Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2009, n. 48861
CASS
Sentenza 18 novembre 2009

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Il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni, stabilito a pena d'inammissibilità dell'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria prevista dal comma quarto dello stesso articolo.

La preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2009, n. 48861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48861
    Data del deposito : 18 novembre 2009

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