Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti, la stanza di degenza di un ospedale non può essere considerato luogo di privata dimora.
Commentario • 1
- 1. Stanza di ospedale? Non è luogo di privata dimora (Cass. 53200/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
Normalmente la stanza in ospedale assegnata ad uno o più pazienti è fisiologicamente accessibile al personale medico e paramedico addetto alla cura ed all'assistenza del paziente, che può farvi ingresso e permanervi ad libitum in ragione delle esigenze specifiche di ciascun ammalato, senza che quest'ultimo vi possa opporre un'esigenza di riservatezza; né è titolare dello ius excludendi. Gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2009, n. 22836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22836 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 999
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 009831/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AN, N. IL 27/12/1977;
avverso ORDINANZA del 26/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IZ TO avverso l'ordinanza in data 8-1-2009, con la quale il GIP del Tribunale di Trani ha applicato nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 (capo A) e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2
(capo B).
Il quadro indiziario è stato desunto, in particolare, dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, svoltesi anche mediante riprese audiovisive presso l'Ospedale Civile di Trani, ove trovatasi ricoverato AR AV in seguito alle lesioni riportate per l'esplosione, al suo indirizzo, di alcuni colpi di arma da fuoco, nonché dall'esito dell'attività di osservazione, pedinamento e controllo posta in essere dalla P.G. operante, che ha portato, in data 29-10-2008, all'arresto del IZ, trovato nel possesso di cocaina che, alla vista dei Carabinieri, tentava di ingoiare.
Ricorre il IZ, a mezzo del suo difensore, eccependo la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni ambientali audio-video effettuate nella stanza di degenza ospedaliera ove era ricoverato il coindagato AR AV. Sostiene che la stanza di degenza ospedaliera rientra, ex art. 614 c.p., tra i luoghi di privata dimora, nei quali, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2, l'attività di intercettazione è consentita solo vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Aggiunge che, ai fini delle riprese visive, l'ospedale non può essere trattato come un luogo pubblico o esposto al pubblico e che, pertanto, in ragione della tutela costituzionale garantita alle attività che in esso si svolgono,
destinate a rimanere riservate, le modalità intrusive adottate richiedevano un congruo provvedimento giustificativo. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266 c.p.p., comma 2, per luogo di privata dimora deve intendersi quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei;
deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello "ius excludendi alios", al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali, che l'art. 14 Cost. garantisce proclamando l'inviolabilità del domicilio (Cass. Sez. 1, 6-5-2008 n. 32851). Alla stregua di tali principi, deve escludersi che la stanza di degenza di un ospedale, luogo lato sensu pubblico, posto sotto il diretto controllo del personale ospedaliero, rientri nel concetto di privata dimora, non potendosi considerare nel "possesso" esclusivo delle singole persone ricoverate, alle quali non compete un indifferenziato "ius excludendi alios".
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini dell'ammissibilità delle intercettazioni ambientali nella stanza ospedaliera, non occorreva che in tale luogo si stesse svolgendo un'attività criminosa.
Quanto alle riprese visive, si osserva che poiché, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, l'ospedale non è riconducibile alla nozione di "domicilio", le stesse devono ritenersi legittime, essendo state autorizzate, come si legge nell'impugnata ordinanza, dall'autorità giudiziaria con provvedimenti congruamente motivati, ed essendo stato quindi assicurato il livello minimo di garanzia previsto dall'art. 14 Cost. per gli atti invasivi da compiersi nei luoghi in cui, come nei nosocomi, è comunque garantita un'area di intimità e di riservatezza (Cass. Sez. 4, 16-3-2000 n. 7063). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009