Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2009, n. 22836
CASS
Sentenza 13 maggio 2009

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Massime1

Ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti, la stanza di degenza di un ospedale non può essere considerato luogo di privata dimora.

Commentario1

  • 1Stanza di ospedale? Non è luogo di privata dimora (Cass. 53200/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019

    Normalmente la stanza in ospedale assegnata ad uno o più pazienti è fisiologicamente accessibile al personale medico e paramedico addetto alla cura ed all'assistenza del paziente, che può farvi ingresso e permanervi ad libitum in ragione delle esigenze specifiche di ciascun ammalato, senza che quest'ultimo vi possa opporre un'esigenza di riservatezza; né è titolare dello ius excludendi. Gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2009, n. 22836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22836
Data del deposito : 13 maggio 2009

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