'esito delle dichiarazioni spontanee dell'imputato (divenuto collaboratore di giustizia) la difesa aveva chiesto la riapertura dell'istruzione dibattimentale per esaminare al sussistenza dei presupposti per la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. L. n. 203 del 1991; l'esame dell'imputato avrebbe costituito prova sopravvenuta;
nessuna norma impediva di concedere il termine richiesto dal Procuratore generale;
2. vizio di motivazione laddove per non consentendo un differimento per la contestazione della circostanza aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 ha accentuato la mafiosità della condotta dell'imputato.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, nei confronti di RA LU in relazione al capo 7 deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto dalle dichiarazioni di LE emergerebbe che RA LU e RA NI RI aveva esercitato pressioni su LE affinché effettuasse il pagamento di interessi usurari. La presenza di RA LU avrebbe avuto l'effetto di aumentare la capacità intimidatrice per la disparità delle forze in campo. RA LU non mantenne una condotta passiva ma manifestò adesione all'azione del figlio, sicché la sua condotta integrerebbe il concorso nel delitto di estorsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR è manifestamente infondato.
A prescindere da ogni altra considerazione, il delitto di usura di cui al capo 5 è connesso con i delitti di estorsione contestati allo stesso imputato con l'aggravante teleologia di conseguire il profitto del reato di usura, più gravi, e che non è controverso siano stati consumati nel circondario di Lamezia Terme, sicché la competenza è di quel Tribunale ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA NI RI sono manifestamente infondati. Questa Corte con sentenza Sez. 1, Sentenza n. 15239 del 07/12/2011 Cc. dep. 20/04/2012 Rv. 252255, ha affermato: "Va aggiunto che la denunciata violazione della norma processuale di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1-ter, secondo la quale la richiesta di giudizio immediato cosiddetto "custodiate", previsto dal comma 1- bis dello stesso art. 453, come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.2, conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, deve essere formulata, perii reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, non integra, contrariamente alla tesi della ricorrente, la nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), sanzionata come assoluta ex art. 179, comma 1, poiché essa non esclude l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, che, viceversa, è postulata come esercitata seppure intempestivamente, ne' contraddice la necessaria partecipazione del pubblico ministero al procedimento, la cui inosservanza, peraltro, costituisce una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. La disposizione che impone al pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato, con riguardo al reato per cui la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, dopo la definizione del procedimento di riesame di cui all'art. 309 c.p.p., si pone, piuttosto, specularmente all'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, nel primo caso di giudizio immediato cosiddetto probatorio previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1, a presidio del diritto di intervento dell'imputato e della esposizione della sua linea difensiva, rispettivamente, in sede di riesame e di interrogatorio, così da consentire al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta del pubblico ministero ex art. 455 c.p.p., comma 1, l'apprezzamento dialettico, sia pure all'esito di un contraddicono cartolare, dell'evidenza della prova o dei gravi indizi di colpevolezza quali presupposti di ammissione del rito nei due casi previsti dall'art. 453, commi 1 e 1- bis sempre che, in ambedue le ipotesi, la richiesta del giudizio immediato non pregiudichi gravemente le indagini, come da novellato testo delle medesime disposizioni D.L. n. 92 del 2008, ex art. 2, cit..
Pur ricondotta nel giusto alveo di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett e), la violazione della condizione posta dall'art. 453, comma 1- ter, cit., non integra, tuttavia, un caso di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto non attiene all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore;
essa configura, invece, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p., soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità
previste dall'art. 182 c.p.p. nell'ambito del procedimento principale e non certamente in quello cautelare incidentale, come erroneamente preteso dalla ricorrente (conforme: Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, dep. 31/01/1998, Cusani, Rv. 210027, con riguardo all'omissione dell'interrogatorio prima della formulazione della richiesta, nell'unico caso, all'epoca previsto, di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1; Sez. 2, n. 40231 del 28/09/2005, dep. 07/11/2005, Amoroso, Rv. 232768; Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010, dep. 07/07/2010, Fibbi, Rv. 247817, tutte relative al caso di omesso interrogatorio da ritenersi speculare, per le ragioni suddette, alla richiesta di rito abbreviato in pendenza del procedimento di riesame della misura della custodia cautelare, di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1-bis, che qui interessa). Da tutto quanto precede deriva la palese irrilevanza, ai fini della decisione richiesta in questa sede, della prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p., commi 1-bis e 1-ter, per violazione degli artt.3, 24 e 111 Cost. e della soluzione del contrasto giurisprudenziale tra alcune sezioni di questa Corte con riguardo al tempo della richiesta del giudizio immediato nei confronti di imputato in custodia cautelare, di cui all'art. 453, comma 1-ter cit., dopo l'acquisita definitività del titolo custodiate, all'esito dell'impugnazione ex art. 311 cod. proc. pen. o dell'inutile decorso del termine perproporia (Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, dep. 15/04/2010, Passacantando, Rv. 246610), ovvero, secondo la tesi maggioritaria, dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva (Sez. 1, n. 42305 del 11/11/2010, dep. 30/11/2010, Alikic, Rv. 249023; Sez. 2, n. 17362 del 06/04/2011, dep. 05/05/2011, Caputo, Rv. 250078). Per completezza, infine, va detto che la Corte cost. ha già rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., sia pure con riguardo all'unico caso di giudizio immediato all'epoca previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1, (ma la questione si pone in termini analoghi con riguardo al nuovo caso di cui all'art. 453, commi 1-bis e ter), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto precluderebbe alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Il giudice delle leggi ha osservato, da un lato, che i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio;
e, dall'altro, che le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali, connotanti il giudizio immediato, rendono non evocabili i principi del pieno contraddittorio e della parità delle parti (v. Corte Cost, ordinanza n. 371 del 2002)". Nel secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR e nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA NI RI non è neppure indicato che le questioni prospettate siano state proposte tempestivamente innanzi al Tribunale, sicché ogni ipotizzata nullità è comunque sanata. Ciò rende superfluo esaminare le ulteriori questioni dedotte, compreso il denunziato contrasto giurisprudenziale e la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
3. Il primo motivo del primo ricorso proposto nell'interesse di CA SC ed il primo motivo del secondo ricorso proposto nell'interesse dello stesso sono manifestamente infondati. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, per aversi violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza - che è espressione della necessità, ribadita dall'art. 6, punto 3, lett. A della convenzione Europea dei diritti dell'uomo, di garantire, in un "processo giusto", il contraddittorio sul contenuto dell'accusa - Occorre una sostanziale immutazione del fatto contestato, nel senso che il complesso degli elementi di accusa formalmente portati a conoscenza dell'imputato abbia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazione, da incidere concretamente sul suo diritto di difesa, comportando una effettiva menomazione dello stesso. (Cass. Sez. 1 sent. n. 8328 del 22.3.1982 dep. 28.9.1982 rv 155229 nella specie, contestato il delitto di omicidio volontario consumato, è stato ritenuto quello di tentato omicidio, e la cassazione ha ritenuto che non vi sia stata immutazione del fatto, v. Mass n. 149140; n. 148470; n. 148029; n. 147852; n. 146925; n. 146913; n. 146684; n. 146552; n. 145163; n. 145098, e vedi inoltre, parere commissione Europ., dir. Uomo, rie. Ofner c. Austria, ann. 3, p. 323).
Nel caso in esame non vi è stata una immutazione del fatto tale da compromettere in concreto l'esercizio del diritto di difesa in quanto era comunque contestata e supportata dagli atti l'accusa ritenuta dalla Corte territoriale.
Neppure la mancata effettuazione della perizia potrebbe rilevare rispetto all'omessa assunzione di una prova decisiva poiché, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l'accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile ne' quale prova a carico ne' quale prova a discarico (art. 495 c.p.p., comma 2) dell'accusato, non può essere ricondotto alla nozione di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) (Cass. Sez. 6 sent. n. 17629 del 12.2.2003 dep.
4.4.2003 rv 226809).
4. Il terzo motivo del primo ricorso proposto nell'interesse di CA SC, il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA NI RI sono manifestamente infondati.
Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 14/12/2011 dep. 16/03/2012 Rv. 252006). Non consta (e comunque non è specificata nel ricorso) tale interconnessione probatoria fra i reati ascritti a CA SC e quelli ipotizzati nel ricorso a carico di LA OV, sicché non vi era alcuna ragione per la quale LA dovesse essere esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. o dell'art.197 bis cod. proc. pen..
Altrettanto deve dirsi per quanto attiene al quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR ed al terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LE SC.
5. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA NI RI sono manifestamente infondati. L'art. 146 disp. att. cod. proc. pen. prescrive che il seggio delle persone da sottoporre ad esame sia collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.
Sono previste deroghe nelle ipotesi di cui artt. 147 bis e 147 ter cod. proc. pen..
Tuttavia la violazione di tali disposizioni, nel senso dell'adozione di particolari cautele anche in altre ipotesi, da un lato non è vietata e dall'altro non è comunque sanzionata da alcuna nullità. Del resto va ricordato che nel sistema processuale le nullità sono tassative.
6. Il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR è generico.
Anzitutto è irrilevante l'ipotizzata carenza di motivazione sul punto della sentenza di appello, giacché il vizio di motivazione denunziabile in cassazione è quello in fatto e non quello in diritto.
Infatti una errata applicazione della legge rimane tale quale che sia la motivazione che la sorregge, mentre è irrilevante l'assenza di motivazione se l'applicazione della legge è corretta. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634). Quanto alla questione dedotta questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che in tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamene inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabiiità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo. (Cass. Sez. 4 sent. n. 31391 del 18.5.2005 dep. 19.8.2005 rv 231746).
Nel motivo di ricorso non sono ne' allegati ne' indicati specificamente i decreti di intercettazione (ne la loro allocazione nel fascicolo processuale) che dovrebbero essere esaminati al fine di verificare la motivazione degli stessi alla luce della esistenza di gravi indizi di reato e della indispensabilità delle intercettazioni.
Infatti l'unica valutazione consentita a questa Corte in proposito è quella sulla motivazione dei decreti autorizzativi e non già la valutazione diretta dell'esistenza di gravi indizi di reato o della indispensabilità delle intercettazioni, essendo queste valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.
7. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RC GE è manifestamente infondato.
La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. (ovvero, in appello, ai sensi dell'ari 603 cod. proc. pen.) e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33105 in data 8.7.2003 dep.
5.8.2003 rv 226534. nella specie la Corte di merito, dopo aver disposto una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ordinando una ricognizione personale da parte della parte offesa, a seguito di vari rinvii aveva revocato la suddetta ordinanza dando corso alla discussione).
Quanto poi alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'esame dell'imputato, già presente nel giudizio di primo grado, non può considerarsi prova nuova, giacché dipende pur sempre dalla volontà dell'imputato.
8. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RC GE è manifestamente infondato.
Nello stesso ricorso si da atto che la legge non prevede l'obbligo per il giudice di concedere un termine al pubblico ministero per eventuali contestazioni suppletive.
9. Il secondo, il quarto ed il quinto motivo del primo ricorso, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del secondo ricorso proposti nell'interesse di CA SC svolgono censure di merito. Nei menzionati motivi di ricorso si propone una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisarle la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 dell 1.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
Nel caso in esame non si versa neppure nell'ipotesi di travisamento o di omessa valutazione di prove, ma di una complessiva interpretazione delle stesse diversa da quella suggerita dal ricorrente. 10. Il sesto motivo del primo ricorso ed il quinto motivo del secondo ricorso proposti nell'interesse di CA SC sono manifestamente infondati ed aspecifici.
Si deve rilevare che fa calunnia continuata è contestata a CA in relazione alla denunzia di smarrimento di assegni, ritenuta falsa, con ciò attribuendo a FA SC i delitti di furto, appropriazione indebita o ricettazione di tali titoli, al fine di ottenere il sequestro giudiziario dei titoli di cui. Rispetto alla ritenuta sussistenza di tale ipotesi le considerazioni svolte nei motivi di ricorso sono del tutto inconferenti riguardando altre vicende collegate.
11. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AR svolge censure di merito.
Infatti, come già esposto nel punto 12 la prospettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici di merito è consentita in questa sede solo quando sia indiscutibile. La Corte territoriale ha peraltro motivato sull'attendibilità soggettiva di LE (p. 46 e ss. sentenza impugnata), sulla sua qualità di imprenditore siccome gestore del ristorante LU e sulla sua impossibilità di ricorrere al credito bancario (p. 48 sentenza impugnata).
Quanto ai delitti di estorsione la Corte d'appello ha da un lato rilevato l'intervenuta consumazione dei reati (p. 50 sentenza impugnata) ed è valutazione di merito quella secondo la quale RA AR mostrò palese adesione al proposito ed all'azione di Lo SC, desunta dalle risultanze richiamate dal giudice di secondo grado.
12. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA RI NI è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale, dopo aver richiamato le considerazioni svolte trattando della posizione di RA AR in ordine all'attendibilità di LE e argomentato in modo non manifestamente illogico in ordine alla collocazione temporale dei fatti ed alla consumazione del reato di estorsione.
A fronte di ciò con il motivo di ricorso viene proposta una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede. 13. Il settimo motivo del primo ricorso proposto nell'interresse di CA SC è manifestamente infondato.
Ai fini del computato della pena la diminuzione relativa alle circostanze attenuanti si applica sulla pena base prima di effettuare l'aumento per continuazione. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 243 del 29/01/1969 dep. 28/05/1969 Rv. 111549) Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" il fatto che il giudice di appello, sul gravame del solo imputato, nel riderminare la pena, applichi una pena complessiva meno grave di quella precedentemente comminata. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19132 del 26/03/2009 dep. 07/05/2009 Rv. 244184). 14. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, nei confronti di RA LU in relazione al capo 7 svolge censure di merito. La Corte territoriale ha ritenuto la condotta di RA LU di scarsissimo rilievo ed inidonea ad incutere timore a LE. Il procuratore generale ricorrente prospetta una diversa valutazione dei fatti non consentita in questa sede.
15. Tutti i ricorsi proposti devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
16. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati consegue la condanna degli imputati ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Associazione Antiracket Lamezia che si liquidano in Euro 4.296,00 (come da nota spese ritenuta congrua) oltre I.V.A. e C.P.A..
Non può essere esaminata la richiesta di rifusione delle spese avanzata da altra parte civile depositata dopo che il procedimento era stato trattato, per le ragioni espresse nell'ordinanza di questa Corte inserita nel verbale di udienza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Condanna gli imputati in solido alla rifusione della spese sostenute dalla parte civile Associazione Antiracket Lamezia liquidate in Euro 4.296,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013